ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 144

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
31 maggio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 797/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1785/2003 per quanto riguarda il regime di importazione del riso

1

 

 

Regolamento (CE) n. 798/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 799/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1168/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

6

 

*

Regolamento (CE) n. 800/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2006-30 giugno 2007)

7

 

*

Regolamento (CE) n. 801/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento ungherese

14

 

*

Regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus

15

 

*

Regolamento (CE) n. 803/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

18

 

 

Regolamento (CE) n. 804/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

19

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2006, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE

21

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, accluso alla decisione 2004/617/CE del Consiglio

24

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, accluso alla decisione 2004/618/CE del Consiglio

24

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE, accluso alla decisione 2005/476/CE del Consiglio

24

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2006/380/PESC del Consiglio, del 29 maggio 2006, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2006/231/PESC

25

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/1


REGOLAMENTO (CE) N. 797/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1785/2003 per quanto riguarda il regime di importazione del riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. Al fine di semplificare le procedure previste per gli operatori economici, è opportuno dare la possibilità di derogare all’obbligo di presentazione di un titolo di importazione se per la gestione di determinate importazioni di riso detto titolo non è necessario. È opportuno pertanto permettere alla Commissione di derogare a tale obbligo.

(2)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (3), approvato con la decisione 2004/617/CE del Consiglio (4), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario dell’India sia pari a zero.

(3)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (5), approvato con la decisione 2004/618/CE del Consiglio (6), prevede che il dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio di alcune varietà del tipo Basmati originario del Pakistan sia pari a zero.

(4)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio (7), approvato con la decisione 2005/476/CE del Consiglio (8), stabilisce il meccanismo per il calcolo e la fissazione periodica del dazio applicabile alle importazioni di riso semigreggio del codice NC 1006 20.

(5)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (9), approvato con la decisione 2005/953/CE del Consiglio (10), stabilisce il meccanismo per il calcolo e la fissazione periodica del dazio applicabile alle importazioni di riso lavorato e semilavorato del codice NC 1006 30 e prevede che il dazio applicabile alle importazioni di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 sia fissato a 65 EUR a tonnellata.

(6)

Per consentire la piena applicazione degli accordi summenzionati, le quattro decisioni precitate prevedono la possibilità per la Commissione di derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003. Tali deroghe si applicano al massimo fino al 30 giugno 2006.

(7)

Occorre pertanto adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1785/2003 concernenti la fissazione del dazio applicabile per i diversi tipi di riso oggetto degli accordi suddetti.

(8)

Per poter beneficiare dell’importazione a dazio zero il riso Basmati deve appartenere ad una delle varietà specificate negli accordi. È opportuno che la Commissione adotti norme specifiche che consentano di accertarsi che il riso Basmati importato a dazio zero risponda a tali caratteristiche.

(9)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1785/2003. Per garantire agli operatori il mantenimento dei nuovi regimi di importazione dopo la data limite di applicazione dei regimi derogatori, è opportuno che detta modifica si applichi a decorrere dal 1o luglio 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1785/2003 è modificato come segue:

1)

all'articolo 10, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis   Se per la gestione di determinate importazioni di riso non sono necessari titoli di importazione, la Commissione può derogare, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, all’obbligo previsto dal paragrafo 1, primo comma del presente articolo.»;

2)

all'articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso;

3)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:

a)

a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %,

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

b)

a 42,5 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %,

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;

c)

a 65 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi è superiore al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %,

quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione è superiore al quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.

La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.

2.   Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, durante il periodo di riferimento corrispondente, ad esclusione dei titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 11 ter.

3.   Il quantitativo di riferimento annuo per la campagna di commercializzazione 2005/2006 è fissato a 437 678 tonnellate. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008.

Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma.

Articolo 11 ter

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98, specificate nell’allegato III bis, beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 11 quater

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione del riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:

a)

a 175 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate,

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;

b)

a 145 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;

quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182 239 tonnellate.

La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.

