ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
4 novembre 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

1

 

*

Regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei

28

 

*

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

35

 

*

Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio

56

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

4.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1141/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) recitano che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

(2)

Gli articoli 11 e 12 della Carta dispongono che il diritto alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico e civico, e il diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell'Unione.

(3)

I cittadini europei dovrebbero essere messi in condizione di esercitare tali diritti al fine di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione.

(4)

I partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee a essi affiliate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, colmando la distanza tra la politica a livello nazionale e quella a livello dell'Unione.

(5)

È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate siano incoraggiati e aiutati nel loro sforzo di creare un forte legame tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo.

(6)

L'esperienza acquisita dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a essi affiliate nell'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) insieme alla risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (6), dimostra la necessità di migliorare il quadro giuridico e finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate in modo da consentire loro di diventare soggetti più visibili ed efficaci nel sistema politico multilivello dell'Unione.

(7)

Riconoscendo la missione attribuita dal TUE ai partiti politici europei e per facilitarne l'operato, è opportuno istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate.

(8)

È opportuno istituire un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'«Autorità») ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell'irrogazione delle sanzioni a essi applicabili. La registrazione dovrebbe essere necessaria per ottenere lo status giuridico europeo, che a sua volta comporta una serie di diritti e obblighi. Onde evitare eventuali conflitti d'interesse, è opportuno che l'autorità sia indipendente.

(9)

Dovrebbero essere stabilite le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate dovranno esperire per ottenere lo status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

(10)

Al fine di agevolare la vigilanza sulle entità giuridiche assoggettate al diritto unionale e nazionale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al funzionamento di un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che dovrà essere gestito dall'Autorità (il «registro»), in particolare per quanto riguarda le informazioni e i documenti giustificativi contenuti nel registro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(11)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le disposizioni relative al sistema dei numeri di registrazione e agli estratti standard del registro che devono essere predisposti dall’Autorità su richiesta di terzi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(12)

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate che desiderino ottenere tale riconoscimento a livello dell'Unione in virtù dello status giuridico europeo che detengono e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbero rispettare alcuni principi e soddisfare determinate condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate rispettino i valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE.

(13)

La decisione di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione della mancata conformità ai valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, dovrebbe essere adottata soltanto in caso di violazione manifesta e grave di tali valori. Nell'adottare una decisione di revoca della registrazione, l'Autorità dovrebbe attenersi scrupolosamente alla Carta.

(14)

Lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe contenere una serie di disposizioni di base. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di imporre requisiti supplementari allo statuto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che hanno stabilito la propria sede sul loro rispettivo territorio, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.

(15)

È auspicabile che l'Autorità verifichi periodicamente la continua conformità con i requisiti e le condizioni relativi alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, dovrebbero essere adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc e previa consultazione di un comitato di personalità indipendenti.

(16)

L'Autorità è un organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

(17)

È opportuno garantire l'indipendenza e la trasparenza del comitato di personalità indipendenti.

(18)

Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni a essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità e riconoscimento giuridici in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e il riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o alle elezioni del Parlamento europeo né a partecipare a campagne referendarie. Un diritto siffatto o analogo resta di competenza degli Stati membri.

(19)

È opportuno che le attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee siano disciplinate dal presente regolamento e, per le materie non disciplinate da quest'ultimo, dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati membri. Lo status giuridico di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento e dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro in cui hanno la propria sede (lo «Stato membro in cui si trova la sede»). Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di definire ex ante il diritto applicabile o lasciare la scelta ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe inoltre essere in grado di imporre requisiti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, tra cui disposizioni in materia di registrazione e integrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni in quanto tali nei sistemi amministrativi e di controllo nazionali, nonché relativamente alla loro organizzazione e al loro statuto, anche in materia di responsabilità, purché tali disposizioni non contrastino con il presente regolamento.

(20)

Come elemento basilare del possesso dello status giuridico europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero avere personalità giuridica europea. L'acquisizione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure che tutelino gli interessi dello Stato membro in cui si trova la sede, del richiedente dello status giuridico europeo (il «richiedente») e di eventuali terzo interessato. In particolare, è opportuno che l'eventuale personalità giuridica nazionale preesistente sia convertita in una personalità giuridica europea e che gli eventuali diritti e obblighi individuali della precedente entità giuridica nazionale siano trasferiti alla nuova entità giuridica europea. Inoltre, per agevolare la continuità dell'attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a una siffatta conversione. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di specificare quali tipologie di persone giuridiche nazionali possano essere convertite in persone giuridiche europee e rifiutare il proprio accordo all'acquisizione della personalità giuridica europea ai sensi del presente regolamento, fintantoché non sussistano garanzie adeguate, in particolare in merito alla legittimità dello statuto del richiedente ai sensi delle leggi di tale Stato membro o a tutela di creditori o titolari di altri diritti riguardo all'eventuale personalità giuridica nazionale preesistente.

(21)

L'estinzione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure a tutela degli interessi dell'Unione, dello Stato membro in cui si trova la sede, del partito politico europeo o della fondazione politica europea e di eventuali terzi interessati. In particolare, se il partito politico europeo o la fondazione politica europea acquisisce personalità giuridica ai sensi del diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione dovrebbe essere considerata una conversione della personalità giuridica europea e gli eventuali diritti e obblighi individuali che la precedente entità giuridica europea ha rispettivamente acquisito o sostenuto dovrebbero essere trasferiti all'entità giuridica nazionale. Inoltre, per agevolare la continuità dell'attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a una siffatta conversione. Se non acquisisce personalità giuridica nello Stato membro in cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica europea dovrebbe essere sciolto ai sensi del diritto dello Stato membro in questione e conformemente alla condizione che gli impone di non perseguire scopi di lucro. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo dovrebbero poter concordare con lo Stato membro interessato le modalità relative all'estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli importi ricevuti a titolo del bilancio generale dell'Unione europea e di eventuali sanzioni pecuniarie.

(22)

Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno al diritto nazionale pertinente e se la questione riguarda il rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, è opportuno che l'Autorità decida, su richiesta dello Stato membro interessato, di applicare le procedure di cui al presente regolamento. Inoltre, è opportuno che l'Autorità decida, su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea che sia venuto gravemente meno all'obbligo di rispettare il diritto nazionale pertinente relativamente a qualsiasi altro aspetto.

(23)

L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione dovrebbe limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee a essi affiliate che siano stati riconosciuti come tali e abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni applicabili per diventare un partito politico europeo non siano proibitive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie e organizzate a livello transnazionale di partiti politici o persone fisiche o entrambe, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio generale dell'Unione europea i cui criteri riflettano oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tali criteri è l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti politici europei o i loro membri devono partecipare in forza del presente regolamento, che può fornire un'indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un partito politico europeo. Tali criteri dovrebbero corrispondere al ruolo di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione, attribuito al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, TUE, e all'obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi nella democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati.

(24)

Per aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei e al fine di evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è opportuno che un deputato del Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo, che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

(25)

È opportuno stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate devono seguire all'atto della richiesta di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, così come le procedure, i criteri e le regole da rispettare ai fini della decisione di concedere tale finanziamento.

(26)

Al fine di rafforzare l'indipendenza, l'obbligo di rispondere del proprio operato e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è opportuno che alcuni tipi di donazioni e contributi provenienti da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea siano vietati o limitati. Eventuali vincoli alla libera circolazione dei capitali che tali limitazioni potrebbero comportare dovrebbero essere giustificati da motivi di ordine pubblico ed essere strettamente necessari al conseguimento di tali obiettivi.

(27)

I partiti politici europei dovrebbero essere in grado di finanziare le campagne condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.

(28)

È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Inoltre, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate non dovrebbero finanziare campagne referendarie. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.

(29)

È opportuno stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea, tenuto conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia, della fondazione politica europea a esso collegata. Tali modalità dovrebbero prevedere norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate, nonché l’irrogazione di sanzioni proporzionate, anche in caso di violazione, da parte di un partito politico o di una fondazione politica europea, dei valori su cui si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE.

(30)

Onde garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento in materia di finanziamento e spese dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come pure in altri ambiti, è necessario porre in essere efficaci meccanismi di controllo. A tal fine l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri dovrebbero cooperare e scambiarsi tutte le informazioni necessarie. La collaborazione reciproca tra le autorità degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata anche per garantire il controllo efficace ed efficiente degli obblighi derivanti dal diritto nazionale applicabile.

(31)

Occorre prevedere un sistema sanzionatorio chiaro, solido e dissuasivo per garantire l'osservanza effettiva, proporzionata e uniforme degli obblighi relativi alle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Tale sistema dovrebbe rispettare altresì il principio del ne bis in idem, in forza del quale non possono essere irrogate sanzioni due volte per il medesimo reato. Occorre inoltre definire i rispettivi ruoli dell'Autorità e dell'ordinatore del Parlamento europeo per quanto riguarda il controllo e la verifica della conformità con il presente regolamento, come pure i meccanismi di cooperazione tra di essi e le autorità degli Stati membri.

(32)

Al fine di incentivare lo sviluppo di una coscienza politica europea nei cittadini e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, i partiti politici europei possono informare i cittadini durante le elezioni al Parlamento europeo dei legami esistenti tra di essi e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento.

(33)

Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è auspicabile pubblicare le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, i contributi e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio generale dell'Unione europea, così come informazioni relative a decisioni adottate dall'Autorità e dall'ordinatore del Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche e mantenere aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere.

(34)

Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di pubblicare l'identità dei donatori che siano persone fisiche non dovrebbe applicarsi ad atti di liberalità di importo pari o inferiore a 1 500 EUR all'anno e per donatore. Inoltre, tale obbligo non dovrebbe applicarsi agli atti di liberalità il cui valore annuo sia superiore a 1 500 EUR e sia inferiore o pari a 3 000 EUR, a meno che il donatore non abbia dato autorizzazione scritta alla pubblicazione. Tali soglie costituiscono un idoneo equilibrio tra, da un lato, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e, dall'altro, il legittimo interesse pubblico alla trasparenza per quanto riguarda il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come si evince dalle raccomandazioni internazionali intese a evitare la corruzione in materia di finanziamento di partiti politici e fondazioni. La divulgazione delle donazioni superiori a 3 000 EUR all'anno e per donatore dovrebbe permettere un efficace controllo pubblico dei rapporti tra donatori e partiti politici europei Anche in ottemperanza al principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni dovrebbero essere pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali al Parlamento europeo o per donazioni superiori a 12 000 EUR, nel rispetto del quale è opportuno che la pubblicazione sia tempestiva.

(35)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare gli articoli 7 e 8 i quali dispongono che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano, e deve essere attuato nel pieno rispetto di tali diritti e principi.

(36)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'Autorità, dal Parlamento europeo e dal comitato di personalità indipendenti ai sensi del presente regolamento.

(37)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.

(38)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che l'Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti a esercitare il controllo sulle questioni relative al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e altri eventuali terzi menzionati o previsti dal presente regolamento sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 o della direttiva 95/46/CE. È inoltre necessario specificare il periodo massimo durante il quale possono essere conservati dati personali raccolti allo scopo di garantire la legalità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, nonché della composizione dei partiti politici europei. Nella loro veste di responsabili del trattamento dei dati, l'Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti e gli eventuali terzi devono adottare tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica e la cancellazione dei propri dati personali.

(39)

Al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento si applica il capo III della direttiva 95/46/CE in materia di ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni. È opportuno che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano passibili di sanzioni appropriate in caso di violazioni del presente regolamento.

(40)

L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo fornisce ai partiti politici europei dovrebbe essere ispirata al principio della parità di trattamento, essere prestata dietro fatturazione e pagamento e formare l'oggetto di una periodica relazione pubblica.

(41)

È opportuno mettere a disposizione del pubblico su un apposito sito web informazioni chiave sull'applicazione del presente regolamento.

(42)

Il controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea contribuirà alla corretta applicazione del presente regolamento. È opportuno inoltre adottare provvedimenti che consentano ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di essere ascoltati e di adottare misure correttive prima che venga comminata loro una sanzione.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'adozione di disposizioni nazionali propizie all'applicazione efficace del presente regolamento.

(44)

È opportuno lasciare agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per garantire la corretta ed efficace applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la sua applicazione.

(45)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere (10).

(46)

Data la necessità di apportare significative modifiche e aggiunte alle norme e alle procedure attualmente applicabili ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello dell'Unione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2004/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (i «partiti politici europei») e delle fondazioni politiche a livello europeo (le «fondazioni politiche europee»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)   «partito politico»: un'associazione di cittadini:

che persegue obiettivi politici, e

che è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;

2)   «alleanza politica»: la cooperazione strutturata tra partiti politici e/o cittadini;

3)   «partito politico europeo»: un'alleanza politica che persegue obiettivi politici ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 6, alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento;

4)   «fondazione politica europea»: un'entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l'Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo, svolgendo uno o più dei seguenti compiti:

a)

attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea;

b)

sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze e studi su tali temi a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile;

c)

sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi;

d)

creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico e altri soggetti interessati;

5)   «parlamento regionale» o «assemblea regionale»: un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea elettiva;

6)   «finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea»: una sovvenzione concessa conformemente alla Parte Prima, titolo VI, o un contributo concesso conformemente alla parte Seconda, titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (il «regolamento finanziario»);

7)   «donazione»: eventuali offerte di denaro, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, a eccezione dei contributi dei membri e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;

8)   «contributi dei membri»: eventuali offerte di denaro, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti loro da uno dei loro membri, a eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;

9)   «bilancio annuale» ai sensi degli articoli 20 e 27: l'importo totale della spesa in un determinato esercizio quale risulta dai rendiconti finanziari annuali del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione;

10)   «punto di contatto nazionale»: uno dei punti di collegamento designati per le questioni inerenti alla banca dati centrale sull'esclusione di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario e all'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (12), o qualsiasi altra persona espressamente incaricata dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento;

11)   «sede»: il luogo in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la propria amministrazione centrale;

12)   «concorso di violazioni»: due o più violazioni commesse nell'ambito della medesima azione illecita;

13)   «violazione reiterata»: violazione commessa entro cinque anni dal momento in cui una sanzione è stata irrogata al suo autore per lo stesso tipo di violazione.

CAPO II

STATUTO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Articolo 3

Condizioni di registrazione

1.   Un'alleanza politica ha diritto di chiedere la registrazione come partito politico europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

deve avere la propria sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;

b)

essa o i suoi membri devono essere, in almeno un quarto degli Stati membri, deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, o devono essere rappresentati dagli stessi, oppure

essa o i suoi partiti membri devono aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

c)

deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

d)

essa o i suoi membri devono aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o aver espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo; e

e)

non deve perseguire scopi di lucro.

2.   Il richiedente ha diritto di chiedere la registrazione come fondazione politica europea, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

deve essere collegato a un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento;

b)

deve aver sede in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;

c)

deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

d)

deve perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico al quale è formalmente collegata;

e)

deve avere un organo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri; e

f)

non deve perseguire scopi di lucro.

3.   Un partito politico europeo può essere collegato formalmente a una sola fondazione politica europea. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea a esso affiliata garantiscono una separazione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria.

Articolo 4

Governance dei partiti politici europei

1.   Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il pertinente diritto dello Stato membro in cui il partito ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

a)

il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;

b)

l'indirizzo della sede;

c)

un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi;

d)

una dichiarazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), attestante che non persegue scopi di lucro;

e)

se del caso, il nome della fondazione politica a esso collegata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

f)

la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali; e

g)

la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come partito politico europeo.

2.   Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sull'organizzazione interna del partito che disciplinano almeno:

a)

le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei suoi membri, e l'elenco dei partiti che ne fanno parte allegato allo statuto;

b)

i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione e i diritti di voto corrispondenti;

c)

i poteri, le responsabilità e la composizione dei suoi organi direttivi, specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e le modalità della loro nomina e della loro revoca dall'incarico;

d)

i suoi processi decisionali interni, in particolare le procedure di voto e i requisiti in materia di quorum;

e)

la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; e

f)

la procedura interna di modifica del suo statuto.

3.   Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 5

Governance delle fondazioni politiche europee

1.   Lo statuto di fondazione politica europea rispetta il pertinente diritto dello Stato membro in cui la fondazione ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

a)

il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente,

b)

l'indirizzo della sede;

c)

una descrizione della sua finalità e dei suoi obiettivi, che devono essere compatibili con i compiti di cui all'articolo 2, punto 4);

d)

una dichiarazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), attestante che non persegue scopi di lucro;

e)

il nome del partito politico europeo a cui è direttamente collegata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

f)

un elenco dei suoi organi, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione e, in particolare, le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti di tali organi;

g)

la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali;

h)

la procedura interna di modifica del suo statuto; e

i)

la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come fondazione politica europea.

2.   Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 6

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

1.   È istituita un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'«Autorità») ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell’irrogazione di sanzioni a essi applicabili a norma del presente regolamento.

2.   L'Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa è indipendente ed esercita le sue funzioni nell'assoluto rispetto del presente regolamento.

