ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
8 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1105/2008 della Commissione, del 7 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1106/2008 della Commissione, del 7 novembre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1107/2008 della Commissione, del 7 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1108/2008 della Commissione, del 7 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le prescrizioni minime per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale e le condizioni per l’esenzione dello sperma dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio ( 1 )

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1109/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, recante centesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

23

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) ( 1 )

25

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

 

2008/836

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 29 ottobre 2008, relativa al trattamento dei documenti riguardanti le operazioni civili e militari dell’UE di gestione delle crisi

34

 

 

Commissione

 

 

2008/837/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da LLCotton25 geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 6204]  ( 1 )

36

 

 

2008/838/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 novembre 2008, relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti [notificata con il numero C(2008) 6348]

40

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

43

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea (GU L 309 del 27.11.2007)

50

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1104/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2008

sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), firmata il 19 giugno 1990 («convenzione Schengen»), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano strumenti fondamentali per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

(2)

L’incarico di sviluppare il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio (3) e con decisione 2001/886/GAI del Consiglio (4). Tali strumenti hanno scadenza il 31 dicembre 2008. Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrarli fino alla data che stabilirà il Consiglio deliberando a norma del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (5).

(3)

Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (6). Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tali atti.

(4)

Taluni test SIS II sono previsti dal regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio (7) e dalla decisione 2008/173/CE (8).

(5)

È opportuno continuare e portare a termine lo sviluppo del SIS II nel quadro del calendario generale del SIS II approvato dal Consiglio il 6 giugno 2008.

(6)

Occorrerebbe condurre un test globale del SIS II, in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Il test dovrebbe essere convalidato, quanto prima dopo il suo completamento, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI.

(7)

È opportuno che gli Stati membri effettuino un test sullo scambio d’informazioni supplementari.

(8)

Con riguardo al SIS 1+, la convenzione Schengen prevede un’unità di supporto tecnico (C.SIS). Con riguardo al SIS II, il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono un SIS II centrale costituito da un’unità di supporto tecnico e da un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS). L’unità di supporto tecnico del SIS II centrale dovrebbe avere sede a Strasburgo (Francia) e l’unità di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).

(9)

Onde gestire meglio le potenziali difficoltà dovute alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II è opportuno installare e collaudare un’architettura provvisoria per la migrazione del sistema d’informazione Schengen. Tale architettura provvisoria non dovrebbe incidere sulla disponibilità operativa del SIS 1+. Dovrebbe spettare alla Commissione fornire un convertitore.

(10)

Lo Stato membro che effettua una segnalazione dovrebbe essere responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità dei dati inseriti nel sistema d’informazione Schengen.

(11)

La Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. Tale responsabilità comprende la manutenzione e la continuazione dello sviluppo del SIS II e dell’infrastruttura di comunicazione ivi compresa, in ogni momento, la correzione degli errori. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento delle attività comuni e dia assistenza. La Commissione dovrebbe in particolare fornire il necessario supporto tecnico e operativo agli Stati membri a livello di SIS II centrale, inclusa la disponibilità di un reparto assistenza.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II).

(13)

La Francia dovrebbe mantenere la responsabilità dell’unità di supporto tecnico del SIS 1+, come espressamente previsto dalla convenzione Schengen.

(14)

I rappresentanti degli Stati membri partecipanti al SIS 1+ dovrebbero coordinare le loro azioni nell’ambito del Consiglio. È necessario fissare un quadro per tale azione organizzativa.

(15)

La Commissione dovrebbe avere il potere di affidare a terzi, anche organismi nazionali pubblici, mediante contratto, i compiti che le assegna il presente regolamento e compiti relativi all’esecuzione del bilancio, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9).

Tali contratti dovrebbero rispettare le norme in materia di protezione e sicurezza dei dati nonché tener conto del ruolo delle competenti autorità di protezione dei dati applicabili al SIS, in particolare le disposizioni della convenzione Schengen e del presente regolamento.

(16)

Al trattamento dei dati personali da parte della Commissione si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).

(17)

Compete al garante europeo della protezione dei dati, nominato a norma della decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell’autorità di controllo indipendente prevista dall’articolo 286 del trattato CE (11), controllare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali. La convenzione Schengen contiene disposizioni specifiche in ordine alla protezione e alla sicurezza dei dati personali.

(18)

Poiché gli obiettivi della messa in opera di un’architettura provvisoria per la migrazione e della migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(19)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(20)

Occorrerebbe modificare la convenzione Schengen per consentire l’integrazione del SIS 1+ nell’architettura provvisoria per la migrazione.

(21)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non ne è quindi vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno.

(22)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (12); pertanto il Regno Unito non partecipa alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(23)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (13); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(24)

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE del Consiglio.

(25)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (14), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (15) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(26)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (16), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (17) relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo.

(27)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (18),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo generale

1.   Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990 (SIS 1+), è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d’informazione Schengen II (SIS II), l’istituzione, l’esercizio e l’uso del quale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1987/2006.

2.   In conformità delle procedure e della divisione dei compiti stabilite nel presente regolamento, il SIS II è sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri come un unico sistema integrato ed è predisposto per il funzionamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«SIS II centrale» l’unità di supporto tecnico del SIS II contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II», più un’interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

b)

«C.SIS» l’unità di supporto tecnico del SIS 1+ contenente la banca dati di riferimento del SIS 1+ e l’interfaccia nazionale uniforme (N.COM);

c)

«N.SIS» il sistema nazionale del SIS 1+, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il C.SIS;

d)

«N.SIS II» il sistema nazionale del SIS II, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale;

e)

«convertitore» uno strumento tecnico che consente una comunicazione coerente e affidabile tra il C.SIS e il SIS II centrale, assicurando le funzioni previste all’articolo 10, paragrafo 3;

f)

«test globale» il test di cui all’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006;

g)

«test sullo scambio di informazioni supplementari» test funzionali tra gli uffici Sirene.

Articolo 3

Oggetto e campo d’applicazione

Il presente regolamento definisce i compiti e le responsabilità della Commissione, della Francia e degli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+ rispetto ai seguenti compiti:

a)

la manutenzione e la continuazione dello sviluppo del SIS II;

b)

un test globale del SIS II;

c)

un test sullo scambio di informazioni supplementari;

d)

la continuazione dello sviluppo e la verifica di un convertitore;

e)

l’installazione e la verifica di un’architettura provvisoria per la migrazione;

f)

la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Articolo 4

Componenti tecniche dell’architettura per la migrazione

Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono necessarie le seguenti componenti:

a)

il C.SIS e la connessione con il convertitore;

b)

l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ che consente al C.SIS di comunicare con l’N.SIS;

c)

l’N.SIS;

d)

il SIS II centrale, l’NI-SIS e l’infrastruttura di comunicazione per il SIS II che consente al SIS II centrale di comunicare con l’N.SIS II e il convertitore;

e)

l’N.SIS II;

f)

il convertitore.

Articolo 5

Principali responsabilità nello sviluppo del SIS II

1.   La Commissione continua a sviluppare il SIS II centrale, l’infrastruttura di comunicazione e il convertitore.

2.   La Francia mette a disposizione e gestisce il C.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen.

3.   Gli Stati membri continuano a sviluppare l’N.SIS II.

4.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ provvedono alla manutenzione dell’N.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen.

5.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ mettono a disposizione e gestiscono l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+.

6.   La Commissione coordina le attività e fornisce il supporto necessario per l’attuazione dei compiti e delle responsabilità di cui ai paragrafi da 1 a 3.

Articolo 6

Continuazione dello sviluppo

Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in particolare le misure necessarie per la correzione degli errori, sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 3, per quanto concerne l’interfaccia nazionale uniforme che assicura la compatibilità dell’N.SIS II con il SIS II centrale, sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 7

Attività principali

1.   La Commissione, insieme agli Stati membri partecipanti al SIS 1+, conduce un test globale.

2.   Un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS è installata e sottoposta a test dalla Commissione insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+.

3.   La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ eseguono la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

4.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ eseguono un test sullo scambio di informazioni supplementari.

5.   La Commissione fornisce il supporto necessario a livello del SIS II centrale per le attività di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6.   Le attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono coordinate dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

Articolo 8

Test globale

1.   Il test globale è avviato solo dopo che la Commissione abbia dichiarato che ritiene il livello di riuscita dei test di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 189/2008 sufficiente per iniziare tale test.

2.   Sarà effettuato un test globale inteso a confermare in particolare l’attuazione, da parte della Commissione e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, delle disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e la dimostrazione che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

3.   Il test globale è eseguito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ per l’N.SIS II e dalla Commissione per il SIS II centrale.

4.   Il test globale segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

5.   Il test globale si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

6.   La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio definiscono i criteri per determinare se sono state attuate le disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e se il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

7.   I risultati del test sono esaminati in base ai criteri di cui al paragrafo 6 dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio e dalla Commissione. I risultati del test sono convalidati in conformità dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006.

8.   Possono partecipare al test globale gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.

Articolo 9

Test sullo scambio di informazioni supplementari

1.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ conducono test funzionali Sirene.

2.   La Commissione mette a disposizione il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione durante l’esecuzione del test sullo scambio di informazioni supplementari.

3.   Il test sullo scambio di informazioni supplementari segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

4.   Esso si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

5.   I risultati del test sono analizzati dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

6.   Possono partecipare al test sullo scambio di informazioni supplementari gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.

Articolo 10

Architettura provvisoria per la migrazione

1.   È installata un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS. Il convertitore connette il SIS II centrale e il C.SIS per un periodo transitorio. Gli N.SIS sono connessi al C.SIS, gli N.SIS II al SIS II centrale.

2.   La Commissione fornisce un convertitore, il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione in quanto parte dell’architettura provvisoria per la migrazione del SIS.

