ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 79

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
24 marzo 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

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Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili ( 1 )

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*

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari. ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 79/1


DECISIONE N. 456/2005/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2005

che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali Europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato , (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'evoluzione della società dell'informazione e l'affermazione della banda larga inciderà sulla vita di tutti i cittadini dell'Unione europea stimolando, tra l'altro, l'accesso alla conoscenza e nuove modalità di acquisirla, aumentando così la domanda di nuovi contenuti, applicazioni e servizi.

(2)

La penetrazione di Internet nella Comunità è tuttora in forte crescita. Le opportunità offerte da Internet andrebbero sfruttate in modo da recare ad ogni individuo e ad ogni organizzazione nella Comunità i benefici sociali ed economici della condivisione di informazioni e conoscenze. In Europa sono oggi mature le condizioni per sfruttare il potenziale dei contenuti digitali.

(3)

Le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23-24 marzo 2000 hanno sottolineato il fatto che il passaggio a un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l'occupazione. In quell'occasione è stato espressamente riconosciuto il valore aggiunto che l'industria dei contenuti può apportare mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete.

(4)

Il Piano d'azione eEurope 2005, che sviluppa la strategia di Lisbona, prevede azioni destinate a stimolare l'emergere di servizi, applicazioni e contenuti sicuri su reti a banda larga, in modo da stimolare un ambiente favorevole agli investimenti privati, alla creazione di nuovi posti di lavoro, all'aumento della produttività e alla modernizzazione dei servizi pubblici, e da favorire la partecipazione di tutti alla società dell'informazione globale.

(5)

È in visibile aumento la domanda di contenuti digitali di qualità in Europa, con diritti equilibrati di accesso e di utenza, da parte di un'ampia collettività di cittadini nella società, studenti, ricercatori, PMI ed altri utenti commerciali o persone con esigenze specifiche desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, o «riutilizzatori» che sfruttano le risorse di contenuti digitali per creare servizi.

(6)

I soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali sono i fornitori di contenuti (tra cui organizzazioni ed istituzioni del settore pubblico e privato che creano, raccolgono o detengono contenuti digitali) e gli utenti dei contenuti (tra cui organizzazioni e imprese che, in quanto utenti finali, riutilizzano i contenuti digitali o vi aggiungono valore). Particolare attenzione andrebbe dedicata alla partecipazione delle PMI.

(7)

Il programma eContent (2001-2004) adottato con la decisione 2001/48/CE del Consiglio (3), ha agevolato lo sviluppo e l'utilizzazione di contenuti digitali europei su Internet, nonché la diversità linguistica dei siti Internet europei nella società dell'informazione. La comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2003 relativa alla valutazione intermedia del programma eContent ribadisce l'importanza di intervenire in questo campo.

(8)

I progressi tecnologici offrono il potenziale di aggiungere valore ai contenuti sotto forma di conoscenze incorporate e di migliorare l'interoperatività a livello di servizio, fondamentale per accedere ai contenuti digitali, usarli e distribuirli. Ciò si applica in particolare ai settori di pubblico interesse di cui è chiamato ad occuparsi il presente programma.

(9)

Promuovendo modelli commerciali solidi si aumenterà la continuità dei progetti avviati a titolo del presente programma, migliorando quindi anche le condizioni propizie a una maggiore redditività economica dei servizi basati sull'accesso e sul riutilizzo dei contenuti digitali.

(10)

È stato definito un quadro legislativo adatto alle sfide poste dai contenuti digitali nella società dell'informazione (4)  (5)  (6).

(11)

Diverse prassi vigenti negli Stati membri continuano a porre ostacoli tecnici che impediscono l'ampio accesso, l'uso, il riutilizzo e lo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico nella Comunità.

(12)

Ove i contenuti digitali comportino dati personali, occorre osservare le direttive 95/46/CE (7) e 2002/58/CE (8) e le tecnologie impiegate dovrebbero essere rispettose della vita privata, tutelandola attivamente ove possibile.

(13)

Le azioni intraprese dalla Comunità, relative ai contenuti delle informazioni, dovrebbero promuovere la specificità multilinguistica e multiculturale della Comunità.

(14)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(15)

La Commissione dovrebbe garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati, in particolare quelli relativi a istruzione e cultura e al Quadro europeo di interoperabilità.

