3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/357 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni princìpi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i princìpi contabili internazionali (IAS) 1 e 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 12 febbraio 2021 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio e al principio contabile internazionale (IAS) 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tali modifiche chiariscono le differenze tra principi contabili e stime contabili al fine di garantire l’applicazione coerente dei principi contabili e la comparabilità dei bilanci.

(3)

Dopo la consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8 soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

il principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento;

b)

il principio contabile internazionale (IAS) 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2023 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Modifiche allo IAS 1

Presentazione del bilancio

I paragrafi 7, 10, 114, 117 e 122 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 117 A–117E e il paragrafo 139V. I paragrafi 118, 119 e 121 sono eliminati.

DEFINIZIONI

7.

I seguenti termini sono usati nel presente principio con i significati indicati:

i principi contabili sono definiti nel paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori e il termine è usato nel presente principio con lo stesso significato.

BILANCIO

...

Informativa completa di bilancio

10.

Un’informativa di bilancio completa include:

e)

le note, che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;

STRUTTURA E CONTENUTO

...

Note

Struttura

...

114.

Esempi di ordinamento o raggruppamento sistematico delle note sono, tra gli altri:

c)

seguire l’ordine delle voci figuranti nel prospetto (nei prospetti) dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, quali:

ii)

le informazioni rilevanti sui principi contabili (vedere paragrafo 117);

Illustrazione delle informazioni sui principi contabili

117.

L’entità deve indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili (vedere paragrafo 7). Le informazioni sui principi contabili sono rilevanti se, considerate insieme ad altre informazioni incluse nel bilancio dell’entità, è ragionevole attendersi che influenzino le decisioni che gli utilizzatori principali del bilancio redatto per scopi di carattere generale prendono sulla base di tale bilancio.

117A

Le informazioni sui principi contabili che si riferiscono a operazioni, altri eventi o condizioni non rilevanti sono irrilevanti e non devono essere indicate. Le informazioni sui principi contabili possono tuttavia essere rilevanti a causa della natura delle operazioni, degli altri eventi o delle condizioni ad esse correlati, anche se gli importi sono irrilevanti. Tuttavia, non tutte le informazioni sui principi contabili riguardanti operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti sono di per sé rilevanti.

117B

Ci si attende che le informazioni sui principi contabili siano rilevanti se sono necessarie agli utilizzatori del bilancio dell’entità al fine di comprendere altre informazioni rilevanti nel bilancio. Per esempio, è probabile che l’entità consideri rilevanti per il proprio bilancio le informazioni sui principi contabili se tali informazioni si riferiscono a operazioni, ad altri eventi o condizioni rilevanti e:

a)

l’entità ha modificato un principio contabile nel corso dell’esercizio e tale cambiamento ha comportato una modifica rilevante delle informazioni contenute nel bilancio;

b)

l’entità ha scelto un principio contabile tra una o più opzioni consentite dagli IFRS. Tale situazione potrebbe verificarsi se l’entità scegliesse di valutare l’investimento immobiliare al costo storico anziché al fair value (valore equo);

c)

il principio contabile è stato elaborato conformemente allo IAS 8 in assenza di un IFRS che si applichi specificatamente;

d)

il principio contabile si riferisce a un settore per il quale l’entità è tenuta a formulare valutazioni o ipotesi significative nell’applicazione di un principio contabile e l’entità indica tali valutazioni o ipotesi in conformità ai paragrafi 122 e 125; oppure

e)

la contabilizzazione necessaria per tali operazioni, altri eventi o condizioni rilevanti è complessa e gli utilizzatori del bilancio dell’entità non ne avrebbero altrimenti una comprensione adeguata. Tale situazione potrebbe verificarsi se l’entità applicasse più di un IFRS a una classe di operazioni rilevanti.

117C

Le informazioni sui principi contabili che si concentrano sul modo in cui l’entità ha applicato le disposizioni degli IFRS alle proprie circostanze forniscono informazioni specifiche per ciascuna entità che sono più utili agli utilizzatori del bilancio rispetto a informazioni standardizzate o a informazioni che si limitano a riprodurre o riassumere le disposizioni degli IFRS.

117D

Se l’entità fornisce informazioni irrilevanti sui principi contabili, tali informazioni non devono occultare le informazioni rilevanti sui principi contabili.

117E

Le conclusioni dell’entità secondo cui informazioni sui principi contabili sono irrilevanti non incidono sulle relative disposizioni in materia di informativa di cui agli altri IFRS.

118.

[Eliminato]

119.

[Eliminato]

120.

[Eliminato]

121.

[Eliminato]

122.

Unitamente alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note, l’entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

...

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

139V

Informativa sui principi contabili, pubblicato a febbraio 2021, ha modificato i paragrafi 7, 10, 114, 117 e 122, ha aggiunto i paragrafi 117 A-117 E e ha eliminato i paragrafi 118, 119 e 121. Ha inoltre modificato l’IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements. L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 agli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche ad altri IFRS e pubblicazioni

Modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Sono modificati i paragrafi 21 e B5. È aggiunto il paragrafo 44II.

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

...

Altre informazioni integrative

Principi contabili

21.

In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), l’entità indica le informazioni rilevanti sui principi contabili. Le informazioni sulla base (o le basi) di valutazione degli strumenti finanziari utilizzate nella preparazione del bilancio dovrebbero essere informazioni rilevanti sui principi contabili.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

44II

Informativa sui principi contabili, che modifica lo IAS 1 e l’IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato i paragrafi 21 e B5. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

...

