ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
27 dicembre 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/2056 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia

3

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/2059 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE ( 1 )

13

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2060 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

20

 

*

Decisione (PESC) 2018/2061 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 dicembre 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/2/2018)

22

 

*

Decisione (PESC) 2018/2062 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 dicembre 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018)

24

 

*

Decisione (PESC) 2018/2063 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 dicembre 2018, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2018)

26

 

*

Decisione (UE) 2018/2064 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 14 dicembre 2018, relativa al rinnovo del divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio

27

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2018 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 12 dicembre 2018, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2018/2065]

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA ( GU L 282 del 12.11.2018 )

53

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 311 del 7.12.2018 )

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/2056 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio (1), l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale deve recare una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, la validazione temporale elettronica, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web.

(3)

L'autenticazione mediante sigillo elettronico offre garanzie comparabili a quelle fornite dalla firma elettronica. L'uso del sigillo elettronico per l'autenticazione della Gazzetta ufficiale permetterebbe di accelerare la procedura di pubblicazione della Gazzetta ufficiale sul sito web EUR-Lex.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 216/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 216/2013, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale reca una firma elettronica qualificata, definita conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o un sigillo elettronico qualificato definito conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014. I certificati qualificati per la firma elettronica o per il sigillo elettronico e i loro rinnovi sono pubblicati sul sito web EUR-Lex per consentire al pubblico di verificare la firma elettronica qualificata o il sigillo elettronico qualificato e l'autenticità dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. KICKL


(1)  Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).


DIRETTIVE

27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/3


DIRETTIVA (UE) 2018/2057 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2018

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta per un sistema definitivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri sulla base della tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi transfrontaliere.

(2)

Alla luce dell'attuale livello di frodi ai danni dell'IVA e del fatto che non tutti gli Stati membri ne risentono in uguale misura e dato che occorreranno diversi anni prima che il regime definitivo dell'IVA sia attuato, possono rivelarsi necessarie alcune misure urgenti e specifiche.

(3)

In tale contesto alcuni Stati membri hanno chiesto di essere autorizzati ad applicare in via temporanea un meccanismo generalizzato di inversione contabile con una determinata soglia per operazione, che derogherebbe a uno dei principi generali dell'attuale sistema dell'IVA, riguardante il sistema dei pagamenti frazionati, al fine di contrastare la frode carosello endemica. La frode carosello trae origine in particolare dall'esenzione vigente per le cessioni intracomunitarie, che consente di ottenere beni senza IVA. Un certo numero di operatori successivamente pongono in essere la frode fiscale non versando alle autorità fiscali l'IVA incassata dagli acquirenti dei loro beni. Tuttavia tali acquirenti, essendo in possesso di fatture valide, mantengono il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale. Gli stessi beni possono essere ceduti più volte, anche nell'ambito di cessioni intracomunitarie esenti. Frodi carosello analoghe possono verificarsi anche quando si tratta di prestazioni di servizi. Designando l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi quale debitore del versamento dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di porre in essere questa forma di frode fiscale.

(4)

Nell'applicazione del sistema dell'IVA di cui all'articolo 27, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea gli Stati membri che presentano differenze nello sviluppo delle capacità delle loro autorità fiscali sostengono uno sforzo speciale in termini di livelli superiori di frodi IVA e perdite di gettito.

(5)

Al fine di limitare il rischio di spostamento della frode da uno Stato membro all'altro, gli Stati membri che soddisfano determinati criteri per quanto riguarda il loro livello di frodi, in particolare in relazione alla frode carosello, e che sono in grado di dimostrare che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare tale frode, dovrebbero essere autorizzati a ricorrere al meccanismo generalizzato di inversione contabile. Essi dovrebbero inoltre dimostrare che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del suddetto meccanismo, superano gli oneri aggiuntivi globali stimati per le imprese e le autorità fiscali e che le une e le altre non dovranno sostenere costi maggiori di quelli dovuti a seguito dell'applicazione di altre misure di controllo.

(6)

Gli Stati membri che decidono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero applicarlo a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non transfrontaliere al di sopra di una determinata soglia per operazione. L'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe essere limitato a un settore specifico.

(7)

Gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero imporre ai soggetti passivi obblighi specifici di comunicazione elettronica al fine di assicurare l'effettivo funzionamento e il monitoraggio dell'applicazione del meccanismo. Essi dovrebbero individuare tutte le nuove forme di frode fiscale, come la scissione artificiosa della base imponibile delle operazioni.

(8)

Al fine di valutare se l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile in uno Stato membro determini uno spostamento della frode verso altri Stati membri e stimare il livello di un'eventuale perturbazione nel funzionamento del mercato interno, è opportuno prevedere un obbligo specifico di scambio di informazioni tra gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile e quelli che non lo applicano. Tutti gli scambi di informazioni sono soggetti alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali e riservatezza, che comprendono deroghe e limitazioni al fine di salvaguardare gli interessi degli Stati membri o dell'Unione nel settore della fiscalità.