(16)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (10).

(17)

Poiché lo scopo dell'azione prospettata, con la quale si mira cioè a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle tematiche in oggetto e può dunque, a causa della portata e degli effetti di dimensione europea delle azioni previste, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1.   La presente decisione istituisce, per il periodo 2005-2008, un programma comunitario volto a rendere i contenuti digitali in Europa più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni — in settori di pubblico interesse — a livello comunitario.

Il programma è denominato programma «eContentplus» (in prosieguo «il programma»).

2.   Per raggiungere l'obiettivo generale del programma è data esecuzione alle seguenti linee d'azione:

a)

facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento;

b)

favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale;

c)

rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione.

Le attività da svolgere nell'ambito delle linee di azione sono mirate ai settori inerenti ai documenti del settore pubblico, ai dati territoriali e ai contenuti didattici, culturali e scientifici di cui all'allegato I. Il programma è attuato in conformità dell'allegato II.

Articolo 2

Partecipazione

1.   Al programma possono partecipare i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri. Al programma possono inoltre partecipare i soggetti giuridici stabiliti nei paesi candidati all'adesione in conformità degli accordi bilaterali vigenti o futuri con tali paesi.

2.   Al programma possono partecipare i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato EFTA parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni di detto accordo.

3.   Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità, i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e le organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma. La decisione di autorizzare tale partecipazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Competenze della Commissione

1.   La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2.   La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

3.   Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza generale e la complementarità con altri pertinenti programmi e altre politiche e azioni comunitarie attinenti allo sviluppo e all'uso dei contenuti digitali europei e alla promozione della diversità linguistica nella società dell'informazione, in particolare con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e con IDA, eTEN, eInclusion, eLearning, MODINIS e Uso sicuro di Internet.

4.   Secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:

a)

adozione e modifiche del programma di lavoro;

b)

determinazione dei criteri e dei contenuti degli inviti a presentare proposte, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 1;

c)

valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, il cui importo stimato è pari o superiore a 1 milione di EUR;

d)

eventuali inosservanze delle disposizioni di cui all'allegato II.

5.   La Commissione riferisce al comitato di cui all'articolo 4 sull'avanzamento dell'esecuzione del programma.

Articolo 4

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Controllo e valutazione

1.   Affinché i contributi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, la Commissione veglia a che le azioni realizzate ai sensi della presente decisione siano sottoposte a una valutazione ex ante, ad un follow up e a una valutazione ex post.

2.   La Commissione valuta l'esecuzione dei progetti nell'ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di attuazione dei progetti e il relativo impatto per stabilire se sono stati effettivamente conseguiti gli obiettivi prefissati.

3.   La Commissione riferisce sull'attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il primo semestre 2006. In tale contesto la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008 al fine di assicurare la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie. La Commissione presenta una relazione definitiva di valutazione a conclusione del programma.

4.   La Commissione presenta i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2007 e 2009 rispettivamente.

Articolo 6

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni comunitarie previste dalla presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 è pari a 149 milioni EUR, di cui 55,6 milioni EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

2.   Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 l'importo è considerato confermato se è coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.

3.   Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2008 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Nell'allegato III figura una ripartizione indicativa delle spese previste.

Fatto a Strasburgo, addì 9 marzo 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 117 del 30.4.2004, pag. 49.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 2004 (GU C 25 E dell'1.2.2005, pag. 19) e posizione del Parlamento europeo del 27 gennaio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2005.

(3)  GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32.

(4)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(5)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(6)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).


ALLEGATO I

Azioni

I.   INTRODUZIONE

L'obiettivo generale di eContentplus è quello di rendere i contenuti digitali in Europa più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni e conoscenze — in settori di pubblico interesse — a livello della Comunità.

Il programma creerà migliori condizioni di accesso e di gestione dei contenuti e servizi digitali in ambienti multilinguistici e multiculturali ed amplierà la scelta degli utenti sostenendo nuove modalità di interazione con contenuti digitali ottimizzati in termini di conoscenza, elemento questo sempre più essenziale per dinamizzare i contenuti e adattarli a contesti specifici (apprendimento, cultura, persone con esigenze specifiche, ecc.).

