ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 40

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
17 febbraio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 040/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 040/2

Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione conformemente all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000

2

2005/C 040/3

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta Permis de Foix)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Avviso concernente le misure antisovvenzione e antidumping in vigore per le importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India: modifica della denominazione di un'impresa soggetta a dazi compensativi e antidumping individuali

8

 

Banca centrale europea

2005/C 040/6

Parere della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo (COM(2004) 448 definitivo) (CON/2005/2)

9

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Corte EFTA

2005/C 040/7

Richiesta di un parere consultivo rivolta alla Corte EFTA dal Frostating lagmannsrett (Corte di appello di Frostating) con decisione di tale Corte del 23 aprile 2004 nella causa Fokus Bank ASA contro Staten v/Skattedirektoratet (Causa E-1/04)

14

2005/C 040/8

Richiesta di un parere consultivo rivolta alla Corte EFTA dal Gulating lagmannsrett (Corte d'appello di Gulating) con decisione di tale Corte del 3 maggio 2004 nella causa Reidar Rasmussen m.fl. contro Total E&P Norge AS (Causa E-2/04)

15

2005/C 040/9

Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dalla Gulating lagmannsrett, con decisione di tale organo del 28 maggio 2004, nella causa Tsomakas Athanasios e.a. contro lo Stato norvegese (Rikstrygdeverket) (Causa E-3/04)

16

2005/C 040/0

Ricorso promosso l'8 novembre 2004 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-8/04)

17

2005/C 040/1

Ricorso presentato il 23 novembre 2004 dalla Bankers' and Securities Dealers' Association d'Islanda contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-9/04)

18

 

Comitato permanente EFTA

2005/C 040/2

Laboratorio nazionale di riferimento, designato dalla Norvegia, conformemente alla decisione del Consiglio 1999/313/CE, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi

19

 

Autorità di vigilanza EFTA

2005/C 040/3

43a modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure

20

2005/C 040/4

EMAS — Elenco dei centri registrati in Norvegia nel quadro del sistema comunitario di ecogestione e audit ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001

21

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 040/5

IRL-Dublino: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Kerry-Dublino ( 1 )

24

2005/C 040/6

IRL-Dublino: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Galway-Dublino ( 1 )

26

2005/C 040/7

IRL-Dublino: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulle rotte interne Donegal-Dublino e Sligo-Dublino ( 1 )

28

2005/C 040/8

IRL-Dublino: Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulle rotte interne Knock-Dublino e Derry-Dublino ( 1 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

17.2.2005   

IT

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C 40/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 febbraio 2005

(2005/C 40/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3040

JPY

yen giapponesi

137,00

DKK

corone danesi

7,4429

GBP

sterline inglesi

0,69135

SEK

corone svedesi

9,0761

CHF

franchi svizzeri

1,5469

ISK

corone islandesi

81,08

NOK

corone norvegesi

8,3590

BGN

lev bulgari

1,9559

CYP

sterline cipriote

0,5831

CZK

corone ceche

30,062

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

243,85

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6960

MTL

lire maltesi

0,4312

PLN

zloty polacchi

4,0059

ROL

leu rumeni

38 339

SIT

tolar sloveni

239,75

SKK

corone slovacche

38,072

TRY

lire turche

1,7126

AUD

dollari australiani

1,6626

CAD

dollari canadesi

1,6078

HKD

dollari di Hong Kong

10,1708

NZD

dollari neozelandesi

1,8237

SGD

dollari di Singapore

2,1377

KRW

won sudcoreani

1 337,90

ZAR

rand sudafricani

7,8139


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


17.2.2005   

IT

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C 40/2


Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione conformemente all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000

(2005/C 40/02)

L'elenco dei giudici e dei mezzi di impugnazione notificati alla Commissione dagli Stati membri dopo questa data e le eventuali modifiche saranno pubblicate successivamente.

I elenco

Le istanze di cui agli articoli 21 e 29 devono essere proposte dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

in Belgio, il «tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/« erstinstanzliches Gericht»,

nella Repubblica ceca, l'«okresní soud» o «soudní exekutoř»,

in Germania:

nel distretto del «Kammergericht » (Berlino), il «Familiengericht», Pankow/Weissensee;

nei distretti dei rimanenti «Oberlandesgerichte», il «Familiengericht» situato nella sede del rispettivo «Oberlandesgericht»,

in Estonia, il «maakohus» o il «linnakohus»,

in Grecia, il «Πρωτοδικείο».

in Spagna, il «Juzgado de Primera Instancia»,

in Francia, il «juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance»,

in Irlanda, la High Court,

in Italia, la «Corte d'appello»,

per Cipro, non sono state comunicate informazioni alla Commissione europea,

in Lettonia, la «rajona (pilsētas) tiesa»,

in Lituania, il «Lietuvos apeliacinis teismas»,

nel Lussemburgo, il presidente del «Tribunal d'arrondissement»,

per l'Ungheria, non sono state comunicate informazioni alla Commissione europea,

a Malta, il «Prim' Awla tal-Qorti Civili» o «il-Qorti tal Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha»,

nei Paesi Bassi, il «voorzieningenrechter van de rechtbank»,

in Austria, il «Bezirksgericht»,

in Polonia, il «Sąd okręgowy»,

in Portogallo, il «Tribunal de comarca» o «Tribunal de Família e Menores»,

in Slovenia, l'«okrožno sodišče»,

in Slovacchia:

a)

il «Krajský súd v Bratislave» per un'istanza relativa a un divorzio, a una separazione legale o a un annullamento di matrimonio;

b)

l'«Okresný súd» per la residenza abituale del minore o l'«Okresný súd Bratislava I» quando un minore non risiede abitualmente nella Repubblica Slovacca per una domanda relativa alla responsabilità genitoriale.

in Finlandia, il «Käräjäoikeus/tingsrätt»,

in Svezia, lo «Svea hovrätt»,

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, la High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division;

b)

in Scozia, la Court of Session, Outer House;

c)

nell'Irlanda del Nord, la High Court of Justice.

II elenco

Le opposizioni di cui all'articolo 33 devono essere proposte dinanzi alle seguenti autorità giurisdizionali:

in Belgio:

a)

la persona che ha chiesto la dichiarazione di esecutività può proporre opposizione dinanzi alla «cour d'appel» o «hof van beroep»;

b)

la persona contro cui è chiesta l'esecuzione può proporre opposizione dinanzi al «tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»,

nella Repubblica ceca, dinanzi all'«okresní soud»,

in Germania, dinanzi all'«Oberlandesgericht»,

in Estonia, dinanzi al «ringkonnakohus»

in Grecia, dinanzi all'«Εφετείο»,

in Spagna, dinanzi all'«Audiencia Provincial»,

in Francia, dinanzi alla «Cour d'appel»,

in Irlanda, dinanzi alla High Court,

in Italia, dinanzi alla «Corte d'appello»,

per Cipro, non sono state comunicate informazioni alla Commissione europea,

in Lettonia, dinanzi all'«apgabaltiesā»,

in Lituania, dinanzi al «Lietuvos apeliacinis teismas»,

nel Lussemburgo, dinanzi alla «Cour d'appel»,

per l'Ungheria, non sono state comunicate informazioni alla Commissione europea,

a Malta, dinanzi alla «Qorti tal-Appell», conformemente al procedimento previsto per le opposizioni dal Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12,'

nei Paesi Bassi, dinanzi al «rechtbank»,

in Austria, dinanzi al «Bezirksgericht»,

in Polonia, dinanzi al «Sąd apelacyjny»,

in Portogallo, dinanzi al «Tribunal da Relação»,

in Slovenia, dinanzi all'«okrožno sodišče»,

in Slovacchia, dinanzi all' «Okresný súd»,

in Finlandia, dinanzi all' «Hovioikeus/hovrätt»,

in Svezia, dinanzi allo «Svea hovrätt»,

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, dinanzi alla High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division;

b)

in Scozia, dinanzi alla Court of Session, Outer House;

c)

nell'Irlanda del Nord, dinanzi alla High Court of Justice.

III elenco

Le opposizioni di cui all'articolo 34 possono essere proposte soltanto:

in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, mediante ricorso in Cassazione,

nella Repubblica Ceca, mediante «žaloba pro zmatečnost» e «dovolání»,

in Germania, mediante «Rechtsbeschwerde»,

in Estonia, mediante «kasaatsioonkaebus»,

in Irlanda, mediante un ricorso per motivi di diritto alla Supreme Court,

per Cipro, non sono state comunicate informazioni alla Commissione europea,

in Lituania, mediante un ricorso in Cassazione dinanzi al «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»,

per l'Ungheria, non sono state comunicate informazioni alla Commissione europea,

in Austria, mediante «Revisionsrekurs»,

in Polonia, mediante un ricorso in Cassazione dinanzi al «Sąd Najwyższy»,

in Portogallo, mediante un «recurso restrito à matéria de direito, para o Supremo Tribunal de Justiça»,

in Slovenia, mediante «pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije»,

in Slovacchia, mediante «dovolanie»,

in Finlandia, mediante un ricorso al «Korkein oikeus/högsta domstolen»,

in Svezia, mediante un ricorso all'«Högsta domstolen»,

nel Regno Unito, mediante un ulteriore ricorso unico per motivi di diritto:

a)

in Inghilterra e Galles, alla Court of Appeal;

b)

in Scozia, alla Court of Session, Inner House;

c)

per l'Irlanda del Nord, alla Northern Ireland Court of Appeal.


17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/5


Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Foix»)

(2005/C 40/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con domanda presentata il 7 ottobre 2004, la società Encana France, con sede sociale in 68, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, 75008 (Francia), ha chiesto una concessione esclusiva di cinque anni per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la richiesta, detta «Permis de Foix», riguarda una superficie di circa 3 478 chilometri, situata su una parte dei seguenti dipartimenti: Hautes Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège e Aude.

