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Document 32015L1794

Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 263 del 8.10.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1794/oj

8.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/1


DIRETTIVA (UE) 2015/1794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, mediante direttive, prescrizioni minime applicabili progressivamente e volte a migliorare le condizioni di lavoro e l'informazione e la consultazione dei lavoratori. Tali direttive devono evitare di imporre costi sproporzionati o vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese, che sono i motori della crescita sostenibile e dell'occupazione.

(2)

Le direttive 2008/94/CE (4), 2009/38/CE (5) e 2002/14/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE (7) e 2001/23/CE (8) del Consiglio escludono determinati marittimi dal loro ambito di applicazione o consentono agli Stati membri di escluderli.

(3)

Nella comunicazione dal titolo «Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018», del 21 gennaio 2009, la Commissione ha evidenziato l'importanza di istituire un quadro giuridico integrato per rendere il settore marittimo più competitivo.

(4)

L'esistenza di esclusioni e/o la facoltà di introdurne può impedire ai marittimi di godere pienamente del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e del diritto all'informazione e alla consultazione o limitare il pieno godimento di tali diritti. Nella misura in cui l'esistenza di esclusioni e/o la possibilità di introdurne non siano fondate su ragioni oggettive e i marittimi non ricevano un pari trattamento, le disposizioni che consentono tali esclusioni dovrebbero essere soppresse.

(5)

Il quadro normativo attuale, esistente anche in virtù della natura specifica delle professioni marittime, fa insorgere disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri, a seconda che siano applicate o meno le esclusioni e le esclusioni facoltative consentite dalla vigente legislazione. Un numero significativo di Stati membri non ha fatto ricorso, o ha fatto ricorso solo in misura limitata, a tali esclusioni facoltative.

(6)

Nella comunicazione dal titolo «Una politica marittima integrata per l'Unione europea», del 10 ottobre 2007, la Commissione ha indicato che tale politica si basa sulla chiara consapevolezza che tutte le questioni relative agli oceani e ai mari europei sono interconnesse e che le politiche marittime, per ottenere i risultati auspicati, devono essere sviluppate in modo coordinato. Ha altresì sottolineato la necessità di accrescere il numero e la qualità dei posti di lavoro marittimi per i cittadini dell'Unione e l'importanza di migliorare le condizioni di lavoro a bordo, tra l'altro attraverso investimenti in ricerca, istruzione, formazione, salute e sicurezza.

(7)

La presente direttiva è in linea con la strategia Europa 2020 e i relativi obiettivi occupazionali nonché con la strategia definita dalla Commissione nella comunicazione dal titolo «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione», del 23 novembre 2010.

(8)

La cosiddetta economia blu rappresenta una quota sostanziale dell'economia dell'Unione in termini di posti di lavoro e di valore aggiunto lordo.

(9)

A norma dell'articolo 154, paragrafo 2, TFUE la Commissione ha consultato le parti sociali a livello dell'Unione sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione in questo settore.

(10)

Nel quadro del loro dialogo sociale, le parti sociali del settore marittimo hanno raggiunto un'intesa comune che riveste grande importanza per la presente direttiva. Tale intesa comune assicura un buon equilibrio tra la necessità di migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi e quella di tenere adeguatamente conto delle specificità del settore interessato.

(11)

Considerando le peculiarità del settore marittimo e le particolari condizioni di lavoro dei lavoratori interessati dalle esclusioni soppresse dalla presente direttiva, è necessario adeguare alcune disposizioni delle direttive che sono modificate dalla presente direttiva per tenere conto delle specificità del settore interessato.

(12)

Tenuto conto degli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, in particolare in materia di tecnologie della comunicazione, è opportuno aggiornare e applicare nel modo più appropriato le prescrizioni relative all'informazione e alla consultazione, anche facendo ricorso a nuove tecnologie di comunicazione a distanza nonché potenziando la disponibilità di Internet e garantendone un uso ragionevole a bordo, onde migliorare l'attuazione della presente direttiva.

(13)

Non dovrebbero essere pregiudicati i diritti dei marittimi disciplinati dalla presente direttiva che gli Stati membri assicurano mediante le legislazioni nazionali di attuazione delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe costituire giustificazione per un eventuale regresso rispetto alla situazione già esistente in ciascuno Stato membro.

(14)

La Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro si prefigge di assicurare sia condizioni di vita e di lavoro dignitose per i marittimi, prevedendo norme in materia di salute e sicurezza, condizioni di impiego eque e formazione professionale, sia condizioni di concorrenza eque per gli armatori attraverso la sua applicazione a livello mondiale, nonché di garantire a livello internazionale condizioni uniformi per alcuni diritti dei lavoratori subordinati, anche se non per tutti i diritti, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla bandiera della nave. Tale convenzione, la direttiva 2009/13/CE (9) del Consiglio e le direttive 2009/16/CE (10) e 2013/54/UE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono il diritto dei marittimi a beneficiare di condizioni di lavoro dignitose in una vasta gamma di ambiti, prevedono diritti commisurati e la protezione nei luoghi di lavoro per i marittimi e contribuiscono ad assicurare condizioni uniformi anche all'interno dell'Unione.

(15)

L'Unione dovrebbe cercare di migliorare le condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi e di sfruttare il potenziale di innovazione al fine di rendere il settore marittimo più attraente per i marittimi dell'Unione, compresi i giovani lavoratori.

(16)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi e la loro informazione e consultazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.

(18)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2008/94/CE

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/94/CE è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono, qualora il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i lavoratori domestici al servizio di una persona fisica.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2009/38/CE

La direttiva 2009/38/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 7 è soppresso;

2)

all'articolo 10, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«Un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima sono autorizzati a partecipare a una riunione della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo o a qualsiasi altra riunione tenuta nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, se, quando tale riunione ha luogo, detti membri o supplenti non sono in mare o si trovano in un porto di un paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione.

Ove praticabile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono membri dell'equipaggio di navi marittime.

Nel caso in cui un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima non siano in grado di presenziare a una riunione, si prende in considerazione l'eventualità di fare ricorso, se possibile, a nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione.»

Articolo 3

Modifica della direttiva 2002/14/CE

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/14/CE è soppresso.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 98/59/CE

La direttiva 98/59/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

2)

all'articolo 3, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«Qualora il progetto di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la notifica all'autorità competente dello stato di cui la nave batte bandiera.»

Articolo 5

Modifica della direttiva 2001/23/CE

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE è sostituito dal seguente:

«3.   La presente direttiva si applica al trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a condizione che il cessionario si trovi oppure che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del trattato.

La presente direttiva non si applica qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.»

Articolo 6

Livello di protezione

L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione delle persone cui si applica la presente direttiva già assicurato dagli Stati membri nei settori disciplinati dalle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE.

Articolo 7

Relazione della Commissione

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello di Unione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione degli articoli 4 e 5 entro il 10 ottobre 2019.

Articolo 8

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 ottobre 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 226 del 16.7.2014, pag. 35.

(2)  GU C 174 del 7.6.2014, pag. 50.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 settembre 2015.

(4)  Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).

(5)  Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

(6)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

(7)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

(8)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(9)  Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).

(10)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(11)  Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1).


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