Il programma preparerà il terreno ad un quadro strutturato per contenuti digitali di qualità in Europa — lo Spazio europeo dei contenuti digitali — facilitando il trasferimento di esperienze, l'adozione delle migliori pratiche e la fecondazione reciproca fra settori di contenuti, fornitori di contenuti e utenti.

a)

facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento;

b)

favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale;

c)

rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione.

II.   LINEE DI AZIONE

A.

Facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento

Le attività da svolgere nell'ambito di tale linea d'azione comprendono la creazione di reti e alleanze fra i soggetti attivi nel settore, incoraggiando la creazione di nuovi servizi.

I settori di intervento sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, l'apprendimento e i contenuti culturali.

Si privilegeranno:

a)

il sostegno ad un riconoscimento più ampio dell'importanza delle informazioni del settore pubblico, del loro valore commerciale e delle implicazioni per la società derivanti dal loro uso. Le attività migliorano l'uso e lo sfruttamento effettivi delle informazioni del settore pubblico in un contesto transfrontaliero da parte di enti pubblici e imprese private, PMI comprese, finalizzati a creare prodotti e servizi di informazione a valore aggiunto;

b)

l'incentivo all'uso più ampio dei dati territoriali da parte di enti pubblici e imprese private, PMI comprese, e dei cittadini, attraverso meccanismi di cooperazione a livello europeo. Le attività dovrebbero affrontare questioni sia tecniche che organizzative, evitando doppioni e insiemi di dati territoriali insufficienti. Esse dovrebbero promuovere l'interoperatività transfrontaliera, sostenendo il coordinamento fra agenzie cartografiche ed incentivando l'emergere di nuovi servizi a livello europeo per utenti mobili, oltre a sostenere l'uso di standard aperti;

c)

la promozione della moltiplicazione di raccolte di conoscenza europee aperte di oggetti digitali, destinate alle comunità dell'istruzione e della ricerca e ai singoli. Le attività sostengono la creazione di servizi transeuropei di intermediazione per contenuti digitali didattici, con modelli commerciali connessi. Si dovrebbe anche incoraggiare l'uso di standard aperti e la creazione di ampi gruppi di utenti per analizzare e testare gli schemi preliminari di normazione e di specifiche, al fine di introdurre gli aspetti multilinguistici e multiculturali europei nel processo di definizione degli standard globali dei contenuti digitali didattici;

d)

la promozione dell'emergere di infrastrutture informatiche transeuropee per l'accesso e l'uso di risorse digitali europee di carattere culturale e scientifico, mediante il collegamento di biblioteche virtuali, memorie comunitarie, ecc. Le attività dovrebbero comprendere approcci coordinati alla digitalizzazione e al collezionamento, la conservazione di oggetti digitali e inventari di risorse digitali di carattere culturale e scientifico. Si dovrebbe migliorare l'accesso ai beni digitali culturali e scientifici medianti regimi efficaci di autorizzazione e la liberazione preventiva e collettiva dei diritti.

B.

Favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale

Le attività da svolgere nell'ambito di tale linea d'azione sono volte a facilitare l'individuazione e l'ampia diffusione delle migliori pratiche in termini di metodi, processi e operazioni, per realizzare una miglior qualità e maggiore efficacia ed efficienza nella creazione, uso e distribuzione di contenuti digitali.

Tali attività comprendono esperimenti volti a dimostrare la ricercabilità, l'utilizzabilità, la riutilizzabilità, la componibilità e l'interoperatività dei contenuti digitali nel contesto del quadro giuridico esistente, soddisfacendo nel contempo, sin dalle prime fasi del processo, le esigenze di diversi gruppi e mercati bersaglio in un ambiente sempre più multilinguistico e multiculturale, estendendosi ben oltre le tecnologie di localizzazione.

Tali attività sfruttano i vantaggi della ottimizzazione dei contenuti digitali mediante dati comprensibili da parte della macchina (metadati semanticamente ben definiti, basati su terminologia, lessici e ontologie descrittive appropriate).

Gli esperimenti sono effettuati nell'ambito di raggruppamenti tematici. La raccolta, la diffusione e la condivisione fra settori diversi delle conoscenze acquisite sono parte integrante degli esperimenti.