Il perimetro della concessione è costituito dagli archi di meridiano e di parallelo che collegano successivamente i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi:

VERTICI

LONGITUDINE

LATITUDINE

A

2,30 gr O

48,10 gr N

B

1,40 gr O

48,10 gr N

C

1,40 gr O

48,00 gr N

D

1,10 gr O

48,00 gr N

E

1,10 gr O

47,90 gr N

F

0,80 gr O

47,90 gr N

G

0,80 gr O

47,80 gr N

H

0,20 gr O

47,80 gr N

I

0,20 gr O

47,60 gr N

J

0,70 gr O

47,60 gr N

K

0,70 gr O

47,70 gr N

L

1,00 gr O

47,70 gr N

M

1,00 gr O

47,80 gr N

N

2,30 gr O

47,80 gr N

Sono escluse da questo perimetro:

La superficie della concessione di Bonrepos-Montastruc (47,09 km2)

VERTICI

LONGITUDINE

LATITUDINE

O

2,24 gr O

47,98 gr N

P

2,24 gr O

48,04 gr N

Q

2,20 gr O

48,04 gr N

R

2,20 gr O

48,06 gr N

S

2,15 gr O

48,06 gr N

T

2,15 gr O

47,98 gr N

La superficie della concessione di Proupiary (13 km2)

VERTICI

LONGITUDINE

LATITUDINE

U

1,723 gr O

47,965 gr N

V

1,686 gr O

47,990 gr N

W

1,641 gr O

47,981 gr N

X

1,640 gr O

47,970 gr N

Y

1,638 gr O

47,955 gr N

Z

1,650 gr O

47,957 gr N

La superficie della concessione di Saint Marcet (39,43 km2)

VERTICI

LONGITUDINE

LATITUDINE

AA

1,778 gr O

48,032 gr N

AB

1,716 gr O

48,032 gr N

AC

1,700 gr O

48,0096 gr N

AD

1,69316 gr O

48,000 gr N

AE

1,686 gr O

47,990 gr N

AF

1,723 gr O

47,965 gr N

AG

1,796 gr O

47,974 gr N

AH

1,78794 gr O

48,000 gr N

Le imprese interessate possono concorrere presentando domanda entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese 95-427 del 19 aprile 1995 relativo ai titoli minerari (Journal officiel de la République française del 22.4.1995).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction Générale de l'énergie et des matières premières, Direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière, 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13, Francia (tel. (33-1) 44-97-02-30, fax (33-1) 44-97-05-70).


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


17.2.2005   

IT

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C 40/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL)

(2005/C 40/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 15/12/2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32004M3561. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


17.2.2005   

IT

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C 40/8


Avviso concernente le misure antisovvenzione e antidumping in vigore per le importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India: modifica della denominazione di un'impresa soggetta a dazi compensativi e antidumping individuali

(2005/C 40/05)

Le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India sono soggette ad un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio (1) e ad un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio (2).

Le esportazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti dalla MTZ Polyesters Limited, un'impresa con sede in India, sono soggette ad un dazio compensativo individuale dell'8,7 % e ad un dazio antidumping individuale del 49,0 %. Con la decisione 2001/645/CE della Commissione (3) è stato accettato un impegno relativo alle importazioni oggetto di un dazio antidumping. Detta impresa ha informato la Commissione di aver cambiato la propria denominazione in MTZ Polyfilms Limited, asserendo che tale modifica non influisce sul suo diritto di beneficiare dei dazi compensativi e antidumping individuali o dell'impegno da essa assunto sotto la precedente denominazione MTZ Polyesters Limited.

La Commissione ha esaminato le informazioni trasmesse, deducendone che il cambiamento in questione non influisce in alcun modo sulle conclusioni del regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio e della decisione 2001/645/CE della Commissione. Pertanto, il riferimento a «MTZ Polyesters Limited» di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio, agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio ed all'articolo 1 della decisione 2001/645/CE della Commissione deve essere inteso come riferimento a «MTZ Polyfilms Limited».

Il codice addizionale Taric A030, precedentemente attribuito alla MTZ Polyesters Limited, si applica alla MTZ Polyfilms Limited.


(1)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

(2)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(3)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.


Banca centrale europea

17.2.2005   

IT

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C 40/9


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 febbraio 2005

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo

(COM(2004) 448 definitivo)

(CON/2005/2)

(2005/C 40/06)

1.

Il 22 ottobre 2004, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, compreso il finanziamento del terrorismo (di seguito «direttiva proposta»).

2.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù del primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo il quale la BCE viene consultata in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze. La BCE è altresì competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 5, del trattato, in quanto la direttiva proposta riguarda uno dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), vale a dire quello di contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Inoltre, la BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 105, paragrafo 2, e 106, paragrafo 1, del trattato e degli articoli da 16 a 18 e da 21 a 23 del statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in quanto la direttiva proposta contiene disposizioni aventi implicazioni su alcuni compiti del SEBC. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3.

Il presente parere ha ad oggetto il testo della proposta di direttiva sul quale la BCE è stata consultata, vale a dire quello risalente al 13 ottobre 2004. La BCE prende nota del fatto che la proposta di direttiva, durante la Presidenza olandese, ha subito alcune modifiche ma, per ragioni di chiarezza, si asterrà dall'inserire commenti, nel presente parere, su qualunque testo successivo.

4.

L'obiettivo principale della direttiva proposta è di assicurare un recepimento e un'applicazione coordinati, tra gli Stati membri, delle quaranta raccomandazioni riviste del Gruppo di azione finanziaria internazionale (di seguito «GAFI»). Dalla revisione delle quaranta raccomandazioni del GAFI, portata a termine nel giugno 2003, è risultato un apparato rafforzato e più completo di standard internazionali per la salvaguardia dell'integrità del sistema finanziario. In particolare, il campo di applicazione delle quaranta raccomandazioni è stato esteso dal riciclaggio dei proventi di attività criminose alla copertura anche del finanziamento del terrorismo. Sulla base di quanto sopra descritto, la direttiva proposta doterà il mercato unico di un assetto giuridico rafforzato e coerente per la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. In particolare, fra le altre cose si propone di: a) includere il finanziamento del terrorismo nel concetto di riciclaggio dei proventi di attività criminose; b) modificare la definizione di «reato grave» presente nella direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose in vigore (1) (di seguito «direttiva sul riciclaggio in vigore»); c) estendere la cerchia di persone e istituzioni soggette all'applicazione della direttiva sul riciclaggio in vigore per coprire, fra gli altri, i prestatori di servizi a trust e a società e gli intermediari assicurativi (quando agiscono nel settore di assicurazioni vita e altri settori assicurativi collegati agli investimenti), in entrambi i casi nel limite in cui essi non siano già presi in considerazione dalla direttiva sul riciclaggio in vigore; d) ampliare il campo di applicazione degli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela e conservare i documenti per le succursali e controllate, che si trovino in paesi terzi, di istituzioni considerate dalla direttiva sul riciclaggio in vigore; e) proibire esplicitamente agli enti creditizi e finanziari di tenere conti anonimi, libretti di risparmio anonimi o conti intestati a nomi fittizi; f) proibire esplicitamente agli enti creditizi di intrattenere rapporti bancari di corrispondenza con banche di comodo; g) stabilire obblighi più dettagliati di conoscenza del cliente per le istituzioni e le persone soggetti al campo di applicazione della direttiva proposta, in particolare in situazioni nelle quali il rischio di riciclaggio è molto elevato, come nei conti di corrispondenza; h) consentire agli Stati membri di applicare procedure semplificate di due diligence nei casi nei quali vi sia un basso rischio di riciclaggio (la Commissione, assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, è autorizzata ad adottare misure di attuazione dei criteri atti a determinare se il rischio di riciclaggio sia elevato o sia basso); i) a certe condizioni, garantire il reciproco riconoscimento della due diligence nel rapporto con la clientela effettuata da terzi in altri Stati membri; j) richiedere agli Stati membri di stabilire unità di informazione finanziaria per una lotta effettiva al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; e k) richiedere agli Stati membri di mettere a punto un sistema di autorizzazioni o registrazioni per gli uffici dei cambiavalute, così come per i fornitori di servizi a trust e a società. La BCE nota inoltre che la direttiva proposta prevede che, per quanto riguarda il servizio di trasferimento di fondi, si applicano le disposizioni speciali sull'identificazione del cliente, che verranno inserite nella proposta della Commissione, non ancora pubblicata, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le informazioni relative all'ordinante, da allegare al trasferimento di fondi (2).

5.

In linea generale, la BCE richiama l'impegno dell'Eurosistema a «fare quanto è in suo potere per contribuire all'adozione, attuazione ed esecuzione di misure contro l'uso del sistema finanziario a fini terroristici», come espresso in una pubblica dichiarazione il 1o ottobre 2001 dal Consiglio direttivo della BCE, in seguito agli attacchi terroristici negli Stati uniti dell'11 settembre 2001. Sulla questa base generale, la BCE è fortemente a favore della direttiva proposta in quanto essa costituisce un passo avanti importante verso un assetto giuridico comunitario rafforzato per la protezione dell'integrità del sistema finanziario, tenendo conto delle sfide rappresentate dallo sviluppo delle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La BCE è altresì a favore della direttiva proposta dal momento che essa facilita un recepimento e un'applicazione coordinati delle quaranta raccomandazione del GAFI tra gli Stati membri, contribuendo così alla convergenza delle pratiche in tale campo. Tale applicazione coordinata è inoltre di aiuto al fine di mantenere condizioni paritarie tra gli enti creditizi e finanziari nella UE. La BCE è a favore inoltre degli articoli 37 e 38 della direttiva proposta, che prevedono che la Commissione adotti misure di esecuzione, con l'assistenza del comitato sopra menzionato, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e di assicurare un'applicazione uniforme della direttiva proposta. Detti articoli dovrebbero assicurare che l'assetto giuridico della direttiva proposta rimanga aggiornato e quindi efficace. Inoltre, tali articoli dovrebbero contribuire a un'applicazione armonizzata della direttiva proposta da parte delle autorità competenti. Come messo in rilievo nel secondo considerando della direttiva proposta, l'azione comunitaria in tale area è necessaria «per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno per proteggere i loro sistemi finanziari».

6.

