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Document 32021L2167

Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/54/2021/REV/2

GU L 438 del 8.12.2021, p. 1–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2167/oj

8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/1


DIRETTIVA (UE) 2021/2167 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2021

relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione di una strategia globale per affrontare la questione dei crediti deteriorati è una priorità per l’Unione. Sebbene affrontare la questione dei crediti deteriorati competa, in primo luogo, agli enti creditizi e agli Stati membri, la riduzione degli attuali stock di crediti deteriorati e la prevenzione di un eventuale eccessivo accumulo in futuro di crediti deteriorati sono obiettivi che presentano una chiara rilevanza a livello dell’Unione europea. Data l’interconnessione dei sistemi bancari e finanziari nell’Unione, in cui gli enti creditizi operano in più giurisdizioni e Stati membri, gli effetti di ricaduta tra gli Stati membri e nell’Unione nel suo complesso possono essere significativi in termini sia di crescita economica che di stabilità finanziaria.

(2)

Un sistema finanziario integrato migliorerà la resilienza dell’Unione economica e monetaria di fronte a shock negativi, agevolando la ripartizione del rischio tra privati a livello transfrontaliero e riducendo nel contempo l’esigenza di condivisione pubblica del rischio. Al fine di conseguire tali obiettivi, l’Unione dovrebbe completare l’Unione bancaria e sviluppare ulteriormente l’Unione dei mercati dei capitali. Affrontare la questione degli elevati stock di crediti deteriorati e del loro possibile accumulo in futuro è essenziale per il rafforzamento dell’Unione bancaria così come è indispensabile per garantire la concorrenza nel settore bancario, per preservare la stabilità finanziaria e per incoraggiare la concessione di finanziamenti al fine di creare occupazione e crescita nell’Unione.

(3)

Nelle sue conclusioni dell’11 luglio 2017 sul «Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa» («piano d’azione»), il Consiglio ha invitato diversi enti a prendere misure adeguate per affrontare ulteriormente l’elevata quantità di crediti deteriorati nell’Unione ed evitare il loro possibile accumulo in futuro. Il piano d’azione delinea un approccio complessivo incentrato su una serie di azioni complementari in quattro settori: i) vigilanza e regolamentazione bancarie; ii) riforma della disciplina in materia di ristrutturazione, di insolvenza e di recupero dei crediti; iii) sviluppo di mercati secondari delle attività deteriorate; e iv) promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in tali settori devono essere intraprese a livello nazionale e a livello dell’Unione, ove opportuno. La Commissione ha espresso una simile intenzione nella sua comunicazione dell’11 ottobre 2017 sul completamento dell’Unione bancaria, in cui invocava un pacchetto completo di misure per affrontare la questione dei crediti deteriorati nell’Unione.

(4)

La presente direttiva, insieme ad altre misure proposte dalla Commissione e alle azioni intraprese dalla Banca centrale europea (BCE) in materia di vigilanza bancaria nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), consentirà di creare il contesto adeguato affinché gli enti creditizi possano affrontare la questione dei crediti deteriorati iscritti nei rispettivi bilanci, e ridurrà il rischio di un loro accumulo in futuro.

(5)

In sede di messa a punto di approcci macroprudenziali volti a prevenire l’emergere di rischi sistemici associati ai crediti deteriorati, il Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è tenuto ad emettere, se del caso, segnalazioni e raccomandazioni di natura macroprudenziale inerenti al mercato secondario dei crediti deteriorati.

(6)

Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) nuove norme che impongono agli enti creditizi di accantonare risorse sufficienti nel momento in cui nuovi crediti diventano deteriorati, il che dovrebbe creare incentivi adeguati per far fronte a tali crediti in una fase precoce ed evitarne un accumulo eccessivo. Laddove i crediti si deteriorino, meccanismi di escussione più efficienti per i crediti garantiti consentirebbero agli enti creditizi di attuare una strategia olistica per recuperare quelli deteriorati, fatte salve rigorose ed efficaci garanzie per i debitori. Tuttavia, se gli stock di crediti deteriorati dovessero diventare troppo elevati, gli enti creditizi dovrebbero poterli vendere ad altri operatori su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Le autorità competenti degli enti creditizi guidano questi ultimi in tal senso esercitando i poteri del cosiddetto 2o pilastro che il regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente conferisce loro specificamente nei confronti delle banche. Nel caso in cui i crediti deteriorati divengano un problema importante e di vasta portata, gli Stati membri possono costituire a livello nazionale società di gestione di attivi o altre misure alternative nell’ambito delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e di risoluzione delle banche.

(7)

La presente direttiva dovrebbe consentire agli enti creditizi di affrontare meglio il problema dei crediti che si deteriorano migliorando le condizioni di vendita del credito a terzi. Inoltre, quando gli enti creditizi si trovano a far fronte a un ingente accumulo di crediti deteriorati e non dispongono del personale o delle competenze necessari per gestirli adeguatamente, essi dovrebbero essere in grado di esternalizzare la gestione di tali crediti a gestori di crediti specializzati o di trasferire il contratto di credito ad acquirenti di crediti che dispongano della propensione al rischio e delle competenze necessarie alla sua gestione.

(8)

Sebbene nel dibattito pubblico in alcuni Stati membri siano utilizzati comunemente i termini «prestiti» e «banche», di seguito sono impiegati i termini «credito», «contratto di credito» ed «ente creditizio». Inoltre, la presente direttiva si applica sia ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, sia al contratto di credito deteriorato stesso.

(9)

La presente direttiva dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli, e stabilendo relative garanzie, al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. Qualsiasi misura adottata dovrebbe armonizzare i requisiti in materia di autorizzazione per i gestori di crediti. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire un quadro a livello dell’Unione sia per i gestori che per gli acquirenti di contratti di crediti deteriorati emessi da enti creditizi, in virtù del quale i gestori di crediti dovrebbero ottenere un’autorizzazione ed essere soggetti alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro.

(10)

Attualmente, data l’assenza di un apposito e coerente regime regolamentare e di vigilanza, gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti non possono beneficiare dei vantaggi del mercato interno a causa di ostacoli creati da divergenti regimi nazionali. Non esistono, per ora, norme comuni a livello di Unione per la regolamentazione dei gestori di crediti. In particolare, non sono state stabilite norme comuni per la regolamentazione del recupero dei crediti. Gli Stati membri hanno norme molto diverse in merito alle modalità con cui gli acquirenti di crediti possono acquisire contratti di credito da enti creditizi. Gli acquirenti di crediti che acquistano crediti emessi da enti creditizi in alcuni Stati membri non sono regolamentati, mentre in altri sono soggetti a diversi requisiti, che talvolta consistono nell’obbligo di ottenere l’autorizzazione come ente creditizio. Tali differenze tra requisiti normativi hanno determinato notevoli ostacoli all’acquisto transfrontaliero legale di crediti nell’Unione, soprattutto a causa dell’aumento dei costi di conformità cui è necessario far fronte per acquistare portafogli creditizi. Pertanto, gli acquirenti di crediti operano in un numero limitato di Stati membri, con conseguente debole concorrenza nel mercato interno, poiché il numero di acquirenti di crediti interessati resta basso. Questo a sua volta ha reso inefficiente il mercato secondario dei crediti deteriorati. Inoltre, i mercati dei crediti deteriorati, essenzialmente nazionali, tendono a restare di piccole dimensioni.

(11)

La partecipazione limitata degli acquirenti di crediti ha avuto come conseguenza una domanda contenuta, una concorrenza limitata e prezzi di offerta bassi per i portafogli di contratti di credito sui mercati secondari, il che disincentiva gli enti creditizi a vendere i contratti di credito deteriorati. Pertanto, lo sviluppo di mercati dei crediti concessi da enti creditizi e venduti ad acquirenti di crediti ha una chiara rilevanza a livello dell’Unione. Da un lato, gli enti creditizi dovrebbero poter vendere contratti di credito deteriorati a livello dell’Unione su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Dall’altro lato, il completamento dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali rende necessario agire per evitare l’accumulo di contratti di credito deteriorati nei bilanci degli enti creditizi, in modo che questi ultimi possano continuare a svolgere la loro funzione di finanziamento dell’economia. Pertanto, la presente direttiva si applica agli acquirenti di crediti che acquistano un contratto di credito nell’esercizio della loro attività commerciale o professionale solo se il contratto di credito in questione è un contratto di credito deteriorato.

(12)

Un credito deteriorato originariamente concesso da un ente creditizio potrebbe diventare un credito in bonis nel corso del processo di gestione del credito. In tal caso i gestori di crediti dovrebbero poter proseguire le proprie attività, sulla base della loro autorizzazione in qualità di gestori di crediti a norma della presente direttiva.

(13)

Alcuni Stati membri disciplinano le attività di gestione dei crediti, ma in misura diversa. In primo luogo, solo alcuni Stati membri disciplinano tali attività, e quelli che lo fanno le definiscono in modo molto diverso. I maggiori costi di conformità normativa costituiscono un ostacolo allo sviluppo di strategie di espansione mediante stabilimenti secondari o la prestazione transfrontaliera di servizi. In secondo luogo, un numero cospicuo di Stati membri richiede autorizzazioni per alcune delle attività svolte dai gestori di crediti. Tali autorizzazioni impongono requisiti diversi e non offrono possibilità di un’espansione a livello transfrontaliero. Anche questo si concretizza in un ostacolo alla prestazione di servizi transfrontalieri. Infine, in alcuni casi, lo stabilimento locale è imposto per legge, il che ostacola l’esercizio della libertà di prestazione di servizi transfrontalieri.

(14)

Se da un lato i gestori di crediti possono offrire i loro servizi agli enti creditizi e agli acquirenti di crediti che non sono enti creditizi, un mercato competitivo e integrato per i gestori di crediti è collegato allo sviluppo di un mercato competitivo e integrato per gli acquirenti di crediti. Spesso gli acquirenti di crediti decidono di esternalizzare le attività di gestione dei crediti ad altri soggetti, in quanto non hanno la capacità per occuparsene essi stessi, e possono pertanto essere restii ad acquistare crediti da enti creditizi se non possono esternalizzare taluni servizi.

(15)

La mancanza di pressione concorrenziale sul mercato per l’acquisto di crediti e per le attività di gestione dei crediti fa sì che le società di gestione dei crediti applichino agli acquirenti di crediti commissioni elevate per i loro servizi e ciò genera prezzi bassi sui mercati secondari del credito. Ciò riduce gli incentivi per gli enti creditizi a disfarsi dei loro stock di crediti deteriorati.

(16)

Pertanto, l’azione a livello dell’Unione è necessaria per affrontare la posizione degli acquirenti di crediti e dei gestori di crediti in relazione a crediti deteriorati originariamente concessi da enti creditizi. Tuttavia, la presente direttiva lascia impregiudicate le norme del diritto dell’Unione e nazionale che disciplinano la concessione dei crediti, anche qualora si possa ritenere che i gestori di crediti partecipino ad attività di intermediazione del credito. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le norme nazionali che impongono requisiti aggiuntivi all’acquirente di crediti o al gestore di crediti per quanto concerne la rinegoziazione dei termini e delle condizioni nel quadro di un contratto di credito.

(17)

Gli Stati membri sono liberi di disciplinare le attività di gestione dei crediti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quali i servizi offerti per i contratti di credito emessi da enti non creditizi o le attività di gestione dei crediti effettuate da persone fisiche, anche mediante l’imposizione di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva. Tuttavia, tali enti e persone fisiche non beneficerebbero della possibilità di utilizzare il passaporto per prestare tali servizi in altri Stati membri.

