ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.175.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 175

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
10 luglio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte ( 1 )

25

 

*

Regolamento (UE) n. 607/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1542/2007 relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

27

 

 

Regolamento (UE) n. 608/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

Regolamento (UE) n. 609/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 576/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere, dell'1 luglio 2010

31

 

 

DECISIONI

 

 

2010/383/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2010, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio)

34

 

 

2010/384/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 luglio 2010, relativa al quantitativo comunitario di quote da rilasciare nel 2013 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE [notificata con il numero C(2010) 4658]

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/1


REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 4 e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 4 e l'articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5), in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (6) prevede l'istituzione di un elenco di paesi terzi o parti dei medesimi dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione di latte o prodotti a base di latte accompagnati da un certificato sanitario e conformi a taluni requisiti e garanzie, incluse le prescrizioni sul trattamento termico.

(2)

Di conseguenza è stata adottata la decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo (7).

(3)

Dall'adozione della suddetta decisione sono state introdotte diverse prescrizioni sulle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che costituiscono un nuovo quadro normativo di cui è opportuno tenere conto in questo regolamento. Inoltre la direttiva 92/46/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano (8).

(4)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2008, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (9) definisce i principi generali che disciplinano gli alimenti e i mangimi in generale, in particolare la sicurezza alimentare e dei mangimi, a livello dell'Unione europea e nazionale.

(5)

La direttiva 2002/99/CE definisce le norme che disciplinano l'introduzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi. Secondo la direttiva tali prodotti possono essere introdotti nell'Unione europea soltanto se soddisfano le condizioni applicabili a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli stessi prodotti nell'Unione europea oppure se offrono garanzie equivalenti in materia di polizia sanitaria.

(6)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, anche al livello di produzione primaria.

(7)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Secondo il regolamento gli operatori del settore alimentare che producono latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano devono rispettare le disposizioni pertinenti del suo allegato III.

(8)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.

(9)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (10) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. Secondo il regolamento (CE) n. 2073/2005 e gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti alimentari soddisfino i criteri microbiologici fissati dal regolamento.

(10)

Secondo la direttiva 92/46/CEE del Consiglio il latte crudo e i prodotti a base di latte possono essere ottenuti solo da vacche, pecore, capre o bufale. Tuttavia le definizioni di latte crudo e di prodotti a base di latte di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 estende le norme in materia di igiene del latte a tutte le specie di mammiferi e definisce il latte crudo come il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente. Inoltre definisce i prodotti a base di latte come i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte crudo o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.

(11)

In previsione dell'applicazione dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e degli atti di attuazione di tali regolamenti occorre modificare e aggiornare le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché la certificazione veterinaria dell'Unione europea per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano.

(12)

Nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione il presente regolamento deve tenere conto anche delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dalle sue norme di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (12) e dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (13).

(13)

La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (14) stabilisce le norme di rilascio dei certificati richiesti dalla normativa veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno garantire che condizioni di certificazione almeno equivalenti a quelle stabilite nella direttiva siano applicate dalle autorità competenti dei paesi terzi di esportazione.

(14)

Inoltre la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (15) prevede un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie che è stato sviluppato nell'Unione europea. Il formato di tutti i modelli di certificati sanitari deve essere modificato per tenere conto della compatibilità con la possibile certificazione elettronica nell'ambito del Sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui alla direttiva 90/425/CEE. Di conseguenza le disposizioni del presente regolamento devono tenere conto di TRACES.

(15)

La direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (16), stabilisce norme relative ai controlli veterinari sui prodotti di origine animale introdotti nell'Unione europea dai paesi terzi ai fini dell'importazione o del transito nell'Unione europea, compresi alcuni requisiti di certificazione. Tali norme sono applicabili alle merci disciplinate dal presente regolamento.

(16)

È opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso l'Unione europea di partite da e per la Russia, data la situazione geografica di Kaliningrad che riguarda solo la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

(17)

Per motivi di chiarezza della legislazione dell'Unione europea occorre abrogare la decisione 2004/438/CE della Commissione e sostituirla con il presente regolamento.