I settori mirati di applicazione sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, i contenuti digitali culturali e didattici e i contenuti digitali scientifici e accademici.

C.

Rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione

Le attività da svolgere nell'ambito di tale linea d'azione comprendono misure di accompagnamento della pertinente legislazione relativa ai contenuti digitali e la promozione di una maggiore collaborazione fra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali, nonché misure di sensibilizzazione. Tali attività sostengono lo sviluppo di analisi comparative, strumenti di monitoraggio e analisi, valutazione dell'impatto del programma e diffusione dei risultati e individuano e analizzano le opportunità e i problemi emergenti (per esempio fiducia, marcatura di qualità, diritti di proprietà intellettuale nell'istruzione), proponendo, eventualmente, soluzioni.


ALLEGATO II

Modalità di attuazione del programma

1.

La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell'allegato I.

2.

Il programma è attuato mediante azioni indirette, fra cui:

a)

azioni a compartecipazione finanziaria:

i)

progetti destinati a migliorare le conoscenze onde migliorare i prodotti, processi e/o servizi esistenti, e/o soddisfare le esigenze delle politiche comunitarie. La partecipazione della Comunità al finanziamento del progetto non supera di norma il 50 % del costo. Gli enti pubblici possono fruire del rimborso del 100 % dei costi aggiuntivi;

ii)

azioni di migliori pratiche per diffondere conoscenze. Tali azioni di norma si svolgono nell'ambito di raggruppamenti tematici collegati fra loro da reti tematiche. Il contributo comunitario a queste misure si limita ai costi diretti ritenuti necessari o appropriati per realizzare gli obiettivi specifici dell'azione;

iii)

reti tematiche: reti che riuniscono una serie di soggetti interessati ad un dato obiettivo tecnologico e organizzativo, per facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze. Le reti possono essere collegate alle azioni di migliori pratiche. Il sostegno è concesso per i costi aggiuntivi ammissibili legati al coordinamento e alla realizzazione della rete. La partecipazione comunitaria può coprire i costi aggiuntivi ammissibili di queste misure;

b)

misure di accompagnamento:

le misure di accompagnamento contribuiscono all'attuazione del programma o alla preparazione di attività future. Sono escluse le misure destinate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, le attività di marketing e la promozione delle vendite:

i)

studi a sostegno del programma, compresa la preparazione di attività future;

ii)

scambio di informazioni, conferenze, seminari, workshop e altre riunioni, oltre alla gestione delle attività comprese nei raggruppamenti;

iii)

azioni di divulgazione, informazione e comunicazione.

3.

La selezione delle azioni in compartecipazione finanziaria avviene mediante inviti a presentare proposte pubblicati sul sito Internet della Commissione, in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.

4.

Se del caso, si dovrebbe allegare alla domanda di sostegno comunitario un piano finanziario che elenchi tutte le voci del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità, e i crediti o le sovvenzioni chiesti o ottenuti presso altre fonti.

5.

Le misure di accompagnamento sono attuate per mezzo di bandi di gara in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.


ALLEGATO III

Ripartizione indicativa delle spese

1.

Facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali e i relativi uso e sfruttamento

40-50 %

2.

Favorire il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche in materia di contenuti digitali sia tra fornitori e utenti dei contenuti sia sul piano transettoriale

45-55 %

3.

Rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali e la sensibilizzazione

8-12 %


24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 79/9


DIRETTIVA 2005/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2005

che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 intitolata «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» individua una serie di azioni necessarie per il completamento del mercato unico dei servizi finanziari.

(2)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano d'azione sia realizzato entro il 2005.

(3)

Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella sua relazione finale il comitato dei saggi ha raccomandato che venga posto in essere un quadro normativo articolato su quattro livelli volto ad accrescere la flessibilità, l'efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione a livello comunitario nel settore dei valori mobiliari.

(4)

Nella risoluzione su una regolamentazione più efficace dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea, il Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 ha accolto favorevolmente la relazione del comitato dei saggi e ha raccomandato l'attuazione dell'approccio articolato su quattro livelli.

(5)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha adottato, il 6 giugno 2001, le decisioni 2001/527/CE (4) e 2001/528/CE (5) che istituiscono, rispettivamente, il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.

