8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1075 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2016

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 10, l'articolo 6, paragrafo 8, l'articolo 10, paragrafo 9, l'articolo 12, paragrafo 6, l'articolo 15, paragrafo 4, l'articolo 23, paragrafo 2, l'articolo 36, paragrafo 14, l'articolo 55, paragrafo 3, l'articolo 82, paragrafo 3, e l'articolo 88, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano il quadro di risoluzione stabilito dalla direttiva 2014/59/UE, dalla fase di pianificazione del risanamento e della risoluzione di un ente, alla fase di intervento precoce, fino al momento dell'azione di risoluzione. Per garantire la coerenza tra queste disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per facilitare il processo di risoluzione, è necessario che le istituzioni, le autorità e i partecipanti al mercato, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, abbiano una visione globale e un punto di accesso unico ai loro obblighi e ai lori diritti. È auspicabile, pertanto, includere le pertinenti norme tecniche di regolamentazione previste dalla direttiva 2014/59/UE in un unico regolamento.

(2)

Oltre alle definizioni della direttiva 2014/59/UE sono necessarie alcune definizioni specifiche dei termini tecnici utilizzati.

(3)

Norme uniformi in merito alle informazioni minime da includere nei piani di risanamento dovrebbero tener conto, senza impedirli, dei poteri delle autorità competenti di determinare obblighi semplificati per taluni enti per quanto concerne il contenuto e i particolari dei piani di risanamento, a norma dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.

(4)

Dette norme uniformi dovrebbero inoltre specificare, fatti salvi gli obblighi semplificati determinati in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, le informazioni da inserire nel piano di risanamento individuale e, a norma dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, della medesima direttiva, nel piano di risanamento di gruppo.

(5)

È essenziale che le informazioni inserite nei piani di risanamento siano adeguate e specifiche, a seconda che si tratti di piani di risanamento elaborati da enti che non sono parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), oppure di piani di risanamento individuali, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o di piani di risanamento di gruppo, come previsto all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE.

(6)

Per semplificare la struttura interna dei piani di risanamento, gli obblighi di informazione dovrebbero essere raggruppati in una serie di sezioni, alcune delle quali dovrebbero essere divise in sottosezioni, come indicato nel presente regolamento.

(7)

È indispensabile che i piani di risanamento siano sviluppati su una solida struttura di governance al fine di garantirne un'attuazione efficace e, se necessario, tempestiva. I piani di risanamento dovrebbero pertanto contenere una descrizione dello specifico assetto di governance in questione. In particolare il piano dovrebbe indicare in che modo esso è stato sviluppato, da chi è stato approvato e come si integra nella governance generale dell'ente o del gruppo. Ove opportuno, dovrebbero essere descritte le misure adottate per garantire la coerenza tra un piano di risanamento individuale di una filiazione, se del caso, e il piano di risanamento di gruppo.

(8)

I piani di risanamento sono fondamentali per valutare la fattibilità delle opzioni di risanamento. Pertanto un piano di risanamento dovrebbe contenere informazioni dettagliate sul processo decisionale per quanto riguarda la sua attivazione quale elemento essenziale della struttura di governance, sulla base di un processo di segnalazione basato sugli indicatori di cui all'articolo 9 della direttiva 2014/59/UE. Poiché ogni crisi è diversa, la materializzazione di un indicatore non attiva automaticamente una specifica opzione di risanamento né, più in generale, avvia un quadro automatizzato in virtù del quale deve essere attuata una particolare opzione di risanamento conformemente a requisiti procedurali prestabiliti. Gli indicatori dovrebbero piuttosto essere utilizzati per mettere in luce la necessità di avviare un processo di segnalazione che implichi un'analisi della modalità più adeguata per affrontare una situazione di crisi. Prima che si materializzino gli indicatori dovrebbero inoltre essere applicati i dati e i parametri di riferimento utilizzati per la gestione del rischio ordinaria al fine di informare l'ente o il gruppo del rischio di deterioramento della sua situazione finanziaria e dell'attivazione degli indicatori. Sebbene tali segnali di allerta precoce non costituiscano indicatori ai sensi della direttiva 2014/59/UE e come tali non indichino l'avvio della fase di risanamento né richiedano interventi non previsti dalle procedure ordinarie, essi contribuiscono a garantire la coerenza tra la gestione del rischio ordinaria dell'ente e il monitoraggio degli indicatori. Il piano di risanamento dovrebbe pertanto contenere la descrizione di ciò che lega gli indicatori ad elementi appropriati della gestione del rischio dell'ente.

