ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
4.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2006
relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sottolinea la necessità di incoraggiare l'offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e sulle tendenze in materia di ambiente nei settori sociale, economico e sanitario e di sensibilizzare il pubblico su tutte le tematiche ambientali. |
(2) |
La convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus»), firmata dalla Comunità europea il 25 giugno 1998, riconosce che un più ampio accesso del pubblico alle informazioni in campo ambientale e la diffusione di tali informazioni contribuiscono ad un’accresciuta sensibilizzazione alle tematiche ambientali, a un libero scambio di opinioni, a una partecipazione più efficace del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e, in ultima analisi, a un ambiente migliore. |
(3) |
I registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «PRTR») sono uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e sostanze inquinanti e per seguire le evoluzioni in atto, dimostrando i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, controllando l'attuazione di determinati accordi internazionali, definendo le priorità e valutando i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi comunitari e nazionali in materia ambientale. |
(4) |
Un PRTR integrato e coerente fornisce al pubblico, all'industria, agli scienziati, alle compagnie assicurative, agli enti locali, alle organizzazioni non governative e agli altri responsabili in campo decisionale una solida banca dati per i raffronti e per le decisioni future in campo ambientale. |
(5) |
Il 21 maggio 2003 la Comunità europea ha firmato il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo»). Affinché la Comunità concluda tale protocollo, la normativa comunitaria deve essere coerente con le disposizioni in esso contenute. |
(6) |
La decisione 2000/479/CE della Commissione (4) ha istituito un registro europeo delle emissioni inquinanti (di seguito «EPER»). Il protocollo si basa sugli stessi principi dell'EPER ma ne supera la portata, in quanto prevede obblighi di comunicazione dei dati per un numero maggiore di sostanze inquinanti, per un numero maggiore di attività, per le emissioni al suolo, per le emissioni da fonti diffuse e per i trasferimenti fuori sito. |
(7) |
Le finalità e gli obiettivi di un PRTR europeo possono essere conseguiti soltanto se esso contiene dati attendibili e comparabili. È quindi necessaria un'adeguata armonizzazione del sistema di raccolta e di trasferimento dei dati al fine di garantire la qualità e la comparabilità dei dati medesimi. In conformità del protocollo, il PRTR europeo dovrebbe essere predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico attraverso Internet. Le emissioni e i trasferimenti dovrebbero essere presentati chiaramente in varie forme aggregate e disaggregate per consentire la massima informazione in tempi ragionevoli. |
(8) |
Per promuovere ulteriormente l'obiettivo di incoraggiare l'offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e sulle tendenze in materia ambientale e di sensibilizzare il pubblico su tutte le tematiche ambientali, il PRTR europeo dovrebbe contenere collegamenti con altre banche dati simili di organizzazioni internazionali e di Stati membri e non. |
(9) |
In conformità del protocollo, il PRTR europeo dovrebbe contenere tra l'altro informazioni su operazioni specifiche di smaltimento dei rifiuti, da registrare come emissioni al suolo; le operazioni di recupero come quelle per lo spargimento dei fanghi e dei concimi non rientrano in questa categoria. |
(10) |
Per conseguire l'obiettivo del PRTR europeo di fornire al pubblico informazioni attendibili e di permettere decisioni consapevoli, è necessario fissare tempi ragionevoli ma rigorosi per la raccolta e la comunicazione dei dati, in particolare per la loro comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri. |
(11) |
Pur non essendo sempre coerente, completa e comparabile, la comunicazione dei dati sulle emissioni dei complessi industriali è una procedura consolidata in molti Stati membri. Se del caso, la comunicazione dei dati sulle emissioni da fonti diffuse dovrebbe essere migliorata per consentire ai responsabili a livello decisionale di collocare in un quadro più preciso le caratteristiche di tali emissioni e di scegliere la soluzione più efficace per ridurre l'inquinamento. |
(12) |
I dati trasmessi dagli Stati membri dovrebbero essere di qualità elevata, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità. È molto importante coordinare gli sforzi futuri dei gestori e degli Stati membri per migliorare la qualità dei dati comunicati. La Commissione inizierà pertanto ad affrontare insieme agli Stati membri la questione della garanzia della qualità. |
(13) |
In conformità della convenzione di Århus, il pubblico dovrebbe avere la possibilità di accedere alle informazioni contenute nel PRTR europeo senza bisogno di far valere un interesse al riguardo, anzitutto mediante consultazione diretta via Internet. |
(14) |
Il PRTR europeo dovrebbe consentire un accesso illimitato e le eccezioni a questa regola dovrebbero essere ammesse soltanto se espressamente previste dalla vigente normativa comunitaria. |
(15) |
In conformità della convenzione di Århus, dovrebbe essere garantita la partecipazione del pubblico all'ulteriore sviluppo del PRTR europeo, mediante opportunità tempestive ed effettive di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri utili al processo decisionale. I richiedenti dovrebbero avere la possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni delle pubbliche autorità in relazione a una richiesta. |
(16) |
Per accrescere l'utilità e l'impatto del PRTR europeo, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare all'elaborazione di documenti di orientamento sull'attuazione del PRTR europeo, alla sensibilizzazione del pubblico e ad attività intese a fornire un'assistenza tecnica adeguata e tempestiva. |
(17) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(18) |
Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l'istituzione su scala comunitaria di una banca dati elettronica coerente e integrata, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto l'esigenza di comparabilità dei dati in tutti gli Stati membri richiede un livello elevato di armonizzazione, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(19) |
Per semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione dei dati, occorrerebbe modificare la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (6), e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (7). |
(20) |
Il PRTR europeo mira, tra l'altro, a informare il pubblico su importanti emissioni di sostanze inquinanti dovute in particolare alle attività disciplinate dalla direttiva 96/61/CE. Di conseguenza, secondo il presente regolamento, dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico sulle emissioni provenienti dagli impianti di cui all'allegato I della suddetta direttiva. |
(21) |
Per ridurre i doppioni per quanto riguarda le comunicazioni, i sistemi delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di tali sostanze possono, secondo il protocollo, essere integrati in modo praticabile con le esistenti fonti di informazione, come i meccanismi di comunicazione in base a licenze o permessi operativi. Secondo il protocollo, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più completo o più facilmente accessibile dal pubblico di quanto non sia richiesto dal protocollo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (di seguito «PRTR europeo»), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo») e onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) |
«pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone; |
2) |
«autorità competente», le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri; |
3) |
«impianto», unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; |
4) |
«complesso» o «complesso industriale», uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica; |
5) |
«sito», la sede geografica del complesso; |
6) |
«gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del complesso; |
7) |
«anno di riferimento», l'anno civile per il quale devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito; |
8) |
«sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive; |
9) |
«sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente; |
10) |
«emissione», qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue; |
11) |
«trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento; |
12) |
«fonti diffuse», le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata; |
13) |
«rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti (8); |
14) |
«rifiuto pericoloso», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE; |
15) |
«acque reflue», le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (9), e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa comunitaria; |
16) |
«smaltimento», qualsiasi operazione di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE; |
17) |
«recupero», qualsiasi operazione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE. |
Articolo 3
Contenuto del PRTR europeo
Il PRTR europeo contiene informazioni riguardanti:
a) |
le emissioni di sostanze inquinanti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), soggette a obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono le attività elencate nell'allegato I; |
b) |
i trasferimenti fuori sito di rifiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e di sostanze inquinanti in acque reflue di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), soggetti a obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono le attività elencate nell'allegato I; |
c) |
le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ove disponibili. |
Articolo 4
Concezione e struttura
1. La Commissione pubblica il PRTR europeo presentando i dati sia in forma aggregata sia in forma disaggregata, in modo da consentire la ricerca e l'individuazione delle emissioni e dei trasferimenti in base agli elementi seguenti:
a) |
complesso industriale, compresa, se del caso, la società madre del complesso, e ubicazione geografica di quest'ultimo, incluso il bacino fluviale, se del caso; |
b) |
attività; |
c) |
insorgenza dell'evento a livello di Stato membro o a livello comunitario; |
d) |
sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi; |
e) |
ciascuno dei comparti ambientali (aria, acqua, terra) in cui la sostanza inquinante è emessa; |
f) |
se del caso, trasferimenti fuori sito di rifiuti e loro destinazione; |
g) |
trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti in acque reflue; |
h) |
fonti diffuse; |
i) |
proprietario o gestore del complesso industriale. |
2. Il PRTR europeo è predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico, affinché, in condizioni operative normali, le informazioni siano disponibili in maniera continua e siano prontamente accessibili via Internet e con altri mezzi elettronici. Esso è predisposto in modo da tenere conto della possibilità di un ampliamento futuro e contiene tutti i dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti, fino almeno ai dieci anni di riferimento precedenti.
3. Il PRTR europeo contiene collegamenti (link):
a) |
ai PRTR nazionali degli Stati membri; |
b) |
alle altre banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi ai PRTR, compresi i PRTR nazionali di altre parti del protocollo e, ove possibile, quelli di altri paesi; |
c) |
ai siti web dei complessi industriali, ove essi esistano e siano messi a disposizione dai complessi medesimi. |
Articolo 5
Comunicazione dei dati da parte dei gestori
1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato comunica all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:
a) |
emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II; |
b) |
trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all'articolo 6, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero; |
c) |
trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b. |
Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all'allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato, comunica all'autorità competente le informazioni per identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell'autorità competente.
Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di calcolo utilizzato.
Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse nell'allegato I nel sito del complesso.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie.
Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali.
3. Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.
4. Nell'elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste siano disponibili.
5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.
Articolo 6
Emissioni al suolo
I rifiuti sottoposti a smaltimento mediante «trattamento in ambiente terrestre» o «iniezione in profondità», come specificato nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE, sono comunicati come emissioni al suolo soltanto dal gestore del complesso da cui hanno origine i rifiuti.
Articolo 7
Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
1. Tenuto conto delle prescrizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri fissano la data entro la quale i gestori sono tenuti a fornire all'autorità competente tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, mediante trasferimento elettronico secondo il formato di cui all'allegato III in base al calendario seguente:
a) |
per il primo anno di riferimento, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento; |
b) |
per tutti gli anni di riferimento successivi, entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. |
Il primo anno di riferimento è il 2007.
3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, include le informazioni comunicate dagli Stati membri nel PRTR europeo entro i limiti seguenti:
a) |
per il primo anno di riferimento, entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento; |
b) |
per tutti gli anni di riferimento successivi, entro 16 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. |
Articolo 8
Emissioni da fonti diffuse
1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, include nel PRTR europeo le informazioni sulle emissioni da fonti diffuse, qualora tali informazioni esistano e siano già state riferite dagli Stati membri.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate in modo da consentire agli utilizzatori di cercare e individuare le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse ripartite secondo un'adeguata disaggregazione geografica e comprendono indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni.
3. Laddove essa accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, la Commissione adotta provvedimenti per avviare la comunicazione di dati relativi a sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.
Articolo 9
Garanzia e valutazione della qualità
1. Il gestore di ciascun complesso soggetto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5 garantisce la qualità delle informazioni comunicate.
2. Le autorità competenti valutano la qualità dei dati forniti dai gestori dei complessi di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità.
3. La Commissione coordina le attività di garanzia e valutazione della qualità consultando il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.
4. La Commissione può adottare orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali orientamenti sono conformi a metodologie approvate sul piano internazionale, se necessario, e sono conformi alle altre norme legislative comunitarie.
Articolo 10
Accesso alle informazioni
1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, mette a disposizione del pubblico il PRTR europeo diffondendo gratuitamente i dati su Internet secondo il calendario stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3.
2. Laddove le informazioni contenute nel PRTR europeo non siano consultabili dal pubblico in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del PRTR europeo in luoghi accessibili al pubblico.
Articolo 11
Riservatezza
Ogniqualvolta uno Stato membro mantenga riservate informazioni a norma dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (10), lo Stato membro in questione indica nella relazione trasmessa a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, per ciascun anno di riferimento, in modo distinto per ciascun complesso che chiede riservatezza, il tipo di informazione omessa nonché il motivo dell'omissione.
Articolo 12
Partecipazione del pubblico
1. La Commissione offre al pubblico opportunità tempestive ed effettive di partecipare all'ulteriore sviluppo del PRTR europeo, tra l'altro per lo sviluppo delle capacità e l'elaborazione di modifiche del presente regolamento.
2. Il pubblico ha l'opportunità di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri pertinenti entro un lasso di tempo ragionevole.
3. La Commissione tiene in debita considerazione tale contributo e comunica al pubblico l'esito della sua partecipazione.
Articolo 13
Accesso alla giustizia
L'accesso alla giustizia in casi relativi all'accesso del pubblico alle informazioni in campo ambientale è garantito a norma dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE e, qualora le istituzioni della Comunità siano coinvolte, a norma degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (11).
Articolo 14
Documento di orientamento
1. Appena possibile, ma non più tardi di quattro mesi prima dell'inizio del primo anno di riferimento, la Commissione elabora un documento di orientamento relativo all'attuazione del PRTR europeo, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.
2. In particolare, il documento di orientamento sull'attuazione del PRTR europeo affronta dettagliatamente gli aspetti seguenti:
a) |
procedure di comunicazione dei dati; |
b) |
dati da comunicare; |
c) |
garanzia e valutazione della qualità; |
d) |
per i dati riservati, indicazione del tipo di dati omessi e dei motivi delle omissioni; |
e) |
riferimento a metodologie di campionamento e metodi di analisi e di determinazione delle emissioni riconosciuti a livello internazionale; |
f) |
indicazione delle società capogruppo; |
g) |
codificazione delle attività in base all'allegato I del presente regolamento e all'allegato I della direttiva 96/61/CE. |
Articolo 15
Sensibilizzazione
La Commissione e gli Stati membri promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al PRTR europeo e garantiscono la disponibilità di assistenza per la consultazione del PRTR europeo e per la comprensione e l'utilizzo delle informazioni in esso contenute.
Articolo 16
Informazioni complementari da parte degli Stati membri
1. In un'unica relazione basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento, da presentare con frequenza triennale insieme ai dati forniti a norma dell'articolo 7, gli Stati membri informano la Commissione circa la prassi e i provvedimenti adottati riguardo agli aspetti seguenti:
a) |
prescrizioni dell'articolo 5; |
b) |
garanzia e valutazione della qualità a norma dell'articolo 9; |
c) |
accesso alle informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 2; |
d) |
attività di sensibilizzazione a norma dell'articolo 15; |
e) |
riservatezza delle informazioni a norma dell'articolo 11; |
f) |
sanzioni comminate a norma dell'articolo 20 ed esperienza acquisita nella loro applicazione. |
2. Per agevolare la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri, di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta concernente un questionario che sarà adottata secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 17
Riesame della Commissione
1. La Commissione esamina le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 e, previa consultazione degli Stati membri, pubblica una relazione triennale basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento disponibili, sei mesi dopo la loro presentazione su Internet.
2. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente a una valutazione sul funzionamento del PRTR europeo.
Articolo 18
Modifiche degli allegati
Eventuali modifiche necessarie per adeguare:
a) |
al progresso scientifico e tecnico gli allegati II e III del presente regolamento, o |
b) |
gli allegati II e III del presente regolamento, in seguito all'adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche degli allegati, |
sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 19
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 20
Sanzioni
1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni comminate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.
Articolo 21
Modifiche delle direttive 91/689/CEE e 96/61/CE
1. L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE è abrogato.
2. L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE è abrogato.
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER
(1) Parere del 6 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2005.
(3) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(6) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
(7) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(9) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(10) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(11) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
ALLEGATO I
Attività
N. |
Attività |
Soglia di capacità |
||||||||||||||||||||||
1. |
Settore energetico |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Raffinerie di petrolio e di gas |
* (1) |
||||||||||||||||||||||
b) |
Impianti di gassificazione e liquefazione |
* |
||||||||||||||||||||||
c) |
Centrali termiche ed altri impianti di combustione |
Potenza termica di 50 MW |
||||||||||||||||||||||
d) |
Cokerie |
* |
||||||||||||||||||||||
e) |
Frantoi rotatori per il carbone |
Capacità di 1 t/h |
||||||||||||||||||||||
f) |
Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni |
* |
||||||||||||||||||||||
2. |
Produzione e trasformazione dei metalli |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati) |
* |
||||||||||||||||||||||
b) |
Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua |
Capacità di 2,5 t/h |
||||||||||||||||||||||
c) |
Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante: |
|
||||||||||||||||||||||
|
Capacità di 20 t/h di acciaio grezzo |
|||||||||||||||||||||||
|
Energia di 50 kJ per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW |
|||||||||||||||||||||||
|
Capacità di trattamento di 2 t/h di acciaio grezzo |
|||||||||||||||||||||||
d) |
Fonderie di metalli ferrosi |
Capacità di produzione di 20 t/giorno |
||||||||||||||||||||||
e) |
Impianti: |
|
||||||||||||||||||||||
|
* |
|||||||||||||||||||||||
|
Capacità di fusione di 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o di 20 t/giorno per tutti gli altri metalli |
|||||||||||||||||||||||
f) |
Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici |
Volume delle vasche di trattamento pari a 30 m3 |
||||||||||||||||||||||
3. |
Industria mineraria |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Coltivazione sotterranea e operazioni connesse |
* |
||||||||||||||||||||||
b) |
Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava |
Area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ha |
||||||||||||||||||||||
c) |
Impianti per la produzione di: |
|
||||||||||||||||||||||
|
Capacità di produzione di 500 t/giorno |
|||||||||||||||||||||||
|
Capacità di produzione di 50 t/giorno |
|||||||||||||||||||||||
|
Capacità di produzione di 50 t/giorno |
|||||||||||||||||||||||
d) |
Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto |
* |
||||||||||||||||||||||
e) |
Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro |
Capacità di fusione di 20 t/giorno |
||||||||||||||||||||||
f) |
Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali |
Capacità di fusione di 20 t/giorno |
||||||||||||||||||||||
g) |
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane |
Capacità di produzione di 75 t/giorno o capacità del forno pari a 4 m3 e densità di carica per forno di 300 kg/m3 |
||||||||||||||||||||||
4. |
Industria chimica |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali:
|
* |
||||||||||||||||||||||
b) |
Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali:
|
* |
||||||||||||||||||||||
c) |
Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) |
* |
||||||||||||||||||||||
d) |
Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi |
* |
||||||||||||||||||||||
e) |
Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base |
* |
||||||||||||||||||||||
f) |
Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici |
* |
||||||||||||||||||||||
5. |
Gestione dei rifiuti e delle acque reflue |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi |
Ricezione di 10 t/giorno |
||||||||||||||||||||||
b) |
Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2) |
Capacità di 3 t/h |
||||||||||||||||||||||
c) |
Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi |
Capacità di 50 t/giorno |
||||||||||||||||||||||
d) |
Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (3)] |
Ricezione di 10 t/giorno o capacità totale di 25 000 t |
||||||||||||||||||||||
e) |
Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali |
Capacità di trattamento di 10 t/giorno |
||||||||||||||||||||||
f) |
Impianti di trattamento delle acque reflue urbane |
Capacità di 100 000 abitanti equivalenti |
||||||||||||||||||||||
g) |
Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato |
Capacità di 10 000 m3/giorno (4) |
||||||||||||||||||||||
6. |
Produzione e lavorazione della carta e del legno |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose |
* |
||||||||||||||||||||||
b) |
Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati) |
Capacità di produzione di 20 t/giorno |
||||||||||||||||||||||
c) |
Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche |
Capacità di produzione di 50 m3/giorno |
||||||||||||||||||||||
7. |
Allevamento intensivo e acquacoltura |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini |
|
||||||||||||||||||||||
b) |
Acquacoltura intensiva |
Capacità di produzione di 1 000 t/anno di pesci o molluschi |
||||||||||||||||||||||
8. |
Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Macelli |
Capacità di produzione di carcasse di 50 t/giorno |
||||||||||||||||||||||
b) |
Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: |
|
||||||||||||||||||||||
|
Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 t/giorno |
|||||||||||||||||||||||
|
Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale) |
|||||||||||||||||||||||
c) |
Trattamento e trasformazione del latte |
Capacità di ricezione di 200 t/giorno di latte (valore medio su base annuale) |
||||||||||||||||||||||
9. |
Altre attività |
|
||||||||||||||||||||||
a) |
Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili |
Capacità di trattamento di 10 t/giorno |
||||||||||||||||||||||
b) |
Impianti per la concia delle pelli |
Capacità di trattamento di 12 t/giorno di prodotti finiti |
||||||||||||||||||||||
c) |
Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare |
Capacità di consumo di solvente di 150 kg/h o 200 t/anno |
||||||||||||||||||||||
d) |
Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione |
* |
||||||||||||||||||||||
e) |
Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi |
Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza |
(1) L'asterisco (*) indica che non esiste una soglia di capacità (tutti i complessi industriali sono soggetti agli obblighi di comunicazione).
(2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(3) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(4) La soglia della capacità verrà sottoposta a revisione entro il 2010 al più tardi, alla luce dei risultati del primo ciclo di informazione.
ALLEGATO II
Sostanze inquinanti (1)
N. |
Numero CAS |
Sostanza inquinante (2) |
Soglia di emissione (colonna 1) |
||
nell'aria (colonna 1 a) kg/anno |
nell'acqua (colonna 1 b) kg/anno |
al suolo (colonna 1 c) kg/anno |
|||
1 |
74-82-8 |
Metano (CH4) |
100 000 |
— (3) |
— |
2 |
630-08-0 |
Monossido di carbonio (CO) |
500 000 |
— |
— |
3 |
124-38-9 |
Biossido di carbonio (CO2) |
100 milioni |
— |
— |
4 |
|
Idrofluorocarburi (HFC) (4) |
100 |
— |
— |
5 |
10024-97-2 |
Ossido di azoto (N2O) |
10 000 |
— |
— |
6 |
7664-41-7 |
Ammoniaca (NH3) |
10 000 |
— |
— |
7 |
|
Composti organici volatili non metanici (COVNM) |
100 000 |
— |
— |
8 |
|
Ossidi di azoto (NOx/NO2) |
100 000 |
— |
— |
9 |
|
Perfluorocarburi (PFC) (5) |
100 |
— |
— |
10 |
2551-62-4 |
Esafluoruro di zolfo (SF6) |
50 |
— |
— |
11 |
|
Ossidi di zolfo (SOx/SO2) |
150 000 |
— |
— |
12 |
|
Azoto totale |
— |
50 000 |
50 000 |
13 |
|
Fosforo totale |
— |
5 000 |
5 000 |
14 |
|
Idroclorofluorocarburi (HCFC) (6) |
1 |
— |
— |
15 |
|
Clorofluorocarburi (CFC) (7) |
1 |
— |
— |
16 |
|
Halon (8) |
1 |
— |
— |
17 |
|
Arsenico e composti (espressi come As) (9) |
20 |
5 |
5 |
18 |
|
Cadmio e composti (espressi come Cd) (9) |
10 |
5 |
5 |
19 |
|
Cromo e composti (espressi come Cr) (9) |
100 |
50 |
50 |
20 |
|
Rame e composti (espressi come Cu) (9) |
100 |
50 |
50 |
21 |
|
Mercurio e composti (espressi come Hg) (9) |
10 |
1 |
1 |
22 |
|
Nichel e composti (espressi come Ni) (9) |
50 |
20 |
20 |
23 |
|
Piombo e composti (espressi come Pb) (9) |
200 |
20 |
20 |
24 |
|
Zinco e composti (espressi come Zn) (9) |
200 |
100 |
100 |
25 |
15972-60-8 |
Alacloro |
— |
1 |
1 |
26 |
309-00-2 |
Aldrin |
1 |
1 |
1 |
27 |
1912-24-9 |
Atrazina |
— |
1 |
1 |
28 |
57-74-9 |
Clordano |
1 |
1 |
1 |
29 |
143-50-0 |
Clordecone |
1 |
1 |
1 |
30 |
470-90-6 |
Clorfenvinfos |
— |
1 |
1 |
31 |
85535-84-8 |
Cloroalcani, C10-C13 |
— |
1 |
1 |
32 |
2921-88-2 |
Clorpirifos |
— |
1 |
1 |
33 |
50-29-3 |
DDT |
1 |
1 |
1 |
34 |
107-06-2 |
1,2-dicloroetano (EDC) |
1 000 |
10 |
10 |
35 |
75-09-2 |
Diclorometano (DCM) |
1 000 |
10 |
10 |
36 |
60-57-1 |
Dieldrin |
1 |
1 |
1 |
37 |
330-54-1 |
Diuron |
— |
1 |
1 |
38 |
115-29-7 |
Endosulfan |
— |
1 |
1 |
39 |
72-20-8 |
Endrin |
1 |
1 |
1 |
40 |
|
Composti organici alogenati (espressi come AOX) (10) |
— |
1 000 |
1 000 |
41 |
76-44-8 |
Eptacloro |
1 |
1 |
1 |
42 |
118-74-1 |
Esaclorobenzene (HCB) |
10 |
1 |
1 |
43 |
87-68-3 |
Esaclorobutadiene (HCBD) |
— |
1 |
1 |
44 |
608-73-1 |
1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH) |
10 |
1 |
1 |
45 |
58-89-9 |
Lindano |
1 |
1 |
1 |
46 |
2385-85-5 |
Mirex |
1 |
1 |
1 |
47 |
|
PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ) (11) |
0,0001 |
0,0001 |
0,0001 |
48 |
608-93-5 |
Pentaclorobenzene |
1 |
1 |
1 |
49 |
87-86-5 |
Pentaclorofenolo (PCP) |
10 |
1 |
1 |
50 |
1336-36-3 |
Bifenili policlorurati (PCB) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
51 |
122-34-9 |
Simazina |
— |
1 |
1 |
52 |
127-18-4 |
Tetracloroetilene (PER) |
2 000 |
10 |
— |
53 |
56-23-5 |
Tetraclorometano (TCM) |
100 |
1 |
— |
54 |
12002-48-1 |
Triclorobenzeni (TCB) (tutti gli isomeri) |
10 |
1 |
— |
55 |
71-55-6 |
1,1,1-tricloroetano |
100 |
— |
— |
56 |
79-34-5 |
1,1,2,2-tetracloroetano |
50 |
— |
— |
57 |
79-01-6 |
Tricloroetilene |
2 000 |
10 |
— |
58 |
67-66-3 |
Triclorometano |
500 |
10 |
— |
59 |
8001-35-2 |
Toxafene |
1 |
1 |
1 |
60 |
75-01-4 |
Cloruro di vinile |
1 000 |
10 |
10 |
61 |
120-12-7 |
Antracene |
50 |
1 |
1 |
62 |
71-43-2 |
Benzene |
1 000 |
200 (espresso come BTEX) (12) |
200 (espresso come BTEX) (12) |
63 |
|
Eteri di difenile polibromurati (PBDE) (13) |
— |
1 |
1 |
64 |
|
Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse |
— |
1 |
1 |
65 |
100-41-4 |
Etilbenzene |
— |
200 (espresso come BTEX) (12) |
200 (espresso come BTEX) (12) |
66 |
75-21-8 |
Ossido di etilene |
1 000 |
10 |
10 |
67 |
34123-59-6 |
Isoproturon |
— |
1 |
1 |
68 |
91-20-3 |
Naftalene |
100 |
10 |
10 |
69 |
|
Composti organostannici (espressi come Sn totale) |
— |
50 |
50 |
70 |
117-81-7 |
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) |
10 |
1 |
1 |
71 |
108-95-2 |
Fenoli (espressi come C totale) (14) |
— |
20 |
20 |
72 |
|
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (15) |
50 |
5 |
5 |
73 |
108-88-3 |
Toluene |
— |
200 (espresso come BTEX) (12) |
200 (espresso come BTEX) (12) |
74 |
|
Tributilstagno e composti (16) |
— |
1 |
1 |
75 |
|
Trifenilstagno e composti (17) |
— |
1 |
1 |
76 |
|
Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3) |
— |
50 000 |
— |
77 |
1582-09-8 |
Trifluralin |
— |
1 |
1 |
78 |
1330-20-7 |
Xileni (18) |
— |
200 (espressi come BTEX) (12) |
200 (espressi come BTEX) (12) |
79 |
|
Cloruri (espressi come Cl totale) |
— |
2 milioni |
2 milioni |
80 |
|
Cloro e composti inorganici (espressi come HCl) |
10 000 |
— |
— |
81 |
1332-21-4 |
Amianto |
1 |
1 |
1 |
82 |
|
Cianuri (espressi come CN totale) |
— |
50 |
50 |
83 |
|
Fluoruri (espressi come F totale) |
— |
2 000 |
2 000 |
84 |
|
Fluoro e composti inorganici (espressi come HF) |
5 000 |
— |
— |
85 |
74-90-8 |
Acido cianidrico (HCN) |
200 |
— |
— |
86 |
|
Particolato (PM10) |
50 000 |
— |
— |
87 |
1806-26-4 |
Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo |
— |
1 |
— |
88 |
206-44-0 |
Fluorantene |
— |
1 |
— |
89 |
465-73-6 |
Isodrin |
— |
1 |
— |
90 |
36355-1-8 |
Esabromobifenile |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
91 |
191-24-2 |
Benzo(g, h, i)perilene |
|
1 |
|
(1) Le emissioni di sostanze inquinanti che rientrano in varie categorie verranno comunicate per ogni categoria.
(2) Se non altrimenti specificato, qualsiasi inquinante contenuto nell'allegato II sarà riferito in base alla massa totale di tale inquinante o, qualora l'inquinante sia un gruppo di sostanze, come la massa totale del gruppo.
(3) Il trattino (—) indica che il parametro e il comparto in questione non fanno scattare automaticamente l'obbligo di comunicazione dei dati.
(4) Massa totale di fluorocarburi idrogenati: la somma di HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(5) Massa totale di perfluorocarburi: somma di CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(6) Massa totale di sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1).
(7) Massa totale delle sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nei gruppi I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000.
(8) Massa totale delle sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nei gruppi III e IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000.
(9) Tutti i metalli sono riferiti come la massa totale dell'elemento in tutte le forme chimiche presenti nell'emissione.
(10) Composti organici alogenati che possono essere assorbiti da carbonio attivato espresso come cloruro.
(11) Espresso in I-TEQ.
(12) Occorre comunicare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti, se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xileni).
(13) Massa totale dei seguenti difenileteri bromati: penta-BDE, octa-BDE e deca-BDE.
(14) Massa totale di fenoli e di semplici fenoli sostituiti, espressi come carbonio totale.
(15) In relazione agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per la comunicazione dei dati sulle emissioni nell'aria vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l'indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) [ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5)].
(16) Massa totale dei composti di tributilstagno, espressa come massa di tributilstagno.
(17) Massa totale dei composti di trifenilstagno, espressa come massa di trifenilstagno.
(18) Massa totale di xilene (ortho-xilene, meta-xilene, para-xilene).
ALLEGATO III
Formato per la comunicazione dei dati sulle emissioni e i trasferimenti da parte degli Stati membri alla Commissione
Anno di riferimento |
|
|
Identificazione del complesso industriale |
|
|
Nome della società capogruppo Nome del complesso Numero di identificazione del complesso Via e numero Città Codice postale Stato Coordinate geografiche del sito Distretto idrografico (1) Codice NACE (4 cifre) Attività economica principale Volume di produzione (facoltativo) Numero di impianti (facoltativo) Numero di ore annue di attività (facoltativo) Numero di addetti (facoltativo) Campo testo per l'inserimento di informazioni o indirizzo web comunicato dal complesso industriale o dalla società capogruppo (facoltativo) |
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Tutte le attività del complesso industriale di cui all'allegato I (in base al sistema di codificazione indicato nell'allegato I e al codice IPPC se disponibile) |
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Attività 1 (attività principale dell'allegato I) Attività 2 Attività N |
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Dati sulle emissioni del complesso nell'aria per ciascuna sostanza inquinante che supera il valore di soglia (allegato II) |
Emissioni nell'aria |
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Inquinante 1 Inquinante 2 Inquinante N |
M: misurato; metodo di analisi usato C: calcolato; metodo di calcolo usato E: stimato |
T: totale in kg/anno A: accidentale in kg/anno |
Dati sulle emissioni del complesso nell'acqua per ciascuna sostanza inquinante che supera il valore di soglia (allegato II) |
Emissioni nell'acqua |
|
Inquinante 1 Inquinante 2 Inquinante N |
M: misurato; metodo di analisi usato C: calcolato; metodo di calcolo usato E: stimato |
T: totale in kg/anno A: accidentale in kg/anno |
Dati sulle emissioni del complesso nel suolo per ciascuna sostanza inquinante che supera il valore di soglia (allegato II) |
Emissioni nel suolo |
|
Inquinante 1 Inquinante 2 Inquinante N |
M: misurato; metodo di analisi usato C: calcolato; metodo di calcolo usato E: stimato |
T: totale in kg/anno A: accidentale in kg/anno |
Trasferimenti fuori sito di ciascuna sostanza inquinante in acque reflue destinate al trattamento in quantitativi superiori al valore di soglia (allegato II) |
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Inquinante 1 Inquinante 2 Inquinante N |
M: misurato; metodo di analisi usato C: calcolato; metodo di calcolo usato E: stimato |
in kg/anno |
Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi del complesso in quantitativi superiori al valore di soglia (articolo 5) |
||
All'interno del paese: a fini di recupero (R) |
M: misurato; metodo di analisi usato C: calcolato; metodo di calcolo usato E: stimato |
in t/anno |
All'interno del paese: a fini di smaltimento (D) |
M: misurato; metodo di analisi usato C: calcolato; metodo di calcolo usato E: stimato |
in t/anno |
In altri paesi: a fini di recupero (R) Nome del responsabile dell'impianto di recupero Indirizzo del responsabile dell'impianto di recupero Indirizzo del sito effettivo di recupero che riceve il trasferimento |
M: misurato; metodo di analisi usato C: calcolato; metodo di calcolo usato E: stimato |
in t/anno |
In altri paesi: a fini di smaltimento (D) Nome del responsabile dell'impianto di smaltimento Indirizzo del responsabile dell'impianto di smaltimento Indirizzo del sito effettivo di smaltimento che riceve il trasferimento |
M: misurato; metodo di analisi usato C: calcolato; metodo di calcolo usato E: stimato |
in t/anno |
Trasferimenti fuori sito di rifiuti non pericolosi del complesso in quantitativi superiori al valore di soglia (articolo 5) |
||
A fini di recupero (R) |
M: misurato; metodo di analisi usato C: calcolato; metodo di calcolo usato E: stimato |
in t/anno |
A fini di smaltimento (D) |
M: misurato; metodo di analisi usato C: calcolato; metodo di calcolo usato E: stimato |
in t/anno |
Autorità competente per le richieste del pubblico Nome Via e numero Città N. di telefono N. di fax Indirizzo e-mail |
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(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
4.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/18 |
DECISIONE N. 167/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2006
riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile
(versione codificata)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 78/774/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1978, riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. |
(2) |
Occorre istituire sistemi d'informazione che consentano alle istituzioni della Comunità di essere tenute al corrente delle attività delle flotte di paesi terzi, le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorché tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali. Questi sistemi d'informazione devono inoltre facilitare la consultazione a livello comunitario. |
(3) |
È opportuno prevedere la possibilità di prendere a livello comunitario le misure necessarie per l'applicazione congiunta, da parte degli Stati membri, di contromisure nei confronti delle attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ogni Stato membro prende tutte le misure necessarie per istituire un sistema che gli consenta di raccogliere informazioni sulle attività delle flotte di paesi terzi le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorché tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali.
Tale sistema deve permettere a ciascuno Stato membro di raccogliere, qualora sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma, informazioni:
a) |
sul livello dei servizi di navigazione offerti; |
b) |
sulla natura, il volume, il valore, l'origine e la destinazione delle merci caricate o scaricate negli Stati membri interessati dalle navi impegnate in tali servizi; e |
c) |
sul livello delle tariffe fissate per tali servizi. |
Articolo 2
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide quali sono i paesi terzi alle cui flotte viene applicato in comune il sistema d'informazione.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 deve specificare il tipo di navigazione mercantile cui si applica il sistema di informazione, la data di introduzione di quest'ultimo, la periodicità delle informazioni nonché il genere delle informazioni da raccogliere tra quelle enumerate all’articolo 1, secondo comma.
3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, periodicamente oppure su richiesta di quest'ultima, le informazioni raccolte con il suo sistema d'informazione.
4. La Commissione redige un compendio delle informazioni relative alla Comunità nel suo insieme. L'articolo 4 della decisione 77/587/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1977, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali (5), si applica a tali informazioni.
Articolo 3
Gli Stati membri e la Commissione esaminano regolarmente, nell'ambito della procedura di consultazione prevista dalla decisione 77/587/CEE e sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 1, le attività delle flotte dei paesi terzi indicati nelle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 4
Il Consiglio può decidere, all'unanimità, che gli Stati membri applichino congiuntamente, nelle loro relazioni con un paese terzo o un gruppo di paesi terzi oggetto di una decisione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, contromisure adeguate previste dalla loro legislazione nazionale.
Articolo 5
Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare unilateralmente i sistemi di informazione e le contromisure nazionali.
Articolo 6
La decisione 78/774/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di tale decisione.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER
(1) GU C 110 del 30.4.2004, pag. 14.
(2) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 107) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005.
(3) GU L 258 del 21.9.1978, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 89/242/CEE (GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 47).
(4) Cfr. allegato I.
(5) GU L 239 del 17.9.1977, pag. 23.
ALLEGATO I
Decisione abrogata e relativa modificazione
Decisione 78/774/CEE del Consiglio |
|
Decisione 89/242/CEE del Consiglio |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Decisione 78/774/CEE |
Presente decisione |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 1, secondo comma, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 1, secondo comma, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino |
Articolo 1, secondo comma, lettera c) |
Articoli 2-5 |
Articoli 2-5 |
Articolo 6 |
— |
— |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
4.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/22 |
DIRETTIVA 2005/89/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2006
concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (3), ha dato un decisivo contributo alla creazione del mercato interno dell’elettricità. La garanzia di un elevato livello di sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica è un obiettivo chiave per il buon funzionamento del mercato interno e la direttiva offre agli Stati membri la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese di elettricità, tra l’altro in materia di sicurezza di approvvigionamento. È opportuno che tali obblighi di servizio pubblico vengano definiti con la maggiore precisione e il maggior rigore possibili e che non comportino la creazione di capacità di generazione superiore a quella necessaria per scongiurare indesiderate interruzioni della fornitura di elettricità ai clienti finali. |
(2) |
La domanda di energia elettrica è solitamente prevista per un periodo a medio termine in base a scenari elaborati dai gestori dei sistemi di trasmissione o da altre organizzazioni in grado di elaborarli su richiesta di uno Stato membro. |
(3) |
Un mercato unico concorrenziale dell’elettricità nell’UE richiede politiche di sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica trasparenti, non discriminatorie e compatibili con le esigenze di un simile mercato. La mancanza di politiche di questo tipo nei singoli Stati membri o differenze rilevanti nelle politiche degli Stati membri comporterebbero distorsioni della concorrenza. È dunque essenziale definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti nonché degli stessi Stati membri e di tutti gli attori pertinenti del mercato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e il buon funzionamento del mercato interno, evitando al contempo la creazione di ostacoli agli entranti sul mercato, quali una compagnia che genera o fornisce energia elettrica in uno Stato membro che abbia recentemente avviato la sua attività in detto Stato membro, ed evitando di creare distorsioni del mercato interno dell’elettricità o gravi difficoltà agli attori del mercato incluse le imprese aventi quote di mercato ridotte, quali un produttore o un fornitore avente una quota di mercato molto ridotta nel mercato comunitario pertinente. |
(4) |
La decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) espone una serie di orientamenti per la politica comunitaria sulle reti transeuropee nel settore dell’energia. Il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (5), espone, fra l’altro, i principi generali e le regole dettagliate relativi alla gestione della congestione. |
(5) |
Quando si promuove l’energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, è necessario garantire la disponibilità di una capacità associata di appoggio, qualora necessaria dal punto di vista tecnico, onde mantenere l’affidabilità e la sicurezza della rete. |
(6) |
Al fine di rispettare gli impegni ambientali della Comunità e onde ridurre la sua dipendenza dall’importazione di energia, è importante tenere presenti gli effetti a lungo termine della crescita della domanda di energia elettrica. |
(7) |
La cooperazione tra gestori nazionali dei sistemi di trasmissione nelle materie legate alla sicurezza della rete – compresa la definizione della capacità di trasferimento, la fornitura di informazioni e il modellamento della rete – è fondamentale per lo sviluppo di un mercato interno correttamente funzionante e potrebbe essere ulteriormente migliorata. La mancanza di coordinamento in materia di sicurezza delle reti pregiudica lo sviluppo di un’equa concorrenza. |
(8) |
La principale finalità delle norme e raccomandazioni tecniche pertinenti, quali quelle contenute nel manuale operativo dell’Unione europea sul coordinamento del trasporto dell’energia elettrica (UCTE), delle norme e raccomandazioni analoghe elaborate da NORDEL e dal Codice della rete baltica nonché di quelle per i sistemi del Regno Unito e dell’Irlanda, è di fornire supporto alla gestione tecnica della rete interconnessa in modo da contribuire a soddisfare la necessità di un funzionamento continuo della rete in caso di un guasto del sistema in un singolo punto o in diversi punti della rete e al fine di minimizzare i costi relativi all’attenuazione di una siffatta perturbazione della fornitura. |
(9) |
I gestori del sistema di trasmissione e distribuzione dovrebbero fornire ai clienti finali un servizio di livello elevato in termini di frequenza e durata delle interruzioni. |
(10) |
Le misure che possono essere utilizzate per garantire che vengano mantenuti i livelli adeguati di capacità di generazione di riserva dovrebbero essere basate sul mercato e non discriminatorie e potrebbero includere misure quali garanzie e meccanismi contrattuali, opzioni di capacità o obblighi di capacità. Tali misure potrebbero altresì essere corredate da altri strumenti non discriminatori quali la retribuzione della capacità disponibile. |
(11) |
Al fine di garantire che sia disponibile un’appropriata informazione previa, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le misure prese per mantenere l’equilibrio tra l’approvvigionamento e la domanda tra gli investitori effettivi e potenziali nel settore della generazione e tra i consumatori di energia elettrica. |
(12) |
Fatti salvi gli articoli 86, 87 e 88 del trattato, è importante che gli Stati membri fissino un quadro inequivoco, appropriato e stabile che faciliti la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e incoraggi gli investimenti nella capacità di generazione e nelle tecniche di gestione della domanda. È anche importante che siano adottate misure appropriate per assicurare un quadro regolamentare atto a incoraggiare gli investimenti in nuove interconnessioni di trasmissione, specialmente tra Stati membri. |
(13) |
Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha stabilito un livello di interconnessione tra Stati membri. Un basso livello di interconnessione ha l’effetto di frammentare il mercato e costituisce un ostacolo allo sviluppo della concorrenza. L’esistenza di un’adeguata capacità di interconnessione fisica di trasmissione, sia essa transfrontaliera o meno, è una condizione indispensabile ma non sufficiente per consentire alla concorrenza di esplicare pienamente i suoi effetti. Nell’interesse dei clienti finali, la relazione tra i benefici potenziali dei nuovi progetti di interconnessione e i costi di detti progetti dovrebbe essere ragionevolmente equilibrata. |
(14) |
Mentre è importante determinare le capacità massime disponibili di trasferimento senza violare i requisiti di funzionamento sicuro della rete, è altresì importante a tale riguardo assicurare una piena trasparenza del calcolo della capacità nonché della procedura di assegnazione nel sistema di trasmissione. In tal modo sarebbe possibile utilizzare al meglio le capacità esistenti e non si invierebbero al mercato falsi segnali di penuria, il che porterà al conseguimento di un mercato interno pienamente competitivo come previsto nella direttiva 2003/54/CE. |
(15) |
I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione hanno bisogno di un quadro regolamentare adeguato e stabile per investire e per mantenere e rinnovare le reti. |
(16) |
Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE gli Stati membri controllano la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e presentano una relazione in proposito. Tale relazione illustra i fattori a breve, medio e lungo termine inerenti alla sicurezza dell’approvvigionamento, compresa l’intenzione dei gestori dei sistemi di trasmissione di investire nella rete. Nell’elaborare tale relazione gli Stati membri dovrebbero far riferimento a informazioni e valutazioni già effettuate dai gestori dei sistemi di trasmissione a livello sia individuale che collettivo, come pure a livello europeo. |
(17) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire l’efficace applicazione della presente direttiva. |
(18) |
Poiché gli obiettivi delle misure proposte, vale a dire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, basato su una concorrenza leale e la creazione di un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della misura in oggetto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce misure intese a salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’elettricità e
a) |
un adeguato livello di capacità di generazione; |
b) |
un adeguato equilibrio tra approvvigionamento e domanda; e |
c) |
un appropriato livello di interconnessione tra Stati membri per lo sviluppo del mercato interno. |
2. Essa detta un quadro di regole all’interno del quale gli Stati membri definiscono politiche trasparenti, stabili e non discriminatorie in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale dell’elettricità.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2003/54/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) |
«autorità di regolamentazione»: le autorità di regolamentazione degli Stati membri definite a norma dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE; |
b) |
«sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: la capacità di una rete elettrica di approvvigionare di energia elettrica i clienti finali ai sensi della presente direttiva; |
c) |
«sicurezza operativa della rete»: il funzionamento continuo della rete di trasmissione e, se del caso, di distribuzione in circostanze prevedibili; |
d) |
«equilibrio tra approvvigionamento e domanda»: il soddisfacimento della domanda prevedibile dei consumatori di utilizzare elettricità senza il bisogno di applicare misure di riduzione dei consumi. |
Articolo 3
Disposizioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità, adottando le misure necessarie per instaurare un clima di stabilità per gli investimenti, definendo i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti, comprese, ove del caso, le autorità di regolamentazione, e degli operatori del mercato interessati e pubblicando le informazioni al riguardo. Gli operatori del mercato interessati comprendono, tra l’altro: i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, i produttori di energia elettrica, i fornitori e i clienti finali.
2. Nell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei seguenti aspetti:
a) |
l’importanza di garantire la continuità dell’approvvigionamento di energia elettrica; |
b) |
l’importanza di un quadro regolamentare trasparente e stabile; |
c) |
il mercato interno e le possibilità di cooperazione transfrontaliera ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità; |
d) |
la necessità di effettuare una manutenzione regolare e, ove necessario, rinnovare le reti di trasporto e di distribuzione per mantenerle efficienti; |
e) |
l’importanza di garantire un’adeguata attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (6), e della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (7), nella misura in cui le disposizioni in esse contenute si riferiscono all’approvvigionamento di energia elettrica; |
f) |
la necessità di garantire una sufficiente capacità di trasmissione e di generazione di riserva per un funzionamento stabile; e |
g) |
l’importanza di incoraggiare la creazione di mercati all’ingrosso liquidi. |
3. Nell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono altresì tenere conto dei seguenti aspetti:
a) |
grado di diversità nella generazione di energia elettrica a livello nazionale o al livello regionale pertinente; |
b) |
importanza di ridurre le conseguenze a lungo termine dell’aumento della domanda di energia elettrica; |
c) |
importanza di incoraggiare l’efficienza energetica e l’adozione di nuove tecnologie, in particolare le tecnologie relative alla gestione della domanda, le tecnologie relative all’energia rinnovabile e la generazione distribuita; e |
d) |
importanza della rimozione delle barriere amministrative agli investimenti nelle infrastrutture e nella capacità di generazione. |
4. Gli Stati membri garantiscono che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato, compresi i nuovi entranti e le imprese con una quota di mercato ridotta. Prima di adottarle, gli Stati membri tengono inoltre in considerazione l’impatto delle misure sul costo dell’elettricità per i clienti finali.
5. Nel garantire l’appropriato livello di interconnessione tra Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si presta speciale attenzione:
a) |
alla situazione geografica specifica di ciascuno Stato membro; |
b) |
al mantenimento di un equilibrio ragionevole tra i costi di costruzione di nuovi interconnettori e i benefici per i clienti finali; |
c) |
a garantire che gli interconnettori esistenti siano utilizzati nel modo più efficiente possibile. |
Articolo 4
Sicurezza operativa della rete
1. |
|
2. Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione o, se del caso, i gestori dei sistemi di distribuzione stabiliscano e realizzino obiettivi di prestazione per quanto riguarda la qualità degli approvvigionamenti e la sicurezza della rete. Tali obiettivi sono soggetti all’approvazione degli Stati membri o delle autorità competenti, che ne sorvegliano l’attuazione. Essi sono imparziali, trasparenti e non discriminatori e sono pubblicati.
3. Nell’adottare le misure di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/54/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1228/2003, gli Stati membri non operano discriminazioni fra i contratti transfrontalieri e quelli nazionali.
4. Gli Stati membri garantiscono che la decurtazione di approvvigionamento in situazioni di emergenza si basi su criteri predefiniti relativi alla gestione degli squilibri da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Eventuali misure di salvaguardia sono adottate in stretta consultazione con altri gestori dei sistemi di trasmissione interessati, nel rispetto degli accordi bilaterali pertinenti, compresi gli accordi sullo scambio di informazioni.
Articolo 5
Mantenimento dell’equilibrio tra approvvigionamento e domanda
1. Gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere l’equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile.
In particolare, gli Stati membri:
a) |
fatti salvi i requisiti specifici dei piccoli sistemi isolati, incoraggiano a stabilire per il mercato all’ingrosso un quadro che fornisca opportuni segnali di prezzo per la generazione e il consumo; |
b) |
richiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di assicurare che sia reso disponibile un livello adeguato di capacità di generazione di riserva a fini equilibratori e/o di adottare misure equivalenti basate sul mercato. |
2. Fermo il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono altresì adottare misure aggiuntive, e in particolare, ma non esclusivamente, le seguenti:
a) |
disposizioni che agevolano le nuove capacità di generazione e l’ingresso nel mercato di nuove imprese di generazione; |
b) |
l’eliminazione delle barriere che impediscono l’uso di contratti interrompibili; |
c) |
l’eliminazione delle barriere che impediscono la conclusione di contratti di durata variabile sia per i produttori che per i consumatori; |
d) |
misure per incoraggiare l’introduzione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, quali i sistemi di contatori avanzati; |
e) |
misure per favorire azioni a favore del risparmio energetico; |
f) |
bandi di gara o qualsiasi procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE. |
3. Gli Stati membri pubblicano le misure adottate ai sensi del presente articolo e ne garantiscono la più ampia diffusione.
Articolo 6
Investimenti nelle reti
1. Gli Stati membri stabiliscono un quadro regolamentare destinato a:
a) |
fornire segnali favorevoli agli investimenti affinché sia i gestori dei sistemi di trasmissione che i gestori dei sistemi di distribuzione possano sviluppare le loro reti al fine di soddisfare la domanda prevedibile del mercato; e |
b) |
agevolare la manutenzione e, se del caso, il rinnovo delle loro reti. |
2. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1228/2003, gli Stati membri possono altresì autorizzare investimenti commerciali nelle interconnessioni.
Gli Stati membri garantiscono che le decisioni in merito agli investimenti nelle interconnessioni siano prese in stretta cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.
Articolo 7
Resoconti
1. Gli Stati membri garantiscono che la relazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE illustri l’adeguamento generale della rete a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista, e in particolare:
a) |
la sicurezza operativa della rete; |
b) |
l’equilibrio previsto tra approvvigionamento e domanda per il prossimo quinquennio; |
c) |
le prospettive relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il periodo tra 5 e 15 anni dalla data della relazione; e |
d) |
le intenzioni di investimento, per i prossimi cinque anni civili od oltre, dei gestori dei sistemi di trasmissione e di eventuali altre parti di cui siano a conoscenza per la fornitura di capacità di interconnessione transfrontaliera. |
2. Gli Stati membri o le autorità competenti elaborano la relazione in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione. Questi ultimi, se del caso, si consultano con i gestori dei sistemi di trasmissione vicini.
3. La parte della relazione che si riferisce alle intenzioni di investimento nelle interconnessioni, di cui al paragrafo 1, lettera d), tiene conto dei seguenti aspetti:
a) |
i principi di gestione della congestione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1228/2003; |
b) |
le linee di trasmissione esistenti e previste; |
c) |
i modelli di generazione, approvvigionamento, scambi transfrontalieri e consumo attesi, tenuto conto delle misure di gestione della domanda; e |
d) |
gli obiettivi regionali, nazionali ed europei in materia di sviluppo sostenibile, compresi i progetti di interesse prioritario europeo contemplati dall’allegato I della decisione n. 1229/2003/CE. |
Gli Stati membri garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione forniscano informazioni circa le loro intenzioni di investimento o di eventuali altre parti di cui siano a conoscenza per la fornitura di capacità di interconnessione transfrontaliera.
Gli Stati membri possono altresì chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di fornire informazioni sugli investimenti attinenti alla costruzione di linee interne che incidono materialmente sulla predisposizione di interconnessione transfrontaliera.
4. Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che ai gestori dei sistemi di trasmissione e/o alle autorità competenti vengano forniti i mezzi necessari in termini di accesso ai dati pertinenti, ove ciò sia rilevante ai fini dello sviluppo di questo compito.
Viene garantita la non divulgazione delle informazioni riservate.
5. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), ricevute dalle autorità competenti, la Commissione riferisce agli Stati membri, alle autorità competenti e al gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità, istituito con decisione 2003/796/CE della Commissione (8), sugli investimenti progettati e sul loro contributo agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Questa relazione può essere unita a quella di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/54/CE e viene pubblicata.
Articolo 8
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 febbraio 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni normative interne adottate nella materia cui si applica la presente direttiva entro il 1o dicembre 2007.
Articolo 9
Presentazione di relazione
La Commissione controlla e riesamina l’applicazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo entro il 24 febbraio 2010.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER
(1) GU C 120 del 20.5.2005, pag. 119.
(2) Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2005.
(3) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).
(4) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 11.
(5) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1223/2004 del Consiglio (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 3).
(6) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(7) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.
(8) GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.
4.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/28 |
DIRETTIVA 2005/90/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2006
che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
I provvedimenti disposti dalla presente direttiva s’inseriscono nel quadro del piano d’azione di cui alla decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (3). Conformemente a tale decisione, la Comunità è impegnata a promuovere e migliorare la salute, prevenendo le malattie e lottando contro le minacce potenziali per la salute, nell’intento di ridurre la morbilità, la mortalità precoce e la disabilità invalidante evitabili. |
(2) |
Le sostanze di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (4), classificate come cancerogene di categoria 1 o 2, possono provocare l’insorgere del cancro. Le sostanze di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, classificate come mutagene di categoria 1 o 2, possono causare alterazioni genetiche ereditarie. Le sostanze di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, classificate come tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2, possono provocare malformazioni congenite o colpire la fertilità. |
(3) |
Per migliorare la protezione della salute umana e la sicurezza dei consumatori si dovrebbe disciplinare l’uso delle sostanze di recente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2 e sottoporre a restrizioni l’immissione sul mercato e la vendita al pubblico di sostanze e preparati che le contengono. |
(4) |
La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (5), stabilisce restrizioni relative all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi, con l’obiettivo, tra l’altro, di migliorare la protezione della salute umana e la tutela dei consumatori. |
(5) |
La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, ha introdotto, nell’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2. È opportuno che la vendita al pubblico di tali sostanze e dei preparati che le contengono sia sottoposta a restrizioni. |
(6) |
La direttiva 94/60/CE stabilisce che, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un adeguamento al progresso tecnico dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, relativo alle sostanze classificate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva che disciplini le sostanze di recente classificate, al fine di aggiornare l’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE. La proposta della Commissione terrà conto dei rischi e dei vantaggi delle sostanze di recente classificate e delle disposizioni legislative comunitarie riguardanti le analisi dei rischi. |
(7) |
La direttiva 2004/73/CE della Commissione recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, in particolare l’allegato I, contempla 146 voci relative a sostanze di recente classificate come cancerogene di categoria 1, 21 voci relative a sostanze di recente classificate come cancerogene di categoria 2, 152 voci relative a sostanze di recente classificate come mutagene di categoria 2 e 24 voci relative a sostanze di recente classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2. |
(8) |
La direttiva 2004/73/CE modifica anche le note di identificazione, classificazione ed etichettatura attribuite a 4 sostanze classificate come cancerogene di categoria 1, a 36 voci relative a sostanze classificate come cancerogene di categoria 2, a 6 voci relative a sostanze classificate come mutagene di categoria 2, a 2 voci relative a sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 e a 3 voci relative a sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2. Gli elenchi di cui all’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(9) |
Si è tenuto conto dei rischi e dei vantaggi delle sostanze di recente classificate dalla direttiva 2004/73/CE come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2, in particolare di quelli relativi alle sostanze il cui uso, in sostanze e preparati immessi sul mercato e venduti al pubblico, non è ancora soggetto a restrizioni (a causa di una precedente classificazione). Tale analisi ha concluso che queste sostanze di recente classificate possono essere inserite nell’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE. |
(10) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio della normativa comunitaria che fissa requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7), e alle direttive particolari basate su quest’ultima, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (8), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificata conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 24 febbraio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di queste disposizioni insieme a una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 24 agosto 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER
(1) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 33.
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2005.
(3) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(4) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).
(5) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 63).
(6) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.
(7) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(8) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.
ALLEGATO
1) |
La rubrica «Note» della prefazione è modificata come segue:
|
2) |
L’elenco «Punto 29 — Sostanze cancerogene: categoria 1» è così modificato:
|
3) |
L’elenco «Punto 29 — Sostanze cancerogene: categoria 2» è così modificato:
|
4) |
L’elenco «Punto 30 — Sostanze mutagene: categoria 2» è così modificato:
|
5) |
Nell’elenco intitolato «Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1», le voci con i numeri di indice 082-001-00-6 e 082-002-00-1 sono sostituite dalle seguenti:
|
6) |
L’elenco «Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2» è così modificato:
|
4.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/82 |
DIRETTIVA 2006/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2006
relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) |
Dal punto di vista macroeconomico, l'utilizzazione dei veicoli noleggiati consente, in talune situazioni, una ripartizione ottimale delle risorse limitando lo spreco dei fattori di produzione. |
(3) |
Dal punto di vista microeconomico, tale possibilità introduce un elemento di elasticità nell'organizzazione del trasporto ed incrementa in tal modo la produttività delle imprese. |
(4) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all’allegato I, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«veicoli»: veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci; |
b) |
«veicoli noleggiati»: i veicoli che, a pagamento e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l'impresa che fornisce i veicoli. |
Articolo 2
1. Ogni Stato membro consente l'utilizzazione nel suo territorio, ai fini del traffico tra Stati membri, veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:
a) |
il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di quest'ultimo Stato membro; |
b) |
il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; |
c) |
il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio; |
d) |
il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza. |
2. Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dev'essere comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo:
a) |
contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l'identificazione del veicolo; |
b) |
qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente. |
I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.
Articolo 3
1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali possano utilizzare, alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, veicoli noleggiati, immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione nel loro territorio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.
2. Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia superiore a 6 tonnellate.
Articolo 4
La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda, per l'utilizzazione dei veicoli presi a noleggio, condizioni meno restrittive di quelle previste agli articoli 2 e 3.
Articolo 5
Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative:
a) |
all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacità di trasporto su strada; |
b) |
ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada; |
c) |
alla formazione dei prezzi di noleggio; |
d) |
all'importazione dei veicoli; |
e) |
alle condizioni di accesso all'attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali. |
Articolo 6
La direttiva 84/647/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione di cui all’allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER
(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 56.
(2) Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 66) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2005.
(3) GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72. Direttiva modificata dalla direttiva 90/398/CEE (GU L 202 del 31.7.1990, pag. 46).
(4) Vedi allegato I, parte A.
ALLEGATO I
Parte A
Direttiva abrogata e relativa modificazione
(di cui all’articolo 6)
Direttiva 84/647/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 90/398/CEE del Consiglio |
Parte B
Termini d'attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 6)
Direttiva |
Termine di attuazione |
Direttiva 84/647/CEE |
30 giugno 1986 |
Direttiva 90/398/CEE |
31 dicembre 1990 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Direttiva 84/647/CEE |
Presente regolamento |
Articolo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, primo trattino |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 1, secondo trattino |
Articolo 1, lettera b) |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 2, punti da 1 a 4 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d) |
Articolo 2, punto 5, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 2, punto 5, primo comma, lettere a) e b) |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b) |
Articolo 2, punto 5, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4 |
Articolo 5, frase introduttiva |
Articolo 5, frase introduttiva |
Articolo 5, primo trattino |
Articolo 5, lettera a) |
Articolo 5, secondo trattino |
Articolo 5, lettera b) |
Articolo 5, terzo trattino |
Articolo 5, lettera c) |
Articolo 5, quarto trattino |
Articolo 5, lettera d) |
Articolo 5, quinto trattino |
Articolo 5, lettera e) |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
— |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
Rettifiche
4.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/86 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 344 del 27 dicembre 2005 )
A pagina 1, primo visto:
anziché:
«visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A,»
leggi:
«visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,».
4.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/87 |
Rettifica della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 255 del 30 settembre 2005 )
A pagina 15, articolo 16, primo comma:
anziché:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o marzo 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»,
leggi:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»
4.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 33/88 |
Rettifica della direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 344 del 27 dicembre 2005 )
A pagina 43, nell’allegato, alla numerazione degli ftalati:
anziché:
«[XX]» e «[XXbis.]»,
leggi:
«51.» e «51bis.»