L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì a intervalli regolari che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),e da d) a f), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).

Nelle sue decisioni l'Autorità tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.

L'Autorità è rappresentata dal suo direttore, che prende tutte le decisioni dell'Autorità a nome della medesima.

3.   Il direttore dell'Autorità è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (congiuntamente denominati «autorità che ha il potere di nomina») per un periodo di cinque anni non rinnovabile, sulla base delle proposte formulate da un comitato di selezione composto dai segretari generali di tali istituzioni sulla scorta di un invito generale a presentare candidature.

Il direttore dell'Autorità è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali. Non è deputato al Parlamento europeo, non è titolare di un mandato elettorale né lavora o ha lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea. Il direttore scelto non deve avere un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di direttore dell'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali, in particolare nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto secondo la stessa procedura.

In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il direttore continua a esercitare le proprie funzioni finché il suo sostituto non sia entrato in carica.

Il direttore dell'Autorità che non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni può essere dichiarato dimissionario, di comune accordo, da almeno due delle tre istituzioni di cui al primo comma nonché sulla base di una relazione che il comitato di selezione di cui al primo comma elabora di propria iniziativa o su richiesta di una delle tre istituzioni.

Il direttore dell'Autorità esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Quando agisce in nome dell'Autorità, il direttore non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Il direttore dell'Autorità si astiene da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano congiuntamente, in relazione al direttore, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari (e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (13). Fatte salve le decisioni sulla nomina e la revoca dall'incarico, le tre istituzioni possono decidere di conferire a una di loro l'esercizio di alcune o di tutte le restanti competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina.

L'autorità che ha il potere di nomina può assegnare al direttore altri incarichi, a condizione che questi non siano incompatibili con il carico di lavoro derivante dalle sue funzioni di direttore dell'Autorità e non siano suscettibili di creare conflitti di interessi o di compromettere l'assoluta indipendenza del direttore.

4.   L'Autorità è materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, che le mette a disposizione i locali e le strutture di supporto amministrativo necessari.

5.   Il direttore dell'Autorità è assistito dal personale di una o più istituzioni dell'Unione. Quando lavora per l'Autorità, tale personale agisce esclusivamente sotto l'autorità del direttore dell'Autorità.

La scelta del personale non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra le sue funzioni presso l'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali; il personale si astiene altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

6.   L'Autorità stipula accordi con il Parlamento europeo e, se del caso, con le altre istituzioni in merito alle eventuali disposizioni amministrative necessarie per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare accordi relativi al personale, ai servizi e al supporto forniti ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 8.

7.   Gli stanziamenti relativi alle spese dell'Autorità sono iscritti in un titolo ad hoc della sezione del bilancio generale dell’Unione europea relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti sono sufficienti a garantire la piena operatività dell'Autorità e la sua autonomia. Il direttore sottopone al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio dell'Autorità, che viene reso pubblico. Il Parlamento europeo delega al direttore dell'Autorità le funzioni di ordinatore relativamente a tali stanziamenti.

8.   All'Autorità si applica il regolamento n. 1 (14) del Consiglio.

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea.

9.   L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo condividono tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi del presente regolamento.

10.   Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività dell'Autorità.

11.   Conformemente all'articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle decisioni dell'Autorità e, conformemente agli articoli 268 e 340 TFUE, è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dall'Autorità. Qualora l'Autorità si astenga dall'adottare una decisione nel caso in cui sia tenuta a farlo dal presente regolamento, può essere proposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.

Articolo 7

Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

1.   L'Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le informazioni contenute nel registro sono disponibili online a norma dell'articolo 32.

2.   Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36, ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, riguardo agli aspetti seguenti:

a)

le informazioni e i documenti giustificativi detenuti dall'Autorità, per i quali il registro deve costituire il repertorio competente e che comprendono lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, qualsiasi altro documento presentato a corredo di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, i documenti ricevuti dallo Stato membro in cui si trova la sede di cui all'articolo 15, paragrafo 2, nonché le informazioni sull'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);

b)

il materiale del registro di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per il quale spetta al registro certificare la legalità determinata dall’Autorità in base alle sue competenze ai sensi del presente regolamento. L'Autorità non è competente a verificare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea osservi eventuali obblighi o prescrizioni imposti al partito o alla fondazione in questione dallo Stato membro in cui si trova la sede a norma degli articoli 4 e 5 e dell'articolo 14, paragrafo 2, che si aggiungono agli obblighi e alle prescrizioni stabiliti dal presente regolamento.

3.   La Commissione specifica mediante atti di esecuzione i dettagli del sistema di numeri di registrazione che il registro deve applicare e gli estratti standard del registro che quest'ultimo deve mettere a disposizione di terzi su richiesta, inclusi il contenuto di lettere e documenti. Tali estratti non includono dati personali diversi dall'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37.

Articolo 8

Domanda di registrazione

1.   La domanda di registrazione è presentata all'Autorità. La domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la richiedente è ufficialmente collegata.

2.   La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a)

i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, inclusa una dichiarazione ufficiale standardizzata sul formulario che figura nell'allegato;

b)

lo statuto del partito o della fondazione, contenente le disposizioni previste agli articoli 4 e 5, inclusi i pertinenti allegati e, ove applicabile, la dichiarazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dello Stato membro in cui si trova la sede.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento:

a)

per identificare tutte le informazioni supplementari o i documenti giustificativi inerenti al paragrafo 2 necessari per consentire all'Autorità di adempiere pienamente alle sue responsabilità ai sensi del presente regolamento in relazione al funzionamento del registro;

b)

per modificare la dichiarazione formale standardizzata figurante nell'allegato per quanto concerne i dati che il richiedente deve comunicare se necessario, per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappresentare ai fini della dichiarazione.

4.   La documentazione presentata all'Autorità a corredo della domanda è immediatamente pubblicata sul sito web di cui all'articolo 32.

Articolo 9

Esame della domanda e decisione dell'Autorità

1.   L'Autorità esamina la domanda al fine di accertare se il richiedente soddisfa le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e se lo statuto contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 5.

2.   L'Autorità decide di registrare il richiedente, a meno che non constati che il richiedente non soddisfa le condizioni per la registrazione enunciate nell'articolo 3 o che lo statuto non contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 5.

L'Autorità pubblica la sua decisione di registrare il richiedente entro un mese dal ricevimento della domanda di registrazione ovvero, qualora si applichino le procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 4, entro quattro mesi dal ricevimento della domanda di registrazione.

In caso di domanda incompleta, l'Autorità chiede al richiedente di presentare senza indugio tutte le informazioni supplementari richieste. Ai fini del termine di cui al secondo comma, il tempo inizia a decorrere unicamente dalla data in cui l'Autorità ha ricevuto la domanda completa.

3.   La dichiarazione formale standard di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), è ritenuta sufficiente dall'Autorità per accertare che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), a seconda dei casi.

4.   La decisione dell'Autorità di registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente allo statuto del partito o della fondazione interessati. La decisione di non registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente ai motivi dettagliati del rigetto della domanda.

5.   Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, è notificata all'Autorità, che provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione secondo le procedure di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 4.

6.   L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità ogni anno. Qualsiasi modifica che potrebbe implicare che il partito politico europeo non soddisfi più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.

Articolo 10

Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione

1.   Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 3, l'Autorità verifica a intervalli regolari che le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), continuano a essere soddisfatte dai partiti politici europei registrati e dalle fondazioni politiche europee registrate.

2.   Se l'Autorità constata che non è più soddisfatta una delle condizioni per la registrazione o una delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), lo comunica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessata.

3.   Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 a esprimere un parere in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi.

Qualora l'Autorità venga a conoscenza di fatti che possano dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica conformemente al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rendono nota la loro intenzione entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.

Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo.

Alla luce del parere del comitato, l'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.

L'Autorità può decidere di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. Tale decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 4.

4.   La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione solo per motivi legati alla valutazione dell'osservanza delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati vengono informati che sono state sollevate obiezioni avverso la decisione dell'Autorità di revocare la loro registrazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione conformemente alle rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. Tutte le obiezioni sono debitamente motivate e rese pubbliche.

5.   La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, in merito alla quale non siano state sollevate obiezioni secondo la procedura di cui al paragrafo 4, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione, ed entra in vigore tre mesi dopo la data di tale pubblicazione.

6.   Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è collegata è cancellato dal registro.

Articolo 11

Comitato di personalità indipendenti

1.   È istituito un comitato di personalità indipendenti. Esso è costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. I membri del comitato sono scelti in funzione delle loro qualità personali e professionali. Essi non sono deputati al Parlamento europeo né membri del Consiglio o della Commissione, non sono titolari di mandati elettorali né funzionari o altri agenti dell'Unione europea, né lavorano o hanno lavorato per un partito politico europeo o per una fondazione politica europea.

I membri del comitato esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Essi non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Essi si astengono da qualunque atto incompatibile con la natura delle loro funzioni.

Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione. Il mandato dei membri non è rinnovabile.

2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il presidente del comitato è eletto dai suoi membri al proprio interno conformemente a tale regolamento interno. Il Parlamento europeo provvede ai servizi di segreteria e al finanziamento del comitato. La segreteria del comitato agisce esclusivamente sotto l'autorità del comitato medesimo.

3.   Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere su qualunque possibile violazione manifesta e grave dei valori su cui si fonda l'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), commessa da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea. A tal fine, il comitato può chiedere qualsiasi documento o prova pertinente all'Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati, e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti.

Nei suoi pareri il comitato tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.

I pareri del comitato sono immediatamente resi pubblici.

CAPO III

STATUS GIURIDICO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Articolo 12

Personalità giuridica

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno personalità giuridica europea.

Articolo 13

Riconoscimento giuridico e capacità giuridica

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee godono del riconoscimento giuridico e della capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 14

Diritto applicabile

1.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dal presente regolamento.

2.   Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest'ultimo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati nello Stato membro in cui si trova la loro sede dalle disposizioni di diritto nazionale applicabili.

Le attività svolte dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni legislative nazionali di tali Stati membri.

3.   Per le materie non disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento o dalle disposizioni applicabili a norma del paragrafo 2 o qualora una materia sia da esse disciplinata solo parzialmente, per quanto riguarda gli aspetti non contemplati dalle suddette disposizioni i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dalle disposizioni dei rispettivi statuti.

Articolo 15

Acquisizione della personalità giuridica europea

1.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea acquisisce la personalità giuridica europea alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione dell'Autorità di registrarli a norma dell'articolo 9.

2.   Su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede un richiedente la registrazione quale un partito politico europeo o una fondazione politica europea, la domanda presentata a norma dell'articolo 8 è corredata di una dichiarazione rilasciata da tale Stato membro, attestante che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti nazionali pertinenti per presentare la domanda e che il suo statuto è conforme al diritto applicabile di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma.

3.   Qualora il richiedente abbia personalità giuridica in base al diritto di uno Stato membro, l'acquisizione della personalità giuridica europea è considerata da tale Stato membro una conversione della personalità giuridica nazionale in una personalità giuridica europea subentrante. Quest'ultima mantiene integralmente gli eventuali preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica nazionale, che cessa di esistere in quanto tale. Gli Stati membri interessati non applicano condizioni proibitive nel contesto di tale conversione. Il richiedente mantiene la propria sede nello Stato membro interessato fino al momento in cui è stata pubblicata una decisione a norma dell'articolo 9.

4.   Su richiesta dello Stato membro in cui ha sede il richiedente, l'Autorità stabilisce la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver consultato tale Stato membro.

Articolo 16

Estinzione della personalità giuridica europea

1.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea all'entrata in vigore di una decisione dell'Autorità di cancellarlo o cancellarla dal registro, quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione a meno che il partito politico europeo interessato o la fondazione politica europea interessata non chieda un termine più breve.

2.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea è cancellato o cancellata dal registro mediante una decisione dell'Autorità:

a)

a seguito di una decisione adottata a norma dell'articolo 10, paragrafi da 2 a 5;

b)

nelle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafo 6;

c)

su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati; o

d)

nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo.

3.   Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro in cui si trova la sede può rivolgere all'Autorità una richiesta debitamente motivata di cancellazione dal registro che deve identificare con precisione e in modo esaustivo le azioni illegali e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati. In tali casi, l'Autorità:

a)

per le materie riguardanti esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali indicati all'articolo 2 TUE, avvia una procedura di verifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3. Si applica anche l'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6;

b)

per qualunque altra materia, e quando la richiesta motivata dello Stato membro interessato conferma che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso nazionali, decidere di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione.

Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e se la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può rivolgere all'Autorità una richiesta conformemente alle disposizioni del primo comma del presente paragrafo. L'Autorità procede conformemente al presente paragrafo, primo comma, lettera a).

In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. L'Autorità informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo interessato e la fondazione politica europea interessata del seguito dato alla richiesta motivata di cancellazione dal registro.

4.   L'Autorità fissa la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea.

5.   Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione è considerata da tale Stato membro come una conversione della personalità giuridica europea in una personalità giuridica nazionale, che mantiene integralmente i preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica europea. Lo Stato membro in questione non applica condizioni proibitive nel contesto di tale conversione.

6.   Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea non acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione è sciolto o è sciolta conformemente al diritto applicabile di tale Stato membro. Lo Stato membro interessato può esigere che tale scioglimento sia preceduto dall'acquisizione, da parte del partito o della fondazione in questione, della personalità giuridica nazionale a norma del paragrafo 5.

7.   In tutte le situazioni di cui ai paragrafi 5 e 6, lo Stato membro interessato si assicura che sia pienamente rispettata la condizione di non perseguire scopi di lucro di cui all'articolo 3. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo possono concordare con lo Stato membro interessato le modalità di estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli eventuali fondi ricevuti dal bilancio generale dell'Unione europea e il pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie irrogate a norma dell'articolo 27.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO

Articolo 17

Condizioni di finanziamento

1.   Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.

2.   Una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi del paragrafo 1, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.

3.   Al fine di determinare l'ammissibilità a beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

4.   I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non superano l'85 % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e l'85 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro l'esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario sono recuperati conformemente al regolamento finanziario.

5.   Entro i limiti di cui agli articoli 21 e 22, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.

Articolo 18

Domanda di finanziamento

1.   Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte.

2.   Il partito politico europeo e la fondazione politica europea devono, al momento della domanda, osservare gli obblighi di cui all'articolo 23, e, dalla data di presentazione della sua domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, rimanere iscritti nel registro e non possono essere soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a), punti v) e vi).

3.   Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio piano d'azione o programma di lavoro annuale.

4.   L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi o dell'invito a presentare proposte, e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento finanziario.

5.   Una fondazione politica europea può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito politico europeo al quale è collegata.

Articolo 19

Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

1.   Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni a norma dell'articolo 18, sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:

il 15 % è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;

l'85 % è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.

Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico europeo.

2.   La ripartizione di cui al paragrafo 1 è definita sulla base del numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito politico europeo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, tenendo conto dell'articolo 17, paragrafo 3.

Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale numero non pregiudicano la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee. Quanto sopra esposto non pregiudica il requisito di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo il quale un partito politico europeo deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri.

Articolo 20

Donazioni e contributi

1.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 18 000 EUR all'anno e per donatore.

2.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 23, un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi forniti dai partiti membri dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee.

Per le donazioni provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se i corrispondenti donatori hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e).

3.   Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.

4.   Le donazioni una tantum il cui valore sia superiore a 12 000 EUR accettate da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.

5.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non accettano:

a)

donazioni o contributi anonimi;

b)

donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo;

c)

donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica da uno Stato membro o da un paese terzo, o da imprese sulle quali una siffatta autorità pubblica possa esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del suo diritto di proprietà, della sua partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese; o

d)

donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

6.   Entro 30 giorni dalla data in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea ricevono una donazione non consentita in base al presente regolamento, essa:

a)

è restituita al donatore o a qualsiasi persona che agisce per conto del donatore; o

b)

ove la restituzione non sia possibile, è segnalata all'Autorità e al Parlamento europeo. L'ordinatore del Parlamento europeo stabilisce l'importo ricevibile e ne autorizza la riscossione a norma degli articoli 78 e 79 del regolamento finanziario. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Parlamento europeo.

7.   Sono consentiti contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.

8.   Sono consentiti contributi a favore di una fondazione politica europea provenienti dai suoi membri, e dal partito politico europeo al quale è affiliata. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione politica europea e non può derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea.

L'onere della prova spetta al partito politico europeo interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l'origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica europea a esso collegata.

9.   Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare da cittadini che sono loro membri contributi fino a un valore di 18 000 EUR l'anno e per ciascun membro, qualora tali contributi siano forniti dal membro interessato per conto proprio.

La soglia di cui al primo comma non si applica qualora il membro interessato sia anche un membro eletto del Parlamento europeo, di un parlamento nazionale, di un parlamento regionale o di un'assemblea regionale.

