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Document 32021L2101

Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/74/2021/INIT

GU L 429 del 1.12.2021, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2101/oj

1.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 429/1


DIRETTIVA (UE) 2021/2101 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2021

che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La trasparenza è essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato interno. Nelle comunicazioni del 27 ottobre 2015 dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2016 — È il momento di andare oltre l’ordinaria amministrazione» e del 16 dicembre 2014 dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2015 — Un nuovo inizio», la Commissione ha indicato come prioritaria la necessità di rispondere alla richiesta di equità e trasparenza proveniente dai cittadini dell’Unione e la necessità per l’Unione di fungere da modello di riferimento globale. È fondamentale che gli sforzi per raggiungere una maggiore trasparenza tengano conto della reciprocità fra i vari concorrenti.

(2)

Nella sua risoluzione del 26 marzo 2019 (3) il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di un’ambiziosa comunicazione pubblica paese per paese quale strumento per aumentare la trasparenza delle società e rafforzare il controllo pubblico. In parallelo con il lavoro svolto dal Consiglio per combattere l’elusione dell’imposta sul reddito delle società, è necessario rafforzare il controllo pubblico delle imposte sul reddito delle società pagate dalle imprese multinazionali che svolgono attività nell’Unione, al fine di incoraggiare ulteriormente la trasparenza e la responsabilità da parte delle imprese contribuendo così al benessere delle nostre società. Tale controllo è altresì necessario per promuovere un dibattito pubblico meglio informato per quanto riguarda, in particolare, il livello di adempimento degli obblighi fiscali di talune imprese multinazionali attive nell’Unione e l’impatto degli obblighi fiscali sull’economia reale. La definizione di norme comuni in materia di trasparenza dell’imposta sul reddito delle società servirebbe anche l’interesse economico generale prevedendo garanzie equivalenti in tutta l’Unione per la tutela degli investitori, dei creditori e di altri terzi in generale, e contribuirà in tal modo a ripristinare la fiducia dei cittadini dell’Unione nell’equità dei sistemi fiscali nazionali. Un tale controllo pubblico può essere conseguito mediante la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, a prescindere dal luogo in cui è stabilita l’impresa capogruppo del gruppo multinazionale.

(3)

La comunicazione pubblica paese per paese è uno strumento efficace e adeguato per aumentare la trasparenza in relazione alle attività delle imprese multinazionali e per consentire al pubblico di valutarne l’impatto sull’economia reale. Essa migliora altresì la capacità degli azionisti di valutare adeguatamente i rischi assunti dalle imprese, conduce a strategie di investimento fondate su informazioni accurate e rafforza la capacità dei decisori politici di valutare l’efficacia e l’impatto della legislazione nazionale. Il controllo pubblico dovrebbe avvenire senza danneggiare il clima degli investimenti nell’Unione o la competitività delle imprese dell’Unione, comprese le piccole e medie imprese di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

La comunicazione pubblica paese per paese potrebbe avere anche un impatto positivo sui diritti dei lavoratori all’informazione e alla consultazione di cui alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, grazie all’aumento delle conoscenze delle attività delle imprese, sulla qualità del dialogo che si svolge all’interno delle imprese.

(5)

A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 è stata introdotta una clausola di revisione nella direttiva 2013/34/UE. Tale clausola di revisione ha richiesto alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre a carico delle grandi imprese in altri settori industriali l’obbligo di presentare una relazione paese per paese con cadenza annuale, tenendo conto degli sviluppi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e dei risultati delle iniziative europee connesse.

(6)

L’Unione ha già introdotto la comunicazione pubblica paese per paese per il settore bancario con la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e per l’industria estrattiva e forestale con la direttiva 2013/34/UE.

(7)

Con l’introduzione della comunicazione pubblica paese per paese mediante la presente direttiva, l’Unione diventa leader mondiale nella promozione della trasparenza finanziaria e delle imprese.

