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Document 32022R1925

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/17/2022/REV/1

GU L 265 del 12.10.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj

12.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 265/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1925 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2022

relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I servizi digitali in generale, e le piattaforme online in particolare, svolgono un ruolo sempre più importante a livello economico, in particolare nel mercato interno, consentendo alle imprese di raggiungere gli utenti in tutta l'Unione, agevolando gli scambi commerciali transfrontalieri e aprendo opportunità commerciali completamente nuove per un elevato numero di imprese nell'Unione a vantaggio dei consumatori nell'Unione.

(2)

Allo stesso tempo, fra tali servizi digitali, i servizi di piattaforma di base presentano una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate dalle imprese che li forniscono. Un esempio di tali caratteristiche dei servizi di piattaforma di base sono le economie di scala estreme, derivanti spesso da costi marginali pari pressoché a zero per l'aggiunta di utenti commerciali o utenti finali. Tra le altre caratteristiche dei servizi di piattaforma di base figurano effetti di rete molto forti, una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali grazie alla multilateralità di tali servizi, un grado significativo di dipendenza sia degli utenti commerciali sia degli utenti finali, effetti di lock-in, l'indisponibilità per gli utenti finali del multihoming per uno stesso scopo, l'integrazione verticale e vantaggi basati sui dati. Tutte le caratteristiche sopraelencate, in combinazione con le pratiche sleali delle imprese che forniscono i servizi di piattaforma di base, possono compromettere considerevolmente la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, nonché avere un impatto sull'equità del rapporto commerciale tra le imprese che forniscono tali servizi e i relativi utenti commerciali e finali. Nella pratica ciò determina riduzioni rapide e, potenzialmente, di ampia portata in termini di scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali e può pertanto conferire al fornitore di tali servizi la posizione cosiddetta di gatekeeper (controllore dell'accesso). Allo stesso tempo è opportuno riconoscere che i servizi che agiscono a fini non commerciali, come i progetti di collaborazione, non dovrebbero essere considerati servizi di piattaforma di base ai fini del presente regolamento.

(3)

È emerso un numero ridotto di grandi imprese che forniscono servizi di piattaforma di base dotate di considerevole potere economico che potrebbe qualificarle per essere designate come gatekeeper a norma del presente regolamento. Generalmente esse vantano una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali attraverso i loro servizi e ciò, a sua volta, consente loro di sfruttare i vantaggi acquisiti in un settore di attività, quali l'accesso a grandi quantità di dati, in un altro settore. Alcune di tali imprese esercitano un controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e per gli operatori di mercato esistenti o nuovi è estremamente difficile, a livello strutturale, sfidarle o contrastarle, indipendentemente dal livello di innovazione o efficienza di tali operatori di mercato. La contendibilità è ridotta in particolare a causa dell'esistenza di barriere molto alte all'ingresso o all'uscita, tra cui i costi di investimento elevati, che in caso di uscita non possono essere recuperati o possono essere recuperati con difficoltà, e l'assenza di alcuni input chiave nell'economia digitale, quali i dati, o l'accesso ridotto agli stessi. Cresce di conseguenza la probabilità che i mercati sottostanti non funzionino correttamente, o non siano in grado di farlo nell'immediato futuro.

(4)

È probabile che la combinazione di tali caratteristiche del gatekeeper determini, in molti casi, squilibri gravi in termini di potere contrattuale e, di conseguenza, pratiche sleali e condizioni inique tanto per gli utenti commerciali quanto per gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, a discapito dei prezzi, della qualità, della concorrenza leale, della scelta e dell'innovazione nel settore digitale.

(5)

Ne consegue che spesso i processi di mercato non sono in grado di garantire risultati economici equi per quanto riguarda i servizi di piattaforma di base. Sebbene gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applichino al comportamento dei gatekeeper, l'ambito di applicazione di tali disposizioni è limitato a talune tipologie di potere di mercato, per esempio una posizione dominante in mercati specifici e di comportamento anticoncorrenziale, e la loro applicazione avviene ex post e richiede un'indagine approfondita, caso per caso, di fatti spesso molto complessi. Inoltre, il diritto vigente dell'Unione non affronta, o non affronta in maniera efficace, i problemi per quanto concerne l'efficiente funzionamento del mercato interno, imputabili al comportamento dei gatekeeper che non dispongono necessariamente di una posizione dominante in termini di diritto della concorrenza.

(6)

I gatekeeper hanno un impatto significativo sul mercato interno, poiché forniscono punti di accesso (gateway) a un gran numero di utenti commerciali per raggiungere gli utenti finali in tutta l'Unione e su mercati diversi. L'impatto negativo delle pratiche sleali sul mercato interno e la contendibilità particolarmente scarsa dei servizi di piattaforma di base, nonché le ripercussioni a livello sociale ed economico di tali pratiche sleali, hanno indotto i legislatori nazionali e settoriali a intervenire. Sono già state adottate o proposte alcune soluzioni normative a livello nazionale volte ad affrontare le pratiche sleali e la contendibilità dei servizi digitali o, quanto meno, di alcuni di essi. Ciò ha creato soluzioni normative divergenti che comportano la frammentazione del mercato interno, incrementando di conseguenza il rischio di un aumento dei costi di conformità dovuti a serie di requisiti normativi nazionali divergenti.

(7)

Pertanto, la finalità del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme volte a garantire la contendibilità e l'equità per i mercati nel settore digitale in generale e per gli utenti commerciali e gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper in particolare. È opportuno garantire in tutta l'Unione tutele normative adeguate agli utenti commerciali e agli utenti finali di servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper per contrastare le pratiche sleali di questi ultimi, al fine di agevolare le attività economiche transfrontaliere all'interno dell'Unione e migliorare in tal modo il corretto funzionamento del mercato interno ed eliminare la frammentazione esistente o che potrebbe emergere nei settori specifici contemplati dal presente regolamento. Inoltre i gatekeeper, pur avendo tendenza ad adottare modelli commerciali e strutture algoritmiche globali o, quanto meno, paneuropei, possono adottare, e hanno in qualche caso adottato, condizioni e pratiche commerciali diverse in Stati membri diversi, il che può creare disparità tra le condizioni di concorrenza per gli utenti dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, a discapito dell'integrazione del mercato interno.

(8)

Ravvicinare le legislazioni nazionali divergenti consente di eliminare gli ostacoli alla libertà di fornire servizi, anche al dettaglio, e di usufruirne nel mercato interno. È pertanto opportuno stabilire a livello dell'Unione una serie mirata di obblighi giuridici armonizzati per garantire mercati digitali equi e contendibili che prevedano la presenza di gatekeeper nel mercato interno a vantaggio dell'economia dell'Unione nel suo complesso e, in definitiva, dei consumatori dell'Unione.

(9)

È possibile evitare in modo efficace una frammentazione del mercato interno solo impedendo agli Stati membri di applicare normative nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e perseguono i suoi stessi obiettivi. Ciò non preclude la possibilità di applicare ai gatekeeper come definiti ai sensi del presente regolamento altre norme nazionali che perseguono altri legittimi obiettivi di interesse pubblico stabiliti nel TFUE o motivi imperativi di interesse pubblico riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»).

(10)

Allo stesso tempo, poiché il presente regolamento mira a integrare l'applicazione del diritto della concorrenza, esso dovrebbe applicarsi lasciando impregiudicati gli articoli 101 e 102 TFUE, le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza e le altre norme nazionali in materia di concorrenza relative ai comportamenti unilaterali basati su una valutazione caso per caso delle posizioni e dei comportamenti di mercato, compresi i relativi effetti reali o potenziali e l'ambito di applicazione preciso del comportamento vietato, e che prevedono la possibilità per le imprese di invocare giustificazioni oggettive di efficienza rispetto al comportamento in questione, nonché le norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni. Tuttavia, l'applicazione di queste norme non dovrebbe pregiudicare gli obblighi imposti ai gatekeeper a norma del presente regolamento e la loro applicazione uniforme ed effettiva nel mercato interno.

(11)

Gli articoli 101 e 102 TFUE e le corrispondenti norme nazionali in materia di concorrenza relative a comportamenti anticoncorrenziali unilaterali e multilaterali, come pure al controllo delle concentrazioni, si prefiggono quale obiettivo la protezione della concorrenza non falsata sul mercato. Il presente regolamento persegue un obiettivo complementare, ma diverso, alla protezione della concorrenza non falsata su un dato mercato, quale definita in termini di diritto della concorrenza, e tale obiettivo consiste nel garantire che i mercati in cui sono presenti gatekeeper siano e rimangano equi e contendibili, indipendentemente dagli effetti reali, potenziali o presunti sulla concorrenza in un dato mercato derivanti dal comportamento di un dato gatekeeper contemplato dal presente regolamento. Il presente regolamento mira pertanto a proteggere un interesse giuridico diverso rispetto a quello protetto da tali norme e dovrebbe applicarsi senza pregiudicare l'applicazione di queste ultime.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi senza pregiudicare le norme derivanti da altri atti di diritto dell'Unione che disciplinano taluni aspetti della fornitura di servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2019/1150 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio e un regolamento relativo a un mercato unico per i servizi digitali, nonché le direttive 2002/58/CE (6), 2005/29/CE (7), 2010/13/UE (8), (UE) 2015/2366 (9), (UE) 2019/790 (10) e (UE) 2019/882 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (12), nonché le norme nazionali mirate a far rispettare o a recepire i suddetti atti giuridici dell'Unione.

(13)

La scarsa contendibilità e le pratiche sleali nel settore digitale sono più frequenti ed evidenti per taluni servizi digitali che per altri. Ciò è vero in particolare per servizi digitali diffusi e di uso comune che fungono principalmente da intermediari diretti tra utenti commerciali e utenti finali e laddove prevalgono caratteristiche quali economie di scala estreme, effetti di rete molto forti, abilità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming o integrazione verticale. Spesso tali servizi digitali sono forniti da un'unica grande impresa fornitrice o da un numero molto limitato di grandi imprese fornitrici. Sono tali imprese a essere emerse con maggiore frequenza come gatekeeper per gli utenti commerciali e gli utenti finali, con impatti di ampia portata. In particolare, hanno acquisito la capacità di stabilire agevolmente condizioni e modalità commerciali in maniera unilaterale e pregiudizievole per i loro utenti commerciali e finali. È necessario di conseguenza concentrarsi solo su quei servizi digitali il cui utilizzo da parte di utenti commerciali e utenti finali è più diffuso e in cui sono più evidenti e urgenti dal punto di vista del mercato interno le preoccupazioni in merito a una scarsa contendibilità e a pratiche sleali da parte dei gatekeeper.

(14)

In particolare, i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca online, i sistemi operativi, i social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, i servizi di cloud computing, gli assistenti virtuali, i browser web e i servizi pubblicitari online, compresi i servizi di intermediazione pubblicitaria, sono tutti servizi che riguardano un ampio numero di utenti finali e di imprese, il che determina un rischio di pratiche commerciali sleali. È pertanto opportuno che siano inclusi nella definizione di servizi di piattaforma di base e che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di intermediazione online possono essere attivi anche nel settore dei servizi finanziari e possono svolgere il ruolo di intermediari o essere utilizzati ai fini della fornitura di servizi quali quelli elencati in modo non esaustivo nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Ai fini del presente regolamento, la definizione di servizi di piattaforma di base dovrebbe essere neutra dal punto di vista tecnologico e dovrebbe essere intesa come comprensiva dei servizi offerti su o attraverso vari mezzi o dispositivi, quali la televisione connessa o i servizi digitali integrati nei veicoli. In alcune circostanze la nozione di utenti finali dovrebbe comprendere gli utenti che sono tradizionalmente considerati utenti commerciali ma che in una determinata situazione non utilizzano i servizi di piattaforma di base per fornire beni o servizi ad altri utenti finali, quali per esempio imprese che si avvalgono di servizi di cloud computing per i loro fini.

(15)

Il fatto che un servizio digitale costituisca un servizio di piattaforma di base non solleva di per sé preoccupazioni sufficientemente gravi in termini di contendibilità o pratiche sleali. Siffatte preoccupazioni emergono solo nei casi in cui un servizio di piattaforma di base costituisce un punto di accesso importante ed è gestito da un'impresa che può vantare un impatto significativo nel mercato interno e una posizione consolidata e duratura, o da un'impresa che prevedibilmente vanterà tale posizione nel prossimo futuro. Di conseguenza, l'insieme mirato di norme armonizzate di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle imprese designate sulla base di questi tre criteri oggettivi e solo a quei servizi di piattaforma di base che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali. Il fatto che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base possa fungere da intermediario non solo tra utenti commerciali e utenti finali, ma anche tra utenti finali e utenti finali, per esempio nel caso di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, non dovrebbe precludere la conclusione che tale impresa sia o possa essere un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali.

(16)

Al fine di garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento alle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che hanno maggiori probabilità di soddisfare tali requisiti oggettivi, e laddove le pratiche sleali che riducono la contendibilità risultino prevalenti e abbiano il massimo impatto, la Commissione dovrebbe essere in grado di designare direttamente come gatekeeper quelle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che raggiungono determinate soglie quantitative. È opportuno sottoporre in ogni caso tali imprese a un processo di designazione rapido che dovrebbe avere inizio al momento dell'applicabilità del presente regolamento.

(17)

Il fatto che un'impresa abbia un fatturato molto rilevante nell'Unione e fornisca un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri costituisce un'indicazione inequivocabile di un impatto significativo sul mercato interno da parte di tale impresa. Ciò vale anche nel caso in cui un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri presenti una capitalizzazione di mercato o un valore equo di mercato equivalente molto rilevante. È pertanto opportuno presumere che un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base abbia un impatto significativo sul mercato interno se fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri e se il fatturato realizzato dal suo gruppo nell'Unione è pari o superiore a una determinata, ed elevata, soglia specifica o se la capitalizzazione di mercato del gruppo è pari o superiore a un determinato, ed elevato, valore assoluto. Per le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che appartengono a imprese non quotate in borsa è opportuno utilizzare come valore di riferimento il valore equo di mercato equivalente. La Commissione dovrebbe potersi avvalere del proprio potere di adottare atti delegati per sviluppare una metodologia oggettiva ai fini del calcolo di tale valore.

Un fatturato elevato realizzato dal gruppo nell'Unione, unito alla soglia di utenti dei servizi di piattaforma di base nell'Unione, riflette una capacità relativamente elevata di trarre un vantaggio economico da tali utenti. Un'elevata capitalizzazione di mercato rispetto alla stessa soglia di utenti nell'Unione riflette un potenziale relativamente significativo di trarre un vantaggio economico da tali utenti nel prossimo futuro. Tale potenziale vantaggio economico riflette a sua volta, in linea di principio, la posizione di punto di accesso delle imprese interessate. Entrambi gli indicatori riflettono inoltre la capacità finanziaria delle imprese interessate, compresa la loro capacità di sfruttare il loro accesso ai mercati finanziari per rafforzare la propria posizione. Ciò può per esempio verificarsi qualora tale accesso superiore fosse utilizzato per acquisire altre imprese, capacità di cui sono a loro volta dimostrati i potenziali effetti negativi in termini di innovazione. La capitalizzazione di mercato può altresì riflettere la posizione e l'impatto sul mercato interno che si prevede abbiano in futuro le imprese in questione, a dispetto di un fatturato corrente che potrebbe essere relativamente basso. Il valore della capitalizzazione di mercato dovrebbe essere basato su un livello che riflette la capitalizzazione di mercato media delle più grandi imprese quotate in borsa nell'Unione nel corso di un periodo adeguato.

(18)

Considerando che una capitalizzazione di mercato pari o superiore alla soglia nell'ultimo esercizio finanziario dovrebbe far presupporre che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base abbia un impatto significativo sul mercato interno, una capitalizzazione di mercato sostenuta dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base pari o superiore alla soglia per tre o più anni dovrebbe essere ritenuta un ulteriore rafforzamento di detta presunzione.

(19)

Al contrario, alcuni fattori relativi alla capitalizzazione di mercato potrebbero richiedere una valutazione approfondita per determinare se è opportuno ritenere che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base abbia un impatto significativo sul mercato interno. Tale caso potrebbe presentarsi qualora la capitalizzazione di mercato dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base negli esercizi finanziari precedenti fosse significativamente inferiore alla soglia e la volatilità della sua capitalizzazione di mercato nel corso del periodo in questione fosse sproporzionata rispetto alla volatilità complessiva del mercato azionario o la traiettoria della sua capitalizzazione di mercato in relazione alle tendenze del mercato risultasse incoerente con una crescita rapida e unidirezionale.

(20)

Disporre di un numero molto elevato di utenti commerciali che dipendono da un servizio di piattaforma di base per raggiungere un numero molto elevato di utenti finali attivi su base mensile consente all'impresa che fornisce tale servizio di influenzare a proprio vantaggio le attività di una parte rilevante di utenti commerciali ed è in linea di principio indice del fatto che l'impresa costituisce un punto di accesso importante. Al fine di determinare le soglie relative agli utenti commerciali, i rispettivi livelli pertinenti per i suddetti numeri dovrebbero essere fissati in modo tale da risultare rappresentativi di una percentuale sostanziale dell'intera popolazione dell'Unione in termini di utenti finali e dell'intera popolazione di imprese che utilizzano i servizi di piattaforma di base. Gli utenti finali e gli utenti commerciali attivi dovrebbero essere identificati e calcolati in modo da rappresentare adeguatamente il ruolo e la portata dello specifico servizio di piattaforma di base in questione. Al fine di garantire la certezza del diritto per i gatekeeper, è opportuno che gli elementi per determinare il numero di utenti finali e di utenti commerciali attivi per ciascun servizio di piattaforma di base siano stabiliti in un allegato del presente regolamento. È possibile che gli sviluppi tecnologici e di altro tipo incidano su tali elementi. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il presente regolamento aggiornando la metodologia e l'elenco di indicatori utilizzati al fine di determinare il numero di utenti finali e di utenti commerciali attivi.

(21)

Una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività o la prevedibilità di detenere una tale posizione in futuro si realizza in particolare quando la contendibilità della posizione dell'impresa che fornisce il servizio di piattaforma di base è limitata. È probabile che ciò si verifichi nei casi in cui l'impresa ha fornito un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri a un numero molto elevato di utenti commerciali e utenti finali nel corso di almeno tre anni.

(22)

È possibile che gli sviluppi tecnici e del mercato incidano su tali soglie. È pertanto opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative sono raggiunte e per adeguarla periodicamente, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato. Tali atti delegati non dovrebbero modificare le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento.

(23)

Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base dovrebbe, in circostanze eccezionali, poter confutare la presunzione secondo cui l'impresa ha un impatto significativo sul mercato interno dimostrando che, sebbene raggiunga le soglie quantitative definite nel presente regolamento, non soddisfa i requisiti per essere designata come gatekeeper. L'onere di provare che la presunzione derivante dal raggiungimento delle soglie quantitative non dovrebbe applicarsi dovrebbe essere a carico dell'impresa stessa. Nella sua valutazione delle prove e delle argomentazioni presentate, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione solo gli elementi direttamente relativi ai criteri quantitativi, ossia l'impatto dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base sul mercato interno al di là delle entrate o della capitalizzazione di mercato, come le sue dimensioni in termini assoluti e il numero di Stati membri in cui è presente, di quanto il numero effettivo di utenti commerciali e il numero effettivo di utenti finali superano le soglie e l'importanza del servizio di piattaforma di base dell'impresa, tenuto conto della portata complessiva delle attività del rispettivo servizio di piattaforma di base, nonché il numero di anni in cui le soglie sono state raggiunte.

Non dovrebbero essere prese in considerazione giustificazioni per motivi economici basate sulla definizione del mercato o volte a dimostrare efficienze derivanti da un tipo specifico di comportamento dell'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, poiché non sono pertinenti per la designazione come gatekeeper. Qualora le argomentazioni presentate non siano sufficientemente fondate in quanto non mettono manifestamente in dubbio la presunzione, la Commissione dovrebbe poterle respingere entro il termine di 45 giorni lavorativi previsto per la designazione. La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione facendo affidamento sulle informazioni disponibili in merito alle soglie quantitative laddove l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base ostacoli l'indagine non conformandosi alle misure di indagine adottate dalla Commissione.

(24)

È inoltre opportuno adottare disposizioni per la valutazione del ruolo di gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che non raggiungono tutte le soglie quantitative alla luce dei requisiti oggettivi globali secondo cui dovrebbero avere un impatto significativo sul mercato interno, agire quale punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali e usufruire di una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività, già in essere o che saranno con ogni probabilità raggiunti nel prossimo futuro. Qualora l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base sia un'impresa di dimensioni medie o piccole oppure una microimpresa, la valutazione dovrebbe prendere attentamente in considerazione l'eventualità che tale impresa possa compromettere in modo sostanziale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, in quanto il presente regolamento è destinato principalmente a grandi imprese dotate di considerevole potere economico, piuttosto che a imprese di dimensioni medie o piccole o a microimprese.

(25)

Una simile valutazione può essere effettuata solo alla luce di un'indagine di mercato e tenendo conto delle soglie quantitative. Nella sua valutazione la Commissione dovrebbe perseguire gli obiettivi di preservare e promuovere l'innovazione e la qualità di servizi e prodotti digitali, il grado di equità e concorrenzialità dei prezzi e la misura in cui la qualità o la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali sono o si mantengono elevate. È possibile tenere in considerazione alcuni elementi specifici delle imprese che forniscono i servizi di piattaforma di base in questione, quali economie di scala estreme o di diversificazione, effetti di rete molto forti, vantaggi basati sui dati, capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali tramite la multilateralità di tali servizi, effetti di lock-in, indisponibilità del multihoming, struttura aziendale conglomerata o integrazione verticale. Inoltre, una capitalizzazione di mercato molto elevata, un coefficiente molto elevato di valore patrimoniale rispetto al profitto o un fatturato molto elevato derivanti dagli utenti finali di un singolo servizio di piattaforma di base possono essere utilizzati come indicatori del potenziale di sfruttamento della propria posizione dominante da parte di tali imprese e di una perdita di equilibrio del mercato a loro favore. Assieme alla capitalizzazione di mercato, gli alti tassi di crescita relativi costituiscono esempi di parametri dinamici particolarmente pertinenti per identificare simili imprese che forniscono servizi di piattaforma di base per le quali si può prevedere che acquisiranno una posizione consolidata e duratura. La Commissione dovrebbe poter adottare una decisione traendo conclusioni sfavorevoli dai fatti a sua disposizione laddove l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base ostacoli in maniera significativa l'indagine non conformandosi alle misure di indagine adottate dalla Commissione.