(9)

Al fine di valutare in modo trasparente l'effetto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile alle attività fraudolente, è opportuno che siano stabiliti da detti Stati membri criteri di valutazione predefiniti per poter accertare il livello della frode prima e dopo l'applicazione di tale meccanismo.

(10)

Le decisioni che autorizzano l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile avrebbero un'incidenza finanziaria che potrebbe risultare non trascurabile per uno o più Stati membri. Di conseguenza, il potere di autorizzare l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbe essere conferito al Consiglio.

(11)

Uno Stato membro che sceglie di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbe chiedere alla Commissione di proporne l'applicazione e fornire le informazioni pertinenti per consentire la valutazione di tale richiesta. Se necessario, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di chiedere informazioni supplementari.

(12)

Considerati gli effetti inattesi che l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile potrebbe avere sul funzionamento del mercato interno a causa di un possibile spostamento della frode in altri Stati membri che non applicano tale meccanismo, il Consiglio dovrebbe avere la facoltà, come misura di salvaguardia, di abrogare tutte le decisioni di esecuzione che autorizzano l'applicazione di detto meccanismo. Considerata la necessità di reagire rapidamente in una situazione in cui sia accertato un considerevole impatto negativo sul mercato interno, è opportuno ricorrere al voto all'unanimità inversa.

(13)

In considerazione dell'incertezza degli effetti che il meccanismo generalizzato di inversione contabile potrebbe avere, la sua applicazione pertanto dovrebbe essere limitata nel tempo.

(14)

Per monitorare da vicino l'impatto sul mercato interno, qualora il meccanismo generalizzato di inversione contabile sia utilizzato in almeno uno Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni alla Commissione per consentire una valutazione dell'impatto sulle frodi, sui costi di conformità per le imprese e sullo spostamento delle attività fraudolente a seguito dell'applicazione del meccanismo.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2006/112/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 199 quater

1.   In deroga all'articolo 193 uno Stato membro può fino al 30 giugno 2022 introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una soglia di 17 500 EUR per operazione.

Lo Stato membro che intende introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

aver presentato nel 2014, sulla base del metodo e dei dati di cui alla relazione finale 2016 sul divario dell'IVA del 23 agosto 2016 pubblicata dalla Commissione, un divario dell'IVA, espresso in percentuale del totale dell'IVA esigibile, di almeno 5 punti percentuali superiore al divario dell'IVA mediano a livello comunitario;

b)

presentare, sulla base della valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa relativa al presente articolo, un livello di frodi carosello superiore al 25 % del suo divario dell'IVA complessivo;

c)

stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, in particolare precisando le misure di controllo applicate e i motivi specifici della loro inefficacia, nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di IVA è risultata insufficiente;

d)

stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, superano di almeno il 25 % l'onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità fiscali; e

e)

stabilire che l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà per le imprese e le autorità fiscali costi maggiori di quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di controllo.

Lo Stato membro acclude alla domanda di cui al paragrafo 3 il calcolo del divario dell'IVA effettuato sulla base del metodo e dei dati disponibili nella relazione sul divario dell'IVA pubblicata dalla Commissione di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo.

2.   Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile impongono obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica per tutti i soggetti passivi e, in particolare, per i soggetti passivi che forniscono o ricevono beni o servizi cui tale meccanismo si applica, al fine di garantire il suo efficace funzionamento e il monitoraggio della sua applicazione.

3.   Gli Stati membri che intendono applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano una domanda alla Commissione fornendo le seguenti informazioni:

a)

una motivazione dettagliata del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1;

b)

la data di inizio di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e la relativa durata; e

c)

le azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e

d)

una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.

Se ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, la Commissione chiede ulteriori informazioni, tra cui metodi principali, presupposti, studi e altri documenti giustificativi, entro un mese dal ricevimento della domanda. Lo Stato membro richiedente presenta le informazioni richieste entro un mese dal ricevimento della notifica.

4.   La Commissione, se ritiene che una domanda sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, presenta una proposta al Consiglio entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla proposta della Commissione, può autorizzare lo Stato membro richiedente ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Se la Commissione ritiene che una domanda non sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, ne comunica le ragioni allo Stato membro richiedente e al Consiglio entro lo stesso termine.

5.   Qualora sia stato accertato un considerevole impatto negativo sul mercato interno in conformità del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, propone l'abrogazione di tutte le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 4 non prima di sei mesi dall'entrata in vigore della prima decisione di esecuzione che autorizza uno Stato membro ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Tale abrogazione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida all'unanimità di respingere la proposta della Commissione entro 30 giorni dalla sua adozione da parte della stessa.

Si considera che sussista un considerevole impatto negativo quando ricorrono le seguenti condizioni:

a)

almeno uno Stato membro che non applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile informa la Commissione di un aumento delle frodi IVA nel proprio territorio a motivo dell'applicazione del meccanismo; e

b)

la Commissione accerta, anche sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri di cui alla lettera a) del presente comma, che l'aumento delle frodi IVA nel proprio territorio è connesso all'applicazione di tale meccanismo in uno o più Stati membri.

