Garantire la sicurezza e le prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso umano e i rispettivi accessori, di seguito denominati dispositivi. Tuttavia, i dispositivi prodotti e utilizzati all’interno della stessa struttura sanitaria sono esonerati dalle norme, tranne quelle relative ai requisiti generali di sicurezza e di prestazioni pertinenti, purché siano soddisfatte una serie di condizioni.

Sistema di classificazione

Il sistema di classificazione dei dispositivi è stato adeguato in virtù dei rapidi progressi scientifici compiuti nel settore e delle linee guida internazionali. Essi sono suddivisi in funzione della loro destinazione d’uso prevista e dei rischi che comporta (classi A, B, C e D). Per maggiori dettagli, si veda l’allegato VIII al regolamento.

Norme armonizzate e specifiche comuni

Organismi notificati

Studi delle prestazioni

Obblighi delle aziende produttrici

Tracciabilità

Dispositivi ad alto rischio

Consulenza genetica

Ai pazienti sottoposti a un test genetico dovranno essere fornite tutte le informazioni pertinenti riguardanti la natura, il significato e le implicazioni del test. Essi dovranno avere accesso adeguato a un servizio di consulenza nel caso di ricorso a test genetici che forniscono informazioni sulla predisposizione genetica a condizioni cliniche e/o malattie generalmente considerate incurabili.

Segnalazione di incidenti

Oltre all’obbligo per le aziende produttrici di segnalare incidenti gravi (che possono comportare il decesso o un grave deterioramento delle condizioni di salute di una persona) e le tendenze di incidenti non gravi (ad esempio, effetti collaterali causati dall’utilizzo di un dispositivo), il regolamento introduce l’obbligo per gli Stati membri di incoraggiare e consentire agli operatori sanitari, agli utenti e ai pazienti di segnalare incidenti sospetti a livello nazionale.

Vigilanza del mercato

Le autorità competenti negli Stati membri sono responsabili di verificare che i dispositivi sul proprio mercato rispettino il regolamento e non costituiscano un pericolo per la salute o la sicurezza di pazienti, utenti o altre persone.

Eudamed

Periodi di transizione

Abrogazione della normativa

Il regolamento abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE a partire dal 26 maggio 2022, con alcune eccezioni indicate all’articolo 112.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 26 maggio 2022. Le date di applicazione di alcuni articoli del regolamento variano e sono dettagliate negli articoli 110 e 113.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Dispositivi medico-diagnostici in vitro. Il termine identifica un’ampia varietà di dispositivi utilizzati per ottenere informazioni: a) su un processo o uno stato fisiologico o patologico; b) su una disabilità fisica o intellettiva congenita; c) sulla predisposizione a una condizione clinica o a una malattia; d) sulla sicurezza e sulla compatibilità tra i materiali utilizzati e i campioni provenienti dal corpo destinati a essere utilizzati; e) sulla risposta o sulle reazioni a un trattamento; f) per definire o monitorare le misure terapeutiche. Gli esempi vanno dai test autodiagnostici di gravidanza ai test sugli agenti altamente trasmissibili che utilizzano campioni prelevati dal corpo umano.
Studi delle prestazioni. Studi che stabiliscono o confermano le prestazioni analitiche o cliniche di un dispositivo.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2017/746 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Comunicazione della Commissione — Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni (GU C 122I del 15.4.2020, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1107 della Commissione, del 4 luglio 2022, che stabilisce specifiche comuni per alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro della classe D conformemente al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 5.7.2022, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/944 della Commissione, del 17 giugno 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea e i criteri per tali laboratori nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 164 del 20.6.2022, pag. 7).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/945 della Commissione, del 17 giugno 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i diritti che possono essere riscossi dai laboratori di riferimento dell’Unione nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 164 del 20.6.2022, pag. 20).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2078 della Commissione, del 26 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 9).

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 della Commissione, del 19 luglio 2021, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medico-diagnostici in vitro redatte a sostegno del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 50).

Le successive modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1195 sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/939 della Commissione, del 6 giugno 2019, che designa gli organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel settore dei dispositivi medici (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 73).

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione della Commissione 2010/227/UE, del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45).

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 24.08.2022