(8)

Una maggiore trasparenza nell’informativa finanziaria sarà vantaggiosa per tutti, dato che la società civile sarà più coinvolta, i lavoratori saranno meglio informati e gli investitori meno avversi al rischio. Inoltre, le imprese trarranno vantaggio da migliori relazioni con le parti interessate, il che determinerà maggiore stabilità, nonché un più agevole accesso ai finanziamenti grazie a un profilo di rischio più chiaro e una migliore reputazione.

(9)

Nella comunicazione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» la Commissione ha definito la responsabilità sociale delle imprese come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. La responsabilità sociale delle imprese dovrebbe essere in capo alle imprese. Le autorità pubbliche possono svolgere un ruolo di sostegno attraverso una combinazione intelligente di misure politiche volontarie e, ove necessario, di regolamentazione complementare. Le imprese possono andare oltre il rispetto della legge e diventare socialmente responsabili integrando le questioni sociali, ambientali, etiche e in materia di diritti umani come pure le preoccupazioni dei consumatori nella loro strategia e nelle loro operazioni aziendali.

(10)

I cittadini dovrebbero poter esaminare tutte le attività di un gruppo di imprese nel caso in cui il gruppo comprenda entità di determinati tipi stabilite all’interno dell’Unione. Nel caso di gruppi che svolgono attività nell’Unione esclusivamente per il tramite di imprese figlie o succursali, tali imprese figlie e succursali dovrebbero pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dell’impresa capogruppo. Se tali informazioni o tale comunicazione non sono disponibili o l’impresa capogruppo non fornisce alle imprese figlie o succursali tutte le informazioni richieste, le imprese figlie e succursali dovrebbero redigere, pubblicare e mettere a disposizione una comunicazione contenente tutte le informazioni in loro possesso, ottenute o acquisite, e una dichiarazione attestante che la loro impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. Tuttavia, per ragioni di proporzionalità ed efficienza, l’obbligo di pubblicare e rendere accessibile la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe essere limitato alle imprese figlie medie e grandi stabilite nell’Unione e alle succursali di dimensioni comparabili aperte nell’Unione. È opportuno pertanto estendere l’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE alle succursali aperte in uno Stato membro da un’impresa stabilita al di fuori dell’Unione e avente forma giuridica comparabile con quella delle tipologie di imprese elencate nell’allegato I della direttiva 2013/34/UE. Le succursali chiuse di cui all’articolo 37, lettera k), della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) non dovrebbero essere più soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva.

(11)

I gruppi multinazionali e, se del caso, determinate imprese autonome, dovrebbero rendere accessibile al pubblico la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito se esse superano una determinata dimensione, in termini di importo dei ricavi, nell’arco di due esercizi consecutivi, in funzione dei ricavi consolidati del gruppo o dei ricavi dell’impresa autonoma. Per simmetria, tale obbligo dovrebbe cessare di applicarsi qualora tali ricavi cessino di superare l’importo pertinente nell’arco di due esercizi consecutivi. In tali casi, il gruppo multinazionale o l’impresa autonoma dovrebbe restare soggetto all’obbligo di presentare una comunicazione sul primo esercizio successivo all’ultimo esercizio nel corso del quale i suoi ricavi hanno superato l’importo pertinente. Tale gruppo multinazionale o impresa autonoma dovrebbe essere soggetto all’obbligo di comunicazione nuovamente quando i suoi ricavi hanno superato di nuovo l’importo pertinente per un periodo di due esercizi consecutivi. Data la vasta gamma dei principi contabili applicabili per la redazione del bilancio, per determinare l’ambito di applicazione, per le imprese soggette al diritto di uno Stato membro i «ricavi» dovrebbero avere lo stesso significato di «importo netto» e dovrebbero essere intesi in linea col quadro in materia di informativa finanziaria di tale Stato membro. L’articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (8) e l’articolo 66, punto 2), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (9) forniscono definizioni per la determinazione dei ricavi netti delle vendite e prestazioni del volume d’affari rispettivamente di un ente creditizio o di un’impresa di assicurazione. Per le altre imprese, i ricavi dovrebbero essere valutati in conformità del quadro in materia di informativa finanziaria sulla base del quale sono preparati i loro bilanci. Tuttavia, ai fini del contenuto della comunicazione sulle informazioni sull’imposta sul reddito, si dovrebbe applicare una definizione diversa di ricavi.