(26)

Un sottoinsieme specifico di norme dovrebbe applicarsi a quelle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base per le quali si può prevedere che nel prossimo futuro acquisiranno una posizione consolidata e duratura. Le stesse caratteristiche specifiche dei servizi di piattaforma di base li rendono soggetti a perdita di equilibrio: una volta che un'impresa che fornisce il servizio di piattaforma di base ha ottenuto un determinato vantaggio rispetto ai rivali o ai potenziali concorrenti in termini di potere di scala o di intermediazione, la sua posizione potrebbe divenire inattaccabile e la situazione potrebbe evolversi fino al punto in cui è probabile che diventi consolidata e duratura nel prossimo futuro. Le imprese possono tentare di provocare tale perdita di equilibrio e di emergere quali gatekeeper utilizzando alcune delle condizioni e delle pratiche sleali disciplinate a norma del presente regolamento. A fronte di tale situazione, sembra opportuno intervenire prima che l'equilibrio del mercato sia irrimediabilmente compromesso.

(27)

Tale intervento precoce dovrebbe tuttavia essere limitato alla mera imposizione degli obblighi necessari e adeguati a garantire che i servizi in questione continuino a essere contendibili e a consentire di evitare il rischio qualificato di condizioni e pratiche sleali. Gli obblighi che impediscono all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di detenere una posizione consolidata e duratura nelle proprie attività, come quelli che impediscono lo sfruttamento della propria posizione dominante, e gli obblighi che agevolano il passaggio ad altri fornitori (switching) e il multihoming sono più direttamente orientati a tale scopo. Al fine di garantire proporzionalità è inoltre opportuno che, di tale sottoinsieme di obblighi, la Commissione applichi solo quelli necessari e proporzionati per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e sottoponga periodicamente a riesame l'eventualità di mantenere, revocare o adattare tali obblighi.

(28)

Applicare solo gli obblighi che sono necessari e proporzionati per conseguire gli obiettivi del presente regolamento dovrebbe consentire alla Commissione di intervenire in maniera tempestiva ed efficace, nel pieno rispetto della proporzionalità delle misure prese in considerazione. Dovrebbe altresì rassicurare i partecipanti effettivi o potenziali al mercato quanto alla contendibilità e all'equità dei servizi in questione.

(29)

I gatekeeper dovrebbero conformarsi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in relazione a ciascuno dei servizi di piattaforma di base elencati nella pertinente decisione di designazione. È opportuno che gli obblighi siano applicati tenendo conto, se del caso, della posizione dei gatekeeper a livello di conglomerato. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di imporre misure di esecuzione al gatekeeper mediante decisione. Tali misure di esecuzione dovrebbero essere elaborate in maniera efficace, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di piattaforma di base e dei possibili rischi di elusione, e nel rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali delle imprese interessate come pure di quelli di terzi.

(30)

La natura tecnologica molto complessa e in rapida evoluzione dei servizi di piattaforma di base richiede un riesame periodico dello status dei gatekeeper, compresi quelli di cui si prevede che acquisiranno nel prossimo futuro una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività. Per fornire a tutti i partecipanti al mercato, compresi i gatekeeper, la necessaria certezza quanto agli obblighi giuridici applicabili, è necessario un limite temporale per i suddetti riesami periodici. È altresì importante effettuare tali riesami su base periodica e almeno ogni tre anni. Inoltre, è importante chiarire che non tutti i cambiamenti dei fatti in base ai quali un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base è stata designata come gatekeeper dovrebbero comportare una modifica della decisione di designazione. La modifica sarà necessaria solo se i cambiamenti dei fatti comportano anche un cambiamento della valutazione. È opportuno valutare caso per caso i fatti e le circostanze per stabilire l'eventuale necessità di una modifica.

(31)

Per tutelare la contendibilità e l'equità e dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, è necessario prevedere in maniera chiara e priva di ambiguità un insieme di norme armonizzate in relazione a tali servizi. Tali norme sono necessarie per rispondere al rischio di effetti dannosi delle pratiche dei gatekeeper, a vantaggio del contesto imprenditoriale nell'ambito dei servizi interessati, degli utenti e, in ultima analisi, della società nel suo complesso. Gli obblighi corrispondono a quelle pratiche che si ritiene compromettano la contendibilità o siano sleali, o entrambi, tenendo conto delle caratteristiche del settore digitale e che hanno un impatto diretto particolarmente negativo sugli utenti commerciali e sugli utenti finali. Gli obblighi sanciti dal presente regolamento dovrebbero poter tenere specificamente conto della natura dei servizi di piattaforma di base forniti. Gli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero garantire la contendibilità e l'equità non solo per quanto riguarda i servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione, ma anche per quanto riguarda altri prodotti e servizi digitali per i quali i gatekeeper sfruttano la loro posizione di punto di accesso, che sono spesso forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base.

(32)

Ai fini del presente regolamento, la contendibilità dovrebbe riguardare la capacità delle imprese di superare efficacemente le barriere all'ingresso e all'espansione e di contestare il gatekeeper per quanto riguarda il merito dei rispettivi prodotti e servizi. Le caratteristiche dei servizi di piattaforma di base nel settore digitale, quali effetti di rete, forti economie di scala e vantaggi derivanti dai dati, hanno limitato la contendibilità di tali servizi e dei relativi ecosistemi. Tale scarsa contendibilità riduce gli incentivi a innovare e migliorare i prodotti e i servizi per il gatekeeper, i suoi utenti commerciali, i suoi concorrenti e i suoi clienti e incide quindi negativamente sul potenziale di innovazione dell'economia delle piattaforme online nel suo complesso. La contendibilità dei servizi nel settore digitale può essere limitata anche in presenza di più di un gatekeeper per un servizio di piattaforma di base. Il presente regolamento dovrebbe pertanto vietare determinate pratiche da parte dei gatekeeper che potrebbero aumentare le barriere all'ingresso o all'espansione e dovrebbe imporre ai gatekeeper determinati obblighi tendenti a ridurre tali barriere. Gli obblighi dovrebbero inoltre riguardare le situazioni in cui la posizione del gatekeeper potrebbe essere consolidata in misura tale che la concorrenza tra piattaforme non risulti efficace a breve termine, indicando la necessità di creare o incrementare la concorrenza all'interno delle piattaforme.

(33)

Ai fini del presente regolamento, il carattere sleale dovrebbe riguardare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali in cui il gatekeeper trae un vantaggio sproporzionato. I partecipanti al mercato, compresi gli utenti commerciali dei servizi di piattaforma di base e i fornitori alternativi di servizi forniti contestualmente o in ausilio a tali servizi di piattaforma di base, dovrebbero essere in grado di cogliere adeguatamente i vantaggi derivanti dai loro sforzi innovativi o di altro tipo. A causa della loro posizione di punto di accesso e del loro potere contrattuale superiore, è possibile che i gatekeeper adottino comportamenti che non consentano ad altri di cogliere appieno i vantaggi dei propri contributi e stabiliscano unilateralmente condizioni squilibrate per l'uso dei loro servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai loro servizi di piattaforma di base. Tale squilibrio non è escluso dal fatto che il gatekeeper offra un particolare servizio a titolo gratuito a uno specifico gruppo di utenti e può anche consistere nell'escludere o discriminare utenti commerciali, in particolare se questi ultimi sono in concorrenza con i servizi forniti dal gatekeeper. Il presente regolamento dovrebbe pertanto imporre obblighi ai gatekeeper per far fronte a tali comportamenti.

(34)

La contendibilità e l'equità sono interconnesse. La mancanza di contendibilità o una scarsa contendibilità per quanto concerne un determinato servizio possono consentire a un gatekeeper di adottare pratiche sleali. Analogamente, le pratiche sleali di un gatekeeper possono ridurre la possibilità di utenti commerciali o altri soggetti di contestare la posizione del gatekeeper. Un determinato obbligo previsto dal presente regolamento può pertanto riguardare entrambi gli elementi.

(35)

Gli obblighi sanciti dal presente regolamento sono pertanto necessari per rispondere alle preoccupazioni di interesse pubblico identificate, in assenza di misure alternative e meno restrittive che conseguirebbero in maniera efficace lo stesso risultato, tenendo conto della necessità di tutelare l'ordine pubblico e la privacy e di contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli.

(36)

Spesso i gatekeeper raccolgono direttamente i dati personali degli utenti finali per fornire servizi pubblicitari online quando gli utenti finali utilizzano siti web e applicazioni software di terzi. I terzi forniscono inoltre ai gatekeeper i dati personali dei loro utenti finali per avvalersi di determinati servizi offerti dai gatekeeper nel contesto dei loro servizi di piattaforma di base, come per esempio il pubblico personalizzato. Il trattamento, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online, di dati personali provenienti da terzi che utilizzano i servizi di piattaforma di base offre ai gatekeeper potenziali vantaggi in termini di accumulo di dati, creando così barriere all'ingresso. Ciò è dovuto al fatto che i gatekeeper trattano dati personali provenienti da un numero significativamente maggiore di terzi rispetto ad altre imprese. Vantaggi analoghi derivano i) dalla combinazione dei dati personali degli utenti finali raccolti da un servizio di piattaforma di base con i dati raccolti da altri servizi, ii) dall'utilizzo in modo incrociato dei dati personali provenienti da un servizio di piattaforma di base in altri servizi offerti separatamente dal gatekeeper, in particolare servizi che non sono forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base, e viceversa, o iii) dall'accesso con registrazione degli utenti finali a diversi servizi dei gatekeeper al fine di combinare dati personali. Per non compromettere in modo sleale la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, i gatekeeper dovrebbero consentire agli utenti finali di scegliere liberamente di seguire tali pratiche di trattamento dei dati e accesso con registrazione offrendo un'alternativa meno personalizzata ma equivalente, e senza subordinare l'utilizzo del servizio di piattaforma di base o di talune sue funzionalità al consenso dell'utente finale. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per il gatekeeper di procedere al trattamento dei dati personali o di fare accedere con registrazione gli utenti finali a un servizio, avvalendosi della base giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/679, ma non di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) ed f), del medesimo regolamento.

(37)

L'alternativa meno personalizzata non dovrebbe essere differente o di qualità inferiore rispetto al servizio fornito agli utenti finali che prestano il proprio consenso, a meno che il deterioramento della qualità non sia una conseguenza diretta del fatto che il gatekeeper non possa procedere al trattamento dei dati personali o fare accedere con registrazione gli utenti finali a un servizio. Non prestare il consenso non dovrebbe essere più complicato di prestare il consenso. Quando richiede il consenso, il gatekeeper dovrebbe presentare in modo proattivo all'utente finale una soluzione intuitiva per prestare, modificare o revocare il consenso in maniera esplicita, chiara e semplice. In particolare, il consenso dovrebbe essere prestato mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile con cui l'utente finale esprime una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 2016/679. Nel momento in cui presta il consenso, e soltanto ove pertinente, l'utente finale dovrebbe essere informato del fatto che non prestare il consenso può determinare un'offerta meno personalizzata ma che, per tutto il resto, il servizio di piattaforma di base resterà invariato e che nessuna funzionalità sarà rimossa. In via eccezionale, se il consenso non può essere prestato direttamente al servizio di piattaforma di base del gatekeeper, gli utenti finali dovrebbero poter prestare il proprio consenso tramite ciascun servizio di terzi che si avvale di tale servizio di piattaforma di base, per consentire al gatekeeper di trattare dati personali ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online.

Infine, revocare il consenso dovrebbe essere tanto semplice quanto prestare il consenso. I gatekeeper non dovrebbero progettare, organizzare o gestire le loro interfacce online in modo tale da ingannare, manipolare ovvero compromettere o falsare in altro modo, in misura rilevante, la capacità degli utenti finali di prestare liberamente il proprio consenso. In particolare, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di sollecitare gli utenti finali più di una volta all'anno a prestare il proprio consenso per la stessa finalità di trattamento per la quale inizialmente non hanno prestato o hanno revocato il consenso. Il presente regolamento lascia impregiudicato il regolamento (UE) 2016/679, compreso il relativo quadro di applicazione, che rimane pienamente applicabile a qualsiasi reclamo degli interessati relativo a una violazione dei loro diritti a norma di tale regolamento.

(38)

I minori meritano una protezione specifica per quanto riguarda i loro dati personali, in particolare per l'uso dei loro dati personali a fini della comunicazione commerciale o della creazione di profili utente. La protezione dei minori online è un obiettivo importante dell'Unione e dovrebbe trovare riscontro nel pertinente diritto dell'Unione. In tale contesto, è opportuno tenere debitamente conto di un regolamento relativo a un mercato unico per i servizi digitali. Nessuna disposizione del presente regolamento esonera i gatekeeper dai loro obblighi in materia di protezione dei minori previsti dal diritto dell'Unione applicabile.

(39)

In alcuni casi, per esempio attraverso l'imposizione di condizioni contrattuali, i gatekeeper possono limitare la capacità degli utenti commerciali dei loro servizi di intermediazione online di offrire prodotti o servizi a utenti finali a condizioni più favorevoli, anche a livello di prezzo, tramite altri servizi di intermediazione online oppure attraverso canali di vendita diretta online. Qualora si riferiscano a servizi di intermediazione online di terzi, tali restrizioni limitano la contendibilità tra piattaforme, il che a sua volta limita la scelta da parte degli utenti finali di servizi di intermediazione online alternativi. Qualora si riferiscano a canali di vendita diretta online, tali restrizioni limitano in modo sleale la libertà degli utenti commerciali di utilizzare tali canali. Per assicurare che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online dei gatekeeper possano scegliere liberamente servizi di intermediazione online alternativi o canali di vendita diretta online e differenziare le condizioni alle quali offrono i propri prodotti o servizi agli utenti finali, ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito di porre limiti agli utenti commerciali per quanto attiene alla scelta di differenziare le condizioni commerciali, compreso il prezzo. È opportuno applicare una siffatta restrizione a qualsiasi misura che abbia effetto equivalente, quale l'aumento delle aliquote di commissione e l'esclusione dai listini delle offerte degli utenti commerciali.

(40)

Per evitare di rafforzare ulteriormente la loro dipendenza dai servizi di piattaforma di base dei gatekeeper, e al fine di promuovere il multihoming, gli utenti commerciali dei gatekeeper dovrebbero essere liberi di promuovere e scegliere il canale di distribuzione che ritengono più adeguato allo scopo di interagire con qualsiasi utente finale che hanno già acquisito attraverso i servizi di piattaforma di base forniti dal gatekeeper o tramite altri canali. È opportuno che ciò sia applicato alla promozione di offerte, anche attraverso un'applicazione software dell'utente commerciale, e a qualsiasi forma di comunicazione e conclusione di contratti tra utenti commerciali e utenti finali. Un utente finale acquisito è un utente finale che ha già instaurato un rapporto commerciale con l'utente commerciale e, se del caso, il gatekeeper è stato direttamente o indirettamente remunerato dall'utente commerciale per l'agevolazione dell'acquisizione iniziale dell'utente finale da parte dell'utente commerciale. Tali rapporti commerciali possono essere di natura onerosa o gratuita (come campioni gratuiti o livelli di servizio gratuiti) e possono essere stati instaurati tramite il servizio di piattaforma di base del gatekeeper o attraverso qualsiasi altro canale. Anche gli utenti finali dovrebbero a loro volta essere liberi di scegliere le offerte di tali utenti commerciali e di stipulare contratti con questi ultimi tramite i servizi di piattaforma di base del gatekeeper, se del caso, o attraverso un canale di distribuzione diretto dell'utente commerciale o un altro canale indiretto di cui si avvale tale utente commerciale.

(41)

Non dovrebbe risultare pregiudicata o limitata la capacità degli utenti finali di acquistare contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. È in particolare opportuno evitare una situazione in cui i gatekeeper limitino l'accesso a tali servizi e il loro uso da parte degli utenti finali tramite un'applicazione software in esecuzione sul loro servizio di piattaforma di base. Per esempio agli abbonati a un contenuto online acquistato al di fuori di un'applicazione software, un negozio di applicazioni software o un assistente virtuale, non dovrebbe essere impedito di accedere a tale contenuto online utilizzando un'applicazione software sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper solo perché è stato acquistato al di fuori di tale applicazione software, negozio di applicazioni software o assistente virtuale.

(42)

Al fine di preservare un contesto imprenditoriale equo e proteggere la contendibilità del settore digitale, è importante tutelare il diritto degli utenti commerciali e degli utenti finali, inclusi gli informatori, di sollevare presso qualsiasi autorità amministrativa o altra autorità pubblica competente, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, questioni relative a pratiche sleali dei gatekeeper che pongano un problema di inosservanza del pertinente diritto dell'Unione o del diritto nazionale. È possibile, per esempio, che gli utenti commerciali o gli utenti finali vogliano denunciare diversi tipi di pratiche sleali, quali condizioni di accesso discriminatorie, chiusura ingiustificata degli account degli utenti commerciali o motivi poco chiari di eliminazione di prodotti dai listini. È pertanto opportuno vietare qualsiasi pratica che impedisca o ostacoli in ogni modo la possibilità per tali utenti di sollevare preoccupazioni o di presentare ricorso, per esempio mediante clausole di confidenzialità contenute in accordi o altre condizioni scritte. Tale divieto dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni di utilizzo, compresi l'uso di meccanismi legittimi di gestione dei reclami e qualsiasi uso di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie o della giurisdizione di tribunali specifici nel rispetto del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbe altresì rimanere impregiudicato il ruolo svolto dai gatekeeper nella lotta contro i contenuti illegali online.

(43)

Taluni servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper, quali i servizi di identificazione, i motori di rendering dei browser web, i servizi di pagamento o i servizi tecnici che sostengono la fornitura di servizi di pagamento, come i sistemi di pagamento per gli acquisti in-app, sono fondamentali affinché gli utenti commerciali svolgano la propria attività e consentono loro di ottimizzare i servizi. In particolare, ogni browser è costruito su un motore di rendering dei browser web, che è responsabile delle principali funzionalità del browser, quali la velocità, l'affidabilità e la compatibilità web. Quando gestiscono e impongono motori di rendering dei browser web, i gatekeeper sono in grado di determinare le funzionalità e le norme che si applicheranno non solo ai propri browser web, ma anche ai browser web concorrenti e, a loro volta, alle applicazioni software web. I gatekeeper non dovrebbero pertanto utilizzare la loro posizione per imporre agli utenti commerciali che da essi dipendono di utilizzare i servizi forniti insieme ai servizi di piattaforma di base o a sostegno di essi dal gatekeeper stesso nell'ambito della fornitura di servizi o prodotti da parte di tali utenti commerciali. Al fine di evitare una situazione in cui i gatekeeper impongono indirettamente agli utenti commerciali i propri servizi forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base, non dovrebbe essere fatto divieto ai gatekeeper di imporre agli utenti finali l'utilizzo di tali servizi, qualora tale obbligo sia imposto nel contesto del servizio fornito agli utenti finali dall'utente commerciale che utilizza il servizio di piattaforma di base del gatekeeper. Tale divieto mira a tutelare la libertà dell'utente commerciale di scegliere servizi alternativi a quelli del gatekeeper, ma non dovrebbe essere interpretato come un obbligo che impone all'utente commerciale di offrire tali alternative ai suoi utenti finali.

(44)

Il comportamento consistente nell'imporre agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi altro servizio di piattaforma di base dei gatekeeper elencato nella decisione di designazione o che soddisfano le soglie di utenti finali attivi e utenti commerciali di cui al presente regolamento quale condizione per utilizzare, accedere, registrarsi o iscriversi a un servizio di piattaforma di base offre ai gatekeeper un mezzo per accaparrarsi nuovi utenti commerciali e utenti finali e vincolarli ai propri servizi di piattaforma di base, facendo in modo che gli utenti commerciali non possano accedere a un servizio di piattaforma di base senza quantomeno registrarsi o creare un account al fine di ricevere un secondo servizio di piattaforma di base. Tale comportamento conferisce inoltre ai gatekeeper un potenziale vantaggio in termini di accumulo di dati. Esso potrebbe pertanto creare barriere all'ingresso e dovrebbe essere vietato.

(45)

Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi pubblicitari online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Tale mancanza di trasparenza è in parte collegata alle pratiche di poche piattaforme ma è altresì dovuta all'estrema complessità dell'odierna pubblicità programmatica. Si ritiene che tale settore sia divenuto meno trasparente dopo l'introduzione della nuova legislazione sulla privacy. Ciò spesso determina per gli inserzionisti e gli editori una mancanza di informazioni e conoscenza in merito alle condizioni dei servizi pubblicitari online che essi acquistano, compromettendone la possibilità di passare a imprese che forniscono servizi pubblicitari online. Inoltre, i costi dei servizi pubblicitari online a queste condizioni saranno probabilmente più elevati di quanto lo sarebbero in un ambiente di piattaforma più equo, trasparente e contendibile. Tali costi più elevati avranno probabilmente ripercussioni sui prezzi pagati dagli utenti finali per molti prodotti e servizi quotidiani che fanno affidamento sui servizi pubblicitari online. È pertanto opportuno che gli obblighi di trasparenza impongano ai gatekeeper di fornire, su richiesta, a inserzionisti ed editori cui erogano servizi pubblicitari online informazioni a titolo gratuito che consentano a entrambe le parti di comprendere il prezzo pagato per ciascuno dei diversi servizi pubblicitari online forniti nell'ambito della pertinente catena del valore della pubblicità.

Tali informazioni dovrebbero essere fornite, su richiesta, a un inserzionista a livello di pubblicità individuale in relazione al prezzo e alle commissioni addebitati a tale inserzionista e, previo accordo dell'editore proprietario dello spazio pubblicitario in cui è visualizzato l'annuncio pubblicitario, alla remunerazione percepita da tale editore che ha prestato il suo consenso. La fornitura quotidiana di tali informazioni consentirà agli inserzionisti di ricevere informazioni che presentino il livello di dettaglio necessario per confrontare i costi di utilizzo dei servizi pubblicitari online dei gatekeeper con i costi di utilizzo dei servizi pubblicitari online di imprese alternative. Qualora alcuni editori non prestino il loro consenso alla condivisione delle informazioni pertinenti con l'inserzionista, il gatekeeper dovrebbe fornire all'inserzionista le informazioni sulla remunerazione media giornaliera percepita da tali editori per gli annunci pubblicitari in questione. Lo stesso obbligo e gli stessi principi di condivisione delle informazioni pertinenti relative alla fornitura di servizi pubblicitari online dovrebbero applicarsi in relazione a richieste da parte degli editori. Poiché i gatekeeper possono utilizzare modelli di tariffazione diversi per la fornitura di servizi pubblicitari online a inserzionisti ed editori, per esempio un prezzo per impressione, per visualizzazione o qualsiasi altro criterio, i gatekeeper dovrebbero anche fornire il metodo di calcolo di ciascuno dei prezzi e di ciascuna delle remunerazioni.

