Prevenzione dell’abuso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

La direttiva si applica a:

La direttiva:

Regolamento di modifica (UE) 2023/1113

Il regolamento (UE) 2023/1113 crea un sistema per gestire gli scambi di cripto-attività al fine di garantire che non vengano utilizzate illegalmente, come ad esempio per eludere le sanzioni o per finanziare il terrorismo o la guerra. Per conformarsi alle norme internazionali sui trasferimenti di cripto-attività e garantirne la tracciabilità, richiede ai prestatori di servizi per le cripto-attività di raccogliere e, se del caso, comunicare alle autorità determinate informazioni sui mittenti e sui beneficiari di tutti i trasferimenti di tali attività, indipendentemente dal loro valore.

Il regolamento (UE) 2023/1113 ha modificato la direttiva (UE) 2015/849 per:

Integrazione alla direttiva (UE) 2015/849

Un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2019/758 stabilisce una serie di misure supplementari, comprese le azioni minime, che gli enti creditizi e finanziari devono intraprendere per mitigare efficacemente il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo laddove la legge di un paese terzo non consente l’attuazione di politiche e procedure di gruppo a livello di succursali o filiazioni controllate a maggioranza che fanno parte del gruppo e stabilite nel paese terzo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La Direttiva (UE) 2015/849 si applica dal 25 giugno 2015 e in origine doveva diventare legge negli Stati membri entro il 26 giugno 2017. Tale termine è stato, tuttavia, ulteriormente prorogato da numerosi emendamenti, in particolare dalla direttiva (UE) 2018/843, che doveva essere pienamente recepita nel diritto nazionale degli Stati membri entro il 10 gennaio 2020. La stessa data si applicava all’istituzione dei registri di cui all’articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849 modificata, mentre i registri di cui all’articolo 31 dovevano essere istituiti entro il 10 marzo 2020.

Le modifiche introdotte dal regolamento di modifica (UE) 2023/1113 si applicano a partire dal 30 dicembre 2024.

CONTESTO

La direttiva fa parte di un pacchetto di misure legislative dell’Unione volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che comprendono il regolamento (UE) 2015/847 sulla tracciabilità dei trasferimenti dei fondi (si veda la sintesi). Essa rientra in una strategia dell’Unione più ampia tesa a contrastare il crimine finanziario, che include il lavoro di:

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Riciclaggio di denaro. La conversione dei proventi di un crimine in fondi apparentemente puliti eseguita normalmente attraverso il sistema finanziario, ad esempio dissimulando le fonti del denaro, modificandone la forma o spostando i fondi in un luogo in cui possano attirare meno l’attenzione.
Finanziamento del terrorismo. La fornitura o la raccolta di fondi da utilizzare per compiere reati di terrorismo.
Cripto-attività. Una rappresentazione digitale di valori o diritti che possono essere trasferiti e archiviati elettronicamente in un registro, utilizzando la tecnologia a registro distribuito (DLT) o tecnologia simile. Ciò significa che tale registro è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso.
Prestatori di servizi per le cripto-attività. Una persona giuridica o un’altra impresa la cui attività professionale è quella di fornire uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, e che è autorizzata a fornire servizi per le cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114.
Titolare effettivo. La persona che, in ultima istanza, possiede o controlla un’azienda.
Indirizzo auto-ospitato. Un indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti: un prestatore di servizi per le cripto-attività, un soggetto non stabilito nell’Unione che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2015/849 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere [COM(2022) 554 final del 27.10.2022].

Raccomandazione (UE) 2020/1039 della Commissione, del 14 luglio 2020, relativa alla subordinazione del sostegno finanziario statale destinato alle imprese dell’Unione all’assenza di legami con giurisdizioni non cooperative (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 76).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione de rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno, relativi alle attività transfrontaliere [COM(2019) 370 final del 24.7.2019].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del quadro per la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria [COM(2019) 371 final del 24.7.2019].

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione de rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno, relativi alle attività transfrontaliere [COM(2017) 340 final del 26.6.2017].

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1675, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.12.2023