10.   Qualunque contributo non consentito a norma del presente regolamento è restituito conformemente al paragrafo 6.

Articolo 21

Finanziamento di campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo

1.   Fatto salvo il secondo comma, i fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto di elezioni al Parlamento europeo a cui essi o i loro membri partecipano come indicato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (15), il finanziamento e gli eventuali limiti delle spese elettorali per tutti i partiti politici, i candidati e i terzi nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, così come la loro partecipazione alle stesse, sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

2.   Le spese connesse alle campagne di cui al paragrafo 1 sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.

Articolo 22

Divieto di finanziamento

1.   In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

2.   I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 5. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni.

3.   I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.

CAPO V

CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 23

Obblighi contabili, di rendicontazione e di revisione contabile

1.   Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'Autorità, con copia all'ordinatore del Parlamento europeo, e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro nel quale si trova la sede:

a)

i bilanci annuali e le note d'accompagnamento, riguardanti le loro entrate e le loro spese, le attività e le passività in essere all'inizio e alla fine dell'esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede, e i loro bilanci annuali sulla base dei principi contabili internazionali, definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

b)

una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l'affidabilità di tali bilanci sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente; e

c)

l'elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Nel caso di spese effettuate da partiti politici europei congiuntamente a partiti politici nazionali o da fondazioni politiche europee congiuntamente a fondazioni politiche nazionali o altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, direttamente o tramite i citati terzi, dai partiti politici europei o dalle fondazioni politiche europee sono inclusi nei bilanci annuali di cui al paragrafo 1.

3.   Gli organismi o esperti esterni indipendenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti, incaricati e pagati dal Parlamento europeo. Essi sono debitamente abilitati a effettuare revisioni contabili in base al diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede o sono stabiliti.

4.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dagli organismi o esperti indipendenti ai fini della revisione contabile.

5.   Gli organismi o esperti indipendenti informano l'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo ne informano i punti di contatto nazionali competenti.

Articolo 24

Norme generali in materia di controllo

1.   Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2.   L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

3.   Il controllo da parte dell'Autorità e dell'ordinatore del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2 non si estende all'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al diritto nazionale applicabile di cui all'articolo 14.

4.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o dagli Stati membri che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di loro rispettiva competenza a norma del presente regolamento.

Su richiesta e ai fini del controllo dell'osservanza dell'articolo 20, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono all'Autorità le informazioni concernenti i contributi versati dai singoli membri e l'identità dei medesimi. Inoltre, ove opportuno, l'Autorità può esigere che i partiti politici europei forniscano dichiarazioni confermative firmate rilasciate dai membri titolari di mandati elettivi ai fini del controllo del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma.

Articolo 25

Esecuzione e controllo in ordine al finanziamento dell'Unione

1.   Gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee sono determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al presente regolamento e al regolamento finanziario.

I termini e le condizioni per i contributi e le sovvenzioni sono stabiliti dall'ordinatore del Parlamento europeo nell'invito a presentare domande di contributi e nell'invito a presentare proposte.

2.   Il controllo dei finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell'Unione europea e del loro impiego è esercitato conformemente al regolamento finanziario.

Il controllo è altresì effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 1.

3.   La Corte dei conti esercita i suoi poteri di controllo a norma dell'articolo 287 TFUE.

4.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee beneficiari di finanziamenti concessi a norma del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per consentirle di esercitare le proprie funzioni.

5.   La decisione o l'accordo concernente il contributo o la sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti, su base documentale e in loco, del partito politico europeo che ha ricevuto un contributo o della fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

6.   La Corte dei conti e l'ordinatore del Parlamento europeo, o qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dall'ordinatore del Parlamento europeo, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o dell'accordo concernente il contributo e la sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro o dell'azione. Il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.

7.   LOLAF può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (18), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a contributi o sovvenzioni concessi a norma del presente regolamento. Se opportuno, i suoi risultati possono dare luogo a decisioni di recupero da parte dell'ordinatore del Parlamento europeo.

Articolo 26

Assistenza tecnica

Tutta l'assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

Articolo 27

Sanzioni

1.   Conformemente all'articolo 16, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

a)

qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

b)

qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constata che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettere a), c) ed e), o all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c)

quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

2.   L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

a)

violazioni non quantificabili:

i)

in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 5 o 6;

ii)

in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) d) ed e);

iii)

in caso di mancata trasmissione dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o di mancata segnalazione delle donazioni a norma dell'articolo 20, paragrafi 3 e 4;

iv)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia violato gli obblighi istituiti dall'articolo 23, paragrafo 1, o dall'articolo 24, paragrafo 4;

v)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

vi)

qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

b)

violazioni quantificabili:

i)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 o 5, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6;

ii)

in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22.

3.   L'ordinatore del Parlamento europeo può escludere un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal beneficiare di futuri finanziamenti dell'Unione per un periodo sino a cinque anni, o sino a dieci anni in caso di violazione ripetuta in un quinquennio, quando esso/essa sia stato/stata condannato/condannata per le violazioni elencate al paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), fatti salvi i poteri dell'ordinatore del Parlamento europeo di cui all'articolo 204 quindecies del regolamento finanziario.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le seguenti sanzioni pecuniarie:

a)

in caso di violazioni non quantificabili, una percentuale fissa del bilancio annuale del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata:

il 5 %, oppure

il 7,5 % in caso di concorso di violazioni, oppure

il 20 % in caso di reiterazione della violazione in questione, oppure

un terzo delle percentuali sopra indicate, qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l'Autorità apra un'indagine ufficiale, anche in caso di concorso o di reiterazione di violazioni, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato le misure correttive del caso,

il 50 % del bilancio annuale, relativo all'esercizio precedente, del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione che sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

b)

in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:

il 100 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo non sia superiore a 50 000 EUR, oppure

il 150 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 50 000 EUR ma non sia superiore a 100 000 EUR, oppure

il 200 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 100 000 EUR ma non sia superiore a 150 000 EUR, oppure

il 250 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 150 000 EUR ma non sia superiore a 200 000 EUR, oppure

il 300 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 200 000 EUR, oppure

un terzo delle percentuali sopra indicate, qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia volontariamente dichiarato la violazione prima che l'Autorità e/o l'ordinatore del Parlamento europeo apra un'indagine ufficiale, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato misure correttive idonee.

Ai fini delle percentuali sopra indicate, ciascuna donazione e ciascun contributo sono considerati separatamente.

5.   Quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia commesso una serie di violazioni del presente regolamento, è irrogata solo la sanzione relativa alla violazione più grave, a meno che non sia altrimenti disposto al paragrafo 4, lettera a).

6.   Le sanzioni fissate nel presente regolamento sono soggette a una prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data in cui la violazione è stata commessa o, in caso di violazioni continuate o reiterate, dalla data in cui tali violazioni sono cessate.

Articolo 28

Cooperazione tra l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri

1.   L'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri condividono le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali e si tengono regolarmente informati in merito alle materie concernenti le disposizioni di finanziamento, i controlli e le sanzioni.

2.   Essi concordano altresì le modalità pratiche di tale scambio di informazioni, comprese le norme riguardanti la divulgazione di prove o di informazioni riservate e la cooperazione tra Stati membri.

3.   L'ordinatore del Parlamento europeo informa l'Autorità delle risultanze che potrebbero condurre all'irrogazione di sanzioni a norma dell'articolo 27, paragrafi da 2 a 4, al fine di consentire all'Autorità di adottare le misure del caso.

4.   L'Autorità informa l'ordinatore del Parlamento europeo delle decisioni che ha adottato in materia di sanzioni, per consentirgli di trarre le debite conseguenze a norma del regolamento finanziario.

Articolo 29

Misure correttive e principi di buona amministrazione

1.   Prima di adottare una decisione definitiva concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 27, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.

2.   Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 27.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 30

Recupero

1.   In base a una decisione dell'Autorità di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le eventuali decisioni o risolve gli eventuali accordi in corso sul finanziamento dell'Unione, eccetto nei casi previsti all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d). Egli recupera inoltre ogni eventuale finanziamento dell'Unione, compresi i fondi dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti.

2.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non si conformano più all'articolo 18, paragrafo 2. Di conseguenza, l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione concernente un contributo o una sovvenzione ricevuto/a a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell' accordo o della alla decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti non utilizzati dell'Unione relativi a esercizi precedenti.

In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese ammissibili effettivamente sostenute dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione.

Il presente paragrafo si applica anche ai casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Informazione dei cittadini

Fatti salvi gli articoli 21 e 22 e i rispettivi statuti e procedimenti interni, i partiti politici europei, nel contesto di elezioni del Parlamento europeo, possono adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici europei in questione.

Articolo 32

Trasparenza

1.   Il Parlamento europeo pubblica su un sito web creato ad hoc, sotto l'egida del proprio ordinatore o dell'Autorità:

a)

il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo delle loro domande di registrazione a norma dell'articolo 8, entro quattro settimane dopo che l'Autorità ha adottato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata all'Autorità a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6;

b)

un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo delle stesse unitamente alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 8 e ai motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che l'Autorità ha adottato la decisione;

c)

una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico europeo e fondazione politica europea, per ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea;

d)

i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro o delle azioni;

e)

i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, a eccezione di quelle provenienti da persone fisiche il cui valore non sia superiore a 1 500 EUR all'anno e per donatore, indicate come «donazioni di piccola entità»; le donazioni di persone fisiche il cui valore annuo sia superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR non sono pubblicate senza previo consenso scritto del donatore interessato alla loro pubblicazione. In assenza di tale previo consenso, tali donazioni sono indicate come «donazioni di piccola entità». Sono pubblicati altresì l'importo totale delle donazioni di piccola entità e il numero di donatori per anno calendario;

f)

i contributi di cui all'articolo 20, paragrafi 7 e 8, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti membri o delle organizzazioni affiliate che hanno inviato tali contributi;

g)

i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 27, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma degli articoli 10 e 11, in particolare per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 45/2001;

h)

le motivazioni di eventuali decisioni definitive adottate dall'ordinatore del Parlamento europeo a norma dell'articolo 27 e i particolari delle stesse;

i)

una descrizione dell'assistenza tecnica fornita ai partiti politici europei; e

j)

la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate di cui all'articolo 38.

2.   Il Parlamento europeo pubblica l'elenco delle persone giuridiche affiliate a un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.

3.   I dati personali sono esclusi dalla pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, a meno che tali dati personali non siano pubblicati a norma del paragrafo 1, lettere a), e) o g).

4.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 10 della direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali saranno trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, dall'Autorità, dall'OLAF, dalla Corte dei conti, dagli Stati membri o da organismi o esperti indipendenti da loro autorizzati, e che i loro dati personali saranno pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni di cui al presente articolo. In applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, l'ordinatore del Parlamento europeo include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di contributi o proposte di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 33

Protezione dei dati personali

1.   Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, l'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 si conformano al regolamento (CE) n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di tale regolamento.

2.   Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri allorché esercitano il controllo su aspetti relativi al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 24 e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, si conformano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali che ne discendono. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di tale direttiva.

3.   L'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi cancellano tutti i dati personali raccolti a tal fine al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti a norma dell'articolo 32.

4.   Gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Essi cancellano tali dati personali, conformemente al diritto nazionale applicabile, dopo la trasmissione a norma dell'articolo 28.

5.   I dati personali possono essere conservati oltre i termini di cui al paragrafo 3 o previsti dal diritto nazionale applicabile di cui al paragrafo 4 se tale conservazione è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi relativi al finanziamento di un partito politico o di una fondazione politica europea o alla composizione di un partito politico europeo. Tutti i dati di carattere personale sono cancellati entro una settimana dopo la data della conclusione di tali procedimenti con decisione definitiva, o dopo la chiusura di eventuali audit, ricorsi, controversie o reclami.

6.   I responsabili del trattamento dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 applicano misure adeguate di ordine tecnico e organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, da perdita accidentale, alterazioni o diffusione o accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento di tali dati implica la loro trasmissione in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

7.   Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che l'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11, rispettino e salvaguardino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al loro trattamento da parte dell'Autorità, del Parlamento europeo o del comitato.

8.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento, della direttiva 95/46/CE e delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle stesse e, in particolare, in caso di uso fraudolento di dati personali.

Articolo 34

Diritto a essere sentiti

Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea o di un richiedente di cui all'articolo 8, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo, della fondazione politica europea o del richiedente in questione. L'Autorità o il Parlamento europeo motiva debitamente la propria decisione.

Articolo 35

Diritto di ricorso

Le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti del TFUE.

Articolo 36

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 novembre 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 38

Valutazione

Previa consultazione dell'Autorità, il Parlamento europeo pubblica, entro la metà del 2018, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

Entro la fine del 2018, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del regolamento stesso.

Articolo 39

Applicazione effettiva

Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento.

Articolo 40

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso continua tuttavia ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017.

Articolo 41

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), entro il 1o luglio 2015.

Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2017. L'Autorità di cui all'articolo 6 è tuttavia istituita entro il 1o settembre 2016. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati dopo il 1o gennaio 2017 possono chiedere un finanziamento a norma del presente regolamento per le proprie attività solo a partire dall'esercizio finanziario 2018 o successivamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU C 133 del 9.5.2013, pag. 90.

(2)  GU C 62 del 2.3.2013, pag. 77.

(3)  GU C 67 del 7.3.2013, pag. 1.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2014.

(5)  Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

(6)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 46.

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  GU C 253 del 3.9.2013, pag. 12.

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(14)  Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

(15)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

(16)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

Dichiarazione standard del richiedente

Il sottoscritto, rappresentante legale di/ del/ della [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea], certifica con la presente che:

il / la [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea] si impegna a conformarsi alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che si impegna a rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali è fondata l'Unione quali espressi all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Firma autorizzata:

Titolo (Sig. / Sig.ra …), cognome e nome:

 

Funzione nell'organizzazione richiedente la registrazione quale partito politico europeo / fondazione politica europea:

 

Luogo e data:

 

Firma:

 


4.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/28


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1142/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore d'integrazione all'interno dell'Unione.

(2)

L'articolo 10 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispongono che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

(3)

Il 4 novembre 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 2004/2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (3).

(4)

Nella risoluzione del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle norme relative al loro finanziamento (4), il Parlamento europeo ha suggerito, alla luce dell'esperienza acquisita, una serie di miglioramenti sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

(5)

Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (5) che abroga il regolamento (CE) n. 2004/2003 e che stabilisce nuove norme concernenti, tra l'altro, il finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, le modalità e la distribuzione dei fondi, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le elezioni al Parlamento europeo, le spese rimborsabili, il divieto di finanziamento, la contabilità, la rendicontazione e la revisione contabile, l'attuazione e il controllo, le sanzioni, la cooperazione tra l'Autorità per i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, e la trasparenza.

(6)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario») dovrebbe contenere regole sui contributi dal bilancio generale dell'Unione europea ai partiti politici europei come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Tali regole dovrebbero concedere ai partiti politici a livello europeo un maggiore grado di flessibilità per quanto riguarda i termini per utilizzare tali contributi, conformemente alla natura delle loro attività.

(7)

Il sistema di sostegno finanziario ai partiti politici europei attraverso una sovvenzione di funzionamento di cui all'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario non è adatto alle loro esigenze, in particolare l'obbligo di presentare un programma di lavoro annuale, un criterio che non esiste nella legislazione degli Stati membri. Pertanto, il sostegno finanziario concesso ai partiti politici europei dovrebbe assumere la forma di un contributo specifico, che soddisfi le esigenze specifiche dei partiti politici europei. Tuttavia, visto che le fondazioni politiche a livello europeo sono tuttora soggette alle disposizioni relative alle sovvenzioni del regolamento finanziario, dovrebbe potersi applicare a esse il riporto limitato al primo trimestre, attualmente previsto dall'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

(8)

Benché un sostegno finanziario sia concesso senza che sia richiesto un programma di lavoro annuale, i partiti politici europei dovrebbero giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore competente verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere spesi entro la fine dell'esercizio finanziario successivo all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi dovrebbero essere recuperati dall'ordinatore competente.

(9)

I fondi dell'Unione concessi per finanziare i costi operativi dei partiti politici europei non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare per finanziare, direttamente o indirettamente, altre organizzazioni, quali i partiti politici nazionali. I partiti politici europei dovrebbero utilizzare i contributi per sostenere una percentuale delle spese correnti e future e non spese o debiti contratti prima della presentazione delle loro domande di contributo.

(10)

È opportuno che la concessione dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti politici europei, in particolare mediante l'eliminazione dei criteri di selezione, l'istituzione di un unico pieno prefinanziamento come regola generale e mediante la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

(11)

È opportuno che i contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano sospesi, ridotti o revocati se i partiti politici europei violano gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(12)

È opportuno che le sanzioni basate sia sul regolamento finanziario sia sul regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 siano applicate in modo coerente e rispettino il principio del ne bis in idem. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal regolamento finanziario non si applicano in uno dei casi per i quali sono già state irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento finanziario,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:

1)

all'articolo 121, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«j)

contributi ai partiti politici europei di cui al titolo VIII della Parte seconda.»;

2)

l'articolo 125 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se, alla fine di un esercizio finanziario per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica a livello europeo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell'esercizio, in deroga al principio del divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a condizione che tale parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

3)

nella Parte seconda è inserito il titolo seguente:

«TITOLO VIII

CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI

Articolo 204 bis

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente regolamento, per partiti politici europei si intendono le entità registrate come tali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

2.   Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo 204 ter

Principi

1.   I contributi sono utilizzati solo per il rimborso della percentuale di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti, come specificato all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 21 di tale regolamento.