(18)

Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2004/438/CE.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

a)

le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte;

b)

l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di tali partite.

Articolo 2

Importazioni di latte crudo e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna A dell'allegato I.

Articolo 3

Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna B dell'allegato I

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna B dell'allegato I, che non sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a pastorizzazione con un unico trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a pastorizzazione con un unico trattamento termico:

a)

con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;

b)

se del caso, sufficiente a garantire una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

Articolo 4

Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I

1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:

a)

un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre;

b)

un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;

c)

(i)

un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento; oppure

(ii)

un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto (i) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

d)

un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure

e)

un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:

(i)

ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure

(ii)

ad un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, combinato all'essicazione.

2.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di animali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:

a)

un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre; oppure

b)

un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata.

Articolo 5

Certificati

Le partite autorizzate per l'importazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 dell'allegato II per la merce in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.

Tuttavia le prescrizioni di cui al presente articolo non precludono l'impiego della certificazione elettronica o di altri sistemi approvati e armonizzati a livello dell'Unione europea.

Articolo 6

Condizioni di transito e magazzinaggio

L'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione europea, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

a)

le partite provengono da un paese terzo o da parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell'Unione europea partite di latte crudo o di prodotti a base di latte e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b)

le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo o del relativo prodotto a base di latte, conformemente all'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario di cui alla parte 2 dell'allegato II;

c)

le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 3 dell'allegato II per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato;

d)

l'idoneità delle partite al transito o al magazzinaggio, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di ingresso di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 (17) della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

Articolo 7

Deroghe in materia di transito e magazzinaggio

1.   In deroga all'articolo 6, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia nell'Unione europea tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE (18) della Commissione, è autorizzato a condizione che:

a)

presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillino la partita con un sigillo numerato in serie;

b)

ogni pagina dei documenti di accompagnamento della partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE rechi il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea;

c)

siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d)

l'ammissione al transito della partita sia certificata dal documento veterinario comune di ingresso rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

2.   Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio dell'Unione europea.

3.   L'autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell'Unione europea corrispondano a quelli in ingresso nell'Unione europea.

Articolo 8

Trattamenti specifici

Le partite di prodotti a base di latte autorizzate ad entrare nell'Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell'Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2004/438/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione 2004/438/CE si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 30 novembre 2010 le partite di latte crudo e di prodotti a base di latte come definiti nella decisione 2004/438/CE per cui sono stati rilasciati gli appropriati certificati sanitari a norma della decisione 2004/438/CE possono continuare ad essere introdotte nell'Unione europea.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 206.

(6)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

(7)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

(8)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

(9)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(10)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(11)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(12)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.

(13)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(14)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

(15)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(16)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(17)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(18)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e prodotti a base di latte indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali merci

«+»

:

il paese terzo è autorizzato

«0»

:

il paese terzo non è autorizzato


Codice ISO del paese terzo

Paese terzo

Colonna A

Colonna B

Colonna C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AN

Antille olandesi

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australia

+

+

+

BR

Brasile

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bielorussia

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnia-Erzegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Svizzera (1)

+

+

+

CL

Cile

0

+

+

CN

Cina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Groenlandia

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Croazia

0

+

+

IL

Israele

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Islanda

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marocco

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK (2)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Maurizio

0

0

+

MX

Messico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nuova Zelanda

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Serbia

0

+

+

RU

Russia

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailandia

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turchia

0

0

+

UA

Ucraina

0

0

+

US

Stati Uniti

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sudafrica

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Certificati conformi all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(2)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.

(3)  Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


ALLEGATO II

PARTE 1:

Modelli di certificati sanitari

«Milk-RM»

:

certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano.

«Milk-RMP»

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I e destinati all'importazione nell'Unione europea.

«Milk-HTB»

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I e destinati all'importazione nell'Unione europea.

«Milk-HTC»

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell'allegato I e destinati all'importazione nell'Unione europea.

«Milk-T/S»

:

certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo o ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, a fini di transito/magazzinaggio nell'Unione europea.