La BCE osserva che l'applicazione degli articoli 7 e 30 (che riguardano rispettivamente gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela e le procedure interne) a enti creditizi e ad altri enti finanziari rappresenti una interazione sostanziale con gli obblighi di vigilanza prudenziale. Tali disposizioni sono in linea con le raccomandazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di «Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela» (3) che affrontano la questione da una diversa prospettiva nel senso che mirano a ridurre il rischio operativo e per la reputazione per le banche. La BCE è a favore degli obblighi rafforzati contenuti nella direttiva proposta, in quanto coerenti con le migliori pratiche accettate a livello internazionale. La BCE osserva inoltre che nel processo di recepimento della direttiva proposta a livello nazionale è importante assicurare coerenza tra tali procedure e le misure nazionali di attuazione dell'acquis communautaire nel settore della vigilanza prudenziale degli enti creditizi e altri enti finanziari, in particolare con riguardo alla vigilanza sulle banche e sui gruppi finanziari. A tal fine, si dovrebbe mirare ad un'applicazione coerente e coordinata degli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela da parte delle autorità competenti e sará particolarmente importante nelle legislazioni nelle quali l'applicazione degli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela è affidata ad autorità diverse da quelle responsabili della vigilanza prudenziale per le banche. Coerenza e coordinamento dovrebbero alleggerire l'onere di conformità regolamentare a livello transfrontaliero. In particolare, la BCE osserva che il rispetto degli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela è anche collegato alla questione del rischio operativo, discusso nel contesto della proposta di rifusione della direttiva bancaria consolidata e della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale (4). Tale collegamento deriva dal fatto che le perdite risultanti direttamente (5) da una inadeguata due diligence nel rapporto con la clientela rientrano nel campo di applicazione del rischio operativo, definito nell'articolo 4 della proposta di rifusione della direttiva bancaria consolidata al fine di includere il rischio di perdite derivanti da processi interni, persone e sistemi inadeguati o mancati. Pertanto, la gestione del rischio operativo, come richiesto dall'allegato V, punto 11 della proposta di rifusione della direttiva bancaria consolidata comprende anche le politiche e le procedure previste dagli articoli 7 e 30 della direttiva proposta. Piú in generale, in conformitá dell'articolo 22 della proposta di rifusione della direttiva bancaria consolidata, deve essere imposto alle banche l'obbligo di dotarsi di procedure atte a gestire tutti i rischi materiali presenti o futuri, tra cui anche il rischio per la reputazione risultante da una inadeguata due diligence nel rapporto con la clientela. La BCE ritiene che tale interazione debba essere esplicitamente trattata negli articoli 7 e 30 della direttiva proposta. Il recepimento di tutte le disposizioni correlate e il successivo controllo sulla loro applicazione da parte delle autorità competenti deve essere quanto meno coerente al fine di evitare di imporre un onere non necessario in capo agli enti interessati.

7.

La BCE nota che l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva proposta prevede obblighi di due diligence rafforzati nel rapporto con la clientela per quanto riguarda, tra le altre cose, «conti di corrispondenza con enti creditizi di altri Stati membri o di paesi terzi». Tale disposizione è tesa ad attuare la raccomandazione 7 delle quaranta raccomandazioni GAFI, che riguarda i conti di corrispondenza. Come messo in rilievo nella relazione della direttiva proposta, i conti di corrispondenza costituiscono un'area nella quale il rischio di riciclaggio e di finanziamento terroristico è particolarmente elevato, e come tali necessitano di particolare attenzione.

8.

La BCE rileva inoltre che gli obblighi di due diligence rafforzati nel rapporto con la clientela applicabili ai conti di corrispondenza non si applicano ai conti di corrispondenza tra due enti creditizi del medesimo Stato membro. Tuttavia, la formulazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva proposta non sembra aver preso in considerazione lo specifico sistema di riconoscimento reciproco della UE, come stabilito nella direttiva bancaria consolidata (6). Non è certo se i conti di corrispondenza tra enti creditizi in due diversi Stati membri, come contemplato nella direttiva proposta, debbano essere considerati situazioni ad alto rischio, richiedenti una valutazione, fra le altre cose, della «qualità della vigilanza» di un ente creditizio in un altro Stato membro o la «reputazione» di un ente creditizio autorizzato da un altro Stato membro. La BCE suggerisce di conseguenza che la direttiva proposta esenti gli enti creditizi di altri Stati membri dagli obblighi di due diligence rafforzati nel rapporto con la clientela nei confronti di conti di corrispondenza, sulla base del sistema di riconoscimento reciproco della UE.

i)   Obblighi degli enti creditizi nei confronti delle banche centrali sulla base della direttiva proposta

9.

Una questione di particolare interesse per le banche centrali è se si intenda che gli obblighi di due diligence rafforzati nel rapporto con la clientela contenuti nella direttiva proposta nei confronti dei conti di corrispondenza si applichino ai conti di corrispondenza di banche centrali non appartenenti alla UE (oltre che a quelli appartenenti alla UE) con enti creditizi della UE. L'euro è ampiamente utilizzato come valuta internazionale di riserva e di conseguenza molte banche centrali e autorità monetarie non appartenenti alla UE detengono conti di corrispondenza con enti creditizi appartenenti alla UE. Negli Stati uniti, le disposizioni della legge americana PATRIOT (7) che prevede la certificazione relativamente ai conti di corrispondenza gestiti, istituiti o mantenuti per conto di banche estere, non si applicano ad alcuna banca centrale o autorità monetaria estera che abbia funzioni di banca centrale, o ad alcun ente finanziario internazionale o banca di sviluppo regionale istituita con trattato o accordo internazionale. Dal momento che i conti di corrispondenza con le banche centrali, le autorità monetarie e gli enti finanziari internazionali non sono normalmente associati ad un alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con l'eccezione degli enti rientranti nella lista GAFI dei paesi e territori non collaborativi, la BCE raccomanda l'incorporazione, nella direttiva proposta, di una simile esenzione fra gli obblighi di due diligence rafforzati nel rapporto con la clientela relativamente ai conti di corrispondenza.

10.

Similarmente, la BCE rileva che in virtù dell'articolo 23 dello statuto «la BCE e le banche centrali nazionali possono stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie in altri paesi e, se del caso, con organizzazioni internazionali ... [e] effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ...». La conduzione di operazioni bancarie per conto di tali banche centrali clienti e organizzazioni internazionali clienti non appartenenti alla UE, così come di quelli appartenenti alla UE, è di fondamentale importanza. Non risulta chiaro se le controparti delle banche centrali nazionali (BCN) dell'Eurosistema – ad esempio gli enti creditizi – dovranno applicare le procedure di due diligence nel rapporto con la clientela, sulla base della direttiva proposta, ogni qualvolta ricevano fondi collocati dalle BCN per conto di clienti rappresentati da banche centrali o organizzazioni internazionali. Sarebbe quindi utile se la direttiva proposta potesse venire modificata in modo tale da richiedere agli Stati membri di consentire agli enti o persone oggetto del suo campo d'applicazione, di non applicare le procedure di due diligence nel rapporto con la clientela nei confronti della BCE e delle BCN del SEBC, compreso il caso in cui esse agiscano per conto di clienti terzi. In pratica le banche centrali rappresentano un rischio di riciclaggio molto basso e un riferimento esplicito ad esse accrescerebbe la chiarezza del diritto.

ii)   Obblighi delle banche centrali sulla base della direttiva proposta

11.

Così come nel caso della direttiva sul riciclaggio in vigore, anche la direttiva proposta si applica a enti creditizi e finanziari (articolo 2, paragrafo 1). Non è chiaro se le banche centrali stesse rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva proposta. Per ragioni di chiarezza del diritto, la BCE sarebbe favorevole a che l'articolo 2 della direttiva proposta fosse modificato mediante l'aggiunta di un paragrafo separato secondo il quale le banche centrali valutino la misura in cui considerare un rischio quale rischio di riciclaggio e, laddove vi sia materialmente un tale rischio, prendano le misure adeguate al fine di assicurare che gli obiettivi della direttiva proposta siano rispettati.

12.

L'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva proposta prevede che, per quanto riguarda i servizi di pagamento, si applichino le disposizioni speciali sull'identificazione dei clienti, che verranno inserite nella proposta della Commissione, non ancora pubblicata, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle informazioni relative all'ordinante da allegare al trasferimento di fondi (8). L'obiettivo del regolamento proposto è di assicurare che le informazioni fondamentali sull'ordinante siano immediatamente rese disponibili alle autorità competenti al fine di poterle assistere nella lotta al finanziamento del terrorismo. Il regolamento proposto si applica ai trasferimenti di fondi in qualunque valuta inviati, ricevuti, o entrambi, attraverso un prestatore di servizi di pagamento avente sede legale nella UE (9). Il regolamento proposto prevede inoltre obblighi applicabili ai prestatori di servizi di pagamento relativamente alla conservazione delle informazioni sugli ordinanti da allegare al trasferimento di fondi (10). Le disposizioni contenute nella direttiva proposta riguardanti le informazioni sugli ordinanti non sembrano precludere l'applicazione di altre procedure di due diligence nel rapporto con la clientela ai servizi di pagamento, compresa l'identificazione del titolare economico. Sembra pertanto che la direttiva proposta sia applicabile generalmente al funzionamento dei sistemi di pagamento. In particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, lett. b), della direttiva proposta dichiara che l'identificazione del titolare economico costituisce una delle attività che rientrano fra gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela, e l'articolo 3, paragrafo 8, prevede che per titolare economico si intenda, fra le altre cose, la persona fisica per conto della quale viene compiuta un'operazione o un'attività. In tale contesto rilevano le peculiarità della struttura dei sistemi di pagamento. Come nel caso dei servizi postali, i gestori dei sistemi di pagamento sono esclusivamente responsabili della raccolta ordinata, dello smistamento, del trasferimento e della consegna delle «buste», vale a dire dei messaggi di pagamento, ma generalmente non hanno nè il mandato nè tantomeno la possibilità tecnica di leggere o controllare il contenuto delle buste. Un controllo sull'identità dell'ordinante e del beneficiario, compresi i loro nomi e indirizzi, potrebbe solo essere effettuato dai rispettivi fornitori del servizio finanziario. Ciò è in linea con gli obblighi della direttiva sul riciclaggio in vigore, così come recepita nella legislazione nazionale degli Stati membri. Tuttavia, poichè i moderni sistemi di pagamento offrono un'elaborazione delle informazioni completamente automatizzata, essi non sono in grado di operare alcun controllo di qualità e normalmente non hanno alcun rapporto di lavoro con l'ordinante o con il beneficiario ultimo di un pagamento. Gli operatori dei sistemi di pagamento possono solo controllare la mera presenza di qualche informazione in un campo; essi non possono controllare la qualità, completezza, accuratezza o rilevanza di quella informazione. La BCE è quindi del parere che gli operatori dei sistemi di pagamento debbano essere esentati dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lett. b) della direttiva proposta, fatto salvo il loro obbligo di assicurare che gli ordini di pagamento inseriti in tali sistemi siano effettivamente rintracciati attraverso un sistema di identificazione dei partecipanti al sistema adeguato. In alcuni casi, a tal fine è stato applicato un regolamento di sorveglianza da parte della banca centrale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77). Direttiva così come modificata dalla Direttiva 2001/97/CE (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

(2)  In attuazione della raccomandazione speciale VII (relativa al trasferimento elettronico di fondi) delle raccomandazioni speciali del GAFI sul finanziamento del terrorismo.