Appendice B

Guida operativa

...

CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DI INFORMATIVA (PARAGRAFO 6)

...

Altre informazioni integrative — Principi contabili (paragrafo 21)

B5

Il paragrafo 21 impone di indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili, che dovrebbero includere informazioni sulla base (o le basi) di valutazione degli strumenti finanziari utilizzate nella preparazione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:

Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino unitamente alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

Modifiche allo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione

Il paragrafo 34 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 38.

FONDI PENSIONE COMUNQUE DEFINITI

Informazioni integrative

34.

Il bilancio di un fondo pensione, sia a benefici definiti sia a contribuzione definita, deve contenere anche le informazioni seguenti:

b)

le informazioni rilevanti sui principi contabili; e

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

38.

Informativa sui principi contabili, che modifica lo IAS 1 Presentazione del bilancio e l’IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato il paragrafo 34. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 34 Bilanci intermedi

Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 60.

CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

5.

Lo IAS 1 definisce un’informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:

e)

le note, le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

60.

Informativa sui principi contabili, che modifica lo IAS 1 e l’IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 8

Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

I paragrafi 5, 32, 34, 38 e 48 e il titolo che precede il paragrafo 32 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 32A-32B, 34A e 54I e i titoli che precedono i paragrafi 34 e 36. Il titolo che precede il paragrafo 39 è modificato in modo da essere un sottotitolo del titolo aggiunto al paragrafo 34.

DEFINIZIONI

5.

I seguenti termini sono usati nel presente principio con i significati indicati:

Le stime contabili sono importi monetari in bilancio soggetti a incertezza della valutazione.

STIME CONTABILI

32.

Un principio contabile può esigere una modalità di valutazione delle voci del bilancio che implica incertezza della valutazione. Ciò vuol dire che il principio contabile potrebbe imporre di valutare tali voci a importi monetari che, non potendo essere osservati direttamente, devono essere stimati. In tal caso l’entità elabora una stima contabile per conseguire l’obiettivo stabilito dal principio contabile. L’elaborazione di stime contabili comporta l’uso di valutazioni o ipotesi basate sulle più recenti informazioni attendibili disponibili. Tra gli esempi di stime contabili figurano:

a)

i fondi a copertura perdite per perdite attese su crediti, in applicazione dell’IFRS 9 Strumenti finanziari;

b)

il valore netto di realizzo di un bene di magazzino, in applicazione dello IAS 2 Rimanenze;

c)

il fair value (valore equo) di un’attività o passività, in applicazione dell’IFRS 13 Valutazione del fair value;

d)

la quota di ammortamento di un elemento di immobili, impianti e macchinari, in applicazione dello IAS 16; e

e)

gli accantonamenti per obbligazioni di garanzia, in applicazione dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

32A

Per elaborare una stima contabile l’entità utilizza tecniche di valutazione e dati. Le tecniche di valutazione comprendono tecniche di stima (ad esempio, le tecniche utilizzate per valutare un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti in applicazione dell’IFRS 9) e tecniche di valutazione [ad esempio, le tecniche utilizzate per valutare il fair value (valore equo) di un’attività o di una passività in applicazione dell’IFRS 13].

32B

Il termine «stima» negli IFRS si riferisce talvolta a una stima che non è una stima contabile quale definita nel presente principio. Ad esempio, si riferisce talvolta a un dato utilizzato per elaborare stime contabili.

Cambiamenti nelle stime contabili

34.

L’entità può dover modificare una stima contabile se si verificano mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni, nuovi sviluppi o maggiore esperienza. Per sua natura, la modifica di una stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errore.

34A

Gli effetti su una stima contabile del cambiamento di un dato o di una tecnica di valutazione sono cambiamenti nelle stime contabili, a meno che derivino dalla correzione di errori di esercizi precedenti.

Applicazione dei cambiamenti nelle stime contabili

38.

La rilevazione prospettica dell’effetto di un cambiamento nella stima contabile significa che il cambiamento è applicato alle operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificati a partire dalla data del cambiamento. Un cambiamento nella stima contabile può influire solo sul risultato economico dell’esercizio corrente, o sul risultato economico sia dell’esercizio corrente sia degli esercizi futuri. Ad esempio, la variazione di un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti influisce solo sul risultato economico dell’esercizio corrente e perciò è rilevata nell’esercizio corrente. Tuttavia un cambiamento nella vita utile stimata o nelle modalità previste di utilizzo dei benefici economici riferibili a un’attività ammortizzabile influisce sulla quota di ammortamento dell’esercizio corrente e di ciascun esercizio futuro della vita utile residua dell’attività medesima. In entrambi i casi, l’effetto del cambiamento relativo all’esercizio corrente è rilevato come provento o onere nell’esercizio stesso. L’impatto, laddove esista, sugli esercizi futuri è rilevato come provento o onere negli esercizi futuri.

Informazioni integrative

ERRORI

48.

Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l’utile o la perdita rilevato a seguito della risoluzione di un evento incerto non rappresenta la correzione di un errore.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

54I

Definizione di stime contabili, pubblicato a febbraio 2021, ha modificato i paragrafi 5, 32, 34, 38 e 48 e ha aggiunto i paragrafi 32A, 32B e 34A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. L’entità deve applicare le modifiche ai cambiamenti nelle stime contabili e ai cambiamenti di principi contabili che si verificano all’inizio o dopo l’inizio del primo esercizio in cui applica le modifiche.