2.   Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1 si tiene conto dei quantitativi per i quali nel corrispondente periodo di riferimento sono stati rilasciati titoli d’importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 11 quinquies

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il dazio all’importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 è di 65 EUR per tonnellata.»;

4)

è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO III bis

Varietà di riso Basmati di cui all’articolo 11 ter

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Tipo-3 (Dehradun)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

(3)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 19.

(4)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2005/476/CE (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67).

(5)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 25.

(6)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2005/476/CE.

(7)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 69.

(8)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67.

(9)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 26.

(10)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 24.


31.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/4


REGOLAMENTO (CE) N. 798/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

93,9

204

37,5

999

65,7

0707 00 05

052

107,3

999

107,3

0709 90 70

052

92,2

999

92,2

0805 10 20

204

38,1

220

34,2

388

69,7

624

52,0

999

48,5

0805 50 10

388

83,1

528

53,4

999

68,3

0808 10 80

388

109,8

400

126,4

404

100,2

508

79,3

512

85,9

524

88,5

528

89,4

720

86,0

804

108,1

999

97,1

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


31.5.2006   

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L 144/6


REGOLAMENTO (CE) N. 799/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1168/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1168/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 121 525 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento austriaco.

(2)

Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall’organismo d’intervento austriaco sul mercato interno portando la gara permanente a 211 705 tonnellate.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1168/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1168/2005 è così modificato:

1)

All’articolo 1, il quantitativo «121 525 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «211 705 tonnellate»;

2)

Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «121 525 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «211 705 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2005 (GU L 320 del 18.12.2005, pag. 25).


31.5.2006   

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L 144/7


REGOLAMENTO (CE) N. 800/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2006-30 giugno 2007)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue,

(1)

L'elenco CXL dell'OMC prevede l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso. Tuttavia, in seguito ai negoziati che hanno condotto all’Accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) 1994 (2), approvato con decisione del Consiglio n. 2006/333/CE (3), la Comunità si è impegnata a inserire nel suo elenco per tutti gli Stati membri una modifica di tale contingente tariffario per l’importazione.

(2)

E’ opportuno precisare nelle modalità di applicazione per la gestione del suddetto contingente tariffario che, per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007, il quantitativo disponibile deve essere adeguatamente scaglionato nel corso dell’anno, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

In considerazione dell’imminente entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fermo restando l’articolo 39 del trattato e al fine di consentire agli operatori dei due paesi in questione di beneficiare del suddetto contingente al momento dell’adesione, è necessario suddividere il periodo contingentale in due sottoperiodi e ripartire il quantitativo disponibile nell’ambito del suddetto contingente in tali periodi parziali, tenendo conto dei flussi commerciali tradizionali fra la Comunità e i paesi fornitori nell’ambito di tale contingente.

(4)

Per assicurare un accesso più equo al contingente e per garantire nel contempo che ciascuna domanda verta su un numero di capi sostenibile sotto il profilo commerciale, è opportuno fissare un numero minimo e massimo di capi per domanda di titolo di importazione.

(5)

Per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo, i quantitativi ammissibili nell’ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale di importazione dai paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato come minimo 50 capi nel periodo dal 1o maggio 2005 al 30 aprile 2006, in quanto una partita di 50 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale.

(6)

Per consentire il controllo dei suddetti criteri è necessario che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

(7)

Per evitare speculazioni, occorre vietare l'accesso al contingente agli importatori che, alla data del 1o gennaio 2006, non siano più attivi nel commercio di bovini vivi e disporre inoltre che i titoli non siano trasferibili.

(8)

È opportuno disporre che i quantitativi per cui possono essere richiesti titoli di importazione siano attribuiti dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, un coefficiente unico di attribuzione.

(9)

È opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario prevedere le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario in deroga o a complemento di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5).

(10)

L'esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il detentore del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in questione. La presentazione della prova delle suddette attività costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6).

(11)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell'ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(12)

L’applicazione del contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare degli animali importati. Gli animali devono pertanto essere ingrassati nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d’importazione.

(13)

Deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L'importo della cauzione deve coprire la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi ridotti, applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali suddetti.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto, per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007, un contingente tariffario di 24 070 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nella Comunità.

Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4005.