6.   Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile trasmettono a tutti gli Stati membri, la seguente informazione in formato elettronico:

a)

i nomi delle persone che, nei 12 mesi precedenti la data di inizio di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, siano state oggetto di procedimenti penali o amministrativi per frodi IVA; e

b)

i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che non siano più identificate ai fini dell'IVA in tale Stato membro a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e

c)

i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che abbiano omesso di presentare una dichiarazione IVA per due periodi di imposta consecutivi dopo l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono trasmesse entro tre mesi dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi. Le informazioni di cui al primo comma, lettera c), sono trasmesse entro nove mesi dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi.

Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia entro un anno dall'inizio dell'applicazione di tale meccanismo. Tale relazione fornisce una valutazione dettagliata dell'efficacia del meccanismo. Tre mesi dopo la fine dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile gli Stati membri che lo applicano presentano una relazione finale sul suo impatto complessivo.

7.   Gli Stati membri che non applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia riguardante l'impatto sul loro territorio dell'applicazione del meccanismo in altri Stati membri. Tale relazione è presentata alla Commissione entro tre mesi a decorrere dall'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile in uno Stato membro.

Se almeno uno Stato membro applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile, gli Stati membri che non lo applicano presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2022, una relazione finale riguardante l'impatto sul loro territorio del meccanismo applicato da altri Stati membri.

8.   Nelle relazioni di cui al paragrafo 6 gli Stati membri valutano l'impatto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a)

evoluzione del divario dell'IVA;

b)

evoluzione delle frodi IVA, in particolare la frode carosello e le frodi nel commercio al dettaglio;

c)

evoluzione dell'onere amministrativo gravante sui soggetti passivi;

d)

evoluzione delle spese amministrative per le autorità fiscali.

9.   Nelle relazioni di cui al paragrafo 7 gli Stati membri valutano l'impatto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a)

evoluzione delle frodi IVA, in particolare la frode carosello e le frodi nel commercio al dettaglio;

b)

spostamento della frode da detti Stati membri che applicano o hanno applicato il meccanismo generalizzato di inversione contabile.».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 30 giugno 2022.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)  Parere dell'11 dicembre 2018 [P8_TA(2018)0496].

(2)  Parere del 31 maggio 2017 (GU C 288 del 31.8.2017, pag. 52).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/8


REGOLAMENTO (UE) 2018/2058 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2018

che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. In conformità dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento.

(4)

Nella 41a riunione annuale del 2017 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero). Tale raccomandazione fissa un totale ammissibile di catture (TAC) per il rombo chiodato per un periodo di due anni (2018-2019), stabilendo una ripartizione temporanea dei contingenti. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(5)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(6)

Conformemente al parere scientifico formulato dallo CSTEP, è necessario mantenere il livello attuale della mortalità per pesca al fine di garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero.

(7)

L'uso delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.

(8)

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(9)

È opportuno adottare ulteriori misure di conservazione per lo stock di rombo chiodato. Il fatto di mantenere il fermo di pesca attualmente applicabile, avente durata di due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno, consentirà di continuare a garantire la protezione dello stock durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato. Il fatto di gestire lo sforzo di pesca e limitare i giorni di pesca a 180 all'anno avrebbe un impatto positivo sulla conservazione dello stock di rombo chiodato.

(10)

Al fine di evitare interruzioni delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca considerate nel Mar Nero siano aperte a decorrere dal 1o gennaio 2019. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(11)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per i seguenti stock nel Mar Nero:

a)

spratto (Spratti sprattus);

b)

rombo chiodato (Psetta maxima).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria o della Romania e operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

b)   «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

c)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

d)   «stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;

e)   «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;

f)   «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

g)   «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

h)   «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

Ripartizione delle possibilità di pesca

1.   Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.

2.   Il TAC per il rombo chiodato, applicabile nelle acque dell'Unione e ai pescherecci dell'Unione, nonché la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica nessuno dei seguenti elementi:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO

Nelle tabelle del presente allegato figurano i TAC e i contingenti in tonnellate di peso vivo e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione nel Mar Nero

(SPR/F3742C)

Bulgaria

8 032,50

 

 

Romania

3 442,50

 

 

Unione

11 475

 

 

TAC

Non pertinente/Non concordato

 

Contingente analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona:

Acque dell'Unione nel Mar Nero

(TUR/F3742C)

Bulgaria

57

 

 

Romania

57

 

 

Unione

114 (*1)

 

 

TAC

644

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(*1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2019 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.


DECISIONI

27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/13


DECISIONE (UE) 2018/2059 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1O gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (5).

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.