(46)

In talune circostanze, un gatekeeper svolge un duplice ruolo in qualità di impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, poiché eroga ai propri utenti commerciali un servizio di piattaforma di base, ed eventualmente altri servizi forniti contestualmente o in ausilio a tale servizio di piattaforma di base, pur essendo o intendendo essere nel contempo loro concorrente nella fornitura dello stesso servizio o di servizi o prodotti analoghi agli stessi utenti finali. In tali circostanze un gatekeeper può trarre vantaggio dal suo duplice ruolo per usare i dati generati o forniti dai suoi utenti commerciali nel quadro delle attività di tali utenti commerciali al momento dell'utilizzo dei servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base, ai fini dei propri servizi o prodotti. I dati dell'utente commerciale possono includere anche qualsiasi dato generato o fornito durante le attività dei suoi utenti finali. Tale caso può per esempio verificarsi quando un gatekeeper mette a disposizione degli utenti commerciali un mercato online o un negozio online di applicazioni software, offrendo allo stesso tempo servizi in qualità di impresa fornitrice di servizi di vendita al dettaglio o applicazioni software. Per impedire ai gatekeeper di trarre slealmente vantaggio dal loro duplice ruolo è necessario garantire che essi non utilizzino dati aggregati o non aggregati, che potrebbero includere dati anonimizzati e personali non accessibili al pubblico, per fornire servizi analoghi a quelli dei loro utenti commerciali. È opportuno che tale obbligo si applichi al gatekeeper nel suo complesso, compresa l'unità operativa che è in concorrenza con gli utenti commerciali di un servizio di piattaforma di base, ma senza limitarsi a essa.

(47)

Gli utenti commerciali possono anche acquistare servizi pubblicitari online da un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base allo scopo di fornire beni e servizi agli utenti finali. In tal caso può avvenire che i dati non siano generati sul servizio di piattaforma di base, ma siano forniti al servizio di piattaforma di base dall'utente commerciale o siano generati sulla base delle attività svolte da quest'ultimo attraverso il servizio di piattaforma di base in questione. In alcuni casi, il servizio di piattaforma di base che fornisce la pubblicità può svolgere il duplice ruolo di impresa che fornisce servizi pubblicitari online e impresa che fornisce servizi in concorrenza con gli utenti commerciali. È di conseguenza opportuno che l'obbligo che vieta a un gatekeeper che svolge un duplice ruolo di utilizzare i dati degli utenti commerciali sia applicato anche in relazione ai dati che un servizio di piattaforma di base ha ricevuto dalle imprese allo scopo di fornire servizi pubblicitari online relativi a tale servizio di piattaforma di base.

(48)

Per quanto concerne i servizi di cloud computing, l'obbligo di non utilizzare i dati degli utenti commerciali dovrebbe essere esteso ai dati forniti o generati dagli utenti commerciali del gatekeeper, nel contesto del loro utilizzo del servizio di cloud computing del gatekeeper, o attraverso il suo negozio di applicazioni software che consente agli utenti finali dei servizi di cloud computing di accedere alle applicazioni software. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto del gatekeeper di utilizzare dati aggregati per fornire altri servizi forniti contestualmente o in ausilio al servizio di piattaforma di base, quali servizi di analisi dei dati, fatto salvo il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, nonché dei pertinenti obblighi relativi a tali servizi di cui al presente regolamento.

(49)

Un gatekeeper può avvalersi di mezzi diversi per favorire i propri servizi o prodotti, o quelli di terzi, sul suo sistema operativo, assistente virtuale o browser web, a discapito degli stessi servizi o di servizi analoghi di cui gli utenti finali potrebbero usufruire tramite altri terzi. Ciò può per esempio verificarsi quando determinati servizi o applicazioni software sono preinstallati da un gatekeeper. Per consentire agli utenti finali di scegliere, i gatekeeper non dovrebbero impedire agli utenti finali di disinstallare applicazioni software sul loro sistema operativo. Il gatekeeper dovrebbe poter limitare tale disinstallazione solo quando le applicazioni software in questione sono essenziali per il funzionamento del sistema operativo o del dispositivo. I gatekeeper dovrebbero inoltre consentire agli utenti finali di modificare facilmente le impostazioni predefinite nel sistema operativo, nell'assistente virtuale e nel browser web quando tali impostazioni predefinite favoriscono i loro stessi servizi e applicazioni software. Ciò comprende l'attivazione di una schermata di scelta, al momento del primo utilizzo, da parte degli utenti, di un motore di ricerca online, di un assistente virtuale o di un browser web del gatekeeper elencati nella decisione di designazione, che consente agli utenti finali di selezionare un servizio predefinito alternativo nel momento in cui il sistema operativo del gatekeeper dirige gli utenti finali verso tale motore di ricerca online, assistente virtuale o browser web e nel momento in cui l'assistente virtuale o il browser web del gatekeeper dirige l'utente verso il motore di ricerca online inserito nell'elenco della decisione di designazione.

(50)

Le norme che un gatekeeper stabilisce per la distribuzione di applicazioni software possono in determinate circostanze limitare le possibilità degli utenti finali di installare e utilizzare efficacemente applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi su hardware o sistemi operativi di tale gatekeeper, nonché di accedere a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software al di fuori dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper. Siffatte restrizioni possono limitare la possibilità degli sviluppatori di applicazioni software di utilizzare canali di distribuzione alternativi e le possibilità degli utenti finali di scegliere tra applicazioni software diverse da canali di distribuzione diversi ed è opportuno vietarle in quanto sono sleali e possono ridurre la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Al fine di garantire la contendibilità, il gatekeeper dovrebbe inoltre consentire alle applicazioni software o ai negozi di applicazioni software di terzi di chiedere all'utente finale di decidere se tale servizio debba diventare predefinito e consentire di effettuare facilmente tale modifica.

Al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non mettano a rischio l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, quest'ultimo dovrebbe poter attuare misure tecniche o contrattuali proporzionate per conseguire tale obiettivo, se dimostra che le suddette misure sono necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per tutelare l'integrità dell'hardware o del sistema operativo. L'integrità dell'hardware o del sistema operativo dovrebbe comprendere tutte le opzioni di progettazione che devono essere attuate e mantenute affinché l'hardware o il sistema operativo siano protetti dall'accesso non autorizzato, garantendo che i controlli di sicurezza specificati per l'hardware o per il sistema operativo in questione non possano essere compromessi. Inoltre, al fine di garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non compromettano la sicurezza degli utenti finali, il gatekeeper dovrebbe poter attuare misure e impostazioni strettamente necessarie e proporzionate, diverse dalle impostazioni predefinite, che consentano agli utenti finali di proteggere efficacemente la sicurezza in relazione alle applicazioni software o ai negozi di applicazioni software di terzi, se dimostra che tali misure e impostazioni sono strettamente necessarie e giustificate e che non esistono strumenti meno restrittivi per conseguire tale obiettivo. Al gatekeeper dovrebbe essere impedito di attuare tali misure come impostazione predefinita o preinstallazione.

(51)

I gatekeeper spesso sono integrati verticalmente e offrono determinati prodotti o servizi agli utenti finali attraverso i propri servizi di piattaforma di base o tramite un utente commerciale sul quale esercitano un controllo che sfocia spesso in conflitti di interesse. Una siffatta situazione può verificarsi quando un gatekeeper fornisce i propri servizi di intermediazione online attraverso un motore di ricerca online. Nell'offrire tali prodotti o servizi sul servizio di piattaforma di base, i gatekeeper possono riservare una posizione migliore alla propria offerta, in termini di posizionamento e relativi indicizzazione e crawling rispetto ai prodotti o servizi di terzi, anch'essi operativi su quel servizio di piattaforma di base. Ciò può per esempio verificarsi con prodotti o servizi, compresi i servizi di piattaforma di base, che sono posizionati nei risultati comunicati dai motori di ricerca online o che sono, in parte o integralmente, incorporati nei risultati dei motori di ricerca online, nei gruppi di risultati specializzati relativi a un determinato argomento, presentati assieme ai risultati di un motore di ricerca online, che sono considerati o utilizzati da alcuni utenti finali alla stregua di un servizio distinto o aggiuntivo rispetto al motore di ricerca online.

Altri esempi sono quelli delle applicazioni software distribuite attraverso negozi di applicazioni software, o dei video distribuiti attraverso una piattaforma per la condivisione di video, o dei prodotti o servizi che sono stati evidenziati o presentati nel flusso dei contenuti di un servizio di social network online, o dei prodotti o servizi posizionati nei risultati di ricerca o presentati su un mercato virtuale, o dei prodotti o servizi offerti attraverso un assistente virtuale. Il gatekeeper può riservare una posizione migliore alla propria offerta anche prima del posizionamento a seguito di una ricerca, ossia durante il crawling e l'indicizzazione. Per esempio, il gatekeeper può favorire i propri contenuti rispetto a quelli di terzi già durante il crawling, che è un processo di scoperta attraverso il quale si trovano contenuti nuovi e aggiornati, come anche durante l'indicizzazione, che comporta la memorizzazione e l'organizzazione dei contenuti trovati durante il processo di crawling. In tali circostanze il gatekeeper svolge il duplice ruolo di intermediario per le imprese terze e di impresa che fornisce direttamente prodotti o servizi. Tali gatekeeper hanno di conseguenza la possibilità di compromettere direttamente la contendibilità di tali servizi o prodotti su tali servizi di piattaforma di base, a discapito degli utenti commerciali che non sono controllati dal gatekeeper.

(52)

In tali situazioni il gatekeeper dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento sul servizio di piattaforma di base, e relativi indicizzazione e crawling, attraverso strumenti giuridici, commerciali o tecnici, che favorisca prodotti o servizi offerti dal gatekeeper stesso o attraverso un utente commerciale sottoposto al suo controllo. Per garantire che tale obbligo risulti efficace, anche le condizioni applicate a tale posizionamento dovrebbero essere generalmente eque e trasparenti. In tale contesto il posizionamento dovrebbe contemplare tutte le forme di rilevanza relativa, compresi visualizzazione, valutazione, collegamenti o risultati vocali e dovrebbe comprendere anche i casi in cui un servizio di piattaforma di base presenta o comunica un solo risultato all'utente finale. Per garantire l'efficacia e l'ineludibilità di questo obbligo è opportuno applicarlo del pari a qualsiasi misura che abbia un effetto equivalente al trattamento differenziato o preferenziale ai fini del posizionamento. Gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 dovrebbero inoltre agevolare l'attuazione e l'applicazione dell'obbligo in questione.

(53)

I gatekeeper non dovrebbero limitare o precludere la libera scelta degli utenti finali impedendo loro, a livello tecnico o in altro modo, il passaggio o la sottoscrizione di un abbonamento a servizi o applicazioni software diversi. Ciò consentirebbe a un numero superiore di imprese di offrire i propri servizi, garantendo in ultima analisi maggiore scelta agli utenti finali. È opportuno che i gatekeeper garantiscano una libera scelta, indipendentemente dal fatto che essi siano produttori di hardware per mezzo dei quali si ha accesso a tali servizi o applicazioni software, e non creino barriere artificiali tecniche o di altro tipo per rendere impossibile o inefficace il passaggio ad altri servizi o applicazioni. La semplice offerta di un determinato prodotto o servizio ai consumatori, anche mediante preinstallazione, al pari del miglioramento dell'offerta agli utenti finali, anche mediante riduzioni dei prezzi o miglioramenti della qualità, non dovrebbe essere intesa come una barriera vietata a tale passaggio.

(54)

I gatekeeper possono ostacolare la capacità degli utenti finali di accedere a servizi e contenuti online, comprese le applicazioni software. È pertanto opportuno stabilire norme atte a garantire che i diritti degli utenti finali di accedere a un'internet aperta non siano compromessi dal comportamento dei gatekeeper. Questi ultimi possono altresì limitare a livello tecnico la capacità degli utenti finali di passare effettivamente a imprese che forniscono servizi di accesso a internet diverse, in particolare attraverso il loro controllo sull'hardware o sui sistemi operativi. Ciò distorce le condizioni di parità per i servizi di accesso a internet e danneggia in ultima analisi gli utenti finali. È pertanto opportuno garantire che i gatekeeper non limitino indebitamente gli utenti finali nella scelta dell'impresa che fornisce i loro servizi di accesso a internet.

(55)

Un gatekeeper può fornire servizi o hardware, quali dispositivi indossabili, che accedono alle componenti hardware o software di un dispositivo cui si accede o che è controllato tramite un sistema operativo o un assistente virtuale al fine di offrire funzionalità specifiche agli utenti finali. In tal caso, i fornitori di servizi o di hardware concorrenti, come i fornitori di dispositivi indossabili, necessitano di un'interoperabilità parimenti efficace con le componenti hardware o software, nonché di un accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità, allo scopo di poter fornire un'offerta competitiva agli utenti finali.

(56)

I gatekeeper possono anche svolgere il duplice ruolo di sviluppatori di sistemi operativi e produttori di dispositivi, compresa qualsiasi funzionalità tecnica di tali dispositivi. Un gatekeeper che sia un produttore di un dispositivo può per esempio limitare l'accesso ad alcune delle funzionalità di tale dispositivo, quali gli elementi e i processori sicuri della tecnologia NFC (near-field-communication, comunicazione in prossimità), i meccanismi di autenticazione e il software utilizzato per il funzionamento di tali tecnologie, che possono essere necessarie per la fornitura efficace di un servizio fornito contestualmente o in ausilio al servizio di piattaforma di base da parte del gatekeeper così come da parte di una potenziale impresa terza che fornisce tale servizio.

(57)

Se i duplici ruoli fossero utilizzati in maniera tale da impedire che fornitori alternativi di servizi e di hardware abbiano accesso, a parità di condizioni, allo stesso sistema operativo, alle stesse componenti hardware o software che sono disponibili o utilizzati dal gatekeeper nella fornitura dei suoi servizi complementari o di supporto o di hardware, ciò potrebbe compromettere in maniera significativa l'innovazione a opera di tali fornitori alternativi, nonché la scelta per gli utenti finali. I gatekeeper dovrebbero pertanto essere tenuti a garantire, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con lo stesso sistema operativo, le stesse componenti hardware o software che sono disponibili o utilizzati nella fornitura dei suoi servizi complementari e di supporto e di hardware, come pure a garantirne l'accesso ai fini dell'interoperabilità. Tale accesso può essere richiesto anche tramite applicazioni software relative ai pertinenti servizi forniti contestualmente, o in ausilio, al servizio di piattaforma di base al fine di sviluppare e fornire efficacemente funzionalità interoperabili con quelle fornite dai gatekeeper. L'obiettivo degli obblighi è consentire a terzi concorrenti di interconnettersi attraverso interfacce o soluzioni analoghe alle rispettive componenti con la stessa efficacia dei servizi o dell'hardware del gatekeeper.

(58)

Le condizioni alle quali i gatekeeper forniscono servizi pubblicitari online agli utenti commerciali, compresi inserzionisti ed editori, risultano spesso opache e poco trasparenti. Ciò determina spesso una carenza di informazioni per inserzionisti ed editori in merito agli effetti di un determinato annuncio pubblicitario. Al fine di promuovere ulteriormente equità, trasparenza e contendibilità dei servizi pubblicitari online elencati nella decisione di designazione, nonché di quelli pienamente integrati in altri servizi di piattaforma di base della stessa impresa, i gatekeeper dovrebbero fornire a inserzionisti ed editori, nonché a terzi autorizzati da inserzionisti ed editori, su richiesta, l'accesso gratuito ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e i dati, compresi i dati aggregati e non aggregati, necessari per gli inserzionisti, per i terzi autorizzati come le agenzie pubblicitarie che agiscono a nome di una società che colloca annunci pubblicitari nonché per gli editori affinché possano effettuare le proprie verifiche indipendenti sulla fornitura dei pertinenti servizi pubblicitari online.

(59)

I gatekeeper usufruiscono dell'accesso a grandi quantità di dati che raccolgono nel fornire i servizi di piattaforma di base, nonché altri servizi digitali. Al fine di garantire che i gatekeeper non compromettano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, o il potenziale di innovazione del dinamico settore digitale, limitando il passaggio ad altri fornitori o il multihoming, è opportuno assicurare agli utenti finali, nonché a terzi autorizzati da un utente finale, l'accesso effettivo e immediato ai dati da essi forniti o che sono stati generati tramite le loro attività sui pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper. I dati dovrebbero essere ricevuti in un formato immediatamente ed effettivamente accessibile e utilizzabile da parte dell'utente finale o dei pertinenti terzi autorizzati dall'utente finale a cui i dati sono trasferiti. È altresì opportuno che i gatekeeper provvedano, per mezzo di misure tecniche adeguate e di elevata qualità, quali per esempio le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), a che gli utenti finali o i terzi autorizzati dagli utenti finali possano trasferire liberamente i dati in maniera continua e in tempo reale. Ciò dovrebbe applicarsi del pari a tutti gli altri dati a diversi livelli di aggregazione necessari affinché tale portabilità sia effettivamente consentita. Al fine di evitare dubbi, l'obbligo per il gatekeeper di garantire l'effettiva portabilità dei dati a norma del presente regolamento integra il diritto alla portabilità dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679. Agevolare il passaggio ad altri fornitori o il multihoming dovrebbe a sua volta comportare una maggiore scelta per gli utenti finali e costituire un incentivo all'innovazione per i gatekeeper e gli utenti commerciali.

(60)

Gli utenti commerciali che utilizzano servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper e gli utenti finali di tali utenti commerciali forniscono e generano una grande quantità di dati. Al fine di garantire che gli utenti commerciali abbiano accesso ai dati pertinenti così generati, è opportuno che il gatekeeper fornisca, su loro richiesta, un accesso effettivo e gratuito a tali dati. Tale accesso dovrebbe essere concesso anche ai terzi che hanno stipulato contratti con l'utente commerciale e sono responsabili del trattamento di tali dati per l'utente commerciale. L'accesso dovrebbe includere l'accesso ai dati forniti o generati dagli stessi utenti commerciali e dagli stessi utenti finali di tali utenti commerciali nel contesto di altri servizi forniti dallo stesso gatekeeper, compresi i servizi forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base qualora ciò sia indissolubilmente collegato alla pertinente richiesta. A tal fine un gatekeeper non dovrebbe avvalersi di restrizioni contrattuali o di altro tipo per impedire l'accesso degli utenti commerciali ai dati pertinenti e dovrebbe consentire agli utenti commerciali di ottenere il consenso dei loro utenti finali per tale accesso ai dati e per il relativo reperimento, qualora tale consenso sia necessario a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. È altresì opportuno che i gatekeeper assicurino l'accesso continuo e in tempo reale a tali dati per mezzo di misure tecniche adeguate, per esempio predisponendo API di elevata qualità o strumenti integrati per i piccoli utenti commerciali.

(61)

Il valore dei motori di ricerca online per i rispettivi utenti commerciali e utenti finali aumenta di pari passo con l'incremento del numero complessivo di tali utenti. Le imprese che forniscono motori di ricerca online raccolgono e conservano serie di dati aggregati contenenti informazioni sulle ricerche degli utenti e sul modo in cui gli stessi hanno interagito con i risultati che sono stati loro forniti. Le imprese che forniscono motori di ricerca online raccolgono tali dati dalle ricerche effettuate sul proprio motore di ricerca online e, ove applicabile, dalle ricerche effettuate sulle piattaforme dei loro partner commerciali a valle. L'accesso da parte dei gatekeeper a tali dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione costituisce una barriera importante all'ingresso e all'espansione, che compromette la contendibilità dei motori di ricerca online. I gatekeeper dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire un accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tali dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione in relazione alle ricerche gratuite e a pagamento generate dai consumatori sui motori di ricerca online ad altre imprese che forniscono detti servizi affinché tali imprese terze possano ottimizzare i loro servizi e contendere i pertinenti servizi di piattaforma di base. È opportuno concedere un siffatto accesso anche ai contraenti terzi di un fornitore di motore di ricerca online che sono responsabili del trattamento di tali dati per tale motore di ricerca online. Nel fornire accesso ai suoi dati di ricerca, è opportuno che il gatekeeper garantisca la protezione dei dati personali degli utenti finali, anche da eventuali rischi di reidentificazione, con mezzi adeguati, come l'anonimizzazione di tali dati personali, senza compromettere in maniera sostanziale la qualità o l'utilità dei dati. I dati pertinenti vengono anonimizzati se i dati personali sono irrimediabilmente alterati in modo tale che le informazioni non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o se i dati personali sono resi anonimi in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

(62)

Per i negozi di applicazioni software, motori di ricerca online e servizi di social network online elencati nella decisione di designazione, i gatekeeper dovrebbero pubblicare e applicare condizioni generali di accesso eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni generali dovrebbero prevedere un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie a livello di Unione che sia facilmente accessibile, imparziale, indipendente e gratuito per l'utente commerciale, fatti salvi i costi propri dell'utente commerciale e misure proporzionate volte a prevenire l'abuso del meccanismo di risoluzione delle controversie da parte degli utenti commerciali. Il meccanismo di risoluzione delle controversie non dovrebbe pregiudicare il diritto degli utenti commerciali di presentare ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale. In particolare, i gatekeeper che forniscono l'accesso ai negozi di applicazioni software costituiscono un punto di accesso importante per gli utenti commerciali che tentano di raggiungere gli utenti finali. In considerazione dello squilibrio in termini di potere contrattuale tra tali gatekeeper e gli utenti commerciali dei loro negozi di applicazioni software, tali gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni generali, comprese le condizioni tariffarie, che sarebbero inique o determinerebbero una differenziazione ingiustificata.

Le condizioni tariffarie o altre condizioni generali di accesso dovrebbero essere considerate inique se determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi imposti agli utenti commerciali o se conferiscono un vantaggio al gatekeeper che risulta sproporzionato rispetto al servizio fornito dal gatekeeper agli utenti commerciali o se determinano uno svantaggio per gli utenti commerciali nella fornitura degli stessi servizi o di servizi analoghi a quelli del gatekeeper. I seguenti elementi possono rappresentare dei parametri di riferimento per stabilire l'equità delle condizioni generali di accesso: prezzi o condizioni imposti per gli stessi servizi o per servizi analoghi da altri fornitori di negozi di applicazioni software; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per servizi diversi correlati o per servizi analoghi o a tipologie diverse di utenti finali; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio in regioni geografiche diverse; prezzi o condizioni imposti dal fornitore del negozio di applicazioni software per lo stesso servizio che il gatekeeper eroga a sé stesso. Tale obbligo non dovrebbe istituire un diritto di accesso e non dovrebbe compromettere la capacità dei fornitori di negozi di applicazioni software, motori di ricerca online e servizi di social network online, di assumersi le necessarie responsabilità nella lotta contro il contenuto illegale e indesiderato ai sensi di un regolamento relativo a un mercato unico per i servizi digitali.