(6)

La trasparenza e la responsabilità democratica devono essere inerenti alla cosiddetta procedura Lamfalussy e alla sua estensione, e ciò può essere garantito sufficientemente soltanto dal rispetto dell'equilibrio interistituzionale per quanto riguarda le misure di esecuzione.

(7)

La presente direttiva modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (6), 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (7), 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato delle assicurazioni (8), 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (9), 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (10), 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (11), 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (12), 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (13), 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (14), 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (15) e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. La presente direttiva mira soltanto ad apportare alcune modifiche alla struttura organizzativa dei comitati. Tali modifiche non estendono né i poteri per l'adozione di misure di esecuzione conferiti alla Commissione da tali direttive, né i poteri conferiti al Consiglio dalla direttiva 93/6/CEE.

(8)

Nella sua risoluzione del 5 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha approvato questo approccio su quattro livelli nel settore dei valori mobiliari sulla base di una dichiarazione solenne fatta lo stesso giorno di fronte al Parlamento dalla Commissione e sulla base della lettera del 2 ottobre 2001 indirizzata dal commissario per il mercato interno al presidente della commissione per i problemi economici e monetari in merito alle salvaguardie del ruolo del Parlamento europeo in questa procedura. Nella sua risoluzione del 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione di alcuni aspetti di tale approccio ai settori bancario e assicurativo, fermo restando un chiaro impegno da parte del Consiglio di garantire un equilibrio istituzionale appropriato.

(9)

L'impegno preso dalla Commissione in merito alla legislazione sui valori mobiliari con le menzionate dichiarazione del 5 febbraio 2002 e lettera del 2 ottobre 2001 dovrebbe essere completato da garanzie sufficienti in merito ad un equilibrio istituzionale appropriato.

(10)

Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare, per gli altri comparti dei servizi finanziari, misure basate sulla relazione finale del comitato dei saggi.

(11)

Sono necessarie salvaguardie per quanto riguarda l'estensione dell'approccio su quattro livelli anche perché le istituzioni dell'Unione europea non godono ancora di una vasta esperienza pratica dell'approccio su quattro livelli Lamfalussy. Inoltre, la prima e la seconda relazione interlocutoria del gruppo di controllo interistituzionale che controlla la procedura Lamfalussy contengono talune osservazioni e critiche in merito al funzionamento del processo.

(12)

La velocità dell'adozione della legislazione e la qualità della legislazione stessa rappresentano obiettivi fondamentali della procedura Lamfalussy. Il successo della procedura dipende più dalla volontà politica dei partner istituzionali di creare un quadro appropriato per l'adozione della legislazione che dall'accelerazione della creazione delle pertinenti disposizioni tecniche delegate. Inoltre, un'enfasi eccessiva sulla velocità di creazione delle disposizioni delegate potrebbe creare problemi significativi in merito alla qualità delle disposizioni stesse.

(13)

L'estensione della procedura Lamfalussy non reca pregiudizio a eventuali decisioni riguardanti l'organizzazione del controllo a livello europeo.

(14)

A tal fine, per quanto riguarda il settore bancario, occorre adattare il ruolo del comitato consultivo bancario istituito dalla direttiva 2000/12/CE.

(15)

Per rispecchiare tale modifica del suo ruolo il comitato consultivo bancario dovrebbe essere sostituito dal «comitato bancario europeo».

(16)

Le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2000/12/CE sono misure di portata generale e dovrebbero essere adottate secondo l'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(17)

Le misure di esecuzione adottate non dovrebbero modificare le disposizioni essenziali delle direttive.

(18)

Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione di un progetto di misure di esecuzione che consenta di valutarle ed esprimere il proprio parere. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente giustificati, tale periodo può essere abbreviato. Se entro tale periodo il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione riesamina il progetto di misure di esecuzione.