(12)

Allo scopo di evitare la doppia comunicazione nel settore bancario, è opportuno esentare dall’obbligo di comunicazione di cui alla presente direttiva le imprese capogruppo e le imprese autonome soggette alla direttiva 2013/36/UE che inseriscono nella comunicazione redatta in conformità dell’articolo 89 di tale direttiva tutte le loro attività e, se del caso, tutte le attività delle loro imprese partecipate incluse nel loro bilancio consolidato, comprese le attività non soggette alle disposizioni della parte tre, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(13)

La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe comprendere, se del caso, un elenco di tutte le imprese figlie stabilite, per l’esercizio pertinente, nell’Unione o nelle giurisdizioni fiscali incluse nell’allegato I e, se del caso, nell’allegato II della pertinente versione delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Onde evitare di creare oneri amministrativi, l’impresa capogruppo dovrebbe poter fare affidamento sull’elenco delle imprese figlie incluse nel bilancio consolidato dell’impresa capogruppo. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe inoltre fornire informazioni su tutte le attività di tutte le imprese partecipate del gruppo nel bilancio consolidato dell’impresa capogruppo o, a seconda delle circostanze, su tutte le attività dell’impresa autonoma. Le informazioni dovrebbero limitarsi a quanto necessario per rendere possibile un effettivo controllo pubblico, in modo da assicurare che la loro divulgazione non determini rischi o svantaggi sproporzionati in termini di competitività o di interpretazioni erronee per quanto riguarda le imprese interessate. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe essere resa accessibile entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. Eventuali periodi più brevi per la pubblicazione dei bilanci non dovrebbero applicarsi alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito. Le disposizioni introdotte dalla presente direttiva non pregiudicano le disposizioni della direttiva 2013/34/UE relative ai bilanci d’esercizio e al bilancio consolidato.

(14)

Onde evitare di creare oneri amministrativi, le imprese dovrebbero essere autorizzate a presentare le informazioni sulla base delle istruzioni in materia di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (11), nel predisporre una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito in conformità della presente direttiva. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe specificare quale quadro di comunicazione è stato utilizzato. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito potrebbe inoltre comprendere un testo esplicativo nel caso in cui vi siano discrepanze sostanziali a livello di gruppo tra l’importo delle imposte maturate e quello delle imposte pagate, tenendo conto degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.

(15)

È importante garantire che i dati siano comparabili. A tal fine, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente per la presentazione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito in conformità della presente direttiva. Nello stabilire tale modello comune e tali formati di comunicazione, la Commissione dovrebbe tenere conto dei progressi compiuti nel settore della digitalizzazione e dell’accessibilità delle informazioni pubblicate dalle imprese, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del punto di accesso unico europeo proposto nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione». È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(16)

Al fine di assicurare che sussista un sufficiente livello di dettaglio per consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere della società in ciascuno Stato membro, le informazioni dovrebbero essere disaggregate per Stato membro. Inoltre, le informazioni relative alle attività delle multinazionali dovrebbero essere presentate con un livello di dettaglio elevato anche quando si riferiscono a determinate giurisdizioni fiscali di paesi terzi particolarmente problematiche. Per tutte le altre attività svolte in paesi terzi, le informazioni dovrebbero essere fornite in modo aggregato, a meno che l’impresa non intenda fornire informazioni più dettagliate.

(17)

Per talune giurisdizioni fiscali, dovrebbe essere presentato un livello di dettaglio elevato. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dovrebbe sempre presentare informazioni separatamente per ciascuna giurisdizione inclusa negli allegati delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (13), così come i loro successivi aggiornamenti specificamente approvati due volte all’anno, abitualmente a febbraio e a ottobre, e pubblicati nelle serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato I di tali conclusioni del Consiglio presenta la «lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali», mentre l’allegato II presenta lo «stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale». Per quanto riguarda l’allegato I, le giurisdizioni che dovrebbero essere considerate sono quelle che sono state inserite nella lista il 1o marzo dell’esercizio per il quale deve essere redatta la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito. Per quanto riguarda l’allegato II, le giurisdizioni che dovrebbero essere considerate sono quelle che sono state menzionate in tale allegato il 1o marzo dell’esercizio per il quale dev’essere redatta la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e il 1o marzo dell’esercizio precedente.