(3)  Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, «Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela», Banca dei regolamenti internazionali, ottobre 2001.

(4)  Proposta della Commissione di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sulla rifusione della Direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e della Direttiva del Consiglio 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, del 14 luglio 2004, COM(2004) 486 definitivo.

(5)  Le perdite indirette derivanti dal danno alla reputazione dell'istituzione non fanno parte del rischio operativo.

(6)  Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva come da ultimo modificata dalla Direttiva della Commissione 2004/69/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

(7)  Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (Legge del 2001 relativa all'unificazione e rafforzamento dell'America mediante mezzi appropriati al fine di intercettare e ostacolare il terrorismo).

(8)  La BCE assume che tale disposizione verrà modificata se la Commissione non avrà pubblicato la propria proposta prima dell'entrata in vigore della direttiva proposta.

(9)  Articolo 1, paragrafi 1 e 2, e articoli 3 e 4 del regolamento proposto.

(10)  Articolo 5 del regolamento proposto.


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Corte EFTA

17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/14


Richiesta di un parere consultivo rivolta alla Corte EFTA dal Frostating lagmannsrett (Corte di appello di Frostating) con decisione di tale Corte del 23 aprile 2004 nella causa Fokus Bank ASA contro Staten v/Skattedirektoratet

(Causa E-1/04)

(2005/C 40/07)

È stata presentata alla Corte EFTA, con decisione del 23 aprile 2004 del Frostating lagmannsrett (Corte di appello di Frostating), Trondheim, Norvegia, una richiesta, pervenuta alla Cancelleria della Corte il 27 aprile 2004, di parere consultivo nella causa Fokus Bank ASA contro Staten v/Skattedirektoratet, in merito ai seguenti quesiti:

1.

È conforme all'articolo 40 dell'accordo SEE il fatto che ai contribuenti residenti in altri Stati membri non sia concesso il credito d'imposta per la ritenuta alla fonte?

a)

Ha rilevanza giuridica il fatto che il contribuente risieda in uno Stato membro che si è impegnato, in un accordo fiscale con la Norvegia, a concedere il credito d'imposta per la ritenuta alla fonte?

b)

Ha rilevanza giuridica il fatto che il contribuente, nel caso specifico, ottenga effettivamente o otterrà in futuro, il credito d'imposta per la ritenuta alla fonte?

2.

È conforme all'accordo SEE che uno Stato membro tratti unicamente con la società che distribuisce i dividendi, quando accerta il valore, o ricalcola l'imposta sui dividendi (ritenuta alla fonte), nei casi in cui la decisione di accertamento, per i contribuenti stranieri, si fonda sull'ipotesi che il proprietario ai fini fiscali sia una persona diversa da chi è 1) proprietario ai sensi del diritto privato; 2) iscritto come proprietario al registro degli azionisti (VPS register); 3) dichiarato proprietario nei confronti delle autorità fiscali, e che né il proprietario ai fini fiscali, né il proprietario ai sensi del diritto privato, iscritto al registro degli azionisti, siano stati informati del cambiamento di classificazione?


17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/15


Richiesta di un parere consultivo rivolta alla Corte EFTA dal Gulating lagmannsrett (Corte d'appello di Gulating) con decisione di tale Corte del 3 maggio 2004 nella causa Reidar Rasmussen m.fl. contro Total E&P Norge AS

(Causa E-2/04)

(2005/C 40/08)

È stata presentata alla Corte EFTA, con decisione del 3 maggio 2004 del Gulating lagmannsrett (Corte d'appello di Gulating), Bergen, Norvegia, una richiesta, pervenuta alla Cancelleria della Corte il 13 maggio 2004, di parere consultivo nella causa Reidar Rasmussen m.fl. contro Total E&P Norge AS, in merito ai seguenti quesiti:

1.

È applicabile l'articolo 1 della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, nel caso in cui parte di un'impresa, purché sia organizzata come entità economica indipendente, sia ceduta da una società ad un'altra, e dove le stesse attività o attività corrispondenti siano eseguite dalla società acquirente e da una società affiliata all'interno dello stesso gruppo? Il fatto che taluni rapporti di lavoro siano direttamente ceduti dalla società cedente a quella acquirente ed altri, invece, alla società affiliata, preclude l'applicazione della direttiva ?

2.

Qualora le attività di manutenzione e di supporto dell'impresa siano cedute e non lo sia, invece, l'attività di produzione, e gli addetti a tutte queste attività svolgano un lavoro di gruppo, sia prima che dopo la cessione, è preclusa l'applicazione della direttiva, conformemente all'articolo 1?

3.

È applicabile la direttiva, conformemente all'articolo 1, nel caso di una cessione dei compiti di manutenzione su un impianto fisso di produzione di gas off-shore, in cui una parte considerevole del personale, in termini numerici, così come in termini di specializzazioni, addetta a tali compiti nell'impresa cedente, è ceduta ad un'impresa acquirente che continua a eseguire tali compiti di manutenzione sullo stesso impianto in base a un contratto di servizio? Qualora la proprietà degli attrezzi e strumenti, utilizzati dagli addetti alla manutenzione, sia prima della cessione che dopo, non venga ripresa dall'acquirente, è preclusa l'applicazione della direttiva?

4.

Consegue dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva che sono trasferiti al cessionario, insieme ed in virtù della cessione dell'impresa, i rapporti di lavoro con quei dipendenti che, prima della cessione, non hanno dichiarato che non desideravano lavorare per il suddetto cessionario?


17.2.2005   

IT

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C 40/16


Richiesta di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dalla Gulating lagmannsrett, con decisione di tale organo del 28 maggio 2004, nella causa Tsomakas Athanasios e.a. contro lo Stato norvegese (Rikstrygdeverket)

(Causa E-3/04)

(2005/C 40/09)

Con decisione del 28 maggio 2004 la Gulating lagmannsrett, Corte d'appello di Gulating, Bergen – Norvegia, ha presentato una richiesta di parere consultivo alla Corte EFTA pervenuta al registro di tale organo il 4 giugno 2004, in relazione alla causa Tsomakas Athanasios e.a. contro lo Stato norvegese (Rikstrygdeverket) e concernente la seguente questione:

È conforme con le norme contenute al titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, il fatto che lo Stato di bandiera parta dal presupposto che lo Stato di residenza debba aver rilasciato un formulario E 101 o un attestato contenente informazioni equivalenti a quelle contenute nel formulario E 101, affinché la normativa dello Stato di residenza possa essere applicata conformemente all'articolo 14 ter, paragrafo 4 e che, in mancanza di tale documento, si applica la normativa dello Stato di bandiera conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c)?


17.2.2005   

IT

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C 40/17


Ricorso promosso l'8 novembre 2004 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein

(Causa E-8/04)

(2005/C 40/10)

L'8 novembre 2004 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e Elisabethann Wright, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard n. 35, B-1040 Bruxelles, ha promosso un ricorso di fronte alla corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che, mantenendo in vigore le disposizioni dell'articolo 25 della legge bancaria, che impone la condizione della residenza ad almeno un membro del consiglio di amministrazione e della direzione amministrativa di una banca con sede sul suo territorio, il Principato del Liechtenstein non ha rispettato la libertà di stabilimento di cui all'articolo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

2.

condannare il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e argomentazioni giuridiche addotte a sostegno del ricorso:

L'articolo 31, paragrafo 1 dell'accordo SEE impone la parità di trattamento tra i cittadini del SEE che invocano il diritto di stabilimento e i cittadini del paese di stabilimento.

L'articolo 33 dell'accordo SEE prevede una deroga alla libertà di stabilimento.

La corte EFTA, nella causa E-3/98 Rainford-Towning, EFTA Court Report 1998, pag. 205 e nella causa E-2/01 Pucher, EFTA Court Report 2002, pag. 44, ha stabilito quanto segue: «in base ad una costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee le norme sulla parità di trattamento vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato».

Sia la corte EFTA che la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno concluso che «le norme nazionali che prevedono una distinzione sulla base della residenza potrebbero operare principalmente a discapito dei cittadini di altre parti contraenti, dal momento che i non residenti sono nella maggioranza dei casi stranieri» (Rainford-Towning, punto 29).

La corte EFTA ha inoltre concluso che «per quanto riguarda la giustificazione per ragioni di ordine pubblico, come previsto all'articolo 33 dell'accordo SEE, va affermato che il ricorso al concetto di ordine pubblico, nella misura in cui possa giustificare un trattamento speciale degli stranieri soggetti all'accordo SEE, in tutti i casi suppone, oltre all'alterazione dell'ordine sociale provocata da qualsiasi infrazione della legge, l'esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave che colpisce un interesse fondamentale della società». (Rainford-Towning, punto 42).

La corte EFTA ha riconosciuto che la tutela della funzione e della buona reputazione del settore finanziario rappresenta un obiettivo di ordine pubblico legittimo e che il fatto che il Liechtenstein non sia firmatario della convenzione di Lugano può provocare alcune complicazioni.