(63)

I gatekeeper possono ostacolare la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di disdire l'abbonamento a un servizio di piattaforma di base sottoscritto in precedenza. È pertanto opportuno stabilire norme atte a evitare una situazione in cui i gatekeeper pregiudichino il diritto degli utenti commerciali e degli utenti finali di scegliere liberamente quale servizio di piattaforma di base utilizzare. Al fine di salvaguardare la libera scelta degli utenti commerciali e degli utenti finali, i gatekeeper non dovrebbero essere autorizzati a rendere inutilmente difficile o complicata la disdetta dell'abbonamento a un servizio di piattaforma di base da parte degli utenti commerciali o degli utenti finali. La chiusura di un account o la disdetta di un abbonamento non dovrebbero essere resi più complicati dell'apertura di un account o della sottoscrizione di un abbonamento allo stesso servizio. I gatekeeper non dovrebbero esigere commissioni aggiuntive in caso di risoluzione di contratti con i loro utenti finali o utenti commerciali. I gatekeeper dovrebbero garantire che le condizioni per la risoluzione dei contratti siano sempre proporzionate e possano essere esercitate senza difficoltà eccessive dagli utenti finali, per esempio per quanto concerne i motivi della risoluzione, il periodo di preavviso o la forma di tale risoluzione. Quanto precede lascia impregiudicata la legislazione nazionale applicabile in conformità del diritto dell'Unione che stabilisce i diritti e gli obblighi relativi alle condizioni di cessazione della fornitura di servizi di piattaforma di base da parte degli utenti finali.

(64)

La mancanza di interoperabilità consente ai gatekeeper che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di beneficiare di forti effetti di rete, il che contribuisce a indebolire la contendibilità. Inoltre, indipendentemente dal fatto che gli utenti finali ricorrano al «multihoming» o meno, i gatekeeper forniscono spesso servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nell'ambito del loro ecosistema di piattaforme, e questo accentua ulteriormente le barriere all'ingresso per i fornitori alternativi di tali servizi e aumenta, per gli utenti finali, i costi del passaggio ad altri fornitori. Fatta salva la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e, in particolare, le condizioni e le procedure di cui all'articolo 61, i gatekeeper dovrebbero pertanto garantire ai fornitori terzi di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, gratuitamente e su richiesta, l'interoperabilità con determinate funzionalità di base dei loro servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che forniscono ai propri utenti finali.

I gatekeeper dovrebbero garantire l'interoperabilità ai fornitori terzi di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che offrono o intendono offrire i loro servizi di comunicazione interpersonale indipendente dal numero a utenti finali e utenti commerciali nell'Unione. Per agevolare l'attuazione pratica di tale interoperabilità, il gatekeeper interessato dovrebbe essere tenuto a pubblicare un'offerta di riferimento che stabilisca i dettagli tecnici e i termini e le condizioni generali di interoperabilità con i suoi servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. Se applicabile, dovrebbe essere possibile per la Commissione consultare l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche al fine di determinare se i dettagli tecnici e i termini e le condizioni generali pubblicati nell'offerta di riferimento che il gatekeeper intende attuare o ha attuato garantisca il rispetto di tale obbligo.

In tutti i casi, il gatekeeper e il fornitore richiedente dovrebbero garantire che l'interoperabilità non comprometta un livello elevato di sicurezza e di protezione dei dati, in linea con i loro obblighi sanciti dal presente regolamento e dal diritto dell'Unione applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. L'obbligo relativo all'interoperabilità non dovrebbe pregiudicare le informazioni e le scelte da mettere a disposizione degli utenti finali dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero del gatekeeper e del fornitore richiedente a norma del presente regolamento e di altri atti normativi dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679.

(65)

Per garantire l'efficacia degli obblighi sanciti dal presente regolamento, accertandosi nel contempo che essi siano limitati a quanto necessario per assicurare la contendibilità e contrastare gli effetti dannosi delle pratiche sleali dei gatekeeper, è importante definirli in maniera chiara e circoscriverli in modo tale da consentire al gatekeeper di conformarvisi completamente, nel pieno rispetto del diritto applicabile, e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, nonché della legislazione in materia di protezione dei consumatori, cibersicurezza, sicurezza dei prodotti e requisiti di accessibilità, comprese la direttiva (UE) 2019/882 e la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). È opportuno che i gatekeeper garantiscano la conformità del presente regolamento fin dalla progettazione. Pertanto, le misure necessarie dovrebbero essere integrate, nella misura del possibile, nel progetto tecnologico utilizzato dai gatekeeper.

Può in determinati casi risultare opportuno che la Commissione, a seguito di un dialogo con il gatekeeper interessato e, dopo aver consentito a terzi di formulare osservazioni, specifichi ulteriormente alcune delle misure che il gatekeeper dovrebbe adottare per garantire un'osservanza effettiva degli obblighi che possono essere oggetto di ulteriore specifica o, in caso di elusione, di tutti gli obblighi. In particolare, tale ulteriore specifica dovrebbe essere possibile laddove l'attuazione di un obbligo che può essere oggetto di ulteriore specifica possa essere interessata da variazioni dei servizi all'interno di un'unica categoria di servizi di piattaforma di base. A tal fine, dovrebbe essere possibile per il gatekeeper chiedere alla Commissione di partecipare a un processo tramite il quale essa possa specificare ulteriormente alcune delle misure che il gatekeeper interessato dovrebbe adottare per garantire un'osservanza effettiva di tali obblighi.

La Commissione dovrebbe disporre di discrezionalità in merito a se e quando fornire tale ulteriore specifica, nel rispetto dei principi della parità di trattamento, della proporzionalità e della buona amministrazione. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe fornire i principali motivi alla base della sua valutazione, comprese le priorità in materia di esecuzione. Tale processo non dovrebbe essere utilizzato per compromettere l'efficacia del presente regolamento. Inoltre, tale processo lascia impregiudicato il potere della Commissione di adottare una decisione che stabilisca l'inosservanza, da parte di un gatekeeper, di uno qualsiasi degli obblighi sanciti dal presente regolamento, compresa la possibilità di irrogare ammende o penalità di mora. È opportuno che la Commissione possa riaprire i procedimenti, anche nei casi in cui le misure specifiche si rivelino inefficaci. Una riapertura dovuta a una specifica inefficace adottata mediante decisione dovrebbe consentire alla Commissione di modificare la specifica in modo prospettivo. La Commissione dovrebbe inoltre essere in grado di fissare un periodo di tempo ragionevole entro il quale possano essere riaperti i procedimenti qualora le misure specifiche dimostrino di non essere efficaci.

(66)

È opportuno offrire ai gatekeeper, quale elemento aggiuntivo atto a garantire proporzionalità, l'opportunità di richiedere la sospensione, nella misura necessaria, di un obbligo specifico in circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, quali uno shock esterno imprevisto che ha temporaneamente eliminato una parte significativa della richiesta degli utenti finali del servizio di piattaforma di base pertinente, qualora il gatekeeper dimostri che l'osservanza di un obbligo specifico mette a rischio la redditività economica delle proprie attività nell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione e riesaminarla periodicamente per verificare se sussistano ancora le condizioni per la sua concessione.

(67)

A fronte di circostanze eccezionali, giustificate da motivi limitati di salute pubblica o sicurezza pubblica, previste dal diritto dell'Unione e secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, è opportuno che la Commissione possa decidere che uno specifico obbligo non si applica a uno specifico servizio di piattaforma di base. Qualora gli interessi pubblici sopraindicati fossero lesi, questo potrebbe essere indice del fatto che il costo per la società nel suo complesso dell'applicazione di un determinato obbligo risulti, in uno specifico caso eccezionale, troppo elevato e di conseguenza sproporzionato. Se del caso, la Commissione dovrebbe essere in grado di agevolare l'osservanza valutando se una sospensione limitata e debitamente giustificata o un'esenzione siano giustificate. Ciò dovrebbe garantire la proporzionalità degli obblighi di cui al presente regolamento senza compromettere gli effetti ex ante previsti sull'equità e sulla contendibilità. Qualora tale esenzione sia concessa, la Commissione dovrebbe rivedere la sua decisione ogni anno.

(68)

I gatekeeper dovrebbero informare la Commissione, mediante una relazione obbligatoria ed entro i termini previsti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, in merito alle misure che intendono attuare o hanno attuato al fine di garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi, comprese le misure relative al rispetto del regolamento (UE) 2016/679, nella misura in cui sono pertinenti per l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, il che dovrebbe consentire alla Commissione di svolgere i compiti attribuitile dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre essere messa a disposizione del pubblico una sintesi chiara, comprensibile e non riservata di tali informazioni, pur tenendo conto del legittimo interesse dei gatekeeper nella tutela dei propri segreti aziendali e di altre informazioni riservate. Detta pubblicazione non riservata dovrebbe consentire ai terzi di valutare se i gatekeeper rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento. La suddetta relazione dovrebbe lasciare impregiudicate le azioni di esecuzione della Commissione in qualsiasi momento successivo alla relazione. La Commissione dovrebbe pubblicare online un link con la sintesi non riservata della relazione, nonché tutte le altre informazioni pubbliche basate sugli obblighi di informazione di cui al presente regolamento, al fine di garantire l'accessibilità di tali informazioni in termini di completezza e di facilità di utilizzo, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

(69)

Gli obblighi dei gatekeeper dovrebbero essere aggiornati solo dopo un'indagine capillare sulla natura e sull'impatto di pratiche specifiche che, a seguito di un'indagine approfondita, potrebbero essere successivamente individuate come sleali o limitanti la contendibilità in modo analogo alle pratiche sleali di cui al presente regolamento, pur esulando potenzialmente dall'ambito di applicazione dell'insieme di obblighi vigenti. La Commissione dovrebbe poter avviare un'indagine al fine di stabilire l'eventuale necessità di aggiornare gli obblighi esistenti, di propria iniziativa o su richiesta giustificata di almeno tre Stati membri. Nel presentare tali richieste motivate, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma di base esistenti o in altro modo. Qualora, a seguito di un'indagine di mercato, ritenga necessario modificare elementi essenziali del presente regolamento, per esempio includendo nuovi obblighi che si discostino dalle questioni relative alla contendibilità o all'equità affrontate dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di modifica del regolamento.

(70)

Dato il considerevole potere economico dei gatekeeper, è importante che gli obblighi siano applicati in maniera efficace e non siano elusi. Le norme in questione dovrebbero a tal fine applicarsi a qualsiasi pratica di un gatekeeper, indipendentemente dalla sua forma e dal fatto che abbia natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo, nella misura in cui la pratica corrisponde al tipo di pratica oggetto di uno degli obblighi sanciti dal presente regolamento. I gatekeeper non dovrebbero adottare comportamenti che compromettano l'efficacia dei divieti e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. Tali comportamenti comprendono la progettazione utilizzata dal gatekeeper, la presentazione non neutrale delle scelte dell'utente finale o l'utilizzo della struttura, della funzione o del modo di funzionamento di un'interfaccia utente o di parte di essa per sovvertire o compromettere l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dell'utente. Inoltre, al gatekeeper non dovrebbe essere consentito adottare comportamenti che compromettano l'interoperabilità richiesta dal presente regolamento, per esempio utilizzando misure tecniche di protezione ingiustificate, condizioni di servizio discriminatorie, rivendicando illecitamente un diritto d'autore sulle interfacce di programmazione delle applicazioni o fornendo informazioni fuorvianti. Ai gatekeeper non dovrebbe essere consentito eludere la loro designazione segmentando, dividendo, suddividendo, frammentando o separando artificialmente i loro servizi di piattaforma di base per eludere le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento.

(71)

Per garantire l'efficacia del riesame dello status di gatekeeper, nonché la possibilità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper, è opportuno che questi ultimi informino la Commissione di tutte le loro acquisizioni previste di altre imprese che forniscono servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio erogato nel settore digitale o altri servizi che consentono la raccolta di dati, e che lo facciano prima dell'attuazione di tali acquisizioni. Tali informazioni, oltre a essere necessarie per il processo di riesame relativo allo status dei singoli gatekeeper, forniranno anche indicazioni fondamentali per monitorare le più ampie tendenze in materia di contendibilità nel settore digitale e possono pertanto rappresentare un fattore utile da considerare nel contesto delle indagini di mercato previste dal presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe mettere al corrente gli Stati membri di tali informazioni, data la possibilità di utilizzarle ai fini del controllo nazionale delle concentrazioni e poiché, in determinate circostanze, è possibile che l'autorità nazionale competente deferisca tali acquisizioni all'esame della Commissione ai fini del controllo delle concentrazioni. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare con cadenza annuale un elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dal gatekeeper. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza di tali informazioni, nonché la loro utilità per le diverse finalità previste dal presente regolamento, i gatekeeper dovrebbero fornire almeno informazioni concernenti le imprese interessate dalla concentrazione, il loro fatturato annuo nell'Unione e a livello mondiale, il loro settore di attività, comprese le attività direttamente connesse alla concentrazione, il valore di transazione o una stima dello stesso, una sintesi relativa alla concentrazione, comprese la sua natura e motivazione, nonché un elenco degli Stati membri interessati dall'operazione.

(72)

Gli interessi degli utenti finali in materia di protezione dei dati e di privacy sono rilevanti ai fini di qualsiasi valutazione degli effetti potenzialmente negativi della pratica adottata dai gatekeeper, consistente nel raccogliere e nell'accumulare grandi quantità di dati provenienti dagli utenti finali. Garantire un livello adeguato di trasparenza delle pratiche di profilazione di cui si avvalgono i gatekeeper, compresa, a titolo esemplificativo, la profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, agevola la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. La trasparenza esercita una pressione esterna sui gatekeeper affinché non rendano la profilazione approfondita dei consumatori una norma del settore, dato che i potenziali concorrenti o le start-up non possono accedere ai dati in una misura e con un'accuratezza analoghe, né su una scala paragonabile. Una maggiore trasparenza dovrebbe consentire alle altre imprese che forniscono servizi di piattaforma di base di differenziarsi meglio attraverso l'uso di maggiori garanzie della privacy.

Al fine di garantire un livello minimo di efficacia di tale obbligo di trasparenza, è opportuno che i gatekeeper forniscano quanto meno una descrizione sottoposta a audit indipendente della base su cui è realizzata la profilazione, indicando anche se si avvalgono dei dati personali e dei dati derivati dall'attività dell'utente in linea con il regolamento (UE) 2016/679, il trattamento applicato, lo scopo per il quale è preparato e in ultima analisi utilizzato il profilo, la durata della profilazione, l'impatto di tale profilazione sui servizi del gatekeeper e i provvedimenti adottati per consentire effettivamente agli utenti finali di essere a conoscenza dell'uso pertinente di tale profilazione, nonché i provvedimenti finalizzati a chiedere il loro consenso o a offrire loro la possibilità di negare o revocare il consenso. La Commissione dovrebbe trasmettere la descrizione sottoposta a audit al comitato europeo per la protezione dei dati per informare in merito all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di elaborare la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit, in consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati, il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e gli esperti, in linea con i regolamenti (UE) n. 182/2011 (16) e (UE) 2018/1725 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio e delle norme di comitatologia.

(73)

Al fine di garantire il conseguimento pieno e duraturo degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se è opportuno designare come gatekeeper un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che non raggiunge le soglie quantitative stabilite nel presente regolamento, se l'inosservanza sistematica di un gatekeeper giustifica l'imposizione di rimedi aggiuntivi, se all'elenco dei servizi di piattaforma di base dovrebbe essere aggiunto un maggior numero di servizi nel settore digitale, e se è necessario che ulteriori pratiche altrettanto sleali e che limitano la contendibilità dei mercati digitali siano oggetto di indagine. È opportuno basare tale valutazione su indagini di mercato da svolgersi in un arco temporale appropriato, utilizzando procedure e scadenze chiare, al fine di sostenere l'effetto ex ante del presente regolamento in materia di contendibilità ed equità nel settore digitale e di fornire il necessario grado di certezza giuridica.

(74)

A seguito di un'indagine di mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di constatare che un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base soddisfi tutti i criteri qualitativi generali per essere identificata come gatekeeper. Tale impresa dovrebbe quindi, in linea di principio, rispettare tutti i pertinenti obblighi sanciti dal presente regolamento. Tuttavia, per i gatekeeper che la Commissione ha designato in quanto probabili detentori nel prossimo futuro di una posizione consolidata e duratura, è opportuno che la Commissione imponga solo gli obblighi necessari e appropriati per impedire che i gatekeeper in questione acquisiscano una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle loro attività. In relazione a tali gatekeeper emergenti, è opportuno che la Commissione tenga conto della natura provvisoria, in linea di principio, di tale status ed è pertanto opportuno che sia deciso in un determinato momento se tali imprese che forniscono servizi di piattaforma di base debbano essere soggette all'insieme completo di obblighi incombenti ai gatekeeper poiché hanno acquisito una posizione consolidata e duratura o se le condizioni per la designazione non sono in ultima analisi soddisfatte e tutti gli obblighi imposti in precedenza debbano pertanto essere revocati.

(75)

La Commissione dovrebbe indagare e valutare se siano giustificati rimedi aggiuntivi di natura comportamentale o, ove opportuno, strutturale al fine di garantire che il gatekeeper non possa vanificare gli obiettivi del presente regolamento non rispettando sistematicamente uno o più obblighi sanciti dal presente regolamento. Tale caso si presenta se la Commissione emette nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza in un periodo di otto anni, che possono riguardare servizi di piattaforma di base differenti e obblighi diversi fissati nel presente regolamento, e se il gatekeeper ha mantenuto, esteso o ulteriormente rafforzato il suo impatto nel mercato interno, la dipendenza economica dei suoi utenti commerciali e utenti finali dai servizi di piattaforma di base del gatekeeper ovvero il consolidamento della sua posizione. Si dovrebbe ritenere che un gatekeeper abbia mantenuto, esteso o rafforzato la sua posizione di gatekeeper qualora, nonostante le azioni di esecuzione adottate dalla Commissione, tale gatekeeper detenga ancora o abbia ulteriormente rafforzato o consolidato la sua importanza come punto di accesso per consentire agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali.

È opportuno che in siffatti casi la Commissione abbia il potere di imporre rimedi, comportamentali o strutturali, tenendo in debita considerazione il principio di proporzionalità. In tale contesto, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'equità e la contendibilità influenzate dall'inosservanza sistematica, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di vietare al gatekeeper, per un periodo di tempo limitato, di avviare una concentrazione riguardante tali servizi di piattaforma di base o gli altri servizi forniti nel settore digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dall'inosservanza sistematica. Al fine di consentire l'effettivo coinvolgimento di terzi e la possibilità di sperimentare i rimedi prima dell'applicazione, la Commissione dovrebbe pubblicare una sintesi dettagliata e non riservata del caso e delle misure da adottare. È opportuno che la Commissione possa riaprire i procedimenti, anche nei casi in cui i rimedi specificati si rivelino inefficaci. Una riapertura dovuta a rimedi inefficaci adottati mediante decisione dovrebbe consentire alla Commissione di modificare i rimedi in modo prospettivo. È opportuno che la Commissione possa inoltre fissare un periodo di tempo ragionevole entro il quale dovrebbe essere possibile riaprire i procedimenti qualora i rimedi dimostrino di non essere efficaci.

(76)

Se, nel corso di un'indagine in merito a un'inosservanza sistematica, un gatekeeper propone alla Commissione di assumersi degli impegni, quest'ultima dovrebbe poter adottare una decisione che renda tali impegni vincolanti per il gatekeeper in questione, qualora li ritenga sufficienti a garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui al presente regolamento. Tale decisione dovrebbe inoltre constatare che l'intervento della Commissione non è più giustificato per quanto riguarda l'inosservanza sistematica oggetto di indagine. Nel valutare se gli impegni che il gatekeeper offre di assumersi siano sufficienti a garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a tenere conto dei test effettuati dal gatekeeper per dimostrare l'efficacia di tali impegni nella pratica. La Commissione dovrebbe verificare che la decisione sugli impegni sia pienamente rispettata e consegua i suoi obiettivi, e dovrebbe essere autorizzata a riaprire la decisione qualora ritenga che gli impegni non siano efficaci.

(77)

I servizi nel settore digitale e i tipi di pratiche relative a tali servizi possono cambiare in maniera rapida e significativa. Per garantire che il presente regolamento rimanga aggiornato e costituisca una risposta normativa efficace e globale ai problemi posti dai gatekeeper, è importante prevedere una revisione periodica degli elenchi di servizi di piattaforma di base e degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Tale aspetto è di particolare importanza per garantire l'identificazione di una pratica sleale o suscettibile di limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base. Per quanto la dinamica evoluzione che caratterizza il settore digitale renda importante l'esecuzione di un riesame periodico volto a garantire certezza giuridica in merito alle condizioni normative, tale riesame dovrebbe essere effettuato entro un arco temporale ragionevole e adeguato. Le indagini di mercato dovrebbero altresì garantire che la Commissione disponga di una solida base probatoria sulla quale poter valutare l'opportunità di proporre modifiche del presente regolamento al fine di rivedere, ampliare o specificare ulteriormente gli elenchi di servizi di piattaforma di base. Tali indagini dovrebbero del pari garantire che la Commissione disponga di una solida base probatoria sulla quale poter valutare l'opportunità di proporre modifiche degli obblighi sanciti dal presente regolamento o di adottare un atto delegato per aggiornare tali obblighi.

(78)

Per quanto concerne il comportamento dei gatekeeper che non è contemplato dagli obblighi di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare un'indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche al fine di determinare se gli obblighi di cui al presente regolamento debbano essere integrati mediante un atto delegato rientrante nell'ambito di applicazione del conferimento di potere stabilito per tali atti delegati nel presente regolamento, ovvero presentando una proposta di modifica del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicata la possibilità, per la Commissione, di avviare laddove opportuno procedimenti a norma dell'articolo 101 o 102 TFUE. Tali procedimenti dovrebbero essere condotti in conformità del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (18). Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di adottare misure provvisorie a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(79)

Qualora i gatekeeper adottino pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base già designati a norma del presente regolamento, ma senza che siffatte pratiche siano contemplate in maniera esplicita dagli obblighi sanciti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di aggiornare il presente regolamento mediante atti delegati. Siffatti aggiornamenti mediante atto delegato dovrebbero essere soggetti agli stessi standard di indagine ed essere pertanto preceduti da un'indagine di mercato. È altresì opportuno che la Commissione applichi una norma predefinita nell'identificazione di siffatti tipi di pratiche. Tale norma giuridica dovrebbe garantire che il tipo di obblighi cui i gatekeeper potrebbero essere confrontati in qualsiasi momento in conformità del presente regolamento sia sufficientemente prevedibile.

(80)

Al fine di garantire l'effettiva attuazione e il rispetto del presente regolamento, è opportuno che la Commissione disponga di forti poteri di indagine e di esecuzione che le consentano di indagare, applicare e monitorare le norme stabilite nel presente regolamento, garantendo nel contempo il rispetto del diritto fondamentale di essere ascoltato e di accedere al fascicolo nel contesto dei procedimenti di esecuzione. È opportuno che la Commissione disponga di tali poteri di indagine anche allo scopo di effettuare indagini di mercato, compreso ai fini dell'aggiornamento e del riesame del presente regolamento.

(81)

È opportuno conferire alla Commissione il potere di richiedere le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento. La Commissione dovrebbe in particolare avere accesso a tutti i pertinenti documenti, dati, banche dati, algoritmi e informazioni necessari per avviare e svolgere indagini e per monitorare l'osservanza degli obblighi sanciti dal presente regolamento, a prescindere da chi sia in possesso di tali informazioni, e indipendentemente dalla loro forma o formato, dal supporto su cui sono conservati o dal luogo in cui sono conservati.