3.   Il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.

4.   La Commissione verifica la comunicazione tra il SIS II centrale e il convertitore.

5.   La Francia verifica la comunicazione tra il C.SIS e il convertitore.

6.   La Commissione e la Francia verificano la comunicazione tra il SIS II centrale e il C.SIS tramite il convertitore.

7.   La Francia, insieme alla Commissione, connette il C.SIS al SIS II centrale tramite il convertitore.

8.   La Commissione, insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+, verifica l’architettura provvisoria per la migrazione del SIS nel suo insieme in conformità di un programma di test fornito dalla Commissione.

9.   La Francia mette a disposizione, se necessario, dati ai fini dei test.

Articolo 11

Migrazione dal SIS 1+ al SIS II

1.   Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale.

2.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2009. Se necessario, la data può essere modificata in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

3.   La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II consiste nel caricamento dei dati dell’N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la «copia nazionale», contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II, seguito da una transizione dall’N.SIS all’N.SIS II per ciascuno Stato membro. La migrazione segue uno scadenzario dettagliato definito dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

4.   La Commissione fornisce assistenza per il coordinamento e il supporto delle attività comuni durante la migrazione.

5.   La transizione prevista nel processo di migrazione è effettuata dopo la convalida di cui all’articolo 8, paragrafo 7.

Articolo 12

Quadro giuridico sostanziale

Durante la migrazione, al sistema d’informazione Schengen continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen.

Articolo 13

Cooperazione

1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano per l’esecuzione di tutte le attività contemplate dal presente regolamento secondo le rispettive responsabilità.

2.   La Commissione fornisce in particolare il necessario supporto a livello di SIS II centrale per la verifica e la migrazione dell’N.SIS II.

3.   Gli Stati membri forniscono in particolare il necessario supporto a livello di N.SIS II per la verifica dell’infrastruttura provvisoria per la migrazione.

Articolo 14

Tenuta dei registri nel SIS II centrale

1.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell’ambito del SIS II centrale siano registrati per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, l’integrità e la sicurezza dei dati.

2.   I registri riportano, in particolare, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e la denominazione dell’autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

3.   I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati non prima di un anno e al più tardi tre anni dopo la loro creazione.

4.   I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per le procedure di controllo già in corso.

5.   Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l’integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro compiti.

Articolo 15

Costi

1.   I costi inerenti alla migrazione, al test globale, al test sullo scambio di informazioni supplementari, alla manutenzione e allo sviluppo a livello del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2.   I costi afferenti la migrazione, le prove, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi nazionali sono a carico dello Stato membro interessato.

3.   I costi risultanti dalle attività a livello del SIS 1+, fra cui le attività supplementari svolte dalla Francia per conto degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, sono sostenuti conformemente all’articolo 119 della convenzione Schengen.

Articolo 16

Modifica delle disposizioni della convenzione Schengen

Le disposizioni della convenzione Schengen sono modificate come segue:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 92 bis

1.   Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio (19) e della decisione 2008/839/GAI del Consiglio (20) e sulla base delle definizioni dell’articolo 2 di tale regolamento, l’architettura tecnica del sistema d’informazione Schengen può essere completata da:

a)

un sistema centrale supplementare composto di:

un’unità di supporto tecnico (SIS II centrale) con sede in Francia e un SIS II centrale di riserva con sede in Austria, contenenti la banca dati del SIS II e un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS),

una connessione tecnica fra il C.SIS e il SIS II centrale tramite il convertitore che consente la conversione e la sincronizzazione dei dati tra il C.SIS e il SIS II centrale;

b)

un sistema nazionale (N.SIS II) consistente nei sistemi di dati nazionali, che comunica con il SIS II centrale;

c)

un’infrastruttura di comunicazione fra il SIS II centrale e l’N.SIS II collegata all’NI-SIS.

2.   L’N.SIS II può sostituire la sezione nazionale di cui all’articolo 92 della presente convenzione, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un archivio di dati nazionale.

3.   La banca dati del SIS II centrale è disponibile ai fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri.

4.   Nell’eventualità che gli Stati membri sostituiscano la rispettiva sezione nazionale con l’N.SIS II, le funzioni obbligatorie dell’unità di supporto tecnico nei confronti di tale sezione nazionale, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, diventano funzioni obbligatorie nei confronti del SIS II centrale, fatti salvi gli obblighi di cui alla decisione 2008/839/GAI e all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1104/2008.

5.   Il SIS II centrale assicura i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati SIS, l’aggiornamento in linea delle copie nazionali dell’N.SIS II, la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali dell’N.SIS II e la banca dati del SIS II centrale nonché le operazioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali dell’N.SIS II.

6.   La Francia, responsabile dell’unità di supporto tecnico, gli altri Stati membri e la Commissione cooperano affinché le interrogazioni degli archivi di dati dell’N.SIS II o della banca dati del SIS II producano risultati equivalenti alle interrogazioni degli archivi di dati delle sezioni nazionali di cui all’articolo 92, paragrafo 2.

2)

all’articolo 119, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri sostengono in comune i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del sistema d’informazione Schengen con l’unità di supporto tecnico, e i costi delle attività connesse ai compiti attribuiti alla Francia in applicazione della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008.»;

3)

all’articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del sistema d’informazione Schengen e dei compiti attribuiti ai sistemi nazionali in conformità della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008 sono sostenuti individualmente da ciascuno Stato membro.»

Articolo 17

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006.

2.   Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del disposto dell’articolo 8.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 18

Relazione

La Commissione presenta, entro la fine di ogni semestre e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Parere del 24 settembre 2008, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

(4)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

(5)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(6)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(7)  GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 1.

(8)  GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 14.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(11)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

(12)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(13)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(14)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(15)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(16)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(17)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(18)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(19)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(20)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.»;


8.11.2008   

IT

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L 299/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1105/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’8 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

48,3

MK

46,2

TR

68,6

ZZ

54,4

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

90,7

ZZ

98,9

0709 90 70

MA

63,1

TR

129,7

ZZ

96,4

0805 20 10

MA

80,7

ZZ

80,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

85,5

TR

79,5

ZZ

63,2

0805 50 10

AR

82,1

MA

103,9

TR

91,1

ZA

97,2

ZZ

93,6

0806 10 10

BR

232,5

TR

133,5

US

246,0

ZA

197,4

ZZ

202,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,3

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

162,4

ZA

87,6

ZZ

82,4

0808 20 50

CN

44,4

TR

124,9

ZZ

84,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.11.2008   

IT

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L 299/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1106/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/2008 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 297 del 6.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'8 novembre 2008

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,74

12,39

1701 99 10 (2)

25,74

7,84

1701 99 90 (2)

25,74

7,84

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


8.11.2008   

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L 299/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime appartenente a uno dei tipi di concimi elencati nell’allegato I e conforme alle prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l’indicazione «concime CE».

(2)

Il solfato ammonico e il nitrato di calcio (nitrato di calce) figurano entrambi come tipi di concime nell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Tuttavia, le combinazioni di questi due tipi di concime non possono essere designate come «concime CE». Poiché le combinazioni di solfato ammonico e nitrato di calcio (nitrato di calce) sono state utilizzate con successo in due Stati membri, è opportuno che siano riconosciute come «concime CE» per facilitarne la diffusione tra gli agricoltori della Comunità.

(3)

Molti dei tipi di concimi per l’apporto di elementi nutrivi principali contenenti azoto elencati nell’allegato I hanno la tendenza a rilasciare l’azoto troppo rapidamente perché le colture possano assorbirlo completamente e di conseguenza l’azoto in eccesso può provocare danni all’ambiente.

(4)

Per quanto riguarda due tipi di concimi CE elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, l’aggiunta di diciandiammide, una delle sostanze note come inibitori della nitrificazione, può impedire tale danno potenziale all’ambiente. Altri tipi di concimi CE possono contenere azoto sotto forma diversa per cui gli inibitori della nitrificazione non sono efficaci. Per questi altri tipi gli inibitori dell’ureasi possono offrire una soluzione soddisfacente.

(5)

Per permettere un maggiore accesso ai benefici ambientali e agronomici degli inibitori della nitrificazione e dell’ureasi, occorre autorizzarne l’utilizzo per la maggior parte dei concimi azotati e autorizzare un maggior numero di tipi di inibitori.

(6)

Occorre quindi aggiungere all’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 un elenco degli inibitori della nitrificazione e dell’ureasi autorizzati.

(7)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 descrive nel dettaglio i metodi di analisi da utilizzare per misurare il titolo in elementi nutritivi dei concimi CE. Tali descrizioni, quando riguardano la concentrazione di iodio, vanno adattate per ottenere valori di analisi corretti.

(8)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

2.   L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

1)

nella tabella A.1 la voce corrispondente al tipo di concime 4 «solfato ammonico» è sostituita dal testo seguente:

«4

Solfato ammonico

Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale solfato ammonico, eventualmente con non più del 15 % di nitrato di calcio (nitrato di calce)

19,7 % N

Azoto valutato come azoto totale.

Titolo massimo di azoto nitrico in caso di aggiunta di nitrato di calcio (nitrato di calce): 2,2 % N

Se commercializzato sotto forma di combinazione di solfato di ammonio e nitrato di calcio (nitrato di calce), la designazione deve specificare “contenente fino al 15 % di nitrato di calcio (nitrato di calce)”

Azoto ammoniacale

Azoto totale in caso di aggiunta di nitrato di calcio (nitrato di calce)»;

2)

nella tabella A.1, le voci corrispondenti ai tipi di concimi 16, 17 e la nota (a) sono soppresse. Il tipo 18 diventa tipo 16;

3)

è aggiunta la seguente sezione F:

«F.   Inibitori della nitrificazione e dell’ureasi

Gli inibitori della nitrificazione e dell’ureasi elencati nelle tabelle F.1 e F.2. qui di seguito possono essere aggiunti ai tipi di concimi azotati elencati nelle sezioni A.1., B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2. dell’allegato I alle seguenti condizioni:

1)

almeno il 50 % del contenuto totale di azoto del concime è costituito da forme di azoto indicate nella colonna 3;

2)

non appartengono ai tipi di concimi indicati nella colonna 4.