2.   Il dazio doganale applicabile all'importazione nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16 % ad valorem, maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.

L’applicazione dell’aliquota di cui al primo comma è subordinata alla condizione che l’animale importato venga ingrassato per un periodo di almeno 120 giorni nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d’importazione.

3.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono scaglionati nel modo seguente:

a)

12 035 bovini vivi nel periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006;

b)

12 035 bovini vivi nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

4.   Se nel periodo di cui al paragrafo 3, lettera a) il quantitativo oggetto delle domande di titolo presentate è inferiore al quantitativo disponibile per tale periodo, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo di cui al paragrafo 3, lettera b).

Articolo 2

1.   Per avere accesso al contingente di cui all’articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda di titolo d’importazione, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato, nel periodo dal 1o maggio 2005 al 30 aprile 2006, almeno 50 capi di cui al codice CN 0102 90.

Fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania al 1o gennaio 2007, gli operatori di questi paesi possono presentare domanda di titoli di importazione con riguardo ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), a condizione che durante il periodo dal 1o maggio 2005 al 30 aprile 2006 abbiano importato almeno 50 capi del codice CN 0102 90.

I richiedenti devono essere inoltre iscritti a un registro nazionale dell’IVA.

2.   La prova dell’importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Gli Stati membri possono accettare copie del documento di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 per ciascun richiedente.

3.   Non possono presentare domanda gli operatori che, al 1o gennaio 2006, abbiano cessato l’attività nell’ambito degli scambi commerciali con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.

4.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di titoli d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell’IVA.

2.   Le domande di titolo d’importazione per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 3:

a)

riguardano un quantitativo pari o superiore a 50 capi;

b)

non possono riferirsi ad un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, lettera b), non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3.   Le domande di titoli di importazione relative al periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), sono presentate nei 10 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le domande di titoli di importazione per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), sono presentate nei primi 10 giorni lavorativi del periodo in questione.

4.   I richiedenti possono presentare una sola domanda per ciascuno dei periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Qualora il medesimo richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi per i quali è stata presentata domanda.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando, nel caso in cui siano state effettivamente presentate domande, il modulo riprodotto nell'allegato I.

Articolo 4

1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide quanto prima possibile in che misura possano essere accolte le domande.

2.   Se i quantitativi per i quali è stata presentata domanda a norma dell'articolo 3 superano i quantitativi disponibili per il periodo di cui trattasi, la Commissione fissa un coefficiente unico di attribuzione dei quantitativi oggetto delle domande.

Se l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui al primo comma dà esito ad un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano i quantitativi disponibili mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. L'eventuale quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce una sola partita.

3.   Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima possibile.

Articolo 5

1.   I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell’operatore che ha presentato domanda.

2.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d’origine;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata: 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49;

c)

nella casella 20, il numero d’ordine del contingente (09.4005) e una delle diciture di cui all’allegato II.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2.   In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento è di 180 giorni dalla data del rilascio effettivo. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2007.

3.   La cauzione relativa al titolo d'importazione è di 15 EUR/capo e viene depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo.

4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

5.   In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui al titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione. Tale prova è costituita almeno dai seguenti documenti:

a)

la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al detentore del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali di cui trattasi;

c)

un documento che attesta l'immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare in qualità di destinatario.

Articolo 7

1.   All'atto dell'importazione, l'importatore deve comprovare di:

a)

avere assunto l’impegno scritto di indicare entro un mese all’autorità competente dello Stato membro l’azienda o le aziende in cui i giovani bovini saranno ingrassati;

b)

aver costituito, presso l’autorità competente dello Stato membro, una cauzione il cui importo è fissato nell’allegato III per ciascun codice NC ammissibile. L'ingrasso degli animali importati nello Stato membro per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2.   Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:

a)

sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate in conformità del paragrafo 1;

b)

non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione; o

c)

sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

del 15 % e

del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.

3.   Se la prova di cui al paragrafo 2 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell’importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.

Tuttavia, se detta prova non è fornita nel termine di 180 giorni di cui al primo comma, ma viene presentata nei sei mesi successivi al suddetto periodo, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

Articolo 8

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307, del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71, del 10.3.2006, pag. 7).