(82)

È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di richiedere direttamente che le imprese o associazioni di imprese forniscano la documentazione, i dati e le informazioni pertinenti. È inoltre opportuno che la Commissione abbia la facoltà di richiedere qualsiasi informazione pertinente alle autorità competenti nello Stato membro, o alle persone fisiche o giuridiche, ai fini del presente regolamento. Nell'ottemperare a una decisione della Commissione, le imprese sono tenute a rispondere a quesiti concreti e fornire documenti.

(83)

La Commissione dovrebbe disporre altresì del potere di condurre ispezioni di qualsiasi impresa o associazione di imprese e di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e verbalizzarne le dichiarazioni.

(84)

Le misure provvisorie possono costituire uno strumento importante per garantire che, nel corso di un'indagine, l'infrazione oggetto dell'indagine non causi danni gravi e irreparabili per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper. Tale strumento è importante per evitare sviluppi che potrebbe essere molto difficile invertire mediante una decisione adottata dalla Commissione al termine del procedimento. È pertanto opportuno che la Commissione abbia il potere di ordinare misure provvisorie nel contesto dei procedimenti avviati in vista dell'eventuale adozione di una decisione relativa all'inosservanza. Tale potere dovrebbe applicarsi nei casi in cui la Commissione abbia constatato prima facie la sussistenza di un'infrazione agli obblighi da parte dei gatekeeper e laddove vi sia il rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper. Le misure provvisorie dovrebbero applicarsi solo per un determinato periodo di tempo, vale a dire per un periodo che termina con la conclusione del procedimento da parte della Commissione o per un periodo stabilito, rinnovabile se necessario e opportuno.

(85)

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di intraprendere le azioni necessarie ai fini del monitoraggio dell'attuazione e dell'osservanza effettive degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Tali azioni dovrebbero comprendere la capacità della Commissione di nominare esperti esterni indipendenti e revisori che possano coadiuvare la Commissione in tale processo, anche appartenenti, ove applicabile, ad autorità competenti degli Stati membri come le autorità per la protezione dei dati o dei consumatori. Nel nominare i revisori, è opportuno che la Commissione garantisca una rotazione sufficiente.

(86)

È opportuno che l'osservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento sia assicurata mediante ammende e penalità di mora. È a tal fine opportuno fissare anche livelli adeguati di ammende e penalità di mora, soggette a ragionevoli termini di prescrizione, per l'inosservanza degli obblighi e per la violazione delle norme procedurali, conformemente ai principi di proporzionalità e ne bis in idem. È opportuno che la Commissione e le pertinenti autorità nazionali coordinino i loro sforzi di applicazione al fine di garantire il rispetto di tali principi. In particolare, la Commissione dovrebbe tenere conto di eventuali ammende e penalità irrogate alla stessa persona giuridica per gli stessi fatti mediante una decisione definitiva nei procedimenti relativi a una violazione di altre norme dell'Unione o nazionali, in modo da garantire che l'importo complessivo delle ammende e delle penalità irrogate corrisponda alla gravità delle infrazioni commesse.

(87)

Al fine di assicurare la riscossione effettiva delle ammende irrogate ad associazioni di imprese per infrazioni da esse commesse, è necessario stabilire le condizioni alle quali la Commissione potrebbe richiedere il pagamento dell'ammenda ai membri di tale associazione di imprese qualora essa non sia solvibile.

(88)

Nel contesto dei procedimenti avviati a norma del presente regolamento, è opportuno sancire il diritto dell'impresa interessata a essere ascoltata dalla Commissione nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni adottate. Nel garantire il diritto a una buona amministrazione, il diritto di accesso al fascicolo e il diritto di essere ascoltati, la protezione delle informazioni riservate è essenziale. Inoltre, pur rispettando la riservatezza delle informazioni, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni su cui si basa la decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno determinato la decisione. È inoltre necessario provvedere affinché la Commissione utilizzi esclusivamente le informazioni raccolte a norma del presente regolamento ai fini di quest'ultimo, tranne in caso di disposizioni specifiche di senso diverso. Infine è opportuno, nel rispetto di determinate condizioni, che taluni documenti aziendali, come le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, possano essere considerati riservati se sono soddisfatte le condizioni pertinenti.

(89)

Nel preparare sintesi non riservate da pubblicare per consentire efficacemente ai terzi interessati di presentare osservazioni, è opportuno che la Commissione tenga debitamente conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.

(90)

L'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper richiede cooperazione e coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali, nell'ambito delle loro competenze. La Commissione e le autorità nazionali dovrebbero collaborare e coordinare le loro azioni necessarie ai fini dell'applicazione degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento nonché rispettare il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4 del trattato sull'Unione europea (TUE). È opportuno che il sostegno da parte delle autorità nazionali alla Commissione possa comprendere la fornitura a quest'ultima di tutte le informazioni necessarie in loro possesso o di assistenza a essa, su richiesta, nell'esercizio dei suoi poteri, affinché la Commissione possa assolvere meglio i suoi compiti a norma del presente regolamento.

(91)

La Commissione è l'unica autorità a cui è conferito il potere di applicare il presente regolamento. Al fine di sostenere la Commissione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di conferire alle rispettive autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza il potere di svolgere indagini relativamente a possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento. Ciò potrebbe essere rilevante in particolare nei casi in cui non si possa stabilire sin dall'inizio se il comportamento di un gatekeeper sia in grado di violare il presente regolamento, le norme in materia di concorrenza che l'autorità nazionale competente ha il potere di applicare, o entrambi. L'autorità nazionale competente che applica le norme in materia di concorrenza dovrebbe riferire alla Commissione i risultati concernenti possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento affinché la Commissione possa avviare procedimenti di indagine sull'eventuale inosservanza, nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La Commissione dovrebbe avere piena discrezionalità nel decidere in merito all'avvio di tali procedimenti. Al fine di evitare la sovrapposizione delle indagini previste dal presente regolamento, l'autorità nazionale competente interessata dovrebbe informare la Commissione prima di adottare la sua prima misura di indagine relativamente a possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre cooperare strettamente e coordinarsi con la Commissione nell'esecuzione delle norme nazionali in materia di concorrenza nei confronti dei gatekeeper, anche per quanto riguarda la fissazione delle ammende. A tal fine, esse dovrebbero informare la Commissione allorché avviano procedimenti basati sulle norme nazionali in materia di concorrenza nei confronti dei gatekeeper, nonché prima di imporre obblighi ai gatekeeper nell'ambito di tali procedimenti. Al fine di evitare duplicazioni, dovrebbe essere possibile, se del caso, che l'informazione relativa al progetto di decisione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1/2003 funga da notifica a norma del presente regolamento.

(92)

Al fine di salvaguardare l'applicazione e l'esecuzione armonizzata del presente regolamento, è importante garantire che le autorità nazionali, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, dispongano di tutte le informazioni necessarie per far sì che le loro decisioni non siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero essere autorizzati a chiedere alla Commissione di inviare loro informazioni o pareri su questioni relative all'applicazione del presente regolamento. Nel contempo, la Commissione dovrebbe poter presentare osservazioni orali o scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Ciò lascia impregiudicata la capacità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.

(93)

Al fine di garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare del presente regolamento e di altri regolamenti settoriali applicabili ai gatekeeper, la Commissione dovrebbe avvalersi delle competenze di un apposito gruppo ad alto livello. Tale gruppo ad alto livello dovrebbe poter assistere la Commissione anche mediante consulenze, competenze e raccomandazioni, se del caso, su questioni generali relative all'attuazione o all'applicazione del presente regolamento. Il gruppo ad alto livello dovrebbe essere composto dalle reti e dagli organismi europei pertinenti e la sua composizione dovrebbe garantire un livello elevato di competenza e un equilibrio geografico. I membri del gruppo ad alto livello dovrebbero riferire periodicamente agli organi e alle reti che rappresentano in merito ai compiti svolti nell'ambito del gruppo, nonché consultarli al riguardo.

(94)

Poiché le decisioni prese dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia conformemente al TFUE, a norma dell'articolo 261 TFUE la Corte di giustizia dovrebbe avere una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto concerne le ammende e le penalità di mora.

(95)

La Commissione dovrebbe avere la possibilità di elaborare orientamenti per fornire ulteriori indicazioni sui diversi aspetti del presente regolamento o per assistere le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base nell'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento. Dovrebbe essere possibile fondare tali indicazioni, in particolare, sull'esperienza acquisita dalla Commissione attraverso il monitoraggio della conformità al presente regolamento. La formulazione di orientamenti ai sensi del presente regolamento è una prerogativa della Commissione e a sua discrezione esclusiva e non dovrebbe essere considerata un elemento costitutivo volto a garantire l'osservanza, da parte delle imprese o associazioni di imprese interessate, degli obblighi di cui al presente regolamento.

(96)

L'attuazione di taluni degli obblighi dei gatekeeper, come per esempio quelli relativi all'accesso ai dati, alla portabilità dei dati o all'interoperabilità, potrebbe essere agevolata dal ricorso a norme tecniche. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, ove opportuno e necessario, di chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare tali norme.

(97)

Al fine di garantire mercati equi e contendibili in presenza di gatekeeper nel settore digitale in tutta l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica della metodologia riportata in un allegato del presente regolamento e volta a determinare se sono raggiunte le soglie quantitative concernenti gli utenti finali attivi e gli utenti commerciali attivi per la designazione dei gatekeeper, riguardo all'ulteriore precisazione degli elementi aggiuntivi della metodologia che non rientrano in tale allegato e che consentono di determinare se sono raggiunte le soglie quantitative concernenti la designazione dei gatekeeper, nonché riguardo all'integrazione degli obblighi esistenti sanciti dal presente regolamento laddove, sulla base di un'indagine di mercato, la Commissione abbia individuato la necessità di aggiornare gli obblighi relativi alle pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base e l'aggiornamento preso in considerazione rientri nell'ambito di applicazione del conferimento di potere stabilito per tali atti delegati nel presente regolamento.

(98)

Quando la Commissione adotta atti delegati ai sensi del presente regolamento, è di particolare importanza che svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(99)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le misure che i gatekeeper devono attuare al fine di garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui al presente regolamento, sospendere, in tutto o in parte, un obbligo specifico imposto a un gatekeeper, esentare un gatekeeper, in tutto o in parte, da un obbligo specifico, specificare le misure che un gatekeeper deve attuare qualora eluda gli obblighi derivanti dal presente regolamento, concludere un'indagine di mercato relativa alla designazione dei gatekeeper, imporre misure correttive in caso di inosservanza sistematica, disporre misure provvisorie nei confronti di un gatekeeper, rendere vincolanti degli impegni per un gatekeeper, definire la sua constatazione di inosservanza, fissare l'importo definitivo della penalità di mora, determinare la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche, della trasmissione di informazioni, delle richieste motivate e delle relazioni regolamentari trasmesse dai gatekeeper, definire le modalità operative e tecniche in vista dell'attuazione dell'interoperabilità nonché la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori, prevedere modalità pratiche per i procedimenti, le proroghe dei termini, l'esercizio dei diritti durante i procedimenti, la procedura di divulgazione, nonché la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(100)

Per l'adozione di un atto di esecuzione sulle modalità pratiche per la collaborazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri è opportuno far ricorso alla procedura d'esame. Per gli atti di esecuzione rimanenti previsti dal presente regolamento è opportuno far ricorso alla procedura consultiva. Ciò è giustificato dal fatto che tali atti di esecuzione rimanenti riguardano in primo luogo gli aspetti pratici delle procedure stabilite dal presente regolamento, quali la forma, il contenuto e altri dettagli delle varie fasi procedurali, riguardano ni secondo luogo le modalità pratiche delle diverse fasi procedurali, come per esempio la proroga dei termini procedurali o il diritto di essere ascoltati, e riguardano in terzo luogo singole decisioni di esecuzione destinate a un gatekeeper.

(101)

A norma del regolamento (UE) n. 182/2011, ciascuno Stato membro dovrebbe essere rappresentato nel comitato consultivo e decidere in merito alla composizione della propria delegazione. Tale delegazione può comprendere, tra l'altro, esperti delle autorità competenti degli Stati membri che possiedono le competenze pertinenti in relazione a una questione specifica presentata al comitato consultivo.

(102)

Gli informatori possono sottoporre all'attenzione delle autorità competenti nuove informazioni che possono agevolarle nell'individuazione delle violazioni del presente regolamento e consentire loro di imporre sanzioni. Dovrebbe essere garantita l'esistenza di modalità adeguate per consentire agli informatori di segnalare violazioni effettive o potenziali del presente regolamento alle autorità competenti e proteggerli da ritorsioni. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) sia applicabile alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.

(103)

Al fine di rafforzare la certezza del diritto, l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1937, a norma del presente regolamento, alle segnalazioni di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni dovrebbe riflettersi in detta direttiva. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della direttiva (UE) 2019/1937. Spetta agli Stati membri garantire che tale modifica si rifletta nelle rispettive misure di recepimento adottate conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937, sebbene l'adozione di misure nazionali di recepimento non sia una condizione per l'applicabilità di detta direttiva alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone segnalanti a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(104)

I consumatori dovrebbero poter far valere i propri diritti in relazione agli obblighi incombenti ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento attraverso azioni rappresentative conformemente alla direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2020/1828 si applichi alle azioni rappresentative intentate contro le violazioni, da parte dei gatekeeper, delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato di tale direttiva. Spetta agli Stati membri garantire che tale modifica si rifletta nelle rispettive misure di recepimento adottate conformemente alla direttiva (UE) 2020/1828, sebbene l'adozione di misure nazionali di recepimento a tale riguardo non sia una condizione per l'applicabilità di detta direttiva a tali azioni rappresentative. L'applicabilità della direttiva (UE) 2020/1828 alle azioni rappresentative intentate contro violazioni, da parte dei gatekeeper, delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori dovrebbe decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie per recepire detta direttiva o, se successiva, dalla data di applicazione del presente regolamento.

(105)

La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il presente regolamento e monitorarne attentamente gli effetti sulla contendibilità e sull'equità dei rapporti commerciali nell'economia delle piattaforme online, in particolare per stabilire la necessità di modificarlo alla luce degli sviluppi tecnologici o commerciali pertinenti. Tale valutazione dovrebbe includere il riesame periodico dell'elenco di servizi di piattaforma di base e degli obblighi imposti ai gatekeeper nonché dell'applicazione di tali obblighi, allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati digitali in tutta l'Unione. In tale contesto, la Commissione dovrebbe altresì valutare la portata dell'obbligo relativo all'interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica indipendente dal numero. Per ottenere una visione ampia degli sviluppi del settore digitale, la valutazione dovrebbe tenere conto delle esperienze degli Stati membri e dei pertinenti portatori di interessi. A tale riguardo la Commissione dovrebbe avere la possibilità di tenere conto anche dei pareri e delle relazioni trasmessile dall'osservatorio dell'economia delle piattaforme online istituito dalla decisione C(2018)2393 della Commissione del 26 aprile 2018. A seguito della valutazione, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate. Nell'effettuare le valutazioni e i riesami delle pratiche e degli obblighi sanciti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione si prefigga quale obiettivo il mantenimento di un livello elevato di protezione e rispetto dei diritti e dei valori comuni, in particolare l'uguaglianza e la non discriminazione.

(106)

Fatta salva la procedura di bilancio e utilizzando gli strumenti finanziari esistenti, alla Commissione dovrebbero essere assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate affinché possa svolgere efficacemente i propri compiti ed esercitare i propri poteri in relazione all'esecuzione del presente regolamento.

(107)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire l'equità e la contendibilità del settore digitale in generale e dei servizi di piattaforma di base in particolare, nell'ottica di promuovere l'innovazione, l'elevata qualità dei prodotti e dei servizi digitali, prezzi equi e concorrenziali, nonché un'elevata qualità e un'ampia scelta per gli utenti finali nel settore digitale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del modello commerciale e delle attività dei gatekeeper e della portata e degli effetti di tali attività, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(108)

Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il suo parere il 10 febbraio 2021 (22).

(109)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 16, 47 e 50. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il fine del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali.

2.   Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio.

3.   Il presente regolamento non si applica ai mercati relativi a:

a)

le reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972;

b)

i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, diversi da quelli relativi ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

4.   Per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2018/1972, il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri e le competenze conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti in virtù dell'articolo 61 di tale direttiva.

5.   Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi ai gatekeeper per mezzo di leggi, regolamenti o misure amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi alle imprese, comprese le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base, per questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché tali obblighi siano compatibili con il diritto dell'Unione e non derivino dal fatto che le imprese pertinenti hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

6.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione:

a)

delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante;

b)

delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono all'imposizione di ulteriori obblighi ai gatekeeper; e

c)

del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (23) e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni.

7.   Le autorità nazionali non adottano decisioni che sono in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione sulla base dei principi di cui agli articoli 37 e 38.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

1)

«gatekeeper»: un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, designata a norma dell'articolo 3;

2)

«servizio di piattaforma di base»: uno qualsiasi dei seguenti servizi:

a)

servizi di intermediazione online;

b)

motori di ricerca online;

c)

servizi di social network online;

d)

servizi di piattaforma per la condivisione di video;

e)

servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

f)

sistemi operativi;

g)

browser web;

h)

assistenti virtuali;

i)

servizi di cloud computing;

j)

servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un'impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a i);

3)

«servizio della società dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

4)

«settore digitale»: il settore dei prodotti e dei servizi forniti mediante, o attraverso, servizi della società dell'informazione;

5)

«servizi di intermediazione online»: servizi di intermediazione online, quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1150;

6)

«motore di ricerca online»: un motore di ricerca online quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150;

7)

«servizio di social network online»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto e comunicare gli uni con gli altri, condividere contenuti e scoprire altri utenti e contenuti su molteplici dispositivi e, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;

8)

«servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio di piattaforma per la condivisione di video quale definito all'articolo 1, punto 1), lettera a bis), della direttiva 2010/13/UE;

9)

«servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;

10)

«sistema operativo»: un software di sistema che controlla le funzioni di base dell'hardware o del software e consente l'esecuzione di applicazioni software;

11)

«browser web»: un'applicazione software che consente agli utenti finali di accedere al contenuto web ospitato su server connessi a reti come internet e di interagire con esso, inclusi browser web autonomi, nonché browser web integrati o incorporati nel software o simili;

12)

«assistente virtuale»: un software in grado di gestire richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input audio, visivi o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla dispositivi connessi fisici;

13)

«servizi di cloud computing»: un servizio di cloud computing quale definito all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

14)

«negozi di applicazioni software»: un tipo di servizio di intermediazione online dedicato alle applicazioni software in qualità di prodotti o servizi oggetto di intermediazione;

15)

«applicazione software»: qualsiasi prodotto o servizio digitale eseguito su un sistema operativo;

16)

«servizio di pagamento»: un servizio di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

17)

«servizio tecnico che supporta servizi di pagamento»: un servizio ai sensi dell'articolo 3, lettera j) della direttiva (UE) 2015/2366;

18)

«sistema di pagamento per gli acquisti in-app»: un'applicazione software, un servizio o un'interfaccia utente che facilita l'acquisto di contenuti digitali o servizi digitali all'interno di un'applicazione software (compresi contenuti, abbonamenti, componenti o funzionalità) e i pagamenti per tali acquisti;

19)

«servizio di identificazione»: un tipo di servizio fornito contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base che consente qualsiasi tipo di verifica dell'identità degli utenti finali o degli utenti commerciali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

20)

«utente finale»: qualsiasi persone fisica o giuridica diversa da un utente commerciale che utilizza i servizi di piattaforma di base;

21)

«utente commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività;

22)

«posizionamento»: la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, i servizi di social network online, i servizi di piattaforma per la condivisione di video o gli assistenti virtuali, o l'importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come presentato, organizzato o comunicato dalle imprese che forniscono servizi di intermediazione online, servizi di social network online, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali o motori di ricerca online, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione e dal fatto che sia presentato o comunicato un solo risultato.

23)

«risultati di ricerca»: informazione in qualsiasi formato, inclusi output testuali, grafici, vocali o di altro tipo, trasmessa in risposta, e in relazione, a una ricerca, a prescindere dal fatto che l'informazione trasmessa sia un risultato a pagamento o non a pagamento, una risposta diretta o un prodotto, un servizio o un'informazione offerti in relazione a risultati organici, o visualizzati assieme a risultati organici, o parzialmente o interamente incorporati in tali risultati;

24)

«dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

25)

«dati personali»: dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

26)

«dati non personali»: dati diversi dai dati personali;

27)

«impresa»: un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità con cui è finanziata, comprese tutte le imprese collegate che formano un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto di un'impresa da parte di un'altra impresa;

28)

«controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;

29)

«interoperabilità»: la capacità di scambiare informazioni e di fare un uso reciproco delle informazioni scambiate tramite interfacce o altre soluzioni, in modo che tutti gli elementi dell'hardware o del software funzionino con altri hardware e software e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

30)

«fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004;

31)

«profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;

32)

«consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679;

33)

«organo giurisdizionale nazionale»: una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

CAPO II

GATEKEEPER

Articolo 3

Designazione dei gatekeeper

1.   Un'impresa è designata come gatekeeper se:

a)

ha un impatto significativo sul mercato interno;

b)

fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e

c)

detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

2.   Si presume che un'impresa soddisfi i rispettivi requisiti di cui al paragrafo 1:

a)

in relazione al paragrafo 1, lettera a), se raggiunge un fatturato annuo nell'Unione pari o superiore a 7,5 miliardi di EUR in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o se la sua capitalizzazione di mercato media o il suo valore equo di mercato equivalente era quanto meno pari a 75 miliardi di EUR nell'ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce lo stesso servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri;

b)

in relazione al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio di piattaforma di base che, nell'ultimo esercizio finanziario, annovera almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell'Unione, e almeno 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell'Unione, identificati e calcolati conformemente alla metodologia e agli indicatori di cui all'allegato;

c)

in relazione al paragrafo 1, lettera c), se le soglie di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono state raggiunte in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

3.   Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione senza indugio e in ogni caso entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base dell'impresa che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). Ogniqualvolta un ulteriore servizio di piattaforma di base fornito dall'impresa precedentemente designata come gatekeeper raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), tale impresa ne dà notifica alla Commissione entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie.

Se l'impresa che fornisce il servizio di piattaforma di base non dà notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente paragrafo e non fornisce entro il termine fissato dalla Commissione nella richiesta di informazioni a norma dell'articolo 21 tutte le informazioni pertinenti necessarie affinché la Commissione designi l'impresa interessata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione ha ancora facoltà di designare tale impresa come gatekeeper, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

Se l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base soddisfa la richiesta di informazioni a norma del secondo comma del presente paragrafo o se le informazioni sono fornite allo scadere del termine di cui a tale comma, la Commissione applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4.   La Commissione designa come gatekeeper, senza indebito ritardo e al più tardi entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2.