(19)

Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, la Commissione dovrebbe rispettare i seguenti principi: la necessità di garantire la fiducia nei mercati finanziari da parte degli investitori promuovendo elevati standard di trasparenza in tali mercati; la necessità di fornire agli investitori un'ampia gamma di investimenti concorrenziali e un livello di informazione e tutela adattato alle loro rispettive circostanze; l'esigenza di garantire che autorità di regolamentazione indipendenti applichino coerentemente le norme, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la criminalità economica; la necessità di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con tutti i partecipanti del mercato e con il Parlamento europeo e il Consiglio; la necessità di incoraggiare l'innovazione nei mercati finanziari che devono essere dinamici ed efficienti; la necessità di garantire l'integrità del mercato mediante un controllo ravvicinato e reattivo dell'innovazione finanziaria; l'importanza di ridurre il costo del capitale e di aumentarne l'accessibilità; l'equilibrio a lungo termine dei costi e dei benefici per i partecipanti del mercato (incluse le piccole e medie imprese e i piccoli investitori) nelle misure di esecuzione; la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari UE senza pregiudicare la necessaria estensione della cooperazione internazionale; la necessità di giungere ad una situazione di parità per tutti i partecipanti del mercato fissando norme a livello europeo ogni volta che ciò si riveli opportuno; la necessità di rispettare le diversità dei mercati nazionali qualora esse non rappresentino un indebito ostacolo alla coesione del mercato unico e la necessità di garantire la coerenza con altre norme legislative comunitarie in tale settore, in quanto squilibri nell'informazione e mancanza di trasparenza possono mettere a rischio il funzionamento dei mercati e soprattutto danneggiare i consumatori e i piccoli investitori.

(20)

Alcune disposizioni esistenti ai fini dell'adeguamento tecnico della direttiva 2000/12/CE devono essere allineate alla decisione 1999/468/CE.

(21)

Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio adottato in altri settori comunitari, la decisione 2004/10/CE della Commissione (17) ha istituito il comitato bancario europeo in quanto organo consultivo incaricato di assistere la Commissione nell'elaborazione della legislazione bancaria comunitaria. I riferimenti alle funzioni consultive del comitato consultivo bancario contenuti nella direttiva 2000/12/CE dovrebbero pertanto essere soppressi.

(22)

Le competenze del comitato consultivo bancario relative al controllo dei coefficienti di osservazione della solvibilità e della liquidità degli enti creditizi non sono più necessarie tenuto conto dell'armonizzazione delle regole in materia di adeguatezza patrimoniale e dell'evoluzione delle tecniche utilizzate dagli enti creditizi per misurare e gestire il loro rischio di liquidità.

(23)

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza hanno segnato notevoli progressi, in particolare grazie a memorandum d'intesa, e hanno quindi reso superfluo il monitoraggio periodico da parte della Commissione e il resoconto sistematico al comitato consultivo bancario in merito ad alcune decisioni individuali in materia di vigilanza.

(24)

L'istituzione del comitato bancario europeo non dovrebbe escludere altre forme di cooperazione tra le diverse autorità implicate nella regolamentazione e nella vigilanza degli enti creditizi, in particolare in seno al comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito dalla decisione 2004/5/CE della Commissione (18).

(25)

Il comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE è incaricato di assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferitele dalle direttive in materia di assicurazioni, in particolare per quanto concerne gli adeguamenti tecnici necessari per tenere conto degli sviluppi intervenuti in tale settore; le misure di esecuzione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE.

(26)

La direttiva 91/675/CEE stabilisce che il comitato delle assicurazioni ha altresì il compito di esaminare tutte le questioni relative all'applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il settore delle assicurazioni e, in particolare, di consigliare la Commissione sulle proposte legislative che essa intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)

Al fine di creare un mercato interno che offra ai titolari e ai beneficiari di un'assicurazione una protezione adeguata, le imprese dei settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali che operano nel mercato interno in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sono soggette ad una specifica normativa comunitaria. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e preservare la stabilità finanziaria, è necessario che tale normativa possa essere adeguata rapidamente alle variazioni del mercato che hanno un'incidenza su detti settori, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari e tecnici.

(28)

Il ruolo del comitato delle assicurazioni deve pertanto essere adattato e la relativa denominazione divenire quindi «Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali». Tuttavia, segnatamente nel settore delle pensioni aziendali o professionali, il Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali non deve prendere in considerazione questioni di diritto sociale e del lavoro come l'organizzazione dei regimi occupazionali e, in particolare, la partecipazione obbligatoria nonché il contenuto degli accordi collettivi di lavoro.