17.2.2005   

IT

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C 40/18


Ricorso presentato il 23 novembre 2004 dalla Bankers' and Securities Dealers' Association d'Islanda contro l'Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-9/04)

(2005/C 40/11)

Il 23 novembre 2004 la Bankers' and Securities Dealers' Association d'Islanda, rappresentata dal Dr. Hans-Jörg Niemeyer dello studio Hengeler Mueller, avenue Cortenbergh 1118, B-1000 Bruxelles e dal Dr. Ralf Sauer dello studio Hengeler Mueller, Charlottenstraße 35/36, 10117 Berlino, Germania, ha presentato ricorso presso la Corte EFTA contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

Il ricorrente chiede alla Corte:

1.

di annullare la decisione 213/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA dell'11 agosto 2004 (Icelandic Housing Financing Fund, Fondo islandese per il finanziamento degli alloggi), e

2.

di condannare l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

Il ricorrente è l'associazione di categoria di tutte le banche commerciali islandesi e opera come la loro banca di servizi e di compensazione.

L'Icelandic Housing Financing Fund («HFF») fornisce prestiti ordinari ai privati che intendono costruire o acquistare immobili residenziali, e prestiti supplementari a privati con basso reddito.

Il ricorrente sostiene che i prestiti ordinari siano normali servizi bancari, e che il monopolio statale che di fatto detiene l'HFF sia contrario alla libera prestazione dei servizi, al diritto di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali.

La decisione 213/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA dell'11 agosto 2004 ha dichiarato il sistema HFF compatibile con le norme relative agli aiuti di Stato conformemente all'articolo 59, paragrafo 2 dell'accordo SEE.

Il ricorrente sostiene che l'Autorità di vigilanza EFTA:

abbia infranto l'obbligo di avviare il procedimento formale di esame,

abbia commesso una violazione delle forme sostanziali non fornendo adeguate motivazioni come richiesto dall'articolo 16 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, e

abbia erroneamente interpretato e applicato l'articolo 59, paragrafo 2 dell'accordo SEE.


Comitato permanente EFTA

17.2.2005   

IT

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C 40/19


Laboratorio nazionale di riferimento, designato dalla Norvegia, conformemente alla decisione del Consiglio 1999/313/CE, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi

(2005/C 40/12)

The Norwegian School of Veterinary Science

Department of Food Safety and Infection Biology

P.O. Box 8146 Dep.

N-0033 Oslo


Autorità di vigilanza EFTA

17.2.2005   

IT

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C 40/20


43a modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure

(2005/C 40/13)

Data di adozione:

Stato EFTA: n.a.

Caso n.: 47655

Denominazione: Modifiche del capitolo 26A degli orientamenti dell'Autorità, relativo alla «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento», e proposta di opportune misure

Base giuridica: Decisione n. 40/04 del Collegio

Decisione: Le opportune misure, proposte dall'Autorità e accettate dagli Stati EFTA, sono le seguenti:


17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/21


EMAS

Elenco dei centri registrati in Norvegia nel quadro del sistema comunitario di ecogestione e audit ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001

(2005/C 40/14)

Numero di registrazione

Sospeso

Ragione sociale e indirizzo

Tel./Fax/E-mail

Persona di contatto

Settore industriale

NO-000001

 

Peterson Linerboard AS

Verket 22

N-1543 Moss

+47/ 69 25 65 00

+47/ 69 25 46 95

Ellen Hilde Grøm

21.120

NO-000003

 

Norske Skogindustrier ASA

Skogn

N-7620 Skogn

+47/ 74 08 70 00

+47/ 74 08 71 09

wenche.ravlo@norske-skog.com

Wenche Ravlo

21

NO-000004

 

Isola AS

Fabrikk Eidanger

Prestmoen 9

N-3945 Eidanger

+47/ 35 57 57 00

+47/ 35 55 48 44

isola@isola.no

Gunnar Hansen

26.820

NO-000005

 

Maarud AS

N-2114 Disenå

+47/ 62 96 82 00

+47/ 62 96 82 61

kmellem@krafteurope.com

Kari Benterud Mellem

15.31

NO-000015

 

Rescon Mapei AS

Vallsetveien 6

N-2120 Sagstua

+47/ 62 97 20 00

+47/ 62 97 20 99

alan.ulstad@resconmapei.no

Alan K. Ulstad

24.66

NO-000016

 

Håg ASA

Sundveien

N-7460 Røros

+47/ 72 40 72 00

+47/ 72 40 72 72

Maj Britt Fjerdingen

36.11

NO-000017

 

Gyproc AS

Habornv 59

N-1631 Gamle Fredrikstad

+47/ 69 35 75 00

+47/ 69 35 75 01

gyprocno@gyproc.com

Jon Gjerløw

26.62

NO-000019

 

Norske Skogindustrier ASA

Saugbruksforeningen

Tistedalsg 9-11

N-1756 Halden

+47/ 69 17 40 00

+47/ 69 17 43 30

Alfred Isaksen

21.111

21.120

NO-000023

 

Norgips AS

Tørkop

N-3060 Svelvik

+47/ 33 78 48 00

+47/ 33 78 48 50

john-widar.kalleberg@norgips.com

John Widar Kalleberg

26.62

NO-000026

 

Domstein Måløy AS

Domstein-Måløy Fiskeindustri

Trollebø

N-6700 Måløy

+47/ 57 85 58 00

+47/ 57 85 58 01

are.natland.boe@domstein.no

Grete Hamre

15.202

NO-000027

 

Sør-Norge Aluminium AS

N-5460 Husnes

+47/ 53 47 50 00

+47/ 53 47 53 90

magne.rekkedal@soral.no

Magne Rekkedal

27.421

NO-000034

 

Savo AS

Fyrstikkbakken 7

N-0667 Oslo

+47/ 22 91 67 00

+47/ 22 63 12 09

Birgit Madsen

31.11

NO-000035

 

Olsen Skarholmen AS

Skarholmen

N-5033 Kleppestø

+47/ 56 15 77 70

+47/ 56 15 77 75

bente.nasutvik@panfish.no

Bente Naustvik

15.202

NO-000044

 

Hydro Aluminium Profiler AS

N-2240 Magnor

+47/ 62 83 33 00

+47/ 62 83 33 10

Øyvind Aasen

28

NO-000052

 

Gålå Høgfjellshotell og Hytter AS

N-2646 Gålå

+47/ 61 29 81 09

+47/ 61 29 85 40

galahot@online.no

Gunther Motzke

55.110

55.210

NO-000053

 

Dale AS

Fabrikkvegen

N-5721 Dalekvam

+47/ 56 59 41 00

+47/ 56 59 41 41

daleas@sagatex.no

Knut Skeide

17.210

NO-000054

 

AS Norske Shell

Draugenfeltet

Risavika Havnering 300

Postboks 40

N-4098 Tananger

+47/ 51 69 30 00

+47/ 51 69 30 30

Trym Edvardsson

11.10

NO-000055

 

Møre Tekstilfabrikk AS

Avd Gåseid

Kvasnesveien 2

N-6037 Ålesund

+47/ 70 17 53 00

+47/ 70 17 53 90

vidar@more-tekstil.no

Vidar Mittet

17.60

NO-000056

 

Møre Tekstilfabrikk AS

Avd Vegsund

Borgundveien 489

N-6015 Ålesund

+47/ 70 17 53 00

+47/ 70 17 53 90

vidar@more-tekstil.no

Vidar Mittet

17.60

NO-000059

 

Ørsta Gruppen AS

N-6151 Ørsta

+47/ 70 04 70 04

+47/ 70 04 71 01

firmapost@orstastaal.no

Rolf O. Hjelle

28.1

NO-000060

 

Isola AS

Fabrikk Platon

Lienfossveien 9

N-3670 Notodden

+47/ 35 57 57 00

+47/ 35 55 48 44

isola@isola.no

Gunnar Hansen

25.20

NO-000062

 

Sødra Cell Folla AS

N-7796 Follafoss

+47/ 74 12 36 00

+47/ 74 12 36 01

Oddvar Aftret

21.111

NO-000063

 

Pyrox AS

N-5685 Uggdal

+47/ 53 43 04 00

+47/ 53 43 04 04

Eirik Helgesen

29.2

NO-000071

 

Forestia AS

Avd Kvam

N-2650 Kvam

+47/ 62 42 82 00

+47/ 61 29 25 30

kvam@forestia.com

Harvey Rønningen

20.200

NO-000074

 

Brødr Sunde AS

Borgundfjordveien 118

N-6022 Ålesund

+47/ 70 17 70 00

+47/ 70 14 34 10

post@sunde.no

Liv Jorunn Valaas

24.160

NO-000083

 

Total E & P Norge AS

Finnestadveien 44

N-4029 Stavanger

+47/ 51 50 39 18

+47/ 51 50 31 40

firmapost@ep.total.no

Ulf Einar Moltu

11.100

NO-000084

 

Kims Norge AS

Postboks 33

N-2857 Skreia

+47/ 61 16 56 00

+47/ 61 16 44 17

Stein Rønne

15

NO-000085

 

Kährs Brumunddal AS

Strandsagveien 2

N-2381 Brumunddal

+47/ 62 34 66 00

+47/ 62 34 68 59

Harald Øie

20.200

NO-000086

 

Grafisk Senter Grøset AS

N-2260 Kirkenær

+47/ 62 94 65 00

+47/ 62 99 65 01

firmapost@gsg.no

Mari Lilleåsen

22.220

NO-000087

 

Norske Skogindustrier ASA

Follum

N-3505 Hønefoss

+47/ 32 11 21 00

+47/ 32 11 21 00

astrid.broch-due@norske-skog.com

Astrid Broch-Due

21

NO-000088

 

Moelven Van Severen AS

Tiendeholmen

N-7800 Namsos

+47/ 74 21 33 00

+47/ 74 21 33 90

post@vanseveren.moelven.com

Frank-Espen Kristoffersen

20.101

NO-000090

 

AS Oppland Metall

Mattisrudsvingen 2

N-2827 Hunndalen

+47/ 61 18 76 70

+47/61 17 04 71

firmapost@opplandmetall.no

Knut Sørlie

37.00, 60.2

NO-000092

 

Forestia AS

Braskereidfoss

N-2435 Braskereidfoss

+47/ 62 42 82 00

+47/ 62 42 82 78

braskeriedfoss@forestia.com

Per Olav Løken

20.200

NO-000093

 

Prior Øst BA

Industriveien 1

N-1890 Rakkestad

+47/ 69 22 67 00

+47/ 69 22 67 01

Arne Kristian Kolberg

15.12

NO-000095

 

Grip Senter

Storgata 23 C

N-0184 Oslo

+47/ 22 97 98 00

+47/ 22 42 75 10

Eva Marit Isanger

91.33

NO-000096

 

Gjøvik Land og Toten Avfallsselskap DA

Dalborgmarka 100

N-2827 Hunndalen

+47/ 61 14 55 80

+47/ 61 13 22 45

Bjørn E. Berg

90

NO-000097

 

Hydro Polymers AS

Klor/VCM fabrikken & PVC fabrikken

Rafnes

N-3966 Stahelle

+47/35 00 60 94

+47/35 00 62 98

nils.eirik.stamland@hydro.com

Nils Eirik Stamland

24.140


III Informazioni

Commissione

17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/24


IRL-Dublino: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Kerry-Dublino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 40/15)

1.

Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, l'Irlanda ha deciso di modificare, a decorrere dal 22.7.2005, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Kerry-Dublino, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 66 del 15.3.2002. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico modificati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16.2.2005.

Se entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire detti servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Irlanda, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso al collegamento in questione a un unico vettore e indirà una gara per l'affidamento di questi servizi a decorrere dal 22.7.2005.

2.

Oggetto della gara d'appalto: Oggetto della gara d'appalto è la fornitura, a decorrere dal 22.7.2005, di servizi aerei di linea sulla rotta Kerry-Dublino conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale collegamento e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16.2.2005.

3.

Partecipazione: La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. I servizi devono utilizzare aeroporti soggetti alla giurisdizione della Irish Aviation Authority (Autorità irlandese dell'Aviazione civile).

4.

Procedura: La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.

Fascicolo di gara: Il fascicolo di gara completo, comprendente il modulo per la presentazione dell'offerta, l'elenco delle informazioni di carattere finanziario da fornire, notizie sulle caratteristiche demografiche e socioeconomiche del bacino di utenza dell'aeroporto di Kerry, informazioni sull'aeroporto (numero di passeggeri, tasse di atterraggio, infrastrutture tecniche ecc.) e il capitolato dell'appalto può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: Mr Liam Keogh, IRL-Dublin 2. Tel. (353-1) 6041594. Fax (353-1) 6041681. E-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Informazioni richieste: Per garantire il rispetto della data di inizio del servizio (22.7.2005) e l'affidabilità e continuità del medesimo, oltre a compilare in tutte le sue parti il modulo di presentazione dell'offerta gli offerenti devono dimostrare all'autorità aggiudicatrice:

a)

la propria capacità finanziaria e la capacità di istituire e fornire i servizi in questione;

b)

il possesso dei necessari certificati e licenze in corso di validità (licenza di esercizio e certificato di operatore aereo, rilasciati in conformità dell'accordo JAR-OPS);

c)

La propria esperienza nell'esercizio di servizi di linea per il trasporto passeggeri.

Le offerte che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) saranno valutate in base al criterio della convenienza economica, tenendo conto della capacità dei vettori di garantire per l'intero periodo contrattuale l'esercizio dei servizi aerei soggetti agli oneri di servizio pubblico. L'autorità aggiudicatrice non è però tenuta ad accettare una delle offerte. In determinate circostanze il ministero si riserva il diritto di negoziare con gli offerenti il prezzo dell'offerta, tenendo però conto delle perdite previste in base ai costi di esercizio, agli introiti attesi ecc.

L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni in merito alle risorse e all'idoneità tecnico-finanziaria dell'offerente e, fatte salve le disposizioni precedenti di richiedere o procurarsi ulteriori informazioni, da terzi o dall'offerente, in merito alla capacità di quest'ultimo di istituire e fornire i servizi aerei di linea in questione.

Le offerte devono essere espresse in euro e tutti i documenti giustificativi devono essere redatti in lingua inglese. Il contratto è disciplinato dalla legge irlandese e soggetto alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi.

7.

Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma chiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi soggetti agli oneri di servizio pubblico sulla rotta in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dei servizi (con ripartizione annuale). Tale corrispettivo viene calcolato in base alle norme minime imposte.

L'importo esatto del corrispettivo a carico del ministero dei trasporti sarà determinato retroattivamente ogni anno nei limiti dell'importo indicato per ogni singolo anno nell'offerta ed è limitato alle perdite effettivamente subite dal vincitore della gara affidatario del servizio, tenendo conto delle spese, delle entrate ed eventualmente di un margine di profitto.

I versamenti possono essere richiesti dal vettore in forma rateale, in conformità delle procedure indicate nel fascicolo di cui al punto 5. Alla fine di ogni anno di contratto viene versato un conguaglio subordinato al ricevimento, da parte dell'autorità aggiudicatrice, di una domanda debitamente documentata accompagnata da certificati emessi dai revisori dei conti del vettore conformemente alle disposizioni del contratto.

Il contratto stabilisce il limite massimo del corrispettivo per ogni singolo anno; il corrispettivo può essere aumentato, unicamente a discrezione dell'autorità aggiudicatrice, in caso di mutamento delle condizioni di esercizio. Fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto, nella valutazione delle proposte di aumento del limite massimo del corrispettivo l'autorità aggiudicatrice tiene debito conto di tutti gli sviluppi atti ad incidere sulla gestione del servizio che non sono stati o che non avrebbero potuto essere previsti dall'offerente o derivanti da fattori che esulano dal suo controllo.

Tutti i pagamenti previsti dal contratto sono effettuati in euro.

8.

Durata, modifica del contratto e recesso: Il contratto è aggiudicato dal ministero dei Trasporti. La durata del contratto è di tre anni a decorrere dal 22.7.2005. Entro tre anni da tale data sarà pubblicato, se opportuno, un nuovo bando di gara. Qualsiasi modifica o recesso dal contratto deve essere conforme alle disposizioni del contratto medesimo. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico possono essere modificate solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

9.

Sanzioni in caso di inadempimento da parte del vettore: Qualora un volo venga annullato per motivi direttamente imputabili al vettore, il corrispettivo pagato riguarda esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal vettore per l'assistenza fornita ai passeggeri interessati dalla mancata effettuazione del volo. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di notificare la risoluzione del contratto qualora ritenga che le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico non siano o non siano state debitamente rispettate sotto il profilo dell'adeguatezza del servizio fornito dal vettore e in particolare del numero di voli annullati e/o in ritardo per motivi a esso direttamente imputabili.

10.

Termine per la presentazione delle offerte: Le offerte devono essere presentate entro trentuno (31) giorni di calendario dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11.

Inoltro delle domande: Le offerte devono essere inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale) oppure consegnate a mano al seguente indirizzo:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora irlandese) del giorno indicato al punto 10. L'offerta deve essere contenuta in una busta recante la dicitura «EASP Tender».

12.

Validità del bando: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, prima del termine per la presentazione delle offerte, un programma di esercizio del collegamento in questione conforme agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.

13.

La legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act) del 1997: Il ministero dei Trasporti si impegna a fare ogni sforzo per garantire la riservatezza di tutte le informazioni comunicategli dagli offerenti, nel rispetto degli obblighi impostigli dalla legge, ivi compreso il Freedom of Information Act (FOI) del 1997 come modificato dal FOI del 2003. Se per motivi di riservatezza commerciale desiderano che le informazioni contenute nelle loro offerte non siano divulgate, al momento della comunicazione delle suddette informazioni gli offerenti sono tenuti a indicarle e a precisarne le ragioni. Prima di adottare una decisione in merito alla divulgazione delle informazioni ai sensi delle disposizioni della legge sulla libertà di informazione, il ministero si consulta con gli offerenti in merito alla necessità di riservatezza commerciale. Se ritengono che nessuna delle informazioni presentate abbia carattere riservato, gli offerenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione al riguardo e tali informazioni possono essere divulgate sulla base di una richiesta ai sensi della legge sulla libertà di informazione.


17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/26


IRL-Dublino: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Galway-Dublino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 40/16)

1.

Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, l'Irlanda ha deciso di modificare, a decorrere dal 22.7.2005, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Galway-Dublino, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 66 del 15.3.2002. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico modificati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16.2.2005.

Se entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire detti servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Irlanda, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso al collegamento in questione a un unico vettore e indirà una gara per l'affidamento di questi servizi a decorrere dal 22.7.2005.

2.

Oggetto della gara d'appalto: Oggetto della gara d'appalto è la fornitura, a decorrere dal 22.7.2005, di servizi aerei di linea sulla rotta Galway-Dublino conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale collegamento e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16.2.2005.

3.

Partecipazione: La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. I servizi devono utilizzare aeroporti soggetti alla giurisdizione della Irish Aviation Authority (Autorità irlandese dell'Aviazione civile).

4.

Procedura: La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.

Fascicolo di gara: Il fascicolo di gara completo, comprendente il modulo per la presentazione dell'offerta, l'elenco delle informazioni di carattere finanziario da fornire, notizie sulle caratteristiche demografiche e socioeconomiche del bacino di utenza dell'aeroporto di Kerry, informazioni sull'aeroporto (numero di passeggeri, tasse di atterraggio, infrastrutture tecniche ecc.) e il capitolato dell'appalto può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: Mr Liam Keogh, IRL-Dublin 2. Tel. (353-1) 6041594. Fax (353-1) 6041681. E-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Informazioni richieste: Per garantire il rispetto della data di inizio del servizio (22.7.2005) e l'affidabilità e continuità del medesimo, oltre a compilare in tutte le sue parti il modulo di presentazione dell'offerta gli offerenti devono dimostrare all'autorità aggiudicatrice:

a)

la propria capacità finanziaria e la capacità di istituire e fornire i servizi in questione;

b)

il possesso dei necessari certificati e licenze in corso di validità (licenza di esercizio e certificato di operatore aereo, rilasciati in conformità dell'accordo JAR-OPS);

c)

La propria esperienza nell'esercizio di servizi di linea per il trasporto passeggeri.