Per i concimi cui è stato aggiunto un inibitore della nitrificazione elencato nella tabella F.1, nella denominazione del tipo sono aggiunte le parole “con inibitore della nitrificazione ([denominazione del tipo di inibitore della nitrificazione])”.

Per i concimi cui è stato aggiunto un inibitore dell’ureasi elencato nella tabella F.2, nella denominazione del tipo sono aggiunte le parole “con inibitore dell’ureasi ([denominazione del tipo di inibitore dell’ureasi])”.

Il responsabile dell’immissione sul mercato deve fornire unitamente a ogni confezione o consegna sfusa informazioni tecniche il più possibile complete, che permettano in particolare all’utilizzatore di determinare i periodi e le dosi di applicazione relativi alla coltura per la quale il concime è utilizzato.

Nuovi inibitori della nitrificazione o dell’ureasi possono essere inclusi rispettivamente nelle tabelle F.1 o F.2 dopo la valutazione dei fascicoli tecnici presentati conformemente alle linee guida da elaborarsi per questi composti.

F.1.   Inibitori della nitrificazione

N.

Denominazione del tipo e composizione dell’inibitore della nitrificazione

Titolo minimo e massimo dell’inibitore, in percentuale in massa dell’azoto totale presente come azoto ammoniacale e azoto ureico

Tipi di concimi CE per cui l’inibitore non può essere utilizzato

Descrizione dell’inibitore della nitrificazione con cui sono autorizzate miscele

Dati sulla percentuale autorizzata

1

2

3

4

5

1

Diciandiammide

N. ELINCS 207-312-8

Minimo 2,25

Massimo 4,5

 

 


F.2.   Inibitori dell’ureasi

N.

Denominazione del tipo e composizione dell’inibitore dell’ureasi

Titolo minimo e massimo dell’inibitore, in percentuale in massa dell’azoto totale presente come azoto ureico

Tipi di concimi CE per cui l’inibitore non può essere utilizzato

Descrizione dell’inibitore dell’ureasi con cui sono autorizzate miscele

Dati sulla percentuale autorizzata

1

2

3

4

5

1

N-(n-butil) tiofosforico triamide (NBPT)

N. ELINCS 435-740-7

Minimo 0,09

Massimo 0,20»

 

 


ALLEGATO II

La parte B dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificata come segue:

1)

nella nota al punto 4.11 del metodo 2.3.2, il secondo, terzo e quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«Titolare con una soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l in presenza di salda d’amido come indicatore.

1 ml di soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l corrisponde a 0,01128 g di SnCl2·2H2O.

Ameno l’80 % dello stagno totale presente nella soluzione così preparata deve trovarsi allo stato bivalente. Per la titolazione si dovranno quindi utilizzare almeno 35 ml di soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l.»;

2)

nella nota al punto 4.11 del metodo 2.6.1, il secondo, terzo e quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«Titolare con una soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l in presenza di salda d’amido come indicatore.

1 ml di soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l corrisponde a 0,01128 g di SnCl2·2H2O.

Almeno l’80 % dello stagno totale presente nella soluzione così preparata deve trovarsi allo stato bivalente. Per la titolazione si dovranno quindi utilizzare almeno 35 ml di soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l.»


8.11.2008   

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L 299/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le prescrizioni minime per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale e le condizioni per l’esenzione dello sperma dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare gli articoli 11 e 12 e l’articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE fissa le norme di controllo nonché le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale. Esse includono l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza («zone soggette a restrizioni»), l’attuazione di programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale e un divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone sottoposte a restrizioni («divieto di uscita»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (2) stabilisce le norme da applicare nell’evento di un focolaio di tale malattia.

(3)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce le prescrizioni minime per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale. L’allegato III di detto regolamento fissa le condizioni di esenzione dal divieto di uscita per quanto riguarda gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni. L’allegato V del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la determinazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale.

(4)

È indispensabile che gli appropriati programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale siano attuati per consentire, tra l’altro, di individuare in modo tempestivo la presenza del virus della febbre catarrale, di dimostrare l’assenza di sierotipi specifici o generali del virus della febbre catarrale e di determinare il periodo stagionale libero di vettori. I programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale devono includere prescrizioni minime per gli Stati membri e garantire nel contempo una flessibilità sufficiente per tenere conto delle condizioni epidemiologiche locali.

(5)

Una campagna di massa per la vaccinazione d’emergenza contro vari tipi di febbre catarrale è in corso d’attuazione nell’UE. La vaccinazione degli animali contro tale malattia rappresenta un’importante cambiamento dello stato immunitario della popolazione delle specie sensibili e ha conseguenze per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale. Quindi è opportuno apportare alcune modifiche alle prescrizioni riguardanti i programmi.

(6)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce i criteri per la determinazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale. Per motivi di chiarezza e per garantire un approccio più armonizzato è opportuno basare l’inizio e la fine del periodo stagionale libero di vettori su dati di vigilanza standardizzati.

(7)

La parte B dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce le condizioni per l’esenzione dello sperma dal divieto di uscita. Secondo l’allegato, per poter beneficiare dell’esenzione lo sperma deve provenire da donatori che soddisfino talune condizioni. Nell’interesse della chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno chiarire alcune prescrizioni per quanto riguarda i controlli degli animali donatori di sperma, in particolare per quanto riguarda i test successivi alla raccolta.

(8)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1266/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

1)

l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento;

2)

nella parte B dell’allegato III, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante il periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all’ultimo prelievo dello sperma da consegnare;

e)

sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente condotto su campioni ematici prelevati:

i)

all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma da consegnare; e

ii)

durante il periodo di raccolta dello sperma:

almeno ogni sette giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure

almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale (di cui all’articolo 4)

1.   Requisiti minimi per i programmi di controllo della febbre catarrale che gli Stati membri devono applicare nelle zone soggette a restrizioni

I programmi di controllo della febbre catarrale sono mirati a fornire informazioni sulla dinamica della malattia in una zona soggetta a restrizioni. Gli obiettivi dei programmi di controllo della febbre catarrale riguardano l’individuazione di nuovi sierotipi della malattia e la dimostrazione dell’assenza di taluni sierotipi di febbre catarrale. Altri obiettivi possono includere la dimostrazione dell’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale, l’individuazione di un periodo stagionalmente libero da vettori e l’identificazione della specie vettrice.

Ai fini del controllo e della vigilanza della febbre catarrale l’unità geografica di riferimento è definita tramite una griglia di circa 45 x 45 km (all’incirca 2 000 km2), a meno che condizioni ambientali specifiche non giustifichino un’estensione differente. Gli Stati membri possono anche utilizzare la “regione” di cui all’articolo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE come unità geografica di riferimento a fini di controllo e vigilanza.

1.1.   I programmi di controllo della febbre catarrale comprendono almeno la vigilanza clinica passiva e la vigilanza attiva basata su test di laboratorio, conformemente ai punti 1.1.1 e 1.1.2.

1.1.1.   La vigilanza clinica passiva:

è costituita da un sistema ufficiale e permanente, nonché appropriatamente documentato, volto a individuare e analizzare eventuali elementi sospetti e comprende un sistema di allarme rapido per segnalare i casi sospetti. I proprietari o i detentori di animali e i veterinari devono denunciare immediatamente qualsiasi sospetto all’autorità competente. L’autorità competente deve indagare immediatamente su tutti gli elementi sospetti dovuti alla presenza di sierotipi della febbre catarrale che non sono generalmente presenti nell’area geografica epidemiologicamente rilevante in modo da rilevare quali sierotipi sono in circolazione,

deve essere rafforzata durante la stagione di attività del vettore,

comporta campagne di sensibilizzazione, in particolare per consentire ai proprietari o ai detentori di animali nonché ai veterinari di individuare i segni clinici della malattia.

1.1.2.   La vigilanza attiva basata su test di laboratorio deve comprendere almeno il controllo sierologico con animali di riferimento, indagini sierologiche/virologiche o controlli mirati basati sui rischi, oppure un insieme di questi, conformemente ai punti 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.1.2.3.

1.1.2.1.   Controllo sierologico con animali di riferimento:

il controllo sierologico con animali di riferimento è costituito da un programma annuale attivo di test su tali animali per valutare la circolazione del virus della febbre catarrale all’interno delle zone soggette a restrizioni. Se possibile, gli animali di riferimento devono essere bovini. Tali animali devono risultare liberi da anticorpi nel corso dei test preliminari di sieronegatività e devono trovarsi in aree situate all’interno della zona soggetta a restrizioni in cui, in base a un’analisi del rischio che tiene conto di valutazioni entomologiche ed ecologiche, la presenza del vettore è stata confermata oppure esistono habitat adatti alla moltiplicazione del vettore,

gli animali di riferimento sono sottoposti a test almeno una volta al mese durante il periodo di attività del vettore interessato, se questo è noto. In assenza di tali informazioni, gli animali di riferimento sono sottoposti a test almeno una volta al mese per tutto l’anno,

ai fini del controllo e della vigilanza della febbre catarrale il numero minimo di animali di riferimento per unità geografica dev’essere rappresentativo e sufficiente per individuare un’incidenza mensile di sieroconversione (1) del 2 % con un’affidabilità del 95 % all’interno di ciascuna unità geografica,

i test di laboratorio sono strutturati in modo che i test diagnostici positivi sono seguiti da test sierologici/virologici specifici al sierotipo e mirati ai sierotipi della febbre catarrale che dovrebbero essere presenti nell’area geografica epidemiologicamente rilevante al fine di individuare il sierotipo specifico in circolazione.