(7)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sui progetti di decisione del comitato misto SEE acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2018

del …

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2015/847 abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1)

il testo del punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32015 R 0847: Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

In deroga agli articoli 4-6, per quanto riguarda i trasferimenti di fondi in franchi svizzeri effettuati in Liechtenstein, dal Liechtenstein e verso il Liechtenstein nell'ambito della sua unione monetaria con la Svizzera, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati informativi di cui agli articoli 4-6 vengono raccolti e messi a disposizione entro tre giorni lavorativi, ma non devono essere trasmessi immediatamente insieme ai trasferimenti di fondi come previsto dagli articoli 4-6. La presente deroga si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2022.»;

2)

il testo del punto 23d (Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/847 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state eseguite tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del comitato misto SEE n. …/…, del … (2) [che integra la quarta direttiva antiriciclaggio (celex 32015L0849) nell'accordo SEE].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(2)  GU L …


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/…

del …

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (2).

(3)

La direttiva (UE) 2015/849 abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (4), che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1)

il testo del punto 23b (Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32015 L 0849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 3, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita da quanto segue:

“la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita in appresso:

i)

in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegua la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o dai bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;

la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto;

la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;

ii)

in materia di entrate, quali definite dalla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (5), qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell'Unione europea o dei bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;

la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto;

la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, da cui consegua lo stesso effetto.

Per frode grave si intende qualsiasi frode riguardante un importo minimo non superiore a 50 000 EUR.”».

2)

Il testo del punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32016 R 1675: Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).».

3)

Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 L 0849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).».

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento delegato (UE) 2016/1675 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1.

(3)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(4)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

(5)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. […] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE

La direttiva (UE) 2015/849 contiene disposizioni con riferimenti ad atti adottati ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti tali disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'Unione europea adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. […] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE

Le parti contraenti hanno convenuto di inserire la frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea nell'elenco dei reati-presupposto del riciclaggio di denaro. Per motivi pratici, la quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/84) è stata integrata senza un accordo di reciprocità inteso a tutelare anche gli interessi finanziari degli Stati SEE EFTA. Tuttavia, i principi di reciprocità e omogeneità stabiliti nell'articolo 1 dell'accordo SEE e nel suo considerando 4, restano pienamente applicabili anche alla tutela reciproca contro le attività criminose che ledono gli interessi finanziari delle parti contraenti quali definiti nella [presente decisione].


27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2060 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2018

recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette a imposta. La Germania è stata autorizzata introdurre una misura di deroga volta a escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.

(2)

Inizialmente, la decisione 2000/186/CE del Consiglio (2) ha autorizzato la Germania a prevedere e ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 6 e 17 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (3) fino al 31 dicembre 2002. La decisione 2003/354/CE del Consiglio (4) ha autorizzato la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE fino al 30 giugno 2004. La decisione 2004/817/CE del Consiglio (5) ha prorogato l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2009.

(3)

Con decisione 2009/791/CE del Consiglio (6) la Germania è stata autorizzata a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE fino al 31 dicembre 2012. La decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio (7) ha autorizzato la Germania ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis fino al 31 dicembre 2015 e la decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio (8) fino al 31 dicembre 2018.

(4)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 10 settembre 2018 la Germania ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, al fine di escludere interamente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % dal soggetto passivo per esigenze private o per fini non professionali, ivi incluse attività non economiche. La domanda è stata corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale di deroga comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione 2009/791/CE.

(5)

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Germania agli altri Stati membri con lettere del 14 settembre 2018. Con lettera del 17 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

(6)

Secondo la Germania la misura speciale si è rivelata molto efficace nel semplificare la riscossione dell'IVA e impedire l'evasione e l'elusione fiscale. La misura riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell'uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto. È opportuno pertanto che la Germania continui ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.

(7)

Nel caso in cui la Germania ritenga che sia necessaria una proroga oltre il 2021, dovrebbe, entro il 31 marzo 2021, presentare alla Commissione una richiesta di proroga, corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata.

(8)

La misura speciale di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(9)

La decisione 2009/791/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2009/791/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.

Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2000/186/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 59 del 4.3.2000, pag. 12).

(3)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

(4)  Decisione 2003/354/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 47).

(5)  Decisione 2004/817/CE del Consiglio, del 19 novembre 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 33).

(6)  Decisione 2009/791/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 55).

(7)  Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12).


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DECISIONE (PESC) 2018/2061 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 18 dicembre 2018

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/2/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2013/233/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell'EUBAM Libia, compresa, in particolare, quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 30 agosto 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1634 (2), relativa alla nomina del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia dal 1o settembre 2016 fino al 21 agosto 2017.

(3)

Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1342 (3), che ha prorogato il mandato dell'EUBAM Libia dal 22 agosto 2017 al 31 dicembre 2018.

(4)

Il 18 luglio 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1401 (4), che ha prorogato il mandato del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia dal 22 agosto 2017 al 21 agosto 2018.

(5)

Il 20 marzo 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/558 (5), che ha prorogato il mandato del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia dal 22 agosto 2018 al 31 dicembre 2018.

(6)

Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2009 (6), che proroga il mandato di EUBAM Libia dal 1ogennaio 2019 fino al 30 giugno 2020.

(7)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia dal 1ogennaio 2019 al 31 dicembre 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia è prorogato fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1ogennaio 2019.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.

(2)  Decisione (PESC) 2016/1634 del comitato politico e di sicurezza, del 30 agosto 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2016) (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 10).