(29)

Le misure necessarie all'attuazione degli atti contemplati dalla direttiva 91/675/CEE sono misure di portata generale e dovrebbero essere adottate secondo l'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(30)

Al fine di garantire la coerenza istituzionale e giuridica con l'approccio adottato in altri settori comunitari, la decisione 2004/9/CE della Commissione (19) ha istituito il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali in quanto organo consultivo incaricato di assistere la Commissione nel settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. I riferimenti alle funzioni consultive del comitato delle assicurazioni contenuti nella direttiva 91/675/CEE dovrebbero pertanto essere soppressi.

(31)

La direttiva 85/611/CEE ha istituito il comitato di contatto OICVM, incaricato di assistere la Commissione agevolando un'applicazione armonizzata della medesima direttiva mediante una regolare concertazione, promuovendo le consultazioni tra gli Stati membri e consigliando, se necessario, la Commissione sulle modifiche da apportare alla presente direttiva.

(32)

Il comitato di contatto OICVM agisce anche in veste di comitato di «comitatologia» ai sensi della decisione 1999/468/CE per assistere la Commissione riguardo alle modifiche tecniche da apportare alla direttiva 85/611/CEE.

(33)

Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure per trasferire al comitato europeo dei valori mobiliari, tra l'altro, la funzione di consulenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione attualmente assegnata al comitato di contatto OICVM.

(34)

Per applicare pienamente il modello definito dalle recenti direttive nel settore dei valori mobiliari, in particolare dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (20), che attribuisce al comitato europeo dei valori mobiliari il compito di assistere la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di regolamentazione, demandando alla decisione 2001/528/CE l'organizzazione di altri aspetti dell'attività di tale comitato, occorre sopprimere le disposizioni che definiscono, nel quadro dell'articolo 53 della direttiva 85/611/CEE, l'organizzazione e i compiti dell'attuale comitato di contatto OICVM al di fuori della sua funzione in sede di «comitatologia».

(35)

Le competenze del comitato europeo dei valori mobiliari dovrebbero pertanto essere espressamente estese al di là di quelle già conferitegli dalla direttiva 2003/6/CE, in modo da abbracciare le funzioni attualmente previste dalla direttiva 85/611/CEE. Le misure necessarie all'attuazione di quest'ultima direttiva sono misure di portata generale e dovrebbero essere adottate secondo l'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(36)

È pertanto necessario modificare opportunamente le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE, 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 93/6/CEE, 94/19/CE E 2000/12/CE RELATIVE AL SETTORE BANCARIO

Articolo 1

Direttiva 93/6/CEE

All'articolo 7, paragrafo 9, terza frase della direttiva 93/6/CEE, i termini «al Comitato consultivo bancario e» sono soppressi.

Articolo 2

Direttiva 94/19/CE

All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 94/19/CE, i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti da «comitato bancario europeo».

Articolo 3

Direttiva 2000/12/CE

La direttiva 2000/12/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2, sulle modifiche dell'elenco di cui al paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 2, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone recentemente sottratte al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza.»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Autorizzazione

Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Essi ne fissano le condizioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9, e le notificano alla Commissione.»;

4)

all'articolo 22, paragrafo 9, la seconda frase è soppressa;

5)

all'articolo 22, paragrafo 10, la seconda frase è soppressa;

6)

all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

a)

di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo;

b)

di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un ente creditizio della Comunità, in modo che quest'ultimo diventi una sua filiazione.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta dell'impresa madre o delle imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione ai sensi dell'articolo 11.»;

7)

all'articolo 24, paragrafo 2, i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti da «comitato bancario europeo»;

8)

all'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato bancario europeo, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;

9)

all'articolo 49, paragrafo 2, terza frase, i termini «comitato consultivo bancario» sono sostituiti da «comitato bancario europeo»;

10)

all'articolo 52, paragrafo 9, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«L'autorità competente interessata notifica l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.»;

11)

all'articolo 56 bis, secondo comma, prima frase, i termini «il comitato consultivo bancario può» sono sostituiti da «la Commissione può richiedere al comitato consultivo bancario di»;

12)

il titolo VI è soppresso;

13)

all'articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito dalla decisione 2004/10/CE della Commissione (21) (in appresso “il comitato”).

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»;

14)

all'articolo 64, paragrafi 2 e 6, i termini «e il comitato bancario europeo» sono soppressi.