1.1.2.2.   Le indagini sierologiche/virologiche:

sono costituite almeno da un programma annuale attivo di test sierologici/virologici delle popolazioni di specie sensibili, al fine di rilevare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale. Sono effettuate analisi sierologiche e/o virologiche casuali in tutte le aree geografiche epidemiologicamente rilevanti e nel periodo dell’anno in cui è più facile individuare la sieroconversione,

sono concepite in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione delle specie sensibili nell’area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in modo da rilevare una prevalenza del 20 % con un’affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica,

garantiscono che gli animali sieropositivi da popolazioni vaccinate o immunizzate non interferiscano con le indagini sierologiche,

devono accertare che i test di laboratorio siano strutturati in modo che i test diagnostici positivi siano seguiti da test sierologici/virologici specifici al sierotipo e mirati al sierotipo o ai sierotipi della febbre catarrale che dovrebbero essere presenti nell’area geografica epidemiologicamente rilevante al fine di individuare il sierotipo specifico in circolazione,

possono essere strutturate in modo da controllare la copertura della vaccinazione e la distribuzione dei diversi sierotipi della febbre catarrale presenti nella zona sottoposta a restrizioni.

1.1.2.3.   Il controllo mirato basato sui rischi:

consiste di un sistema formale e permanente, nonché appropriatamente documentato, che miri a dimostrare l’assenza di taluni sierotipi specifici di febbre catarrale,

è applicabile a un popolazione bersaglio di animali sensibili con un rischio relativamente elevato, in base alla loro ubicazione, alla situazione geografica e all’epidemiologia del sierotipo o dei sierotipi della febbre catarrale che dovrebbero essere presenti nell’area geografica epidemiologicamente rilevante,

applica una strategia di campionamento che è adeguata alla popolazione bersaglio. La dimensione del campione è calcolata per individuare la prevalenza prevista (basata sul rischio noto della popolazione bersaglio) con un’affidabilità del 95 % nella popolazione bersaglio dell’area geografica epidemiologicamente rilevante. Se i campioni non sono originari di animali individuali, la dimensione del campione dev’essere adeguata secondo la sensibilità delle procedure diagnostiche applicate.

1.2.   Per determinare il periodo stagionalmente libero da vettori di cui all’allegato V del presente regolamento, la vigilanza entomologica deve soddisfare i seguenti requisiti:

consiste di almeno un programma annuale attivo di cattura dei vettori mediante trappole installate in modo permanente per determinare la dinamica della popolazione del vettore,

vanno utilizzate solo trappole ad aspirazione dotate di lampade a ultravioletti in conformità di protocolli predefiniti. Le trappole devono rimanere in funzione per tutta la notte e funzionare a un ritmo di almeno:

una notte alla settimana nel mese che precede l’inizio previsto del periodo stagionalmente libero da vettori e nel mese che precede la fine prevista di tale periodo,

una notte al mese durante il periodo stagionalmente libero da vettori,

è possibile regolare la frequenza dell’operazione delle trappole ad aspirazione in base alle prove ottenute nei primi tre anni di operazione,

almeno una trappola ad aspirazione deve essere posizionata in ogni area epidemiologicamente rilevante nella zona stagionalmente libera da febbre catarrale. Una quantità adeguata di insetti raccolti nelle trappole ad aspirazione va inviata a un laboratorio specializzato in grado di contare e identificare le specie vettrici sospette.

1.3.   Il controllo che deve fornire alla Commissione informazioni circostanziate che dimostrino l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in un’area geografica epidemiologicamente rilevante per un periodo di due anni, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2:

comprende il controllo sierologico con animali di riferimento, indagini sierologiche/virologiche o controlli mirati basati sui rischi, oppure un insieme di questi, conformemente ai punti 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.1.2.3,

è concepito in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell’area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in modo da rilevare una prevalenza del 20 % (2) con un’affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica, se non è stata attuata la vaccinazione di massa, o

è concepito in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell’area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in modo da rilevare una prevalenza del 10 % (3) con un’affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica, se è stata attuata la vaccinazione di massa.

2.   Requisiti minimi per i programmi di vigilanza della febbre catarrale che gli Stati membri devono applicare al di fuori delle zone soggette a restrizioni

I programmi di controllo della febbre catarrale sono mirati all’individuazione di qualsiasi possibile incursione del virus della febbre catarrale e alla dimostrazione dell’assenza di tale virus in uno Stato membro libero da febbre catarrale o in un’area geografica epidemiologicamente rilevante.

I programmi di controllo della febbre catarrale comprendono almeno la vigilanza clinica passiva e la vigilanza attiva basata su test di laboratorio, conformemente ai punti 2.1 e 2.2.

2.1.   La vigilanza clinica passiva:

è costituita da un sistema ufficiale e permanente, nonché appropriatamente documentato, volto a individuare e analizzare eventuali elementi sospetti e comprende un sistema di allarme rapido per segnalare i casi sospetti. I proprietari o i detentori di animali e i veterinari devono denunciare immediatamente qualsiasi elemento sospetto all’autorità competente. L’autorità competente deve indagare a fondo su qualsiasi caso sospetto in modo da confermare o escludere eventuali focolai di febbre catarrale,

deve essere rafforzata specialmente durante la stagione di attività del vettore in aree sottoposte a un rischio relativamente più elevato in base ai dati geografici ed epidemiologici,

comporta campagne di sensibilizzazione, in particolare per consentire ai proprietari o ai detentori di animali nonché ai veterinari di individuare i segni clinici della malattia.

2.2.   La vigilanza attiva basata su test di laboratorio deve comprendere almeno il controllo sierologico con animali di riferimento, indagini sierologiche/virologiche o controlli mirati basati sui rischi, oppure un insieme di questi, conformemente ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3.

2.2.1.   Controllo sierologico con animali di riferimento:

il controllo sierologico con animali di riferimento è costituito da un programma annuale attivo di test su tali animali per individuare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale all’esterno delle zone soggette a restrizioni. Una particolare attenzione va dedicata alle aree a rischio elevato in base ai dati geografici ed epidemiologici,

gli animali di riferimento sono sottoposti a test almeno una volta al mese durante il periodo di attività del vettore interessato, se il periodo è noto. In assenza di tali informazioni, gli animali di riferimento sono sottoposti a test almeno una volta al mese per tutto l’anno,

ai fini del controllo e della vigilanza della febbre catarrale il numero minimo di animali di riferimento per unità geografica di riferimento dev’essere rappresentativo e sufficiente per individuare un’incidenza mensile di sieroconversione (4) del 2 % con un’affidabilità del 95 % all’interno di ciascuna unità geografica di riferimento.

2.2.2.   Le indagini sierologiche/virologiche:

sono costituite almeno da un programma annuale attivo di test sierologici/virologici delle popolazioni di specie sensibili, al fine di individuare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale all’esterno delle zone sottoposte a restrizioni. Sono effettuate analisi sierologiche e/o virologiche casuali in tutte le aree geografiche epidemiologicamente rilevanti e nel periodo dell’anno in cui è più facile individuare la sieroconversione,

sono concepite in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell’area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in maniera da rilevare una prevalenza del 20 % con un’affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica,

garantiscono che gli animali sieropositivi da popolazioni vaccinate o immunizzate non interferiscano con le indagini sierologiche.

2.2.3.   Il controllo mirato basato sui rischi:

consiste di un sistema formale e permanente, nonché appropriatamente documentato, che miri a dimostrare l’assenza di taluni sierotipi specifici di febbre catarrale,

è basato su conoscenze circostanziate dei fattori di rischio locali; tali conoscenze devono consentire l’identificazione della popolazione bersaglio con il rischio relativamente più elevato da sottoporre a campionamento,

garantisce che la strategia di campionamento mirato sia adeguata alla popolazione bersaglio con un rischio relativamente più elevato e che la dimensione del campione sia calcolata per individuare la prevalenza prevista (in base al rischio noto della popolazione bersaglio) con un’affidabilità del 95 % nella popolazione dell’area geografica epidemiologicamente rilevante.


(1)  Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia, nella Comunità, la circolazione del virus si verifica principalmente in un periodo di circa sei mesi (fine primavera/metà autunno). Pertanto, 2 % è una stima prudenziale del tasso medio di sieroconversione prevedibile.

(2)  Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia se è dimostrato che il tasso annuo di sieroconversione nell’area geografica epidemiologicamente rilevante è inferiore al 20 %, la dimensione del campione deve essere calcolata in modo da individuare la prevalenza inferiore stimata.

(3)  Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona vaccinata sia del 10 %. Tuttavia se è dimostrato che il tasso annuo di sieroconversione nell’area geografica epidemiologicamente rilevante sottoposta a vaccinazione è inferiore al 10 %, la dimensione del campione deve essere calcolata in modo da individuare la prevalenza inferiore stimata.

(4)  Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia, nella Comunità, la circolazione del virus si verifica principalmente in un periodo di circa sei mesi (fine primavera/metà autunno). Pertanto, 2 % è una stima prudenziale del tasso medio di sierconversione prevedibile.»


8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2008

recante centesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 10 ottobre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo tre persone all’elenco sulla base delle informazioni relative al loro collegamento con Al-Qaeda.

(3)

Occorre modificare opportunamente l’allegato I.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate.

(5)

La Commissione informerà le persone interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darà loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminerà il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

(1)

Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Passaporto n.: 1632207 (Bahrein). Altre informazioni: (a) ha operato per conto di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico e ha fornito loro un supporto finanziario, materiale e logistico, ad esempio parti elettriche utilizzate per esplosivi, computer, dispositivi GPS e materiale militare. (b) È stato addestrato da Al-Qaeda all’uso di armi leggere e esplosivi nell’Asia meridionale e ha combattuto con Al-Qaeda in Afghanistan. (c) Nel gennaio 2007 è stato arrestato negli Emirati arabi uniti (EAU) con l’accusa di essere membro di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico. (d) Dopo essere stato condannato negli Emirati arabi uniti alla fine del 2007, è stato trasferito in Bahrein agli inizi del 2008 per scontare il resto della pena.