2.   I contributi possono essere utilizzati per rimborsare spese connesse a contratti conclusi da partiti politici europei, a condizione che all'atto dell'aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti di interesse.

3.   I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. I contributi non sono utilizzati per gli scopi esclusi dall'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

4.   I contributi sono subordinati al rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

5.   I contributi sono concessi dal Parlamento europeo su base annuale e sono pubblicati a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento e dell'articolo 32, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

6.   I partiti politici europei che ricevono un contributo non ricevono, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio. In particolare, sono vietate le donazioni a titolo dei bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo. Una voce di spesa non può, in nessuna circostanza, essere finanziata due volte dal bilancio.

Articolo 204 quater

Aspetti di bilancio

I contributi sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti destinati a organismi o esperti indipendenti esterni di revisione contabile di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono imputati direttamente al bilancio del Parlamento europeo.

Articolo 204 quinquies

Bando per la presentazione delle domande di contributi

1.   I contributi sono concessi in esito a bando per la presentazione delle domande di contributi pubblicato ogni anno, almeno sul sito web del Parlamento europeo.

2.   A un partito politico europeo può essere concesso un solo contributo all'anno.

3.   Un partito politico europeo può ricevere un contributo solo se ne fa richiesta nei termini e nel rispetto delle condizioni stabilite nel bando per la presentazione delle domande di contributi.

4.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi stabilisce i criteri di ammissibilità del richiedente nonché i criteri di esclusione.

5.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi determina, almeno, la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo.

6.   Il bando per la presentazione delle domande di contributi richiede un bilancio di previsione.

Articolo 204 sexies

Procedura di attribuzione

1.   Le domande di contributi sono presentate per iscritto con debito anticipo, e, se del caso, in un formato elettronico protetto.

2.   I contributi non sono concessi a richiedenti che, al momento di una procedura di attribuzione del contributo, si trovano in una delle situazioni previste dall'articolo 106, paragrafo 1, dall'articolo 107 e dall'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), e a quelli che sono registrati nella banca dati centrale sull'esclusione di cui all'articolo 108.

3.   I richiedenti sono tenuti ad attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2.

4.   I contributi sono concessi tramite un accordo o una decisione di contributo come precisato nel bando per la presentazione delle domande di contributi.

5.   L'ordinatore competente può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione e dell'adozione dell'accordo o della decisione di contributo. L'ordinatore competente precisa, nel debito rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire eventuali conflitti d'interesse.

Articolo 204 septies

Procedura di valutazione

1.   Le domande di contributo sono selezionate in base ai criteri di assegnazione stabiliti nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 fra le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esclusione.

2.   I criteri di ammissibilità stabiliscono a quali condizioni un richiedente può ricevere un contributo ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

3.   La decisione dell'ordinatore competente in merito alle domande precisa almeno:

a)

l'oggetto e l'importo globale del contributo;

b)

il nome dei richiedenti selezionati e gli importi accettati;

c)

i nomi dei richiedenti esclusi e le motivazioni di tale esclusione.

4.   L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alle sue domande. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in parte o in tutto, l'ordinatore competente comunica i motivi del rifiuto della richiesta o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Se la richiesta è respinta, l'ordinatore competente informa il richiedente dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giurisdizionale a sua disposizione previsti dall'articolo 97 del presente regolamento.

Articolo 204 octies

Forma dei contributi

1.   I contributi possono assumere una delle seguenti forme:

a)

rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute;

b)

rimborso sulla base di costi unitari;

c)

somme forfettarie;

d)

finanziamenti a tasso fisso;

e)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).

2.   Possono essere rimborsate solo le spese che soddisfano i criteri stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi e che non sono state sostenute prima della data di presentazione della domanda.

Articolo 204 nonies

Regole applicabili ai contributi

1.   Il costo unitario copre tutte o alcune categorie specifiche di spese rimborsabili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un determinato importo per unità.

2.   Le somme forfettarie coprono in modo generale determinate spese necessarie per lo svolgimento di una specifica attività da parte del partito politico europeo. Le somme forfettarie sono utilizzate solo in combinazione con altre forme di contributi.

3.   Il finanziamento a tasso fisso copre determinate categorie di spese rimborsabili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale.

4.   Quando si utilizzano le somme forfettarie, il finanziamento a tasso fisso o i costi unitari sono definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi, precisando ove necessario i rispettivi importi e tassi. Il bando per la presentazione delle domande di contributi contiene inoltre una descrizione dei metodi per determinare gli importi forfettari, i finanziamenti a tasso fisso o i costi unitari, basati su strumenti obiettivi quali dati statistici, dati storici certificati o verificabili dei partiti politici europei o delle loro consuete prassi contabili. L'accordo o la decisione di contributo contiene disposizioni che consentono di verificare l'osservanza delle condizioni per l'attribuzione di somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso o costi unitari.

Articolo 204 decies

Prefinanziamento

I contributi sono versati nella loro totalità, sotto forma di un unico prefinanziamento, a meno che l'ordinatore competente decida altrimenti in casi debitamente giustificati.

Articolo 204 undecies

Garanzie

L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, caso per caso e previa analisi dei rischi, chiedere che il partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per limitare i rischi finanziari connessi al pagamento del prefinanziamento solo quando, alla luce della valutazione dei rischi, il partito politico europeo è esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a) e d), del presente regolamento o quando una decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (“Autorità”), è stata comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.

Le disposizioni di cui all'articolo 134 del presente regolamento sulla garanzia di prefinanziamento per le sovvenzioni si applicano mutatis mutandis alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al primo comma del presente articolo per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei.

Articolo 204 duodecies

Uso dei contributi

1.   I contributi sono spesi a norma dell'articolo 204 ter.

2.   Qualsiasi parte del contributo non spesa entro l'esercizio finanziario cui si riferisce tale contributo (anno n) è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell'anno n+1. Qualsiasi parte rimanente del contributo non spesa entro tale data è recuperata conformemente al titolo IV, capo 5, della parte prima.

3.   I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Gli importi che rimangono dai contributi del precedente esercizio non possono essere utilizzati per finanziare la parte che i partiti politici europei sono tenuti a fornire dalle risorse proprie. I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie di un partito politico europeo.

4.   I partiti politici europei utilizzano la parte del contributo che non è stata usata entro l'esercizio finanziario cui si riferisce tale contributo prima di utilizzare i contributi concessi dopo tale esercizio.

5.   Qualsiasi interesse maturato sui pagamenti di prefinanziamento è considerato parte del contributo.

Articolo 204 terdecies

Relazione sull'uso dei contributi

1.   A norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il partito politico europeo presenta all'ordinatore competente, per approvazione, la sua relazione annuale sull'utilizzo del contributo e i relativi rendiconti finanziari annuali.

2.   L'ordinatore competente redige la sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del presente regolamento sulla base della relazione annuale e dei rendiconti finanziari annuali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Per redigere la relazione, possono essere utilizzati altri documenti giustificativi.

Articolo 204 quaterdecies

Pagamento del saldo

1.   L'importo del contributo diventa definitivo soltanto dopo l'approvazione della relazione annuale e dei rendiconti finanziari annuali di cui all'articolo 204 terdecies, paragrafo 1, da parte dell'ordinatore competente. L'approvazione della relazione annuale e dei rendiconti finanziari annuali non pregiudica controlli successivi da parte dell'Autorità.

2.   Qualsiasi importo non speso del prefinanziamento diventa definitivo soltanto dopo che è stato utilizzato dal partito politico europeo per pagare spese rimborsabili che soddisfano i criteri definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi.

3.   Quando il partito politico europeo non si conforma agli obblighi che gli incombono in relazione all'uso dei contributi, i contributi sono sospesi, ridotti o revocati dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

4.   Prima di effettuare il pagamento del saldo, l'ordinatore competente verifica che il partito politico europeo continui a essere iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e che non sia stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento tra la data della domanda e la fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.

5.   Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento, l'ordinatore competente può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo o alla decisione di contributo, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità, delle frodi o di un'altra violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Articolo 204 quindecies

Controlli e sanzioni

1.   Ogni accordo o decisione di finanziamento prevede espressamente che il Parlamento europeo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti esercitino i loro poteri di controllo, in base a documenti e sul posto, su tutti i partiti politici europei, i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione.

2.   L'ordinatore competente può irrogare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

3.   Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono altresì essere irrogate ai partiti politici europei che, al momento della presentazione della domanda di contributo o dopo aver ricevuto il contributo, abbiano reso false dichiarazioni fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore competente oppure non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 204 sexdecies

Tenuta di registri

1.   I partiti politici europei tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi al contributo per cinque anni dopo la presentazione della relazione annuale finale e dei rendiconti finanziari annuali di cui all'articolo 204 terdecies, paragrafo 1.

2.   La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle richieste derivanti dall'utilizzo del contributo è conservata fintanto che tali audit, ricorsi, contenzioni od operazioni di regolarizzazione siano stati conclusi.

Articolo 204 septdecies

Selezione degli organismi o esperti esterni di revisione contabile

Gli organismi o esperti indipendenti esterni di revisione contabile di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono selezionati mediante una procedura d'appalto pubblica. La durata del contratto non può superare i cinque anni. Dopo due rinnovi consecutivi si ritiene che sussista un conflitto di interessi che potrebbe influire negativamente sullo svolgimento della revisione contabile.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. L'articolo 125, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nella versione precedente alle modifiche effettuate dall'articolo 1 del presente regolamento, continuano ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici a livello europeo effettuati sino al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU C 4 dell'8.1.2014, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2014.

(3)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(4)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 46.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).»;


4.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/35


REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Tuttavia le specie esotiche, se raggiungono un numero considerevole, possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ma anche sulla società e sull’economia. Nell’ambiente dell’Unione e di altri paesi europei sono presenti circa 12 000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 % è ritenuto invasivo.

(2)

Le specie esotiche invasive rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, in particolare per gli ecosistemi isolati sotto il profilo geografico ed evolutivo, come le isole di piccole dimensioni. I rischi che tali specie possono provocare possono intensificarsi a causa dell'aumento del commercio mondiale, dei trasporti, del turismo e dei cambiamenti climatici.

(3)

Vari sono i modi in cui le specie esotiche invasive possono mettere a repentaglio la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, anche con gravi effetti sulle specie autoctone, nonché sulla struttura e sulle funzioni di un ecosistema alterandone gli habitat, mettendo in atto comportamenti di predazione e competizione, trasmettendo malattie, sostituendosi alle specie autoctone in una parte cospicua dell’areale e inducendo effetti genetici mediante ibridizzazione. Le specie esotiche invasive possono produrre inoltre notevoli effetti negativi sulla salute umana e sull’economia. A costituire una minaccia per la biodiversità, i servizi ecosistemici collegati, la salute umana o l’economia sono solo gli esemplari vivi e le parti di essi in grado di riprodursi e pertanto solo questi dovrebbero essere soggetti alle restrizioni ai sensi del presente regolamento.

(4)

L’Unione, in quanto parte della convenzione sulla diversità biologica, approvata con decisione 93/626/CEE del Consiglio (3), è tenuta al rispetto dell’articolo 8, lettera h), di tale convenzione, in base al quale ciascuna parte contraente, per quanto possibile e opportuno, «vieta di introdurre specie esotiche oppure le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie».

(5)

L’Unione, in quanto parte della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, approvata con decisione 82/72/CEE del Consiglio (4), si è impegnata a prendere tutte le opportune misure per garantire la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatiche.

(6)

Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle direttive 2000/60/CE (5), 2008/56/CE (6) e 2009/147/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (8), il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, nonché sulla salute umana e sulla sicurezza, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni sociali ed economici.

(7)

Le specie che migrano naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali non dovrebbero essere considerate specie esotiche nel nuovo ambiente e dovrebbero essere quindi escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe concentrarsi unicamente sulle specie introdotte nell'Unione in conseguenza dell'intervento umano.

(8)

Esistono attualmente oltre quaranta atti legislativi dell'Unione relativi alla salute animale che includono disposizioni sulle malattie degli animali. Inoltre, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio (9) comprende disposizioni sugli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce il regime applicabile agli organismi geneticamente modificati. È opportuno pertanto che le nuove norme sulle specie esotiche invasive siano allineate agli atti legislativi dell'Unione summenzionati e non vi si sovrappongano, escludendo dall'ambito di applicazione gli organismi oggetto degli stessi.

(9)

I regolamenti (CE) n. 1107/2009 (11) e (UE) n. 528/2012 (12) del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio (13) contengono norme riguardanti l’autorizzazione all’uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento l’uso di alcune specie sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, le specie utilizzate a tali fini siano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(10)

Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine è opportuno stilare e aggiornare regolarmente un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale («elenco dell'Unione»). Una specie esotica invasiva dovrebbe essere considerata di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l’adozione di apposite misure applicabili in tutta l’Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché l'identificazione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale rimanga proporzionata, è opportuno stilare e aggiornare l’elenco dell'Unione gradualmente e dando preminenza alle specie la cui inclusione nell'elenco dell'Unione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi. Poiché le specie appartenenti allo stesso gruppo tassonomico hanno spesso requisiti ecologici simili e possono comportare rischi analoghi, ove appropriato si dovrebbe consentire l'inclusione nell'elenco dell'Unione di gruppi tassonomici delle specie.

(11)

I criteri per l'inclusione nell’elenco dell'Unione sono lo strumento fondamentale di applicazione del presente regolamento. Al fine di assicurare un uso efficace delle risorse, tali criteri dovrebbero garantire che figurino nell'elenco le specie esotiche invasive che, tra le potenziali specie esotiche invasive attualmente note, producono gli effetti negativi più significativi. La Commissione dovrebbe presentare al comitato istituito dal presente regolamento, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, una proposta di elenco dell'Unione basato sui suddetti criteri. All'atto di proporre l'elenco dell'Unione, la Commissione dovrebbe informare tale comitato del modo in cui ha tenuto conto dei criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle disposizioni applicabili dei pertinenti accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in materia di restrizioni agli scambi di specie.

(12)

Al fine di evitare costi eccessivi o sproporzionati per gli Stati membri e di preservare il valore aggiunto dell'azione dell'Unione tramite il presente regolamento, la Commissione, all'atto di proporre l'elenco dell'Unione e le misure conseguenti, dovrebbe tenere conto dei costi di attuazione per gli Stati membri, del costo del mancato intervento, dell'efficienza dei costi e degli aspetti sociali ed economici. In tale contesto, nel selezionare le specie esotiche invasive da includere nell'elenco dell'Unione si dovrebbe prestare particolare attenzione alle specie che sono ampiamente utilizzate e apportano notevoli vantaggi sociali ed economici in uno Stato membro, pur senza compromettere gli obiettivi del presente regolamento.

(13)

Per garantire la conformità con la normativa dei pertinenti accordi dell’OMC e assicurare l’applicazione coerente del presente regolamento è opportuno stabilire criteri comuni in base ai quali effettuare la valutazione dei rischi. Se del caso, tali criteri dovrebbero basarsi su norme nazionali e internazionali esistenti e dovrebbero contemplare i vari aspetti delle caratteristiche delle specie, il rischio e le vie d’introduzione nell’Unione, l'effetto sociale, economico e sulla biodiversità delle specie, i benefici potenziali derivanti dal loro uso e i costi per mitigarne i concomitanti effetti negativi, nonché una valutazione dei costi potenziali imputabili ai danni ambientali, sociali ed economici che dimostrino la rilevanza per l’Unione e ne giustifichino l’intervento. Per sviluppare il sistema in modo graduale e potersi avvalere dell’esperienza via via acquisita, l’impostazione generale dovrebbe essere valutata entro il 1o giugno 2021.

(14)

Alcune specie esotiche invasive figurano nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (14) e la loro importazione nell’Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta e Trachemys scripta elegans. Per assicurare un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche invasive a livello di Unione, l'inserimento delle suddette specie esotiche invasive quali specie esotiche invasive di rilevanza unionale dovrebbe essere considerato prioritario.

(15)

Poiché in campo ambientale è in genere più auspicabile ed economicamente più efficiente prevenire che rimediare, la prevenzione dovrebbe avere un ruolo di primo piano. È pertanto opportuno inserire in via prioritaria nell'elenco le specie esotiche invasive non ancora presenti nell'Unione o la cui invasione è in fase iniziale e le specie esotiche invasive che probabilmente avranno gli effetti negativi più significativi. Data l’incessante introduzione di nuove specie esotiche invasive nell’Unione e la diffusione delle specie presenti, che continuano ad ampliare il proprio areale, è necessario far sì che l’elenco dell'Unione sia costantemente riveduto e aggiornato.