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).


ALLEGATO I

Fax CE (322) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Applicazione del regolamento (CE) n. 800/2006

Numero d'ordine: 09.4005

Image


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

:

in spagnolo

:

«Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 800/2006]»

:

in ceco

:

«Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 800/2006)»

:

in danese

:

«Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 800/2006)»

:

in tedesco

:

«Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 800/2006)»

:

in estone

:

«Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 800/2006)»

:

in greco

:

«Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2006]»

:

in inglese

:

«Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 800/2006)»

:

in francese

:

«Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 800/2006]»

:

in italiano

:

«Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 800/2006]»

:

in lettone

:

«Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 800/2006)»

:

in lituano

:

«Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)»

:

in ungherese

:

«Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (800/2006/EK rendelet)»

:

in neerlandese

:

«Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 800/2006)»

:

in polacco

:

«Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 800/2006)»

:

in portoghese

:

«Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 800/2006]»

:

in slovacco

:

«Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm [nariadenie (ES) č. 800/2006]»

:

in sloveno

:

«Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 800/2006)»

:

in finnico

:

«Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 800/2006)»

:

in svedese

:

«Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 800/2006)»


ALLEGATO III

IMPORTI DELLA CAUZIONE

Bovini maschi da ingrasso

(codice NC)

Importo in euro/capo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


31.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/14


REGOLAMENTO (CE) N. 801/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1384/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 60 323 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento ungherese.

(3)

L’Ungheria ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 88 652 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta dell’Ungheria.

(4)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1384/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1384/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 148 975 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 220 del 25.8.2005, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1522/2005 (GU L 245 del 21.9.2005, pag. 3).

(4)  Compreso il Kossovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.».


31.5.2006   

IT

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L 144/15


REGOLAMENTO (CE) N. 802/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus  (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Annualmente viene fissato un prezzo comunitario alla produzione per i pesci del genere Thunnus e Euthynnus destinati all'industria conserviera.

(3)

È opportuno fissare anche i coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimensioni e forme di presentazione dei pesci del genere Thunnus e Euthynnus.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimensioni e forme di presentazione dei pesci del genere Thunnus e Euthynnus sono fissati come indicato in allegato I.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3510/82 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24).

(3)  Cfr. allegato II.


ALLEGATO I

I.   Coefficienti di adattamento applicabili alle differenti specie di tonni

Specie

Coefficiente

A.

Tonni Albacora (Thunnus albacares):

 

che pesano, per pezzo, più di 10 kg

1,0

che pesano, per pezzo, 10 kg o meno

0,78

B.

Alalonga (Thunnus alalunga)

1,40

C.

Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

0,62

D.

Altre specie

0,75


II.   Coefficienti di adattamento applicabili a ciascuna specie di cui al punto I in funzione delle varie forme di presentazione

Forme di presentazione

Coefficiente

A.

Interi

1

B.

Senza visceri né branchie

1,14

C.

Altri

1,24


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione (GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27)

 

Regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione (GU L 373 del 31.12.1987, pag. 6)

Soltanto l’allegato, punto VII

Regolamento (CEE) n. 3971/89 della Commissione (GU L 385 del 30.12.1989, pag. 35)

 

Regolamento (CEE) n. 3899/92 della Commissione (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24)

 


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 3510/82

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


31.5.2006   

IT

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L 144/18


REGOLAMENTO (CE) N. 803/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione (2), a decorrere dall’esercizio contabile 2005 tutte le schede aziendali vengono trasmesse dall’organo di collegamento alla Commissione al più tardi dodici mesi dopo la fine dell’esercizio contabile cui si riferiscono.

(2)

È opportuno, in via eccezionale per l’esercizio contabile 2005, concedere al Belgio un termine più lungo per la trasmissione dei dati, onde consentire a questo Stato membro di completare il rinnovamento del sistema informatico utilizzato per elaborare i dati contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83, per l’esercizio contabile 2005 le schede aziendali vengono trasmesse dall’organo di collegamento del Belgio alla Commissione al più tardi diciotto mesi dopo la fine di detto esercizio contabile.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 3).