(18)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le restrizioni previste dalle leggi nazionali in materia di trasferimento dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito deteriorato o del trasferimento del contratto di credito deteriorato stesso che non è risolto conformemente al diritto civile nazionale, con la conseguenza che tutti gli importi pagabili in forza del contratto di credito diventano immediatamente esigibili, quando ciò sia necessario per il trasferimento a un’entità esterna al sistema bancario. Di conseguenza, in alcuni Stati membri, tenendo conto delle norme nazionali, l’acquisizione di contratti di credito deteriorati che non sono scaduti o sono scaduti da meno di 90 giorni o non sono risolti conformemente al diritto civile nazionale da creditori non regolamentati, resterà limitata. Gli Stati membri sono liberi di regolamentare il trasferimento dei contratti di credito in bonis, anche imponendo requisiti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

(19)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto dell’Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare le disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale, compresa l’applicazione di tali atti e norme nei singoli casi a norma dei regolamenti (CE) n. 593/2008 (8) e (UE) n. 1215/2012 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tutti i creditori e le persone che li rappresentano sono tenuti al rispetto del diritto dell’Unione nei loro rapporti con i consumatori e con le autorità nazionali per garantire che siano tutelati i diritti dei consumatori.

(20)

I gestori di crediti e gli acquirenti di crediti dovrebbero sempre agire in buona fede, trattare in modo equo i debitori e rispettare la loro vita privata. Non dovrebbero nuocere né fornire informazioni fuorvianti ai debitori. Prima dell’avvio dell’attività di recupero dei crediti e ogniqualvolta richiesto dai debitori, è opportuno che i gestori di crediti forniscano ai debitori informazioni riguardanti, tra l’altro, il trasferimento che ha avuto luogo, l’identificazione e i dati di contatto dell’acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché informazioni sugli importi dovuti dal debitore e una dichiarazione attestante che continua ad applicarsi tutto il pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

(21)

Inoltre, la presente direttiva non restringe l’ambito di applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela dei consumatori e, nella misura in cui gli acquirenti di crediti sono considerati come creditori a norma delle direttive 2008/48/CE (10) e 2014/17/UE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio, essi dovrebbero essere soggetti agli specifici obblighi stabiliti rispettivamente all’articolo 20 della direttiva 2008/48/CE e dall’articolo 35 della direttiva 2014/17/UE. La presente direttiva, inoltre, non pregiudica la protezione dei consumatori garantita dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) che vieta le pratiche commerciali sleali, comprese quelle che si verificano durante l’esecuzione di un contratto e nelle quali il consumatore è indotto in errore riguardo ai suoi diritti od obblighi, o è soggetto a molestie, a coercizione o influenza indebita, anche con riferimento ai tempi, al luogo, alla natura o alla persistenza delle azioni di esecuzione, o in termini di ricorso a un linguaggio o a un comportamento offensivo o intimidatorio o in termini di minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa.

(22)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto a un’equa e pubblica udienza da parte di un tribunale indipendente e imparziale e la possibilità di farsi consigliare, difendere e rappresentare da un avvocato. Ciò può rivestire particolare importanza per la piena e completa comprensione di tutte le questioni e gli argomenti giuridici trattati e per garantire una preparazione completa della rappresentanza del giudice per la causa in questione. È auspicabile che i debitori che non dispongono di risorse sufficienti possano ricorrere al gratuito patrocinio, ove ciò sia necessario per garantire un accesso efficace alla giustizia e alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale applicabile.

(23)

Gli enti creditizi dell’Unione svolgono attività di gestione dei crediti nell’ambito della loro normale attività. Essi hanno gli stessi obblighi sia per quanto concerne i contratti di credito da loro originati che per quanto concerne quelli acquistati da altri enti creditizi. Dal momento che sono già soggetti a regolamentazione e vigilanza, l’applicazione della presente direttiva alle loro attività di gestione o di acquisto di crediti comporterebbe inutili duplicazioni delle autorizzazioni e dei costi di conformità; pertanto essi non sono disciplinati dalla presente direttiva. L’esternalizzazione da parte degli enti creditizi delle attività di gestione dei crediti in relazione a contratti di credito, sia in bonis che deteriorati, a gestori di crediti o ad altri terzi non rientra neanch’essa nell’ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto gli enti creditizi sono già tenuti a rispettare le norme applicabili in materia di esternalizzazione. Inoltre, i creditori che non sono enti creditizi ma che sono comunque soggetti a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE, e che svolgono attività di gestione dei crediti per crediti concessi ai consumatori nell’ambito della loro normale attività, non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva allorché svolgono attività di gestione dei crediti in tale Stato membro. Oltre a ciò, neppure i gestori di fondi di investimento alternativi, le società di gestione e le società di investimento (purché la società di investimento non abbia designato una società di gestione) autorizzati o registrati a norma della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Infine, esistono alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di gestione dei crediti nell’ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari che esercitano le loro attività professionali ai sensi del diritto nazionale e che attuano l’esecuzione di misure vincolanti, ragion per cui gli Stati membri dovrebbero poter esentare anche tali professioni dall’applicazione della presente direttiva.

(24)

Per consentire agli acquirenti di crediti e ai gestori di crediti esistenti di adeguarsi ai requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, in particolare, per consentire l’autorizzazione dei gestori di crediti, la presente direttiva permette ai soggetti che svolgono attualmente attività di gestione dei crediti a norma del diritto nazionale di continuare a svolgere tali attività nel loro Stato membro di origine per un periodo di sei mesi successivi al termine per il recepimento della presente direttiva. Giunto a scadenza il termine di sei mesi, dovrebbero essere autorizzati a operare sul mercato soltanto i gestori di crediti autorizzati a norma della legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva.

(25)

È opportuno che gli Stati membri in cui sono già in vigore norme equivalenti o più rigorose rispetto a quelle stabilite dalla presente direttiva in relazione alle attività di gestione dei crediti possano contemplare, nella legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, la possibilità per i soggetti esistenti che svolgono attività di gestione dei crediti di essere automaticamente riconosciuti quali gestori di crediti autorizzati.

(26)

L’autorizzazione dei gestori di crediti allo svolgimento di attività di gestione dei crediti in tutta l’Unione dovrebbe essere soggetta a un insieme di condizioni uniforme e armonizzato, che dovrebbe essere applicato in maniera proporzionata dalle autorità competenti.

(27)

Per evitare una riduzione della tutela del debitore e per promuovere la fiducia, le condizioni di concessione e di mantenimento dell’autorizzazione come gestore di crediti dovrebbero garantire che i gestori di crediti, le persone che detengono una partecipazione qualificata in un gestore di crediti, e i membri del suo organo di direzione o di amministrazione, possiedano un certificato penale che non riporta condanne in relazione a gravi illeciti penali connessi a reati contro il patrimonio, a reati legati ad attività finanziarie, al riciclaggio, alle frodi o a reati contro l’integrità fisica e non siano oggetto di alcuna procedura di insolvenza né siano stati precedentemente dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale. L’adempimento dell’obbligo per i membri dell’organo di gestione o amministrazione dei gestori di crediti di essere stati trasparenti, aperti e cooperativi nelle loro precedenti relazioni commerciali con le autorità di vigilanza e di regolamentazione dovrebbe essere valutato sulla base delle informazioni a disposizione dell’autorità competente o a sua conoscenza al momento della concessione dell’autorizzazione. Se non si dispone di informazioni o se non si è a conoscenza di alcuna informazione o in assenza, in quel momento, di precedenti interazioni con le autorità di vigilanza e di regolamentazione, l’obbligo si considera adempiuto.

(28)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la dirigenza del gestore di crediti nel suo insieme sia in possesso dell’esperienza e delle conoscenze adeguate per condurre l’attività in modo competente e responsabile in funzione dell’attività in questione. Sebbene spetti a ciascuno Stato membro stabilire i requisiti relativi alla buona reputazione nonché alle conoscenze e all’esperienza adeguate, ciò non dovrebbe ostacolare la libera circolazione nell’Unione dei gestori di crediti autorizzati. A tal fine, è opportuno che l’ABE elabori orientamenti finalizzati a ridurre il rischio di interpretazioni divergenti dei requisiti relativi alle conoscenze e all’esperienza adeguate. Inoltre, per garantire la conformità con le norme in materia di tutela del debitore nonché con quelle in materia di protezione dei dati personali, è opportuno che siano stabiliti adeguati modalità di governance e meccanismi di controllo interno nonché procedure adeguate per la raccolta e il trattamento dei reclami, e che questi siano soggetti a vigilanza. I gestori dei crediti dovrebbero altresì disporre di idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nel caso in cui le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) definiscono i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Oltre a ciò, i gestori di crediti dovrebbero essere tenuti ad agire in modo corretto e tenendo in debito conto la situazione finanziaria dei debitori. Qualora a livello nazionale siano disponibili servizi di consulenza in materia di debito per facilitare il rimborso, i gestori dei crediti dovrebbero valutare la possibilità di orientare i debitori verso tali servizi.

(29)

È auspicabile che gli Stati membri determinino, nella normativa nazionale di recepimento della presente direttiva, se i gestori di crediti sul loro territorio siano o meno autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti. Nei casi in cui il ricevimento e la detenzione di fondi dai debitori siano autorizzati in uno Stato membro e i gestori di crediti intendano avvalersi di tale possibilità nell’ambito del loro modello imprenditoriale, a tali gestori di crediti dovrebbero applicarsi obblighi aggiuntivi allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore. Qualora lo Stato membro di origine del gestore di crediti vieti ai gestori di crediti di ricevere e detenere fondi dai debitori, il gestore di crediti è vincolato dall’interdizione sia nel proprio Stato membro di origine che negli altri Stati membri ospitanti, anche se uno di questi ultimi autorizza il ricevimento e la detenzione di fondi, proprio perché il gestore di crediti non è stato autorizzato a tal fine dal proprio Stato membro di origine. Qualora invece uno Stato membro di origine autorizzi i gestori di crediti a ricevere e detenere fondi dai debitori e includa nella propria legislazione nazionale gli obblighi del caso, il gestore di crediti dovrebbe poter ricevere e detenere fondi dai debitori nel proprio Stato membro di origine e in qualsiasi altro Stato membro ospitante che autorizzi anch’esso di ricevere e detenere fondi dai debitori.

(30)

Per ridurre le incertezze e la lunghezza delle procedure di autorizzazione è necessario stabilire requisiti per quanto concerne le informazioni che i richiedenti l’autorizzazione come gestore di crediti sono tenuti a presentare, nonché i termini ragionevoli per la concessione dell’autorizzazione e le condizioni per la sua revoca. Qualora le autorità competenti revochino l’autorizzazione a un gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti in altri Stati membri, dovrebbero essere informate le autorità competenti dello Stato membro ospitante e anche dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, se diverse da quelle dello Stato membro ospitante e di origine. Allo stesso modo, in ciascuno Stato membro di origine e ospitante dovrebbe essere istituito e reso pubblicamente accessibile sul sito web delle autorità competenti un registro o un elenco pubblico aggiornato per garantire la trasparenza per quanto riguarda il numero e l’identità dei gestori di crediti autorizzati.