(16)

Si dovrebbe esplorare la possibilità di instaurare una cooperazione regionale tra gli Stati membri interessati dalle stesse specie che non siano in grado di insediare una popolazione vitale in un'ampia parte dell'Unione. Laddove gli obiettivi del presente regolamento siano conseguiti meglio a livello di Unione, anche tali specie potrebbero essere incluse nell'elenco dell'Unione.

(17)

Nel perseguire gli obiettivi del presente regolamento, è opportuno tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e in particolare della loro grande distanza, dell'insularità e dell'unicità delle rispettive biodiversità. È pertanto opportuno adattare le prescrizioni del presente regolamento, per quanto riguarda l'adozione di misure restrittive e preventive relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, alle suddette specificità delle regioni ultraperiferiche quali definite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenuto conto delle decisioni 2010/718/UE (15) e 2012/419/UE (16) del Consiglio europeo.

(18)

I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l’Unione. È perciò fondamentale vietare a livello di Unione l’introduzione deliberata o per negligenza nell’Unione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l’acquisto, la vendita, l’uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale al fine di garantire che si intervenga in modo tempestivo e coerente in tutto il territorio dell’Unione per evitare distorsioni del mercato interno e l’insorgere di situazioni in cui l’azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall’inerzia di un altro.

(19)

Allo scopo di permettere la conduzione di ricerche scientifiche e attività di conservazione ex situ, è necessario prevedere norme specifiche per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale oggetto di dette attività. Tali attività dovrebbero essere condotte al chiuso, in stabilimenti che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Su autorizzazione della Commissione, in casi eccezionali e debitamente motivati di interesse generale imperativo, dovrebbe essere possibile applicare tali norme anche ad altre attività, ivi comprese quelle di carattere commerciale. Nell'attuare tali norme, si dovrebbe prestare particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi impatto negativo sulle specie e gli habitat protetti, conformemente alle pertinenti norme di diritto dell'Unione.

(20)

Si può verificare che la presenza di specie esotiche non ancora riconosciute come specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia rilevata alle frontiere dell’Unione oppure nel territorio dell'Unione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero poter adottare, in base alle prove scientifiche disponibili, determinate misure di emergenza. Tali misure di emergenza consentirebbero agli Stati membri interessati di reagire immediatamente di fronte alle specie esotiche invasive la cui introduzione, il cui insediamento e la cui diffusione potrebbero costituire un rischio, mentre ne valutano i rischi effettivi, in linea con le disposizioni applicabili dei pertinenti accordi dell’OMC, in particolare al fine di far riconoscere dette specie come specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Alle misure di emergenza nazionali è necessario affiancare la possibilità di adottare misure di emergenza a livello di Unione per conformarsi alle disposizioni dei pertinenti accordi dell’OMC. Le misure di emergenza a livello di Unione doterebbero inoltre l’Unione di un meccanismo in base al quale sarebbe in grado di intervenire rapidamente in presenza o nell’imminenza dell’ingresso di una nuova specie esotica invasiva in conformità con il principio di precauzione.

(21)

Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte accidentalmente nell’Unione. È quindi di cruciale importanza gestire in modo più efficace i vettori d’introduzione accidentale. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. È opportuno prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall’Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships’ Biofouling), sia misure obbligatorie. L'intervento dovrebbe fondarsi sull’esperienza acquisita dall’Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, tra cui le misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi adottata nel 2004. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per incoraggiare gli Stati membri a ratificare tale convenzione.

(22)

Al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d’ausilio alla soluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie. Dato che i sistemi di sorveglianza offrono i mezzi più adatti per individuare precocemente la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, tali sistemi dovrebbero contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d’interesse, tra i quali le comunità regionali e locali. Detti sistemi dovrebbero tra l'altro individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell'Unione e dovrebbero essere intesi a fornire un quadro efficace e completo a livello di Unione. A fini di efficacia ed efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo doganale, sorveglianza e monitoraggio previsti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/56/CE e 2009/147/CE.

(23)

Per evitare l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive si dovrebbero svolgere controlli ufficiali su animali e vegetali. Gli animali vivi e le piante dovrebbero entrare nell’Unione attraverso i punti di controllo frontalieri in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e delle direttive 91/496/CEE (18) e 97/78/CE (19) del Consiglio o attraverso i punti di entrata in conformità della direttiva 2000/29/CE. Per migliorare l’efficienza ed evitare di creare sistemi paralleli di controlli doganali, le autorità competenti dovrebbero verificare presso il punto di controllo frontaliero o il punto d'entrata di primo ingresso se tali specie siano specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

(24)

A partire dal momento in cui una specie esotica invasiva è introdotta, è fondamentale disporre di misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida per impedirne l’insediamento e la diffusione. La risposta più efficace ed efficiente in termini di costi spesso consiste nell’eradicare la popolazione il più presto possibile, quando il numero di esemplari è ancora limitato. Se l'eradicazione non è fattibile o se i suoi costi non compensano nel lungo periodo i vantaggi ambientali, sociali ed economici, si dovrebbero applicare misure di contenimento e di controllo. Le misure di gestione dovrebbero essere proporzionate all'impatto sull'ambiente e tenere debitamente conto delle condizioni biogeografiche e climatiche dello Stato membro interessato.

(25)

Le misure di gestione dovrebbero evitare effetti negativi per l'ambiente e la salute umana. L'eradicazione e la gestione di alcune specie animali esotiche invasive, pur rendendosi necessarie in taluni casi, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prenda parte all’eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive dovrebbero prendere le dovute misure per risparmiare il dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo, tenendo conto, per quanto possibile, delle migliori prassi settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall’Organizzazione mondiale per la salute animale. È opportuno prendere in considerazione metodi non letali e tutte le azioni adottate dovrebbero ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure.

(26)

Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. È pertanto opportuno adottare misure di ripristino proporzionate atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità della direttiva 2000/60/CE e lo stato ambientale delle acque marine in conformità della direttiva 2008/56/CE. I costi di tali misure di ripristino dovrebbero essere recuperati in base al principio «chi inquina paga».

(27)

Al fine di contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento, è opportuno incoraggiare la cooperazione transfrontaliera, in particolare con i paesi confinanti, e il coordinamento tra gli Stati membri, in particolare all'interno della medesima regione biogeografica dell'Unione.

(28)

Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive dovrebbe poggiare su un sistema informativo centralizzato che raccolga le informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e consenta, da un lato, l'accesso ai dati sulla presenza delle specie, loro diffusione, ecologia e invasioni e ogni altra informazione necessaria a supportare le decisioni strategiche e gestionali e, dall'altro, consenta la condivisione delle migliori prassi.

(29)

La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) ha istituito un quadro per la consultazione pubblica nelle decisioni relative all’ambiente. All’atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche invasive, una partecipazione efficace del pubblico dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni e, dall’altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi. Ciò dovrebbe accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.

(30)

La partecipazione della comunità scientifica è importante per fornire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla soluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive. È opportuno istituire un apposito forum scientifico al fine di fornire pareri sugli aspetti scientifici legati all'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la definizione e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione, la valutazione dei rischi, le misure di emergenza e le misure di eradicazione rapida.

(31)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione e all’aggiornamento dell’elenco dell'Unione, al formato dei documenti che fungono da prova per le autorizzazioni, all'adozione di misure di emergenza a livello di Unione, all'obbligo di applicare talune disposizioni negli Stati membri interessati in caso di cooperazione regionale rafforzata, al rigetto delle decisioni degli Stati membri di non applicare misure di eradicazione e ai formati tecnici per la rendicontazione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(32)

Al fine di tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici in campo ambientale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai seguenti aspetti: determinare in che modo si possa giungere alla conclusione che le specie esotiche invasive sono in grado di insediare popolazioni vitali e diffondersi, nonché definire gli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33)

Per assicurare la conformità con il presente regolamento, è importante che le sanzioni imposte dagli Stati membri per le infrazioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della natura e gravità dell’infrazione, del principio del recupero dei costi e del principio «chi inquina paga».

(34)

Mediante misure adottate a norma del presente regolamento, gli Stati membri possono prevedere obblighi per i detentori o gli utilizzatori di specie esotiche, nonché per i proprietari e gli affittuari dei terreni interessati.

(35)

Per consentire ai proprietari non commerciali di animali da compagnia che appartengono a specie figuranti nell’elenco delle specie incluse nell'elenco dell'Unione di tenere il proprio animale fino alla fine naturale della loro vita, è necessario prevedere misure transitorie, a condizione che si prendano tutti i provvedimenti necessari a evitare la riproduzione o la fuoriuscita.

(36)

Per consentire agli operatori commerciali che abbiano aspettative legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, di esaurire le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento, è giustificato concedere loro due anni per sopprimere, sopprimere in modo indolore, vendere o, se del caso, dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ.

(37)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri mantenere o adottare norme più rigorose rispetto a quelle definite nel presente regolamento riguardo alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e applicare alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale disposizioni quali quelle previste dal presente regolamento per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Tali misure dovrebbero essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle specie che mutano il loro areale naturale non ad opera dell’uomo, ma in risposta al mutamento delle condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici;

b)

agli organismi geneticamente modificati di cui all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE;

c)

agli agenti patogeni che causano le malattie degli animali; ai fini del presente regolamento si intende per «malattie degli animali» la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, causata da uno o più agenti patogeni trasmissibili agli animali o all'uomo;

d)

agli organismi nocivi di cui all'allegato I o all'allegato II della direttiva 2000/29/CE e agli organismi nocivi per i quali sono state adottate misure ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, di detta direttiva;

e)

alle specie che figurano nell’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 quando sono impiegate nell'acquacoltura;

f)

ai microrganismi coltivati o importati per essere utilizzati nei prodotti fitosanitari già autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; o

g)

ai microrganismi coltivati o importati per essere utilizzati nei biocidi già autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1)   «specie esotica»: qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

2)   «specie esotica invasiva»: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi;

3)   «specie esotica invasiva di rilevanza unionale»: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3;

4)   «specie esotica invasiva di rilevanza nazionale»: una specie esotica invasiva, diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro in base a prove scientifiche considera significativi per il proprio territorio, o per una sua parte, gli effetti negativi del rilascio e della diffusione, anche laddove non interamente accertati, e che richiede un intervento a livello di detto Stato membro;

5)   «biodiversità»: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

6)   «servizi ecosistemici»: i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano;

7)   «introduzione»: lo spostamento di una specie al di fuori del suo areale naturale in conseguenza dell'intervento umano;

8)   «ricerca»: l’attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per ottenere nuovi dati scientifici o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto le caratteristiche che rendono una specie invasiva, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive;

9)   «confinamento»: il tenere un organismo in luogo chiuso da cui sia impossibile la fuoriuscita o la diffusione;

10)   «conservazione ex situ»: la conservazione delle componenti della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale;

11)   «vettori»: le vie e i meccanismi dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive;

12)   «rilevamento precoce»: la conferma della presenza nell’ambiente di uno o più esemplari di una specie esotica invasiva prima che divenga ampiamente diffusa;

13)   «eradicazione»: l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi letali o non letali;

14)   «controllo demografico»: qualsiasi azione letale o non letale applicata alla popolazione di una specie esotica invasiva, che al contempo riduca al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat, allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell’impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati, sulla salute umana o sull’economia;

15)   «contenimento»: qualsiasi azione volta a creare barriere che riducono al minimo il rischio che la popolazione di una specie esotica invasiva si disperda e si diffonda oltre la zona invasa;

16)   «ampiamente diffusa»: una specie esotica invasiva la cui popolazione ha superato la fase di naturalizzazione, ossia ha raggiunto condizioni di autosostentamento, e si è diffusa fino a colonizzare gran parte dell’areale potenziale in cui può sopravvivere e riprodursi;

17)   «gestione»: qualsiasi intervento letale o non letale volto all’eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva, che nel contempo renda minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat.

Articolo 4

Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

1.   La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») in base ai criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il progetto di atti di esecuzione è presentato al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, entro il 2 gennaio 2016.

2.   La Commissione effettua un riesame globale dell'elenco dell'Unione almeno ogni sei anni e, nel frattempo, provvede ove opportuno al relativo aggiornamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 1:

a)

aggiungendo nuove specie esotiche invasive;

b)

rimuovendo specie inserite nell'elenco che non soddisfano più uno o più criteri di cui al paragrafo 3.

3.   Le specie esotiche invasive sono incluse nell’elenco dell'Unione solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:

a)

risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

b)

risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche attuali e alle condizioni climatiche conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche;

c)

in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia;

d)

è dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, che risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l’insediamento o la diffusione;

e)

l'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo.

4.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell’elenco dell'Unione. Tali richieste includono tutte le seguenti informazioni:

a)

il nome della specie;

b)

una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1;

c)

prove che sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   L'elenco dell'Unione fa riferimento, se del caso, alle merci alle quali le specie esotiche invasive sono generalmente associate e ai loro codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (22), che indicano le categorie di merci soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

6.   All'atto di adottare o aggiornare l'elenco dell'Unione, la Commissione applica i criteri indicati al paragrafo 3 tenendo in debito conto i costi di attuazione per gli Stati membri, il costo del mancato intervento, l'efficienza dei costi e qualsiasi aspetto sociale ed economico. Nell'elenco dell'Unione figurano in via prioritaria le specie esotiche invasive che:

a)

non sono ancora presenti nell'Unione o la cui invasione è in fase iniziale e che molto probabilmente avranno un effetto negativo significativo;

b)

sono già insediate nell'Unione e hanno l'effetto negativo più significativo.

7.   All'atto di proporre l'elenco dell'Unione, la Commissione precisa inoltre che gli obiettivi del presente regolamento sono conseguiti meglio a livello di Unione.

Articolo 5

Valutazione dei rischi

1.   Per le finalità di cui all'articolo 4, una valutazione dei rischi è effettuata in relazione all'attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, e include i seguenti elementi:

a)

la descrizione della specie, con relativi identità tassonomica, storia e areale naturale e potenziale;

b)

la descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione;

c)

la descrizione dei potenziali vettori d’introduzione e di diffusione delle specie, sia deliberati che accidentali, se del caso con l’indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate;

d)

la valutazione approfondita dei rischi d'introduzione, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici;

e)

la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se tale specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti e includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura;

f)

la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana, sulla sicurezza e sull’economia, accompagnata dalla valutazione del potenziale effetto futuro in base alle prove scientifiche disponibili;

g)

la valutazione dei costi potenziali dei danni arrecati;

h)

la descrizione degli usi noti delle specie e dei vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi.

2.   All'atto di proporre specie da inserire nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, la Commissione effettua le valutazioni dei rischi di cui al paragrafo 1.

Laddove uno Stato membro presenti una richiesta di inclusione di una specie nell'elenco dell'Unione, ha la responsabilità di effettuare la valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1. Ove necessario, la Commissione può assistere gli Stati membri nell'elaborazione di tali valutazioni dei rischi, nella misura in cui attengano alla loro dimensione europea.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche accettabili ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e di fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione del presente articolo, paragrafo 1, lettere da a) a h). La descrizione dettagliata comprende la metodologia da utilizzarsi nella valutazione dei rischi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie esotiche invasive associate a effetti negativi significativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati, nonché, essendo tali effetti negativi ritenuti un fattore aggravante, sulla salute umana o sull'economia, o che potrebbero causare tali effetti. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

Articolo 6

Disposizioni per le regioni ultraperiferiche

1.   Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono soggette all'articolo 7 o agli articoli da 13 a 20 nelle regioni ultraperiferiche.

2.   Entro il 2 gennaio 2017 ogni Stato membro con regioni ultraperiferiche adotta per ciascuna di tali regioni, previa consultazione delle stesse, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza.

3.   Per quanto riguarda le specie esotiche invasive iscritte negli elenchi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono applicare, all'interno delle rispettive regioni ultraperiferiche, le misure previste agli articoli da 7 a 9, da 13 a 17, e agli articoli 19 e 20, a seconda dei casi. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

4.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 2 e gli eventuali aggiornamenti, e ne informano gli altri Stati membri.

CAPO II

PREVENZIONE

Articolo 7

Restrizioni

1.   Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono deliberatamente:

a)

portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale, nel territorio dell’Unione;

b)

tenute, anche in confinamento;

c)

allevate, anche in confinamento;

d)

trasportate verso, da e all'interno dell'Unione, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro eradicazione;

e)

immesse sul mercato;

f)

utilizzate o scambiate;

g)

poste in condizione di riprodursi, cresciute spontaneamente o coltivate, anche in confinamento; o

h)

rilasciate nell’ambiente.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire l'introduzione o la diffusione accidentali, anche dovute, se del caso, a grave negligenza, di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Articolo 8

Autorizzazioni

1.   In deroga alle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g), e alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che abiliti gli istituti a svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Laddove l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana, gli Stati membri possono includere nel loro regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico.