Note esplicative

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo d'origine, conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 del presente allegato, secondo il layout del modello che corrisponde al latte crudo o ai prodotti a base di latte in questione. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore.

b)

L'originale del certificato sanitario consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorra più testo, il certificato deve essere costituito in modo tale che le pagine formino un tutto unico indivisibile.

c)

Un unico certificato sanitario a sé stante deve essere presentato per ogni partita del prodotto esportata verso la stessa destinazione a partire da un paese terzo che figuri nella colonna 2 dell'allegato I e trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nella medesima nave.

d)

L'originale del certificato sanitario e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e)

Qualora al certificato sanitario siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell'originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

f)

Se il certificato sanitario si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: «- x(numero di pagina) di y(numero totale di pagine) -» e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g)

L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità responsabile della verifica e della certificazione della conformità del latte crudo o dei prodotti a base di latte ai requisiti sanitari di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

h)

Le autorità competenti del paese terzo esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE (1).

i)

Il colore della firma del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

j)

L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

k)

Qualora il modello di certificato indichi di mantenere o cancellare talune dichiarazioni, a seconda del caso, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere cancellate, siglate e timbrate dal funzionario autorizzato oppure completamente soppresse dal certificato.

PARTE 2

Modello Milk-RM

Certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano

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Modello Milk-RMP

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

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Modello Milk-HTB

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

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Modello Milk-HTC

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

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PARTE 3

Modello Milk-T/S

Certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo o ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, a fini di [transito]/[magazzinaggio] (1) (2) nell'Unione europea

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(1)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/25


REGOLAMENTO (UE) N. 606/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2010

relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Monitorare e comunicare in maniera completa, coerente, trasparente e accurata le emissioni di gas a effetto serra, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida stilate dalla Commissione nella decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è un elemento fondamentale per il funzionamento efficace del sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE.

(2)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, a decorrere dal 1o gennaio 2010 un operatore aereo deve controllare e comunicare all’autorità competente le emissioni di biossido di carbonio rilasciate durante ciascun anno civile dall’aeromobile che gestisce, secondo le linee guida istituite dalla decisione 2007/589/CE.

(3)

Ciascun operatore aereo deve preparare e trasmettere all’autorità competente dello Stato membro di riferimento un piano di monitoraggio che stabilisca le misure che l’operatore intende attuare per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e l’autorità competente dello Stato membro di riferimento deve approvare tale piano secondo le linee guida istituite dalla decisione 2007/589/CE.

(4)

L’allegato XIV, punto 4, della decisione 2007/589/CE riduce l’onere amministrativo per alcuni operatori aerei che effettuino un numero limitato di voli all’anno o che siano emettitori di biossido di carbonio di entità ridotta istituendo una procedura semplificata per stimare il consumo di combustibile degli aeromobili che gestiscono utilizzando gli strumenti messi in atto dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) o da altre organizzazioni pertinenti in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo, come quelle disponibili a Eurocontrol, previa approvazione della Commissione.

(5)

Eurocontrol ha messo a punto e documentato uno strumento semplificato per la stima del consumo di combustibile e delle emissioni di biossido di carbonio per voli specifici tra aerodromi. Tale strumento utilizza l’effettiva lunghezza della rotta di ogni volo calcolata sulla base dei dati più completi sul traffico aereo e dei dati operativi riguardanti i voli attualmente disponibili e calcola il combustibile consumato in tutte le operazioni di un volo particolare, comprese quelle alla porta d’imbarco, durante le operazioni di rullaggio, le fasi di atterraggio, decollo e crociera e durante gli interventi di gestione del traffico aereo. Lo strumento utilizza coefficienti riguardanti il consumo di combustibile validi sotto il profilo statistico per i tipi di aeromobili più importanti e un approccio più generico per altri aeromobili che determini i coefficienti sul consumo di combustibile in funzione della massa massima al decollo dell’aeromobile, e ciò garantisce livelli di incertezza accettabili.