(31)

Il rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti e gli obblighi del gestore di crediti nei confronti dell’acquirente di crediti non dovrebbero essere modificati dall’esternalizzazione delle attività di gestione dei crediti a un fornitore di servizi di gestione dei crediti. I gestori dei crediti dovrebbero farsi carico di assicurare che l’esternalizzazione delle loro attività a fornitori di servizi di gestione dei crediti non determini un indebito rischio operativo o il mancato rispetto da parte dei fornitori di servizi di gestione dei crediti degli obblighi normativi dell’Unione o nazionali e non limiti la capacità delle autorità di vigilanza regolamentare di svolgere le proprie funzioni e salvaguardare i diritti del debitore.

(32)

Quando affida a un gestore di crediti la gestione e l’esecuzione di un contratto di credito, l’acquirente di crediti delega i propri diritti e doveri e il contatto diretto con il debitore al gestore di crediti, pur restando responsabile in ultima istanza. Di conseguenza, il rapporto tra l’acquirente di crediti e il gestore di crediti dovrebbe essere chiaramente definito in un contratto scritto di gestione del credito e le autorità competenti dovrebbero poter verificare in che modo è determinato tale rapporto. Oltre a ciò, i gestori di crediti dovrebbero agire in modo corretto e con la dovuta considerazione per la situazione finanziaria dei debitori. Nella misura in cui l’acquirente di crediti non svolge direttamente la gestione dei contratti di credito acquistati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disporre che il gestore di crediti e l’acquirente di crediti siano tenuti a convenire nel contratto di gestione del credito che il gestore di crediti informi l’acquirente di crediti prima di esternalizzare le attività di gestione dei crediti.

(33)

Per garantire il diritto dei gestori di crediti di svolgere attività transfrontaliere e per disporne la vigilanza, la presente direttiva istituisce una procedura per l’esercizio del diritto dei gestori di crediti autorizzati di svolgere attività transfrontaliere. La comunicazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con il gestore di crediti dovrebbe avvenire entro termini ragionevoli. Anche le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso dovrebbero essere informate delle attività transfrontaliere dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

(34)

Il gestore di crediti che svolge attività in uno Stato membro ospitante dovrebbe essere soggetto alle restrizioni e agli obblighi stabiliti dal diritto nazionale di tale Stato membro ospitante conformemente alla presente direttiva, tra cui, se del caso, il divieto di ricevere e detenere fondi dai debitori, che non sono legati ad altri obblighi di autorizzazione dei gestori di crediti. Se, ai sensi delle disposizioni nazionali di uno Stato membro ospitante che recepiscono la presente direttiva, sono imposti obblighi supplementari per l’autorizzazione come gestori di crediti, gli obblighi supplementari in parola non dovrebbero applicarsi ai gestori di crediti che svolgono attività transfrontaliere di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante in questione.

(35)

Per garantire una vigilanza efficace ed efficiente dei gestori di crediti transfrontalieri dovrebbe essere creato un quadro specifico per la cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato concesso il credito. Tale quadro dovrebbe consentire lo scambio di informazioni nel rispetto della riservatezza, il segreto professionale, la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese, ispezioni in loco ed extra loco, la prestazione di assistenza e la comunicazione dei risultati di controlli e ispezioni e delle misure adottate.

(36)

Un presupposto importante per lo svolgimento delle funzioni di acquirenti di crediti e di gestori di crediti dovrebbe essere la possibilità di accedere a tutte le informazioni pertinenti; gli Stati membri dovrebbero garantire tale accesso, rispettando al contempo le norme nazionali e dell’Unione in materia di protezione dei dati. In tale contesto, è essenziale che gli enti creditizi forniscano informazioni dettagliate ai potenziali acquirenti di crediti onde permettere loro di effettuare una propria valutazione del valore dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso. È opportuno che gli enti creditizi forniscano tali informazioni una sola volta durante il processo, nella fase iniziale o nelle fasi successive, ma comunque prima della conclusione del contratto di trasferimento. L’obbligo di fornire informazioni è necessario e giustificato affinché i potenziali acquirenti di crediti possano compiere scelte informate prima di concludere un’operazione e, pertanto, è legittimo che gli enti creditizi condividano i dati personali dei debitori con i potenziali acquirenti di crediti. Tali informazioni dovrebbero essere strettamente limitate a quanto necessario per consentire ai potenziali acquirenti di crediti di valutare il valore dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato e la probabilità di recupero del valore di tale contratto. È auspicabile che gli Stati membri garantiscano che la comunicazione di informazioni ai potenziali acquirenti di crediti e il loro successivo utilizzo siano conformi al pertinente quadro dell’Unione in materia di protezione dei dati.

(37)

Quando trasferisce un contratto di credito deteriorato, un ente creditizio dovrebbe essere obbligato ad informare con cadenza semestrale la sua autorità competente e le autorità competenti dello Stato membro ospitante, quanto meno in merito al saldo aggregato dei portafogli creditizi trasferiti, al numero e all’entità dei crediti inclusi nonché all’eventuale presenza di contratti di credito conclusi con i consumatori. Per ciascun portafoglio creditizio trasferito in un’unica operazione, le informazioni fornite dovrebbero includere l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante oppure, qualora esso non sia disponibile, l’identità e l’indirizzo dell’acquirente e, se del caso, del suo rappresentante nell’Unione. Le autorità competenti dovrebbero poter esigere che le informazioni siano fornite invece con cadenza trimestrale, ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche in ragione dell’elevato numero di operazioni effettuate durante un periodo di crisi. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero essere obbligate a trasmettere tali informazioni alle autorità competenti in materia di vigilanza dell’acquirente di crediti. Tali obblighi di trasparenza consentono un monitoraggio armonizzato ed efficace del trasferimento dei contratti di credito all’interno dell’Unione. Conformemente al principio di proporzionalità, le autorità competenti dovrebbero, nell’ottica di evitare duplicazioni, tenere conto delle informazioni cui hanno già accesso con altri mezzi, in particolare per quanto concerne gli enti creditizi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obblighi di notifica alle autorità competenti in merito a un portafoglio creditizio una volta che tale portafoglio sia stato trasferito all’acquirente di crediti restino di competenza del gestore di crediti.

(38)

Il piano d’azione ha riconosciuto che l’infrastruttura dei dati degli enti creditizi sarebbe rafforzata con dati uniformi e standardizzati per i contratti di credito deteriorati. L’ABE ha sviluppato modelli di dati che forniscono informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario e permettono ai potenziali acquirenti di determinare il valore dei contratti di credito e di esercitare la due diligence. Da un lato, l’applicazione di tali modelli di dati ai contratti di credito ridurrebbe le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori dei contratti di credito e contribuirebbe quindi allo sviluppo di un mercato secondario funzionante nell’Unione. Dall’altro, laddove siano eccessivamente dettagliati, tali modelli di dati possono generare un onere eccessivo per gli enti creditizi senza che vi siano vantaggi significativi in termini di informazione. L’ABE dovrebbe pertanto svolgere un riesame dei modelli di dati allo scopo di trasformarli ulteriormente in norme tecniche di attuazione per gli enti creditizi. Questi ultimi dovrebbero essere tenuti ad utilizzare i modelli di dati per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati, tra cui i trasferimenti ad altri enti creditizi. Tale obbligo dovrebbe applicarsi unicamente ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati e non inglobare le operazioni complesse in cui i contratti di credito deteriorati sono inclusi come parte di tali operazioni, tra cui le vendite di succursali, di aree di attività o le vendite di portafogli dei clienti non limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio che vende nell’ambito di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione. Per rispettare il principio di proporzionalità, gli obblighi di informazione in oggetto dovrebbero essere applicati agli enti creditizi in maniera proporzionata, tenendo conto della natura e dell’entità dei crediti. Contemporaneamente, la misura in cui gli enti creditizi sono tenuti a rispettare i modelli di dati dovrebbe tenere conto della data di conclusione dei contratti di credito deteriorati. Altri venditori di contratti di credito dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare tali norme per facilitare la valutazione dei contratti di credito ai fini della vendita. Inoltre, nel caso delle operazioni di cartolarizzazione, qualora siano previsti modelli vincolanti in materia di trasparenza, è opportuno evitare doppie comunicazioni a seguito della presente direttiva.

(39)

È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall’ABE, al fine di specificare i modelli che gli enti creditizi sono tenuti a utilizzare per la trasmissione di informazioni prevista dalla presente direttiva. È opportuno che la Commissione adotti tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(40)

Poiché non creano nuovi crediti ma, al contrario, così come stabilito dalla presente direttiva, acquistano a proprio rischio solo contratti di credito deteriorato esistenti, gli acquirenti di crediti non destano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale e il loro potenziale contributo al rischio sistemico è trascurabile. Non è quindi giustificato imporre agli acquirenti di crediti di chiedere un’autorizzazione, ma è tuttavia importante che continuino ad applicarsi le norme dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei consumatori e che i diritti dei debitori continuino ad essere quelli derivanti dal contratto di credito iniziale.

(41)

Gli acquirenti di crediti di paesi terzi possono rendere difficile ai debitori dell’Unione far valere i loro diritti nel quadro della normativa dell’Unione e alle autorità nazionali vigilare sull’esecuzione dei contratti di credito deteriorato. Gli enti creditizi possono anche essere scoraggiati dal trasferire tali contratti di credito deteriorato ad acquirenti di crediti di paesi terzi a causa del rischio di reputazione associato. Nella misura in cui il rappresentante di un acquirente proveniente da un paese terzo di crediti concessi a persone fisiche, compresi consumatori e lavoratori autonomi, o di crediti concessi a microimprese e a piccole e medie imprese (PMI) non è un ente creditizio, un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE né un gestore di crediti autorizzato nell’Unione, tale rappresentante dovrebbe designare uno dei summenzionati soggetti al fine di garantire il mantenimento degli stessi standard in materia di diritti dei debitori dopo il trasferimento del contratto di credito deteriorato.

(42)

Inoltre, al fine di garantire meglio il mantenimento degli stessi standard in materia di diritti dei consumatori dopo il trasferimento del contratto di credito deteriorato, l’acquirente di crediti che sia domiciliato nell’Unione o abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione dovrebbe anch’esso essere tenuto a designare un ente creditizio, un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE o un gestore di crediti per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai contratti di credito deteriorato conclusi con i consumatori.

(43)

Gli Stati membri ospitanti dovrebbero avere la possibilità di estendere l’obbligo di designare un gestore di crediti in relazione ad altri contratti di credito. Qualora il trasferimento di un portafoglio creditizio includa sia contratti di credito con consumatori, altre persone fisiche o PMI, per i quali è obbligatoria la designazione di un ente creditizio, di un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE o di un gestore di crediti, sia contemporaneamente altri contratti di credito per i quali tale designazione non è obbligatoria, l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante dovrebbe rispettare l’obbligo di designazione in relazione ai contratti di credito con consumatori, altre persone fisiche o PMI. Il gestore e l’acquirente di crediti dovrebbero conformarsi alla pertinente normativa dell’Unione e nazionale e alle autorità nazionali nei singoli Stati membri dovrebbero essere conferiti i poteri necessari per vigilare efficacemente le loro attività.

(44)

Quando un acquirente di crediti, o il suo rappresentante designato conformemente alla presente direttiva, è tenuto a designare un gestore di crediti, un ente creditizio o un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE e sceglie di gestire ed eseguire lui stesso i diritti e i doveri connessi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, l’acquirente di crediti, o il suo rappresentante designato conformemente alla presente direttiva, è considerato un gestore di crediti e, conseguentemente, dovrebbe essere autorizzato a norma della presente direttiva.