2.   Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 per condurre attività in confinamento che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a)

la specie esotica invasiva di rilevanza unionale è tenuta e manipolata in confinamento ai sensi del paragrafo 3;

b)

l’attività è condotta da personale adeguatamente qualificato come stabilito dalle autorità competenti;

c)

il trasporto verso e dal confinamento avviene in condizioni che escludano la fuoriuscita della specie esotica invasiva, come prescritto dall'autorizzazione;

d)

in caso di specie esotica invasiva animale di rilevanza unionale, gli esemplari sono marchiati o, se del caso, altrimenti individuati efficacemente ricorrendo a metodi che non causino dolore, angoscia o sofferenza evitabili;

e)

il rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è gestito con efficacia, tenendo conto dell’identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, dell’attività e del confinamento previsto, dell’interazione con l’ambiente e di ogni altro fattore rilevante;

f)

per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, sono predisposti un sistema di sorveglianza continua e un piano di emergenza, incluso un piano di eradicazione. Il piano di emergenza è approvato dall'autorità competente. In caso di fuoriuscita o diffusione, il piano di emergenza è attuato immediatamente e l'autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata al numero di specie esotiche invasive e di esemplari che non supera la capacità della struttura di confinamento, include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione e accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, della sua introduzione e del suo trasporto all'interno dell'Unione.

3.   Si considera che gli esemplari sono tenuti in confinamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli esemplari sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture di confinamento in cui sono tenuti da persone non autorizzate;

b)

i protocolli di pulizia, gestione dei rifiuti e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possano fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi da persone non autorizzate;

c)

la rimozione degli esemplari dalle strutture, lo smaltimento o la distruzione o la soppressione indolore avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture.

4.   Quando richiede l'autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte.

5.   Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verifichino eventi imprevisti che abbiano effetti negativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati. Qualsiasi revoca di un’autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo debito conto delle norme amministrative nazionali.

6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Gli Stati membri impiegano il suddetto formato come documento che accompagna l'autorizzazione.

7.   Per tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri rendono disponibili su internet, pubblicamente e senza indugio, almeno i seguenti elementi:

a)

il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è stata rilasciata l'autorizzazione;

b)

il numero o il volume degli esemplari interessati;

c)

lo scopo per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, e

d)

i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.

8.   Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di ispezioni da parte delle autorità competenti al fine di garantire che gli istituti osservino le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 9

Autorizzazioni

1.   In casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni che consentono a istituti di svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, previa autorizzazione della Commissione, conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo e alle condizioni indicate all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico di autorizzazione e adotta una decisione sulle domande di autorizzazione entro 60 giorni dal loro ricevimento.

3.   Le domande di autorizzazione sono presentate dagli Stati membri tramite l'utilizzo del sistema di cui al paragrafo 2.

4.   La domanda di autorizzazione comprende:

a)

gli estremi dell'istituto o del gruppo di istituti, ivi compresi la denominazione e l'indirizzo;

b)

il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui si richiede l'autorizzazione;

c)

i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

d)

il numero o il volume degli esemplari interessati;

e)

i motivi dell'autorizzazione richiesta;

f)

una descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale deve essere tenuta e manipolata e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;

g)

una valutazione dei rischi di fuoriuscita della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnata da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;

h)

una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione, se necessario;

i)

una descrizione del pertinente diritto nazionale applicabile a detti istituti.

5.   Le autorizzazioni rilasciate dalla Commissione sono notificate all'autorità competente dello Stato membro interessato. Ogni autorizzazione è specifica per un determinato istituto, indipendentemente dalla procedura di domanda seguita ai sensi del paragrafo 4, lettera a), include le informazioni di cui al paragrafo 4 e la durata dell'autorizzazione. Ogni autorizzazione comprende inoltre le disposizioni relative alla fornitura all'istituto di esemplari supplementari o di sostituzione per l'uso nell'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione.

6.   In seguito all'autorizzazione da parte della Commissione, l'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 8, paragrafi da 4 a 8. L'autorizzazione include tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione.

7.   In caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione respinge la domanda di autorizzazione.

8.   Non appena possibile, la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito a ogni rigetto di autorizzazione in virtù del paragrafo 7 e precisa il motivo del rifiuto.

Articolo 10

Misure di emergenza

1.   Lo Stato membro che comprova la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione ma che le autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può varare immediatamente misure di emergenza, sotto forma di qualsiasi restrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2.   Lo Stato membro che vara nel proprio territorio nazionale misure di emergenza che prevedono l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), d) o e), notifica immediatamente alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri le misure introdotte e le prove a loro sostegno.

3.   Lo Stato membro interessato valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie esotica invasiva destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dalla data dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere tale specie nell'elenco dell'Unione.

4.   La Commissione, quando riceve la notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure se comprova in altro modo la presenza o l'imminente rischio di introduzione nell'Unione di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che potrebbe rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, stabilisce, emanando atti d'esecuzione e basandosi sulle prove scientifiche preliminari, se la specie può rispondere a tali criteri e, qualora stabilisca che la specie può effettivamente rispondervi, adotta le misure di emergenza per l'Unione, sotto forma di qualsiasi restrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per un periodo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

5.   Quando la Commissione adotta un atto d'esecuzione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri abrogano o modificano, a seconda del caso, le misure di emergenza adottate.

6.   Anche nel caso in cui la Commissione iscrive la specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri abrogano o modificano le proprie misure di emergenza.

7.   Laddove, a seguito della valutazione dei rischi eseguita ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione non includa la specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri abrogano le misure di emergenza adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo e possono iscrivere tale specie in un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e prendere in considerazione la cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 11

Specie esotiche invasive di rilevanza regionale e specie autoctone dell'Unione

1.   Gli Stati membri possono individuare, dal proprio elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale stabilito in conformità dell'articolo 12, specie autoctone o non autoctone dell'Unione che richiedono una cooperazione ragionale rafforzata.

2.   Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la cooperazione e il coordinamento tra tali Stati membri interessati, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. Ove necessario e sulla base degli effetti di determinate specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati nonché sulla salute umana e sull'economia, e a condizione che sia accuratamente giustificato da un'analisi approfondita dei motivi di una cooperazione regionale rafforzata effettuata dallo Stato membro richiedente, la Commissione può richiedere, mediante atti d'esecuzione, che gli Stati membri interessati applichino, mutatis mutandis, nel proprio territorio o in parte di esso gli articoli 13, 14 e16, l'articolo 17 in deroga all'articolo 18, e gli articoli 19 e 20, a seconda del caso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.   Le specie esotiche invasive di rilevanza regionale che sono specie autoctone di uno Stato membro non sono soggette alle disposizioni degli articoli 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 24 nel territorio di tale Stato membro. Gli Stati membri di cui tali specie sono autoctone cooperano con gli Stati membri interessati alla valutazione dei vettori di cui all'articolo 13 e, in consultazione con gli altri Stati membri, possono adottare misure pertinenti al fine di evitare l'ulteriore diffusione di tali specie secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 12

Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

1.   Ciascuno Stato membro può istituire un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. A tali specie esotiche invasive gli Stati membri possono applicare, se del caso e nel loro territorio, misure come quelle previste dagli articoli 7, 8, da 13 a 17, 19 e 20. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie che essi considerano specie esotiche invasive di rilevanza nazionale e le misure applicate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 13

Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive

1.   Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché nelle acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/56/CE, e identificano i vettori che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati.

2.   Entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, ogni Stato membro elabora e attua un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. I piani d'azione comprendono i calendari degli interventi e descrivono le misure da adottarsi nonché, se del caso, le azioni volontarie e i codici di buone prassi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'Unione, dall'esterno o al suo interno.

3.   Gli Stati membri garantiscono il coordinamento allo scopo di stabilire un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione coordinati al livello regionale opportuno conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. Qualora tali piani d'azione regionali non siano elaborati, gli Stati membri stabiliscono e attuano piani d'azione per il loro territorio e quanto più possibile coordinati all’appropriato livello regionale.

4.   I piani d'azione di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevedono in particolare misure basate su un'analisi dei costi e dei benefici, al fine di:

a)

sensibilizzare;

b)

ridurre al minimo la contaminazione di merci, veicoli e attrezzature, da parte di esemplari di specie esotiche invasive, ivi comprese misure che contrastino il trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi;

c)

garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali di cui all'articolo 15.

5.   I piani d'azione elaborati in conformità del paragrafo 2 sono trasmessi senza indugio alla Commissione. Gli Stati membri rivedono i piani d'azione e li trasmettono alla Commissione almeno ogni sei anni a partire dall'ultima trasmissione.

CAPO III

RILEVAMENTO PRECOCE ED ERADICAZIONE RAPIDA

Articolo 14

Sistema di sorveglianza

1.   Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri istituiscono un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, o lo integrano nel loro sistema esistente, che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione o all'interno dell'Unione.

2.   Il sistema di sorveglianza di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha le seguenti caratteristiche:

a)

copre il territorio, ivi comprese le acque marine territoriali, degli Stati membri per determinare la presenza e la distribuzione di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale nonché di quelle già insediate;

b)

è abbastanza dinamico da rilevare rapidamente la comparsa nell'ambiente del territorio o parte del territorio di uno Stato membro di qualunque specie esotica invasiva di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a quel momento nota;

c)

si fonda sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, è compatibile con le stesse e ne evita duplicazioni e utilizza le informazioni fornite dai sistemi di sorveglianza e monitoraggio vigenti previsti all'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE;

d)

tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche e dell'impatto transfrontaliero rilevanti.

Articolo 15

Controlli ufficiali

1.   Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Tali controlli ufficiali si applicano alle categorie di merci alle quali sono attribuiti codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nell'elenco dell'Unione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5.

2.   Le autorità competenti eseguono i pertinenti controlli basati sul rischio sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo verificando che:

a)

non figurino nell'elenco dell'Unione, o

b)

siano provviste di un'autorizzazione valida come previsto dall'articolo 8.

3.   I controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che consistono in controlli dei documenti, dell'identità e, se del caso, in ispezioni fisiche, avvengono quando le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono introdotte nell'Unione. Allorché il diritto dell'Unione in materia di controlli ufficiali già preveda controlli ufficiali specifici ai punti di controllo frontalieri, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, e alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o ai punti di entrata conformemente alla direttiva 2000/29/CE, per le categorie di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri conferiscono la responsabilità di eseguire i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle autorità competenti incaricate di tali controlli ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 o dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE.

4.   La movimentazione in zone o in depositi franchi e l'assoggettamento delle merci di cui al paragrafo 1 ai regimi doganali concernenti il punto di immissione in libera pratica, il transito, i depositi doganali, il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale e l'ammissione temporanea sono subordinati alla presentazione alle autorità doganali di quanto segue:

a)

il pertinente documento di entrata debitamente compilato dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo attestante che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono soddisfatte, nei casi in cui i controlli sono stati eseguiti ai punti di controllo frontalieri, in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004, delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o ai punti di entrata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2000/29/CE. I regimi doganali ivi indicati devono essere rispettati; o

b)

quando le merci non sono soggette ai controlli ufficiali conformemente al diritto dell'Unione, altre prove documentali che i controlli sono stati eseguiti con risultati soddisfacenti e il susseguente documento di entrata.

Detti documenti possono essere presentati anche elettronicamente.

5.   Qualora i controlli accertino la non conformità al presente regolamento:

a)

le autorità doganali sospendono l'assoggettamento a un regime doganale oppure sequestrano le merci;

b)

le autorità competenti di cui al paragrafo 3 sequestrano le merci.

Le merci sequestrate sono consegnate all'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente regolamento. Tale autorità agisce ai sensi della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono delegare determinate funzioni ad altre autorità.

6.   I costi sostenuti durante lo svolgimento delle verifiche nonché quelli derivanti dalla non conformità sono a carico della persona fisica o giuridica all'interno dell'Unione che ha introdotto le merci nell'Unione, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.

7.   Gli Stati membri instaurano procedure atte a far sì che tutte le autorità coinvolte si scambino le pertinenti informazioni e cooperino e si coordinino in modo efficiente ed efficace ai fini della verifica di cui al paragrafo 2.

8.   Basandosi sulle migliori prassi la Commissione, insieme a tutti gli Stati membri, elabora orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e l'esecuzione di controlli efficienti ed efficaci.

9.   Qualora siano state rilasciate autorizzazioni in conformità all'articolo 8, la dichiarazione doganale o le pertinenti notifiche al punto di controllo frontaliero fanno riferimento a un'autorizzazione valida che copre le merci dichiarate.

Articolo 16

Notifiche di rilevamento precoce

1.   Gli Stati membri si avvalgono del sistema di sorveglianza istituito in conformità dell'articolo 14 e delle informazioni raccolte in sede dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15 per confermare il rilevamento precoce dell'introduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

2.   Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione, senza indugio, il rilevamento precoce dell'introduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e informano gli altri Stati membri, in particolare:

a)

della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell'elenco dell'Unione la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso;

b)

della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell'elenco dell'Unione dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.

Articolo 17

Eradicazione rapida nella fase iniziale dell’invasione

1.   Dopo il rilevamento precoce ed entro tre mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all'articolo 16, gli Stati membri applicano le misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e informandone gli altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri, nell’applicare le misure di eradicazione, assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l’eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l’ambiente, specialmente le specie non destinatarie di misure e i loro habitat, e provvedendo a che agli animali siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

3.   Gli Stati membri controllano l'efficacia dell'eradicazione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14. Ove appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non destinatarie di misure.

4.   Gli Stati membri informano la Commissione circa l'efficacia delle misure prese e notificano alla stessa l'avvenuta eradicazione della popolazione di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale e trasmettono tali informazioni anche agli altri Stati membri.

Articolo 18

Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida

1.   Gli Stati membri possono decidere, sulla base di solide prove scientifiche ed entro due mesi dal rilevamento di una specie esotica invasiva di cui all'articolo 16, di non applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)

l'eradicazione si dimostra tecnicamente infattibile perché i metodi di eradicazione disponibili non possono essere applicati nell'ambiente in cui è insediata la specie esotica invasiva;

b)

da un'analisi costi/benefici basata sui dati a disposizione emerge con ragionevole certezza che i costi saranno, nel lungo periodo, estremamente alti e sproporzionati rispetto ai benefici dell'eradicazione;

c)

non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti negativi molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente o su altre specie.

Lo Stato membro interessato notifica per iscritto e senza indugio la sua decisione alla Commissione. La notifica è accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

2.   La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di respingere la decisione notificata conformemente al paragrafo 1, secondo comma, quando non siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

3.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. I progetti di atti di esecuzione sono presentati al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, entro due mesi dalla ricezione della notifica dello Stato membro.

4.   Quando, conformemente al paragrafo 1, non sono applicate misure di eradicazione, gli Stati membri assicurano che siano in vigore misure di contenimento per evitare l'ulteriore diffusione della specie esotica invasiva agli altri Stati membri.

5.   Se la Commissione rigetta una decisione notificata in conformità del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo lo Stato membro interessato applica senza indugio le misure di eradicazione di cui all'articolo 17.

6.   Se la Commissione non rigetta una decisione notificata in conformità del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo la specie esotica invasiva è soggetta alle misure di gestione di cui all'articolo 19.

CAPO IV

GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE

Articolo 19

Misure di gestione

1.   Entro 18 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri predispongono misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia.

Tali misure di gestione sono proporzionate all'impatto sull'ambiente e adeguate alle circostanze specifiche degli Stati membri, si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche, nel limite del possibile, le misure di ripristino di cui all'articolo 20. A esse viene assegnata la priorità in base alla valutazione del rischio e alla loro efficienza in termini di costi.

2.   Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future. L'uso commerciale di specie esotiche invasive già insediate può essere autorizzato temporaneamente quale parte delle misure di gestione volte alla loro eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione, in casi strettamente giustificati e a condizione che siano in essere tutti i controlli appropriati al fine di evitare ogni ulteriore diffusione.

3.   Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione e nel selezionare i metodi da utilizzare, tengono in debita considerazione la salute umana e l'ambiente, particolarmente le specie non destinatarie di misure e i loro habitat e assicurano che, quando fra i destinatari di misure figurano gli animali, siano loro risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili, senza tuttavia compromettere l'efficacia delle misure di gestione.

4.   Il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14 è concepito e utilizzato per monitorare l'efficacia dell'eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati nonché, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Ove appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non destinatarie di misure.

5.   Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale si diffonda in un altro Stato membro, gli Stati membri in cui la specie è già presente ne danno immediata notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie è già diffusa provvede a informare i paesi terzi interessati.

Articolo 20

Ripristino degli ecosistemi danneggiati

1.   Gli Stati membri adottano misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tranne nel caso in cui un'analisi costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.

2.   Le misure di ripristino di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti:

a)

misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;

b)

misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 21

Recupero dei costi

Conformemente al principio «chi inquina paga» e fatte salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), gli Stati membri mirano a recuperare i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse nonché i costi di ripristino.