(3)  Decisione (PESC) 2017/1342 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 60).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1401 del comitato politico e di sicurezza, del 18 luglio 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2017) (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 13).

(5)  Decisione (PESC) 2018/558 del comitato politico e di sicurezza, del 20 marzo 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2018) (GU L 93 dell'11.4.2018, pag. 3).

(6)  Decisione (PESC) 2018/2009 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2013/233/CFSP sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 25).


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DECISIONE (PESC) 2018/2062 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 18 dicembre 2018

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 12 dicembre 2016 la decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio (2) ha prorogato il mandato della missione EUCAP NESTOR fino al 31 dicembre 2018 rinominandola «EUCAP Somalia». La decisione del Consiglio ha sostituito «missione per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)» con «missione per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)».

(3)

Il 10 dicembre 2018 la decisione (PESC) 2018/1942 del Consiglio (3).ha prorogato il mandato della missione EUCAP Somalia fino al 31 dicembre 2020.

(4)

Il 26 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione EUCAP NESTOR/1/2016 (4), relativa alla nomina della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP NESTOR dal 1o settembre 2016 al 12 dicembre 2016.

(5)

Il 10 gennaio 2017 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Somalia/1/2017 (5), che ha prorogato il mandato della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP Somalia dal 13 dicembre 2016 fino al 12 dicembre 2017.

(6)

Il 31 ottobre 2017 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Somalia/2/2017 (6), che ha prorogato il mandato della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP Somalia dal 13 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

(7)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP Somalia dal 1o gennaio 2019 al 31 agosto 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP Somalia è prorogato fino al 31 agosto 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2019.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.

(2)  Decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 18).

(3)  Decisione (PESC) 2018/1942 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che proroga e modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 314 dell'11.12.2018, pag. 56).

(4)  Decisione (PESC) 2016/1633 del comitato politico e di sicurezza, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 8).

(5)  Decisione (PESC) 2017/114 del comitato politico e di sicurezza, del 10 gennaio 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia/1/2017) (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 49).

(6)  Decisione (PESC) 2017/2059 del comitato politico e di sicurezza, del 31 ottobre 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017) (GU L 294 dell'11.11.2017, pag. 40).


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DECISIONE (PESC) 2018/2063 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 18 dicembre 2018

che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 9 gennaio 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/57 (2), con cui ha nominato il sig. Philippe RIO capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2018 al 14 gennaio 2019.

(3)

Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2008 (3) che proroga il mandato dell'EUCAP Sahel Mali fino al 28 febbraio 2019.

(4)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Philippe RIO quale capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Philippe RIO quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è prorogato dal 15 gennaio 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2019.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21.

(2)  Decisione 2018/57 del comitato politico e di sicurezza, del 9 gennaio 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018) (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 14).

(3)  Decisione (PESC) 2018/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 24).


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DECISIONE (UE) 2018/2064 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

del 14 dicembre 2018

relativa al rinnovo del divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (3), e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Mediante decisione (UE) 2018/795 (4), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) vietava la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio con effetto dal 2 luglio 2018 per un periodo di tre mesi.

(2)

In conformità dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA è tenuta a riesaminare la temporanea misura d'intervento sui prodotti a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi.

(3)

Mediante decisione (UE) 2018/1466 (5), l'ESMA rinnovava e modificava il divieto temporaneo sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio con effetto dal 2 ottobre 2018 per un periodo di tre mesi.

(4)

L'ulteriore riesame dell'ESMA del divieto a carico delle opzioni binarie si è basato anche su un'indagine svolta fra le autorità nazionali competenti (6) (ANC) in tema di applicazione pratica e di impatto della misura d'intervento sui prodotti nonché sulle informazioni di complemento trasmesse dalle ANC stesse e dalle parti interessate.

(5)

Le ANC hanno rilevato solo pochi casi di non conformità con le misure d'intervento sui prodotti attuate dall'ESMA. Inoltre, dall'annuncio del 27 marzo 2018 relativo alle misure concordate, non vengono concesse nuove autorizzazioni alle imprese che commercializzano, distribuiscono o vendono opzioni binarie.

(6)

Le ANC hanno riscontrato un lieve incremento del numero di clienti trattati su richiesta a titolo di clienti professionali. Tuttavia, il numero di clienti che hanno richiesto lo status professionale è relativamente esiguo se confrontato con il precedente numero di clienti al dettaglio dei fornitori di opzioni binarie. L'ESMA è consapevole che alcune imprese di paesi terzi si stanno adoperando per avvicinare i clienti dell'Unione. Nondimeno, senza autorizzazione né registrazione nell'Unione, dette imprese sono solamente autorizzate a offrire servizi su esclusiva iniziativa di quei clienti stabiliti o ubicati nell'Unione. L'ESMA è altresì a conoscenza che alcune imprese hanno cominciato a fornire altri prodotti d'investimento a fini speculativi e continuerà a monitorare l'offerta di questi altri prodotti per stabilire se sia opportuno porre in essere nuove misure a livello di Unione.