(45)

Gli acquirenti di crediti che si avvalgono dei servizi di gestori di crediti, di enti creditizi o di enti non creditizi soggetti a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE dovrebbero informarne le autorità competenti del loro Stato membro di origine, in modo da consentire alle pertinenti autorità competenti di esercitare i loro poteri di vigilanza per quanto riguarda il comportamento del gestore di crediti, dell’ente creditizio o dell’ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE nei confronti del debitore. Gli acquirenti di crediti dovrebbero altresì informare tempestivamente le autorità competenti responsabili della loro vigilanza se si avvalgono di un gestore di crediti, di un ente creditizio o di un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE diverso.

(46)

Gli acquirenti di crediti che eseguono direttamente il contratto di credito acquistato dovrebbero farlo nel rispetto della legge applicabile al contratto di credito, comprese le norme in materia di protezione dei consumatori applicabili al debitore. Le norme nazionali, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori e il diritto penale continuano ad applicarsi e le autorità competenti dovrebbero garantire che tali acquirenti di crediti le rispettino nel territorio degli Stati membri.

(47)

Per facilitare l’applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva, qualora l’acquirente di crediti non sia domiciliato nell’Unione oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione, il diritto nazionale che recepisce la presente direttiva dovrebbe disporre che, quando viene concluso il trasferimento di un contratto di credito, l’acquirente di crediti di un paese terzo designi un rappresentante che sia domiciliato nell’Unione oppure abbia la propria sede legale nell’Unione o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione, designato come interlocutore delle autorità competenti invece dell’acquirente o in aggiunta ad esso. Tale rappresentante è responsabile per quanto concerne gli obblighi imposti dalla presente direttiva agli acquirenti di crediti lasciando impregiudicati gli obblighi imposti ai gestori di crediti. Gli acquirenti di crediti che trasferiscono contratti di credito deteriorati dovrebbero informare l’autorità competente dello Stato membro d’origine, su base semestrale e a livello aggregato, almeno in merito al saldo aggregato dei portafogli creditizi trasferiti, nonché al numero e all’entità dei crediti inclusi e all’eventuale presenza nel trasferimento di contratti di credito conclusi con i consumatori. Per ciascun portafoglio trasferito in un’unica operazione, le informazioni fornite dovrebbero includere l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante nell’Unione oppure, qualora esso non sia disponibile, l’identità e l’indirizzo dell’acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante nell’Unione. Le autorità competenti dovrebbero poter esigere che le informazioni siano fornite invece con cadenza trimestrale, ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche in ragione dell’elevato numero di operazioni effettuate durante un periodo di crisi.

(48)

Attualmente, autorità diverse sono incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza sui gestori di crediti e sugli acquirenti di crediti negli Stati membri e, di conseguenza, è essenziale che gli Stati membri chiariscano il ruolo di tali autorità e attribuiscano loro competenze adeguate, soprattutto in quanto essi possono dover vigilare soggetti che forniscono servizi in altri Stati membri. Per assicurare una vigilanza efficace e proporzionata in tutta l’Unione è opportuno che gli Stati membri concedano alle autorità competenti i poteri necessari per svolgere le loro funzioni a norma della presente direttiva, compreso il potere di ottenere le informazioni necessarie, di indagare su eventuali violazioni della presente direttiva, di trattare i reclami dei debitori e di imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi, compresa la revoca delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi siano applicati dalle autorità competenti in modo proporzionale e motivando le loro decisioni; inoltre tali decisioni dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale anche nel caso in cui le autorità competenti non agiscano entro i termini previsti.

(49)

Le disposizioni relative alle violazioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di prendere provvedimenti in caso di violazioni del diritto nazionale connesse, ad esempio, alla protezione dei consumatori, ai diritti dei debitori o ad attività criminali. In tali casi le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui sono stati concessi i crediti sono le autorità competenti a decidere se vi sia stata una violazione del diritto nazionale e pertanto i loro poteri non sono limitati dalla presente direttiva.

(50)

Dal momento che l’andamento dei mercati secondari del credito dipenderà in ampia misura dalla buona reputazione dei soggetti interessati, i gestori di crediti dovrebbero istituire un meccanismo efficace per il trattamento dei reclami dei debitori. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità cui compete la vigilanza sugli acquirenti di crediti e sui gestori di crediti dispongano di procedure efficaci e accessibili per trattare i reclami dei debitori.

(51)

Al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si applicano i regolamenti (UE) 2016/679 (16) e (UE) 2018/1725 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, qualora ai fini della presente direttiva vi sia trattamento di dati personali, è opportuno che sia specificato lo scopo preciso, siano citate le basi giuridiche pertinenti, vi sia conformità con i requisiti di sicurezza pertinenti di cui al regolamento (UE) 2016/679 e siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e trasparenza e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati. A tali fini si preferisce un codice di condotta a livello settoriale elaborato a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, la protezione dei dati personali fin dalla progettazione dei sistemi e la protezione dei dati personali di default dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro della presente direttiva. Allo stesso modo, la cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere compatibili con le norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e conformi alle norme nazionali in materia di protezione dei dati che attuano il diritto dell’Unione.

(52)

Per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, la normativa dell’Unione e il diritto nazionale prevedono un certo numero di diritti e garanzie per quanto concerne i contratti di credito concessi ai consumatori. Tali diritti e tutele si applicano, in particolare, alla negoziazione e alla conclusione del contratto di credito, all’utilizzo di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori ai sensi della direttiva 2005/29/CE e all’esecuzione o inadempimento del contratto di credito. Si tratta in particolare dei contratti di credito a lungo termine ai consumatori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/17/UE per quanto riguarda il diritto del consumatore di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, ovvero di essere informato mediante il prospetto informativo europeo standardizzato, se del caso, sulla possibilità di trasferire il contratto di credito a un acquirente di crediti. I diritti del debitore non dovrebbero altresì essere modificati se il trasferimento del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti assume la forma di una novazione del contratto. Come principio generale, è opportuno garantire che i debitori non siano svantaggiati a seguito del trasferimento del contratto di credito da un ente creditizio a un acquirente di crediti. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare disposizioni più rigorose per tutelare i debitori.

(53)

Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, e al fine di garantire un elevato livello di tutela del consumatore, è opportuno modificare tali direttive per garantire che al consumatore sia fornito, a tempo debito e prima di qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni del contratto di credito, un elenco chiaro e completo di tali modifiche, il calendario della loro attuazione e le necessarie informazioni, nonché il nome e l’indirizzo dell’autorità nazionale alla quale il consumatore può presentare un reclamo.

(54)

Le informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito a norma delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, quali introdotte dalle modifiche di cui alla presente direttiva, non dovrebbero influire sui diritti dei consumatori stabiliti nelle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, compresi i diritti di informazione.

(55)

L’importanza attribuita dal legislatore dell’Unione alla tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (18) e dalle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE significa che la cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito o del contratto stesso ad un acquirente di crediti non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il livello di tutela garantito dalla normativa dell’Unione ai consumatori. Gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti dovrebbero quindi conformarsi al diritto dell’Unione e nazionale applicabile al contratto di credito iniziale e il debitore dovrebbe conservare lo stesso livello di tutela previsto dalla normativa dell’Unione e nazionale applicabile o determinato dalle norme dell’Unione o nazionali in materia di conflitto di leggi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che per il trasferimento del contratto di credito al debitore non siano addebitati costi diversi da quelli già inclusi in tale contratto. Con riferimento agli oneri imposti al consumatore in caso di inadempimento, nella direttiva 2008/48/CE dovrebbero essere introdotte modifiche in virtù delle quali gli Stati membri sono tenuti a seguire le stesse norme previste dalla direttiva 2014/17/UE in materia di limiti massimi fissati per le commissioni e le penali.

(56)

Con riferimento ai consumatori, le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE dovrebbero essere modificate dalla presente direttiva per stabilire che gli Stati membri prescrivano ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedure di escussione. È opportuno tenere conto degli orientamenti dell’ABE su morosità e pignoramenti del 19 agosto 2015, degli orientamenti dell’ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni del 31 ottobre 2018 e degli orientamenti della BCE per le banche sui crediti deteriorati del marzo 2017. Al momento di decidere quali misure di tolleranza adottare, i creditori dovrebbero tenere conto delle circostanze individuali del consumatore, degli interessi e dei diritti di quest’ultimo e della sua capacità di rimborso, anche in particolare quando il contratto di credito è garantito da un bene immobile residenziale che è la residenza principale del consumatore. Le misure di tolleranza dovrebbero poter consistere in alcune concessioni al consumatore, quali il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di credito o la modifica dei termini e delle condizioni vigenti di tale contratto, compresi, tra l’altro, l’estensione della sua durata, la modifica della tipologia del contratto di credito, il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo, la modifica del tasso di interesse, la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti, i rimborsi parziali, le conversioni valutarie, la remissione parziale e il consolidamento del debito. Gli Stati membri dovrebbero essere dotati di adeguate misure di tolleranza a livello nazionale. L’elenco delle misure di tolleranza di cui alla presente direttiva, sotto forma di modifiche delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, non è esaustivo e pertanto gli Stati membri sono liberi di prevedere misure aggiuntive. Analogamente, gli Stati membri possono astenersi dal prevedere una misura specifica, se così disposto a livello nazionale, fintanto che è disponibile un numero ragionevole di misure. Qualora dopo la procedura di pignoramento permangano debiti residui, gli Stati membri dovrebbero garantire la protezione delle condizioni minime di sussistenza e porre in essere misure che facilitino il rimborso del debito evitando, al contempo, il sovraindebitamento a lungo termine. Almeno nei casi in cui il prezzo ottenuto per il bene immobile residenziale influisce sull’importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i creditori ad adoperarsi ragionevolmente per ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile residenziale pignorato alle condizioni di mercato. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento della garanzia al creditore è sufficiente a rimborsare il credito, in particolare quando il credito è garantito dalla residenza principale del consumatore.

(57)

Al fine di assicurare che il livello di tutela del consumatore non sia pregiudicato in caso di cessione a un terzo dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito ipotecario o del contratto di credito stesso, è opportuno introdurre una modifica della direttiva 2014/17/UE per stabilire che, nei casi di trasferimento del credito disciplinati dalla medesima direttiva, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti dell’acquirente del credito gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario e di essere informato della cessione.

(58)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (19), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore dell’Unione ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(59)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 gennaio 2019.

(60)

L’efficace funzionamento della presente direttiva dovrebbe essere riesaminato dalla Commissione, dato che prosegue l’istituzione di un mercato interno secondario per i contratti di credito deteriorati con un elevato livello di protezione dei consumatori. La Commissione si trova nella posizione ideale per analizzare questioni transfrontaliere specifiche che non possono essere individuate o affrontate adeguatamente dai singoli Stati membri, come il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che potrebbe risultare dalle attività dei gestori di crediti e degli acquirenti di crediti, e la cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri. È pertanto opportuno che nel riesame della presente direttiva la Commissione includa anche una valutazione approfondita dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alle attività svolte dai gestori di crediti e dagli acquirenti di crediti, nonché della cooperazione amministrativa tra autorità competenti.

(61)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire rafforzare lo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati nell’Unione e garantire al contempo un ulteriore rafforzamento della protezione dei debitori, in particolare dei consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce un quadro e requisiti comuni per:

a)

i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti;

b)

gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell’Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a:

a)

i gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti con riferimento ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili;

b)

acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili.

