Risanamento e risoluzione delle controparti centrali

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ogni Stato membro dell’Unione europea (Unione) ha le seguenti responsabilità:

Le autorità di risoluzione stabiliscono, gestiscono e presiedono un collegio di risoluzione, che comprende le autorità competenti e fornisce un quadro per:

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM):

Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l’AESFEM:

La pianificazione del risanamento richiede alle CCP di redigere e mantenere un piano di risanamento, le quali:

Inoltre, richiede all’autorità competente, al collegio di vigilanza e all’autorità di risoluzione di valutare i piani di risanamento e prendere in considerazione eventuali modifiche.

La pianificazione del risanamento richiede quanto segue:

La valutazione della risolvibilità richiede all’autorità di risoluzione, in collaborazione con il collegio di risoluzione, di:

Le misure di intervento precoce permettono a un’autorità competente di ordinare a una CCP che ritiene essere alle prese con problemi finanziari di:

Le autorità di risoluzione tengono conto in particolare dei seguenti aspetti durante l’attuazione dei propri piani.

Le autorità di risoluzione possono applicare le seguenti misure, singolarmente o in combinazione:

Gli Stati membri possono, come ultima istanza, in caso di dissesto di una CCP, iniettare contanti o subordinarla a proprietà pubblica temporanea (strumenti pubblici di stabilizzazione), a condizione che le misure siano temporanee e conformi alle norme relative agli aiuti di Stato dell’Unione e che lo Stato membro disponga di disposizioni per recuperare i fondi pubblici.

Il regolamento modifica quanto segue:

Nell’ambito della procedura di riesame:

Atti delegati

La Commissione ha adottato tre atti delegati:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

L’accordo è entrato in vigore l’11 febbraio 2021. Le disposizioni principali relative alla pianificazione del risanamento si applicano dal 12 febbraio 2022 e la maggior parte del resto del regolamento si applica dal 12 agosto 2022.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Controparte centrale. Entità che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, diventando l’acquirente per ogni venditore e il venditore per ogni acquirente.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2023/840 della Commissione, del 25 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate conformemente all’articolo 9, paragrafo 14, del medesimo regolamento (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 29).

Regolamento delegato (UE) 2023/450 della Commissione, del 25 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei loro utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti (GU L 67 del 3.3.2023, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) 2023/451 della Commissione, del 25 novembre 2022, che specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali (GU L 67 del 3.3.2023, pag. 7).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul trattamento del capitale delle controparti centrali nel quadro dello strumento della svalutazione e conversione a norma del regolamento (UE) 2021/23 [COM(2022) 393 final del 10.8.2022].

Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2017/1132 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.05.2023