31.5.2006   

IT

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L 144/19


REGOLAMENTO (CE) N. 804/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 21.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 31 maggio 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

31,32

1,89

1701 11 90 (1)

31,32

5,87

1701 12 10 (1)

31,32

1,76

1701 12 90 (1)

31,32

5,44

1701 91 00 (2)

35,41

7,53

1701 99 10 (2)

35,41

3,71

1701 99 90 (2)

35,41

3,71

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

31.5.2006   

IT

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L 144/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2006

che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE

(2006/379/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/930/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2005/848/PESC (2).

(2)

È stato deciso di adottare un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dal seguente:

«1.   Persone

1)

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2)

ABOUD, Maisi (pseudonimo “l’Abderrahmane svizzero”) n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

3)

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita

4)

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita

5)

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita

6)

ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

7)

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

8)

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

9)

ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

10)

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

11)

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

12)

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

13)

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita

14)

FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

15)

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED, pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

16)

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

17)

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

18)

MOKTARI, (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

19)

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)

20)

NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

21)

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

22)

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

23)

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

24)

SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

25)

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine

26)

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2.   Gruppi ed entità

1)

Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)

2)

Brigata dei martiri di Al-Aqsa

3)

Al-Aqsa e.V.

4)

Al-Takfir e al-Hijra

5)

Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)

6)

Babbar Khalsa

7)

Partito comunista delle Filippine , incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito communista delle Filippine, incluso NPA)

8)

Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9)

Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)

10)

Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11)

Hizbul Mujahideen (HM)

12)

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)

13)

International Sikh Youth Federation (ISYF)

14)

Kahane Chai (Kach)

15)

Khalistan Zindabad Force (KZF)

16)

Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)

17)

Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)

18)

Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il “Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran” (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)

19)

Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional)

20)

Fronte di liberazione della Palestina (PLF)

21)

Jihad islamica palestinese (PIJ)

22)

Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)

23)

Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)

24)

Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)

25)

Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol]

26)

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

27)

Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)

28)

Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)»

Articolo 2

La decisione 2005/930/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa ha effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1957/2005 della Commissione (GU L 314 del 30.11.2005, pag. 16).

(2)  GU L 340 del 23.12.2005, pag. 64.


31.5.2006   

IT

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L 144/24


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, accluso alla decisione 2004/617/CE del Consiglio

L'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2004.


31.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/24


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994, accluso alla decisione 2004/618/CE del Consiglio

L'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2004.


31.5.2006   

IT

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L 144/24


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE, accluso alla decisione 2005/476/CE del Consiglio

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2005.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

31.5.2006   

IT

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L 144/25


POSIZIONE COMUNE 2006/380/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2006

che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2006/231/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/231/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari.

(4)

È stato deciso di aggiornare l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e di abrogare la posizione comune 2006/231/PESC.

(5)

È stato redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4 della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato.

Articolo 2

La posizione comune 2006/231/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)  GU L 82 del 21.3.2006, pag. 20.


ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 (1)

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell’ETA, membro di K.Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipùzcoa), carta di identità n. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

15.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell’ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell’ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia saudita, cittadinanza saudita

20.

FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell’ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

25.

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1963 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito comunista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine

42.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell’ETA) n. 21.5.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d’identità n. 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214

2.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)

2.

Brigata dei martiri di Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir e al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo

8.

Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle

11.

Partito comunista delle Filippine, incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito comunista delle Filippine, incluso NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1o ottobre (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahideen (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

24.

Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)

25.

Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)

26.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

27.

Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)

28.

Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional)

29.

* Orange Volunteers (OV)

30.

Fronte di liberazione della Palestina (PLF)

31.

Jihad islamica palestinese (PIJ)

32.

Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)

33.

Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)

34.

* Real IRA

35.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente

36.

* Red Hand Defenders (RHD)

37.

Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)

38.

* Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines

39.

* Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

40.

Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol]

41.

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

42.

Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)

43.

* Brigata XX Luglio

44.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45.

Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

46.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria

47.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria

48.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale


(1)  Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da un * sono soggetti unicamente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.