2.   Con riferimento ai contratti di credito che rientrano nel suo ambito di applicazione, la presente direttiva non pregiudica i principi del diritto contrattuale né quelli del diritto civile a norma del diritto nazionale in merito al trasferimento dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso, né la tutela garantita ai consumatori o ai debitori a norma, in particolare, dei regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012 nonché delle direttive 93/13/CEE, 2008/48/CE, 2014/17/UE e delle rispettive disposizioni nazionali di recepimento o di altre disposizioni pertinenti dell’Unione o del diritto nazionale in materia di protezione dei consumatori e diritti dei debitori.

3.   La presente direttiva non pregiudica le limitazioni imposte dalle normative nazionali degli Stati membri in merito al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, che non è scaduto, è scaduto da meno di 90 giorni o che non è risolto conformemente al diritto civile nazionale.

4.   La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di gestione dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso quando l’acquirente di crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) nella misura in cui tali legislazioni nazionali:

a)

non influiscono sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla presente direttiva;

b)

assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori di crediti.

5.   La presente direttiva non si applica:

a)

alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, effettuata da:

i)

un ente creditizio stabilito nell’Unione;

ii)

un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato conformemente alla direttiva 2011/61/UE o una società di gestione o una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE, a condizione che la società di investimento non abbia designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva, per conto del fondo che gestisce;

iii)

un ente non creditizio soggetto alla vigilanza di un’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’articolo 20 della direttiva 2008/48/CE o all’articolo 35 della direttiva 2014/17/UE quando svolge attività in tale Stato membro;

b)

alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, che non è stato emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, tranne nei casi in cui i diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o il contratto di credito stesso sono sostituiti da un contratto di credito emesso da tale ente creditizio;

c)

all’acquisizione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso da parte di un ente creditizio stabilito nell’Unione;

d)

al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, verificatosi prima della data di cui all’articolo 32, paragrafo 2, primo comma.

6.   Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione della presente direttiva la gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso effettuata da notai e ufficiali giudiziari pubblici, quali definiti dal diritto nazionale, o avvocati, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), quando esercitano attività di gestione di crediti nel quadro della loro professione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

2)

«creditore»: un ente creditizio che ha emesso un credito o un acquirente di crediti;

3)

«debitore»: una persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto di credito con un ente creditizio, compreso il suo successore legale o cessionario;

4)

«contratto di credito»: un contratto nella sua versione originaria, modificato o sostituito, in base al quale un ente creditizio concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga;

5)

«contratto di gestione del credito»: un contratto scritto concluso tra un acquirente di crediti e un gestore di crediti riguardante i servizi che quest’ultimo deve prestare per conto dell’acquirente di crediti;

6)

«acquirente di crediti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio che acquisisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili;

7)

«fornitore di servizi di gestione dei crediti»: un terzo di cui si avvale il gestore di crediti per lo svolgimento di una delle attività di gestione del credito;

8)

«gestore di crediti»: una persona giuridica che, nel quadro della sua attività d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge almeno una o più delle attività di gestione dei crediti;

9)

«attività di gestione dei crediti»: una o più delle attività seguenti:

a)

riscuotere o recuperare dal debitore, conformemente al diritto nazionale, i pagamenti dovuti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

b)

rinegoziare con il debitore, conformemente al diritto nazionale, i termini e le condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti, qualora il gestore di crediti non sia un «intermediario del credito» ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE o dell’articolo 4, punto 5, della direttiva 2014/17/UE;

c)

gestire eventuali reclami relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

d)

informare il debitore di qualsiasi variazione dei tassi di interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

10)

«Stato membro di origine»: per il gestore di crediti, lo Stato membro in cui è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale e, per l’acquirente di crediti o il suo rappresentante, lo Stato membro in cui è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

11)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, in cui il gestore di crediti ha stabilito una succursale o in cui svolge attività di gestione dei crediti e, in ogni caso, lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

12)

«consumatore»: una persona fisica che, nell’ambito dei contratti di credito disciplinati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale;

13)

«contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito classificato come esposizione deteriorata conformemente all’articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

TITOLO II

GESTORI DI CREDITI

CAPO I

Autorizzazione dei gestori di crediti

Articolo 4

Requisiti generali

1.   Gli Stati membri esigono che il gestore di crediti ottenga un’autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare la propria attività all’interno del territorio di quest’ultimo, in conformità dei requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri conferiscono il potere di concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 21, paragrafo 3.

Articolo 5

Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

1.   Fatto salvo l’articolo 6, gli Stati membri stabiliscono i requisiti seguenti per la concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1:

a)

il richiedente è una persona giuridica di cui all’articolo 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la cui sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la cui sede principale si trovi nello Stato membro in cui il richiedente chiede l’autorizzazione;

b)

i membri dell’organo di direzione o di amministrazione del richiedente godono di una reputazione sufficientemente buona dimostrata provando che:

i)

possiedono un certificato penale che non riporta condanne, o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a pertinenti illeciti penali connessi in particolare con quelli contro il patrimonio, relativi a servizi e attività finanziari, al riciclaggio, all’usura, alle frodi, ai reati fiscali, alla violazione del segreto professionale o all’integrità fisica nonché connessi con qualsiasi altro reato previsto dalla legislazione in materia di società, fallimenti, insolvenza o tutela dei consumatori;

ii)

gli effetti cumulativi di incidenti minori non pregiudicano la loro buona reputazione;

iii)

sono sempre stati trasparenti, aperti e collaborativi nelle loro relazioni professionali precedenti con le autorità di vigilanza e di regolamentazione;

iv)

non sono oggetto di alcuna procedura di insolvenza in corso o non sono stati dichiarati falliti in precedenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale;

c)

l’organo di direzione o di amministrazione del richiedente, nel suo complesso, possiede un’esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l’attività in modo competente e responsabile;

d)

le persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del richiedente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, godono di sufficiente buona reputazione dimostrata dal soddisfacimento dei requisiti di cui alla lettera b), punti i) e iv), del presente paragrafo;

e)

il richiedente dispone di solidi dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di controllo interno, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio, che assicurano il rispetto dei diritti del debitore e il rispetto delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o il contratto di credito stesso, e del regolamento (UE) 2016/679;

f)

il richiedente applica una politica adeguata a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela e il leale e diligente trattamento dei debitori, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria e, se del caso, della necessità di deferire tali debitori a consulenti in materia di debito o ai servizi sociali;

g)

il richiedente dispone di adeguate e specifiche procedure interne che assicurano la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore;

h)

il richiedente dispone di idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nel caso in cui le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva(UE) 2015/849 definiscono i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

i)

il richiedente è soggetto, in virtù del diritto nazionale applicabile, a obblighi di segnalazione e informativa al pubblico.

2.   Previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi e tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, l’ABE pubblica orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano l’autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nel caso in cui il richiedente non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 6

Capacità di detenere fondi

1.   Gli Stati membri accertano se i gestori di crediti, nello svolgimento di attività di gestione dei crediti:

a)

sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti; oppure

b)

è loro vietato di ricevere e detenere fondi dai debitori.

2.   Se i gestori di crediti sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori a norma del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri:

a)

stabiliscono, oltre ai requisiti per la concessione di un’autorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, il requisito che il richiedente possegga un conto separato in un ente creditizio in cui tutti i fondi ricevuti dai debitori sono accreditati e mantenuti fino al loro convogliamento al rispettivo acquirente di crediti, alle condizioni concordate con quest’ultimo;

b)

provvedono affinché tali fondi siano protetti, conformemente al diritto nazionale e nell’interesse degli acquirenti di credito, dalle pretese degli altri creditori dei gestori di crediti, in particolare in caso di insolvenza;

c)

stabiliscono che, quando un debitore esegue un pagamento a un gestore di crediti al fine di rimborsare, parzialmente o totalmente, gli importi dovuti relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, tale pagamento è considerato erogato all’acquirente di crediti;

d)

impongono al gestore di crediti, ogniqualvolta riceve fondi dal debitore, di consegnare a quest’ultimo una ricevuta o una quietanza liberatoria, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, in cui sono riportati gli importi ricevuti.

3.   Quando non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori nell’ambito del loro modello imprenditoriale, i gestori di crediti palesano tale intenzione nella domanda di autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1. In tali casi i requisiti previsti in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non si applicano.

Articolo 7

Procedura di autorizzazione dei gestori di crediti

1.   Gli Stati membri stabiliscono una procedura per l’autorizzazione dei gestori di crediti che consenta al richiedente di presentare una domanda, fornendo tutte le informazioni necessarie all’autorità competente dello Stato membro di origine al fine di verificare che il richiedente soddisfi tutte le condizioni stabilite nelle misure nazionali che recepiscono l’articolo 5, paragrafo 1, e, ove pertinente, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

2.   La domanda di autorizzazione dei gestori di crediti di cui al paragrafo 1 è corredata degli elementi seguenti:

a)

prova dello stato giuridico del richiedente e copia del suo atto costitutivo e del suo statuto;

b)

indirizzo della sede principale o della sede legale del richiedente;

c)

identità dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione del richiedente e delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

prova del fatto che il richiedente rispetta le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c);

e)

prova del fatto che le persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013 rispettano le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della presente Direttiva;

f)

prova dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e);

g)

prova della politica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

h)

prova delle procedure interne di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera g);

i)

prova delle procedure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h);

j)

ove pertinente, prova dell’esistenza di un conto separato presso un ente creditizio quale previsto all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a);

k)

eventuali contratti di esternalizzazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, se la domanda è completa.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, le autorità competenti dello Stato membro di origine notifichino al richiedente il la concessione o il diniego dell’autorizzazione indicando le ragioni del diniego.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale, qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine decidano di rifiutare la richiesta di autorizzazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, o qualora, entro i termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti non abbiano adottato alcuna decisione in merito alla domanda.

Articolo 8

Revoca dell’autorizzazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine dispongano dei necessari poteri di vigilanza e indagine, nonché dei poteri sanzionatori, in conformità dell’articolo 22 per revocare l’autorizzazione concessa a un gestore di crediti se tale gestore di crediti:

a)

non si avvale dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della sua concessione; o

b)

rinuncia espressamente all’autorizzazione; o

c)

ha cessato di esercitare l’attività di gestore di crediti da oltre 12 mesi; o

d)

ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare; o

e)

non soddisfa più i requisiti per la concessione dell’autorizzazione come gestore di crediti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, e, ove pertinente, all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a); o

f)

commette una grave violazione delle norme applicabili, comprese le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva o di altre norme a tutela dei consumatori, comprese le norme applicabili dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui il credito è stato concesso.

2.   In caso di revoca dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine informino immediatamente le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se il gestore di crediti presta servizi a norma dell’articolo 13, e anche le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

Articolo 9

Elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e gestiscano quanto meno un elenco o, se ritenuto più opportuno, un registro nazionale di tutti i gestori di crediti che sono autorizzati a prestare servizi nel loro territorio, compresi i gestori di crediti che prestano servizi a norma dell’articolo 13 della presente direttiva.

L’ABE elabora orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per l’istituzione e la tenuta di detti elenchi o registri, specificando i tipi di informazioni in essi contenute, al fine di garantire parità di condizioni in tutta l’Unione e trasparenza per gli acquirenti di crediti e per i debitori.

2.   L’elenco o il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile online sul sito web delle autorità competenti ed è aggiornato periodicamente.