5.   L'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base può presentare, con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, eccezionalmente, pur raggiungendo tutte le soglie di cui al paragrafo 2, a causa delle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, essa non soddisfa i requisiti elencati al paragrafo 1.

Se ritiene che le argomentazioni presentate a norma del primo comma dall'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non siano sufficientemente fondate, in quanto non mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può respingerle entro il termine di cui al paragrafo 4, senza avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Se l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate, mettendo manifestamente in dubbio le presunzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, nonostante il primo comma del presente paragrafo, entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, avviare la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Qualora giunga alla conclusione che l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non è stata in grado di dimostrare che i pertinenti servizi di piattaforma di base da essa forniti non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione designa tale impresa come gatekeeper secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento precisando la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 del presente articolo sono raggiunte e per adeguare periodicamente tale metodologia, ove necessario, agli sviluppi tecnologici e di mercato.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per modificare il presente regolamento aggiornando la metodologia e l'elenco degli indicatori riportato nell'allegato.

8.   La Commissione designa come gatekeeper, secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

A tal fine la Commissione tiene conto di alcuni o di tutti i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base in esame:

a)

le dimensioni, compresi fatturato e capitalizzazione di mercato, le attività e la posizione di tale impresa;

b)

il numero di utenti commerciali che utilizzano il servizio di piattaforma di base per raggiungere gli utenti finali e il numero di utenti finali;

c)

gli effetti di rete e i vantaggi basati sui dati, in particolare in relazione all'accesso a dati personali o non personali e alla raccolta di tali dati da parte dell'impresa o alle capacità di analisi di quest'ultima;

d)

eventuali effetti di scala e in termini di portata di cui usufruisce l'impresa, anche per quanto riguarda i dati, e, ove pertinente, le sue attività al di fuori dell'Unione;

e)

il lock-in degli utenti commerciali o degli utenti finali, compresi i costi del passaggio ad altri fornitori e i pregiudizi comportamentali che riducono la capacità degli utenti commerciali e degli utenti finali di cambiare fornitore o ricorrere al multihoming;

f)

una struttura aziendale conglomerata o l'integrazione verticale di tale impresa, che consenta per esempio all'impresa di praticare sovvenzioni incrociate, combinare dati da diverse fonti o sfruttare la propria posizione dominante; o

g)

altre caratteristiche strutturali aziendali o del servizio.

Nell'effettuare tale valutazione a norma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi in relazione agli elementi elencati nel secondo comma, comprese eventuali concentrazioni previste con un'altra impresa che fornisce servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore digitale o che consente la raccolta di dati.

Se un'impresa che fornisce un servizio di piattaforma di base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa, e se tale mancata conformità persiste dopo che l'impresa è stata invitata a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione può designare tale impresa come gatekeeper sulla base dei fatti a disposizione della Commissione.

9.   In relazione a ciascuna impresa designata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 o 8, la Commissione elenca nella decisione di designazione i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito di tale impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

10.   Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco della decisione di designazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 4

Riesame dello status dei gatekeeper

1.   La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione adottata a norma dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione;

b)

la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

2.   Periodicamente, e almeno ogni tre anni, la Commissione verifica se i gatekeeper continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1. Tale verifica valuta anche l'eventuale necessità di modificare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper, che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tali verifiche non hanno alcun effetto sospensivo sugli obblighi del gatekeeper.

La Commissione esamina inoltre perlomeno con cadenza annuale se nuove imprese che forniscono servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti.

Se constata, sulla base delle verifiche di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione che conferma, modifica o abroga la decisione di designazione.

3.   La Commissione pubblica e aggiorna costantemente un elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dal Capo III.

CAPO III

PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ

Articolo 5

Obblighi dei gatekeeper

1.   Il gatekeeper soddisfa tutti gli obblighi di cui al presente articolo con riguardo a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

2.   Il gatekeeper:

a)

non tratta, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online, i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono di servizi di piattaforma di base del gatekeeper;

b)

non combina dati personali provenienti dal pertinente servizio di piattaforma di base con dati personali provenienti da altri servizi di piattaforma di base o da eventuali ulteriori servizi forniti dal gatekeeper o con dati personali provenienti da servizi di terzi;

c)

non utilizza in modo incrociato dati personali provenienti dal pertinente servizio di piattaforma di base in altri servizi forniti separatamente dal gatekeeper, compresi altri servizi di piattaforma di base, e viceversa; e

d)

non fa accedere con registrazione gli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali,

a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica e quest'ultimo abbia dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 4, punto 11), e dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679.

Se l'utente finale ha negato o revocato il consenso prestato ai fini del primo comma, il gatekeeper non ripete la sua richiesta di consenso per la stessa finalità più di una volta nell'arco di un anno.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per il gatekeeper di avvalersi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/679, se del caso.

3.   Il gatekeeper non impedisce agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi o attraverso il proprio canale di vendita diretta online a prezzi o condizioni diversi da quelli offerti attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper.

4.   Il gatekeeper consente agli utenti commerciali, a titolo gratuito, di comunicare e promuovere offerte, anche a condizioni diverse, agli utenti finali acquisiti attraverso il proprio servizio di piattaforma di base o attraverso altri canali, e di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che, a tal fine, essi si avvalgano dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

5.   Il gatekeeper consente agli utenti finali di accedere a contenuti, abbonamenti, componenti o altri elementi e di utilizzarli attraverso i suoi servizi di piattaforma di base avvalendosi dell'applicazione software di un utente commerciale, anche se tali utenti finali hanno acquistato tali elementi dall'utente commerciale in questione senza utilizzare i servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

6.   Il gatekeeper non impedisce né limita, direttamente o indirettamente, la possibilità per gli utenti commerciali o gli utenti finali di sollevare questioni in materia di inosservanza del pertinente diritto dell'Unione o del diritto nazionale da parte del gatekeeper presso qualsiasi autorità pubblica competente, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, per quanto riguarda le pratiche del gatekeeper. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli utenti commerciali e dei gatekeeper di fissare nei loro accordi le condizioni d'uso dei meccanismi legittimi di gestione dei reclami.

7.   Il gatekeeper non impone agli utenti finali di utilizzare, o agli utenti commerciali di utilizzare, offrire o essere interoperabili con un servizio di identificazione, un motore di rendering dei browser web o un servizio di pagamento, o servizi tecnici funzionali alla fornitura dei servizi di pagamento, quali i sistemi di pagamento per gli acquisti in-app, di tale gatekeeper nel contesto dei servizi forniti dagli utenti commerciali che si avvalgono dei servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper.

8.   Il gatekeeper non impone agli utenti commerciali o agli utenti finali l'abbonamento o l'iscrizione a qualsiasi ulteriore servizio di piattaforma di base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, o che raggiunge le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), quale condizione per poter utilizzare, accedere, registrarsi o iscriversi a uno dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper inserito nell'elenco a norma del medesimo articolo.

9.   Il gatekeeper fornisce a ogni inserzionista cui eroga servizi pubblicitari online, o a terzi autorizzati dagli inserzionisti, su richiesta dell'inserzionista, informazioni su base giornaliera e a titolo gratuito relative a ogni annuncio pubblicitario pubblicato dall'inserzionista, per quanto riguarda:

a)

il prezzo e le commissioni pagati da tale inserzionista, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari online forniti dal gatekeeper;

b)

la remunerazione percepita dall'editore, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, fatto salvo il consenso dell'editore; e

c)

i parametri di calcolo di ogni prezzo, commissione e remunerazione.

Nel caso in cui un editore non presti il proprio consenso alla condivisione delle informazioni relative alla remunerazione percepita di cui al primo comma, lettera b), il gatekeeper fornisce gratuitamente a ciascun inserzionista informazioni sulla remunerazione media giornaliera percepita da tale editore, comprese eventuali detrazioni e sovrapprezzi, per gli annunci pubblicitari in questione.

10.   Il gatekeeper fornisce a ogni editore cui eroga servizi pubblicitari online, o a terzi autorizzati dagli editori, su richiesta dell'editore, informazioni su base giornaliera e a titolo gratuito relative a ogni annuncio pubblicitario che appare nello spazio pubblicitario dell'editore, per quanto riguarda:

a)

la remunerazione percepita e le commissioni pagate da tale editore, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, per ciascuno dei pertinenti servizi pubblicitari online forniti dal gatekeeper;

b)

il prezzo pagato dall'inserzionista, incluse eventuali trattenute e sovrapprezzi, fatto salvo il consenso dell'inserzionista; e

c)

i parametri di calcolo di ogni prezzo e remunerazione.

Nel caso in cui un inserzionista non presti il proprio consenso alla condivisione delle informazioni, il gatekeeper fornisce gratuitamente a ciascun editore informazioni sul prezzo medio giornaliero pagato da tale inserzionista, comprese eventuali detrazioni e sovrapprezzi, per gli annunci pubblicitari in questione.

Articolo 6

Obblighi dei gatekeeper che potranno essere oggetto di ulteriori specifiche a norma dell'articolo 8

1.   Il gatekeeper soddisfa tutti gli obblighi di cui al presente articolo con riguardo a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

2.   Il gatekeeper non utilizza, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico generati o forniti da tali utenti commerciali nel quadro del loro utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base, compresi i dati generati o forniti dai clienti di tali utenti commerciali.

Ai fini del primo comma, i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti, compresi i dati relativi a click, ricerche e visualizzazioni e i dati vocali, relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base o ai servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base del gatekeeper.

3.   Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, agli utenti finali, di disinstallare con facilità qualsiasi applicazione software presente nel sistema operativo del gatekeeper, fatta salva la possibilità per tale gatekeeper di limitare tale disinstallazione in relazione alle applicazioni software essenziali per il funzionamento del sistema operativo o del dispositivo e la cui fornitura come applicazioni software autonome (standalone) di terzi è impossibile a livello tecnico.

Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, agli utenti finali di modificare facilmente le impostazioni predefinite del sistema operativo, assistente virtuale e browser web del gatekeeper che indirizzano od orientano gli utenti finali verso prodotti o servizi forniti dal gatekeeper. Ciò include la richiesta, rivolta agli utenti finali al momento del loro primo utilizzo di un motore di ricerca online, di un assistente virtuale o di un browser web del gatekeeper elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, di scegliere, da un elenco dei principali fornitori di servizi disponibili, il motore di ricerca online, l'assistente virtuale o il browser web verso cui il sistema operativo del gatekeeper indirizza od orienta in maniera predefinita gli utenti, e il motore di ricerca online al quale l'assistente virtuale e il browser web del gatekeeper indirizzano od orientano in maniera predefinita gli utenti.

4.   Il gatekeeper consente, anche a livello tecnico, l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni software o di negozi di applicazioni software di terzi che utilizzano il suo sistema operativo o che sono interoperabili con esso e consente l'accesso a tali applicazioni software o negozi di applicazioni software con mezzi diversi dai pertinenti servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. Il gatekeeper, se del caso, non impedisce che le applicazioni software scaricate o i negozi di applicazioni software di terzi chiedano agli utenti finali di decidere se desiderano impostare come predefiniti tale applicazione software scaricata o tale negozio di applicazioni software. Il gatekeeper consente, a livello tecnico, agli utenti finali che decidono di impostare come predefiniti tale applicazione software scaricata o tale negozio di applicazioni software di effettuare facilmente tale modifica.

Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure volte a garantire che le applicazioni software o i negozi di applicazioni software di terzi non presentino rischi per l'integrità dell'hardware o del sistema operativo fornito dal gatekeeper, a condizione che tali misure non vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

Inoltre, il gatekeeper ha la facoltà di applicare misure e impostazioni diverse dalle impostazioni predefinite, che permettano agli utenti finali di proteggere efficacemente la sicurezza in relazione ad applicazioni software o negozi di applicazioni software di terzi, a condizione che tali misure e impostazioni diverse dalle impostazioni predefinite non vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

5.   Il gatekeeper non garantisce un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e relativi indicizzazione e crawling, ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper stesso rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi. Il gatekeeper applica condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie a tale posizionamento.

6.   Il gatekeeper non limita a livello tecnico o in altra maniera la possibilità per gli utenti finali di passare, e di abbonarsi, a servizi e applicazioni software diversi, cui hanno accesso avvalendosi dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper; ciò vale anche per la scelta dei servizi di accesso a internet da parte degli utenti finali.

7.   Il gatekeeper consente, a titolo gratuito, ai fornitori di servizi e ai fornitori di hardware l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell'interoperabilità, con le stesse componenti hardware e software che sono disponibili per i servizi o l'hardware forniti dal gatekeeper e alle quali si accede o che sono controllate tramite il sistema operativo o l'assistente virtuale elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9. Inoltre, il gatekeeper consente, a titolo gratuito, agli utenti commerciali e ai fornitori alternativi di servizi forniti contestualmente o in ausilio ai servizi di piattaforma di base, l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell'interoperabilità, con lo stesso sistema operativo e le stesse componenti hardware o software che sono disponibili per il gatekeeper, o da esso utilizzati, al momento della fornitura di tali servizi, a prescindere dal fatto che tali componenti siano parte del sistema operativo.

Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure strettamente necessarie e proporzionate volte a garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità del sistema operativo, dell'assistente virtuale e delle componenti hardware o software fornite dal gatekeeper, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

8.   Il gatekeeper fornisce a inserzionisti ed editori, nonché a terzi autorizzati da inserzionisti ed editori, su loro richiesta e a titolo gratuito, l'accesso ai propri strumenti di misurazione delle prestazioni e i dati necessari agli inserzionisti e agli editori affinché possano effettuare una verifica indipendente dell'offerta di spazio pubblicitario, compresi dati aggregati e non aggregati. Tali dati sono forniti in modo da consentire agli inserzionisti e agli editori di utilizzare i propri strumenti di verifica e misurazione per valutare le prestazioni dei servizi di piattaforma di base forniti dai gatekeeper.

9.   Il gatekeeper fornisce, su richiesta e a titolo gratuito, agli utenti finali e a terzi autorizzati da un utente finale l'effettiva portabilità dei dati forniti dall'utente finale o generati mediante l'attività dell'utente finale nel contesto dell’utilizzo del pertinente servizio di piattaforma di base, anche fornendo a titolo gratuito strumenti per agevolare l'effettivo esercizio di tale portabilità dei dati, nonché fornendo un accesso continuo e in tempo reale a tali dati.

10.   Il gatekeeper fornisce a titolo gratuito agli utenti commerciali e a terzi autorizzati da un utente commerciale, su richiesta, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, compresi i dati personali, e garantisce alle stesse condizioni l'uso di tali dati, che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base o dei servizi forniti contestualmente o in ausilio ai pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali. Quanto ai dati personali, il gatekeeper fornisce tale accesso ai dati personali e ne garantisce l'uso solo se i dati sono direttamente connessi con l'uso effettuato dagli utenti finali in relazione ai prodotti o servizi offerti dal pertinente utente commerciale mediante il pertinente servizio di piattaforma di base e nel caso in cui gli utenti finali accettano tale condivisione esprimendo il suo consenso.

11.   Il gatekeeper garantisce alle imprese terze che forniscono motori di ricerca online, su loro richiesta, l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a dati relativi a posizionamento, ricerca, click e visualizzazione per quanto concerne le ricerche gratuite e a pagamento generate dagli utenti finali sui suoi motori di ricerca online. I dati relativi a ricerca, click e visualizzazione che costituisce dati personali sono resi anonimi.

12.   Il gatekeeper applica condizioni generali eque, ragionevoli e non discriminatorie per l'accesso degli utenti commerciali ai propri negozi di applicazioni software, motori di ricerca online e servizi di social network online elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

A tal fine, il gatekeeper pubblica le condizioni generali di accesso, compreso un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie.

La Commissione valuta se le condizioni generali di accesso pubblicate sono conformi al presente paragrafo.

13.   Il gatekeeper si astiene dal dotarsi di condizioni generali di risoluzione della fornitura di un servizio di piattaforma di base che non siano proporzionate. Il gatekeeper garantisce che le condizioni di risoluzione possano essere esercitate senza indebite difficoltà.

Articolo 7

Obbligo dei gatekeeper per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero

1.   Il gatekeeper che fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, rende le funzionalità di base dei suoi servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero interoperabili con i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di un altro fornitore che offre o intende offrire tali servizi nell'Unione, fornendo, su richiesta e a titolo gratuito, le necessarie interfacce tecniche o soluzioni analoghe che facilitano l'interoperabilità.

2.   Il gatekeeper rende interoperabili almeno le seguenti funzionalità di base di cui al paragrafo 1 qualora fornisca esso stesso tali funzionalità ai propri utenti finali:

a)

a seguito dell'inserimento nell'elenco della decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9:

i)

messaggistica di testo end-to-end tra due singoli utenti finali;

ii)

condivisione di immagini, messaggi vocali, video e altri file allegati nella comunicazione end-to-end tra due singoli utenti finali;

b)

entro due anni dalla designazione:

i)

messaggistica di testo end-to-end all'interno di gruppi di singoli utenti finali;

ii)

condivisione di immagini, messaggi vocali, video e altri file allegati nella comunicazione end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente finale;

c)

entro quattro anni dalla designazione:

i)

chiamate vocali end-to-end tra due singoli utenti finali;

ii)

videochiamate end-to-end tra due singoli utenti finali;

iii)

chiamate vocali end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente finale;

iv)

videochiamate end-to-end tra una chat di gruppo e un singolo utente finale.

3.   Il livello di sicurezza, compresa se del caso la crittografia end-to-end, che il gatekeeper fornisce ai propri utenti finali è preservato in tutti i servizi interoperabili.

4.   Il gatekeeper pubblica un'offerta di riferimento che stabilisce i dettagli tecnici e le condizioni generali di interoperabilità con i suoi servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, compresi i dettagli necessari sul livello di sicurezza e di crittografia end-to-end. Il gatekeeper pubblica tale offerta di riferimento entro il termine stabilito all'articolo 3, paragrafo 10, e la aggiorna ove necessario.

5.   In seguito alla pubblicazione dell'offerta di riferimento a norma del paragrafo 4, qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che offre o intende offrire tali servizi nell'Unione può chiedere l'interoperabilità con i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero forniti dal gatekeeper. Tale richiesta può riguardare alcune o tutte le funzionalità di base elencate al paragrafo 2. Il gatekeeper si conforma a qualsiasi ragionevole richiesta di interoperabilità entro tre mesi dal ricevimento di tale richiesta, rendendo operative le funzionalità di base richieste.

6.   La Commissione può, in via eccezionale, su richiesta motivata del gatekeeper, prorogare i termini per la conformità di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 5 se il gatekeeper dimostra che ciò è necessario per garantire l'effettiva interoperabilità e mantenere il necessario livello di sicurezza, compresa se del caso la crittografia end-to-end.

7.   Gli utenti finali dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero del gatekeeper e del fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero richiedente restano liberi di decidere se utilizzare le funzionalità di base interoperabili che possono essere fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1.

8.   Il gatekeeper raccoglie e scambia con il fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che presenta una richiesta di interoperabilità solo i dati personali degli utenti finali strettamente necessari per fornire un'effettiva interoperabilità. Tale raccolta e tale scambio di dati personali degli utenti finali sono pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

9.   Il gatekeeper ha facoltà di adottare misure volte a garantire che i fornitori terzi di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che chiedono l'interoperabilità non presentino rischi per l'integrità, la sicurezza e la privacy dei suoi servizi, a condizione che tali misure siano strettamente necessarie e proporzionate e siano debitamente giustificate dal gatekeeper.

Articolo 8

Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper

1.   Il gatekeeper garantisce e dimostra l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Le misure attuate dal gatekeeper per garantire la conformità a tali articoli sono efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e del pertinente obbligo. Il gatekeeper garantisce che l'attuazione di tali misure sia conforme al diritto applicabile, in particolare al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva 2002/58/CE, alla legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, nonché ai requisiti di accessibilità.

2.   Di propria iniziativa o su richiesta di un gatekeeper conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'articolo 20.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifica le misure che il gatekeeper interessato deve attuare per garantire un'osservanza effettiva degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7. Tale atto di esecuzione è adottato entro sei mesi dall'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 20 secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Quando il procedimento è avviato di propria iniziativa per elusione ai sensi dell'articolo 13, tali misure possono riguardare gli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3.   Un gatekeeper può richiedere che la Commissione avvii un processo al fine di determinare se le misure che tale gatekeeper intende attuare o ha attuato per garantire la conformità agli articoli 6 e 7 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche del gatekeeper. È a discrezione della Commissione decidere se avviare tale processo, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e buona amministrazione.

Nella sua richiesta, il gatekeeper presenta una richiesta motivata per spiegare le misure che intende attuare o che ha attuato. Il gatekeeper fornisce inoltre una versione non riservata della sua richiesta motivata che può essere condivisa con terzi a norma del paragrafo 6.

4.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 29, 30 e 31.

5.   Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica al gatekeeper le proprie constatazioni preliminari entro tre mesi dall'apertura del procedimento di cui all'articolo 20. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

6.   Per consentire efficacemente ai terzi interessati di presentare osservazioni, la Commissione pubblica, all'atto della comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 5 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e delle misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

7.   Nello specificare le misure di cui al paragrafo 2, la Commissione garantisce che le misure siano efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e del pertinente obbligo, e proporzionate nelle circostanze specifiche relative al gatekeeper e al servizio in questione.

8.   Ai fini della specifica degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafi 11 e 12, la Commissione valuta altresì se le misure previste o attuate garantiscano che non sussista un ulteriore squilibrio in termini di diritti e obblighi per gli utenti commerciali e che le misure stesse non conferiscano al gatekeeper un vantaggio sproporzionato rispetto al servizio fornito da quest'ultimo agli utenti commerciali.

9.   Per quanto riguarda i procedimenti ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, decidere di riaprirli se:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione; o

b)

la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti; o

c)

le misure specificate nella decisione non sono efficaci.

Articolo 9

Sospensione

1.   Qualora il gatekeeper dimostri in una richiesta motivata che l'osservanza di un obbligo specifico di cui agli articoli 5, 6 o 7 relativo a un servizio di piattaforma di base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica della sua attività nell'Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di sospendere in via eccezionale, in tutto o in parte, l'obbligo specifico di cui a tale richiesta motivata («decisione di sospensione»). In tale atto di esecuzione la Commissione motiva la propria decisione di sospensione individuando le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione. Tale atto di esecuzione è limitato nella misura e per la durata necessarie a far fronte a tale minaccia alla redditività del gatekeeper. La Commissione si prefigge di adottare detto atto di esecuzione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la sua decisione di sospensione con cadenza annua, a meno che nella decisione non sia specificato un intervallo più breve. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.