(2)

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali [alias (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data di nascita: 15.1.1968. Luogo di nascita: Muharraq, Bahrein. Nazionalità: bahreinita. Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario di Al-Qaeda con sede in Bahrein. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato dall’Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all’estero e appartenenza a un’organizzazione terroristica. Dopo il verdetto della corte, è stato rilasciato una volta scontata la pena. (c) Localizzato in Bahrein (maggio 2008).

(3)

Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy [alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Data di nascita: 1.1.1965. Nazionalità: qatariana. Passaporto n.: 00685868 (Qatar). Carta d’identità n.: 26563400140 (Qatar). Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario del terrorismo con sede in Qatar che ha agito per conto dei vertici di Al-Qaeda, anche trasferendo le reclute verso i campi di addestramento nell’Asia meridionale, e ha fornito sostegno finanziario all’organizzazione. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato in contumacia dall’Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all’estero e appartenenza a un’organizzazione terroristica. (c) Arrestato in Qatar nel marzo 2008. Sta scontando la pena in Qatar (giugno 2008).


DIRETTIVE

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/25


DIRETTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (3), è stata modificata nel suo contenuto (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Le legislazioni che si applicavano ai marchi d’impresa negli Stati membri prima che la direttiva 89/104/CEE entrasse in vigore presentavano disparità in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Era pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire il buon funzionamento del mercato interno.

(3)

Occorre non disconoscere le soluzioni e i vantaggi che il regime del marchio d’impresa comunitario può offrire alle imprese desiderose di acquisire marchi di impresa.

(4)

Non appare necessario procedere a un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa. È sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un’incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno.

(5)

La presente direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti attraverso l’uso ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d’impresa acquisiti attraverso la registrazione.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero mantenere inoltre la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione. Spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d’ufficio, ovvero entrambi. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa.

(7)

La presente direttiva non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori.

(8)

La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l’acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio di impresa stesso, ad esempio l’assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio di impresa e i diritti anteriori dovrebbero essere enumerati esaurientemente, anche se per alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i quali possono quindi introdurli nelle rispettive legislazioni o conservare la propria casistica. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi con condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio di impresa per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione, in materia ad esempio di requisiti di titolarità del marchio di impresa, di rinnovo del marchio, di regime fiscale o di mancata osservanza delle norme procedurali.

(9)

Per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza. Occorre prevedere che la nullità di un marchio di impresa non possa essere dichiarata a causa dell’esistenza di un marchio di impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio di impresa o prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa. Per tutti questi casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili.

(10)

È fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi di impresa registrati abbiano negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri la medesima tutela; ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito una notorietà.

(11)

La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l’onere della prova.

(12)

La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio di impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all’uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l’uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

(13)

Tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle di detta convenzione. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione. Ove necessario, è opportuno applicare l’articolo 307, secondo comma, del trattato.

(14)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale della direttiva 89/104/CEE, indicati nell’allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

Articolo 2

Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa

Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Articolo 3

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

1.   Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a)

i segni che non possono costituire un marchio di impresa;

b)

i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c)

i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d)

i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

e)

i segni costituiti esclusivamente:

i)

dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

ii)

dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii)

dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

f)

i marchi di impresa contrari all’ordine pubblico o al buon costume;

g)

i marchi di impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

h)

i marchi di impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in seguito denominata «convenzione di Parigi».

2.   Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

a)

l’uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità;

b)

il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso;

c)

il marchio di impresa contenga simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione;

d)

il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio di impresa.

3.   Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.

4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può prevedere che i motivi di esclusione dalla registrazione o di dichiarazione di nullità di un marchio di impresa applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE si applichino ai marchi di impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore a tale data.

Articolo 4

Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori

1.   Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

a)

se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;

b)

se l’identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio di impresa anteriore.

2.   Per «marchi di impresa anteriori», ai sensi del paragrafo 1, si intendono:

a)

i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:

i)

i marchi comunitari;

ii)

i marchi di impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;

iii)

i marchi di impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;

b)

i marchi di impresa comunitari che, conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (5), rivendicano validamente l’anteriorità rispetto a un marchio di impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest’ultimo marchio sia oggetto di una rinuncia o si sia estinto;

c)

le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;

d)

i marchi di impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di marchio o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono «notoriamente conosciuti» nello Stato membro ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

3.   Un marchio di impresa è altresì escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile a un marchio di impresa comunitario anteriore ai sensi del paragrafo 2 e se è stato destinato a essere registrato o è stato registrato per prodotti o servizi i quali non sono simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa comunitario anteriore, quando il marchio di impresa comunitario anteriore gode di notorietà nella Comunità e l’uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa comunitario anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

4.   Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

a)

il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora sia destinato a essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

b)

siano stati acquisiti diritti a un marchio di impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di anteriorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio di impresa successivo, e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo;

c)

sia possibile vietare l’uso del marchio di impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera b) del presente paragrafo, in particolare in base a:

i)

un diritto al nome;

ii)

un diritto all’immagine;

iii)

un diritto d’autore;

iv)

un diritto di proprietà industriale;

d)

il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio collettivo anteriore che ha conferito un diritto scaduto al massimo tre anni prima della domanda di registrazione;

e)

il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di garanzia o di certificazione anteriore che ha conferito un diritto scaduto al momento della domanda di registrazione da un numero di anni stabilito dallo Stato membro;

f)

il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa anteriore che è stato registrato per prodotti o servizi identici o simili e che ha conferito un diritto scaduto per mancato rinnovo al massimo due anni prima della domanda di registrazione, a meno che il titolare del marchio di impresa anteriore abbia espresso il proprio accordo sulla registrazione del marchio di impresa successivo o non abbia fatto uso del proprio marchio di impresa;

g)

il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, qualora il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa.

5.   Gli Stati membri possono permettere che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio di impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio di impresa posteriore.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, siano applicabili ai marchi di impresa depositati anteriormente a quella data.

Articolo 5

Diritti conferiti dal marchio di impresa

1.   Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a)

un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b)

un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2.   Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3.   Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:

a)

di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b)

di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c)

di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d)

di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

4.   Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, la normativa di detto Stato membro non permetteva di vietare l’uso di un segno ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, il diritto conferito dal marchio di impresa non è opponibile all’ulteriore uso del segno.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

Articolo 6

Limitazione degli effetti del marchio di impresa

1.   Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:

a)

del loro nome e indirizzo;

b)

di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c)

del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

2.   Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

Articolo 7

Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa

1.   Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2.   Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Articolo 8

Licenza

1.   Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2.   Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda:

a)

la sua durata;

b)

la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa;

c)

la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;

d)

il territorio al cui interno il marchio di impresa può essere apposto; o

e)

la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

Articolo 9

Preclusione per tolleranza

1.   Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 2, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all’uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio di impresa posteriore, salvo ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

2.   Qualsiasi Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), o di un altro diritto anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) o c).

3.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio di impresa registrato posteriormente non può opporsi all’uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa essere fatto valere contro il marchio di impresa posteriore.

Articolo 10

Uso del marchio di impresa

1.   Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del primo comma sono inoltre considerati come uso:

a)

l’uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato;

b)

l’apposizione del marchio di impresa sui prodotti o sul loro condizionamento nello Stato membro interessato solo ai fini dell’esportazione.

2.   Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare l’uso del marchio di impresa col consenso del titolare o l’uso del marchio d’impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.

3.   Per marchi di impresa registrati anteriormente alla data di entrata in vigore nello Stato membro interessato delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE:

a)

se una disposizione in vigore anteriormente a detta data prevedeva sanzioni per il mancato uso di un marchio di impresa durante un periodo ininterrotto, si considera che la decorrenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, primo comma, sia iniziata contemporaneamente a un periodo di mancato uso già in corso a detta data;

b)

se anteriormente a detta data non era in vigore alcuna disposizione relativa all’uso del marchio d’impresa, si considera che i periodi di cinque anni di cui al paragrafo 1, primo comma, decorrano, al più presto, da quella data.

Articolo 11

Sanzioni per il mancato uso di un marchio d’impresa, nelle procedure giudiziarie o amministrative

1.   La nullità di un marchio d’impresa non può essere dichiarata a motivo dell’esistenza di un marchio d’impresa anteriore in conflitto, il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3.

2.   Uno Stato membro può prevedere che un marchio d’impresa non possa essere escluso dalla registrazione a causa dell’esistenza di un marchio di impresa anteriore in conflitto il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3.

3.   Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12, in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtù dell’articolo 12, paragrafo 1.

4.   Se il marchio di impresa anteriore è stato usato soltanto per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, si considera, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, come registrato soltanto per quella parte di prodotti e servizi.

Articolo 12

Motivi di decadenza

1.   Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

Tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato l’uso effettivo del marchio di impresa.

Eventuali preparativi per l’inizio o il reinizio dell’uso del marchio di impresa avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:

a)

sia divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;

b)

sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Articolo 13

Procedimenti alla registrazione e motivi di decadenza o di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi

Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l’impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

Articolo 14

Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa

Quando per un marchio comunitario si invoca l’anzianità di un marchio anteriore che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio.

Articolo 15

Disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione

1.   Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione possono prevedere che detti marchi siano esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 12, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l’uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l’utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica.

Articolo 16

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 89/104/CEE, modificata dalla decisione di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di detta direttiva indicati all’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 44.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 76) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

(3)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato I, parte A.