3.   Nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata a norma dell’articolo 8, le autorità competenti aggiornano immediatamente l’elenco o il registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 10

Rapporti con i debitori, comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive

1.   Gli Stati membri esigono che gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti, nei loro rapporti con i debitori:

a)

agiscano in buona fede, in modo equo e professionale;

b)

forniscano ai debitori informazioni che non siano fuorvianti, poco chiare o false;

c)

rispettino e tutelino le informazioni personali e la riservatezza dei debitori;

d)

comunichino con i debitori in un modo che non costituisca molestia, coercizione o indebito condizionamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, dopo qualsiasi trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, a un acquirente di crediti, e sempre rispetto all’avvio del recupero dei crediti, ma anche ogniqualvolta richiesto dal debitore, l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, invii al debitore una comunicazione, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, che comprenda almeno quanto segue:

a)

informazioni in merito al fatto che il trasferimento avuto luogo, compresa la data del trasferimento;

b)

i dati d’identificazione e di contatto dell’acquirente di crediti;

c)

ove nominato, i dati d’identificazione e di contatto del gestore di crediti o dell’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii);

d)

ove nominato, le prove relative all’autorizzazione del gestore di crediti concessa a norma dell’articolo 7;

e)

ove pertinente, i dati d’identificazione e i dati di contatto del fornitore di servizi di gestione dei crediti;

f)

presentato in modo evidente, un punto di contatto presso l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, presso l’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o presso il gestore di crediti e, se del caso, presso il fornitore di servizi di gestione dei crediti, da cui ricevere informazioni se necessario;

g)

informazioni sugli importi dovuti dal debitore al momento della comunicazione, specificando quanto dovuto sotto forma di capitale, interessi, commissioni e altri oneri consentiti;

h)

una dichiarazione attestante che tutto il pertinente diritto dell’Unione e nazionale riguardante in particolare l’esecuzione dei contratti, la tutela dei consumatori, i diritti del debitore e il diritto penale continua ad applicarsi;

i)

il nome, l’indirizzo e i dati di contatto delle autorità competenti dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale e alle quali il debitore può presentare un reclamo.

La comunicazione di cui al primo comma è redatta in un linguaggio chiaro e comprensibile per il pubblico.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, in tutte le successive comunicazioni con il debitore, l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, si includano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, tranne nel caso in cui si tratti della prima comunicazione successiva alla nomina di un nuovo gestore di crediti, nel qual caso sono incluse anche le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), del presente articolo.

4.   I paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati eventuali requisiti aggiuntivi in materia di comunicazioni previsti da altre normative dell’Unione o nazionali applicabili.

Articolo 11

Rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti

1.   Quando un acquirente di crediti non svolge direttamente attività di gestione dei crediti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato presti i suoi servizi in relazione alla gestione e all’esecuzione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito stesso, sulla base di un contratto di gestione dei crediti con l’acquirente di crediti.

2.   Il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contempla quanto segue:

a)

una descrizione dettagliata delle attività di gestione dei crediti svolte dal gestore di crediti;

b)

il livello di remunerazione del gestore di crediti o le modalità di calcolo di tale remunerazione;

c)

la misura in cui il gestore di crediti può rappresentare l’acquirente di crediti nei confronti del debitore;

d)

l’impegno delle parti a rispettare il diritto dell’Unione e il diritto nazionale applicabili ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori e la protezione dei dati;

e)

una clausola che imponga il leale e diligente trattamento dei debitori.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contenga un requisito in base al quale il gestore di crediti notifica all’acquirente di crediti, prima dell’esternalizzazione, le sue attività di gestione dei crediti.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la seguente documentazione per almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 o per la durata del termine di prescrizione di legge applicabile nello Stato membro di origine, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni:

a)

la corrispondenza pertinente con l’acquirente di crediti e il debitore, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;

b)

le istruzioni pertinenti ricevute dall’acquirente di crediti in relazione ai diritti del creditore derivante da ciascun contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, che esso gestisce ed esegue per conto dell’acquirente di crediti, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;

c)

il contratto di gestione dei crediti.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti metta la documentazione di cui al paragrafo 4 a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

Articolo 12

Esternalizzazione da parte del gestore di crediti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove il gestore di crediti si avvalga di un fornitore di servizi di gestione dei crediti per lo svolgimento delle attività di gestione dei crediti, il gestore di crediti conservi la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. L’esternalizzazione di tali attività di gestione dei crediti è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

la conclusione di un contratto di esternalizzazione scritto tra il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti, in forza del quale il fornitore di servizi di gestione dei crediti è tenuto a rispettare le disposizioni legali applicabili, comprese le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, e il pertinente diritto dell’Unione o il diritto nazionale applicabile ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito, o al contratto di credito stesso;

b)

è vietato esternalizzare a un fornitore di servizi di gestione dei crediti tutte le attività di gestione dei crediti contemporaneamente;

c)

il rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti e gli obblighi contrattuali del gestore di crediti nei confronti dell’acquirente di crediti o dei debitori non sono modificati dal contratto di esternalizzazione concluso con il fornitore di servizi di gestione dei crediti;

d)

il rispetto da parte del gestore di crediti dei requisiti per la sua autorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non è compromesso dall’esternalizzazione di alcune delle sue attività di gestione del credito;

e)

l’esternalizzazione a un fornitore di servizi di gestione dei crediti non impedisce la vigilanza del gestore di crediti da parte delle autorità competenti in conformità degli articoli 14 e 21;

f)

il gestore di crediti ha accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti relative alle attività di gestione dei crediti esternalizzate al fornitore di servizi di gestione dei crediti;

g)

dopo la risoluzione del contratto di esternalizzazione, il gestore di crediti dispone delle competenze e delle risorse per poter prestare le attività di gestione dei crediti esternalizzate.

L’esternalizzazione delle attività di gestione dei crediti non è effettuata in modo tale da compromettere la qualità del controllo interno del gestore di crediti o la solidità o la continuità delle sue attività di gestione del credito.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi le autorità competenti dello Stato membro di origine e, se del caso, dello Stato membro ospitante prima di esternalizzare le sue attività di gestione dei crediti in conformità del paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la documentazione relativa alle pertinenti istruzioni fornite al fornitore di servizi di gestione dei crediti, in conformità delle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile, e al contratto di esternalizzazione di cui al paragrafo 1, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di esternalizzazione o per la durata del termine di prescrizione legale applicabile nello Stato membro, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti mettano le informazioni di cui al paragrafo 3 a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di gestione dei crediti non siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori.

CAPO II

Attività di gestione dei crediti transfrontaliera

Articolo 13

Libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti che ha ottenuto l’autorizzazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro di origine abbia il diritto di prestare nell’Unione i servizi contemplati in tale autorizzazione, senza pregiudizio delle limitazioni o dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante in conformità della presente direttiva, compreso, se del caso, il divieto di ricevere e detenere fondi dai debitori, che non siano collegati ad altri requisiti di autorizzazione dei gestori di crediti, o di quelli previsti per la rinegoziazione dei termini e delle condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora intenda prestare servizi in uno Stato membro ospitante, il gestore di crediti che ha ottenuto un’autorizzazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro di origine fornisca all’autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni seguenti:

a)

lo Stato membro ospitante in cui il gestore di crediti intende prestare i suoi servizi e, se tale informazione è già nota al gestore di crediti, lo Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine;

b)

se del caso, l’indirizzo della succursale del gestore di crediti stabilita nello Stato membro ospitante;

c)

se del caso, l’identità e l’indirizzo del fornitore di servizi di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante;

d)

l’identità delle persone responsabili della direzione delle attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante;

e)

se del caso, informazioni sulle misure adottate per adeguare le procedure interne, i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno per garantire la conformità con la normativa applicabile ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

f)

una descrizione della procedura stabilita per conformarsi alle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, in virtù delle quali il diritto nazionale dello Stato membro ospitante che recepisce la direttiva (UE) 2015/849 designa i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

g)

il fatto che il gestore di crediti dispone o meno di mezzi adeguati per comunicare nella lingua dello Stato membro ospitante o nella lingua del contratto di credito;

h)

se il gestore di crediti è autorizzato o meno nello Stato membro di origine a ricevere e detenere fondi dai debitori.

3.   Entro 45 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, che ne notificano immediatamente il ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano successivamente il gestore di crediti della data in cui le informazioni sono state comunicate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e della data in cui dette autorità competenti notificano il ricevimento delle informazioni. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 anche alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale se le autorità competenti dello Stato membro di origine non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti possa iniziare a prestare servizi nello Stato membro ospitante a decorrere dalla prima delle date seguenti:

a)

la data di ricezione della notifica mediante la quale le autorità competenti dello Stato membro ospitante confermano il ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3;

b)

in caso di mancata ricezione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla data di trasmissione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi le autorità competenti dello Stato membro di origine di ogni successiva modifica delle informazioni che devono essere comunicate in conformità del paragrafo 2. In siffatti casi, gli Stati membri assicurano il rispetto della procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante registrino nell’elenco o nel registro di cui all’articolo 9 i gestori di crediti autorizzati a prestare attività di gestione dei crediti nel loro territorio e le informazioni relative allo Stato membro di origine.

Articolo 14

Vigilanza dei gestori di crediti che prestano servizi transfrontalieri

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine esaminino e valutino la conformità su base continuativa del gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante ai requisiti della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine abbiano il potere di vigilare e indagare sui gestori di crediti, nonché di imporre loro sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in relazione ai requisiti della presente direttiva quando svolgono le loro attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino i provvedimenti adottati nei confronti del gestore di crediti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, ove pertinente, dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il gestore di crediti svolga attività di gestione dei crediti in uno Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, cooperino strettamente nello svolgimento delle funzioni e dei compiti, in particolare in occasione di verifiche, indagini e ispezioni in loco.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine nell’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente direttiva chiedano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante assistenza per lo svolgimento di un’ispezione in loco presso una succursale costituita nello Stato membro ospitante o nei confronti di un fornitore di servizi di gestione dei crediti nominato nello Stato membro ospitante. L’ispezione in loco presso una succursale o nei confronti di un fornitore di servizi di gestione dei crediti avviene conformemente al diritto dello Stato membro nel quale è effettuata.

6.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di decidere le misure più appropriate da adottare, caso per caso, per soddisfare la richiesta di assistenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

7.   Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono di condurre ispezioni in loco per conto delle autorità competenti dello Stato membro di origine, esse informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di origine dei risultati di tali ispezioni.

8.   Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini con riguardo alle attività di gestione dei crediti realizzate nel loro territorio da un gestore di crediti autorizzato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano immediatamente i risultati di tali verifiche, ispezioni e indagini alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano prove che un gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti all’interno del loro territorio come previsto dall’articolo 13 violi le norme applicabili, compresi gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate, fatti salvi i poteri di controllo, di indagine e sanzionatori, delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nei confronti del gestore di crediti in base al diritto nazionale, segnatamente le norme applicabili al credito o al contratto di credito.

10.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, abbiano prove che un gestore di crediti viola gli obblighi previsti nella presente direttiva o dalle norme nazionali applicabili al credito o al contratto di credito, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate, fatti salvi i poteri di controllo, di indagine e sanzionatori, delle autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

11.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro due mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 9, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che hanno fornito le prove, informazioni relative a eventuali procedure amministrative o di altro tipo in rapporto alle prove fornite dallo Stato membro ospitante, oppure a sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi imposti al gestore di crediti, oppure una decisione motivata che indichi i motivi per cui non sono state prese misure. Se è stata avviata una procedura, le autorità competenti dello Stato membro di origine informano regolarmente le autorità competenti dello Stato membro ospitante circa l’avanzamento della procedura.

