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Document 32008R1055

Regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008 , che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti

GU L 283 del 28.10.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1055/oj

28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero.

(2)

È necessario specificare gli standard di qualità comuni, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 184/2005.

(3)

Le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti istituito con il regolamento (CE) n. 184/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono annualmente una relazione sulla qualità redatta conformemente alle disposizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.


ALLEGATO

1.   Introduzione

La relazione sulla qualità contiene indicatori sia quantitativi sia qualitativi della qualità. La Commissione (Eurostat) fornisce per ciascuno Stato membro i risultati degli indicatori quantitativi calcolati sulla base dei dati forniti. Gli Stati membri li interpretano e forniscono osservazioni al loro riguardo, alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione.

2.   Scadenze

Entro la fine di ottobre di ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, parzialmente precompilata con la maggior parte degli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone.

Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.

3.   Criteri di qualità

I seguenti criteri sono stati individuati come pertinenti in tema di qualità: tempestività e copertura dei dati, solidità metodologica, stabilità, plausibilità, coerenza e accuratezza. L’elemento «accuratezza», pur pertinente sotto il profilo concettuale, verrà trattato separatamente come componente collaterale perché riguarda la qualità sul lato degli input.

3.1.   Tempestività e copertura dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat)

Questo elemento si riferisce al rispetto delle scadenze per la trasmissione dei dati, nonché alla disponibilità delle informazioni secondo i periodi di riferimento e secondo le disaggregazioni geografiche, per voce e per attività.

3.2.   Solidità metodologica

Per solidità metodologica si intende il rispetto delle norme, delle linee direttrici e delle buone pratiche internazionalmente accettate.

Tale componente includerà un numero limitato di domande, diverse da un anno all’altro, in campo metodologico e verterà sull’ottemperanza alle norme internazionalmente accettate. Gli Stati membri descriveranno anche le principali modifiche metodologiche introdotte durante il periodo di riferimento e le conseguenze che ne derivano per la qualità dei dati.

3.3.   Stabilità

Per stabilità si intende il grado di corrispondenza tra la stima iniziale e il valore finale.

Consiste nell’esame dell’entità delle revisioni, della loro direzione e della conformità tra le tendenze ricavate dalle stime iniziali e finali.

3.4.   Plausibilità

Per plausibilità si intende l’assenza di variazioni immotivate.

Gli Stati membri dovranno valutare le proprie procedure interne di controllo (punti deboli e punti forti) e illustrare ulteriori iniziative atte a migliorarle.

3.5.   Coerenza

La coerenza è verificata sia all’interno dei set di dati trasmessi (coerenza interna), sia con riguardo agli altri pertinenti set di dati di natura simile (coerenza esterna).

3.6.   Accuratezza

Per accuratezza si intende il grado di corrispondenza tra la stima (finale) e il vero valore demografico.

A questo riguardo si procederà a un’analisi descrittiva, sulla base di una serie di parametri, dei principali ostacoli che si frappongono al miglioramento della copertura dei dati. Tale criterio sarà trattato come una componente addizionale della qualità e non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione globale della qualità.


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