Articolo 22

Cooperazione e coordinamento

1.   Gli Stati membri, nell'adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, si adoperano per garantire uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri interessati e, ove possibile e appropriato, si avvalgono di strutture esistenti risultanti da accordi regionali o internazionali. Gli Stati membri interessati, in particolare, provvedono a che sia garantito il coordinamento con altri Stati membri che condividono:

a)

le stesse sottoregioni marine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE, per quanto riguarda le specie marine;

b)

la stessa regione biogeografica di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, per quanto riguarda le specie non marine;

c)

gli stessi confini;

d)

lo stesso bacino idrografico di cui all'articolo 2, punto 13), della direttiva 2000/60/CE, per quanto riguarda le specie di acqua dolce; o

e)

qualsiasi altro problema comune.

Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare il coordinamento.

2.   Gli Stati membri, nell’adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e allo scopo di conseguire gli obiettivi che esso si prefigge, si adoperano per cooperare con i paesi terzi, se del caso, anche avvalendosi di strutture esistenti risultanti da accordi regionali o internazionali.

3.   Gli Stati membri possono inoltre applicare disposizioni, come quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per garantire il coordinamento e la cooperazione con gli altri Stati membri interessati per quanto riguarda le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, identificate negli elenchi nazionali adottati in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1. Gli Stati membri possono inoltre istituire meccanismi di cooperazione in merito a tali specie esotiche invasive al livello appropriato. Tali meccanismi possono includere lo scambio di informazioni e di dati, piani d'azione sui vettori e lo scambio di migliori prassi per la gestione, il controllo e l'eradicazione delle specie esotiche invasive, sistemi e programmi di preallarme collegati alla sensibilizzazione e all'istruzione del pubblico.

Articolo 23

Norme nazionali più severe

Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Rendicontazione e riesame

1.   Entro il 1o giugno 2019, e successivamente ogni sei anni, gli Stati membri aggiornano e trasmettono alla Commissione:

a)

una descrizione, o una sua versione aggiornata, del sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14 e del sistema dei controlli ufficiali per le specie esotiche che entrano nell’Unione di cui all’articolo 15;

b)

la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, presenti nel loro territorio, ivi incluse informazioni sui modelli di migrazione o riproduzione;

c)

informazioni sulle specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2;

d)

i piani d’azione di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

e)

informazioni aggregate che coprano l’intero territorio nazionale sulle misure di eradicazione adottate in conformità dell’articolo 17, sulle misure di gestione adottate in conformità dell’articolo 19, sulla loro efficacia e sul loro impatto sulle specie non destinatarie di misure;

f)

il numero delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 e lo scopo per cui sono state rilasciate;

g)

le misure adottate per informare il pubblico della presenza di una specie esotica invasiva e qualsiasi azione i cittadini siano stati invitati a intraprendere;

h)

le ispezioni previste dall'articolo 8, paragrafo 8; e

i)

informazioni sul costo dell'azione intrapresa per adempiere agli obblighi del presente regolamento, ove disponibili.

2.   Entro il 5 novembre 2015 gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente regolamento e ne informano gli altri Stati membri.

3.   Entro il 1o giugno 2021 la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi l’elenco dell'Unione, i piani d’azione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, il sistema di sorveglianza, i controlli doganali, l’obbligo di eradicazione e gli obblighi di gestione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che può corredare di proposte legislative per la modifica del presente regolamento, ivi comprese modifiche all’elenco dell'Unione. Tale riesame valuta altresì l'efficacia delle disposizioni di esecuzione sulle specie esotiche invasive di interesse regionale, la necessità e la possibilità di includere specie autoctone dell'Unione nell'elenco dell'Unione e se occorra un'ulteriore armonizzazione al fine di aumentare l'efficacia dei piani d'azione e delle misure adottati dagli Stati membri.

4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica i formati tecnici per la rendicontazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di rendicontazione per gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 25

Sistema informativo di supporto

1.   La Commissione instaura progressivamente un sistema informativo di supporto necessario ad agevolare l’applicazione del presente regolamento.

2.   Entro il 2 gennaio 2016 tale sistema prevede un meccanismo di supporto di dati che collega i sistemi esistenti di dati sulle specie esotiche invasive, con particolare attenzione alle informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo da facilitare la rendicontazione in conformità dell'articolo 24.

Il meccanismo di supporto di dati di cui al primo comma diviene uno strumento d’ausilio alla Commissione e agli Stati membri nell’amministrazione delle notifiche prescritte dall’articolo 16, paragrafo 2.

3.   Entro il 2 gennaio 2019 il meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 diviene un meccanismo per lo scambio di informazioni su altri aspetti dell’applicazione del presente regolamento.

Esso può anche includere, ove disponibili, informazioni relative a specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, vettori, valutazione dei rischi e misure di gestione e di eradicazione.

Articolo 26

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri, nell'elaborare i piani d’azione in conformità dell’articolo 13 del presente regolamento e le misure di gestione predisposte in conformità dell’articolo 19 dello stesso, provvedono affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro preparazione, alla loro modifica o al loro riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE.

Articolo 27

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e nell'espletamento delle sue funzioni può essere assistito dal forum scientifico di cui all'articolo 28.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Forum scientifico

La Commissione assicura la partecipazione di rappresentanti della comunità scientifica nominati dagli Stati membri affinché formulino pareri in merito alle questioni scientifiche relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli articoli 4, 5, 10 e 18. Tali rappresentanti si riuniscono in un forum scientifico, il cui regolamento interno è stabilito dalla Commissione.

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Sanzioni

1.   Gli Stati membri prevedono disposizioni relative a sanzioni da applicare ai casi di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione.

2.   Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

3.   Le sanzioni previste possono comprendere, tra l'altro:

a)

ammende;

b)

confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi;

c)

immediata sospensione o ritiro di un'autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 8.

4.   Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni di cui al paragrafo 1 e qualsiasi successiva modifica delle stesse.

Articolo 31

Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

1.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli animali erano già in possesso dei proprietari prima dell'iscrizione nell'elenco dell'Unione;

b)

gli animali sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.

2.   Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, adottano tutte le misure ragionevoli per informare i proprietari non commerciali dei rischi posti dalla detenzione degli animali di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita.

3.   I proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a tenere gli animali interessati. Gli Stati membri possono offrire loro la possibilità di rilevare gli animali. In tal caso, il benessere degli animali è tenuto in debita considerazione.

4.   Gli animali di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere tenuti in istituti di cui all'articolo 8 o in strutture appositamente predisposte dagli Stati membri.

Articolo 32

Disposizioni transitorie per scorte commerciali

1.   I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell’elenco dell'Unione sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o trasferimento agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ e ai fini di ricerca medica di cui all’articolo 8, purché tali esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l’impossibilità della loro riproduzione o fuoriuscita, oppure alla loro soppressione o al loro abbattimento in modo indolore per esaurire le scorte.

2.   La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono autorizzati per un periodo di un anno dall'iscrizione della specie nell'elenco dell'Unione purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.

3.   Se è stata rilasciata un’autorizzazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 per una specie d’acquacoltura che è successivamente iscritta nell’elenco dell'Unione e la durata dell’autorizzazione supera il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ritira l’autorizzazione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 708/2007 entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 84.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2014.

(3)  Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

(4)  Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

(5)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(6)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(7)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(8)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(9)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(10)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

(15)  Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

(16)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(17)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(18)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

(19)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(20)  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(21)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi a modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(22)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(23)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).


4.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/56


REGOLAMENTO (UE) N. 1144/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (4), l’Unione può realizzare azioni di informazione e di promozione nel mercato interno e nei paesi terzi per i prodotti agricoli e il loro metodo di produzione, come pure per alcuni prodotti alimentari a base di prodotti agricoli.

(2)

Tenendo conto, da un lato, dell’esperienza acquisita e, dall’altro, dei probabili sviluppi del settore agricolo e dei mercati sia all’interno che all’esterno dell’Unione, è opportuno rivedere il regime istituito dal regolamento (CE) n. 3/2008 e renderlo più coerente ed efficace. Il regolamento (CE) n. 3/2008 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito con un nuovo regolamento.

(3)

L’obiettivo delle suddette azioni di informazione e di promozione consiste nel migliorare la competitività dell’agricoltura dell’Unione in modo da realizzare una maggiore equità competitiva sia nel mercato interno che nei paesi terzi. Più specificamente, le azioni di informazione e di promozione dovrebbero mirare ad aumentare il grado di conoscenza dei consumatori riguardo ai meriti dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione dell’Unione nonché a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione. Inoltre, esse dovrebbero migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell’Unione, ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione e aumentare la quota di mercato di tali prodotti, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggiore potenziale di crescita. In caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici, le suddette azioni dovrebbero contribuire a ripristinare condizioni normali di mercato. Tali azioni di informazione e di promozione dovrebbero integrare e rafforzare utilmente le azioni condotte dagli Stati membri. Al fine di conseguire i loro obiettivi, le azioni di informazione e di promozione dovrebbero continuare ad essere attuate sia all’interno che all’esterno dell’Unione.

(4)

È opportuno altresì prevedere azioni destinate a valorizzare l’autenticità dei prodotti dell’Unione in modo da migliorare le conoscenze dei consumatori in merito alle qualità dei prodotti autentici rispetto ai prodotti di imitazione e contraffatti; questo contribuirà notevolmente alla conoscenza, sia all’interno dell’Unione che nei paesi terzi, dei simboli, delle diciture e delle abbreviazioni che attestano la partecipazione ai regimi europei di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

Uno dei punti di forza della produzione alimentare dell’Unione risiede nella diversità dei suoi prodotti e nelle loro caratteristiche specifiche, che sono legate alle diverse zone geografiche e ai diversi metodi di produzione tradizionali e che forniscono sapori unici, offrendo la varietà e l’autenticità che i consumatori ricercano sempre più spesso, tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione.

(6)

Oltre che sulle informazioni concernenti le caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, le azioni ammissibili possono anche vertere sulla comunicazione di messaggi utili ai consumatori, relativi in particolare alla nutrizione, al sapore, alle tradizioni, alla diversità e alla cultura.

(7)

Le azioni di informazione e di promozione non dovrebbero essere orientate in funzione dei marchi commerciali o dell’origine del prodotto. Tuttavia, al fine di migliorare la qualità e l’efficacia delle dimostrazioni e degustazioni e del materiale informativo e promozionale, è opportuno prevedere la possibilità di indicare i marchi commerciali e l’origine di un prodotto, purché sia rispettato il principio di non discriminazione e le azioni non siano intese a incoraggiare il consumo di un qualunque prodotto soltanto in base alla sua origine. Inoltre, tali azioni dovrebbero rispettare i principi generali del diritto dell’Unione e non dovrebbero equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli e alimentari in violazione dell’articolo 34 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È opportuno stabilire norme specifiche sulla visibilità dei marchi e dell’origine in rapporto al principale messaggio dell’Unione di una campagna.

(8)

L’Unione esporta principalmente prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti agricoli che non rientrano nell’allegato I al TFUE. È pertanto opportuno estendere le azioni di informazione e di promozione in modo da includere determinati prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I al TFUE. Ciò sarebbe coerente con gli altri regimi della politica agricola comune (PAC) come i regimi di qualità, che sono fin d’ora aperti a tali prodotti.

(9)

L’attività di informazione e promozione dei vini dell’Unione nell’ambito della PAC rappresenta una delle pietre angolari dei programmi di aiuto nel settore vitivinicolo. Solo il vino recante denominazione di origine o indicazione geografica protetta nonché i vini con indicazione della varietà di uva da vino dovrebbero essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione. In caso di programmi semplici, il programma considerato dovrebbe altresì riguardare un altro prodotto agricolo o alimentare. Analogamente, il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prevede la promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Di conseguenza, è opportuno limitare l’ammissibilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura figuranti all’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), alle azioni di informazione e di promozione previste dal presente regime esclusivamente ai casi in cui i prodotti della pesca e dell’acquacoltura siano associati a un altro prodotto agricolo o alimentare.

(10)

I prodotti che rientrano nei regimi di qualità dell’Unione e nei regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri dovrebbero essere ammissibili a beneficiare delle azioni di informazione e di promozione poiché tali regimi forniscono ai consumatori garanzie in merito alla qualità e alle caratteristiche dei prodotti o dei processi di produzione impiegati, creano valore aggiunto per i prodotti interessati e migliorano le loro opportunità di mercato. Analogamente, il metodo di produzione biologica nonché il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche dovrebbero essere ammissibili a beneficiare delle azioni di informazione e di promozione.

(11)

Nel periodo 2001-2011 solo il 30 % del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione riguardava i mercati dei paesi terzi, i quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. È opportuno prevedere modalità per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell’Unione nei paesi terzi, in particolare fornendo un sostegno finanziario rafforzato.

(12)

Per garantire l’efficacia delle azioni di informazione e di promozione realizzate è opportuno inserirle nell’ambito di programmi di informazione e promozione. Finora tali programmi erano presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali. Per aumentare il numero delle azioni proposte e migliorarne la qualità, è opportuno estendere l’ambito dei beneficiari alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni, ai gruppi e agli organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi.

(13)

Le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dall’Unione dovrebbero manifestare una dimensione dell’Unione specifica. A tal fine, e per evitare una dispersione delle risorse e aumentare la visibilità dell’Europa attraverso le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari, occorre stabilire un programma di lavoro in cui figurino le priorità strategiche di tali azioni, in termini di popolazioni, prodotti, regimi o mercati a cui sono rivolte, insieme alle caratteristiche dei messaggi di informazione e di promozione. Il programma dovrebbe essere elaborato sulla base degli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento, e dovrebbe tenere presenti le opportunità offerte dai mercati e la necessità di integrare e rafforzare le azioni condotte dagli Stati membri e dagli operatori, sia nel mercato interno sia nei paesi terzi, al fine di garantire la coesione della politica di promozione e di informazione. A tale scopo, nell’elaborare detto programma, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri e le pertinenti parti interessate.

(14)

Il programma di lavoro dovrebbe prevedere, in particolare, meccanismi specifici di reazione in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o di altri problemi particolari. Inoltre, la Commissione dovrebbe tenere conto in particolare della predominanza delle piccole e medie imprese nel settore agroalimentare, dei settori che beneficiano delle misure eccezionali previste dagli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e, per le azioni destinate ai paesi terzi, degli accordi di libero scambio che rientrano nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune dell’Unione per le azioni destinate ai paesi terzi. Nell’elaborare tale programma, la Commissione dovrebbe altresì tenere conto degli svantaggi delle regioni montane, insulari e ultraperiferiche dell’Unione.

(15)

Per garantire l’attuazione efficace delle azioni di informazione e di promozione è opportuno affidarne l’esecuzione a organismi di esecuzione selezionati attraverso una procedura di gara. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, le organizzazioni proponenti dovrebbero avere la possibilità di eseguire direttamente alcune parti del rispettivo programma.

(16)

La Commissione dovrebbe poter realizzare azioni di informazione e di promozione di propria iniziativa, comprese missioni di alto livello, in particolare per contribuire all’apertura di nuovi mercati. La Commissione dovrebbe inoltre poter condurre campagne proprie allo scopo di fornire una risposta tempestiva ed efficace in caso di gravi turbative del mercato o perdita di fiducia dei consumatori. Se necessario, la Commissione dovrebbe rivedere la pianificazione delle proprie iniziative al fine di realizzare tali campagne. Gli stanziamenti assegnati ai programmi di informazione e di promozione in corso, sia semplici che multipli, non dovrebbero essere ridotti in caso di azioni intraprese dalla Commissione in tali circostanze.

(17)

Oltre alle azioni di informazione e di promozione è necessario che la Commissione sviluppi e coordini servizi di sostegno tecnico a livello dell’Unione allo scopo di aiutare gli operatori a partecipare ai programmi cofinanziati, a realizzare campagne efficaci o a sviluppare le loro attività di esportazione. Tali servizi dovrebbero, in particolare, provvedere all’elaborazione di orientamenti volti ad aiutare i potenziali beneficiari a rispettare le norme e le procedure associate a questa politica.

(18)

Gli sforzi intesi a promuovere i prodotti dell’Unione nei mercati dei paesi terzi sono talvolta pregiudicati dalla concorrenza dei prodotti di imitazione e contraffatti. I servizi di sostegno tecnico istituiti dalla Commissione dovrebbero fornire anche consulenze al settore in materia di protezione dei prodotti dell’Unione dalle pratiche di imitazione e di contraffazione.

(19)

La semplificazione normativa della PAC costituisce una priorità importante per l’Unione. È opportuno seguire tale approccio anche nel presente regolamento. In particolare, è opportuno rivedere i principi di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte di programmi. La Commissione, tuttavia, dovrebbe garantire che gli Stati membri ricevano informazioni tempestive su tutti i programmi proposti e selezionati. Tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il numero di proposte pervenute, gli Stati membri e i settori interessati, e l’esito della valutazione di dette proposte.

(20)

La cooperazione tra gli attori economici di diversi Stati membri contribuisce considerevolmente all’incremento del valore aggiunto dell’Unione e a migliorare la visibilità della diversità dei prodotti agricoli dell’Unione. Nonostante la priorità assegnata ai programmi elaborati congiuntamente da organizzazioni proponenti di diversi Stati membri, nel periodo dal 2001 al 2011 tali programmi hanno rappresentato solo il 16 % del bilancio assegnato alle azioni di informazione e di promozione nell’ambito. Di conseguenza, per poter superare gli attuali ostacoli alla loro attuazione è opportuno adottare nuove disposizioni, relative in particolare alla gestione dei programmi multipli.