(7)

Dall'adozione della decisione (UE) 2018/795, l'ESMA non ha ottenuto elementi di prova in contraddizione con quanto emerso globalmente nella decisione (UE) 2018/795 o nella decisione (UE) 2018/1466 (le «decisioni») riguardo a un timore significativo in merito alla protezione degli investitori. L'ESMA ha pertanto concluso che il timore di cui alle predette decisioni persisterebbe se non fosse rinnovato il divieto temporaneo sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.

(8)

Per di più, gli obblighi normativi vigenti nell'ambito del diritto dell'Unione non hanno subito modifiche e continuano a non affrontare la minaccia individuata dall'ESMA. Inoltre, le ANC non hanno intrapreso azioni allo scopo di far fronte a tale minaccia o, se intraprese, dette azioni non l'hanno affrontata adeguatamente. Nello specifico, da quando è stata adottata la decisione (UE) 2018/795, nessuna ANC ha finora messo in atto a livello nazionale una propria misura d'intervento sui prodotti, come lo prevede l'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 (7).

(9)

Il rinnovo del divieto non ha sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici dell'azione e non crea un rischio di arbitraggio normativo per ragioni analoghe a quelle contenute nelle decisioni.

(10)

In caso di mancato rinnovo del divieto temporaneo, l'ESMA resta del parere che le opzioni binarie possano essere riproposte ai clienti al dettaglio e che gli stessi prodotti o prodotti di natura analoga saranno nuovamente immessi sul mercato arrecando pregiudizio ai consumatori, come descritto nelle decisioni.

(11)

Considerate le ragioni suesposte, unitamente alle motivazioni contenute nelle decisioni, l'ESMA ha deciso di rinnovare il divieto sulla base degli stessi termini fissati nella decisione (UE) 2018/1466 per un ulteriore periodo di tre mesi, per far fronte al timore significativo in merito alla protezione degli investitori.

(12)

Poiché le misure proposte possono, in misura limitata, riguardare derivati su merci agricole, l'ESMA ha consultato gli enti pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (8). Nessun ente ha sollevato obiezioni nei confronti della proposta di rinnovo delle misure.

(13)

L'ESMA ha notificato alle ANC la proposta di rinnovo della decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Divieto temporaneo delle opzioni binarie in relazione ai clienti al dettaglio

1.   Sono vietate la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.

2.   Ai fini del paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, un'opzione binaria è uno strumento derivato che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);

b)

prevede il pagamento solo alla chiusura o alla scadenza;

c)

il pagamento dello strumento è limitato a:

i)

un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato soddisfa una o più condizioni predeterminate;

ii)

un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato non soddisfa una o più condizioni predeterminate.

3.   Il divieto previsto al paragrafo 1 non si applica a:

a)

un'opzione binaria per la quale l'importo più basso tra i due fissi prestabiliti è almeno pari al pagamento totale effettuato da un cliente al dettaglio per l'opzione binaria, compresi commissioni, onorari delle operazioni e altre spese correlate;

b)

un'opzione binaria che soddisfa le seguenti condizioni:

i)

un termine di almeno 90 giorni di calendario intercorrente tra l'emissione e la scadenza;

ii)

una pubblicazione di un prospetto redatto e approvato in osservanza della direttiva 2003/71/CE (9);

iii)

non espone il fornitore al rischio di mercato durante il suo termine e il fornitore o una qualsiasi entità del suo gruppo non ottengono profitti né subiscono perdite derivanti dall'opzione binaria in questione, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari delle operazioni e altre spese correlate comunicati in precedenza.

Articolo 2

Divieto di partecipazione ad attività elusive

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 1; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di opzioni binarie.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La presente decisione si applica dal 2 gennaio 2019 per un periodo di 3 mesi.

Fatto a Parigi, il 14 dicembre 2018

Per il consiglio delle autorità di vigilanza

Steven MAIJOOR

Il presidente


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(3)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90.

(4)  Decisione (UE) 2018/795 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 dell'1.6.2018, pag. 31).

(5)  Decisione (UE) 2018/1466 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 21 settembre 2018, che rinnova e modifica il divieto temporaneo disposto con decisione (UE) 2018/795 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio (GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 17).

(6)  Hanno risposto le 24 ANC seguenti: Autorità dei mercati finanziari (AT – FMA), Commissione cipriota della borsa valori (CY – CySEC), Banca nazionale della Repubblica ceca (CZ – CNB), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFiN), Finanstilsynet (DK -Finanstilsynet), Commissione greca per i mercati dei capitali (EL – HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autorità finlandese di vigilanza finanziaria (FI – FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Banca centrale dell'Irlanda (IE – CBI), Autorità di vigilanza finanziaria (IS – FME), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Autorità maltese dei servizi finanziari (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL – AFM), Finanstilsynet (NO – Finanstilsynet), Komisja Nadzoru Finansowego (PL – KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Autorità romena di vigilanza finanziaria (RO – FSA), Finansinspektionen (SE – Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI – ATVP), Banca nazionale della Slovacchia (SK – NBS), Financial Conduct Authority (UK – FCA).