12.   In caso di continuazione della violazione, da parte di un gestore di crediti, delle norme applicabili, inclusi gli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva, e dopo che le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno informato lo Stato membro di origine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di imporre le opportune sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi al fine di garantire l’osservanza della presente direttiva in una delle circostanze seguenti:

a)

nel caso in cui il gestore di crediti non abbia adottato alcuna misura adeguata ed efficace per porre rimedio alla violazione entro tempi ragionevoli; oppure

b)

in un caso di urgenza che richieda un’azione immediata per far fronte a un serio rischio per gli interessi collettivi dei debitori.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre le sanzioni amministrative e adottare i provvedimenti correttivi di cui al primo comma indipendentemente dalle sanzioni amministrative e dai provvedimenti correttivi già imposti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono vietare che il gestore di crediti che violi le norme applicabili, inclusi gli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva, svolga ulteriori attività fintantoché l’autorità competente dello Stato membro di origine non abbia adottato una decisione adeguata o il gestore di crediti non abbia intrapreso azioni per porre rimedio alla violazione.

TITOLO III

ACQUIRENTI DI CREDITI

Articolo 15

Diritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un ente creditizio fornisca a un potenziale acquirente di crediti le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali, così da consentire al potenziale acquirente di crediti di effettuare la propria valutazione del valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recuperare il valore di tale contratto prima della stipula del contratto di trasferimento dei diritti di tale creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, assicurando nel contempo la protezione delle informazioni messe a disposizione dall’ente creditizio e della riservatezza dei dati commerciali.

2.   Su base semestrale, gli Stati membri esigono che gli enti creditizi che trasferiscono a un acquirente di crediti i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, informino le autorità competenti dello Stato membro ospitante designate in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, della presente direttiva, e le autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), almeno di quanto segue:

a)

dell’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 o, laddove tale identificativo non esista:

i)

dell’identità dell’acquirente di crediti o dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione dell’acquirente di crediti e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell’acquirente di crediti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

ii)

dell’indirizzo dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19;

b)

del saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato trasferiti;

c)

del numero e dell’entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o dei contratti di credito deteriorato trasferito;

d)

se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato, o i contratti di credito deteriorato stessi, conclusi con i consumatori e i tipi di attività a garanzia dei contratti di credito deteriorato, ove pertinente.

3.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono chiedere agli enti creditizi di fornire le informazioni di cui a detto paragrafo su base trimestrale ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche al fine di monitorare meglio un elevato numero di trasferimenti che potrebbero verificarsi durante un periodo di crisi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunichino immediatamente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, e qualsiasi altra informazione ritengano necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti in conformità della presente direttiva alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’acquirente di crediti.

5.   I paragrafi da 1 a 4 sono applicati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Articolo 16

Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati

1.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, al fine di fornire agli acquirenti di crediti informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario per l’analisi, l’adeguata verifica (due diligence) finanziaria e la valutazione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso.

2.   L’ABE specifica nei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo i campi di dati, precisando quali sono obbligatori, e il trattamento dei dati per le informazioni riservate di cui all’articolo 15, paragrafo 1.

3.   I progetti di norme tecniche di attuazione sono proporzionati alla natura e all’entità dei crediti e dei portafogli di crediti.

4.   Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, l’ABE prende in considerazione quanto segue:

a)

le pratiche di mercato esistenti nella condivisione dei dati tra acquirenti e venditori;

b)

il riscontro ricevuto dagli utenti in merito alla loro esperienza nell’utilizzo dei modelli esistenti dell’ABE per le operazioni sui crediti deteriorati;

c)

analoghi requisiti esistenti a livello di Stato membro;

d)

l’importanza di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti.

5.   L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 entro il 29 settembre 2022.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   I modelli di dati sono utilizzati per le operazioni relative a crediti emessi a decorrere dal 1o luglio 2018 che diventano deteriorati dopo il 28 dicembre 2021. Per i crediti che hanno origine tra il 1o luglio 2018 e la data di entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi compilano il modello per i dati con le informazioni già a loro disposizione.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi applichino le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 6 anche al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, ad altri enti creditizi. I modelli di dati sono utilizzati dagli enti creditizi per la trasmissione di informazioni tra enti creditizi solo nei casi in cui vi sia un trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso.

Articolo 17

Obblighi degli acquirenti di crediti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

l’acquirente di crediti che è domiciliato nell’Unione oppure ha la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione nomini un soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con i consumatori;

b)

laddove l’acquirente di crediti non sia domiciliato nell’Unione, oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione, il suo rappresentante designato a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, nomini un soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, tranne nei casi in cui il rappresentante sia egli stesso un soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con:

i)

persone fisiche, compresi i consumatori e i lavoratori indipendenti;

ii)

PMI quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (23).

Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo comma ad altri contratti di credito.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’acquirente di crediti non sia soggetto ad alcun requisito amministrativo aggiuntivo per l’acquisto di diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato oltre a quelli previsti dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva o dalle disposizioni pertinenti del diritto inteso alla protezione dei consumatori, del diritto contrattuale, civile o penale. Gli Stati membri provvedono affinché il pertinente diritto dell’Unione e nazionale concernente in particolare l’esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori, i diritti dei debitori, la concessione del credito, le norme relative al segreto bancario e il diritto penale continui ad applicarsi all’acquirente del credito al momento del trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o del contratto di credito stesso all’acquirente di crediti. Il livello di protezione previsto dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale nonché dalle norme in materia di insolvenza per i consumatori e altri debitori non è interessato dal trasferimento dei diritti del creditore in forza del contratto di credito o del contratto di credito stesso all’acquirente di crediti, fatte salve le norme nazionali e internazionali in materia di cambiale e di vaglia cambiario.

3.   La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali concernenti i registri dei crediti, inclusa la facoltà di chiedere informazioni agli acquirenti di crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso e alla sua esecuzione.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare gli acquirenti di crediti a ricorrere a persone fisiche per gestire i contratti di credito che hanno acquistato. Tali persone fisiche sono soggette a un regime nazionale regolamentare e di vigilanza e non beneficiano della libertà prevista dalla presente direttiva di svolgere attività di gestione dei crediti in un altro Stato membro.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato, o il soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), rispetti, a nome dell’acquirente di crediti, gli obblighi imposti all’acquirente di crediti a norma del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 18 e 20. Qualora non sia nominato alcun gestore di crediti o soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), l’acquirente di crediti o il suo rappresentante restano soggetti a tali obblighi.

Gli Stati membri possono esigere che il gestore di crediti nominato, o il soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), rispetti, a nome dell’acquirente di crediti, gli obblighi imposti all’acquirente di crediti a norma del diritto nazionale anche in relazione al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 18

Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti

1.   Se l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 nomina un soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, gli Stati membri esigono che l’acquirente di crediti o il suo rappresentante informino le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell’identità e dell’indirizzo del soggetto di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o del gestore di crediti, almeno alla data in cui inizia l’attività di gestione dei crediti.

2.   Se l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 nomina un soggetto diverso da quello notificato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ne informa le autorità competenti del suo Stato membro di origine al più tardi alla data di tale mutamento e indica l’identità e l’indirizzo del nuovo soggetto che ha designato per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti in virtù di un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso.

3.   Gli Stati membri esigono che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’acquirente di crediti trasmettano senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, alle autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso e alle autorità competenti dello Stato membro di origine del nuovo gestore di crediti, le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 19

Rappresentante di un acquirente di crediti di un paese terzo

1.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di conclusione del trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, l’acquirente del credito che non sia domiciliato nell’Unione oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione designi per iscritto un rappresentante che sia domiciliato nell’Unione oppure abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione.

2.   Le autorità competenti si rivolgono al rappresentante di cui al paragrafo 1 in aggiunta all’acquirente di crediti o in vece di quest’ultimo in merito a tutte le questioni relative al rispetto su base continuativa della presente direttiva e detto rappresentante è pienamente responsabile dell’osservanza degli obblighi imposti all’acquirente di crediti ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

Articolo 20

Trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, da parte di un acquirente di crediti e comunicazione alle autorità competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 che trasferisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso informi le autorità competenti del suo Stato membro di origine su base biennale dell’identificativo della persona giuridica (LEI) del nuovo acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 o, se tale identificativo non esiste, comunichi:

a)

l’identità del nuovo acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 o dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione del nuovo acquirente di crediti o del suo rappresentante e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del nuovo acquirente di crediti o del suo rappresentante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

l’indirizzo del nuovo acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19.

Inoltre, l’acquirente di crediti o il suo rappresentante comunicano alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine almeno gli elementi seguenti:

a)

il saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o i contratti di credito deteriorato trasferito;

b)

il numero e l’entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o i contratti di credito deteriorato trasferito;

c)

se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, concluso con i consumatori e i tipi di attività a garanzia del contratto di credito deteriorato, ove pertinente.

2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 possono chiedere agli acquirenti di crediti o, se del caso, ai loro rappresentanti designati in conformità dell’articolo 19, di fornire le informazioni di cui a detto paragrafo su base trimestrale ogniqualvolta dette autorità competenti lo ritengano necessario, anche al fine di monitorare meglio un elevato numero di trasferimenti che potrebbero verificarsi durante un periodo di crisi.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettano senza indebito ritardo le informazioni ricevute ai sensi di detti paragrafi alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti.

TITOLO IV

VIGILANZA

Articolo 21

Vigilanza da parte delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti ai quali sono state esternalizzate attività di gestione dei crediti a norma dell’articolo 12 osservino le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva su base continuativa e provvedono affinché tali attività siano oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine, intesa a valutare tale osservanza.

2.   Lo Stato membro ospitante di un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 assicura che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano responsabili della vigilanza in relazione agli obblighi di cui all’articolo 10 e agli articoli da 17 a 20 nei confronti dell’acquirente di crediti o, se del caso, dei suoi rappresentanti designati in conformità dell’articolo 19.

3.   Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dello svolgimento di funzioni e compiti a norma delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

4.   Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 3, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti e designano una di esse come unico punto di contatto per tutti gli scambi e le interazioni necessari con le autorità competenti degli Stati membri di origine o degli Stati membri ospitanti.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per permettere alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 del presente articolo di ottenere da acquirenti di crediti o loro rappresentanti designati a norma dell’articolo 19, gestori di crediti, fornitori di servizi di gestione dei crediti a cui un gestore di crediti esternalizza attività di gestione dei crediti a norma dell’articolo 12, debitori e qualsiasi altra persona o autorità pubblica, le informazioni necessarie per provvedere a quanto segue:

a)

valutare la conformità su base continuativa ai requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;

b)

indagare su eventuali violazioni di tali requisiti;

c)

imporre sanzioni amministrative e adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 23.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative e dei poteri che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva.

