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Document 32009L0162

Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009 , che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 10 del 15.1.2010, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/162/oj

15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/14


DIRETTIVA 2009/162/UE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), per introdurvi taluni adeguamenti, per lo più di carattere tecnico.

(2)

Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica, dalla lettera del testo della direttiva 2006/112/CE risulta che il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica (4), non si applica alle importazioni e cessioni di gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e, in particolare, non si applica ai gasdotti della rete di trasporto mediante la quale sono tuttavia effettuate numerose operazioni transfrontaliere mediante gasdotti. Nondimeno, l'oggetto della direttiva 2003/92/CE era applicare il regime speciale anche a tali operazioni transfrontaliere. Affinché l'oggetto e la lettera del testo coincidano, è opportuno pertanto chiarire che il regime speciale si applica alle importazioni e alle cessioni di gas effettuate mediante ogni sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o ogni rete connessa a un siffatto sistema.

(3)

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, il gas importato mediante navi è identico a quello importato mediante gasdotti ed è destinato, una volta rigassificato, ad essere trasportato mediante gasdotti. Per esigenze di neutralità, è opportuno pertanto applicare l'esenzione alle importazioni effettuate mediante navi in cui il gas è immesso in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte.

(4)

Le prime reti di riscaldamento o di raffreddamento transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas o di energia elettrica. Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. È opportuno pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica per il gas naturale e per l'energia elettrica.

(5)

Per quanto riguarda il luogo di tassazione IVA delle prestazioni di servizi, dalla lettera del testo della direttiva 2006/112/CE risulta che il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE si applica soltanto alla fornitura di un accesso ai sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, ad esclusione dunque delle prestazioni della stessa natura relative ad una rete di trasporto, o a una rete di gasdotti a monte. Nondimeno, l'oggetto della direttiva 2003/92/CE era applicare il regime speciale anche a tali prestazioni. Affinché l'oggetto e la lettera del testo coincidano, è opportuno pertanto chiarire che tale regime speciale si applica a tutte le prestazioni di servizi collegate alla fornitura di un accesso a qualsiasi sistema o rete di gas naturale e di energia elettrica, nonché alle reti di riscaldamento e di raffreddamento.

(6)

L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura attualmente in vigore, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri vengano correttamente informati ogni qualvolta uno Stato membro introduce un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA.

(7)

Il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee quale base giuridica per l'esenzione, tramite l'abbuono o il rimborso dei diritti indiretti, concessa alle Comunità e ad alcune agenzie e altri organismi comunitari per taluni acquisti fatti per loro uso ufficiale è specifico e dovrebbe essere distinto dalla base giuridica per l'esenzione dall'IVA riguardante talune transazioni di cui beneficiano gli organismi internazionali in generale. È quindi opportuno prevedere una maggiore chiarezza del testo della direttiva 2006/112/CE e includere un'esenzione specifica di cui ci si potrebbe avvalere secondo una procedura di rimborso dell'imposta, evitando così talune difficoltà circa l'applicazione dell'esenzione nei confronti di organismi istituiti dalle Comunità, in particolare determinate imprese comuni costituite a norma dell'articolo 187 del trattato.

(8)

Nel quadro della loro adesione, la Bulgaria e la Romania sono state autorizzate a concedere un'esenzione alle piccole imprese e a continuare ad applicare un'esenzione ai trasporti internazionali di persone. A fini di chiarezza e coerenza, tali deroghe dovrebbero essere integrate nella direttiva 2006/112/CE.

(9)

Per quanto riguarda il diritto a detrazione, il principio di base stabilisce che tale diritto sorge soltanto nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini della sua attività professionale.

(10)

Tale norma dovrebbe essere precisata e rafforzata per quanto riguarda la cessione di beni immobili e le relative spese al fine di assicurare che i soggetti passivi siano trattati in modo identico nei casi in cui dei beni immobili, pur essendo destinati all'attività professionale del soggetto passivo, non sono utilizzati esclusivamente a fini connessi a tale attività.

(11)

Benché i beni immobili e le relative spese rappresentino i casi più significativi nei quali è opportuno precisare e rafforzare la norma, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è frequente, la questione si pone anche, sebbene in modo meno significativo e uniforme, per quanto riguarda i beni mobili di natura durevole. Conformemente al principio di sussidiarietà, è oportuno pertanto dare agli Stati membri i mezzi necessari per adottare le stesse misure nei confronti di questo tipo di beni mobili quando fanno parte del patrimonio dell'impresa.

(12)

Al fine di assicurare un sistema di detrazione equo per i soggetti passivi nel contesto delle nuove norme, è opportuno prevedere un sistema di rettifica conformemente alle altre norme relative alla rettifica delle detrazioni che tenga conto delle variazioni nell'utilizzazione professionale e non professionale dei beni interessati.

(13)

È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Sono considerati “prodotti soggetti ad accisa” i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema.»;

2)

all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132, 135, 136 e 371, da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 ter.»;

3)

all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili.»;

4)

all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell'energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste agli articoli 38 e 39;»;

5)

la sezione 4 del capo 1 del titolo V è sostituita dalla seguente:

«Sezione 4

Cessione di gas attraverso un sistema del gas naturale, dell'energia elettrica e del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento e di raffreddamento

Articolo 38

1.   Nei casi di cessione ad un soggetto passivo — rivenditore di gas naturale attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o raffreddamento, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo — rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per “soggetto passivo – rivenditore” si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale dei medesimi è trascurabile.

Articolo 39

Nei casi di cessione di gas effettuata mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.

Se la totalità o parte del gas, dell'energia elettrica o del calore o del freddo non è di fatto consumata dall'acquirente, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui egli ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»;

6)

all'articolo 59, la lettera h), come stabilito dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (5), è sostituita dalla seguente:

«h)

la fornitura di accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica o alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, o la trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;»;

7)

all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;

8)

l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«Articolo 102

Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento.»;

9)

all'articolo 136, lettera a), i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;

10)

l'articolo 143 è modificato come segue:

a)

dopo la lettera f), è aggiunta la lettera seguente:

«f bis)

l'importazione di beni, da parte della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti o da parte di organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;»;

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

le importazioni di beni effettuate dagli organismi internazionali diversi da quelli di cui alla lettera f bis) riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, o dai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;»;

c)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

l'importazione di gas attraverso un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema o immesso da una nave adibita al trasporto del gas in un sistema del gas naturale o una rete di gasdotti a monte, dell'energia elettrica, o del calore o del freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;»;

11)

all'articolo 151, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

dopo la lettera a), è inserita la lettera seguente:

«a bis)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alla Comunità europea, alla Comunità europea dell'energia atomica, alla Banca centrale europea o alla Banca europea per gli investimenti o agli organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell' 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza»

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli organismi internazionali, diversi da quelli di cui alla lettera a bis), riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche degli Stati membri ospitanti, nonché ai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;»;

12)

al titolo X, capo 1, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 168 bis

1.   Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo.

In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato.

2.   Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all'IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.»;

13)

all'articolo 221, paragrafo 2, i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;

14)

all'articolo 287 sono aggiunti i punti seguenti:

«17)

Bulgaria: 25 600 EUR;

18)

Romania: 35 000 EUR.»;

15)

nella sezione 2 del capo 1 del titolo XIII sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 390 bis

La Bulgaria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.

Articolo 390 ter

La Romania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.»;

16)

all'articolo 391, i termini «articoli da 380 a 390» sono sostituiti da «articoli da 380 a 390 ter»;

17)

all'allegato X, il titolo è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)  Parere del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e parere del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 204 del 9.8.2008, pag. 119.

(3)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8.

(5)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.


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