(21)

È opportuno definire i criteri di finanziamento delle azioni. In linea generale, l’Unione dovrebbe farsi carico solo di una parte dei costi dei programmi allo scopo di garantire che le organizzazioni proponenti interessate si assumano la loro parte di responsabilità. Tuttavia, determinati costi amministrativi e di personale, che non sono connessi all’esecuzione della PAC, fanno parte integrante delle azioni di informazione e di promozione e dovrebbero essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione.

(22)

Per migliorarne la qualità e dimostrarne l’efficacia tutte le misure dovrebbero formare oggetto di monitoraggio e di valutazione. A tale riguardo è necessario compilare un elenco di indicatori e valutare l’incidenza della politica di promozione in funzione dei suoi obiettivi strategici. È opportuno che la Commissione stabilisca un quadro di monitoraggio e valutazione di tale politica in linea con il quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC.

(23)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE. Tale delega di poteri dovrebbe riguardare l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento, i criteri di ammissibilità delle organizzazioni proponenti, le condizioni che disciplinano la procedura di gara per la selezione degli organismi di esecuzione e le condizioni specifiche di ammissibilità, nel caso dei programmi semplici, dei costi delle azioni di informazione e di promozione, dei costi amministrativi e per il personale, nonché le disposizioni per agevolare la transizione tra il regolamento (CE) n. 3/2008 e il presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(24)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti le norme dettagliate concernenti la visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, e la visibilità dell’origine dei prodotti sul materiale informativo e promozionale; il programma di lavoro annuale; la selezione dei programmi semplici; le norme dettagliate in base alle quali un’organizzazione proponente può essere autorizzata a eseguire essa stessa alcune parti di un programma semplice; le modalità di attuazione, di monitoraggio e di controllo dei programmi semplici; le regole per la conclusione dei contratti relativi all’attuazione dei programmi semplici selezionati nell’ambito del presente regolamento; e il quadro comune di valutazione dell’impatto dei programmi nonché un sistema di indicatori. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(25)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, dati i nessi esistenti tra la politica di promozione e gli altri strumenti della PAC, e tenendo conto della garanzia pluriennale dei finanziamenti dell’Unione e della loro concentrazione su priorità chiaramente definite, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi («azioni di informazione e di promozione»), possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell’Unione.

Articolo 2

Obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione

1.   L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.

2.   Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

a)

migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;

b)

aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;

c)

rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;

d)

aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

e)

ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

Articolo 3

Descrizione delle azioni di informazione e di promozione

Le azioni di informazione e di promozione sono destinate a:

a)

mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola dell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni;

b)

rafforzare la consapevolezza dell’autenticità delle denominazioni d’origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite dell’Unione.

Tali azioni consistono in particolare in attività di pubbliche relazioni e in campagne di informazione e possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale, europea o internazionale.

Articolo 4

Caratteristiche delle azioni

1.   Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, esiste la possibilità che i marchi commerciali siano visibili durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, purché sia rispettato il principio di non discriminazione e rimanga invariata la natura globale delle azioni, non orientata in funzione di marchi commerciali. Il principio di non discriminazione si applica al fine di garantire la parità di trattamento e di accesso per tutti i marchi delle organizzazioni proponenti e la parità di trattamento per gli Stati membri. Tutti i marchi sono ugualmente visibili e la rappresentazione grafica dei marchi ha un formato ridotto rispetto al principale messaggio dell’Unione della campagna. Sono esposti svariati marchi, salvo in circostanze debitamente giustificate relative alla situazione specifica dello Stato membro interessato.

2.   Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione dell’origine. Tali azioni non sono destinate a incentivare il consumo di un determinato prodotto soltanto in base alla sua origine specifica. Tuttavia è possibile che l’origine dei prodotti figuri sul materiale informativo e promozionale nel rispetto delle seguenti norme:

a)

nel mercato interno, l’indicazione dell’origine deve sempre essere secondaria rispetto al principale messaggio dell’Unione della campagna;

b)

nei paesi terzi, l’indicazione dell’origine può figurare su un piano di parità rispetto al principale messaggio dell’Unione della campagna;

c)

per i prodotti riconosciuti ai sensi dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), l’origine registrata nella denominazione può essere indicata senza restrizioni.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti:

a)

la visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni e sul materiale informativo e promozionale di cui al paragrafo 1, e le condizioni uniformi alle quali può essere esposto un unico marchio; nonché

b)

la visibilità dell’origine dei prodotti sul materiale informativo e promozionale di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 5

Prodotti e regimi ammissibili

1.   Le azioni di informazione e di promozione possono riguardare i prodotti seguenti:

a)

i prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato I al TFUE, escluso il tabacco;

b)

i prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento.

c)

le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.   Al fine di tenere presente l’evoluzione del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 22, che integrano l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento aggiungendovi prodotti.

3.   In deroga al paragrafo 1:

a)

le azioni di informazione e di promozione possono riguardare solo il vino recante denominazione di origine o indicazione geografica protetta nonché il vino con indicazione della varietà di uva da vino; nel caso dei programmi semplici di cui all’articolo 6, paragrafo 3, nel programma considerato devono rientrare anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b);

b)

per le bevande spiritose di cui al paragrafo 1, lettera c), per il vino alle condizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo e per la birra, le azioni destinate al mercato interno si limitano a informare i consumatori sui regimi di cui al paragrafo 4 e sul consumo responsabile di tali bevande;

c)

i prodotti della pesca e dell’acquacoltura figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione a soltanto se nel programma considerato rientrino anche altri prodotti di cui al paragrafo 1.

4.   Le azioni di informazione e di promozione possono riguardare i regimi seguenti:

a)

i regimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (CE) n. 110/2008 e dall’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

il metodo di produzione biologica, quale definito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (11);

c)

il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche, di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

d)

i regimi di qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

CAPO II

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 6

Tipi di azioni

1.   Le azioni di informazione e di promozione avvengono in forma di:

a)

programmi di informazione e di promozione («programmi»); e

b)

le azioni su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 9.

2.   I programmi sono costituiti da un insieme coerente di operazioni e sono attuati per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni.

3.   I programmi semplici di cui ulteriori dettagli sono forniti alla sezione 2 del presente capo, possono essere presentati da una o più organizzazioni proponenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), c) o d), provenienti dallo stesso Stato membro.

4.   I programmi multipli di cui ulteriori dettagli sono forniti alla sezione 3 del presente capo possono essere presentati:

a)

da almeno due organizzazioni proponenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), c) o d), provenienti da almeno due Stati membri; oppure

b)

da una o più organizzazioni dell’Unione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 7

Organizzazioni proponenti

1.   Un programma può essere proposto da:

a)

organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;

b)

organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione;

c)

organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro;

d)

organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 che definisce le condizioni specifiche alle quali ciascuna organizzazione, gruppo o organismo proponente di cui al paragrafo 1 può presentare un programma. Dette condizioni, in particolare, garantiscono la rappresentatività di tali organizzazioni, gruppi e organismi e una dimensione significativa del programma.

Articolo 8

Programma di lavoro annuale

1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, per ogni anno un programma di lavoro annuale che enuncia gli obiettivi operativi perseguiti, le priorità operative, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l’importo totale del piano di finanziamento. Tale programma di lavoro annuale e in particolare le sue priorità operative sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2. In particolare, il programma prevede dispositivi temporanei specifici di reazione a gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e). Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi della partecipazione finanziaria dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato per i programmi semplici e per quelli multipli, mediante pubblicazione, da parte della Commissione, di inviti a presentare proposte in conformità del titolo VI della parte I del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

Articolo 9

Azioni su iniziativa della Commissione

1.   La Commissione può realizzare le azioni di informazione e di promozione descritte all’articolo 3, tra cui campagne, in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e). Tali azioni possono assumere in particolare la forma di missioni di alto livello, partecipazione a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o iniziative destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti dell’Unione.

2.   La Commissione sviluppa servizi di sostegno tecnico, in particolare allo scopo di:

a)

favorire la conoscenza dei diversi mercati, tra l’altro attraverso visite commerciali esplorative;

b)

mantenere una rete professionale dinamica nell’ambito della politica di informazione e di promozione, anche fornendo consulenza al settore riguardo alla minaccia rappresentata dai prodotti di imitazione e contraffatti nei paesi terzi; e

c)

migliorare la conoscenza delle norme dell’Unione relative all’elaborazione e all’attuazione dei programmi.

Articolo 10

Divieto di doppi finanziamenti

Le azioni di informazione e di promozione finanziate dall’Unione ai sensi del presente regolamento non beneficiano di alcun altro finanziamento nell’ambito del bilancio dell’Unione.

SEZIONE 2

Attuazione e gestione dei programmi semplici

Articolo 11

Selezione dei programmi semplici

1.   La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 per stabilire le condizioni specifiche per l’ammissibilità riguardo ai programmi semplici.

2.   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 12

Informazioni sulla selezione dei programmi semplici

La Commissione fornisce al Comitato di cui all’articolo 23 e pertanto agli Stati membri, informazioni tempestive su tutti i programmi che sono proposti o selezionati.

Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione fornisce in particolare:

a)

informazioni concernenti il numero di proposte ricevute, gli Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni proponenti, i settori interessati, e il mercato o i mercati obiettivo;

b)

informazioni concernenti l’esito della valutazione delle proposte e una loro descrizione sintetica.

Articolo 13

Organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi semplici

1.   In esito ad un’adeguata procedura di gara, l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che eseguono i programmi semplici selezionati, in particolare allo scopo di garantire un’esecuzione efficace delle azioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 per definire le condizioni che disciplinano la procedura di gara per la selezione degli organismi incaricati dell’esecuzione di cui al primo comma.

2.   In deroga al paragrafo 1, un’organizzazione proponente può eseguire essa stessa alcune parti di un programma purché siano rispettate alcune condizioni riguardanti l’esperienza dell’organizzazione proponente nell’esecuzione di tali azioni, il costo delle azioni stesse rispetto ai normali tassi di mercato e la percentuale del costo totale rappresentata dalla parte del programma attuata dall’organizzazione proponente.

La Commissione adotta atti delegati per fissare le regole specifiche a norma delle quali l’organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare alcune parti del programma stesso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 14

Esecuzione, monitoraggio e controllo dei programmi semplici

1.   Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati a norma dell’articolo 11 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo e promozionale prodotto nell’ambito di tali programmi sia conforme al diritto dell’Unione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano le modalità per l’esecuzione, il monitoraggio e il controllo, nonché le norme relative alla conclusione di contratti per l’attuazione di programmi semplici selezionati ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri garantiscono l’esecuzione, dei programmi semplici, li monitorano e li controllano in conformità del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e secondo gli atti di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 1.

Articolo 15

Disposizioni finanziarie relative ai programmi semplici

1.   La partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi semplici nel mercato interno è pari al 70 % delle spese ammissibili. Il contributo finanziario dell’Unione ai programmi semplici nei paesi terzi è pari all’80 % delle spese ammissibili. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.

2.   Le percentuali di cui al paragrafo 1 sono portate all’85 % in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che a partire dal 1o gennaio 2014 ricevono assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono rispettivamente pari al 75 % e all’85 %, e la percentuale di cui al paragrafo 2 è pari al 90 %.

Il primo comma si applica solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

4.   Gli studi di valutazione dei risultati delle azioni di informazione e di promozione realizzate a norma del quadro comune di cui all’articolo 25 sono ammissibili al finanziamento dell’Unione a condizioni simili a quelle del programma semplice in questione.

5.   L’Unione finanzia interamente le spese di consulenza connesse alla selezione dei programmi in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.   Le organizzazioni proponenti costituiscono una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei programmi semplici.

7.   Il finanziamento delle azioni di informazione e di promozione attuate attraverso programmi semplici è realizzato dall’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 22 con riguardo alle condizioni specifiche secondo cui sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i costi per la fornitura di informazioni e le misure di promozione nonché, laddove necessario, i costi amministrativi e per il personale.

SEZIONE 3

Attuazione e gestione dei programmi multipli e delle azioni su iniziativa della commissione

Articolo 16

Forme di finanziamento

1.   Il finanziamento può assumere una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e in particolare consistere in:

a)

sovvenzioni per i programmi multipli;

b)

appalti per le azioni su iniziativa della Commissione.

2.   Il finanziamento delle azioni di informazione e di promozione attuate attraverso programmi multipli o per iniziativa della Commissione è realizzato dall’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 17

Valutazione dei programmi multipli

Le proposte di programmi multipli sono valutate e selezionate in base ai criteri indicati nell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 18

Informazioni sull’attuazione dei programmi multipli

La Commissione fornisce al comitato di cui all’articolo 23 e pertanto agli Stati membri informazioni tempestive su tutti i programmi che sono proposti o selezionati.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie relative ai programmi multipli

1.   La partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi multipli è pari all’80 % delle spese ammissibili. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.

2.   La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata all’85 % in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che a partire dal 1o gennaio 2014 ricevono assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rispettivamente pari all’85 % e al 90 %.

Il primo comma si applica solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

Articolo 20

Appalti per le azioni attuate su iniziativa della Commissione

Le procedure di appalto realizzate dalla Commissione a proprio nome o insieme a Stati membri sono subordinate al rispetto delle norme in materia di appalti di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (16).

Articolo 21

Protezione degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta le misure appropriate per garantire la protezione degli interessi finanziari dell’Unione nell’esecuzione delle azioni finanziate in virtù della presente sezione, applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, se sono rilevate irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, mediante sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, documentale e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ottenuto fondi dell’Unione.

3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (18), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti che coinvolgano fondi dell’Unione.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organismi internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione derivanti dall’esecuzione del programma ai sensi del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere gli audit e le indagini anzidetti conformemente alle rispettive competenze.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1

Deleghe di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 22

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, paragrafo 2, 7, paragrafo 2, 11, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, 15, paragrafo 8 e 29, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 novembre 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 5, paragrafo 2, 7, paragrafo 2, 11, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, 15, paragrafo 8 e 29, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato in forza del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il suddetto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

SEZIONE 2

Consultazione, valutazione e relazione

Articolo 24

Consultazione

Nell’ambito dell’attuazione del presente regolamento, la Commissione può consultare i gruppi di dialogo civile sulla qualità e la promozione istituiti ai sensi della decisione 2013/767/UE della Commissione (19).

Articolo 25

Quadro comune per la valutazione di impatto delle azioni

In linea con il quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune di cui all’articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che creano il quadro comune per la valutazione d’impatto dei programmi di informazione e di promozione finanziati in virtù del presente regolamento e un sistema di indicatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Tutte le parti interessate comunicano alla Commissione tutti i dati e tutte le informazioni necessarie per permettere la valutazione di impatto delle azioni.

Articolo 26

Relazione

1.   Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione provvisoria sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione provvisoria comprende la percentuale di adozione nei diversi Stati membri e corredata, se del caso, di proposte appropriate.

2.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte appropriate.

SEZIONE 3

Aiuti di stato, abrogazione, disposizioni transitorie, entrata in vigore e data di applicazione

Articolo 27

Aiuti di Stato

In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio (20), nonché in virtù dell’articolo 42, primo comma, TFUE, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento e in conformità delle sue disposizioni, né si applicano ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali, contributi obbligatori o altri strumenti finanziari a carico degli Stati membri, nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno dell’Unione che la Commissione ha selezionato in conformità del presente regolamento.

Articolo 28

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 3/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 29

Disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (CE) n. 3/2008 continua ad applicarsi alle azioni di informazione e di promozione il cui finanziamento è stato deciso dalla Commissione anteriormente al 1o dicembre 2015.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 per garantire la transizione tra l’applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 e il presente regolamento.

Articolo 30

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  Parere del 30 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2014.

(4)  Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(11)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(13)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(16)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(18)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(19)  Decisione 2013/767/UE della Commissione, del 16 dicembre 2013, che istituisce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2004/391/CE (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 115).

(20)  Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).


ALLEGATO I

Prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera B)

a)

birra,

b)

cioccolato e prodotti derivati,

c)

prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,

d)

bevande a base di estratti di piante,

e)

pasta alimentare,

f)

sale,

g)

gomme e resine naturali,

h)

pasta di mostarda,

i)

mais dolce,

j)

cotone.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

di cui all’articolo 28

Regolamento (CE) n. 3/2008

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 2

Articolo 3

Articoli 3 e 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articoli 11, 12 e 17

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3 e articolo 19

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 15, paragrafi 5 e 7, e articolo 16, paragrafo 2

Articoli 15 e 16

Articolo 4, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 2, articolo, 8 paragrafo 1, articolo 11, articolo 13, articolo 14, paragrafo 1, articolo15, paragrafo 8, articolo 22, articolo 23, articolo 25 e articolo 29

Articolo 17

Articolo 24

Articolo 18

Articolo 26

Articolo 19

Articolo 28

Articolo 20

Articolo 30