(18)

In alcuni casi la divulgazione immediata dei dati da includere nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito potrebbe recare grave pregiudizio alla posizione commerciale di un’impresa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di consentire alle imprese di rinviare la divulgazione di specifiche informazioni per un numero limitato di anni, a condizione che dichiarino chiaramente l’esistenza del rinvio, ne forniscano una spiegazione motivata nella comunicazione e documentino la base della motivazione. Le informazioni omesse sulle imprese dovrebbero essere divulgate in una comunicazione successiva. Le informazioni riguardanti le giurisdizioni fiscali che figurano negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali non dovrebbero mai essere omesse.

(19)

Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la responsabilità delle imprese nei confronti di investitori, creditori e altri terzi nonché del grande pubblico e assicurare una governance adeguata, è opportuno che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma stabilita nell’Unione e soggetta all’obbligo di redigere, pubblicare e mettere a disposizione la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito siano collettivamente responsabili di garantire la conformità ai presenti obblighi di comunicazione a norma della presente direttiva. Poiché i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie stabilite nell’Unione e controllate dall’impresa capogruppo stabilita al di fuori dell’Unione o poiché la persona o le persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità della succursale potrebbero avere una conoscenza solo parziale del contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito predisposta dall’impresa capogruppo, o potrebbero essere solo parzialmente in grado di ottenere tali informazioni o tale comunicazione dall’impresa capogruppo, tra le responsabilità di tali membri o tali persone dovrebbe rientrare quella di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma sia stata redatta e resa pubblica in modo che sia coerente con la presente direttiva o che l’impresa figlia o la succursale abbia redatto, pubblicato e messo a disposizione tutte le informazioni in suo possesso, o da essa ottenute o acquisite a norma della presente direttiva. Ove le informazioni o la comunicazione siano incomplete, la responsabilità di detti membri o dette persone dovrebbe estendersi alla pubblicazione di una dichiarazione attestante che l’impresa capogruppo o l’impresa autonoma non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

(20)

Per garantire che l’opinione pubblica sia consapevole dell’ambito di applicazione e del rispetto degli obblighi di comunicazione introdotti nella direttiva 2013/34/UE dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero esigere che i revisori legali e le società di revisione dichiarino se l’impresa fosse tenuta o meno a pubblicare una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e, in caso affermativo, se detta comunicazione sia stata pubblicata.

(21)

Gli obblighi spettanti agli Stati membri di prevedere sanzioni e adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano applicate a norma della direttiva 2013/34/UE si applicano alle violazioni delle disposizioni nazionali relative alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali adottate a norma della presente direttiva.

(22)

La presente direttiva si propone di aumentare la trasparenza delle imprese e la trasparenza e il controllo pubblico in materia di informazioni dell’imposta sul reddito delle società adeguando il quadro giuridico vigente sugli obblighi imposti alle società in materia di comunicazione per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi, a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Come affermato dalla Corte di giustizia, in particolare, nella causa C-97/96, Verband deutscher Daihatsu-Händler (14), l’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), TFUE menziona l’obiettivo di tutela dei «terzi» in generale, senza distinguere o escludere categorie fra questi ultimi. Pertanto, il termine «terzi» ha un’accezione più ampia di investitori e creditori ed è esteso ad altri terzi interessati, compresi i concorrenti e il grande pubblico. Inoltre, l’obiettivo di conseguire la libertà di stabilimento, assegnato in termini molto ampi alle istituzioni in virtù dell’articolo 50, paragrafo 1, TFUE, non può essere limitato dalle disposizioni dell’articolo 50, paragrafo 2, TFUE. Poiché la presente direttiva riguarda soltanto l’obbligo di pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, e non riguarda l’armonizzazione delle imposte, l’articolo 50, paragrafo 1, TFUE, rappresenta la base giuridica adeguata.