(7)  Il 4 giugno 2018, un'autorità competente di uno Stato del SEE/dell'EFTA, NO-Finanstilsynet, ha adottato misure d'intervento sui prodotti a livello nazionale recante termini e date di applicazione analoghi alle misure dell'ESMA. In aggiunta, il 5 luglio 2018, l'autorità di vigilanza finanziaria dell'Islanda ha pubblicato un parere secondo il quale la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie sono contrarie alle adeguate e solide procedure e pratiche commerciali in materia di negoziazione in titoli, in conformità della normativa nazionale islandese (articolo 5 della legge n. 108/2007 sulle operazioni in valori mobiliari). Inoltre, il 6 luglio 2018 la Romania ha iniziato ad applicare una normativa nazionale avente termini simili a quelli delle misure attuate dall'ESMA.

(8)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(9)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/30


DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 12 dicembre 2018

che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [2018/2065]

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato dell'accordo a decorrere dal 1o febbraio 2019.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea

Filip CORNELIS

Il capo della delegazione svizzera

Christian HEGNER


ALLEGATO

Ai fini del presente accordo:

in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea;

in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengono riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall'Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono applicati, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese;

i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell'accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

fatto salvo l'articolo 15 del presente accordo, il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 deve essere inteso come riferimento al regolamento (CE) n. 1008/2008;

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

N. 1008/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

N. 2000/79

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57).

N. 93/104

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18), modificata da:

direttiva 2000/34/CE (GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 41).

N. 437/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1).

N. 1358/2003

Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9), modificato da:

regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

N. 785/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19).

N. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) (articoli da 1 a 12), modificato da:

regolamento (CE) n. 793/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50).

N. 2009/12

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

N. 96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36)

(articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e articolo 25).

N. 80/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

2.   Regole di concorrenza

N. 1/2003

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45).

(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l'applicazione del presente accordo. L'aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).

N. 773/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1),

regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3).

N. 139/2004

Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1)

(articoli da 1 a 18, articolo 19, paragrafi 1 e 2, e articoli da 20 a 23).

Con riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l'autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all'autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell'articolo 22, paragrafo 2;

2)

il calcolo dei termini di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell'autorità svizzera della concorrenza.

N. 802/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1) (articoli da 1 a 24), modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 3),

regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3),

regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).

N. 2006/111

Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

N. 487/2009

Regolamento del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (GU L 148 dell'11.6.2009, pag. 1).

3.   Sicurezza aerea (safety)

N. 216/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.2.2008, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 6),

regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51),

regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 34),

regolamento (UE) 2016/4 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 1).

L'Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità delle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera i), dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 54, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo 3.

Nonostante l'adeguamento orizzontale previsto al secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell'articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta disposizione non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di un trasferimento all'AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.

Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:

a)

l'articolo 12 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

ii)

al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «dalla Comunità» sono inserite le parole «o dalla Svizzera»;

iii)

al paragrafo 2, sono soppresse le lettere b) e c);

iv)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l'Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l'offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»;

b)

all'articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.»;

c)

all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera applica all'Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato A del presente allegato, in conformità dell'appendice dell'allegato A.»;

d)

all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all'interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il diritto di voto»;

e)

all'articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dove:

S

=

la parte del bilancio dell'Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell'UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell'ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati al bilancio dell'ICAO.»;

f)

all'articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell'allegato B del presente allegato.»;

g)

l'allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c - [HB-IMY, HB-IWY] – tipo Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-ZDF] – tipo MD900.

N. 1178/2011

Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1),

regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25),

regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33),

regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1),

regolamento (UE) 2016/539 della Commissione (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1).

N. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4) (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:

regolamento (CE) n. 1899/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1),

regolamento (CE) n. 1900/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176),

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1),

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).

N. 996/2010

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

regolamento (UE) n. 376/2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

N. 104/2004

Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).

N. 2111/2005

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

N. 473/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

N. 474/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da ultimo da:

regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione (GU L 152 del 15.6.2018, pag. 5).

N. 1332/2011.

Regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da:

regolamento (UE) 2016/583 della Commissione (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7).

N. 646/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).

N. 748/2012

Regolamento della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36),

regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12),

regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 1),

regolamento (UE) 2016/5 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3).

N. 965/2012

Regolamento della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1),

regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27),

regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17),

regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1),

regolamento (UE) 2015/140 della Commissione (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5),

regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 21),

regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18),

regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1),

regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13),

regolamento (UE) 2017/363 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1),

regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1).

N. 2012/780

Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 46).

N. 628/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

N. 139/2014

Regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2017/161 della Commissione (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 99),

regolamento (UE) 2018/401 della Commissione (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17).

N. 319/2014

Regolamento della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).

N. 376/2014

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

N. 452/2014

Regolamento della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12), modificato da:

regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21).

N. 1321/2014

Regolamento della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4),

regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16),

regolamento (UE) 2017/334 della Commissione (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13).