(5)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e relativa modifica

(di cui all’articolo 17)

Direttiva 89/104/CEE del Consiglio

(GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1)

Decisione 92/10/CEE del Consiglio

(GU L 6 dell’11.1.1992, pag. 35)

PARTE B

Termine di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 17)

Direttiva

Termine di recepimento

89/104/CEE

31 dicembre 1992


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 89/104/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h)

Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12, paragrafo 1, prima frase

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Articolo 12, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 1, terza frase

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Allegato I

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/34


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 29 ottobre 2008

relativa al trattamento dei documenti riguardanti le operazioni civili e militari dell’UE di gestione delle crisi

(2008/836)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

I documenti delle missioni di gestione civile delle crisi e delle operazioni militari dell’Unione europea, se non sono detenuti da un’istituzione, non rientrano nel campo d’applicazione del diritto comunitario in materia di archivi storici e accesso del pubblico ai documenti.

(2)

Poiché tali documenti riguardano settori di attività dell’Unione europea, è opportuno che siano archiviati presso il segretariato generale del Consiglio («SGC»). Tali documenti dovrebbero quindi essere considerati documenti detenuti dal Consiglio e rientrare nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) e del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (2),

DECIDONO:

Articolo 1

1.   Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83, i documenti delle missioni di gestione civile delle crisi e delle operazioni militari condotte sotto l’egida del Consiglio, concluse, in corso e future sono archiviati, all’atto della conclusione delle missioni e operazioni, presso l’SGC e pertanto considerati documenti detenuti dal Consiglio.

2.   I documenti di cui al paragrafo 1 non includono la documentazione riguardante le questioni relative al personale, i contratti stipulati con terzi e la relativa documentazione, né i documenti provvisori.

3.   L’SGC assicura che i documenti classificati dagli Stati membri o da altre autorità siano protetti conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio adottate con decisione 2001/264/CE del Consiglio (3).

4.   Gli Stati membri forniscono assistenza all’SGC per l’ottenimento di copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

5.   I documenti di cui al paragrafo 1 sono detenuti in una zona specifica degli archivi. Al personale che tratta tali documenti è impartita una formazione sui documenti relativi alla politica europea di sicurezza e di difesa e sul trattamento delle informazioni classificate in questo contesto.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 2008.

Il presidente

P. SELLAL


(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2)  GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

(3)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.


Commissione

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2008

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 6204]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/837/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 marzo 2005 la Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» (di seguito «la domanda»).

(2)

La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di altri prodotti contenenti o costituiti da «LLCotton25» per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è pertanto corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE (2) nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell’allegato II della direttiva 2001/18/CE.

(3)

Il 16 aprile 2007 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha concluso che è improbabile che l’immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti, o fabbricati a partire da «LLCotton25» descritta nella domanda (di seguito «i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente in relazione agli usi previsti (3). In tale parere l’EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.

(4)

In particolare l’EFSA ha concluso che l’analisi composizionale comparativa e le analisi agronomiche dimostrano che «LLCotton25» è sostanzialmente equivalente alla sua versione non geneticamente modificata e, di conseguenza, non sono necessari altri studi di sicurezza su animali da laboratorio (ad esempio studio tossicologico su 90 giorni sui ratti).

(5)

Nel suo parere l’EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto dei prodotti. Tuttavia, viste le caratteristiche fisiche delle sementi di cotone e i metodi di trasporto, l’EFSA ha raccomandato che, nell’ambito del piano generale di sorveglianza, si introducano misure specifiche per monitorare attivamente la presenza di piante di cotone selvatiche nelle zone in cui può verificarsi lo spargimento involontario di sementi.

(6)

Il piano di monitoraggio presentato dal richiedente è stato modificato al fine di rispettare tale raccomandazione dell’EFSA.

(7)

Alla luce di tali considerazioni è opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame.

(8)

Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).

(9)

In base al parere dell’EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25». Tuttavia, al fine di assicurare l’uso dei prodotti nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall’OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall’OGM per i quali viene richiesta l’autorizzazione sia integrata dalla chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(10)

Analogamente, il parere dell’EFSA non giustifica l’imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all’immissione in commercio e/o all’uso e alla manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

È opportuno che tutte le informazioni pertinenti concernenti l’autorizzazione dei prodotti siano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12)

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (5) stabilisce prescrizioni per l’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da OGM.

(13)

La presente decisione deve essere notificata tramite il centro di scambio d’informazioni sulla biosicurezza alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (6).

(14)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il 30 aprile 2008 la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta a norma dell’articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (7), in base al quale il Consiglio è tenuto a deliberare entro tre mesi.

(15)

Il Consiglio non ha tuttavia deliberato entro il termine previsto; è quindi opportuno che la Commissione adotti una decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al «LLCotton25» (Gossypium hirsutum) geneticamente modificato, di cui alla lettera b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico ACS-GHØØ1-3, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3;

b)

mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3;

c)

prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini delle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «cotone».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Monitoraggio delle conseguenze ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione garantisce la realizzazione e l’attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato al punto h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, previsto dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è la Bayer CropScience AG.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 8

Destinatario

Destinataria della presente decisione è la Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620785856.htm

(4)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(6)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Bayer CropScience AG

Indirizzo

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein — Germania

b)   Designazione e specifiche dei prodotti

1)   Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3.

2)   Mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3.

3)   Prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

Come viene descritto nella domanda, il cotone geneticamente modificato ACS-GHØØ1-3 esprime la proteina PAT, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio.

c)   Etichettatura

1)   Ai fini delle prescrizioni specifiche sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «cotone».

2)   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano.

d)   Metodo di rilevazione

Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone ACS-GHØØ1-3.

Metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Materiale di riferimento: AOCS 0306-A e AOCS 0306-E accessibile sul sito dell’American Oil Chemists Society: http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_cotton.cfm

e)   Identificatore unico

ACS-GHØØ1-3

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica]

g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio

Piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto dall’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i)   Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare link a documenti pertinenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

relativa alla vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti

[notificata con il numero C(2008) 6348]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2008/838/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/94/CE stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza, all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché alla sensibilizzazione delle autorità competenti e degli allevatori e a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta.

(2)

Dal settembre 2007 focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità sono comparsi in alcune aziende avicole nella parte nord-occidentale del Portogallo, in particolare in aziende di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina.

(3)

A norma della direttiva 2005/94/CE il Portogallo ha adottato provvedimenti per evitare la diffusione della malattia.

(4)

Il Portogallo ha effettuato una valutazione del rischio dalla quale è emerso che le aziende che detengono anatre domestiche (Anas platyrhynchos) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») presentano un significativo e immediato pericolo di diffusione dell’influenza aviaria in Portogallo e in altri Stati membri. Il Portogallo ha quindi deciso d’introdurre la vaccinazione d’emergenza per contenere i focolai.

(5)

La decisione 2008/285/CE della Commissione (2) ha approvato il programma di vaccinazione d’emergenza presentato dal Portogallo. La decisione comprende anche talune misure destinate alle aziende che detengono anatre domestiche vaccinate e alle aziende avicole non vaccinate, comprese le limitazioni della movimentazione delle anatre domestiche vaccinate, delle uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate, in conformità con il programma di vaccinazione d’emergenza approvato.

(6)

L’attuazione del programma di vaccinazione d’emergenza in Portogallo è stata completata il 31 luglio 2008.

(7)

In conformità con l’articolo 8 della decisione 2008/285/CE il Portogallo ha presentato una relazione sull’attuazione del programma di vaccinazione d’emergenza e ha trasmesso una relazione al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(8)

Sulla base delle informazioni fornite dal Portogallo, l’epidemia è stata contenuta con successo.

(9)

Sulla base di un’ulteriore valutazione del rischio, il Portogallo ritiene che, nell’azienda, le anatre domestiche da riproduzione d’alto valore siano ancora esposte al rischio potenziale d’infezione da virus dell’influenza aviaria, in particolare tramite il possibile contatto diretto con gli animali selvatici. Il Portogallo ha quindi deciso di continuare la vaccinazione contro l’influenza aviaria come misura a lungo termine mediante l’attuazione di un programma di vaccinazione preventiva nelle aziende a rischio della regione di Lisbona, Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, che detengono tali anatre domestiche.

(10)

Con lettera del 10 settembre 2008 il Portogallo ha quindi presentato alla Commissione per approvazione un piano di vaccinazione preventiva.

(11)

In base a tale programma di vaccinazione preventiva il Portogallo intende introdurre la vaccinazione preventiva da applicare fino al 31 luglio 2009.

(12)

Il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali, nei pareri scientifici sull’uso della vaccinazione nella lotta contro l’influenza aviaria espressi dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2005 (3), nel 2007 (4) e nel 2008 (5) ha sostenuto che la vaccinazione d’emergenza e preventiva contro l’influenza aviaria costituisce un valido strumento che integra le misure di lotta contro tale malattia.

(13)

La Commissione ha esaminato inoltre il piano di vaccinazione preventiva presentato dal Portogallo e ritiene che sia conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie. Vista la situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, il tipo di azienda in cui introdurre la vaccinazione e l’ambito di applicazione limitato del piano di vaccinazione, è opportuno approvare il piano di vaccinazione preventiva presentato dal Portogallo. L’attuazione di tale piano di vaccinazione preventiva fornirà ulteriori conoscenze ed esperienze pratiche riguardo all’efficacia del vaccino sulle anatre domestiche.

(14)

Ai fini di tale vaccinazione d’emergenza in Portogallo è opportuno impiegare unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (6) o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (7).

(15)

È opportuno inoltre effettuare la sorveglianza e il monitoraggio dell’azienda che detiene anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione d’emergenza.

(16)

È altresì opportuno introdurre determinate restrizioni alla movimentazione delle anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche nate da esemplari vaccinati in conformità con il piano di vaccinazione preventiva. Visto il numero esiguo di anatre domestiche presenti nell’azienda in cui dev’essere effettuata la vaccinazione e per ragioni di rintracciabilità e di logistica è inopportuno spostare i volatili vaccinati dall’azienda.

(17)

Per quanto concerne gli scambi del pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, il Portogallo ha adottato provvedimenti supplementari a norma della decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina (8).