(23)

Per assicurare il pieno funzionamento del mercato interno e condizioni di parità per le imprese multinazionali dell’Unione e dei paesi terzi, la Commissione dovrebbe continuare a vagliare le possibilità per accrescere l’equità e la trasparenza fiscale. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare, nel quadro della clausola di revisione, se, tra l’altro, la disaggregazione completa migliorerebbe l’efficacia della presente direttiva.

(24)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

La presente direttiva tiene conto delle preoccupazioni espresse dalle parti interessate in relazione alla necessità di contrastare le distorsioni del mercato interno, senza compromettere la competitività dell’Unione. Non dovrebbe comportare un onere amministrativo indebito per le imprese. Nel complesso, nell’ambito della presente direttiva, la portata delle informazioni che devono essere divulgate è commisurata all’obiettivo di migliorare la trasparenza delle imprese e il controllo pubblico. La presente direttiva rispetta pertanto i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(26)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(27)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1)

all’articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli da 48 bis a 48 sexies e dall’articolo 51 si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le succursali aperte in uno Stato membro da un’impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro ma avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell’allegato I. L’articolo 2 si applica con riguardo a tali succursali nella misura in cui sono applicabili a dette succursali gli articoli da 48 bis a 48 sexies e l’articolo 51.»;

2)

dopo l’articolo 48 è inserito il capo seguente:

«CAPO 10 bis

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’IMPOSTA SUL REDDITO

Articolo 48 bis

Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.   Ai fini del presente capo si intende per:

1)

“impresa capogruppo”: l’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese;

2)

“bilancio consolidato”: il bilancio preparato dall’impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un’unica impresa;

3)

“giurisdizione fiscale”: una giurisdizione, corrispondente o no a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l’imposta sul reddito delle società;

4)

“impresa autonoma”: un’impresa che non fa parte di un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11.

2.   Ai fini dell’articolo 48 ter della presente direttiva, “ricavi” ha lo stesso significato di:

a)

“ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”, per le imprese soggette al diritto di uno Stato membro che non applicano i principi contabili internazionali adottati sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002; o

b)

“ricavi” quali definiti dal quadro di informativa finanziaria o ai sensi del quadro di informativa finanziaria sulla base del quale sono preparati i bilanci, per le altre imprese.

Articolo 48 ter

Imprese e succursali tenute a presentare la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.   Gli Stati membri esigono che le imprese capogruppo soggette alla loro legislazione nazionale qualora i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dal loro bilancio consolidato, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente di tali due esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che un’impresa capogruppo non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al primo comma qualora i ricavi consolidati complessivi alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000 EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dal suo bilancio consolidato.

Gli Stati membri esigono che le imprese autonome disciplinate dalla loro legislazione nazionale qualora i ricavi alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dai loro bilanci d’esercizio, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che un’impresa autonoma non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al terzo comma qualora i ricavi complessivi alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000 EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dai suoi bilanci.

2.   Gli Stati membri dispongono che le norme di cui al paragrafo 1 non si applichino alle imprese autonome, alle imprese capogruppo e loro partecipate qualora tali imprese, comprese le loro succursali, siano stabilite o abbiano una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale.

3.   Gli Stati membri dispongono che la norma di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi alle imprese autonome e alle imprese capogruppo qualora tali imprese e loro partecipate pubblichino informazioni, a norma dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) comprensive di informazioni sulle loro attività e su tutte le attività di tutte le imprese partecipate incluse nel bilancio consolidato.

4.   Gli Stati membri esigono che le imprese figlie medie e grandi di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un’impresa capogruppo non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, qualora i ricavi consolidati ‘alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dal suo bilancio consolidato, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito riguardante tale impresa capogruppo e relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi.

Se le informazioni o la comunicazione non sono disponibili, l’impresa figlia chiede alla propria impresa capogruppo di fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai suoi obblighi a norma del primo comma. Qualora le imprese capogruppo non forniscano tutte le informazioni richieste, l’impresa figlia redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito contenente tutte le informazioni in suo possesso, o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

Gli Stati membri dispongono che le imprese figlie medie e grandi non siano più soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo qualora i ricavi consolidati complessivi dell’impresa capogruppo alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000 EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dal suo bilancio consolidato.