3.   Nei casi urgenti la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.

4.   Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 3, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi, in particolare le PMI e i consumatori. La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 10

Esenzione per motivi di salute pubblica e sicurezza pubblica

1.   La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può adottare un atto di esecuzione recante la sua decisione di esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5, 6 o 7 in relazione a un servizio di piattaforma di base elencato nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo («decisione di esenzione»). La Commissione adotta la decisione di esenzione entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa e fornisce una dichiarazione motivata che illustra i motivi dell'esenzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   In caso di esenzione concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina la decisione di esenzione se i motivi che giustificavano l'esenzione non sussistono più o perlomeno con cadenza annuale. A seguito di tale riesame, la Commissione revoca in toto o in parte l'esenzione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte.

3.   Un'esenzione a norma del paragrafo 1 può essere concessa soltanto per motivi di salute pubblica o sicurezza pubblica.

4.   Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione di un obbligo specifico di cui al paragrafo 1 in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma di tale paragrafo. Tale richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1.

5.   Nel valutare la richiesta di cui ai paragrafi 1 e 4, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sui motivi di cui al paragrafo 3, nonché degli effetti sul gatekeeper interessato e su terzi. La Commissione può subordinare la sospensione a condizioni e obblighi al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli obiettivi perseguiti dai motivi di cui al paragrafo 3 e gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 11

Relazioni

1.   Entro sei mesi dalla designazione a norma dell'articolo 3, e conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, il gatekeeper trasmette alla Commissione una relazione nella quale descrive in modo dettagliato e trasparente le misure che ha attuato per garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2.   Entro il termine di cui al paragrafo 1, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata di tale relazione.

Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale.

La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.

Articolo 12

Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

2.   L'ambito di applicazione di un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 1 è limitato a:

a)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi di piattaforma di base ad altri servizi di piattaforma di base elencati all'articolo 2, punto 2);

b)

estendere un obbligo che va a beneficio di determinati utenti commerciali o utenti finali affinché altri utenti commerciali o utenti finali possano beneficiarne;

c)

specificare la modalità di esecuzione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 al fine di garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi;

d)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base ad altri servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base;

e)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati tipi di dati affinché si applichi anche ad altri tipi di dati;

f)

aggiungere ulteriori condizioni nel caso in cui un obbligo imponga determinate condizioni al comportamento di un gatekeeper; o

g)

applicare un obbligo che disciplina la relazione tra diversi servizi di piattaforma di base del gatekeeper alla relazione tra un servizio di piattaforma di base e altri servizi del gatekeeper.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle funzionalità di base di cui all'articolo 7, paragrafo 2, aggiungendo o eliminando funzionalità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 7 specificando le modalità di esecuzione di tali obblighi al fine di garantirne l'effettiva osservanza. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati detti obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.

5.   Si ritiene che una pratica ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 limiti la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o sia sleale nei seguenti casi:

a)

detta pratica è stata adottata da un gatekeeper e può ostacolare l'innovazione e limitare la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali in quanto:

i)

incide o rischia di incidere sulla contendibilità di un servizio di piattaforma di base o di altri servizi nel settore digitale in maniera duratura a causa della creazione o del rafforzamento di barriere all'ingresso per altre imprese o espandersi come fornitori di un servizio di piattaforma di base o di altri servizi nel settore digitale; o

ii)

impedisce ad altri operatori di avere lo stesso accesso del gatekeeper a un input chiave; o

b)

si è venuto a creare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali e il gatekeeper trae un vantaggio dagli utenti commerciali che non è proporzionato al servizio fornito da tale gatekeeper a tali utenti commerciali.

Articolo 13

Antielusione

1.   Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non segmenta, divide, suddivide, frammenta o separa tali servizi mediante mezzi contrattuali, commerciali, tecnici o di qualsiasi altro tipo per eludere le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Nessuna di tali pratiche dell'impresa impedisce alla Commissione di designarla come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se sospetta che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base metta in atto una pratica di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere a tale impresa tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se l'impresa interessata abbia messo in atto detta pratica.

3.   Il gatekeeper garantisce la piena ed effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

4.   Il gatekeeper non adotta alcun comportamento che pregiudichi l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7, indipendentemente dal fatto che si tratti di un comportamento di natura contrattuale, commerciale o tecnica, o di qualsiasi altra natura, o consistente nell'utilizzo di tecniche comportamentali o della progettazione di interfacce.

5.   Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta, il trattamento, l'utilizzo in modo incrociato e la condivisione dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove tale consenso sia richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell'utente commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi.

6.   Il gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5, 6 e 7 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile, anche offrendo scelte all'utente finale in maniera non neutrale oppure compromettendo l'autonomia, il processo decisionale o la libera scelta degli utenti finali o degli utenti commerciali attraverso la struttura, la progettazione, la funzione o le modalità di funzionamento di un'interfaccia utente o di una parte della stessa.

7.   Qualora il gatekeeper eluda o tenti di eludere uno degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 secondo una delle modalità descritte ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione può aprire un procedimento a norma dell'articolo 20 e adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, al fine di specificare le misure che il gatekeeper deve attuare.

8.   Il paragrafo 6 del presente articolo lascia impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 29, 30 e 31.

Articolo 14

Obbligo di informazione in merito alle concentrazioni

1.   Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, qualora le entità partecipanti alla concentrazione o l'oggetto della concentrazione forniscano servizi di piattaforma di base o qualsiasi altro servizio nel settore digitale o consentano la raccolta di dati, a prescindere dal fatto che sia notificabile alla Commissione a norma di tale regolamento o a un'autorità nazionale della concorrenza competente ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni.

Un gatekeeper informa la Commissione di una siffatta concentrazione prima della relativa attuazione e a seguito della conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.

2.   Le informazioni fornite dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 descrivono almeno le imprese interessate dalla concentrazione, i loro fatturati annui nell'Unione e a livello mondiale, i loro settori di attività, comprese le attività direttamente connesse alla concentrazione, e il valore di transazione dell'accordo o una stima dello stesso, unitamente a una sintesi relativa alla concentrazione, comprese la sua natura e motivazione, e a un elenco degli Stati membri interessati dalla concentrazione.

Le informazioni fornite dal gatekeeper descrivono inoltre rispettivamente, per tutti i pertinenti servizi di piattaforma di base, i rispettivi fatturati annui nell'Unione, il numero di utenti commerciali attivi su base annua e il numero di utenti finali attivi su base mensile.

3.   Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro due mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4.   La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri di tutte le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e pubblica annualmente l'elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dai gatekeeper a norma di tale paragrafo.

La Commissione tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo per chiedere alla Commissione di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 15

Obbligo di audit

1.   Un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, o nell'ambito di tali servizi. La Commissione trasmette tale descrizione sottoposta a audit al comitato europeo per la protezione dei dati.

2.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera g), al fine di elaborare la metodologia e la procedura dell'audit.

3.   Il gatekeeper mette a disposizione del pubblico una panoramica della descrizione sottoposta ad audit di cui al paragrafo 1. Nel fare ciò, il gatekeeper può tenere conto della necessità di rispettare i propri segreti aziendali. Il gatekeeper aggiorna tale descrizione e tale panoramica con cadenza almeno annuale.

CAPO IV

INDAGINE DI MERCATO

Articolo 16

Avvio di un'indagine di mercato

1.   Quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19, la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine in conformità del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma di tale paragrafo.

3.   La decisione di cui al paragrafo 1 indica:

a)

la data di avvio dell'indagine di mercato;

b)

la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato;

c)

le finalità dell'indagine di mercato.

4.   La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19; o

b)

la decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   La Commissione può chiedere a una o più autorità nazionali competenti di assisterla nella sua indagine di mercato.

Articolo 17

Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, o al fine di identificare i servizi di piattaforma di base da elencare nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9. La Commissione si adopera per concludere la propria indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Al fine di concludere la sua indagine di mercato, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la sua decisione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base interessata entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare l'impresa come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, ed elencare i pertinenti servizi di piattaforma di base a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.

3.   Se l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base raggiunge le soglie stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, ma ha presentato argomentazioni sufficientemente fondate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, che hanno messo manifestamente in dubbio la presunzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione si adopera per concludere l'indagine di mercato entro cinque mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

In tal caso la Commissione si adopera per comunicare all'impresa interessata le proprie constatazioni preliminari a norma del paragrafo 2 del presente articolo entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

4.   Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, designa come gatekeeper un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione può dichiarare applicabili al gatekeeper solo uno o più degli obblighi sanciti dall'articolo 5, paragrafi da 3 a 6, e dall'articolo 6, paragrafi 4, 7, 9, 10 e 13, come specificato nella decisione di designazione. La Commissione dichiara applicabili solo quegli obblighi appropriati e necessari per impedire che il gatekeeper in questione consegua con mezzi sleali una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività. La Commissione riesamina una siffatta designazione secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 18

Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica

1.   La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper si sia reso responsabile di inosservanza sistematica. La Commissione conclude tale indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente uno o più obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 e ha mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che impone a tale gatekeeper qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato e necessario per garantire l'effettivo rispetto del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Il rimedio imposto in conformità del paragrafo 1 del presente articolo può includere, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'equità e la contendibilità influenzate dall'inosservanza sistematica, il divieto, per un periodo limitato, che il gatekeeper possa avviare una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 riguardante i servizi di piattaforma di base o gli altri servizi forniti nel settore digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dall'inosservanza sistematica.

3.   Si considera che un gatekeeper abbia violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza, a norma dell'articolo 29, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di otto anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.

4.   La Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). La Commissione spiega nelle sue constatazioni preliminari se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati.

5.   Per consentire ai terzi interessati di presentare efficacemente osservazioni, la Commissione pubblica, contestualmente alla comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 4 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e dei rimedi che sta valutando di imporre. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

6.   Qualora intenda adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo rendendo vincolanti gli impegni che il gatekeeper offre di assumersi in conformità dell'articolo 25, la Commissione pubblica una sintesi non riservata del caso e del contenuto principale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni entro un arco temporale ragionevole fissato dalla Commissione.

7.   Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve presentare le sue constatazioni preliminari o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi.

8.   Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione riesamina periodicamente i rimedi imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di una nuova indagine di mercato, rileva che non sono efficaci.

Articolo 19

Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2, o al fine di individuare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali e che non sono affrontate in maniera efficace dal presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente.

2.   Nel condurre un'indagine di mercato in conformità del paragrafo 1, la Commissione può consultare terze parti, ivi compresi utenti commerciali e utenti finali di servizi del settore digitale oggetto di indagine nonché utenti commerciali e utenti finali sottoposti a pratiche che sono oggetto di indagine.

3.   La Commissione pubblica le sue conclusioni in una relazione entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, è accompagnata:

a)

da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o a introdurre nuovi obblighi al capo III; o

b)

da un progetto di atto delegato che integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, o da un progetto di atto delegato che modifichi o integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dall'articolo 7, come previsto dall'articolo 12.

Se del caso, la proposta legislativa di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) del secondo comma può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall'articolo 5, 6 o 7.

CAPO V

POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

Articolo 20

Apertura di procedimenti

1.   Se intende aprire procedimenti in vista di un'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 8, 29 e 30, la Commissione adotta una decisione di apertura di un procedimento.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine a norma del presente regolamento prima di aprire procedimenti a norma di detto paragrafo.

Articolo 21

Richiesta di informazioni

1.   Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può altresì, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere l'accesso a dati e algoritmi delle imprese e informazioni sulle prove, nonché chiedere loro chiarimenti.

2.   Nell'inviare una semplice domanda di informazioni a un'impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché le ammende previste dall'articolo 30 applicabile nel caso in cui siano fornite informazioni o chiarimenti incompleti, inesatti o fuorvianti.

3.   Quando richiede alle imprese e associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Quando richiede alle imprese di fornire accesso a dati, algoritmi e informazioni sulle prove, la Commissione indica lo scopo della domanda e stabilisce un termine entro il quale tale accesso deve essere fornito. Indica inoltre le ammende previste dall'articolo 30 e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 31. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

4.   Le imprese o associazioni di imprese o i loro rappresentanti trasmettono le informazioni richieste a nome dell'impresa o associazione di imprese interessata. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   Su richiesta della Commissione le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso che sono necessarie all'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento.

Articolo 22

Potere di procedere ad audizioni e raccogliere dichiarazioni

1.   Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine. La Commissione ha il diritto di registrare tali audizioni mediante qualsiasi mezzo tecnico.

2.   Se un'audizione ai sensi del paragrafo 1 si svolge nei locali di un'impresa, la Commissione informa l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. Se tale autorità lo richiede, i suoi funzionari possono assistere i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere l'audizione.

Articolo 23

Poteri di effettuare ispezioni

1.   Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni necessarie nei confronti di un'impresa o associazione di imprese.

2.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere alle ispezioni dispongono dei seguenti poteri:

a)

accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;

b)

esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività dell'azienda, su qualsiasi forma di supporto;

c)

prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

d)

richiedere all'impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell'impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito, come anche di verbalizzare o documentare i chiarimenti forniti mediante qualsiasi mezzo tecnico;

e)

apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento;

f)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte mediante qualsiasi mezzo tecnico.

3.   Per effettuare ispezioni, la Commissione può richiedere l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, nonché l'assistenza dell'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

4.   Nel corso delle ispezioni la Commissione, i revisori o gli esperti da essa nominati e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione possono chiedere all'impresa o associazione di imprese di fornire l'accesso all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e ai comportamenti commerciali dell'impresa o associazione di imprese nonché chiarimenti in merito. La Commissione e i revisori o gli esperti da essa nominati e l'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione possono rivolgere domande a qualsiasi rappresentante o membro del personale.

5.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le ammende previste dall'articolo 30 applicabile qualora i libri e gli altri documenti connessi all'azienda richiesti siano presentati in modo incompleto e le risposte fornite alle domande poste a norma dei paragrafi 2 e 4 siano inesatte o fuorvianti. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione avvisa dell’ispezione l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nel cui territorio deve essere compiuto.

6.   Le imprese o associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi a ispezioni disposte mediante una decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio e indica le ammende e le penalità di mora previste rispettivamente agli articoli 30 e 31 nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

7.   I funzionari dell'autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione nonché le persone autorizzate o nominate da detta autorità prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale autorità o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Dispongono a tal fine dei poteri definiti ai paragrafi 2 e 4.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un'impresa o associazione di imprese si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare l'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità di contrasto equivalente.

9.   Se l'assistenza di cui al paragrafo 8 del presente articolo richiede, ai sensi della legislazione nazionale, l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, la Commissione o l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, o i funzionari autorizzati da tali autorità richiedono tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

10.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale verifica l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di fornire chiarimenti dettagliati, in particolare in merito ai motivi per i quali la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento nonché alla gravità della presunta violazione e alla natura del coinvolgimento dell'impresa interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può né mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.

Articolo 24

Misure provvisorie

Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che dispone misure provvisorie nei confronti del gatekeeper, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione dell'articolo 5, 6 o 7. Tale atto di esecuzione è adottato solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione relativa all'inosservanza a norma dell'articolo 29, paragrafo 1. È applicabile solo per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovato. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 25

Impegni

1.   Qualora nel corso dei procedimenti a norma dell'articolo 18 il gatekeeper interessato offra di assumersi impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che rende tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione;

b)

il gatekeeper interessato contravviene agli impegni assunti;

c)

la decisione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dalle parti;

d)

gli impegni non sono efficaci.

3.   Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento.

Articolo 26

Monitoraggio degli obblighi e delle misure

1.   La Commissione adotta i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 8, 18, 24, 25 e 29. Tali provvedimenti possono comprendere in particolare l'imposizione dell'obbligo per il gatekeeper di conservare tutti i documenti ritenuti pertinenti per valutare l'attuazione e il rispetto di tali obblighi e decisioni.

2.   I provvedimenti adottati a norma del paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di funzionari designati dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri, che assistano la Commissione ai fini del monitoraggio di obblighi e misure e le forniscano consulenze o conoscenze specifiche.

Articolo 27

Informazioni fornite da terzi

1.   Qualsiasi soggetto terzo, ivi compresi utenti commerciali, concorrenti o utenti finali dei servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, nonché i relativi rappresentanti, può informare l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, o la Commissione direttamente, in merito a pratiche o comportamenti dei gatekeeper che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   L'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, e la Commissione hanno piena discrezionalità per quanto riguarda le misure opportune e non hanno alcun obbligo di dare seguito alle informazioni ricevute.

3.   Qualora determini, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo, che potrebbe sussistere un problema di inosservanza del presente regolamento, l'autorità nazionale competente dello Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, trasferisce tale informazione alla Commissione.

Articolo 28

Funzione di controllo della conformità

1.   I gatekeeper introducono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle funzioni operative del gatekeeper e composta da uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità.

2.   Il gatekeeper garantisce che la funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 1 disponga di autorità, statura e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del gatekeeper per monitorare la conformità del gatekeeper al presente regolamento.

3.   L'organo di gestione del gatekeeper garantisce che i responsabili della conformità nominati a norma del paragrafo 1 siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 5.

L'organo di gestione del gatekeeper garantisce altresì che detto capo della funzione di controllo della conformità sia un alto dirigente indipendente con responsabilità distinte per la funzione di controllo della conformità.

4.   Il capo della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del gatekeeper e può sollevare preoccupazioni e segnalare a tale organo i rischi di non conformità al presente regolamento, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione.

Il capo della funzione di controllo della conformità non è rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del gatekeeper.

5.   I responsabili del controllo della conformità nominati dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 hanno i seguenti compiti:

a)

organizzare, controllare e supervisionare le misure e le attività dei gatekeeper che mirano a garantire il rispetto del presente regolamento;

b)

informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti del gatekeeper in merito al rispetto del presente regolamento;

c)

se del caso, controllare il rispetto degli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 25, fatta salva la possibilità per la Commissione di nominare esperti esterni indipendenti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2;

d)

collaborare con la Commissione ai fini del presente regolamento.

6.   I gatekeeper comunicano alla Commissione il nome e le coordinate del capo della funzione di controllo della conformità.

7.   L'organo di gestione del gatekeeper definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione delle disposizioni di governance del gatekeeper che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, compresa la ripartizione delle responsabilità nell'organizzazione del gatekeeper e la prevenzione dei conflitti di interesse.

8.   L'organismo di gestione approva e rivede periodicamente, almeno una volta l'anno, le strategie e le politiche per la realizzazione, la gestione e il controllo della conformità al presente regolamento.

9.   L'organo di gestione dedica tempo sufficiente alla gestione e al monitoraggio della conformità al presente regolamento. Partecipa attivamente alle decisioni relative alla gestione e all'applicazione del presente regolamento e garantisce che risorse adeguate siano assegnate a tal fine.

Articolo 29

Inosservanza

1.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:

a)

ciascuno degli obblighi sanciti dall'articolo 5, 6 o 7;

b)

le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

c)

i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

d)

le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o

e)

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   La Commissione si adopera per adottare la decisione relativa all'inosservanza entro 12 mesi dall'apertura di procedimenti a norma dell'articolo 20.

3.   Prima di adottare la decisione relativa all'inosservanza la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.

4.   Qualora intenda adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione può consultare terze parti.

5.   Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione ingiunge al gatekeeper di porre fine all'inosservanza entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi a tale decisione.

6.   Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione relativa all'inosservanza.

7.   Se decide di non adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione chiude i procedimenti mediante decisione.

Articolo 30

Ammende

1.   Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non supera il 10 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta:

a)

ciascuno degli obblighi stabiliti agli articoli 5, 6 e 7;

b)

le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

c)

i rimedi imposti a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

d)

le misure provvisorie disposte a norma dell'articolo 24; o

e)

gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'articolo 25.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può imporre a un gatekeeper ammende fino al 20 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper ha commesso, in relazione allo stesso servizio di piattaforma di base, un'infrazione di un obbligo di cui all'articolo 5, 6 o 7 identica o simile a un'infrazione constatata in una decisione relativa all'inosservanza adottata negli otto anni precedenti.

3.   La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese ammende il cui importo non superi l'1 % del loro fatturato totale realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se esse, intenzionalmente o per negligenza:

a)

non forniscono entro il termine previsto le informazioni richieste ai fini della valutazione della loro designazione come gatekeeper a norma dell'articolo 3, o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

b)

non rispettano l'obbligo di notifica alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

c)

non notificano informazioni richieste a norma dell'articolo 14 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

d)

non trasmettono la descrizione richiesta a norma dell'articolo 15 o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

e)

non forniscono accesso ai dati, agli algoritmi o alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;

f)

non trasmettono le informazioni richieste entro il termine fissato a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, o forniscono chiarimenti inesatti, incompleti o fuorvianti o spiegazioni richiesti a norma dell'articolo 21 o forniti in un'audizione a norma dell'articolo 22;

g)

non rettificano entro un termine stabilito dalla Commissione le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un rappresentante o da un membro del personale oppure non forniscono o rifiutano di fornire informazioni complete su fatti relativi all'oggetto e allo scopo di un'ispezione a norma dell'articolo 23;

h)

rifiutano di sottoporsi a ispezioni a norma dell'articolo 23;

i)

non rispettano gli obblighi imposti dalla Commissione a norma dell'articolo 26;

j)

non introducono una funzione di controllo ai sensi dell'articolo 28; o

k)

non rispettano le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 4.

4.   Nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione tiene conto della gravità, della durata, della frequenza e, per quanto attiene alle ammende irrogate a norma del paragrafo 3, del ritardo causato ai procedimenti.

5.   Se è irrogata un'ammenda a un'associazione di imprese tenendo conto del fatturato dei suoi membri realizzato a livello mondiale e l'associazione non è solvibile, quest'ultima è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda.

Se tali contributi non sono stati versati all'associazione di imprese entro un termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima può esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell'associazione.

Una volta richiesto il pagamento conformemente al secondo comma, la Commissione può esigere, se necessario per garantire il pagamento totale dell'ammenda, il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell'associazione di imprese.

Tuttavia la Commissione non esige il pagamento a norma del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione di imprese che ha violato il presente regolamento e che o non erano al corrente della sua esistenza o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio dei procedimenti da parte della Commissione a norma dell'articolo 20.

La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa in relazione al pagamento dell'ammenda non supera il 20 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente.

Articolo 31

Penalità di mora

1.   La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo non superi il 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

a)

a conformarsi alle misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

b)

a conformarsi alla decisione adottata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

c)

a trasmettere informazioni esatte e complete entro il termine imposto da una richiesta di informazioni formulata mediante decisione a norma dell'articolo 21;

d)

a garantire l'accesso ai dati, agli algoritmi e alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e a fornire chiarimenti in merito secondo quanto richiesto da una decisione a norma dell'articolo 21;

e)

a sottoporsi a ispezioni disposte da una decisione adottata a norma dell'articolo 23;

f)

a conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 24;

g)

a rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1;

h)

a conformarsi a una decisione adottata a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.