(18)

Al fine di ridurre l’impatto economico sull’azienda interessata vanno fissate alcune deroghe alle limitazioni della movimentazione di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate, dato che tale movimentazione non rappresenta un rischio specifico per la propagazione della malattia, a condizione anche che siano predisposti la sorveglianza e il monitoraggio e che siano rispettate le norme specifiche di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari.

(19)

È opportuno approvare il piano di vaccinazione preventiva affinché possa essere attuato fino al 31 luglio 2009.

(20)

La decisione 2008/285/CE è abrogata in quanto obsoleta dal 31 luglio 2008.

(21)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce determinati provvedimenti che vanno applicati in Portogallo in relazione alla vaccinazione preventiva di anatre domestiche (Anas platyrhynchos) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») in un’azienda particolarmente a rischio d’introduzione dell’influenza aviaria. Tali provvedimenti comprendono alcune restrizioni della movimentazione in Portogallo delle anatre domestiche vaccinate e delle uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate, nonché della loro spedizione da detto Stato membro.

2.   La presente decisione si applica fatte salve le misure di protezione che il Portogallo deve adottare a norma della direttiva 2005/94/CE e della decisione 2006/605/CE.

Articolo 2

Approvazione del piano di vaccinazione preventiva

1.   È approvato il piano di vaccinazione preventiva in Portogallo contro l’influenza aviaria a bassa patogenicità presentato dal Portogallo alla Commissione il 10 settembre 2008, da effettuarsi in un’azienda situata nella regione di Lisbona e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha fino al 31 luglio 2009 («il piano di vaccinazione d’emergenza»).

2.   La Commissione pubblicherà il piano di vaccinazione preventiva.

Articolo 3

Condizioni per l’attuazione del piano di vaccinazione preventiva

1.   Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche siano vaccinate conformemente al piano di vaccinazione preventiva con un vaccino eterologo inattivato bivalente contenente entrambi i sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria, autorizzato dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.

2.   Il Portogallo garantisce inoltre che siano effettuati la sorveglianza e il monitoraggio dell’azienda che detiene le anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.

3.   Il Portogallo garantisce un’attuazione efficace del piano di vaccinazione preventiva.

Articolo 4

Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate

L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti presso l’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1:

a)

rechino una marcatura individuale;

b)

non siano oggetto di spostamenti verso altre aziende avicole all’interno del Portogallo, né di spedizioni in altri Stati membri.

Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute in modo eutanasico presso l’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.

Articolo 5

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova originarie dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1

L’autorità competente garantisce che le uova da cova di anatre domestiche originarie dell’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, possano essere oggetto di spostamenti solamente verso un incubatoio all’interno del Portogallo e non di spedizioni verso altri Stati membri.

Articolo 6

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

1.   L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche nate da altre anatre domestiche vaccinate possano essere trasferite dopo la schiusa soltanto in un’azienda situata nella zona di monitoraggio istituita in Portogallo attorno all’azienda di cui all’articolo 2, paragrafo 1, come stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.

2.   In deroga al paragrafo 1 e a condizione che le anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate abbiano più di quattro mesi, esse possono:

a)

essere messe in libertà in Portogallo; oppure

b)

essere spedite in altri Stati membri purché:

i)

i risultati dei test di laboratorio e di sorveglianza stabiliti dal piano di vaccinazione preventiva abbiano un esito positivo; e

ii)

siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.

Articolo 7

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:

«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2008/838/CE (9).

Articolo 8

Relazioni

Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione sull’attuazione del programma di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e trasmette relazioni trimestrali al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2008/285/CE è abrogata.

Articolo 10

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2009.

Articolo 11

Destinatari

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(2)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 37.

(3)  The EFSA Journal (2005) 266, pagg. 1-21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (Parere scientifico sull’influenza aviaria: aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali).

(4)  The EFSA Journal (2007) 489, parere del gruppo di esperti scientifici in merito alla vaccinazione contro l’influenza aviaria, sottotipi H5 e H7, nel pollame domestico e nei volatili in cattività.

(5)  The EFSA Journal (2008) 715, pagg. 1-161, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings.

(6)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(7)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  GU L 246 dell’8.9.2006, pag. 12.

(9)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 40


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/43


DECISIONE 2008/839/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2008

sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), firmata il 19 giugno 1990 («convenzione Schengen»), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano strumenti fondamentali per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

(2)

L’incarico di sviluppare il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio (3), e con decisione 2001/886/GAI del Consiglio (4). Tali strumenti hanno scadenza il 31 dicembre 2008. La presente decisione dovrebbe pertanto integrarli e applicarsi fino alla data che stabilirà il Consiglio deliberando a norma della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (5).

(3)

Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (6) e con decisione 2007/533/GAI. La presente decisione dovrebbe far salve le disposizioni di tali atti.

(4)

Taluni test SIS II sono previsti dal regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio (7) e dalla decisione 2008/173/CE del Consiglio (8).

(5)

È opportuno continuare e portare a termine lo sviluppo del SIS II nel quadro del calendario generale del SIS II approvato dal Consiglio il 6 giugno 2008.

(6)

Occorrerebbe condurre un test globale del SIS II, in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,in conformità delle disposizioni della presente decisione. Il test dovrebbe essere convalidato, quanto prima dopo il suo completamento, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI.

(7)

È opportuno che gli Stati membri effettuino un test sullo scambio d’informazioni supplementari.

(8)

Con riguardo al SIS 1+, la convenzione Schengen prevede un’unità di supporto tecnico (C.SIS). Con riguardo al SIS II, il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono un SIS II centrale costituito da un’unità di supporto tecnico e da un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS). L’unità di supporto tecnico del SIS II centrale dovrebbe avere sede a Strasburgo (Francia) e l’unità di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).

(9)

Onde gestire meglio le potenziali difficoltà dovute alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II è opportuno installare e collaudare un’architettura provvisoria per la migrazione del sistema d’informazione Schengen. Tale architettura provvisoria non dovrebbe incidere sulla disponibilità operativa del SIS 1+. Dovrebbe spettare alla Commissione fornire un convertitore.

(10)

Lo Stato membro che effettua una segnalazione dovrebbe essere responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità dei dati inseriti nel sistema d’informazione Schengen.

(11)

La Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. Tale responsabilità comprende la manutenzione e la continuazione dello sviluppo del SIS II e dell’infrastruttura di comunicazione ivi compresa, in ogni momento, la correzione degli errori. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento delle attività comuni e dia assistenza. La Commissione dovrebbe in particolare fornire il necessario supporto tecnico e operativo agli Stati membri a livello di SIS II centrale, inclusa la disponibilità di un reparto assistenza.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II).

(13)

La Francia dovrebbe mantenere la responsabilità dell’unità di supporto tecnico del SIS 1+, come espressamente previsto dalla convenzione Schengen.

(14)

I rappresentanti degli Stati membri partecipanti al SIS 1+ dovrebbero coordinare le loro azioni nell’ambito del Consiglio. È necessario fissare un quadro per tale azione organizzativa.

(15)

La Commissione dovrebbe avere il potere di affidare a terzi, anche organismi nazionali pubblici, mediante contratto, i compiti che le assegna la presente decisione e compiti relativi all’esecuzione del bilancio, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9).

Tali contratti dovrebbero rispettare le norme in materia di protezione e sicurezza dei dati e tener conto del ruolo delle competenti autorità di protezione dei dati applicabili al SIS, in particolare le disposizioni della convenzione Schengen e della presente decisione.

(16)

Al trattamento dei dati personali da parte della Commissione si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).

(17)

Compete al garante europeo della protezione dei dati, nominato a norma della decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell’autorità di controllo indipendente prevista dall’articolo 286 del trattato CE (11), controllare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali. La convenzione Schengen contiene disposizioni specifiche in ordine alla protezione e sicurezza dei dati personali.

(18)

Poiché gli obiettivi della messa in opera di un’architettura provvisoria per la migrazione e la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, si ritiene che l’adozione della presente misura sia conforme al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea e di cui all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(19)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(20)

Occorrerebbe modificare la convenzione Schengen per consentire l’integrazione del SIS 1+ nell’architettura provvisoria per la migrazione.

(21)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (12).

(22)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (13).

(23)

La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE del Consiglio.

(24)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (14), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (15), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(25)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (16), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (17), relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo.

(26)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/262/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo (18),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scopo generale

1.   Il sistema d’informazione Schengen (SIS 1+), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen, è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d’informazione Schengen II (SIS II), l’istituzione, l’esercizio e l’uso del quale sono disciplinati dalla decisione 2007/533/GAI.

2.   In conformità delle procedure e della divisione dei compiti stabilite nella presente decisione, il SIS II è sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri come un unico sistema integrato ed è predisposto per il funzionamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«SIS II centrale» l’unità di supporto tecnico del SIS II contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II», più un’interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

b)

«C.SIS» l’unità di supporto tecnico del SIS 1+ contenente la banca dati di riferimento del SIS 1+ e l’interfaccia nazionale uniforme (N.COM);

c)

«N.SIS» il sistema nazionale del SIS 1+, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il C.SIS;

d)

«N.SIS II» il sistema nazionale del SIS II, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale;

e)

«convertitore» uno strumento tecnico che consente una comunicazione coerente e affidabile tra il C.SIS e il SIS II centrale, assicurando le funzioni previste all’articolo 10, paragrafo 3;

f)

«test globale» il test di cui all’articolo 71, paragrafo 3, lettera c), della decisione 2007/533/GAI;

g)

«test sullo scambio di informazioni supplementari» test funzionali tra gli uffici Sirene.