(6)

Lo strumento in questione soddisfa i requisiti contenuti nelle linee guida istituite dalla decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’approccio basato sui voli individuali, sulla lunghezza effettiva della rotta e sui coefficienti statisticamente validi sul consumo di combustibile. È pertanto opportuno che lo strumento sia disponibile e approvato per essere utilizzato dagli operatori aerei interessati in modo che questi possano ottemperare ai rispettivi obblighi di monitoraggio e comunicazione con minori oneri amministrativi.

(7)

Per ragioni al di fuori del proprio controllo un operatore aereo può non essere in grado di monitorare il combustibile effettivamente consumato in un determinato volo. In tal caso, e in assenza di altri strumenti in grado di determinare il consumo effettivo di combustibile, è opportuno che lo strumento per la stima di tale consumo impiegato dagli emettitori di entità ridotta sia messo a disposizione anche di altri operatori aerei che possano così stimare il consumo di combustibile di voli specifici in assenza di dati al riguardo.

(8)

L’allegato XIV, punto 6, della decisione 2007/589/CE stabilisce che l’operatore aereo che utilizzi uno strumento per la stima del consumo di combustibile includa nel proprio piano di monitoraggio dati comprovanti il rispetto delle condizioni fissate per gli emettitori di entità ridotta e la conferma dello strumento utilizzato, compresa la descrizione dello stesso.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo strumento per la stima del consumo di combustibile sviluppato e messo a disposizione dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) (3) è approvato per essere utilizzato dai soggetti indicati di seguito:

1)

emettitori di entità ridotta ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dell’allegato XIV, punto 4, della decisione 2007/589/CE;

2)

tutti gli operatori aerei di cui all’allegato XIV, punto 5, della decisione 2007/589/CE ai fini della stima del consumo di combustibile di determinati voli compresi nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE qualora manchino i dati necessari a monitorare le emissioni di biossido di carbonio in seguito a circostanze che esulano dal controllo dell’operatore aereo e che non possono essere determinati con un metodo alternativo definito nel piano di monitoraggio dell’operatore aereo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/27


REGOLAMENTO (UE) N. 607/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1542/2007 relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 5, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Le procedure di sbarco e di pesatura sono state definite in stretta cooperazione tra la Comunità, la Norvegia e le Isole Færøer e sono previste nel regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione (2). Il campo di applicazione di tali norme era limitato agli stock oggetto di cooperazione con la Norvegia e le Isole Færøer. Tuttavia non sono state trattate le zone che corrispondono alla componente meridionale dello sgombro e del sugarello, nonché altre zone sottoposte a limiti di cattura. È opportuno estendere il campo di applicazione di dette norme a tutte le zone per le quali sono stati stabiliti limiti di cattura e in cui lo impongano lo stato di conservazione degli stock e la necessità di garantire l’efficacia delle attività di controllo.

(2)

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1542/2007, la parte che effettua la pesatura deve tenere un registro di pesatura, ma manca l’indicazione del temine entro il quale occorre adempiere a tale obbligo. Onde evitare incertezze nell’interpretazione della citata norma deve essere prevista una scadenza precisa per la compilazione del registro.

(3)

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1542/2007, il carico di ogni autocisterna usata per trasportare il pesce dal molo all’impianto di trasformazione deve essere pesato e registrato separatamente. Tuttavia, al fine di evitare inutili ritardi al momento dello sbarco del carico, dovrebbe essere consentito registrare soltanto il peso complessivo di tutti i carichi delle autocisterne provenienti dallo stesso peschereccio purché tali carichi siano pesati uno di seguito all’altro e senza interruzione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1542/2007 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(5)

L’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (3), fissa le norme generali per la pesatura dei prodotti della pesca e conferisce alla Commissione il potere di adottare le relative modalità di applicazione. Tenuto conto del fatto che il suddetto articolo sarà applicabile solo a partire dal 1o gennaio 2011 e dell’urgenza di applicare la modifica del regolamento (CE) n. 1542/2007 nel corso della campagna di pesca 2010, è opportuno ricorrere all’articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 2847/93 come base giuridica per tale modifica.