2.   Se le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che fissa l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 32

Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni

1.   I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 30 e 31 sono soggetti a un termine di prescrizione quinquennale.

2.   Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

3.   Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini di un'indagine di mercato o di procedimenti relativi all'infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi del termine di prescrizione comprendono in particolare:

a)

richieste di informazioni formulate dalla Commissione;

b)

autorizzazioni scritte a effettuare ispezioni rilasciate dalla Commissione ai suoi funzionari;

c)

l'apertura di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 20.

4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio. Il termine di prescrizione scade tuttavia al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.

5.   Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospeso fino a quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 33

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 30 e 31 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a)

dalla notifica di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; o

b)

da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio.

5.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:

a)

per tutto il periodo nel quale è consentito il pagamento; o

b)

per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia o di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale.

Articolo 34

Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

1.   Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29 e 30 e dell'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:

a)

alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa; e

b)

alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

2.   I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare alla Commissione le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

3.   La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle constatazioni preliminari, comprese le questioni su cui la Commissione ha sollevato obiezioni, in merito alle quali i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di esprimersi.

4.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa dei gatekeeper, delle imprese o delle associazioni di imprese in questione. Essi hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. In caso di disaccordo tra le parti, la Commissione può adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza fra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Articolo 35

Relazione annuale

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nel conseguimento dei relativi obiettivi.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 include:

a)

una sintesi delle attività della Commissione, comprese le eventuali misure o decisioni adottate e le indagini di mercato in corso in relazione al presente regolamento;

b)

i risultati del monitoraggio dell'attuazione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi derivanti dal presente regolamento;

c)

una valutazione della descrizione sottoposta a audit di cui all'articolo 15;

d)

una panoramica della cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali in relazione al presente regolamento;

e)

una panoramica delle attività e dei compiti svolti dal gruppo ad alto livello di regolatori in ambito digitale, comprese le modalità di attuazione delle sue raccomandazioni per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

3.   La Commissione pubblica la relazione sul suo sito web.

Articolo 36

Segreto d'ufficio

1.   Le informazioni raccolte a norma del presente regolamento sono utilizzate ai fini del presente regolamento.

2.   Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14 sono utilizzate ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004 e delle norme nazionali sulle concentrazioni.

3.   Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 15 sono utilizzate ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 2016/679.

4.   Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 38, 39, 41 e 43, la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

Articolo 37

Cooperazione con le autorità nazionali

1.   La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione per garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare degli strumenti giuridici disponibili applicati ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

2.   La Commissione può consultare le autorità nazionali, ove opportuno, su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 38

Cooperazione e coordinamento con le autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza

1.   La Commissione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, collaborano e si scambiano informazioni sulle rispettive azioni di esecuzione attraverso la rete europea della concorrenza (ECN). Esse hanno il potere di comunicarsi reciprocamente qualsiasi informazione concernente un elemento di fatto o di diritto, comprese le informazioni riservate. Qualora l'autorità competente non sia membro dell'ECN, la Commissione adotta le disposizioni necessarie per la cooperazione e lo scambio di informazioni sui casi riguardanti l'applicazione del presente regolamento e l'applicazione delle norme nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, da parte di tali autorità. La Commissione può stabilire tali disposizioni in un atto di esecuzione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera l).

2.   Qualora un'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, intenda avviare un'indagine sui gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, tale autorità informa la Commissione per iscritto della prima misura formale di indagine, prima dell'avvio di tale misura o immediatamente dopo di esso. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali competenti degli altri Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

3.   Qualora un'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, intenda imporre obblighi ai gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, tale autorità comunica alla Commissione, al più tardi 30 giorni prima della sua adozione, il progetto di misura indicandone i motivi. Nel caso di misure provvisorie, l'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, comunica alla Commissione il progetto di misure previste quanto prima e al più tardi immediatamente dopo l'adozione di tali misure. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali competenti degli altri Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

4.   I meccanismi di informazione di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni previste ai sensi delle norme nazionali sulle concentrazioni.

5.   Le informazioni scambiate a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono scambiate e utilizzate unicamente ai fini del coordinamento dell'applicazione del presente regolamento e delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6.

6.   La Commissione può chiedere alle autorità nazionali competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di sostenere le sue indagini di mercato a norma del presente regolamento.

7.   Se dotata della competenza e dei poteri di indagine previsti a tal fine dal diritto nazionale, un'autorità nazionale competente di uno Stato membro responsabile dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, può, di sua iniziativa, svolgere nel suo territorio un'indagine su un caso di possibile non conformità agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Prima di adottare la prima misura formale di indagine, tale autorità ne informa la Commissione per iscritto.

L'apertura, da parte della Commissione, di un procedimento a norma dell'articolo 20 preclude alle autorità nazionali competenti degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, la possibilità di condurre tale indagine o determina la sua conclusione qualora essa sia già in corso. Tali autorità riferiscono alla Commissione in merito ai risultati dell'indagine al fine di sostenere la Commissione nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 39

Cooperazione con gli organi giurisdizionali nazionali

1.   Nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, gli organi giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri inoltrano alla Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dagli organi giurisdizionali nazionali sull'applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.

3.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte agli organi giurisdizionali nazionali. Previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni orali.

4.   Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere all'organo giurisdizionale nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso.

5.   Gli organi giurisdizionali nazionali non formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Essi evitano inoltre decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine l'organo giurisdizionale nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la possibilità degli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE.

Articolo 40

Gruppo ad alto livello

1.   La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello per il regolamento sui mercati digitali («gruppo ad alto livello»).

2.   Il gruppo ad alto livello è composto dalle reti e dagli organismi europei seguenti:

a)

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche,

b)

Garante europeo della protezione dei dati e comitato europeo per la protezione dei dati,

c)

Rete europea della concorrenza,

d)

Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, e

e)

Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.

3.   Le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 dispongono ciascuno dello stesso numero di rappresentanti nel gruppo ad alto livello. Il numero massimo di membri del gruppo ad alto livello non supera i 30 membri.

4.   La Commissione assicura i servizi di segretariato del gruppo ad alto livello al fine di agevolarne il lavoro. Il gruppo ad alto livello è presieduto dalla Commissione, che partecipa alle sue riunioni. Il gruppo ad alto livello si riunisce su richiesta della Commissione almeno una volta per anno civile. La Commissione convoca inoltre una riunione del gruppo su richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono per affrontare una questione specifica.

5.   Il gruppo ad alto livello può fornire alla Commissione consulenza e competenze nei settori di competenza dei suoi membri, tra cui:

a)

consulenza e raccomandazioni nell'ambito delle loro competenze pertinenti per qualsiasi questione generale relativa all'attuazione o all'applicazione del presente regolamento; o

b)

consulenza e competenze che promuovano un approccio normativo coerente tra i diversi strumenti normativi.

6.   Il gruppo ad alto livello può, in particolare, individuare e valutare le interazioni attuali e potenziali tra il presente regolamento e le norme settoriali applicate dalle autorità nazionali che compongono le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 e presentare una relazione annuale alla Commissione in cui illustra tale valutazione e individua potenziali questioni di carattere transnormativo. Tale relazione può essere accompagnata da raccomandazioni volte a convergere verso approcci transdisciplinari coerenti e sinergie tra l'attuazione del presente regolamento e quella di altri regolamenti settoriali. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   Nel contesto delle indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche, il gruppo ad alto livello può fornire competenze alla Commissione riguardo alla necessità di modificare, aggiungere o eliminare norme del presente regolamento, al fine di garantire che i mercati digitali di tutta l'Unione siano contendibili ed equi.

Articolo 41

Richiesta di un'indagine di mercato

1.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un'impresa debba essere designata come gatekeeper.

2.   Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 18 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un gatekeeper abbia sistematicamente violato uno o più degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e abbia mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di procedere a un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che:

a)

uno o più servizi del settore digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2); o

b)

una o più pratiche non siano affrontate in maniera efficace dal presente regolamento e potrebbero limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali.

4.   Gli Stati membri presentano prove a sostegno delle loro richieste a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Per le richieste a norma del paragrafo 1 ter, tali prove possono includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma esistenti o in altro modo.

5.   Entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta a norma del presente articolo, la Commissione valuta se vi siano motivi ragionevoli per avviare un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, 2 o 3. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione.

Articolo 42

Azioni rappresentative

La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate contro le violazioni, da parte dei gatekeeper, delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.

Articolo 43

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione di qualsiasi violazione del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tale violazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Pubblicazione delle decisioni

1.   La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma degli articoli 3 e 4, dell'articolo 8, paragrafo 2, degli articoli 9, 10, da 16 a 20 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, e degli articoli 29, 30 e 31. La pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate.

2.   La pubblicazione tiene conto del legittimo interesse dei gatekeeper o dei terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.

Articolo 45

Controllo della Corte di giustizia

Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 46

Disposizioni di esecuzione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:

a)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3;

b)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7;

c)

le modalità operative e tecniche per attuare l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7;

d)

la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3;

e)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10;

f)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11;

g)

la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti;

h)

la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15;

i)

le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29;

j)

le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34;

k)

le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34;

l)

le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e

m)

le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3.   Prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.

Articolo 47

Orientamenti

La Commissione può adottare orientamenti su qualsiasi aspetto del presente regolamento al fine di agevolarne l'effettiva attuazione e applicazione.

Articolo 48

Normazione

Qualora appropriato e necessario, la Commissione può incaricare le organizzazioni europee di normazione di facilitare l'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento sviluppando norme adeguate.

Articolo 49

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 50

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato consultivo per i mercati digitali»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   La Commissione comunica il parere del comitato al destinatario di una decisione individuale unitamente a detta decisione. Essa rende pubblico il parere unitamente alla decisione individuale, nel rispetto dell'interesse legittimo alla tutela del segreto d'ufficio.

Articolo 51

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, punto J, è aggiunto il punto seguente:

«iv)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1 ).».

Articolo 52

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

«67)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1).».

Articolo 53

Riesame

1.   Entro il 3 maggio 2026, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   Le valutazioni analizzano se siano stati raggiunti gli obiettivi del presente regolamento di garantire mercati equi e contendibili e valutano il suo impatto sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali. La Commissione valuta inoltre se l'ambito di applicazione dell'articolo 7 possa essere esteso ai servizi di social network online.

3.   Scopo delle valutazioni è stabilire se è necessario modificare norme, anche relative all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), agli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e alla loro applicazione, per garantire che i mercati digitali in tutta l'Unione siano equi e contendibili. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta le misure opportune, che possono includere proposte legislative.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 54

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 2 maggio 2023.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafi 6 e 7, e gli articoli 40, 46, 47, 48, 49 e 50 si applicano a decorrere dal 1 novembre 2022 e gli articoli 42 e 43 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.

Tuttavia, se la data del 25 giugno 2023 precede la data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo, l'applicazione degli articoli 42 e 43 è rimandata fino alla data di applicazione di cui al secondo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 64.

(2)  GU C 440 del 29.10.2021, pag. 67.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2022.

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

(6)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(7)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(8)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(10)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(11)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(12)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(13)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(14)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(15)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(18)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(20)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(21)  Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

(22)  GU C 147 del 26.4.2021, pag. 4.

(23)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(24)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).


ALLEGATO

A.   Aspetti generali

1.

Il presente allegato ha lo scopo di precisare la metodologia volta a individuare e calcolare gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi» per ciascun servizio di piattaforma di base elencato all'articolo 2, punto 2). Esso fornisce un riferimento che consente a un'impresa di valutare se i suoi servizi di piattaforma di base raggiungono le soglie quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e quindi soddisfano presumibilmente il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tale riferimento sarà quindi altrettanto pertinente ai fini di un'eventuale valutazione più ampia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8. Spetta all'impresa ottenere la migliore approssimazione possibile, in linea con i principi comuni e la metodologia specifica di cui al presente allegato. Nulla nel presente allegato impedisce alla Commissione, entro i termini stabiliti nelle pertinenti disposizioni del presente regolamento, di richiedere all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di comunicare le informazioni necessarie per individuare e calcolare gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi». Nessun elemento del presente allegato dovrebbe costituire una base giuridica per il tracciamento degli utenti. La metodologia di cui al presente allegato lascia inoltre impregiudicati gli obblighi sanciti dal presente regolamento, segnatamente dall'articolo 3, paragrafi 3 e 8, e dall'articolo 13, paragrafo 3. In particolare, l'obbligo di conformità all'articolo 13, paragrafo 3, comporta anche l'individuazione e il calcolo degli «utenti finali attivi» e degli «utenti commerciali attivi» sulla base di una misurazione precisa o della migliore approssimazione disponibile, in linea con le effettive capacità di individuazione e calcolo possedute dall'impresa che fornisce i servizi di piattaforma di base al momento pertinente. Tali misurazioni o la migliore approssimazione disponibile devono essere coerenti con quelle comunicate a norma dell'articolo 15 e includerle.

2.

L'articolo 2, punti 20) e 21), stabilisce le definizioni di «utente finale» e «utente commerciale», che sono comuni a tutti i servizi di piattaforma di base.

3.

Al fine di individuare e calcolare il numero di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi», il presente allegato fa riferimento al concetto di «utenti unici». Il concetto di «utenti unici» comprende gli «utenti finali attivi» e gli «utenti commerciali attivi» per un determinato servizio di piattaforma di base, contati una sola volta nel corso di un determinato periodo di tempo (vale a dire un mese nel caso degli «utenti finali attivi» e un anno nel caso degli «utenti commerciali attivi»), indipendentemente dal numero di volte in cui essi hanno interagito con il servizio di piattaforma di base in questione in quel periodo. Ciò non pregiudica il fatto che la stessa persona fisica o giuridica possa costituire contemporaneamente un «utente finale attivo» o un «utente commerciale attivo» per servizi di piattaforma di base differenti.

B.   Utenti finali attivi

1.

Il numero di «utenti unici» per quanto riguarda gli «utenti finali attivi» è individuato in base alla misurazione più accurata comunicata dall'impresa che fornisce uno dei servizi di piattaforma di base, in particolare:

a)

Si ritiene che la raccolta di dati sull'uso dei servizi di piattaforma di base da ambienti in cui è stato effettuato l'accesso con registrazione o autenticazione presenterebbe prima facie il minor rischio di duplicazione, per esempio in relazione al comportamento degli utenti su piattaforme o dispositivi diversi. Pertanto, ove tali dati esistano, l'impresa presenta dati anonimizzati aggregati sul numero di utenti unici per ciascun servizio di piattaforma di base, ricavati dagli ambienti in cui è stato effettuato l'accesso con registrazione o autenticazione.

b)

Nel caso di servizi di piattaforma di base a cui accedono anche utenti finali al di fuori degli ambienti in cui si effettua l'accesso con registrazione o autenticazione, l'impresa presenta inoltre dati anonimizzati aggregati sul numero di utenti unici del relativo servizio di piattaforma di base sulla base di una misurazione alternativa che registra anche gli utenti finali al di fuori degli ambienti in cui si effettua l'accesso con registrazione o autenticazione, quali indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies) o identificativi di altro tipo come i tag di identificazione a radiofrequenza, a condizione che tali indirizzi o identificativi siano oggettivamente necessari per la fornitura dei servizi di piattaforma di base.

2.

Il numero degli «utenti finali attivi su base mensile» è basato sul numero medio di utenti finali attivi su base mensile nel corso della maggior parte dell'esercizio finanziario. La nozione di «maggior parte dell'esercizio finanziario» intende permettere all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base di non tenere in considerazione i valori anomali in un determinato anno. Per valori anomali si intendono sostanzialmente cifre che si discostano in misura significativa dai valori normali e prevedibili. Un picco o un calo imprevisto della partecipazione degli utenti verificatosi nel corso di un solo mese dell'esercizio finanziario è un esempio di ciò che potrebbe costituire tali valori anomali. I valori relativi a eventi che ricorrono ogni anno, come le vendite promozionali annuali, non costituiscono valori anomali.

C.   Utenti commerciali attivi

Il numero di «utenti unici» per quanto riguarda gli «utenti commerciali attivi» è determinato, se del caso, a livello di account, ove ciascun account commerciale distinto associato all'uso di un servizio di piattaforma di base fornito dall'impresa costituisce un utente commerciale unico del relativo servizio di piattaforma di base. Se la nozione di «account commerciale» non si applica a un determinato servizio di piattaforma di base, la relativa impresa che fornisce servizi di piattaforma di base determina il numero di utenti commerciali unici facendo riferimento all'impresa in questione.

D.   Comunicazione di informazioni

1.

L'impresa che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, comunica alla Commissione informazioni relative al numero di utenti finali attivi e di utenti commerciali attivi per ciascun servizio di piattaforma di base ha la responsabilità di garantire la completezza e l'accuratezza di tali informazioni. A tal proposito:

a)

È responsabilità dell'impresa comunicare per un proprio servizio di piattaforma di base dati che non sottostimino o sovrastimino il numero di utenti finali attivi e di utenti commerciali attivi (per esempio, qualora gli utenti accedano ai servizi di piattaforma di base su piattaforme o dispositivi diversi).

b)

L'impresa ha la responsabilità di fornire spiegazioni esatte e concise sulla metodologia utilizzata per ottenere le informazioni ed è responsabile di eventuali rischi di sottostima o sovrastima del numero degli utenti finali attivi e degli utenti commerciali attivi per un suo servizio di piattaforma di base nonché delle soluzioni adottate per far fronte a tali rischi.

c)

Quando la Commissione nutre preoccupazioni sull'accuratezza dei dati forniti dall'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base, l'impresa fornisce dati basati su una misurazione alternativa.

2.

Ai fini del calcolo del numero di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi»:

a)

L'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base non individua come distinti i servizi di piattaforma di base che appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), basandosi principalmente sul fatto che essi sono forniti utilizzando nomi di dominio diversi, siano essi domini di primo livello geografici (ccTLD) o domini di primo livello generici (gTLD), o su eventuali attributi geografici.

b)

L'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base considera servizi di piattaforma di base distinti i servizi di piattaforma di base che sono utilizzati per scopi diversi dai loro utenti finali o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali o i loro utenti commerciali possono essere gli stessi e anche se appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2).

c)

L'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base considera servizi di piattaforma di base distinti i servizi che l'impresa in questione offre in modo integrato, ma che:

i)

non appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2), o

ii)

sono utilizzati per scopi diversi dai loro utenti finali o dai loro utenti commerciali o da entrambi, anche se i loro utenti finali e i loro utenti commerciali possono essere gli stessi e anche se appartengono alla stessa categoria di servizi di piattaforma di base ai sensi dell'articolo 2, punto 2).

E.   Definizioni specifiche

La tabella in appresso contiene definizioni specifiche di «utenti finali attivi» e «utenti commerciali attivi» per ciascun servizio di piattaforma di base.

Servizi di piattaforma di base

Utenti finali attivi

Utenti commerciali attivi

Servizi di intermediazione online

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando attivamente un accesso, una ricerca, cliccandovi o scorrendo un'interfaccia o che hanno concluso una transazione attraverso il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese.

Numero di utenti commerciali unici che hanno avuto almeno un elemento figurante sull'elenco nel servizio di intermediazione online durante tutto l'anno o hanno concluso una transazione resa possibile dal servizio di intermediazione online nel corso dell'anno.

Motori di ricerca online

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il motore di ricerca online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando una ricerca.

Numero di utenti commerciali unici con siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) indicizzati dal motore di ricerca online o parte dell'indice del motore di ricerca online nel corso dell'anno.

Servizi di social effettuando una ricerca, network online

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di social network online almeno una volta nel corso del mese, per esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, postando o commentando.

Numero di utenti commerciali unici che appaiono in un elenco commerciale o dispongono di un account commerciale nel servizio di social network online e che hanno in qualche modo interagito con il servizio almeno una volta nel corso dell'anno, per esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando, commentando o utilizzando i suoi strumenti per le imprese.

Servizi di piattaforma per la condivisione di video

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di piattaforma per la condivisione di video almeno una volta nel corso del mese, per esempio avviando la riproduzione di un segmento di contenuti audiovisivi, effettuando una ricerca o caricando un contenuto audiovisivo, compresi in particolare i video generati dagli utenti.

Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito almeno un contenuto audiovisivo caricato o riprodotto sul servizio di piattaforma per la condivisione di video nel corso dell'anno.

Servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero

Numero di utenti finali unici che hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, almeno una volta nel corso del mese.

Numero di utenti commerciali unici che, almeno una volta nel corso dell'anno, hanno utilizzato un account commerciale o hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero al fine di comunicare direttamente con un utente finale.

Sistemi operativi

Numero di utenti finali unici che hanno utilizzato un dispositivo dotato del sistema operativo, che è stato attivato, aggiornato o utilizzato almeno una volta nel corso del mese.

Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno pubblicato, aggiornato o offerto almeno un'applicazione o un programma software che utilizza il linguaggio di programmazione o qualsiasi strumento di sviluppo software del sistema operativo o funzionante in qualsiasi modo sul sistema operativo.

Assistente virtuale

Numero di utenti finali unici che hanno in qualche modo interagito con l'assistente virtuale almeno una volta nel corso del mese, per esempio attivandolo, ponendo una domanda, accedendo a un servizio mediante un comando o controllando un dispositivo per la «casa intelligente».

Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno offerto almeno un'applicazione software per assistenti virtuali o una funzionalità per rendere un'applicazione software esistente accessibile tramite l'assistente virtuale.

Browser web

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il browser web almeno una volta nel corso del mese, per esempio inserendo una ricerca o l'indirizzo di un sito web nella riga dell'URL del browser web.

Numero di utenti commerciali unici i cui siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) sono stati consultati tramite il browser web almeno una volta nel corso dell'anno o che hanno offerto un plug-in, un'estensione o un add-on utilizzati nel browser web nel corso dell'anno.

Servizi di cloud computing

Numero di utenti finali unici che hanno interagito con servizi di cloud computing del pertinente fornitore di servizi di cloud computing almeno una volta nel corso del mese, in cambio di qualsiasi tipo di remunerazione, indipendentemente dal fatto che tale remunerazione abbia luogo nello stesso mese.

Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito servizi di cloud computing ospitati nell'infrastruttura cloud del pertinente fornitore di servizi di cloud computing nel corso dell'anno.

Servizi pubblicitari online

Per le vendite proprietarie di spazi pubblicitari:

numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria almeno una volta nel mese.

Per i servizi di intermediazione pubblicitaria (compresi reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria):

numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria che ha attivato il servizio di intermediazione pubblicitaria, almeno una volta nel corso del mese.

Per le vendite proprietarie di spazi pubblicitari:

numero di inserzionisti unici che hanno visualizzato almeno un'impressione pubblicitaria nel corso dell'anno.

Per i servizi di intermediazione pubblicitaria (compresi reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria):

numero di utenti commerciali unici (compresi inserzionisti, editori o altri intermediari) che hanno interagito tramite il servizio di intermediazione pubblicitaria o hanno fatto ricorso ai relativi servizi nel corso dell'anno.


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