5.   Gli Stati membri esigono che le succursali aperte nei loro territori da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro pubblichino e rendano accessibili una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma di cui al sesto comma, lettera a), relativa al più recente dei due ultimi esercizi consecutivi.

Qualora tali informazioni o tale comunicazione non siano disponibili, la o le persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità di cui all’articolo 48 sexies, paragrafo 2, chiedono all’impresa capogruppo non soggetta al diritto di uno Stato membro o all’impresa autonoma di cui al sesto comma, lettera a), del presente paragrafo, di fornire loro tutte le informazioni necessarie per consentire di adempiere ai loro obblighi.

Nel caso in cui siano fornite tutte le informazioni richieste, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito contenente tutte le informazioni in suo possesso, o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che l’impresa capogruppo o l’impresa autonoma non aveva messo a disposizione le informazioni necessarie.

Gli Stati membri dispongono che gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo si applichino solo alle succursali i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni abbiano superato la soglia quale recepita a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che una succursale soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo non sia più soggetta a tali obblighi qualora i suoi ricavi netti delle vendite e delle prestazioni scendano al di sotto della soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano unicamente alle succursali che rispondono ai seguenti criteri:

a)

l’impresa che ha aperto la succursale è un’impresa partecipata di un gruppo la cui impresa capogruppo non è soggetta al diritto di uno Stato membro e i cui ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio hanno superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dal suo bilancio consolidato, o un’impresa autonoma i cui ricavi alla data di chiusura del bilancio hanno superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dai suoi bilanci; e

b)

l’impresa capogruppo di cui al presente comma, lettera a), non ha un’impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 4.

Gli Stati membri dispongono che una succursale non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo ove il criterio di cui alla lettera a) cessa di essere soddisfatto per due esercizi consecutivi.

6.   Gli Stati membri non applicano le norme di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo se una comunicazione sulle informazioni relative all’imposta sul reddito è redatta da un’impresa capogruppo o dall’impresa autonoma che non è soggetta al diritto di uno Stato membro in modo che sia coerente con l’articolo 48 quater e soddisfa i criteri seguenti:

a)

è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente:

i)

sul sito web di tale impresa capogruppo o di tale impresa autonoma;

ii)

in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione;

iii)

entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta la comunicazione; e

b)

indica il nome e la sede legale dell’impresa figlia o il nome e l’indirizzo della succursale soggetta al diritto di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in conformità dell’articolo 48 quinquies, paragrafo 1.

7.   Gli Stati membri esigono che le imprese figlie o le succursali non soggette alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo pubblichino e rendano accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, qualora tali imprese figlie o succursali non abbiano altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente capo.

Articolo 48 quater

Contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.   La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter contiene informazioni relative a tutte le attività dell’impresa autonoma o dell’impresa capogruppo, comprese quelle di tutte le imprese partecipate consolidate nel bilancio, relative all’esercizio pertinente.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:

a)

il nome dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma, l’esercizio in questione, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione e, se del caso, un elenco di tutte le imprese figlie consolidate nel bilancio dell’impresa capogruppo, per l’esercizio pertinente, stabilite nell’Unione o nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

b)

una breve descrizione della natura delle loro attività;

c)

il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

d)

i ricavi che sono calcolati come segue:

i)

la somma dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, altri proventi di gestione, proventi da partecipazioni, esclusi i dividendi ricevuti da imprese partecipate, proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, altri interessi e proventi assimilati elencati negli allegati V e VI della presente direttiva; oppure

ii)

i proventi quali definiti dal quadro di informativa finanziaria, sulla base dei quali sono preparati i bilanci esclusi le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;

e)

l’importo dell’utile o della perdita al lordo dell’imposta sul reddito;

f)

l’importo dell’imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, che si calcola come l’importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell’esercizio da imprese e succursali nella pertinente giurisdizione fiscale;

g)

l’importo dell’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, che si calcola come l’importo dell’imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio da imprese o succursali nella pertinente giurisdizione fiscale; e

h)

l’importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.