Le offerte che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) saranno valutate in base al criterio della convenienza economica, tenendo conto della capacità dei vettori di garantire per l'intero periodo contrattuale l'esercizio dei servizi aerei soggetti agli oneri di servizio pubblico. L'autorità aggiudicatrice non è però tenuta ad accettare una delle offerte. In determinate circostanze il ministero si riserva il diritto di negoziare con gli offerenti il prezzo dell'offerta, tenendo però conto delle perdite previste in base ai costi di esercizio, agli introiti attesi ecc.

L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni in merito alle risorse e all'idoneità tecnico-finanziaria dell'offerente e, fatte salve le disposizioni precedenti di richiedere o procurarsi ulteriori informazioni, da terzi o dall'offerente, in merito alla capacità di quest'ultimo di istituire e fornire i servizi aerei di linea in questione.

Le offerte devono essere espresse in euro e tutti i documenti giustificativi devono essere redatti in lingua inglese.

Il contratto è disciplinato dalla legge irlandese e soggetto alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi.

7.

Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma chiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi soggetti agli oneri di servizio pubblico sulla rotta in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dei servizi (con ripartizione annuale). Tale corrispettivo viene calcolato in base alle norme minime imposte.

L'importo esatto del corrispettivo a carico del ministero dei trasporti sarà determinato retroattivamente ogni anno nei limiti dell'importo indicato per ogni singolo anno nell'offerta ed è limitato alle perdite effettivamente subite dal vincitore della gara affidatario del servizio, tenendo conto delle spese, delle entrate ed eventualmente di un margine di profitto.

I versamenti possono essere richiesti dal vettore in forma rateale, in conformità delle procedure indicate nel fascicolo di cui al punto 5. Alla fine di ogni anno di contratto viene versato un conguaglio subordinato al ricevimento, da parte dell'autorità aggiudicatrice, di una domanda debitamente documentata accompagnata da certificati emessi dai revisori dei conti del vettore conformemente alle disposizioni del contratto.

Il contratto stabilisce il limite massimo del corrispettivo per ogni singolo anno; il corrispettivo può essere aumentato, unicamente a discrezione dell'autorità aggiudicatrice, in caso di mutamento delle condizioni di esercizio. Fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto, nella valutazione delle proposte di aumento del limite massimo del corrispettivo l'autorità aggiudicatrice tiene debito conto di tutti gli sviluppi atti ad incidere sulla gestione del servizio che non sono stati o che non avrebbero potuto essere previsti dall'offerente o derivanti da fattori che esulano dal suo controllo.

Tutti i pagamenti previsti dal contratto sono effettuati in euro.

8.

Durata, modifica del contratto e recesso: Il contratto è aggiudicato dal ministero dei Trasporti. La durata del contratto è di tre anni a decorrere dal 22.7.2005. Entro tre anni da tale data sarà pubblicato, se opportuno, un nuovo bando di gara. Qualsiasi modifica o recesso dal contratto deve essere conforme alle disposizioni del contratto medesimo. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico possono essere modificate solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

9.

Sanzioni in caso di inadempimento da parte del vettore: Qualora un volo venga annullato per motivi direttamente imputabili al vettore, il corrispettivo pagato riguarda esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal vettore per l'assistenza fornita ai passeggeri interessati dalla mancata effettuazione del volo. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di notificare la risoluzione del contratto qualora ritenga che le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico non siano o non siano state debitamente rispettate sotto il profilo dell'adeguatezza del servizio fornito dal vettore e in particolare del numero di voli annullati e/o in ritardo per motivi a esso direttamente imputabili.

10.

Termine per la presentazione delle offerte: Le offerte devono essere presentate entro trentuno (31) giorni di calendario dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11.

Inoltro delle domande: Le offerte devono essere inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale) oppure consegnate a mano al seguente indirizzo:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora irlandese) del giorno indicato al punto 10. L'offerta deve essere contenuta in una busta recante la dicitura «EASP Tender».

12.

Validità del bando: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, prima del termine per la presentazione delle offerte, un programma di esercizio del collegamento in questione conforme agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.

13.

La legge sulla libertà di informazione (Freedom of information Act) del 1997: Il ministero dei Trasporti si impegna a fare ogni sforzo per garantire la riservatezza di tutte le informazioni comunicategli dagli offerenti, nel rispetto degli obblighi impostigli dalla legge, ivi compreso il Freedom of Information Act (FOI) del 1997 come modificato dal FOI del 2003. Se per motivi di riservatezza commerciale desiderano che le informazioni contenute nelle loro offerte non siano divulgate, al momento della comunicazione delle suddette informazioni gli offerenti sono tenuti a indicarle e a precisarne le ragioni. Prima di adottare una decisione in merito alla divulgazione delle informazioni ai sensi delle disposizioni della legge sulla libertà di informazione, il ministero si consulta con gli offerenti in merito alla necessità di riservatezza commerciale. Se ritengono che nessuna delle informazioni presentate abbia carattere riservato, gli offerenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione al riguardo e tali informazioni possono essere divulgate sulla base di una richiesta ai sensi della legge sulla libertà di informazione.


17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/28


IRL-Dublino: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulle rotte interne Donegal-Dublino e Sligo-Dublino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 40/17)

1.

Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, l'Irlanda ha deciso di modificare, a decorrere dal 22.7.2005, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulle rotte Donegal-Dublino e Sligo-Dublino, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 66 del 15.3.2002. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico modificati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16.2.2005.

Se entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire detti servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Irlanda, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso a ciascuno dei collegamenti in questione a un unico vettore e indirà una gara per l'affidamento di questi servizi a decorrere dal 22.7.2005.

2.

Oggetto della gara d'appalto: Oggetto della gara d'appalto è la fornitura, a decorrere dal 22.7.2005, di servizi aerei di linea diretti su due diverse rotte: Donegal-Dublino e Sligo-Dublino, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali collegamenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16.2.2005.

Per entrambi i collegamenti è proposto un unico contratto per l'affidamento dei suddetti servizi soggetti a oneri di servizio pubblico.

3.

Partecipazione: La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. I servizi devono utilizzare aeroporti soggetti alla giurisdizione della Irish Aviation Authority (Autorità irlandese dell'Aviazione civile).

4.

Procedura: La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.

Fascicolo di gara: Il fascicolo di gara completo, comprendente il modulo per la presentazione dell'offerta, l'elenco delle informazioni di carattere finanziario da fornire, notizie sulle caratteristiche demografiche e socioeconomiche di Sligo e Donegal, informazioni sugli aeroporti di Sligo e di Donegal (numero di passeggeri, tasse di atterraggio, infrastrutture tecniche ecc.) e il capitolato dell'appalto può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: Mr Liam Keogh, IRL-Dublin 2. Tel. (353-1) 6041594. Fax (353-1) 6041681. E-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Informazioni richieste: Per garantire il rispetto della data di inizio del servizio (22.7.2005) e l'affidabilità e continuità del medesimo, oltre a compilare in tutte le sue parti il modulo di presentazione dell'offerta gli offerenti devono dimostrare all'autorità aggiudicatrice:

a)

la propria capacità finanziaria e la capacità di istituire e fornire i servizi in questione;

b)

il possesso dei necessari certificati e licenze in corso di validità (licenza di esercizio e certificato di operatore aereo, rilasciati in conformità dell'accordo JAR-OPS);

c)

La propria esperienza nell'esercizio di servizi di linea per il trasporto passeggeri.

Le offerte che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) saranno valutate in base al criterio della convenienza economica, tenendo conto della capacità dei vettori di garantire per l'intero periodo contrattuale l'esercizio dei servizi aerei soggetti agli oneri di servizio pubblico. L'autorità aggiudicatrice non è però tenuta ad accettare una delle offerte. In determinate circostanze il ministero si riserva il diritto di negoziare con gli offerenti il prezzo dell'offerta, tenendo però conto delle perdite previste in base ai costi di esercizio, agli introiti attesi ecc.

L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni in merito alle risorse e all'idoneità tecnico-finanziaria dell'offerente e, fatte salve le disposizioni precedenti di richiedere o procurarsi ulteriori informazioni, da terzi o dall'offerente, in merito alla capacità di quest'ultimo di istituire e fornire i servizi aerei di linea in questione.

Le offerte devono essere espresse in euro e tutti i documenti giustificativi devono essere redatti in lingua inglese.

Il contratto è disciplinato dalla legge irlandese e soggetto alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi.

7.

Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma chiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi soggetti agli oneri di servizio pubblico su entrambe le rotte nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dei servizi (con ripartizione annuale). Tale corrispettivo viene calcolato in base alle norme minime imposte.

L'importo esatto del corrispettivo a carico del ministero dei trasporti sarà determinato retroattivamente ogni anno nei limiti dell'importo indicato per ogni singolo anno nell'offerta ed è limitato alle perdite effettivamente subite dal vincitore della gara affidatario del servizio, tenendo conto delle spese, delle entrate ed eventualmente di un margine di profitto.

I versamenti possono essere richiesti dal vettore in forma rateale, in conformità delle procedure indicate nel fascicolo di cui al punto 5. Alla fine di ogni anno di contratto viene versato un conguaglio subordinato al ricevimento, da parte dell'autorità aggiudicatrice, di una domanda debitamente documentata accompagnata da certificati emessi dai revisori dei conti del vettore conformemente alle disposizioni del contratto.

Il contratto stabilisce il limite massimo del corrispettivo per ogni singolo anno; il corrispettivo può essere aumentato, unicamente a discrezione dell'autorità aggiudicatrice, in caso di mutamento delle condizioni di esercizio. Fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto, nella valutazione delle proposte di aumento del limite massimo del corrispettivo l'autorità aggiudicatrice tiene debito conto di tutti gli sviluppi atti ad incidere sulla gestione del servizio che non sono stati o che non avrebbero potuto essere previsti dall'offerente o derivanti da fattori che esulano dal suo controllo.