CAPO II

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 73/239/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE E 2002/83/CE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI E ALLE PENSIONI AZIENDALI O PROFESSIONALI

Articolo 4

Direttiva 73/239/CEE

La direttiva 73/239/CEE è così modificata:

bis

«Articolo 29 bis

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

1)1.

a)

di qualsiasi autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

b)

di qualsiasi acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.

2.   Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.»;

2)   all'articolo 29 , paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE (22) e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

a)

domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente;

b)

acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

Articolo 5

Direttiva 91/675/CEE

La direttiva 91/675/CEE è così modificata:

1)   nel titolo i termini «comitato delle assicurazioni» sono sostituiti da «comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali»;

2)   l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione (23) (in seguito “il comitato”).

2.   Il presidente del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/6/CE della Commissione (24) partecipa alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

3.   Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle riunioni.

4.   Al segretariato del comitato provvedono i servizi della Commissione.;

3)   l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Quando atti adottati nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da essi stabilite, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (25), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.;

4)   gli articoli 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 6

Direttiva 92/49/CEE

All'articolo 40, paragrafo 10, prima frase, della direttiva 92/49/CEE, i termini «presenta al comitato per le assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE una relazione che riporta il numero e il tipo» sono sostituiti da «informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo».

Articolo 7

Direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è così modificata:

1)   all'articolo 10 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;

2)   all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Entro il 1o gennaio 2006 la Commissione prepara una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione.»

Articolo 8

Direttiva 2002/83/CE

La direttiva 2002/83/CE è così modificata:

1)

all'articolo 46, paragrafo 9, prima frase, i termini «la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo» sono sostituiti da «la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo»;

2)

l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

a)

di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

b)

di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.

Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui alla lettera a), a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e alle altre autorità competenti.»;

3)

all'articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione (26).

CAPO III

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 85/611/CEE E 2001/34/CE SUI VALORI MOBILIARI

Articolo 9

Direttiva 85/611/CEE

La direttiva 85/611/CEE è così modificata:

1)

l'articolo 6 quater è così modificato:

a)

al paragrafo 9, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.»;

b)

al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi.»;

2)

all'articolo 14, paragrafo 6, il secondo comma è soppresso;

3)

all'articolo 21, paragrafo 4, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Tali informazioni sono oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari.»;

4)

all'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari.»;

5)

il titolo della sezione X è sostituito dal seguente:

«Comitato europeo dei valori mobiliari»;

6)

l'articolo 53 è soppresso;

7)

l'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 53 bis

Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2:

a)

chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità,

b)

allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.»;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 53 ter

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (27), in seguito denominato il “comitato”.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (28), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Direttiva 2001/34/CE

La direttiva 2001/34/CE è così modificata:

1)

l'articolo 108 è soppresso;

2)

l'articolo 109 è sostituito dal seguente:

«Articolo 109

1.   Ai fini di adeguare, a seconda delle esigenze della situazione economica, l'importo minimo per la prevedibile capitalizzazione di borsa fissato all'articolo 43, paragrafo 1, la Commissione sottopone al comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (29), un progetto di misure da adottare.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (30), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPO IV

MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/87/CE RELATIVA AI CONGLOMERATI FINANZIARI

Articolo 11

Direttiva 2002/87/CE

All'articolo 19 della direttiva 2002/87/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Misure di esecuzione

1.   Le misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, non devono modificare le disposizioni essenziali delle direttive.

2.   Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Ove le condizioni fissate in base al trattato relative all'esercizio dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione vengano modificate, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone modifiche. Tale riesame viene effettuato, in ogni caso, al più tardi entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 13

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 maggio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 9 marzo 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 21.

(2)  GU C 58 del 6.3.2004, pag. 23.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2004.

(4)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

(5)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).

(6)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(7)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(10)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/39/CE.

(11)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

(12)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/87/CE.

(13)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/69/CE della Commissione (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

(14)  GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/109/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(15)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

(18)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 28.

(19)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

(20)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(21)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 36.

(22)  GU 184 del 17.7.1999, pag. 23

(23)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.

(24)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 30».

(25)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23».

(26)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34

(27)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).

(28)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

(29)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).

(30)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23