Ai fini della lettera d), i ricavi comprendono le operazioni realizzate con parti correlate.

Ai fini della lettera f), l’importo attuale delle imposte fa riferimento unicamente alle attività dell’impresa nell’esercizio in questione e non comprende imposte differite o accantonamenti per debiti d’imposta incerti.

Ai fini della lettera g), le imposte versate comprendono ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all’interno di un gruppo.

Ai fini della lettera h), per “utili non distribuiti” si intende la somma degli utili degli esercizi precedenti e del pertinente esercizio la cui distribuzione non sia stata ancora decisa. Per quanto riguarda le succursali, gli utili non distribuiti sono quelli dell’impresa che ha aperto la succursale.

3.   Gli Stati membri consentono che le informazioni elencate nel paragrafo 2 del presente articolo che devono essere oggetto di rendiconto sulla base delle istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (*2).

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono presentate utilizzando un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, tale modello comune e tali formati elettronici di comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 50, paragrafo 2.

5.   La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda più giurisdizioni fiscali, le informazioni sono aggregate a livello di Stato membro.

La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1o marzo dell’esercizio per il quale la comunicazione dev’essere redatta, sia riportata nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e forniscono tali informazioni separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1o marzo dell’esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1o marzo dell’esercizio precedente, sia stata menzionata nell’allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 in modo aggregato.

Le informazioni sono collegate a ciascuna giurisdizione fiscale pertinente sulla base dello stabilimento, dell’esistenza di una sede fissa di attività economica o di un’attività economica permanente che, considerate le attività del gruppo o dell’impresa autonoma, può essere soggetta all’imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale.

Qualora le attività di diverse imprese partecipate possano essere soggette all’imposta sul reddito in un’unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa partecipata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale.

Le informazioni relative a una particolare attività non sono collegate simultaneamente a più di una giurisdizione fiscale.

6.   Gli Stati membri possono consentire che una o più informazioni di cui è altrimenti richiesta la comunicazione a norma del paragrafo 2 o 3 siano temporaneamente omesse dalla comunicazione qualora la loro comunicazione possa recare grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese cui si riferisce la comunicazione. Le eventuali omissioni sono indicate chiaramente nella comunicazione, unitamente a una spiegazione debitamente motivata circa le ragioni della stessa.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni omesse a norma del primo comma siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, entro un termine massimo di cinque anni dalla data dell’omissione iniziale.

Gli Stati membri assicurano che le informazioni riguardanti le giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui al paragrafo 5 del presente articolo non possano mai essere omesse.

7.   La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito può comprendere, se del caso a livello di gruppo, un testo esplicativo per chiarire qualsiasi eventuale discrepanza rilevante tra gli importi comunicati a norma del paragrafo 2, lettere f) e g), tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.

8.   La valuta utilizzata nella comunicazione delle informazioni relative all’imposta sul reddito è la valuta nella quale è presentato il bilancio consolidato dell’impresa capogruppo o i bilanci d’esercizio dell’impresa autonoma. Gli Stati membri non esigono che per la comunicazione sia utilizzata una valuta diversa da quella usata per il bilancio.

Tuttavia, nel caso di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 4, secondo comma, la valuta utilizzata nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito è la valuta usata dall’impresa figlia per i suoi bilanci d’esercizio.

9.   Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono convertire la soglia di 750 000 000 EUR nella loro valuta nazionale. Nell’effettuare tale conversione tali Stati membri devono applicare il tasso di cambio al 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali Stati membri possono aumentare o diminuire le soglie fino al 5 % al fine di ottenere un importo arrotondato nella valuta nazionale.

Le soglie di cui all’articolo 48 ter, paragrafi 4 e 5, sono convertite in un importo equivalente nella valuta nazionale di ogni paese terzo pertinente applicando il tasso di cambio al 21 dicembre 2021, arrotondato al migliaio più vicino.