(6)

Il comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1542/2007 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli sbarchi effettuati nell’Unione europea (UE) da pescherecci UE e dei paesi terzi, o effettuati da pescherecci UE nei paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe (clupea harengus), sgombri (scomber scombrus) e sugarelli (trachurus spp.) o di una combinazione di tali specie, catturate:

a)

per l’aringa, nelle zone CIEM (4): I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;

b)

per lo sgombro, nelle zone CIEM: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque UE del Copac (5);

c)

per il sugarello, nelle zone CIEM: IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque UE del Copace.

2)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La parte che effettua la pesatura deve tenere, per ogni sistema di pesatura, un registro rilegato e numerato in ogni pagina (registro di pesatura). Il registro è compilato immediatamente dopo aver ultimato la pesatura di un singolo sbarco e al più tardi entro le 23:59 ora locale del giorno in cui si è ultimata la pesatura. Il registro di pesatura indica:

a)

il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato;

b)

il numero di identificazione delle autocisterne nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura in conformità dell’articolo 7. Il carico di ogni autocisterna deve essere pesato e registrato separatamente. Tuttavia può essere registrato come peso unico il peso complessivo di tutti i carichi delle autocisterne provenienti dallo stesso peschereccio, purché tali carichi siano pesati uno di seguito all’altro e senza interruzione;

c)

le specie di pesce;

d)

il peso di ciascuno sbarco;

e)

la data e l’ora dell’inizio e della fine della pesatura.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 56.

(3)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(4)  Zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(5)  Zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).»;


10.7.2010   

IT

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L 175/29


REGOLAMENTO (UE) N. 608/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.7.2010   

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L 175/31


REGOLAMENTO (UE) N. 609/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 576/2010 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dell'1 luglio 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dell'1 luglio 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 576/2010 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (UE) n. 576/2010.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 576/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 576/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 11.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 10 luglio 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

29,07

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

5,34

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

5,34

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

29,07


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.6.2010-8.7.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

170,70

111,08

Prezzo FOB USA

139,88

129,88

109,88

74,05

Premio sul Golfo

14,26

Premio sui Grandi laghi

40,50

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

26,36 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

53,91 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DECISIONI

10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2010

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio)

(2010/383/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo SEE prevede disposizioni specifiche in materia di cooperazione tra l’Unione europea e gli Stati EFTA-SEE al di fuori delle quattro libertà.

(2)

È opportuno proseguire oltre il 31 dicembre 2009 la cooperazione tra le parti contraenti dell’accordo per quanto riguarda le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione relative all’attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno. Le linee di bilancio interessate sono le seguenti:

12 01 04 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa.

12 02 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno.

02 03 01 Funzionamento e sviluppo del mercato interno, con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale.

02 01 04 01 Funzionamento e sviluppo del mercato interno, con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE. È opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito ad un progetto di modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà è di approvare il progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.


ALLEGATO

PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell’accordo per quanto riguarda le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione relative all’attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo è così modificato:

1)

al paragrafo 6, i termini «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009» sono sostituiti da «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010»;

2)

al paragrafo 7, i termini «anni 2006, 2007, 2008 e 2009» sono sostituiti da «anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010»;

3)

al paragrafo 8, i termini «anni 2008 e 2009» sono sostituiti da «anni 2008, 2009 e 2010».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 49.

(2)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.].


10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2010

relativa al quantitativo comunitario di quote da rilasciare nel 2013 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE

[notificata con il numero C(2010) 4658]

(2010/384/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE la Commissione deve basare il quantitativo comunitario assoluto di quote per il 2013 sulle quote totali che sono state o saranno rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione concernenti i loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

(2)

Il Catalogo comunitario indipendente delle operazioni (CITL) contiene le informazioni pertinenti sulle quote totali che sono state o saranno rilasciate a norma dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE. Informazioni supplementari sui quantitativi delle quote da mettere all’asta nel periodo 2008-2012 figurano nelle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Le quote rilasciate o da rilasciare agli impianti nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE, compresi i nuovi entranti, le quote previste dalle tabelle del piano nazionale di assegnazione e le quote da rilasciare per la messa all’asta, come previsto nella tabella del piano nazionale di assegnazione, devono tutte essere considerate quote ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE.