Articolo 22

Ruolo e poteri di vigilanza delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, godano di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva, tra cui almeno:

a)

il potere di concedere o rifiutare un’autorizzazione a norma degli articoli 5 e 6;

b)

il potere di revocare un’autorizzazione a norma dell’articolo 8;

c)

il potere di vietare qualsiasi attività di gestione di crediti;

d)

il potere di svolgere ispezioni in loco ed extra loco;

e)

il potere di imporre sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 23;

f)

il potere di sottoporre a revisione i contratti di esternalizzazione conclusi tra i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1;

g)

il potere di chiedere ai gestori di crediti di rimuovere membri del loro organo di direzione o di amministrazione qualora non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

h)

il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare i loro dispositivi interni di governo societario e i loro meccanismi di controllo interno, al fine di garantire in modo efficace il rispetto dei diritti dei debitori in conformità delle leggi che disciplinano il contratto di credito;

i)

il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare le politiche da essi adottate per garantire il leale e diligente trattamento dei debitori e la registrazione e gestione dei reclami dei debitori;

j)

il potere di chiedere ulteriori informazioni concernenti il trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, e dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e da quello di origine, godano di tutti i poteri necessari per l’esercizio delle loro funzioni e dei compiti stabiliti dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, applicando un approccio basato sui rischi, che il gestore di crediti soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da e) ad h).

4.   Gli Stati membri determinano l’entità della valutazione di cui al paragrafo 3, tenuto conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività del gestore di crediti in questione.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante o dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 3, su richiesta di una di tali autorità o qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine lo ritengano opportuno. I dettagli delle sanzioni amministrative o dei provvedimenti correttivi inflitti sono sempre trasmessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, ove pertinente, dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante nonché dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, si scambino tutte le informazioni necessarie per svolgere le funzioni e i compiti rispettivi, previsti dalla presente direttiva.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine possano imporre al gestore di crediti, al fornitore di servizi di gestione dei crediti ovvero all’acquirente di crediti o al suo rappresentante, designato in conformità all’articolo 19, che non soddisfa i requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di adottare sin dalle prime fasi tutte le azioni o le misure necessarie al fine di conformarsi a tali disposizioni.

Articolo 23

Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1.   Fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi adeguati, applicabili almeno nelle situazioni seguenti:

a)

il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti dalle misure nazionali che recepiscono l’articolo 11 o conclude un contratto di esternalizzazione che viola le disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 12 o il fornitore di servizi di gestione dei crediti al quale sono state esternalizzate le attività di gestione dei crediti commette una grave violazione delle disposizioni legali applicabili, in particolare delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;

b)

i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non assicurano il rispetto dei diritti del debitore e la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;

c)

la politica del gestore di crediti è inadeguata ai fini del corretto trattamento dei debitori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

d)

le procedure interne del gestore di crediti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), non prevedono disposizioni per la registrazione e il trattamento dei reclami da parte dei debitori in conformità degli obblighi stabiliti nelle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;

e)

l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 non comunica le informazioni previste dalle disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli 18 e 20;

f)

l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 17;

g)

l’acquirente di crediti non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 19;

h)

un istituto di credito non comunica le informazioni previste nelle disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 15;

i)

il gestore di crediti consente a una o più persone che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di diventare o rimanere membri del suo organo di direzione o di amministrazione;

j)

il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l’articolo 24;

k)

l’acquirente di crediti o, se del caso, il gestore di crediti o qualsiasi entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), non rispetta le disposizioni nazionali che recepiscono l’articolo 10;

l)

il gestore di crediti riceve e detiene fondi da debitori quando ciò non è consentito in uno Stato membro a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

m)

il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l’articolo 6, paragrafo 2.

2.   Le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e comprendono almeno:

a)

la revoca dell’autorizzazione a svolgere le attività di gestore di crediti;

b)

un ordine che impone al gestore di crediti o all’acquirente di crediti o, se del caso, al suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 di porre rimedio alla violazione, nonché di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

sanzioni amministrative pecuniarie.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di provvedimento correttivo e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti responsabile della violazione, anche con riferimento al fatturato complessivo della persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica;

d)

l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate a causa della violazione dal gestore di crediti o dall’acquirente di crediti o, se del caso, dal suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 responsabile della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati;

e)

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;

f)

il livello di cooperazione che il gestore di crediti o l’acquirente di crediti responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti delle autorità competenti;

g)

precedenti violazioni da parte del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’articolo 19 responsabile della violazione;

h)

le effettive o potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 ai membri dell’organo di direzione o di amministrazione e alle altre persone che, ai sensi della normativa nazionale, sono responsabili della violazione.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, prima di adottare qualsiasi decisione che imponga le sanzioni amministrative o i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti diano al gestore di crediti interessato, all’acquirente di crediti interessato o, se del caso, al suo rappresentante, designato in conformità dell’articolo 19, la possibilità di essere sentito.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.

8.   Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

TITOLO V

MISURE DI SALVAGUARDIA E OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

Articolo 24

Reclami

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per il trattamento dei reclami da parte dei debitori.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti trattino i reclami dei debitori a titolo gratuito e registrino i reclami stessi e le misure adottate per darvi seguito.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e pubblichino una procedura per la gestione dei reclami da parte dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti, i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti, e provvedono affinché siano trattati senza ritardo all’atto del ricevimento.

Articolo 25

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva avviene conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Articolo 26

Cooperazione tra autorità competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui agli articoli 8, 13, 14, 15, 18, 20 e 22, cooperino tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti o per l’esercizio dei poteri loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Tali autorità competenti coordinano inoltre le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza, nonché nell’applicazione di sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi nei casi transfrontalieri.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti forniscano le une alle altre, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni richieste ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla presente direttiva utilizzino dette informazioni unicamente nell’esercizio delle loro funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è soggetto agli obblighi di segreto professionale quali previsti dall’articolo 76 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

4.   Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto professionale.

5.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista dal presente articolo.

6.   L’ABE facilita lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e ne promuove la cooperazione.

TITOLO VI

MODIFICHE

Articolo 27

Modifiche della direttiva 2008/48/CE

La direttiva 2008/48/CE è modificata come segue:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito

Fatti salvi altri obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore le informazioni seguenti:

a)

una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o delle modifiche introdotte per legge;

b)

il calendario per l’attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);

c)

i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore a fronte delle modifiche di cui alla lettera a);

d)

il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;

e)

il nome e l’indirizzo dell’autorità competente alla quale il consumatore può presentare il reclamo.»;

2)

è inserito l’articolo il seguente:

«Articolo 16 bis

Morosità e misure di esecuzione

1.   Gli Stati membri prescrivono ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di un procedimento di esecuzione. Tali misure di tolleranza tengono conto, tra l’altro, della situazione del consumatore e possono consistere, tra l’altro, in:

a)

il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;

b)

la modifica dei termini e delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che può includere, tra l’altro:

i)

l’estensione della durata del contratto di credito;

ii)

il cambiamento della tipologia del contratto di credito;

iii)

il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo;

iv)

la modifica del tasso di interesse;

v)

la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti;

vi)

rimborsi parziali;

vii)

conversioni valutarie;

viii)

la remissione parziale e il consolidamento del debito.

2.   L’elenco delle potenziali misure di tolleranza di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non impone agli Stati membri di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall’inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell’inadempimento.

4.   Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.»;

3)

All’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite. Tuttavia, l’articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori.».

Articolo 28

Modifiche della direttiva 2014/17/UE

La direttiva 2014/17/UE è così modificata:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito

Fatti salvi altri obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore le informazioni seguenti:

a)

una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o delle modifiche introdotte per legge;

b)

il calendario per l’attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);

c)

i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore a fronte delle modifiche di cui alla lettera a);

d)

il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;

e)

il nome e l’indirizzo dell’autorità competente alla quale il consumatore può presentare il reclamo.»;

2)

l’articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri prescrivono ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedure di escussione. Tali misure di tolleranza tengono conto, tra l’altro, della situazione del consumatore e possono consistere, tra l’altro, in:

a)

un rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;

b)

una modifica dei termini e delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che può includere, tra l’altro:

i)

l’estensione della durata del contratto di credito;

ii)

il cambiamento della tipologia del contratto di credito;

iii)

il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo;

iv)

la modifica del tasso di interesse;

v)

la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti;

vi)

rimborsi parziali;

vii)

conversioni valutarie;

viii)

la remissione parziale e il consolidamento del debito.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   L’elenco delle potenziali misure di tolleranza di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non impone agli Stati membri di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 28 bis

Cessione dei diritti acquisiti dal creditore o del contratto di credito stesso

1.   In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all’indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.

2.   Il consumatore è informato della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.».

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Valutazione

1.   Entro il 29 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione comprende almeno quanto segue:

a)

il numero di gestori di crediti autorizzati nell’Unione e il numero di gestori di crediti che forniscono i loro servizi in uno Stato membro ospitante;

b)

il numero di diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorato acquistati da enti creditizi da acquirenti di crediti che siano domiciliati oppure abbiano la propria sede legale oppure, qualora a norma del loro diritto nazionale non abbiano una sede legale, la propria sede principale nello stesso Stato membro dell’ente creditizio, o in uno Stato membro diverso da quello dell’ente creditizio o al di fuori dell’Unione europea;

c)

una valutazione del rischio esistente di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato alle attività svolte da gestori di crediti e da acquirenti di crediti;

d)

una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti ai sensi dell’articolo 26.

2.   Se la valutazione individua problemi significativi in relazione al funzionamento della presente direttiva, la relazione illustra in che modo la Commissione intende affrontare i problemi individuati, ivi compresi le misure e i tempi dell’eventuale revisione.

Articolo 31

Clausola di riesame

Fatte salve le prerogative legislative del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il 29 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riguarda:

a)

l’adeguatezza del quadro normativo per quanto riguarda l’eventuale introduzione di massimali sulle commissioni derivanti da inadempimento applicabili ai contratti di credito conclusi con:

i)

persone fisiche per fini connessi all’attività commerciale o professionale di tali persone fisiche;

ii)

le PMI quali definite all’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;

iii)

qualsiasi debitore, purché il credito sia garantito da una persona fisica o sia garantito da attività o beni appartenenti a tale persona fisica;

b)

aspetti pertinenti, comprese le potenziali misure di tolleranza, dei contratti di credito conclusi con:

i)

persone fisiche per fini connessi all’attività commerciale o professionale di tali persone fisiche;

ii)

le PMI, quali definite all’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;

iii)

qualsiasi debitore, purché il credito sia garantito da una persona fisica o sia garantito da attività o beni appartenenti a tale persona fisica;

c)

la necessità e la fattibilità di elaborare norme tecniche di attuazione o di regolamentazione o altri mezzi adeguati per introdurre formati comuni di segnalazione per le comunicazioni ai debitori ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e sulle misure di tolleranza.

Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa.

Articolo 32

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

2.   Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 30 dicembre 2023.

In deroga al primo paragrafo, i soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti in conformità del diritto nazionale al 30 dicembre 2023 sono autorizzati a continuare a svolgere tali attività di gestione dei crediti nel loro Stato membro di origine fino al 29 giugno 2024 o fino alla data in cui ottengono un’autorizzazione ai sensi della presente direttiva, se quest’ultima data è anteriore.

Gli Stati membri in cui sono già in vigore regimi equivalenti o più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva in relazione alle attività di gestione dei crediti possono consentire ai soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti nell’ambito di tali regimi al 30 dicembre 2023 di essere automaticamente riconosciuti come gestori di crediti autorizzati dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

3.   Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 444 del 10.12.2018, pag. 15.

(2)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 43.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 novembre 2021.

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(9)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(10)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(11)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(12)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(13)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(14)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(16)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(18)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(19)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(20)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(21)  Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

(22)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(23)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(24)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(25)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


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