10.   Nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito è specificato se la stessa è stata predisposta conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

Articolo 48 quinquies

Pubblicazione e accessibilità

1.   La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e la dichiarazione di cui all’articolo 48 ter della presente direttiva sono pubblicate entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale la comunicazione è redatta secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro conformemente agli articoli da 14 a 28 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e, se pertinente, conformemente all’articolo 36 della direttiva (UE) 2017/1132.

2.   Gli Stati membri assicurano che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e la dichiarazione pubblicate dalle imprese a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano rese accessibili al pubblico in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione a titolo gratuito entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta la comunicazione sul sito web:

a)

dell’impresa, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 1;

b)

dell’impresa figlia o di un’impresa partecipata, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 4; o

c)

della succursale o dell’impresa che ha aperto la succursale o di un’impresa partecipata, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 5.

3.   Gli Stati membri possono esentare le imprese dall’obbligo di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo se la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito pubblicata a norma del paragrafo 1 del presente articolo è contestualmente resa accessibile al pubblico in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sul sito web del registro di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132, e a titolo gratuito per qualsiasi terzo situato all’interno dell’Unione. Il sito web delle imprese e delle succursali, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene informazioni su tale esenzione e un riferimento al sito web del registro pertinente.

4.   La comunicazione di cui all’articolo 48 ter, paragrafi 1, 4, 5, 6 e 7, e, se del caso, la dichiarazione di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo, resta accessibile sul sito web pertinente per un minimo di cinque anni consecutivi.

Articolo 48 sexies

Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

1.   Gli Stati membri dispongono che incombe collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese capogruppo o delle imprese autonome di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

2.   Gli Stati membri dispongono che incombe collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 4, della presente direttiva e alla persona o alle persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2017/1132, in relazione alle succursali di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 5, della presente direttiva, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito sia redatta in modo coerente con gli articoli 48 ter e 48 quater, o, se del caso, in conformità di detto articolo, e che sia pubblicata e resa accessibile in conformità dell’articolo 48 quinquies.

Articolo 48 septies

Dichiarazione del revisore legale

Gli Stati membri esigono che, qualora i bilanci di un’impresa soggetta al diritto di uno Stato membro debbano essere sottoposti a revisione da parte di uno o più revisori legali o di una o più società di revisione, la relazione di audit dichiara se, per l’esercizio che precede l’esercizio per il quale sono stati preparati i bilanci sottoposti a revisione, l’impresa fosse tenuta o meno, a norma dell’articolo 48 ter, a pubblicare una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e, in caso affermativo, se la comunicazione sia stata pubblicata in conformità dell’articolo 48 quinquies.

Articolo 48 octies

Data di inizio della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento degli articoli da 48 bis a 48 septies si applichino al più tardi a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio avente inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.

Articolo 48 nonies

Clausola di revisione

Entro il 22 giugno 2027 la Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull’impatto degli stessi, e tenendo conto della situazione a livello dell’OCSE, della necessità di garantire che vi sia un livello sufficiente di trasparenza e della necessità di preservare e garantire un contesto concorrenziale per le imprese e gli investimenti privati, esamina e valuta in particolare l’opportunità di estendere l’obbligo di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter alle grandi imprese e ai grandi gruppi di cui rispettivamente all’articolo 3, paragrafi 4 e 7, e di estendere il contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 quater per includere informazioni aggiuntive. In detta relazione la Commissione valuta inoltre l’impatto sull’efficacia della presente direttiva derivante dalla presentazione delle informazioni fiscali in modo aggregato per le giurisdizioni fiscali di paesi terzi di cui all’articolo 48 quater, paragrafo 5, e dall’omissione temporanea di informazioni di cui all’articolo 48 quater, paragrafo 6.

La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

(*1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)."

(*2)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1)."

(*3)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).»;"

3)

all’articolo 49 è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*4).

(*4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 giugno 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il president

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il president

A. LOGAR


(1)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 62.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 623) e posizione del Consiglio in prima lettura del 28 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

(4)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(5)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(8)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(9)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

(10)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(11)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Cfr. le conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e i relativi allegati (GU C 413 I del 12.10.2021, pag. 1).

(14)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler, C-97/96, ECLI:EU:C:1997:581.


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