(4)

Queste quote rappresentano quote ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE in quanto costituiscono la quantità delle quote destinate al rilascio iniziale, come indicato nel relativo piano nazionale di assegnazione degli Stati membri per il periodo 2008-2012 e come previsto dall’articolo 45 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione.

(5)

Ai fini della presente decisione le quote riservate ai nuovi entranti che non siano state assegnate ad un nuovo entrante entro il 30 aprile 2010 possono essere considerate quote ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE soltanto se saranno assegnate a nuovi entranti oppure vendute o messe all’asta entro il termine del periodo 2008-2012, in quanto il quantitativo corrispondente di quote sarà rilasciato solo al momento dell’assegnazione.

(6)

Resterà possibile adeguare la quantità di quote da rilasciare per il 2013 nell’intera Unione tenendo conto di informazioni supplementari che potrebbero rendersi disponibili, in particolare relative a modifiche dei piani nazionali di assegnazione anche in esito a procedimenti giudiziari.

(7)

Per questi motivi la Commissione ha tenuto conto dei seguenti quantitativi per stabilire la quantità complessiva di quote da rilasciare nell’Unione per il 2013:

le quote che sono state o saranno assegnate a impianti inseriti nel sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE a partire dal 2008,

le quote che sono state o saranno messe all’asta o vendute nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE nel periodo 2008-2012 e inserite a questo scopo nelle tabelle del piano nazionale di assegnazione degli Stati membri,

le quote che sono state assegnate a nuovi entranti a partire dalla riserva nazionale degli Stati membri destinata ai nuovi entranti dal 1o gennaio 2008 al 30 aprile 2010,

le quote che non sono state assegnate ai nuovi entranti a partire dalla riserva nazionale degli Stati membri per i nuovi entranti, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia stabilito, mediante disposizioni legislative nazionali o, in mancanza di simili disposizioni, attraverso l’inserimento nel proprio piano nazionale di assegnazione di una dichiarazione secondo cui le quote della riserva destinata ai nuovi entranti che non siano state loro distribuite entro il termine del periodo 2008-2012 saranno messe all’asta o vendute.

(8)

Le quote accantonate in virtù della decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o per altri motivi, come indicato nelle decisioni di determinati Stati membri relativa alla tabella del piano nazionale di assegnazione delle quote, devono essere aggiunte al quantitativo totale delle quote dell’Unione per il 2013 e per gli anni successivi soltanto se sono state rilasciate e assegnate, oppure se sono state rilasciate e messe all’asta o vendute fino al 31 dicembre 2012.

(9)

Poiché l’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di assegnare almeno il 90 % delle quote gratuitamente, è opportuno che le quote riservate ai nuovi entranti siano prese in considerazione nel calcolo del quantitativo complessivo delle quote dell’Unione europea per il 2013 solo nella misura in cui la somma di queste quote e di quelle destinate ad essere messe all’asta o vendute non superi il 10 % del quantitativo totale di quote indicato nella tabella del piano nazionale di assegnazione di uno Stato membro.

(10)

La quantità di quote da assegnare agli operatori aerei a norma della direttiva 2003/87/CE non è compresa nei quantitativi stabiliti dalla presente decisione, poiché a norma dell’articolo 3 quater della medesima direttiva è necessaria una decisione separata.

(11)

Il calcolo del quantitativo assoluto di quote per l’insieme dell’Unione per il 2013 si basa sulle informazioni in possesso della Commissione al 30 aprile 2010.

(12)

La media annua complessiva delle quote rilasciate dagli Stati membri in conformità delle decisioni della Commissione relative ai piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012, che viene presa in considerazione ai fini del calcolo della quantità di quote per l’insieme dell’Unione a norma dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, quale modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ammonta a 2 032 998 912 quote.

(13)

La quantità totale di quote da rilasciare a partire dall’anno 2013 deve diminuire ogni anno di un fattore lineare pari a 1,74 %, corrispondente a 35 374 181 quote,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il 2013 il quantitativo comunitario assoluto di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE ammonta a 1 926 876 368.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2010.

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

(3)  GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.

(4)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.