N. 2015/340

Regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

N. 2015/640

Regolamento (UE) della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da:

regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1).

N. 2015/1018

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).

N. 2016/2357

Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).

2018/395

Regolamento della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

4.   Sicurezza aerea (security)

N. 300/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

N. 272/2009

Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1),

regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19),

regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 22),

regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).

N. 1254/2009

Regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da:

regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione (GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 7).

N. 18/2010

Regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3).

N. 72/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 28).

N. 2015/1998

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5),

regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1),

regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5).

N. C(2015)8005

Decisione della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, modificata da:

decisione di esecuzione C(2017)3030 della Commissione,

decisione di esecuzione C(2018)4857 della Commissione.

5.   Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L'articolo 10 è così modificato:

 

al paragrafo 2, le parole «a livello comunitario» sono sostituite dalle parole «a livello comunitario, includendo la Svizzera».

 

Nonostante l'adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detta disposizione non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

N. 550/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l'articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «nell'intera Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b)

l'articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo le parole «all'interno della Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c)

l'articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

d)

l'articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo le parole «nella Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e)

all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest'ultimo sia giuridicamente interessato.».

N. 551/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell'articolo 3 bis, dell'articolo 6 e dell'articolo 10.

N. 552/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 4 e 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

a)

l'articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;

b)

l'articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera»;

c)

l'allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «nella Comunità» sono inserite le parole «o in Svizzera».

N. 2150/2005

Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).

N. 1033/2006

Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1),

regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23),

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70),

regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).

N. 1032/2006

Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).

N. 219/2007

Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12),

regolamento (UE) 721/2014 del Consiglio (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).

N. 633/2007

Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).

2017/373 (2)

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

N. 29/2009

Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

 

all'allegato I, parte A, è aggiunta la voce «Switzerland UIR».

N. 262/2009

Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).

N. 73/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9).

N. 255/2010

Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1),

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8),

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).

N. C(2010)5134

Decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo.

N. 176/2011

Regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).

N. 677/2011

Regolamento della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione (GU L 272 del 13.9.2014, pag. 11),

regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

N. 2011/4130

Decisione della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo.

N. 1034/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15).

N. 1035/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.11.2011, pag. 23), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1),

regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 53).

N. 1206/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

 

all'allegato I è aggiunta la voce «Switzerland UIR».

N. 1207/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7),

regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34).

N. 923/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1),

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3).

N. 1079/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 37),

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11),

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2160 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 47).

N. 390/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

N. 391/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).

N. 409/2013

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).

N. 2014/132

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).

N. 716/2014

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 19).

N. 2015/2224

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 novembre 2015, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il secondo periodo di riferimento (2015-2019) (GU L 316 del 2.12.2015, pag. 9).

N. 2016/1373

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 agosto 2016, che approva il piano di prestazioni della rete per il secondo periodo di riferimento del sistema di prestazioni del cielo unico europeo (2015-2019) (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 51).

6.   Ambiente e inquinamento acustico

N. 2002/30

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).

[Si applicano le modifiche dell'allegato I, derivanti dall'allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea].

N. 89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27)

(articoli da 1 a 8).

N. 2006/93

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).

7.   Protezione dei consumatori

N. 90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59)

(articoli da 1 a 10).

N. 93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29)

(articoli da 1 a 11).

N. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1) (articoli da 1 a 8), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

N. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1)

(articoli da 1 a 18).

N. 1107/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

8.   Varie

N. 2003/96

Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51)

(articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2).

9.   Allegati

A: Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

B: Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell'AESA


(1)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(2)  Il regolamento (UE) 2017/373 è applicabile solo a decorrere dal gennaio 2020. Tuttavia l'articolo 9, paragrafo 2, è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/373; per quanto riguarda l'Agenzia, anche l'articolo 4, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 8 e l'articolo 5 si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento. Per quanto riguarda i fornitori di servizi di dati, l'articolo 6 si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2019 e, qualora tale fornitore richieda e ottenga un certificato a norma di tale articolo 6, dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/373. Nel frattempo continuano ad applicarsi anche i pertinenti articoli del regolamento (CE) n. 482/2008.

ALLEGATO A

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

L'Unione è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempre che non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolta secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolta secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Appendice

Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

1.   Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma, del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall'Unione europea e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 (2) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

ALLEGATO B

Controllo finanziario relativo ai partecipanti Svizzeri alle attività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (2), nonché agli altri strumenti menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone da queste autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nella presente decisione.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo entro cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nel rispetto delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni adottate.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da quest'ultimo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità competenti svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della missione di controllo e verifica sul posto dei controllori della Commissione.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.

2.   Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l'Agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (4), nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (5).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che impongano un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).


Rettifiche

27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/53


Rettifica della direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 12 novembre 2018 )

Pagina 7, all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

«4)

l'articolo 193 è sostituito dal seguente:

“Articolo 193

L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 ter e 202”»


27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/53


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311 del 7 dicembre 2018 )

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 36:

anziché:

«Decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto»

leggasi:

«Decisione di esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto».