ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 33

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
4 febbraio 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Decisione n. 167/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (versione codificata)

18

 

*

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture ( 1 )

22

 

*

Direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r) ( 1 )

28

 

*

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) ( 1 )

82

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (GU L 344 del 27.12.2005)

86

 

*

Rettifica della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005)

87

 

*

Rettifica della direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura) (GU L 344 del 27.12.2005)

88

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/1


REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2006

relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sottolinea la necessità di incoraggiare l'offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e sulle tendenze in materia di ambiente nei settori sociale, economico e sanitario e di sensibilizzare il pubblico su tutte le tematiche ambientali.

(2)

La convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Århus»), firmata dalla Comunità europea il 25 giugno 1998, riconosce che un più ampio accesso del pubblico alle informazioni in campo ambientale e la diffusione di tali informazioni contribuiscono ad un’accresciuta sensibilizzazione alle tematiche ambientali, a un libero scambio di opinioni, a una partecipazione più efficace del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e, in ultima analisi, a un ambiente migliore.

(3)

I registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «PRTR») sono uno strumento efficace sotto il profilo dei costi per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al pubblico di accedere alle informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e sostanze inquinanti e per seguire le evoluzioni in atto, dimostrando i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento, controllando l'attuazione di determinati accordi internazionali, definendo le priorità e valutando i progressi realizzati attraverso le politiche e i programmi comunitari e nazionali in materia ambientale.

(4)

Un PRTR integrato e coerente fornisce al pubblico, all'industria, agli scienziati, alle compagnie assicurative, agli enti locali, alle organizzazioni non governative e agli altri responsabili in campo decisionale una solida banca dati per i raffronti e per le decisioni future in campo ambientale.

(5)

Il 21 maggio 2003 la Comunità europea ha firmato il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo»). Affinché la Comunità concluda tale protocollo, la normativa comunitaria deve essere coerente con le disposizioni in esso contenute.

(6)

La decisione 2000/479/CE della Commissione (4) ha istituito un registro europeo delle emissioni inquinanti (di seguito «EPER»). Il protocollo si basa sugli stessi principi dell'EPER ma ne supera la portata, in quanto prevede obblighi di comunicazione dei dati per un numero maggiore di sostanze inquinanti, per un numero maggiore di attività, per le emissioni al suolo, per le emissioni da fonti diffuse e per i trasferimenti fuori sito.

(7)

Le finalità e gli obiettivi di un PRTR europeo possono essere conseguiti soltanto se esso contiene dati attendibili e comparabili. È quindi necessaria un'adeguata armonizzazione del sistema di raccolta e di trasferimento dei dati al fine di garantire la qualità e la comparabilità dei dati medesimi. In conformità del protocollo, il PRTR europeo dovrebbe essere predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico attraverso Internet. Le emissioni e i trasferimenti dovrebbero essere presentati chiaramente in varie forme aggregate e disaggregate per consentire la massima informazione in tempi ragionevoli.

(8)

Per promuovere ulteriormente l'obiettivo di incoraggiare l'offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e sulle tendenze in materia ambientale e di sensibilizzare il pubblico su tutte le tematiche ambientali, il PRTR europeo dovrebbe contenere collegamenti con altre banche dati simili di organizzazioni internazionali e di Stati membri e non.

(9)

In conformità del protocollo, il PRTR europeo dovrebbe contenere tra l'altro informazioni su operazioni specifiche di smaltimento dei rifiuti, da registrare come emissioni al suolo; le operazioni di recupero come quelle per lo spargimento dei fanghi e dei concimi non rientrano in questa categoria.

(10)

Per conseguire l'obiettivo del PRTR europeo di fornire al pubblico informazioni attendibili e di permettere decisioni consapevoli, è necessario fissare tempi ragionevoli ma rigorosi per la raccolta e la comunicazione dei dati, in particolare per la loro comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri.

(11)

Pur non essendo sempre coerente, completa e comparabile, la comunicazione dei dati sulle emissioni dei complessi industriali è una procedura consolidata in molti Stati membri. Se del caso, la comunicazione dei dati sulle emissioni da fonti diffuse dovrebbe essere migliorata per consentire ai responsabili a livello decisionale di collocare in un quadro più preciso le caratteristiche di tali emissioni e di scegliere la soluzione più efficace per ridurre l'inquinamento.

(12)

I dati trasmessi dagli Stati membri dovrebbero essere di qualità elevata, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità. È molto importante coordinare gli sforzi futuri dei gestori e degli Stati membri per migliorare la qualità dei dati comunicati. La Commissione inizierà pertanto ad affrontare insieme agli Stati membri la questione della garanzia della qualità.

(13)

In conformità della convenzione di Århus, il pubblico dovrebbe avere la possibilità di accedere alle informazioni contenute nel PRTR europeo senza bisogno di far valere un interesse al riguardo, anzitutto mediante consultazione diretta via Internet.

(14)

Il PRTR europeo dovrebbe consentire un accesso illimitato e le eccezioni a questa regola dovrebbero essere ammesse soltanto se espressamente previste dalla vigente normativa comunitaria.

(15)

In conformità della convenzione di Århus, dovrebbe essere garantita la partecipazione del pubblico all'ulteriore sviluppo del PRTR europeo, mediante opportunità tempestive ed effettive di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri utili al processo decisionale. I richiedenti dovrebbero avere la possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni delle pubbliche autorità in relazione a una richiesta.

(16)

Per accrescere l'utilità e l'impatto del PRTR europeo, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare all'elaborazione di documenti di orientamento sull'attuazione del PRTR europeo, alla sensibilizzazione del pubblico e ad attività intese a fornire un'assistenza tecnica adeguata e tempestiva.

(17)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(18)

Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l'istituzione su scala comunitaria di una banca dati elettronica coerente e integrata, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto l'esigenza di comparabilità dei dati in tutti gli Stati membri richiede un livello elevato di armonizzazione, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

Per semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione dei dati, occorrerebbe modificare la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (6), e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (7).

(20)

Il PRTR europeo mira, tra l'altro, a informare il pubblico su importanti emissioni di sostanze inquinanti dovute in particolare alle attività disciplinate dalla direttiva 96/61/CE. Di conseguenza, secondo il presente regolamento, dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico sulle emissioni provenienti dagli impianti di cui all'allegato I della suddetta direttiva.

(21)

Per ridurre i doppioni per quanto riguarda le comunicazioni, i sistemi delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di tali sostanze possono, secondo il protocollo, essere integrati in modo praticabile con le esistenti fonti di informazione, come i meccanismi di comunicazione in base a licenze o permessi operativi. Secondo il protocollo, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero pregiudicare il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più completo o più facilmente accessibile dal pubblico di quanto non sia richiesto dal protocollo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (di seguito «PRTR europeo»), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo») e onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

«pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

2)

«autorità competente», le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;

3)

«impianto», unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

4)

«complesso» o «complesso industriale», uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica;

5)

«sito», la sede geografica del complesso;

6)

«gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del complesso;

7)

«anno di riferimento», l'anno civile per il quale devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito;

8)

«sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive;

9)

«sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e della loro introduzione nell'ambiente;

10)

«emissione», qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;

11)

«trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;

12)

«fonti diffuse», le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;

13)

«rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti (8);

14)

«rifiuto pericoloso», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;

15)

«acque reflue», le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (9), e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa comunitaria;

16)

«smaltimento», qualsiasi operazione di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;

17)

«recupero», qualsiasi operazione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 3

Contenuto del PRTR europeo

Il PRTR europeo contiene informazioni riguardanti:

a)

le emissioni di sostanze inquinanti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), soggette a obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono le attività elencate nell'allegato I;

b)

i trasferimenti fuori sito di rifiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e di sostanze inquinanti in acque reflue di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), soggetti a obbligo di comunicazione da parte dei gestori dei complessi che svolgono le attività elencate nell'allegato I;

c)

le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ove disponibili.

Articolo 4

Concezione e struttura

1.   La Commissione pubblica il PRTR europeo presentando i dati sia in forma aggregata sia in forma disaggregata, in modo da consentire la ricerca e l'individuazione delle emissioni e dei trasferimenti in base agli elementi seguenti:

a)

complesso industriale, compresa, se del caso, la società madre del complesso, e ubicazione geografica di quest'ultimo, incluso il bacino fluviale, se del caso;

b)

attività;

c)

insorgenza dell'evento a livello di Stato membro o a livello comunitario;

d)

sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi;

e)

ciascuno dei comparti ambientali (aria, acqua, terra) in cui la sostanza inquinante è emessa;

f)

se del caso, trasferimenti fuori sito di rifiuti e loro destinazione;

g)

trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti in acque reflue;

h)

fonti diffuse;

i)

proprietario o gestore del complesso industriale.

2.   Il PRTR europeo è predisposto in modo da consentire la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico, affinché, in condizioni operative normali, le informazioni siano disponibili in maniera continua e siano prontamente accessibili via Internet e con altri mezzi elettronici. Esso è predisposto in modo da tenere conto della possibilità di un ampliamento futuro e contiene tutti i dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti, fino almeno ai dieci anni di riferimento precedenti.

3.   Il PRTR europeo contiene collegamenti (link):

a)

ai PRTR nazionali degli Stati membri;

b)

alle altre banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi ai PRTR, compresi i PRTR nazionali di altre parti del protocollo e, ove possibile, quelli di altri paesi;

c)

ai siti web dei complessi industriali, ove essi esistano e siano messi a disposizione dai complessi medesimi.

Articolo 5

Comunicazione dei dati da parte dei gestori

1.   Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato comunica all'autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:

a)

emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II;

b)

trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all'articolo 6, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

c)

trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b.

Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all'allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell'allegato, comunica all'autorità competente le informazioni per identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell'autorità competente.

Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di calcolo utilizzato.

Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse nell'allegato I nel sito del complesso.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie.

Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali.

3.   Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.

4.   Nell'elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste siano disponibili.

5.   Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

Articolo 6

Emissioni al suolo

I rifiuti sottoposti a smaltimento mediante «trattamento in ambiente terrestre» o «iniezione in profondità», come specificato nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE, sono comunicati come emissioni al suolo soltanto dal gestore del complesso da cui hanno origine i rifiuti.

Articolo 7

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1.   Tenuto conto delle prescrizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri fissano la data entro la quale i gestori sono tenuti a fornire all'autorità competente tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, mediante trasferimento elettronico secondo il formato di cui all'allegato III in base al calendario seguente:

a)

per il primo anno di riferimento, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento;

b)

per tutti gli anni di riferimento successivi, entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Il primo anno di riferimento è il 2007.

3.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, include le informazioni comunicate dagli Stati membri nel PRTR europeo entro i limiti seguenti:

a)

per il primo anno di riferimento, entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento;

b)

per tutti gli anni di riferimento successivi, entro 16 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Articolo 8

Emissioni da fonti diffuse

1.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, include nel PRTR europeo le informazioni sulle emissioni da fonti diffuse, qualora tali informazioni esistano e siano già state riferite dagli Stati membri.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate in modo da consentire agli utilizzatori di cercare e individuare le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse ripartite secondo un'adeguata disaggregazione geografica e comprendono indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni.

3.   Laddove essa accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, la Commissione adotta provvedimenti per avviare la comunicazione di dati relativi a sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.

Articolo 9

Garanzia e valutazione della qualità

1.   Il gestore di ciascun complesso soggetto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 5 garantisce la qualità delle informazioni comunicate.

2.   Le autorità competenti valutano la qualità dei dati forniti dai gestori dei complessi di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e credibilità.

3.   La Commissione coordina le attività di garanzia e valutazione della qualità consultando il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

4.   La Commissione può adottare orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali orientamenti sono conformi a metodologie approvate sul piano internazionale, se necessario, e sono conformi alle altre norme legislative comunitarie.

Articolo 10

Accesso alle informazioni

1.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, mette a disposizione del pubblico il PRTR europeo diffondendo gratuitamente i dati su Internet secondo il calendario stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3.

2.   Laddove le informazioni contenute nel PRTR europeo non siano consultabili dal pubblico in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del PRTR europeo in luoghi accessibili al pubblico.

Articolo 11

Riservatezza

Ogniqualvolta uno Stato membro mantenga riservate informazioni a norma dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (10), lo Stato membro in questione indica nella relazione trasmessa a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, per ciascun anno di riferimento, in modo distinto per ciascun complesso che chiede riservatezza, il tipo di informazione omessa nonché il motivo dell'omissione.

Articolo 12

Partecipazione del pubblico

1.   La Commissione offre al pubblico opportunità tempestive ed effettive di partecipare all'ulteriore sviluppo del PRTR europeo, tra l'altro per lo sviluppo delle capacità e l'elaborazione di modifiche del presente regolamento.

2.   Il pubblico ha l'opportunità di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri pertinenti entro un lasso di tempo ragionevole.

3.   La Commissione tiene in debita considerazione tale contributo e comunica al pubblico l'esito della sua partecipazione.

Articolo 13

Accesso alla giustizia

L'accesso alla giustizia in casi relativi all'accesso del pubblico alle informazioni in campo ambientale è garantito a norma dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE e, qualora le istituzioni della Comunità siano coinvolte, a norma degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (11).

Articolo 14

Documento di orientamento

1.   Appena possibile, ma non più tardi di quattro mesi prima dell'inizio del primo anno di riferimento, la Commissione elabora un documento di orientamento relativo all'attuazione del PRTR europeo, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

2.   In particolare, il documento di orientamento sull'attuazione del PRTR europeo affronta dettagliatamente gli aspetti seguenti:

a)

procedure di comunicazione dei dati;

b)

dati da comunicare;

c)

garanzia e valutazione della qualità;

d)

per i dati riservati, indicazione del tipo di dati omessi e dei motivi delle omissioni;

e)

riferimento a metodologie di campionamento e metodi di analisi e di determinazione delle emissioni riconosciuti a livello internazionale;

f)

indicazione delle società capogruppo;

g)

codificazione delle attività in base all'allegato I del presente regolamento e all'allegato I della direttiva 96/61/CE.

Articolo 15

Sensibilizzazione

La Commissione e gli Stati membri promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al PRTR europeo e garantiscono la disponibilità di assistenza per la consultazione del PRTR europeo e per la comprensione e l'utilizzo delle informazioni in esso contenute.

Articolo 16

Informazioni complementari da parte degli Stati membri

1.   In un'unica relazione basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento, da presentare con frequenza triennale insieme ai dati forniti a norma dell'articolo 7, gli Stati membri informano la Commissione circa la prassi e i provvedimenti adottati riguardo agli aspetti seguenti:

a)

prescrizioni dell'articolo 5;

b)

garanzia e valutazione della qualità a norma dell'articolo 9;

c)

accesso alle informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;

d)

attività di sensibilizzazione a norma dell'articolo 15;

e)

riservatezza delle informazioni a norma dell'articolo 11;

f)

sanzioni comminate a norma dell'articolo 20 ed esperienza acquisita nella loro applicazione.

2.   Per agevolare la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri, di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta concernente un questionario che sarà adottata secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 17

Riesame della Commissione

1.   La Commissione esamina le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 e, previa consultazione degli Stati membri, pubblica una relazione triennale basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento disponibili, sei mesi dopo la loro presentazione su Internet.

2.   La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente a una valutazione sul funzionamento del PRTR europeo.

Articolo 18

Modifiche degli allegati

Eventuali modifiche necessarie per adeguare:

a)

al progresso scientifico e tecnico gli allegati II e III del presente regolamento,

o

b)

gli allegati II e III del presente regolamento, in seguito all'adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche degli allegati,

sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 19

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 20

Sanzioni

1.   Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni comminate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.

Articolo 21

Modifiche delle direttive 91/689/CEE e 96/61/CE

1.   L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE è abrogato.

2.   L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE è abrogato.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  Parere del 6 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2005.

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(7)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(9)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(10)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(11)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO I

Attività

N.

Attività

Soglia di capacità

1.

Settore energetico

 

a)

Raffinerie di petrolio e di gas

* (1)

b)

Impianti di gassificazione e liquefazione

*

c)

Centrali termiche ed altri impianti di combustione

Potenza termica di 50 MW

d)

Cokerie

*

e)

Frantoi rotatori per il carbone

Capacità di 1 t/h

f)

Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni

*

2.

Produzione e trasformazione dei metalli

 

a)

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)

*

b)

Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua

Capacità di 2,5 t/h

c)

Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

 

i)

laminazione a caldo

Capacità di 20 t/h di acciaio grezzo

ii)

forgiatura con magli

Energia di 50 kJ per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW

iii)

applicazione di strati protettivi di metallo fuso

Capacità di trattamento di 2 t/h di acciaio grezzo

d)

Fonderie di metalli ferrosi

Capacità di produzione di 20 t/giorno

e)

Impianti:

 

i)

per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici

*

ii)

per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)

Capacità di fusione di 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o di 20 t/giorno per tutti gli altri metalli

f)

Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici

Volume delle vasche di trattamento pari a 30 m3

3.

Industria mineraria

 

a)

Coltivazione sotterranea e operazioni connesse

*

b)

Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava

Area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ha

c)

Impianti per la produzione di:

 

i)

clinker (cemento) in forni rotativi

Capacità di produzione di 500 t/giorno

ii)

calce viva in forni rotativi

Capacità di produzione di 50 t/giorno

iii)

clinker (cemento) o calce viva in altri forni

Capacità di produzione di 50 t/giorno

d)

Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto

*

e)

Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro

Capacità di fusione di 20 t/giorno

f)

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali

Capacità di fusione di 20 t/giorno

g)

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane

Capacità di produzione di 75 t/giorno o capacità del forno pari a 4 m3 e densità di carica per forno di 300 kg/m3

4.

Industria chimica

 

a)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali:

i)

idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

ii)

idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche

iii)

idrocarburi solforati

iv)

idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

v)

idrocarburi fosforosi

vi)

idrocarburi alogenati

vii)

composti organometallici

viii)

materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

ix)

gomme sintetiche

x)

coloranti e pigmenti

xi)

tensioattivi e surfattanti

*

b)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali:

i)

gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile

ii)

acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi

iii)

basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

iv)

sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento

v)

metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

*

c)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

*

d)

Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi

*

e)

Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base

*

f)

Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici

*

5.

Gestione dei rifiuti e delle acque reflue

 

a)

Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi

Ricezione di 10 t/giorno

b)

Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (2)

Capacità di 3 t/h

c)

Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

Capacità di 50 t/giorno

d)

Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (3)]

Ricezione di 10 t/giorno o capacità totale di 25 000 t

e)

Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali

Capacità di trattamento di 10 t/giorno

f)

Impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Capacità di 100 000 abitanti equivalenti

g)

Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato

Capacità di 10 000 m3/giorno (4)

6.

Produzione e lavorazione della carta e del legno

 

a)

Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose

*

b)

Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)

Capacità di produzione di 20 t/giorno

c)

Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche

Capacità di produzione di 50 m3/giorno

7.

Allevamento intensivo e acquacoltura

 

a)

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini

i)

40 000 posti per il pollame

ii)

2 000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg)

iii)

750 posti per le scrofe

b)

Acquacoltura intensiva

Capacità di produzione di 1 000 t/anno di pesci o molluschi

8.

Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande

 

a)

Macelli

Capacità di produzione di carcasse di 50 t/giorno

b)

Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da:

 

i)

materie prime animali (diverse dal latte)

Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 t/giorno

ii)

materie prime vegetali

Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale)

c)

Trattamento e trasformazione del latte

Capacità di ricezione di 200 t/giorno di latte (valore medio su base annuale)

9.

Altre attività

 

a)

Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili

Capacità di trattamento di 10 t/giorno

b)

Impianti per la concia delle pelli

Capacità di trattamento di 12 t/giorno di prodotti finiti

c)

Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare

Capacità di consumo di solvente di 150 kg/h o 200 t/anno

d)

Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione

*

e)

Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi

Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza


(1)  L'asterisco (*) indica che non esiste una soglia di capacità (tutti i complessi industriali sono soggetti agli obblighi di comunicazione).

(2)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(3)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4)  La soglia della capacità verrà sottoposta a revisione entro il 2010 al più tardi, alla luce dei risultati del primo ciclo di informazione.


ALLEGATO II

Sostanze inquinanti (1)

N.

Numero CAS

Sostanza inquinante (2)

Soglia di emissione

(colonna 1)

nell'aria

(colonna 1 a)

kg/anno

nell'acqua

(colonna 1 b)

kg/anno

al suolo

(colonna 1 c)

kg/anno

1

74-82-8

Metano (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Monossido di carbonio (CO)

500 000

3

124-38-9

Biossido di carbonio (CO2)

100 milioni

4

 

Idrofluorocarburi (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

Ossido di azoto (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniaca (NH3)

10 000

7

 

Composti organici volatili non metanici (COVNM)

100 000

8

 

Ossidi di azoto (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorocarburi (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

Esafluoruro di zolfo (SF6)

50

11

 

Ossidi di zolfo (SOx/SO2)

150 000

12

 

Azoto totale

50 000

50 000

13

 

Fosforo totale

5 000

5 000

14

 

Idroclorofluorocarburi (HCFC) (6)

1

15

 

Clorofluorocarburi (CFC) (7)

1

16

 

Halon (8)

1

17

 

Arsenico e composti (espressi come As) (9)

20

5

5

18

 

Cadmio e composti (espressi come Cd) (9)

10

5

5

19

 

Cromo e composti (espressi come Cr) (9)

100

50

50

20

 

Rame e composti (espressi come Cu) (9)

100

50

50

21

 

Mercurio e composti (espressi come Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nichel e composti (espressi come Ni) (9)

50

20

20

23

 

Piombo e composti (espressi come Pb) (9)

200

20

20

24

 

Zinco e composti (espressi come Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alacloro

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazina

1

1

28

57-74-9

Clordano

1

1

1

29

143-50-0

Clordecone

1

1

1

30

470-90-6

Clorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Cloroalcani, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Clorpirifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dicloroetano (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Diclorometano (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Composti organici alogenati (espressi come AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Eptacloro

1

1

1

42

118-74-1

Esaclorobenzene (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Esaclorobutadiene (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindano

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (diossine + furani) (espressi come TEQ) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentaclorobenzene

1

1

1

49

87-86-5

Pentaclorofenolo (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Bifenili policlorurati (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazina

1

1

52

127-18-4

Tetracloroetilene (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetraclorometano (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Triclorobenzeni (TCB) (tutti gli isomeri)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-tricloroetano

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetracloroetano

50

57

79-01-6

Tricloroetilene

2 000

10

58

67-66-3

Triclorometano

500

10

59

8001-35-2

Toxafene

1

1

1

60

75-01-4

Cloruro di vinile

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracene

50

1

1

62

71-43-2

Benzene

1 000

200

(espresso come BTEX) (12)

200

(espresso come BTEX) (12)

63

 

Eteri di difenile polibromurati (PBDE) (13)

1

1

64

 

Nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo (NP/NPE) e sostanze connesse

1

1

65

100-41-4

Etilbenzene

200

(espresso come BTEX) (12)

200

(espresso come BTEX) (12)

66

75-21-8

Ossido di etilene

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalene

100

10

10

69

 

Composti organostannici (espressi come Sn totale)

50

50

70

117-81-7

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoli (espressi come C totale) (14)

20

20

72

 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluene

200

(espresso come BTEX) (12)

200

(espresso come BTEX) (12)

74

 

Tributilstagno e composti (16)

1

1

75

 

Trifenilstagno e composti (17)

1

1

76

 

Carbonio organico totale (TOC) (espresso come C totale o COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Xileni (18)

200

(espressi come BTEX) (12)

200

(espressi come BTEX) (12)

79

 

Cloruri (espressi come Cl totale)

2 milioni

2 milioni

80

 

Cloro e composti inorganici (espressi come HCl)

10 000

81

1332-21-4

Amianto

1

1

1

82

 

Cianuri (espressi come CN totale)

50

50

83

 

Fluoruri (espressi come F totale)

2 000

2 000

84

 

Fluoro e composti inorganici (espressi come HF)

5 000

85

74-90-8

Acido cianidrico (HCN)

200

86

 

Particolato (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Ottilfenoli ed etossilati di ottilfenolo

1

88

206-44-0

Fluorantene

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Esabromobifenile

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g, h, i)perilene

 

1

 


(1)  Le emissioni di sostanze inquinanti che rientrano in varie categorie verranno comunicate per ogni categoria.

(2)  Se non altrimenti specificato, qualsiasi inquinante contenuto nell'allegato II sarà riferito in base alla massa totale di tale inquinante o, qualora l'inquinante sia un gruppo di sostanze, come la massa totale del gruppo.

(3)  Il trattino (—) indica che il parametro e il comparto in questione non fanno scattare automaticamente l'obbligo di comunicazione dei dati.

(4)  Massa totale di fluorocarburi idrogenati: la somma di HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Massa totale di perfluorocarburi: somma di CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Massa totale di sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1804/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1).

(7)  Massa totale delle sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nei gruppi I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000.

(8)  Massa totale delle sostanze, compresi i loro isomeri, elencate nei gruppi III e IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000.

(9)  Tutti i metalli sono riferiti come la massa totale dell'elemento in tutte le forme chimiche presenti nell'emissione.

(10)  Composti organici alogenati che possono essere assorbiti da carbonio attivato espresso come cloruro.

(11)  Espresso in I-TEQ.

(12)  Occorre comunicare i dati relativi alle singole sostanze inquinanti, se viene superata la soglia per i BTEX (parametro globale che fa riferimento a benzene, toluene, etilbenzene e xileni).

(13)  Massa totale dei seguenti difenileteri bromati: penta-BDE, octa-BDE e deca-BDE.

(14)  Massa totale di fenoli e di semplici fenoli sostituiti, espressi come carbonio totale.

(15)  In relazione agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per la comunicazione dei dati sulle emissioni nell'aria vanno misurati il benzo(a)pirene (50-32-8), il benzo(b)fluorantene (205-99-2), il benzo(k)fluorantene (207-08-9) e l'indeno(1,2,3-cd)pirene (193-39-5) [ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5)].

(16)  Massa totale dei composti di tributilstagno, espressa come massa di tributilstagno.

(17)  Massa totale dei composti di trifenilstagno, espressa come massa di trifenilstagno.

(18)  Massa totale di xilene (ortho-xilene, meta-xilene, para-xilene).


ALLEGATO III

Formato per la comunicazione dei dati sulle emissioni e i trasferimenti da parte degli Stati membri alla Commissione

Anno di riferimento

 

Identificazione del complesso industriale

 

Nome della società capogruppo

Nome del complesso

Numero di identificazione del complesso

Via e numero

Città

Codice postale

Stato

Coordinate geografiche del sito

Distretto idrografico (1)

Codice NACE (4 cifre)

Attività economica principale

Volume di produzione (facoltativo)

Numero di impianti (facoltativo)

Numero di ore annue di attività (facoltativo)

Numero di addetti (facoltativo)

Campo testo per l'inserimento di informazioni o indirizzo web comunicato dal complesso industriale o dalla società capogruppo (facoltativo)

 

Tutte le attività del complesso industriale di cui all'allegato I (in base al sistema di codificazione indicato nell'allegato I e al codice IPPC se disponibile)

 

Attività 1 (attività principale dell'allegato I)

Attività 2

Attività N

 

Dati sulle emissioni del complesso nell'aria per ciascuna sostanza inquinante che supera il valore di soglia (allegato II)

Emissioni nell'aria

Inquinante 1

Inquinante 2

Inquinante N

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

T: totale

in kg/anno

A: accidentale

in kg/anno

Dati sulle emissioni del complesso nell'acqua per ciascuna sostanza inquinante che supera il valore di soglia (allegato II)

Emissioni nell'acqua

Inquinante 1

Inquinante 2

Inquinante N

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

T: totale

in kg/anno

A: accidentale

in kg/anno

Dati sulle emissioni del complesso nel suolo per ciascuna sostanza inquinante che supera il valore di soglia (allegato II)

Emissioni nel suolo

Inquinante 1

Inquinante 2

Inquinante N

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

T: totale

in kg/anno

A: accidentale

in kg/anno

Trasferimenti fuori sito di ciascuna sostanza inquinante in acque reflue destinate al trattamento in quantitativi superiori al valore di soglia (allegato II)

 

Inquinante 1

Inquinante 2

Inquinante N

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in kg/anno

Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi del complesso in quantitativi superiori al valore di soglia (articolo 5)

All'interno del paese:

a fini di recupero (R)

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

All'interno del paese:

a fini di smaltimento (D)

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

In altri paesi:

a fini di recupero (R)

Nome del responsabile dell'impianto di recupero

Indirizzo del responsabile dell'impianto di recupero

Indirizzo del sito effettivo di recupero che riceve il trasferimento

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

In altri paesi:

a fini di smaltimento (D)

Nome del responsabile dell'impianto di smaltimento

Indirizzo del responsabile dell'impianto di smaltimento

Indirizzo del sito effettivo di smaltimento che riceve il trasferimento

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

Trasferimenti fuori sito di rifiuti non pericolosi del complesso in quantitativi superiori al valore di soglia (articolo 5)

A fini di recupero (R)

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

A fini di smaltimento (D)

M: misurato; metodo di analisi usato

C: calcolato; metodo di calcolo usato

E: stimato

in t/anno

Autorità competente per le richieste del pubblico

Nome

Via e numero

Città

N. di telefono

N. di fax

Indirizzo e-mail

 


(1)  A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).


4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/18


DECISIONE N. 167/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2006

riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 78/774/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1978, riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

Occorre istituire sistemi d'informazione che consentano alle istituzioni della Comunità di essere tenute al corrente delle attività delle flotte di paesi terzi, le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorché tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali. Questi sistemi d'informazione devono inoltre facilitare la consultazione a livello comunitario.

(3)

È opportuno prevedere la possibilità di prendere a livello comunitario le misure necessarie per l'applicazione congiunta, da parte degli Stati membri, di contromisure nei confronti delle attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni Stato membro prende tutte le misure necessarie per istituire un sistema che gli consenta di raccogliere informazioni sulle attività delle flotte di paesi terzi le cui pratiche sono pregiudizievoli agli interessi marittimi degli Stati membri ed in particolare allorché tali attività hanno un'incidenza negativa sulla competitività delle flotte degli Stati membri negli scambi marittimi internazionali.

Tale sistema deve permettere a ciascuno Stato membro di raccogliere, qualora sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma, informazioni:

a)

sul livello dei servizi di navigazione offerti;

b)

sulla natura, il volume, il valore, l'origine e la destinazione delle merci caricate o scaricate negli Stati membri interessati dalle navi impegnate in tali servizi;

e

c)

sul livello delle tariffe fissate per tali servizi.

Articolo 2

1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide quali sono i paesi terzi alle cui flotte viene applicato in comune il sistema d'informazione.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 deve specificare il tipo di navigazione mercantile cui si applica il sistema di informazione, la data di introduzione di quest'ultimo, la periodicità delle informazioni nonché il genere delle informazioni da raccogliere tra quelle enumerate all’articolo 1, secondo comma.

3.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione, periodicamente oppure su richiesta di quest'ultima, le informazioni raccolte con il suo sistema d'informazione.

4.   La Commissione redige un compendio delle informazioni relative alla Comunità nel suo insieme. L'articolo 4 della decisione 77/587/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1977, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali (5), si applica a tali informazioni.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione esaminano regolarmente, nell'ambito della procedura di consultazione prevista dalla decisione 77/587/CEE e sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite mediante il sistema d'informazione di cui all'articolo 1, le attività delle flotte dei paesi terzi indicati nelle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Il Consiglio può decidere, all'unanimità, che gli Stati membri applichino congiuntamente, nelle loro relazioni con un paese terzo o un gruppo di paesi terzi oggetto di una decisione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, contromisure adeguate previste dalla loro legislazione nazionale.

Articolo 5

Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare unilateralmente i sistemi di informazione e le contromisure nazionali.

Articolo 6

La decisione 78/774/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di tale decisione.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 110 del 30.4.2004, pag. 14.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 107) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005.

(3)  GU L 258 del 21.9.1978, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 89/242/CEE (GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 47).

(4)  Cfr. allegato I.

(5)  GU L 239 del 17.9.1977, pag. 23.


ALLEGATO I

Decisione abrogata e relativa modificazione

Decisione 78/774/CEE del Consiglio

(GU L 258 del 21.9.1978, pag. 35)

Decisione 89/242/CEE del Consiglio

(GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 47)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 78/774/CEE

Presente decisione

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 1, secondo comma, lettera c)

Articoli 2-5

Articoli 2-5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Allegato I

Allegato II


4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/22


DIRETTIVA 2005/89/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2006

concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (3), ha dato un decisivo contributo alla creazione del mercato interno dell’elettricità. La garanzia di un elevato livello di sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica è un obiettivo chiave per il buon funzionamento del mercato interno e la direttiva offre agli Stati membri la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese di elettricità, tra l’altro in materia di sicurezza di approvvigionamento. È opportuno che tali obblighi di servizio pubblico vengano definiti con la maggiore precisione e il maggior rigore possibili e che non comportino la creazione di capacità di generazione superiore a quella necessaria per scongiurare indesiderate interruzioni della fornitura di elettricità ai clienti finali.

(2)

La domanda di energia elettrica è solitamente prevista per un periodo a medio termine in base a scenari elaborati dai gestori dei sistemi di trasmissione o da altre organizzazioni in grado di elaborarli su richiesta di uno Stato membro.

(3)

Un mercato unico concorrenziale dell’elettricità nell’UE richiede politiche di sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica trasparenti, non discriminatorie e compatibili con le esigenze di un simile mercato. La mancanza di politiche di questo tipo nei singoli Stati membri o differenze rilevanti nelle politiche degli Stati membri comporterebbero distorsioni della concorrenza. È dunque essenziale definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti nonché degli stessi Stati membri e di tutti gli attori pertinenti del mercato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e il buon funzionamento del mercato interno, evitando al contempo la creazione di ostacoli agli entranti sul mercato, quali una compagnia che genera o fornisce energia elettrica in uno Stato membro che abbia recentemente avviato la sua attività in detto Stato membro, ed evitando di creare distorsioni del mercato interno dell’elettricità o gravi difficoltà agli attori del mercato incluse le imprese aventi quote di mercato ridotte, quali un produttore o un fornitore avente una quota di mercato molto ridotta nel mercato comunitario pertinente.

(4)

La decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) espone una serie di orientamenti per la politica comunitaria sulle reti transeuropee nel settore dell’energia. Il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (5), espone, fra l’altro, i principi generali e le regole dettagliate relativi alla gestione della congestione.

(5)

Quando si promuove l’energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, è necessario garantire la disponibilità di una capacità associata di appoggio, qualora necessaria dal punto di vista tecnico, onde mantenere l’affidabilità e la sicurezza della rete.

(6)

Al fine di rispettare gli impegni ambientali della Comunità e onde ridurre la sua dipendenza dall’importazione di energia, è importante tenere presenti gli effetti a lungo termine della crescita della domanda di energia elettrica.

(7)

La cooperazione tra gestori nazionali dei sistemi di trasmissione nelle materie legate alla sicurezza della rete – compresa la definizione della capacità di trasferimento, la fornitura di informazioni e il modellamento della rete – è fondamentale per lo sviluppo di un mercato interno correttamente funzionante e potrebbe essere ulteriormente migliorata. La mancanza di coordinamento in materia di sicurezza delle reti pregiudica lo sviluppo di un’equa concorrenza.

(8)

La principale finalità delle norme e raccomandazioni tecniche pertinenti, quali quelle contenute nel manuale operativo dell’Unione europea sul coordinamento del trasporto dell’energia elettrica (UCTE), delle norme e raccomandazioni analoghe elaborate da NORDEL e dal Codice della rete baltica nonché di quelle per i sistemi del Regno Unito e dell’Irlanda, è di fornire supporto alla gestione tecnica della rete interconnessa in modo da contribuire a soddisfare la necessità di un funzionamento continuo della rete in caso di un guasto del sistema in un singolo punto o in diversi punti della rete e al fine di minimizzare i costi relativi all’attenuazione di una siffatta perturbazione della fornitura.

(9)

I gestori del sistema di trasmissione e distribuzione dovrebbero fornire ai clienti finali un servizio di livello elevato in termini di frequenza e durata delle interruzioni.

(10)

Le misure che possono essere utilizzate per garantire che vengano mantenuti i livelli adeguati di capacità di generazione di riserva dovrebbero essere basate sul mercato e non discriminatorie e potrebbero includere misure quali garanzie e meccanismi contrattuali, opzioni di capacità o obblighi di capacità. Tali misure potrebbero altresì essere corredate da altri strumenti non discriminatori quali la retribuzione della capacità disponibile.

(11)

Al fine di garantire che sia disponibile un’appropriata informazione previa, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le misure prese per mantenere l’equilibrio tra l’approvvigionamento e la domanda tra gli investitori effettivi e potenziali nel settore della generazione e tra i consumatori di energia elettrica.

(12)

Fatti salvi gli articoli 86, 87 e 88 del trattato, è importante che gli Stati membri fissino un quadro inequivoco, appropriato e stabile che faciliti la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e incoraggi gli investimenti nella capacità di generazione e nelle tecniche di gestione della domanda. È anche importante che siano adottate misure appropriate per assicurare un quadro regolamentare atto a incoraggiare gli investimenti in nuove interconnessioni di trasmissione, specialmente tra Stati membri.

(13)

Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha stabilito un livello di interconnessione tra Stati membri. Un basso livello di interconnessione ha l’effetto di frammentare il mercato e costituisce un ostacolo allo sviluppo della concorrenza. L’esistenza di un’adeguata capacità di interconnessione fisica di trasmissione, sia essa transfrontaliera o meno, è una condizione indispensabile ma non sufficiente per consentire alla concorrenza di esplicare pienamente i suoi effetti. Nell’interesse dei clienti finali, la relazione tra i benefici potenziali dei nuovi progetti di interconnessione e i costi di detti progetti dovrebbe essere ragionevolmente equilibrata.

(14)

Mentre è importante determinare le capacità massime disponibili di trasferimento senza violare i requisiti di funzionamento sicuro della rete, è altresì importante a tale riguardo assicurare una piena trasparenza del calcolo della capacità nonché della procedura di assegnazione nel sistema di trasmissione. In tal modo sarebbe possibile utilizzare al meglio le capacità esistenti e non si invierebbero al mercato falsi segnali di penuria, il che porterà al conseguimento di un mercato interno pienamente competitivo come previsto nella direttiva 2003/54/CE.

(15)

I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione hanno bisogno di un quadro regolamentare adeguato e stabile per investire e per mantenere e rinnovare le reti.

(16)

Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE gli Stati membri controllano la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e presentano una relazione in proposito. Tale relazione illustra i fattori a breve, medio e lungo termine inerenti alla sicurezza dell’approvvigionamento, compresa l’intenzione dei gestori dei sistemi di trasmissione di investire nella rete. Nell’elaborare tale relazione gli Stati membri dovrebbero far riferimento a informazioni e valutazioni già effettuate dai gestori dei sistemi di trasmissione a livello sia individuale che collettivo, come pure a livello europeo.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l’efficace applicazione della presente direttiva.

(18)

Poiché gli obiettivi delle misure proposte, vale a dire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, basato su una concorrenza leale e la creazione di un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della misura in oggetto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce misure intese a salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’elettricità e

a)

un adeguato livello di capacità di generazione;

b)

un adeguato equilibrio tra approvvigionamento e domanda;

e

c)

un appropriato livello di interconnessione tra Stati membri per lo sviluppo del mercato interno.

2.   Essa detta un quadro di regole all’interno del quale gli Stati membri definiscono politiche trasparenti, stabili e non discriminatorie in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale dell’elettricità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2003/54/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«autorità di regolamentazione»: le autorità di regolamentazione degli Stati membri definite a norma dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE;

b)

«sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: la capacità di una rete elettrica di approvvigionare di energia elettrica i clienti finali ai sensi della presente direttiva;

c)

«sicurezza operativa della rete»: il funzionamento continuo della rete di trasmissione e, se del caso, di distribuzione in circostanze prevedibili;

d)

«equilibrio tra approvvigionamento e domanda»: il soddisfacimento della domanda prevedibile dei consumatori di utilizzare elettricità senza il bisogno di applicare misure di riduzione dei consumi.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.   Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità, adottando le misure necessarie per instaurare un clima di stabilità per gli investimenti, definendo i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti, comprese, ove del caso, le autorità di regolamentazione, e degli operatori del mercato interessati e pubblicando le informazioni al riguardo. Gli operatori del mercato interessati comprendono, tra l’altro: i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, i produttori di energia elettrica, i fornitori e i clienti finali.

2.   Nell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei seguenti aspetti:

a)

l’importanza di garantire la continuità dell’approvvigionamento di energia elettrica;

b)

l’importanza di un quadro regolamentare trasparente e stabile;

c)

il mercato interno e le possibilità di cooperazione transfrontaliera ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità;

d)

la necessità di effettuare una manutenzione regolare e, ove necessario, rinnovare le reti di trasporto e di distribuzione per mantenerle efficienti;

e)

l’importanza di garantire un’adeguata attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (6), e della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (7), nella misura in cui le disposizioni in esse contenute si riferiscono all’approvvigionamento di energia elettrica;

f)

la necessità di garantire una sufficiente capacità di trasmissione e di generazione di riserva per un funzionamento stabile;

e

g)

l’importanza di incoraggiare la creazione di mercati all’ingrosso liquidi.

3.   Nell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono altresì tenere conto dei seguenti aspetti:

a)

grado di diversità nella generazione di energia elettrica a livello nazionale o al livello regionale pertinente;

b)

importanza di ridurre le conseguenze a lungo termine dell’aumento della domanda di energia elettrica;

c)

importanza di incoraggiare l’efficienza energetica e l’adozione di nuove tecnologie, in particolare le tecnologie relative alla gestione della domanda, le tecnologie relative all’energia rinnovabile e la generazione distribuita;

e

d)

importanza della rimozione delle barriere amministrative agli investimenti nelle infrastrutture e nella capacità di generazione.

4.   Gli Stati membri garantiscono che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato, compresi i nuovi entranti e le imprese con una quota di mercato ridotta. Prima di adottarle, gli Stati membri tengono inoltre in considerazione l’impatto delle misure sul costo dell’elettricità per i clienti finali.

5.   Nel garantire l’appropriato livello di interconnessione tra Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si presta speciale attenzione:

a)

alla situazione geografica specifica di ciascuno Stato membro;

b)

al mantenimento di un equilibrio ragionevole tra i costi di costruzione di nuovi interconnettori e i benefici per i clienti finali;

c)

a garantire che gli interconnettori esistenti siano utilizzati nel modo più efficiente possibile.

Articolo 4

Sicurezza operativa della rete

1.

a)

Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscano norme e obblighi operativi minimi di sicurezza della rete.

Prima di stabilire tali norme e obblighi, essi consultano gli attori interessati dei paesi con i quali esistono delle interconnessioni;

b)

fatto salvo il primo comma della lettera a), gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di sottoporre tali norme e obblighi alle autorità competenti per approvazione;

c)

gli Stati membri garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, i gestori dei sistemi di distribuzione ottemperino alle norme e agli obblighi operativi minimi per la sicurezza della rete;

d)

gli Stati membri chiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di mantenere un adeguato livello di sicurezza operativa della rete.

A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione mantengono un adeguato livello di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete e cooperano con i gestori dei sistemi di trasmissione con cui sono interconnessi.

Il livello delle circostanze prevedibili in cui va mantenuta la sicurezza viene definito dalle norme in materia di sicurezza operativa della rete;

e)

gli Stati membri garantiscono in particolare che i gestori dei sistemi di trasmissione e, ove del caso, dei sistemi di distribuzione interconnessi si scambino le informazioni relative al funzionamento delle reti in maniera tempestiva ed efficiente, conformemente alle norme operative minime. Gli stessi requisiti si applicano, ove del caso, ai gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione interconnessi con gestori di sistemi fuori dalla Comunità.

2.   Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione o, se del caso, i gestori dei sistemi di distribuzione stabiliscano e realizzino obiettivi di prestazione per quanto riguarda la qualità degli approvvigionamenti e la sicurezza della rete. Tali obiettivi sono soggetti all’approvazione degli Stati membri o delle autorità competenti, che ne sorvegliano l’attuazione. Essi sono imparziali, trasparenti e non discriminatori e sono pubblicati.

3.   Nell’adottare le misure di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/54/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1228/2003, gli Stati membri non operano discriminazioni fra i contratti transfrontalieri e quelli nazionali.

4.   Gli Stati membri garantiscono che la decurtazione di approvvigionamento in situazioni di emergenza si basi su criteri predefiniti relativi alla gestione degli squilibri da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Eventuali misure di salvaguardia sono adottate in stretta consultazione con altri gestori dei sistemi di trasmissione interessati, nel rispetto degli accordi bilaterali pertinenti, compresi gli accordi sullo scambio di informazioni.

Articolo 5

Mantenimento dell’equilibrio tra approvvigionamento e domanda

1.   Gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere l’equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile.

In particolare, gli Stati membri:

a)

fatti salvi i requisiti specifici dei piccoli sistemi isolati, incoraggiano a stabilire per il mercato all’ingrosso un quadro che fornisca opportuni segnali di prezzo per la generazione e il consumo;

b)

richiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di assicurare che sia reso disponibile un livello adeguato di capacità di generazione di riserva a fini equilibratori e/o di adottare misure equivalenti basate sul mercato.

2.   Fermo il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono altresì adottare misure aggiuntive, e in particolare, ma non esclusivamente, le seguenti:

a)

disposizioni che agevolano le nuove capacità di generazione e l’ingresso nel mercato di nuove imprese di generazione;

b)

l’eliminazione delle barriere che impediscono l’uso di contratti interrompibili;

c)

l’eliminazione delle barriere che impediscono la conclusione di contratti di durata variabile sia per i produttori che per i consumatori;

d)

misure per incoraggiare l’introduzione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, quali i sistemi di contatori avanzati;

e)

misure per favorire azioni a favore del risparmio energetico;

f)

bandi di gara o qualsiasi procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE.

3.   Gli Stati membri pubblicano le misure adottate ai sensi del presente articolo e ne garantiscono la più ampia diffusione.

Articolo 6

Investimenti nelle reti

1.   Gli Stati membri stabiliscono un quadro regolamentare destinato a:

a)

fornire segnali favorevoli agli investimenti affinché sia i gestori dei sistemi di trasmissione che i gestori dei sistemi di distribuzione possano sviluppare le loro reti al fine di soddisfare la domanda prevedibile del mercato;

e

b)

agevolare la manutenzione e, se del caso, il rinnovo delle loro reti.

2.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1228/2003, gli Stati membri possono altresì autorizzare investimenti commerciali nelle interconnessioni.

Gli Stati membri garantiscono che le decisioni in merito agli investimenti nelle interconnessioni siano prese in stretta cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

Articolo 7

Resoconti

1.   Gli Stati membri garantiscono che la relazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE illustri l’adeguamento generale della rete a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista, e in particolare:

a)

la sicurezza operativa della rete;

b)

l’equilibrio previsto tra approvvigionamento e domanda per il prossimo quinquennio;

c)

le prospettive relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il periodo tra 5 e 15 anni dalla data della relazione;

e

d)

le intenzioni di investimento, per i prossimi cinque anni civili od oltre, dei gestori dei sistemi di trasmissione e di eventuali altre parti di cui siano a conoscenza per la fornitura di capacità di interconnessione transfrontaliera.

2.   Gli Stati membri o le autorità competenti elaborano la relazione in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione. Questi ultimi, se del caso, si consultano con i gestori dei sistemi di trasmissione vicini.

3.   La parte della relazione che si riferisce alle intenzioni di investimento nelle interconnessioni, di cui al paragrafo 1, lettera d), tiene conto dei seguenti aspetti:

a)

i principi di gestione della congestione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1228/2003;

b)

le linee di trasmissione esistenti e previste;

c)

i modelli di generazione, approvvigionamento, scambi transfrontalieri e consumo attesi, tenuto conto delle misure di gestione della domanda;

e

d)

gli obiettivi regionali, nazionali ed europei in materia di sviluppo sostenibile, compresi i progetti di interesse prioritario europeo contemplati dall’allegato I della decisione n. 1229/2003/CE.

Gli Stati membri garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione forniscano informazioni circa le loro intenzioni di investimento o di eventuali altre parti di cui siano a conoscenza per la fornitura di capacità di interconnessione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono altresì chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di fornire informazioni sugli investimenti attinenti alla costruzione di linee interne che incidono materialmente sulla predisposizione di interconnessione transfrontaliera.

4.   Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che ai gestori dei sistemi di trasmissione e/o alle autorità competenti vengano forniti i mezzi necessari in termini di accesso ai dati pertinenti, ove ciò sia rilevante ai fini dello sviluppo di questo compito.

Viene garantita la non divulgazione delle informazioni riservate.

5.   Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), ricevute dalle autorità competenti, la Commissione riferisce agli Stati membri, alle autorità competenti e al gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità, istituito con decisione 2003/796/CE della Commissione (8), sugli investimenti progettati e sul loro contributo agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Questa relazione può essere unita a quella di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/54/CE e viene pubblicata.

Articolo 8

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 febbraio 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni normative interne adottate nella materia cui si applica la presente direttiva entro il 1o dicembre 2007.

Articolo 9

Presentazione di relazione

La Commissione controlla e riesamina l’applicazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo entro il 24 febbraio 2010.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 119.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2005.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 11.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1223/2004 del Consiglio (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 3).

(6)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(8)  GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.


4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/28


DIRETTIVA 2005/90/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2006

che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I provvedimenti disposti dalla presente direttiva s’inseriscono nel quadro del piano d’azione di cui alla decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (3). Conformemente a tale decisione, la Comunità è impegnata a promuovere e migliorare la salute, prevenendo le malattie e lottando contro le minacce potenziali per la salute, nell’intento di ridurre la morbilità, la mortalità precoce e la disabilità invalidante evitabili.

(2)

Le sostanze di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (4), classificate come cancerogene di categoria 1 o 2, possono provocare l’insorgere del cancro. Le sostanze di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, classificate come mutagene di categoria 1 o 2, possono causare alterazioni genetiche ereditarie. Le sostanze di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, classificate come tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2, possono provocare malformazioni congenite o colpire la fertilità.

(3)

Per migliorare la protezione della salute umana e la sicurezza dei consumatori si dovrebbe disciplinare l’uso delle sostanze di recente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2 e sottoporre a restrizioni l’immissione sul mercato e la vendita al pubblico di sostanze e preparati che le contengono.

(4)

La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (5), stabilisce restrizioni relative all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi, con l’obiettivo, tra l’altro, di migliorare la protezione della salute umana e la tutela dei consumatori.

(5)

La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, ha introdotto, nell’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2. È opportuno che la vendita al pubblico di tali sostanze e dei preparati che le contengono sia sottoposta a restrizioni.

(6)

La direttiva 94/60/CE stabilisce che, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un adeguamento al progresso tecnico dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, relativo alle sostanze classificate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva che disciplini le sostanze di recente classificate, al fine di aggiornare l’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE. La proposta della Commissione terrà conto dei rischi e dei vantaggi delle sostanze di recente classificate e delle disposizioni legislative comunitarie riguardanti le analisi dei rischi.

(7)

La direttiva 2004/73/CE della Commissione recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, in particolare l’allegato I, contempla 146 voci relative a sostanze di recente classificate come cancerogene di categoria 1, 21 voci relative a sostanze di recente classificate come cancerogene di categoria 2, 152 voci relative a sostanze di recente classificate come mutagene di categoria 2 e 24 voci relative a sostanze di recente classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2.

(8)

La direttiva 2004/73/CE modifica anche le note di identificazione, classificazione ed etichettatura attribuite a 4 sostanze classificate come cancerogene di categoria 1, a 36 voci relative a sostanze classificate come cancerogene di categoria 2, a 6 voci relative a sostanze classificate come mutagene di categoria 2, a 2 voci relative a sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 e a 3 voci relative a sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2. Gli elenchi di cui all’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(9)

Si è tenuto conto dei rischi e dei vantaggi delle sostanze di recente classificate dalla direttiva 2004/73/CE come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2, in particolare di quelli relativi alle sostanze il cui uso, in sostanze e preparati immessi sul mercato e venduti al pubblico, non è ancora soggetto a restrizioni (a causa di una precedente classificazione). Tale analisi ha concluso che queste sostanze di recente classificate possono essere inserite nell’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(10)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio della normativa comunitaria che fissa requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7), e alle direttive particolari basate su quest’ultima, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’appendice dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificata conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 24 febbraio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di queste disposizioni insieme a una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 24 agosto 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 33.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2005.

(3)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(5)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 63).

(6)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(8)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.


ALLEGATO

1)

La rubrica «Note» della prefazione è modificata come segue:

a)

Sono inserite le seguenti note:

«Nota A:

Il nome della sostanza deve figurare sull’etichetta con una delle denominazioni di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE [articolo 23, paragrafo 2, lettera a)].

Nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, si usa talvolta una denominazione generale del tipo: “composti di …” o “sali di …”. In tal caso, il fabbricante o chiunque immetta tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull’etichetta il nome esatto, tenendo conto del capitolo “Nomenclatura” della premessa.

La direttiva 67/548/CEE stabilisce inoltre che i simboli, le indicazioni di pericolo e le frasi R e S da usare per ciascuna sostanza siano quelli indicati nell’allegato I [articolo 23, paragrafo 2, lettere c), d) ed e)].

Per le sostanze che rientrano in un determinato gruppo di sostanze incluse nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, i simboli, le indicazioni di pericolo e le frasi R e S da usare devono essere tratti dalla rispettiva voce dell’allegato I.

Per le sostanze che rientrano in più gruppi di sostanze incluse nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, i simboli, le indicazioni di pericolo e le frasi R e S da usare per ciascuna sostanza devono essere tratti dalle rispettive voci dell’allegato I. Qualora due voci indichino due classificazioni differenti per lo stesso rischio, si usa la classificazione più restrittiva.»;

«Nota D:

Talune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o decomposizione si riscontrano generalmente sul mercato sotto forma stabilizzata. È appunto sotto questa forma che sono elencate nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE.

Tuttavia, tali sostanze sono a volte immesse sul mercato in forma non stabilizzata. In questo caso il fabbricante o qualsiasi altra persona che le immette sul mercato specificherà sull’etichetta il nome della sostanza seguito dalla dicitura “non stabilizzata”.»;

«Nota E:

Alle sostanze aventi effetti specifici sulla salute delle persone (allegato VI, capitolo 4, della direttiva 67/548/CEE), classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione, delle categorie 1 o 2, viene attribuita la nota E se sono classificate anche come altamente tossiche (T+), tossiche (T) o nocive (Xn). Per tali sostanze, le frasi di rischio R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (nocivo), R 48 e R 65 e tutte le combinazioni di queste frasi di rischio vanno precedute dalla parola “anche”.»;

«Nota H:

La classificazione e l’etichetta di questa sostanza si applicano solo alla o alle proprietà pericolose specificate dalla o dalle frasi di rischio, combinate con la o le categorie di pericolo indicate. I requisiti di cui all’articolo 6 della direttiva 67/548/CEE relativi ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori di questa sostanza si applicano a tutti gli altri aspetti di classificazione ed etichettatura. L’etichetta finale sarà conforme ai requisiti della sezione 7 dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

La presente nota si applica a talune sostanze derivate dal carbone e dal petrolio e a taluni gruppi di sostanze di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE.»;

«Nota S:

Per questa sostanza non è obbligatoria l’etichetta di cui all’articolo 23 della direttiva 67/548/CEE (cfr. sezione 8 dell’allegato VI).»;

b)

La nota K è sostituita dalla seguente:

«Nota K:

La classificazione cancerogeno o mutageno non deve applicarsi se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (Einecs n. 203-450-8). Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno comparire le frasi S (2)9-16. La presente nota si applica solo a talune sostanze complesse derivate dal petrolio contenute nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE.»

2)

L’elenco «Punto 29 — Sostanze cancerogene: categoria 1» è così modificato:

a)

Sono inserite le seguenti voci:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Arseniato trietilico

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3, privi di acido; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di idrocarburi crackizzati cataliticamente e trattati per separare le impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4, prevalentemente C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gas (petrolio), dall’impianto di cracking catalitico; gas di petrolio

(Combinazine complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti derivanti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-C5; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6, prevalentemente C1-C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione-frazionamento di nafta polimerizzata cataliticamente. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C2-C6, prevalentemente C2-C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6, prevalentemente C1-C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gas (petrolio), C3-C5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi olefinici e paraffinici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5 usati come carica di alchilazione. Le temperature ambienti sono di norma superiori alla temperatura critica di queste combinazioni.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gas (petrolio), ricchi di C4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di frazionamento catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione delle frazioni di gas e di benzina provenienti dal processo di cracking catalitico. Contiene prevalentemente etano ed etilene.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione atmosferica di una corrente di butano-butilene. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per distillazione di prodotti provenienti dalle frazioni di gas e di benzina di un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da propilene e piccole quantità di etano e propano.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dalle frazioni di gas e benzina di un processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di una miscellanea di correnti idrocarburiche. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4, prevalentemente propano.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi utilizzata come carica di alimentazione dell’impianto Girbatol per la separazione dell’acido solfidrico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, ricchi di C4, esenti da idrogeno solforato; gas di petrolio

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di olio purificato crackizzato cataliticamente e di residuo sotto vuoto crackizzato termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta crackizzata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l’idrodesolforatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di prodotti del cracking catalitico, del reforming catalitico e dei processi di idrodesolforazione, trattata per eliminarne le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione frazionata di nafta ottenuta per via diretta, gas di coda di distillazione e gas di coda di stabilizzatore di nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente butano e isobutano.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dal frazionamento di gas di coda distillato, nafta ottenuta per via diretta, gas di coda stabilizzatore da nafta riformata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-5, prevalentemente metano ed etano.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Gas di coda (petrolio), dall’impianto di cracking termico di residui sotto vuoto; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal cracking termico di residui sotto vuoto. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillati di petrolio; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distilazione e condensazione di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C3-C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gas (petrolio), dall’apparecchio di deesanizzazione della serie completa di nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento della serie completa di nafta di prima distillazione. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4. Può anche contenere piccole quantità di idrogeno e idrogeno solforato.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per stabilizzazione di tagli leggeri di nafta di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4; gas di petrolio

(Residuo complesso della distillazione di correnti provenienti da varie operazioni di raffineria. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C4-C5, prevalentemente butano, e punto di ebollizione nell’intervallo tra –1,7 °C e 27,8 °C ca.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Idrocarburi, C1-4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta mediante cracking termico e operazioni di assorbimento e con la distillazione di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e con punto di ebollizione nell’intervallo tra – 164 °C e –0,5 °C ca.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Idrocarburi, C1-4, addolciti; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo gas idrocarburici a un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o per eliminare le impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo tra – 164 °C e –0,5 °C ca.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Idrocarburi, C1-3; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3 e con punto di ebollizione nell’intervallo tra – 164 °C e –42 °C ca.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Idrocarburi, C1-4, frazione del debutanizzatore; gas di petrolio

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gas (petrolio), C1-5, umidi; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di petrolio grezzo e/o cracking di gasolio di colonna. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Idrocarburi, C2-4; gas di petrolio

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Idrocarburi, C3; gas di petrolio

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gas (petrolio), carica di alchilazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta mediante cracking catalitico di gasolio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa ottenuta dal frazionamento dei residui del depropanizzatore. È costituita prevalentemente da butano, isobutano e butadiene.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gas (petrolio), miscela di raffineria; gas di petrolio

(Combinazione complessa ottenuta da varie operazioni di raffineria. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gas (petrolio), da cracking catalitico; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Gas (petrolio), C2-4, addolciti; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad un processo di addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo tra –51 °C e –34 °C ca.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta con il frazionamento del petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gas (petrolio), dal deesanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con il frazionamento di correnti combinate di nafta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gas (petrolio), da stripper di desolforazione unifining di nafta; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta con il processo unifining di desolforazione della nafta e ottenuta per stripping dalla nafta prodotta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gas (petrolio), da reforming catalitico della nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione e dal frazionamento dell’effluente totale. È costituita da metano, etano e propano.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per frazionamento della carica alimentata allo splitter C3-C4. È costituita prevalentemente da idrocarburi C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento del liquido proveniente dalla prima torre usata nella distillazione del grezzo. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di nafta crackizzata cataliticamente. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di distillato e nafta crackizzati cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla separazione di distillati, nafta e gasolio crackizzati termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente provenienti dal processo di coking del petrolio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di cracking termico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa dello stabilizzatore del reformer catalitico; gas di petrolio

(Combinazione complessa ottenuta con il reforming catalitico di nafta di prima distillazione e frazionamento dell’effluente globale. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Idrocarburi C4; gas di petrolio

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alcani C1-4, ricchi di C3; gas di petrolio

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotti della distillazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore. È costituita prevalentemente da propilene e da una piccola quantità di propano, con punto di ebollizione nell’intervallo tra –70 °C e 0 °C ca.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla distillazione dei prodotti di un processo di cracking con vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio pari a C4, prevalentemente 1-butene e 2-butene, contenente anche butano e isobutene e con un punto di ebollizione nell’intervallo tra –12 °C e 5 °C ca.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione di C4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti a un processo di addolcimento per ossidare i mercaptani o per eliminare le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi C4 saturi ed insaturi.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinati (petrolio), frazione di C4 crackizzata con vapore estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 saturi e insaturi, privi di butadiene; gas di petrolio

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gas (petrolio), alimentazione del sistema amminico; gas di raffineria

(Gas di alimentazione del sistema amminico di eliminazione dell’idrogeno solforato, costituito soprattutto da idrogeno. Possono anche essere presenti ossido di carbonio, anidride carbonica, componenti naturali dell’aria e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gas (petrolio), dall’idrodesolforatore dell’impianto benzene; gas di raffineria

(Gas prodotti dall’impianto benzene, costituiti principalmente da idrogeno. Possono anche essere presenti ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6, compreso il benzene.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gas (petrolio), riciclo dell’impianto benzene, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta riciclando i gas dell’impianto benzene. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di un olio di miscela. È costituita principalmente da idrogeno e azoto con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gas (petrolio) prodotti di testa del separatore di nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal reforming catalitico di una carica C6-C8 e riciclata per recuperare l’idrogeno. È costituita principalmente da idrogeno. Può anche contenere varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal reforming catalitico di una carica C6-C8. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5 e da idrogeno.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gas (petrolio), riciclo reformer catalitico di C6-8, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gas (petrolio), corrente di ritorno C2; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per estrazione di idrogeno da una corrente gassosa costituita principalmente da idrogeno con piccole quantità di azoto, ossido di carbonio, metano, etano ed etilene. Contiene prevalentemente idrocarburi come metano, etano ed etilene, con piccole quantità di idrogeno, azoto e ossido di carbonio.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gas (petrolio), acidi secchi, dall’impianto di concentrazione gas; gas di raffineria

(Combinazione complessa di gas secchi proventienti dall’impianto di concentrazione gas. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gas (petrolio), distillazione nel riassorbitore di concentrazione dei gas; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da correnti gassose combinate in un riassorbitore di concentrazione dei gas. È costituita prevalentemente da idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, acido solfidrico e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gas (petrolio), da assorbitore di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per assorbimento di idrogeno da una corrente ricca di idrogeno. È costituita da idrogeno, ossido di carbonio, azoto e metano, con piccole quantità di idrocarburi C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gas (petrolio), ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa separata in forma di gas da gas idrocarburici mediante raffreddamento. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio, azoto, metano e idrocarburi C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta da olio di miscela idrotrattato riciclato. È costituita principalmente da idrogeno e azoto con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta da gas di reattore riciclati. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gas (petrolio), composizione di reforming, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dagli apparecchi di reforming. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gas (petrolio), ottenuto per idrotrattamento reforming; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento reforming, costituita principalmente da idrogeno metano ed etano con varie piccole quantità di acido solfidrico e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gas (petrolio), ottenuto per idrotrattamento reforming, ricchi di idrogeno e metano; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento reforming, principalmente costituita da idrogeno e metano con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gas (petrolio), composti dell’impianto di idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento reforming principalmente costituita da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gas (petrolio), distillazione da cracking termico, gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da un processo di cracking termico costituita da idrogeno, idrogeno solforato, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Gas di coda (petrolio), dall’assorbitore di rifrazionamento del cracking catalitico; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal rifrazionamento dei prodotti di un processo di cracking catalitico costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Gas di coda (petrolio), separatore di nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Gas di coda (petrolio), stabilizzatore di nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta riformata cataliticamente costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando distillati crackizzati con idrogeno in presenza di un catalizzatore. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Gas di coda (petrolio), separatore di nafta di prima distillazione idrodesolforata; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per idrodesolforazione di nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gas (petrolio), prodotti di testa dello stabilizzatore di nafta di prima distillazione riformata cataliticamente; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione, seguito da frazionamento dell’effluente totale. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell’effluente del reforming; gas di raffineria

(Combinazione complessa prodotta mediante flashing ad alta pressione dell’effluente del reattore di reforming. È costituita principalmente da idrogeno, con varie piccole quantità di metano, etano e propano.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell’effluente del reforming; gas di raffineria

(Combinazione complessa prodotta mediante flashing a bassa pressione dell’effluente del reattore di reforming. È costituita principalmente da idrogeno, con varie piccole quantità di metano, etano e propano.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio; gas di raffineria

(Combinazione complessa separata per distillazione di una corrente di gas contenente idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6 o ottenuta per cracking di etano e propano. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C2, idrogeno, azoto e ossido di carbonio.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell’unità benzene; gas di raffineria

(Combinazione complessa prodotta per trattamento con idrogeno della carica proveniente dall’unità benzene in presenza di un catalizzatore, seguito da depentanizzazione. È costituita principalmente da idrogeno, etano e propano con varie piccole quantità di azoto, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6. Può contenere tracce di benzene.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per frazionamento di prodotti di testa provenienti dal processo di cracking catalitico nell’impianto di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Prodotti del petrolio, gas di raffineria; gas di raffineria

(Combinazione complessa costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di metano, etano e propano.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gas (petrolio), separatore a bassa pressione di idrocracking; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta mediante separazione liquido-vapore dell’effluente del reattore del processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gas (petrolio) di raffineria; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta da varie operazioni di raffinazione del petrolio. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dal reforming chimico dei nafteni a composti aromatici. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene solforoso idrotrattato; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene idrotrattato. È costituita principalmente da idrogeno, metano, etano e propano con varie piccole quantità di azoto, idrogeno solforato, ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gas (petrolio), da flash drum di cherosene solforoso idrotrattato; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dal flash drum dell’unità di trattamento con idrogeno di cherosene solforoso in presenza di un catalizzatore. È costituita principalmente da idrogeno e metano con varie piccole quantità di azoto, ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gas (petrolio), distillato dal separatore del processo di desolforazione unifining; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per stripping dal prodotto liquido del processo di desolforazione unifining. È costituita da idrogeno solforato, metano, etano e propano.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gas (petrolio), da frazionamento del cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per frazionamento del prodotto di testa del processo di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gas (petrolio), da assorbitore secondario di lavaggio dell’impianto di cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(Combinazione complessa prodotta con il lavaggio del gas di testa proveniente dall’impianto di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, azoto, metano, etano e propano.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gas (petrolio), da stripper di desolforazione dell’idrotrattamento del distillato pesante; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per stripping dal prodotto liquido del processo di desolforazione dell’idrotrattamento del distillato pesante. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di platforming, frazionamento componenti leggeri; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per frazionamento dei componenti leggeri dei reattori al platino dell’unità di platforming. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gas (petrolio) dalla torre di predistillazione, distillazione di greggio; gas di raffineria

(Combinazione complessa prodotta dalla prima torre di distillazione del greggio. È costituita da azoto e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gas (petrolio), dallo stripper del catrame; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per frazionamento di petrolio greggio ridotto. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gas (petrolio), dallo stripper unifining; gas di raffineria

(Combinazione di idrogeno e metano ottenuta per frazionamento dei prodotti provenienti dall’impianto di desolforazione unifining.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione della nafta. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore della nafta di prima distillazione; gas di raffineria (Combinazione complessa ottenuta dalla idrodesolforazione della nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta con il frazionamento dei prodotti provenienti dall’impianto di cracking a letto fluido e dal desolforatore del gasolio. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del greggio; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per distillazione del greggio e con processi di cracking catalitico. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, azoto, ossido di carbonio e idrocarburi paraffinici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta dalla desolforazione di gasolii con dietanolammina. È costituita da idrogeno solforato, idrogeno e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per separazione della fase liquida dall’effluente dalla reazione di idrogenazione. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gas (petrolio), spurgo dell’idrodesolforazione del gasolio; gas di raffineria

(Combinazione complessa di gas ottenuta dal reformer e dallo spurgo del reattore di idrogenazione. È costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gas (petrolio), scarico dal tamburo di espansione dell’effluente dell’idrogenatore; gas di raffineria

(Combinazione complessa di gas ottenuta dall’espansione degli effluenti dopo la reazione di idrogenazione, costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gas (petrolio), residui del cracking della nafta con vapore ad alta pressione; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta miscelando parti non condensabili del prodotto di un cracking della nafta con vapore e gas residui ottenuti durante la preparazione dei prodotti successivi. È costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi paraffinici e olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5 cui può trovarsi miscelato anche gas naturale.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gas (petrolio), viscoriduzione dei residui; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dalla riduzione di viscosità dei residui in un forno. È costituita prevalentemente da idrogeno solforato e idrocarburi paraffinici e olefinici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gas (petrolio), C3-4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal cracking del greggio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C4, prevalentemente propano e propilene, e punto di ebollizione nell’intervallo tra –51 °C e –1 °C ca.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi della distillazione dei prodotti provenienti dal cracking catalitico di distillati e di nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi della distillazione dei prodotti provenienti dal cracking catalitico di distillati e di nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi della distillazione dei prodotti provenienti dal cracking catalitico di distillati e di nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi della distillazione dei prodotti provenienti dal cracking catalitico di distillati e di nafta, costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi della distillazione dei prodotti provenienti dal cracking catalitico di distillati e di nafta, costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C1-C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C1-C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C1-C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C1-C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C1-C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di prodotti del cracking catalitico del gasolio costituita in prevalenza da idrocarburi con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C1-C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dal processo di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5 e punto di ebollizione nell’intervallo tra –48 °C e 32 °C ca.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alcani, C1-2, gas di petrolio

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alcani, C2-3, gas di petrolio

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alcani, C3-4, gas di petrolio

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alcani, C4-5, gas di petrolio

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Gas combustibili; gas di petrolio

(Combinazione di gas leggeri costituita prevalentemente da idrogeno e/o idrocarburi a basso peso molecolare.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Gas combustibili, distillati di petrolio greggio; gas di petrolio

(Combinazione complessa di gas leggeri prodotti per distillazione di petrolio greggio e reforming catalitico di nafta. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo tra – 217 °C e –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Idrocarburi, C3-4; gas di petrolio

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Idrocarburi, C4-5; gas di petrolio

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Idrocarburi, C2-4, ricchi di C3; gas di petrolio

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Gas di petrolio, liquefatti; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione del greggio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C7 e punto di ebollizione nell’intervallo tra –40 °C e 80 °C ca.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti ad addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare le impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C7 e punto di ebollizione nell’intervallo tra –40 °C e 80 °C ca.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano; gas di petrolio

Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta della distillazione di idrocarburi saturi e insaturi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente butano e isobutano. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C4, prevalentemente isobutano.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione di idrocarburi alifatici saturi e insaturi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente piperileni.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa del separatore di butano; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione della corrente del butano. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gas (petrolio), C2-3; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da processi di frazionamento catalitico, contenente prevalentemente etano, etilene, propano e propilene.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gas (petrolio), residui del fondo del depropanizzatore di gasolio crackizzato cataliticamente, privi di acidi, ricchi di C4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di una corrente idrocarburica di gasolio crackizzata cataliticamente e trattata per eliminare l’idrogeno solforato e altri componenti acidi. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gas (petrolio), residui del fondo del debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente, ricchi di C3-5; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione della nafta di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Gas di coda (petrolio), stabilizzatore del frazionamento di nafta isomerizzata; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di prodotti di isomerizzazione della nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K»

b)

Le voci contrassegnate dai numeri d’indice 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 e 612-042-00-2 sono sostituite dalle seguenti:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Triossido di cromo (VI)

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Benzene

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-naftilammina; beta-naftilammina

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

Benzidina; 4,4′-diamminobifenile; bifenil-4,4′-ilenediammina 1,1′- bifenil-4,4′-diammina

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

3)

L’elenco «Punto 29 — Sostanze cancerogene: categoria 2» è così modificato:

a)

Sono inserite le seguenti voci:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Nitrito di isobutile

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Solfuro di cadmio

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Cadmio (piroforico)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Isoprene (stabilizzato)

2-metilbuta-1,3-diene

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Cloroprene (stabilizzato)

2-clorobuta-1,3-diene

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-tricloropropano

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α, α, α, 4-tetraclorotoluene

p-clorobenzotricloruro

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4′-bis(dimetilammino)benzofenone

chetone di Michler

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

4-metilbenzen-solfonato di (S) -ossiranmetanolo

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-nitrotoluene

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

Dicloruro di (metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridinio, dicloridrato

611-099-00-0

401-500-5

 

Diamminotoluene, prodotto tecnico Miscela di [2] e [3]

Metil-fenilendiammina [1]

4-metil-m-fenilendiammina [2]

2-metil-m-fenilendiammina [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8[1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-cloro-o-toluidina [1]

4-cloro-o-toluidina cloridrato [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-trimetilanilina [1]

2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-tiodianilina [1] e suoi sali

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-ossidianilina [1] e suoi sali

p-amminofenil etere [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-diaminoanisolo [1]

4-metossi-m-fenilendiammina

2,4-diamminoanisolo solfato [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metilendianilina

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Violetto basico 3 con ≥ 0,1 % chetone di Michler (n. CE 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-metossi-m-toluidina

p-cresidina

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione;

Miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

613-199-00-x

421-550-1

 

Olio di creosoto, frazione acenaftene

Olio lavaggio gas

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Olio di creosoto

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

Creosoto

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

b)

Le voci con i numeri d’indice 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 e 649-006-00-0 sono sostituite dalle seguenti:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Idrazina

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-dimetilidrazina

007-013-00-0

540-73-8

E

Dimetilsolfato

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

Dicromato di potassio

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Dicromato di ammonio

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Dicromato di sodio anidro

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Dicromato di sodio, diidrato

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Dicloruro di cobalto

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Solfato di cobalto

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Ossido di cadmio

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Fluoruro di cadmio

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Cloruro di cadmio

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Solfato di cadmio

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-dibromoetano; dibromuro di etilene

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-diclorobut-2-ene

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-epossipropan-1-olo; glicidolo ossiranometanolo

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-allil-1,3-benzodiossolo; safrolo

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

acrilonitrile

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-dinitrotoluene dinitrotoluene, tecnico [1] dinitrotoluene [2]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-dinitrotoluene

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

Azobenzene

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

[4′-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″, 1‴-tetraolato-O, O′, O″, O‴]rame(II) di trisodio

611-063-00-4

413-590-3

 

2-metossi-anilina; o-anisidina

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-diaminodifenilmetano; 4,4′-metilendianilina

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrosodimetilammina; dimetilnitrosoammina

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-metilaziridina; propileneimina

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene; olio lavaggio gas ridistillato

(Olio che rimane dopo la rimozione dell’acenaftene per mezzo di un processo di cristallizzazione dall’olio di acenaftene dal catrame di carbone. È costituito prevalentemente da naftalene ed alchilnaftaleni.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto; olio lavaggio gas ridistillato

(Residuo dalla distillazione frazionata di olio di lavaggio con punto di ebollizione nell’intervallo 270 °C-330 °C ca. È costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici diciclici ed eterociclici.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

Olio di creosoto, distillato altobollente; olio lavaggio gas

(Taglio di distillazione altobollente ottenuto dalla carbonizzazione ad alta temperatura di carbone bituminoso che viene ulteriormente raffinato per separare i sali cristallini in eccesso. È costituito principalmente da olio di creosoto da cui sono stati separati alcuni dei sali aromatici polinucleari normali che compongono i distillati di catrame di carbone. È privo di cristalli alla temperatura di 5 °C ca.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

Residui di estrazione (carbone), acido dell’olio di creosoto; residuo d’estrazione dell’olio di lavaggio

(Combinazione complessa di idrocarburi proveniente dalla frazione priva di basi dalla distillazione di catrame di carbone, con punto di ebollizione nell’intervallo 250 °C-280 °C ca. È costituita prevalentemente da bifenile e dimetilnaftaleni isomeri.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

Olio de creosoto, distillato a basso punto d’ebollizione; olio di lavaggio

(Frazione di distillazione a basso punto d’ebollizione, ottenuta dalla carbonizzazione ad alta temperatura di carbone bituminoso, poi raffinato per separare i sali cristallini in eccesso, costituita soprattutto da olio di creosoto da cui sono stati eliminati alcuni dei normali sali aromatici polinucleari che compongono i distillati del catrame di carbone. Priva di cristalli a partire dalla temperatura di 38 °C ca.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Estratti (petrolio), frazione solvente distillato leggero naftenico

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Estratti (petrolio), frazione solvente distillato pesante paraffinico

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Estratti (petrolio), frazione solvente distillato leggero paraffinico

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Estratti (petrolio), frazione solvente distillato pesante naftenico

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Estratti (petrolio), frazione solvente gasolio leggero sotto vuoto

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

c)

Alla voce con numero d’indice 611-063-00-4, nella colonna con l’intestazione «numero CAS» viene inserito il numero «164058-22-4».

d)

Le voci con i numeri d’indice 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-199 -00-5, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 e 649-210-00-X sono cancellate.

4)

L’elenco «Punto 30 — Sostanze mutagene: categoria 2» è così modificato:

a)

Sono inserite le seguenti voci:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Triossido di cromo (IV)

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Solfato di cadmio

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Benzene

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-nitrotoluene

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-ossidianilina [1] e suoi sali

p-amminofenil etere [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

Carbendazina (ISO)

benzimidazol-2-ilcarbammato di metile

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomil (ISO)

1-(butilcarbammoil)benzimidazol-2-ilcarbammato di metile

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di idrocarburi crackizzati cataliticamente e trattati per separare le impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C2-C4, prevalentemente C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gas (petrolio), dall’impianto di cracking catalitico; gas di petrolio

(Combinazine complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6, prevalentemente C1-C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gas (petrolio), frazione di testa dello stabilizzatore di nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione-frazionamento della nafta polimerizzata cataliticamente. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C2-C6, prevalentemente C2-C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da reforming catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6, prevalentemente C1-C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi olefinici e paraffinici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5 usati come carica di alchilazione. Le temperature ambiente sono di norma superiori alla temperatura critica di queste combinazioni.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gas (petrolio), ricchi di C4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da frazionamento catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla distillazione delle frazioni di gas e di benzina provenienti dal cracking catalitico. Contiene prevalentemente etano ed etilene.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione atmosferica di una corrente di butano-butilene. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti per distillazione di prodotti provenienti dalle frazioni di gas e di benzina di un cracking catalitico. È costituita prevalentemente da propilene e piccole quantità di etano e propano.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti dalle frazioni di gas e benzina di un cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore, impianto recupero gas; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di varie miscele di idrocarburi. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4, prevalentemente propano.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi usata come carica di alimentazione dell’impianto Girbatol per la separazione dell’acido solfidrico, costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gas (petrolio), dalla colonna di frazionamento della nafta isomerizzata, ricchi di C4, esenti da acido solfidrico; gas di petrolio

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di olio purificato crackizzato cataliticamente e di residuo sotto vuoto crackizzato termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione di nafta crackizzata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Gas di coda (petrolio), da cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con idrodesolforatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di prodotti del cracking catalitico, del reforming catalitico e dei processi di idrodesolforazione, trattata per eliminarne le impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Gas di coda (petrolio), corrente mista dell’impianto di gas saturi, ricco di C4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione frazionata di nafta ottenuta per via diretta, gas di coda di distillazione e gas di coda stabilizzatore da nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente butano e isobutano.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dal frazionamento di gas di coda distillato, nafta ottenuta per via diretta, gas di coda stabilizzatore da nafta riformata cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-5, prevalentemente metano ed etano.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Gas di coda (petrolio), dall’impianto di cracking termico di residui sotto vuoto; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal cracking termico di residui sotto vuoto. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillati di petrolio; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione e condensazione di petrolio greggio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C3-C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gas (petrolio), dal deesanizzatore della serie completa della nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento della serie completa della nafta di prima distillazione. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di un idrocracking. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C1-C4. Può anche contenere piccole quantità di idrogeno e di acido solfidrico.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore frazioni leggere della nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per stabilizzazione di nafta di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Residui (petrolio), separatore di alchilazione, ricchi di C4; gas di petrolio

(Residuo complesso della distillazione di correnti provenienti da varie operazioni di raffinamento. È costituito da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C4-C5, prevalentemente butano, e punto di ebollizione nell’intervallo tra -11,7 °C e 27,8 °C ca.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Idrocarburi, C1-4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta con cracking termico, operazioni di assorbimento e distillazione di petrolio greggio, costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo tra - 164 °C e –0,5 °C ca.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Idrocarburi, C1-4, addolciti; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo gas idrocarburici ad addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo tra – 164 °C e –0,5 °C ca.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Idrocarburi, C1-3; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3 e punto di ebollizione nell’intervallo tra - 164 °C e -42 °C ca.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Idrocarburi, C1-4, frazione debutanizzatore; gas di petrolio

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gas (petrolio), C1-5, umidi; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per distillazione di petrolio greggio e/o cracking di gasolio di distillazione. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Idrocarburi, C2-4; gas di petrolio

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Idrocarburi, C3; gas di petrolio

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gas (petrolio), carica di alchilazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta mediante cracking catalitico di gasolio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa ottenuta dal frazionamento dei residui del depropanizzatore. È costituita prevalentemente da butano, isobutano e butadiene.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gas (petrolio), miscela di raffineria; gas di petrolio

(Combinazione complessa ottenuta da vari procedimenti di raffinamento. È costituita da idrogeno, acido solfidrico e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gas (petrolio), da cracking catalitico; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da cracking catalitico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Gas (petrolio), C2–4, addolciti; gas petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo un distillato di petrolio ad addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo tra –51 °C e –34 °C ca.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gas (petrolio), dal frazionamento del greggio; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta con il frazionamento del petrolio greggio. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gas (petrolio), dal deesanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di miscele di nafta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore per il frazionamento di benzina leggera di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gas (petrolio), dallo stripper di desolforazione unifining di nafta; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta con il processo unifining di desolforazione della nafta e ottenuta per stripping dalla nafta prodotta. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal reforming catalitico di nafta di prima distillazione e dal frazionamento dell’effluente totale. È costituita da metano, etano e propano.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa del separatore per il cracking catalitico fluidizzato; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per frazionamento della carica di C3-C4 del separatore. È costituita prevalentemente da idrocarburi C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento del liquido proveniente dalla prima torre di distillazione del greggio. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gas (petrolio), da debutanizzatore della nafta crackizzata cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento della nafta crackizzata cataliticamente. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore della nafta e del distillato crackizzati cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da frazionamento di distillato e nafta crackizzati cataliticamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla separazione di distillati, nafta e gasolio crackizzati termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente provenienti dal coking del petrolio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking a vapore, concentrato di in butadiene; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti di cracking termico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gas (petrolio), frazione di testa dello stabilizzatore del reforming catalitico della nafta di prima distillazione; gas di petrolio

(Combinazione complessa ottenuta con il reforming catalitico della nafta di prima distillazione e frazionamento dell’effluente globale. È costituita da idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Idrocarburi C4; gas di petrolio

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alcani C1-4, ricchi di C3; gas di petrolio

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gas (petrolio), da cracker a vapore, ricchi di C3; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotti con cracking a vapore. È costituita prevalentemente da propilene e piccole quantità di propano; punto di ebollizione nell’intervallo tra –70 °C e 0 °C ca.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Idrocarburi, C4, distillati con cracker a vapore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi distillati con cracking a vapore. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio pari a C4, prevalentemente 1-butene e 2-butene e contenente anche butano e isobutene; punto di ebollizione nell’intervallo tra –12 °C e 5 °C ca.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione di C4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti ad addolcimento per ossidare i mercaptani o eliminare impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi C4 saturi e insaturi.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinati (petrolio), estrazione all’ammonio acetato di rame della frazione C4 crackizzata a vapore, C3-5 saturi e insaturi, privi di butadiene; gas di petrolio

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gas (petrolio), di alimentazione del sistema con ammine; gas di raffineria

(Gas di alimentazione del sistema amminico di eliminazione dell’acido solfidrico. È costituito da idrogeno con possibile presenza di ossido di carbonio, anidride carbonica, componenti naturali dell’aria e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gas (petrolio), dall’idrodesolforatore dell’impianto benzene; gas di raffineria

(Gas prodotti dall’impianto benzene. Sono costituiti principalmente da idrogeno con possibile presenza di ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6, benzene compreso.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gas (petrolio), riciclo dall’impianto benzene, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta riciclando i gas dell’impianto benzene. È costituita principalmente da idrogeno con piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gas (petrolio), da miscele di oli, ricchi d’idrogeno-azoto; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di miscele di oli. È costituita principalmente da idrogeno e azoto con piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gas (petrolio), prodotti di testa dell’estrattore di nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando la nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando prodotti del reforming catalitico di una carica C6-C8, riciclata per recuperare idrogeno. È costituita principalmente da idrogeno. Può anche contenere varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando prodotti del reforming catalitico di una carica C6-C8. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5 e da idrogeno.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gas (petrolio), riciclo reformer catalitico di C6-8, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gas (petrolio), corrente di ritorno C2; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta estraendo l’idrogeno da una corrente gassosa costituita principalmente da idrogeno con piccole quantità di azoto, ossido di carbonio, metano, etano ed etilene. Contiene prevalentemente idrocarburi come metano, etano ed etilene, con piccole quantità di idrogeno, azoto e ossido di carbonio.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gas (petrolio), acidi secchi, dall’impianto di concentrazione del gas; gas di raffineria

(Combinazione complessa di gas secchi provenienti dall’impianto di concentrazione di gas. È costituita da idrogeno, acido solfidrico e idrocarburi con numero di atomi di carbonio soprattutto nell’intervallo C1-C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gas (petrolio), distillazione riassorbitore di concentrazione gas; di gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da correnti gassose combinate in un riassorbitore di concentrazione di gas. È costituita prevalentemente da idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, acido solfidrico e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gas (petrolio), da assorbitore di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta assorbendo idrogeno da una corrente ricca di idrogeno. È costituita da idrogeno, ossido di carbonio, azoto e metano, con piccole quantità di idrocarburi C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gas (petrolio), ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa separata sotto forma gassosa da idrocarburi gassosi per raffreddamento. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio, azoto, metano e idrocarburi C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gas (petrolio), riciclo di miscele di oli nell’unità di trattamento all’idrogeno, ricchi di idrogeno-azoto; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta da miscele di oli idrotrattati riciclati. È costituita principalmente da idrogeno e azoto con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta da gas di reattore riciclati. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto, acido solfidrico e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gas (petrolio), prodotti di riforma, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta da apparecchi di reforming. È costituita principalmente da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gas (petrolio), riformati con idrotrattamento; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita soporattutto da idrogeno, metano ed etano con varie piccole quantità di acido solfidrico e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gas (petrolio), riformati con idrotrattamento, ricchi di idrogeno-metano; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming. È costituita soprattutto da idrogeno e metano con varie piccole quantità di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gas (petrolio), prodotti da idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dal processo di idrotrattamento-reforming, costituita soprattutto da idrogeno con varie piccole quantità di ossido di carbonio e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gas (petrolio), distillazione da cracking termico; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per distillazione di prodotti provenienti da cracking termico. È costituita da idrogeno, acido solfidrico, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Gas di coda (petrolio), dall’assorbitore di rifrazionamento del cracking catalitico; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal rifrazionamento dei prodotti di un cracking catalitico. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Gas di coda (petrolio), dal separatore di nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi dal reforming catalitico della nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Gas di coda (petrolio), dallo stabilizzatore di nafta riformata cataliticamente; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando nafta riformata cataliticamente. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Gas di coda (petrolio), dal separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta trattando con idrogeno in presenza di un catalizzatore, distillati crackizzati. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Gas di coda (petrolio), separatore della nafta di prima distillazione idrodesolforata; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per idrodesolforazione della nafta di prima distillazione, costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gas (petrolio), prodotti di testa dello stabilizzatore della nafta di prima distillazione riformata cataliticamente; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da reforming catalitico della nafta di prima distillazione, con frazionamento dell’effluente totale. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gas (petrolio), dall’espansione ad alta pressione dell’effluente dal reformer; gas di raffineria

(Combinazione complessa prodotta mediante espansione ad alta pressione dell’effluente del reformer. È costituita prevalentemente da idrogeno, con piccole quantità di metano, etano e propano.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gas (petrolio), dall’espansione a bassa pressione dell’effluente del reformer; gas di raffineria

(Combinazione complessa prodotta mediante espansione a bassa pressione dell’effluente del reformer. È costituita soprattutto da idrogeno, con piccole quantità di metano, etano e propano.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gas (petrolio), da distillazione del gas da raffinamento di olio; gas di raffineria

(Combinazione complessa separata distillando una corrente di gas contenente idrogeno, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C6 o ottenuta per cracking di etano e propano. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C2, idrogeno, azoto e ossido di carbonio.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore dell’apparecchio di idrotrattamento dell’unità benzene; gas di raffineria

(Combinazione complessa prodotta trattando con idrogeno, in presenza di un catalizzatore, la carica proveniente dall’unità benzene e successiva depentanizzazione. È costituita principalmente da idrogeno, etano e propano con piccole quantità di azoto, ossido di carbonio, anidride carbonica e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6. Può contenere tracce di benzene.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento prodotti di testa di cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta frazionando prodotti di testa del cracking catalitico nell’impianto di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, azoto e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Prodotti del petrolio, gas di raffineria; gas di raffineria

(Combinazione complessa costituita principalmente da idrogeno con piccole quantità di metano, etano e propano.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gas (petrolio), dal separatore a bassa pressione dell’idrocracking; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta separando liquido-vapore dell’effluente dal reattore del processo di idrocracking. È costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gas (petrolio), di raffineria; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta da varie operazioni di raffinazione del petrolio. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dal reforming chimico dei nafteni a composti aromatici. È costituita da idrogeno e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene solforoso idrotrattato; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene idrotrattato. È costituita principalmente da idrogeno, metano, etano e propano con piccole quantità di azoto, acido solfidrico, ossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C4-C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gas (petrolio), dal tamburo di espansione del cherosene solforoso idrotrattato; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta con idrogeno in presenza di un catalizzatore nel tamburo di espansione dell’unità di trattamento del cherosene solforoso. È costituita principalmente da idrogeno e metano e da piccole quantità di azoto, monossido di carbonio e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C2-C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gas (petrolio), distillato dallo stripper del processo di desolforazione unifining; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per stripping dal prodotto liquido del processo di desolforazione unifining. È costituita da idrogeno solforato, metano, etano e propano.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per frazionamento del prodotto di testa del cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato, azoto, e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gas (petrolio), da assorbitore secondario di lavaggio dell’impianto di cracking catalitico fluidizzato; gas di raffineria

(Combinazione complessa prodotta lavando il gas di testa proveniente dall’impianto di cracking catalitico fluidizzato. È costituita da idrogeno, azoto, metano, etano e propano.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gas (petrolio), prodotto del separatore di desolforazione dell’impianto di idrotrattamento del distillato pesante; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta filtrando il prodotto liquido di desolforazione dell’impianto di idrotrattamento del distillato pesante. È costituita da idrogeno, idrogeno solforato e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di platforming, frazionamento componenti leggeri; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta frazionando componenti leggere dei reattori al platino dell’unità di platforming. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gas (petrolio), dalla torre di preflash, distillazione del greggio; gas di raffineria

(Combinazione complessa prodotta dalla prima torre usata per la distillazione del greggio. È costituita da azoto e idrocarburi alifatici saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gas (petrolio), prodotto dallo stripping del catrame; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per frazionamento di petrolio greggio ridotto. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gas (petrolio), dallo stripper unifining; gas di raffineria

(Combinazione di idrogeno e metano ottenuta per frazionamento dei prodotti dell’impianto unifining.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione della nafta. È costituita da idrogeno, metano, etano e propano.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Gas di coda (petrolio), dall’idrodesolforazione della nafta di prima distillazione; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta idrodesolforando la nafta di prima distillazione. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento dei prodotti di testa del cracking catalitico a letto fluido e desolforazione del gasolio; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta frazionando i prodotti del cracking a letto fluido e del desolforatore del gasolio. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del greggio; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta per distillazione del greggio e con cracking catalitico. È costituita da idrogeno, acido solfidrico, azoto, ossido di carbonio e idrocarburi paraffinici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gas (petrolio), dal lavaggio del gasolio con dietanolammina; gas di raffineria

(Combinazione complessa di idrocarburi prodotta desolforando i gasolii con dietanolammina. È costituita da acido solfidrico, idrogeno e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta separando la fase liquida nell’effluente dalla reazione di idrogenazione. È costituita da idrogeno, acido solfidrico e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gas (petrolio), spurgo dell’idrodesolforazione del gasolio; gas di raffineria

(Combinazione complessa di gas ottenuta dal reformer e dallo spurgo del reattore di idrogenazione. È costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gas (petrolio), scarico dal tamburo di espansione dell’effluente dell’idrogenatore; gas di raffineria

(Combinazione complessa di gas ottenuta dall’espansione degli effluenti dopo la reazione di idrogenazione. È costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta come miscela di parti non condensabili dal prodotto del cracking a vapore di nafta e come gas residui della preparazione dei prodotti successivi. È costituita prevalentemente da idrogeno e idrocarburi paraffinici e olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5. Vi si può trovar miscelato anche gas naturale.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gas (petrolio), dalla riduzione di vischiosità di residui; gas di raffineria

(Combinazione complessa ottenuta dalla riduzione di viscosità di residui in una fornace. È costituita prevalentemente da acido solfidrico e idrocarburi paraffinici e olefinici con un numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gas (petrolio), C3-4; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando prodotti del cracking del greggio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C4, prevalentemente propano e propilene, e punto di ebollizione nell’intervallo tra –51 °C e –1 °C ca.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi distillati dai prodotti del cracking catalitico di distillati e di nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Gas di coda (petrolio), stabilizzatore del frazionamento di nafta polimerizzata cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando i prodotti del frazionamento nella polimerizzazione della nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C1-C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Gas di coda (petrolio), stabilizzatore del frazionamento di nafta riformata cataliticamente, privi di acido solfidrico; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando il frazionamento di nafta riformata cataliticamente ed eliminando l’acido solfidrico con trattamento amminico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Gas di coda (petrolio), separatore del trattamento idrogenante del distillato crackizzato; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta idrogenando in presenza di un catalizzatore distillati crackizzati termicamente. È costituita prevalentemente da idrocarburi saturi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Gas di coda (petrolio), dall’idrodesolforatore del distillato di prima distillazione, privi di acido solfidrico; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta con idrodesolforazione catalitica di frazioni di prima distillazione e separando l’acido solfidrico con trattamento amminico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando prodotti del cracking catalitico del gasolio. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando prodotti provenienti da correnti di vari idrocarburi. È costituita prevalentemente da idrocaburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando prodotti provenienti da correnti di vari idrocarburi. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Gas di coda (petrolio), dal frazionatore del distillato e della nafta idrodesolforati, privi di acidi; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta frazionando nafta e distillati idrodesolforati, trattata per eliminare impurezze acide. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Gas di coda (petrolio), dal rettificatore sotto vuoto del gasolio idrodesolforato, privi di acido solfidrico; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta rettificando sotto vuoto gasolio idrodesolforato cataliticamente ed eliminando l’acido solfidrico con trattamento amminico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Gas di coda (petrolio), dallo stabilizzatore della nafta di prima distillazione, privi di acido solfidrico; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta frazionando la nafta di prima distillazione ed eliminando l’acido solfidrico con trattamento amminico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Gas di coda (petrolio), dal deetanizzatore per la carica di alchilazione propano-propilene; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando prodotti di reazione del propano con il propilene. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Gas di coda (petrolio), dall’idrodesolforatore del gasolio sotto vuoto, privi di acido solfidrico; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla idrodesolforazione catalitica di gasolio sotto vuoto e dalla separazione dell’acido solfidrico con trattamento amminico. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando prodotti provenienti dal cracking catalitico. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5 e punto di ebollizione nell’intervallo tra –48 °C e 32 °C ca.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alcani, C1-2; gas di petrolio

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alcani, C2-3; gas di petrolio

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alcani, C3-4; gas di petrolio

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alcani, C4-5; gas di petrolio

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Gas combustibili; gas di petrolio

(Combinazione di gas leggeri. È costituita prevalentemente da idrogeno e/o idrocarburi a basso peso molecolare.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Gas combustibili, distillati di petrolio greggio; gas di petrolio

(Combinazione complessa di gas leggeri prodotti distillando petrolio greggio e con reforming catalitico della nafta. È costituita da idrogeno e idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4 e punto di ebollizione nell’intervallo tra – 217 °C e –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Idrocarburi, C3-4; gas di petrolio

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Idrocarburi, C4-5; gas di petrolio

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Idrocarburi, C2-4, ricchi in C3; gas di petrolio

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Gas di petrolio, liquefatti; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando il greggio. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C7 e punto di ebollizione nell’intervallo tra –40 °C e 80 °C ca.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta sottoponendo una miscela di gas di petrolio liquefatti ad addolcimento per convertire i mercaptani o eliminare le impurezze acide. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C7 e punto di ebollizione nell’intervallo tra –40 °C e 80 °C ca.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando idrocarburi saturi e insaturi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, soprattutto butano e isobutano. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C4, prevalentemente isobutano.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando idrocarburi alifatici saturi e insaturi, solitamente con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6. È costituita da idrocarburi saturi e insaturi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C6, prevalentemente piperileni.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gas (petrolio), frazioni di testa del separatore del butano; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta distillando corrente di butano. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gas (petrolio), C2-3; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocaruri ottenuta distillando prodotti di frazionamento catalitico. Contiene prevalentemente etano, etilene, propano e propilene.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dal frazionamento di una corrente idrocarburica di gasolio crackizzata cataliticamente e trattata per eliminare l’acido sofidrico e altre componenti acidi. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio nell’intervallo C3-C5, prevalentemente C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando la nafta di cracking catalitico. È costituita da idrocarburi alifatici con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C3-C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento; gas di petrolio

(Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta stabilizzando per frazionamento prodotti di isomerizzazione della nafta. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell’intervallo C1-C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K»

b)

Le voci con i numeri d’indice 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 e 048-008-00-3 sono sostituite dalle seguenti:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Dicromato di potassio

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Dicromato di ammonio

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Dicromato di sodio anidro

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Dicromato di sodio, diidrato

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Fluoruro di cadmio

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Cloruro di cadmio

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

5)

Nell’elenco intitolato «Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1», le voci con i numeri di indice 082-001-00-6 e 082-002-00-1 sono sostituite dalle seguenti:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati altrove nel presente allegato

082-001-00-6

A, E

Piomboalchili

082-002-00-1

A, E»

6)

L’elenco «Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2» è così modificato:

a)

Sono inserite le seguenti voci:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Linuron (ISO)

3-(3,4-diclorofenil)-1-metil-1- metossiurea

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

Dicromato di potassio

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Dicromato di ammonio

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Dicromato di sodio

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Dicromato di sodio, diidrato

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Cromato di sodio

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Solfato di cadmio

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-bromopropano

bromuro di propile

n-bromuro di propile

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-tricloropropano

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Difeniletere, ottabromoderivato

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

1,2-dimetossietano

etilen-glicol-dimetil-etere

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

1,2-bis(2-metossietossi)etano

TEGDME

Tri-etilen-glicol-dimetil-etere

triglyme

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

Tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]

n-pentil-isopentilftalato [2]

di-n-pentil ftalato [3]

diisopentilftalato [4]

607-426-00-1

284-032-2 [1]-[2]

205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0 [1]-[2]

131-18-0 [3]

42925-80-4 [4]

 

Benzil-butil-ftalato

BBP

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

Acido 1,2-benzenedicarbossilico

Alchilesteri di-C7-11-ramificati e lineari

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

Miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio

4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio

607-487-00-4

402-660-9

 

Dinocap (ISO)

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

E

2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one

611-131-00-3

420-580-2

 

Azafenidina

611-140-00-2

68049-83-2

 

Carbendazina (ISO)

Benzimidazol-2-ilcarbammato di metile

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomil (ISO)

1-(butilcarbammoil)benzimidazol-2-ilcarbammato di metile

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Miscela di 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

Miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

613-199-00-X

421-550-1

—»

 

b)

Le voci con i numeri di indice 048-006-00-2, 048-008-00-3 e 603-063-00-8 sono sostituite dalle seguenti:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Fluoruro di cadmio

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Cloruro di cadmio

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-epossipropan-1-olo; glycidolo

ossiranometanolo

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5


4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/82


DIRETTIVA 2006/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2006

relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Dal punto di vista macroeconomico, l'utilizzazione dei veicoli noleggiati consente, in talune situazioni, una ripartizione ottimale delle risorse limitando lo spreco dei fattori di produzione.

(3)

Dal punto di vista microeconomico, tale possibilità introduce un elemento di elasticità nell'organizzazione del trasporto ed incrementa in tal modo la produttività delle imprese.

(4)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all’allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«veicoli»: veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci;

b)

«veicoli noleggiati»: i veicoli che, a pagamento e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l'impresa che fornisce i veicoli.

Articolo 2

1.   Ogni Stato membro consente l'utilizzazione nel suo territorio, ai fini del traffico tra Stati membri, veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:

a)

il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di quest'ultimo Stato membro;

b)

il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

c)

il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio;

d)

il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

2.   Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dev'essere comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo:

a)

contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l'identificazione del veicolo;

b)

qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente.

I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali possano utilizzare, alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, veicoli noleggiati, immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione nel loro territorio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.

2.   Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia superiore a 6 tonnellate.

Articolo 4

La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda, per l'utilizzazione dei veicoli presi a noleggio, condizioni meno restrittive di quelle previste agli articoli 2 e 3.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative:

a)

all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacità di trasporto su strada;

b)

ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada;

c)

alla formazione dei prezzi di noleggio;

d)

all'importazione dei veicoli;

e)

alle condizioni di accesso all'attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.

Articolo 6

La direttiva 84/647/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione di cui all’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 56.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 66) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2005.

(3)  GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72. Direttiva modificata dalla direttiva 90/398/CEE (GU L 202 del 31.7.1990, pag. 46).

(4)  Vedi allegato I, parte A.


ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e relativa modificazione

(di cui all’articolo 6)

Direttiva 84/647/CEE del Consiglio

(GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72)

Direttiva 90/398/CEE del Consiglio

(GU L 202 del 31.7.1990, pag. 46)

Parte B

Termini d'attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 6)

Direttiva

Termine di attuazione

Direttiva 84/647/CEE

30 giugno 1986

Direttiva 90/398/CEE

31 dicembre 1990


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 84/647/CEE

Presente regolamento

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, primo trattino

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, secondo trattino

Articolo 1, lettera b)

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, punti da 1 a 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 2, punto 5, primo comma, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 2, punto 5, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 2, punto 5, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 5, frase introduttiva

Articolo 5, frase introduttiva

Articolo 5, primo trattino

Articolo 5, lettera a)

Articolo 5, secondo trattino

Articolo 5, lettera b)

Articolo 5, terzo trattino

Articolo 5, lettera c)

Articolo 5, quarto trattino

Articolo 5, lettera d)

Articolo 5, quinto trattino

Articolo 5, lettera e)

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Allegato I

Allegato II


Rettifiche

4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/86


Rettifica del regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 344 del 27 dicembre 2005 )

A pagina 1, primo visto:

anziché:

«visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A,»

leggi:

«visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,».


4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/87


Rettifica della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 255 del 30 settembre 2005 )

A pagina 15, articolo 16, primo comma:

anziché:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o marzo 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»,

leggi:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»


4.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/88


Rettifica della direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 344 del 27 dicembre 2005 )

A pagina 43, nell’allegato, alla numerazione degli ftalati:

anziché:

«[XX]» e «[XXbis.]»,

leggi:

«51.» e «51bis