Tutti i pagamenti previsti dal contratto sono effettuati in euro.

8.

Durata, modifica del contratto e recesso: Il contratto è aggiudicato dal ministero dei Trasporti. La durata del contratto è di tre anni a decorrere dal 22.7.2005. Entro tre anni da tale data sarà pubblicato, se opportuno, un nuovo bando di gara. Qualsiasi modifica o recesso dal contratto deve essere conforme alle disposizioni del contratto medesimo. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico possono essere modificate solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

9.

Sanzioni in caso di inadempimento da parte del vettore: Qualora un volo venga annullato per motivi direttamente imputabili al vettore, il corrispettivo pagato riguarda esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal vettore per l'assistenza fornita ai passeggeri interessati dalla mancata effettuazione del volo. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di notificare la risoluzione del contratto qualora ritenga che le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico non siano o non siano state debitamente rispettate sotto il profilo dell'adeguatezza del servizio fornito dal vettore e in particolare del numero di voli annullati e/o in ritardo per motivi a esso direttamente imputabili.

10.

Termine per la presentazione delle offerte: Le offerte devono essere presentate entro trentuno (31) giorni di calendario dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11.

Inoltro delle domande: Le offerte devono essere inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale) oppure consegnate a mano al seguente indirizzo:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora irlandese) del giorno indicato al punto 10. L'offerta deve essere contenuta in una busta recante la dicitura «EASP Tender».

12.

Validità del bando: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, prima del termine per la presentazione delle offerte, un programma di esercizio del collegamento in questione conforme agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.

13.

La legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act) del 1997: Il ministero dei Trasporti si impegna a fare ogni sforzo per garantire la riservatezza di tutte le informazioni comunicategli dagli offerenti, nel rispetto degli obblighi impostigli dalla legge, ivi compreso il Freedom of Information Act (FOI) del 1997 come modificato dal FOI del 2003. Se per motivi di riservatezza commerciale desiderano che le informazioni contenute nelle loro offerte non siano divulgate, al momento della comunicazione delle suddette informazioni gli offerenti sono tenuti a indicarle e a precisarne le ragioni. Prima di adottare una decisione in merito alla divulgazione delle informazioni ai sensi delle disposizioni della legge sulla libertà di informazione, il ministero si consulta con gli offerenti in merito alla necessità di riservatezza commerciale. Se ritengono che nessuna delle informazioni presentate abbia carattere riservato, gli offerenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione al riguardo e tali informazioni possono essere divulgate sulla base di una richiesta ai sensi della legge sulla libertà di informazione.


17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/30


IRL-Dublino: Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulle rotte interne Knock-Dublino e Derry-Dublino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/C 40/18)

1.

Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, l'Irlanda ha deciso di modificare, a decorrere dal 22.7.2005, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulle rotte Knock-Dublino e Derry-Dublino, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 265 del 15.9.2000 (modificati con rettifica pubblicata nella GU C 276 del 28 settembre 2000) e C 66 del 15 marzo 2002. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico modificati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16.2.2005.

Se entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire detti servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Irlanda, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso a ciascuno dei collegamenti in questione a un unico vettore e indirà una gara per l'affidamento di questi servizi a decorrere dal 22.7.2005.

2.

Oggetto della gara d'appalto: Oggetto della gara d'appalto è la fornitura, a decorrere dal 22.7.2005, di servizi aerei di linea diretti su due diverse rotte: Knock-Dublino e Derry-Dublino, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali collegamenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 del 16.2.2005.

Per entrambi i collegamenti è proposto un unico contratto per l'affidamento dei suddetti servizi soggetti a oneri di servizio pubblico.

3.

Partecipazione: La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. I servizi devono utilizzare aeroporti soggetti alla giurisdizione della Irish Aviation Authority (Autorità irlandese dell'Aviazione civile).

4.

Procedura: La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.

Fascicolo di gara: Il fascicolo di gara completo, comprendente il modulo per la presentazione dell'offerta, l'elenco delle informazioni di carattere finanziario da fornire, notizie sulle caratteristiche demografiche e socioeconomiche di Knock e Derry, informazioni sugli aeroporti di Knock e Derry (numero di passeggeri, tasse di atterraggio, infrastrutture tecniche ecc.) e il capitolato dell'appalto può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: Mr Liam Keogh, IRL-Dublin 2. Tel. (353-1) 6041594. Fax (353-1) 6041681. E-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Informazioni richieste: Per garantire il rispetto della data di inizio del servizio (22.7.2005) e l'affidabilità e continuità del medesimo, oltre a compilare in tutte le sue parti il modulo di presentazione dell'offerta gli offerenti devono dimostrare all'autorità aggiudicatrice:

a)

la propria capacità finanziaria e la capacità di istituire e fornire i servizi in questione;

b)

il possesso dei necessari certificati e licenze in corso di validità (licenza di esercizio e certificato di operatore aereo, rilasciati in conformità dell'accordo JAR-OPS);

c)

La propria esperienza nell'esercizio di servizi di linea per il trasporto passeggeri.

Le offerte che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) saranno valutate in base al criterio della convenienza economica, tenendo conto della capacità dei vettori di garantire per l'intero periodo contrattuale l'esercizio dei servizi aerei soggetti agli oneri di servizio pubblico. L'autorità aggiudicatrice non è però tenuta ad accettare una delle offerte. In determinate circostanze il ministero si riserva il diritto di negoziare con gli offerenti il prezzo dell'offerta, tenendo però conto delle perdite previste in base ai costi di esercizio, agli introiti attesi ecc.

L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni in merito alle risorse e all'idoneità tecnico-finanziaria dell'offerente e, fatte salve le disposizioni precedenti di richiedere o procurarsi ulteriori informazioni, da terzi o dall'offerente, in merito alla capacità di quest'ultimo di istituire e fornire i servizi aerei di linea in questione.

Le offerte devono essere espresse in euro e tutti i documenti giustificativi devono essere redatti in lingua inglese.

Il contratto è disciplinato dalla legge irlandese e soggetto alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi.

7.

Corrispettivo finanziario: Le offerte devono indicare espressamente la somma chiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio dei servizi soggetti agli oneri di servizio pubblico su entrambe le rotte nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dei servizi (con ripartizione annuale). Tale corrispettivo viene calcolato in base alle norme minime imposte.

L'importo esatto del corrispettivo a carico del ministero dei trasporti sarà determinato retroattivamente ogni anno nei limiti dell'importo indicato per ogni singolo anno nell'offerta ed è limitato alle perdite effettivamente subite dal vincitore della gara affidatario del servizio, tenendo conto delle spese, delle entrate ed eventualmente di un margine di profitto.

I versamenti possono essere richiesti dal vettore in forma rateale, in conformità delle procedure indicate nel fascicolo di cui al punto 5. Alla fine di ogni anno di contratto viene versato un conguaglio subordinato al ricevimento, da parte dell'autorità aggiudicatrice, di una domanda debitamente documentata accompagnata da certificati emessi dai revisori dei conti del vettore conformemente alle disposizioni del contratto.

Il contratto stabilisce il limite massimo del corrispettivo per ogni singolo anno; il corrispettivo può essere aumentato, unicamente a discrezione dell'autorità aggiudicatrice, in caso di mutamento delle condizioni di esercizio. Fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto, nella valutazione delle proposte di aumento del limite massimo del corrispettivo l'autorità aggiudicatrice tiene debito conto di tutti gli sviluppi atti ad incidere sulla gestione del servizio che non sono stati o che non avrebbero potuto essere previsti dall'offerente o derivanti da fattori che esulano dal suo controllo.

Tutti i pagamenti previsti dal contratto sono effettuati in euro.

8.

Durata, modifica del contratto e recesso: Il contratto è aggiudicato dal ministero dei Trasporti. La durata del contratto è di tre anni a decorrere dal 22.7.2005. Entro tre anni da tale data sarà pubblicato, se opportuno, un nuovo bando di gara. Qualsiasi modifica o recesso dal contratto deve essere conforme alle disposizioni del contratto medesimo. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico possono essere modificate solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

9.

Sanzioni in caso di inadempimento da parte del vettore: Qualora un volo venga annullato per motivi direttamente imputabili al vettore, il corrispettivo pagato riguarda esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal vettore per l'assistenza fornita ai passeggeri interessati dalla mancata effettuazione del volo. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di notificare la risoluzione del contratto qualora ritenga che le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico non siano o non siano state debitamente rispettate sotto il profilo dell'adeguatezza del servizio fornito dal vettore e in particolare del numero di voli annullati e/o in ritardo per motivi a esso direttamente imputabili.

10.

Termine per la presentazione delle offerte: Le offerte devono essere presentate entro trentuno (31) giorni di calendario dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11.

Inoltro delle domande: Le offerte devono essere inviate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale) oppure consegnate a mano al seguente indirizzo:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora irlandese) del giorno indicato al punto 10. L'offerta deve essere contenuta in una busta recante la dicitura «EASP Tender».

12.

Validità del bando: In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, prima del termine per la presentazione delle offerte, un programma di esercizio del collegamento in questione conforme agli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.

13.

La legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act) del 1997: Il ministero dei Trasporti si impegna a fare ogni sforzo per garantire la riservatezza di tutte le informazioni comunicategli dagli offerenti, nel rispetto degli obblighi impostigli dalla legge, ivi compreso il Freedom of Information Act (FOI) del 1997 come modificato dal FOI del 2003. Se per motivi di riservatezza commerciale desiderano che le informazioni contenute nelle loro offerte non siano divulgate, al momento della comunicazione delle suddette informazioni gli offerenti sono tenuti a indicarle e a precisarne le ragioni. Prima di adottare una decisione in merito alla divulgazione delle informazioni ai sensi delle disposizioni della legge sulla libertà di informazione, il ministero si consulta con gli offerenti in merito alla necessità di riservatezza commerciale. Se ritengono che nessuna delle informazioni presentate abbia carattere riservato, gli offerenti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione al riguardo e tali informazioni possono essere divulgate sulla base di una richiesta ai sensi della legge sulla libertà di informazione.