Articolo 3

Oggetto e campo d’applicazione

La presente decisione definisce i compiti e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+ rispetto ai seguenti compiti:

a)

la manutenzione e la continuazione dello sviluppo del SIS II;

b)

un test globale del SIS II;

c)

un test sullo scambio di informazioni supplementari;

d)

la continuazione dello sviluppo e la verifica di un convertitore;

e)

l’installazione e la verifica di un’architettura provvisoria per la migrazione;

f)

la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Articolo 4

Componenti tecniche dell’architettura per la migrazione

Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono necessarie le seguenti componenti:

a)

il C.SIS e la connessione con il convertitore;

b)

l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ che consente al C.SIS di comunicare con l’N.SIS;

c)

l’N.SIS;

d)

il SIS II centrale, l’NI-SIS e l’infrastruttura di comunicazione per il SIS II che consente al SIS II centrale di comunicare con l’N.SIS II e il convertitore;

e)

l’N.SIS II;

f)

il convertitore.

Articolo 5

Principali responsabilità nello sviluppo del SIS II

1.   La Commissione continua a sviluppare il SIS II centrale, l’infrastruttura di comunicazione e il convertitore.

2.   La Francia mette a disposizione e gestisce il C.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen.

3.   Gli Stati membri continuano a sviluppare l’N.SIS II.

4.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ provvedono alla manutenzione dell’N.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen.

5.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ mettono a disposizione e gestiscono l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+.

6.   La Commissione coordina le attività e fornisce il supporto necessario per l’attuazione dei compiti e delle responsabilità di cui ai paragrafi da 1 a 3.

Articolo 6

Continuazione dello sviluppo

Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo1, in particolare le misure necessarie per la correzione degli errori, sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 3, per quanto concerne l’interfaccia nazionale uniforme che assicura la compatibilità dell’N.SIS II con il SIS II centrale, sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 7

Attività principali

1.   La Commissione, insieme agli Stati membri partecipanti al SIS 1+, conduce un test globale.

2.   Un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS è installata e sottoposta a test dalla Commissione insieme agli Stati membri partecipanti al SIS 1+.

3.   La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ eseguono la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

4.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ eseguono un test sullo scambio di informazioni supplementari.

5.   La Commissione fornisce il supporto necessario a livello del SIS II centrale per le attività di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6.   Le attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono coordinate dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

Articolo 8

Test globale

1.   Il test globale è avviato solo dopo che la Commissione abbia dichiarato che ritiene il livello di riuscita dei test di cui all’articolo 1 della decisione 2008/173/CE sufficiente per iniziare tale test.

2.   Sarà effettuato un test globale inteso a confermare in particolare l’attuazione, da parte della Commissione e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, delle disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e la dimostrazione che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

3.   Il test globale è eseguito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ per l’N.SIS II e dalla Commissione per SIS II centrale.

4.   Il test globale segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

5.   Il test globale si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

6.   La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio definiscono i criteri per determinare se sono state attuate le disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e se il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

7.   I risultati del test sono esaminati in base ai criteri di cui al paragrafo 6 dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio e dalla Commissione. I risultati del test sono convalidati in conformità dell’articolo 71, paragrafo 3, lettera c), della decisione 2007/533/GAI.

8.   Possono partecipare al test globale gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.

Articolo 9

Test sullo scambio di informazioni supplementari

1.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ conducono test funzionali Sirene.

2.   La Commissione mette a disposizione il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione durante l’esecuzione del test sullo scambio di informazioni supplementari.

3.   Il test sullo scambio di informazioni supplementari segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

4.   Il test sullo scambio di informazioni supplementari si fonda sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

5.   I risultati del test sono analizzati dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

6.   Possono partecipare al test sullo scambio di informazioni supplementari gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.

Articolo 10

Architettura provvisoria per la migrazione

1.   È installata un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS. Il convertitore connette il SIS II centrale e il C.SIS per un periodo transitorio. Gli N.SIS sono connessi al C.SIS, gli N.SIS II al SIS II centrale.

2.   La Commissione fornisce un convertitore, il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione in quanto parte dell’architettura provvisoria per la migrazione del SIS.

3.   Il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.

4.   La Commissione verifica la comunicazione tra il SIS II centrale e il convertitore.

5.   La Francia verifica la comunicazione tra il C.SIS e il convertitore.

6.   La Commissione e la Francia verificano la comunicazione tra il SIS II centrale e il C.SIS tramite il convertitore.

7.   La Francia, insieme alla Commissione, connette il C.SIS al SIS II centrale tramite il convertitore.

8.   La Commissione, insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+, verifica l’architettura provvisoria per la migrazione del SIS nel suo insieme in conformità di un programma di test fornito dalla Commissione.

9.   La Francia mette a disposizione, se necessario, dati ai fini dei test.

Articolo 11

Migrazione dal SIS 1+ al SIS II

1.   Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale.

2.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2009. Se necessario, la data può essere modificata in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

3.   La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II consiste nel caricamento dei dati dell’N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la «copia nazionale», contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II, seguito da una transizione dall’N.SIS all’N.SIS II per ciascuno Stato membro. La migrazione segue uno scadenzario dettagliato definito dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

4.   La Commissione fornisce assistenza per il coordinamento e il supporto delle attività comuni durante la migrazione.

5.   La transizione prevista nel processo di migrazione è effettuata dopo la convalida di cui all’articolo 8, paragrafo 7.

Articolo 12

Quadro giuridico sostanziale

Durante la migrazione, al sistema d’informazione Schengen continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen.

Articolo 13

Cooperazione

1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano per l’esecuzione di tutte le attività contemplate dalla presente decisione secondo le rispettive responsabilità.

2.   La Commissione fornisce in particolare il necessario supporto a livello di SIS II centrale per la verifica e la migrazione dell’N.SIS II.

3.   Gli Stati membri forniscono in particolare il necessario supporto a livello di N.SIS II per la verifica dell’infrastruttura provvisoria per la migrazione.

Articolo 14

Tenuta dei registri nel SIS II centrale

1.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell’ambito del SIS II centrale siano registrati per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, l’integrità e la sicurezza dei dati.

2.   I registri riportano, in particolare, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e la denominazione dell’autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

3.   I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati non prima di un anno e al più tardi tre anni dopo la loro creazione.

4.   I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per le procedure di controllo già in corso.

5.   Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l’integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro compiti.

Articolo 15

Costi

1.   I costi inerenti alla migrazione, al test globale, al test sullo scambio di informazioni supplementari, alla manutenzione e allo sviluppo a livello del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2.   I costi afferenti la migrazione, le prove, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi nazionali sono a carico dello Stato membro interessato.

3.   I costi risultanti dalle attività a livello del SIS 1+, fra cui le attività supplementari svolte dalla Francia per conto degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, sono sostenuti conformemente all’articolo 119 della convenzione Schengen.

Articolo 16

Modifica delle disposizioni della convenzione Schengen

Le disposizioni della convenzione Schengen sono modificate come segue:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 92 bis

1.   Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio (19) e della decisione 2008/839/GAI del Consiglio (20) e sulla base delle definizioni dell’articolo 2 di tale regolamento, l’architettura tecnica del sistema d’informazione Schengen può essere completata da:

a)

un sistema centrale supplementare composto di:

un’unità di supporto tecnico (SIS II centrale) con sede in Francia e un SIS II centrale di riserva con sede in Austria, contenenti la banca dati del SIS II e un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS),

una connessione tecnica fra il C.SIS e il SIS II centrale tramite il convertitore che consente la conversione e la sincronizzazione dei dati tra il C.SIS e il SIS II centrale;

b)

un sistema nazionale (N.SIS II) consistente nei sistemi di dati nazionali, che comunica con il SIS II centrale;

c)

un’infrastruttura di comunicazione fra il SIS II centrale e l’N.SIS II collegata all’NI-SIS.

2.   L’N.SIS II può sostituire la sezione nazionale di cui all’articolo 92 della presente convenzione, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un archivio di dati nazionale.

3.   La banca dati del SIS II centrale è disponibile ai fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri.

4.   Nell’eventualità che gli Stati membri sostituiscano la rispettiva sezione nazionale con l’N.SIS II, le funzioni obbligatorie dell’unità di supporto tecnico nei confronti di tale sezione nazionale, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, diventano funzioni obbligatorie nei confronti del SIS II centrale, fatti salvi gli obblighi di cui alla decisione 2008/839/GAI e all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1104/2008.

5.   Il SIS II centrale assicura i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati SIS, l’aggiornamento in linea delle copie nazionali dell’N.SIS II, la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali dell’N.SIS II e la banca dati del SIS II centrale nonché le operazioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali dell’N.SIS II.

6.   La Francia, responsabile dell’unità di supporto tecnico, gli altri Stati membri e la Commissione cooperano affinché le interrogazioni degli archivi di dati dell’N.SIS II o della banca dati del SIS II producano risultati equivalenti alle interrogazioni degli archivi di dati delle sezioni nazionali di cui all’articolo 92, paragrafo 2.

2)

all’articolo 119, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri sostengono in comune i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del sistema d’informazione Schengen con l’unità di supporto tecnico, e i costi delle attività connesse ai compiti attribuiti alla Francia in applicazione della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008.»;

3)

all’articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del sistema d’informazione Schengen e dei compiti attribuiti ai sistemi nazionali in conformità della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008 sono sostenuti individualmente da ciascuno Stato membro.»

Articolo 17

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 67, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI.

2.   Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all’articolo 67 della decisione 2007/533/GAI.

Articolo 18

Relazioni

La Commissione presenta, entro la fine di ogni semestre e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicabilità

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI e, in ogni caso, entro e non oltre il 30 giugno 2010.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Parere del 24 settembre 2008, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

(4)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

(5)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(6)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(7)  GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 1.

(8)  GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 14.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(11)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

(12)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(13)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(14)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(15)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(16)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(17)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

(18)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

(19)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(20)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.»;


Rettifiche

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/50


Rettifica del regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 309 del 27 novembre 2007 )

A pagina 9, allegato I («Allegato I A — Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti») e a pagina 14, allegato II («Allegato I B — Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti»), i modelli dei formulari sono sostituiti, rispettivamente, dai modelli seguenti:

«Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

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«Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

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8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.