(9)

L'analisi strategica dovrebbe tenere conto delle norme internazionali in materia di piani di risanamento, quali le «Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari» (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria, che prevedono che l'analisi strategica individui le funzioni essenziali e di importanza sistemica dell'ente e definisca le tappe fondamentali per il loro mantenimento negli scenari di risanamento. L'analisi strategica dovrebbe pertanto constare di due parti: la prima parte dovrebbe descrivere l'ente o il gruppo e le sue linee di business principali e funzioni essenziali. La descrizione dell'ente o del gruppo dovrebbe fornire una panoramica generale dell'ente o del gruppo e delle sue attività, unitamente ad una descrizione dettagliata delle sue linee di business principali e funzioni essenziali. Al fine di facilitare la valutazione di opzioni di risanamento quali la cessione e la vendita di linee di business, è importante individuare le persone giuridiche presso cui sono situate le funzioni essenziali e le linee di business principali e analizzare le interconnessioni infragruppo. A norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE, gli enti sono tenuti a dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che è ragionevolmente probabile che il piano di risanamento possa essere attuato senza provocare effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario. Inoltre l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE impone alle autorità competenti di valutare fino a che punto il piano di risanamento, o opzioni specifiche all'interno di esso, possa essere attuato senza provocare effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario. I piani di risanamento dovrebbero pertanto contenere una descrizione delle interconnessioni esterne.

(10)

La seconda parte dell'analisi strategica dovrebbe individuare e valutare le possibili opzioni di risanamento. Inizialmente le opzioni di risanamento a disposizione dell'ente o del gruppo dovrebbero essere descritte senza fare riferimento ad uno specifico scenario di stress finanziario. Si tratta di un modo per migliorare la preparazione alle crisi in generale e per aiutare l'ente o il gruppo a reagire alle crisi in maniera flessibile. L'analisi strategica dovrebbe quindi indicare in che modo le opzioni di risanamento sono state testate rispetto a specifici scenari di stress finanziario per cercare di individuare le opzioni di risanamento efficaci in ciascuno scenario, fornendo in tal modo una prova pratica dell'efficacia delle opzioni di risanamento e dell'adeguatezza degli indicatori. Le opzioni di risanamento dovrebbero inoltre includere le misure adottabili dall'ente qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE.

(11)

La comunicazione del piano di risanamento è fondamentale per la sua efficace attuazione e per evitare effetti negativi sul sistema finanziario. Pertanto il piano di risanamento dovrebbe contenere anche una sezione sulla comunicazione e la divulgazione che tratti sia della comunicazione interna nei confronti dei pertinenti organi interni e del personale dell'ente o del gruppo che della comunicazione esterna.

(12)

Il piano di risanamento potrebbe comportare dei cambiamenti nell'organizzazione dell'ente al fine di facilitare l'aggiornamento del piano e la sua attuazione in futuro o di monitorare gli indicatori, o perché il processo ha individuato alcuni ostacoli che complicano l'attuazione delle opzioni di risanamento. Queste azioni organizzative preparatorie e di controllo che l'ente o il gruppo deve adottare dovrebbero essere descritte nel piano di risanamento per agevolare un'efficace valutazione della ragionevole probabilità della sua attuazione e per facilitare il controllo della sua attuazione da parte dell'ente o del gruppo e delle autorità competenti.

(13)

È fondamentale specificare i criteri minimi che l'autorità competente deve prendere in considerazione nel valutare i piani di risanamento elaborati dagli enti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

(14)

L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) autorizza l'Autorità bancaria europea (ABE) a emanare orientamenti volti ad assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione e richiede alle autorità competenti e agli enti finanziari a cui tali orientamenti sono rivolti di compiere ogni sforzo per conformarsi a tali orientamenti. Poiché la direttiva 2014/59/UE prevede che l'ABE emani orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare ulteriormente alcuni aspetti della direttiva, le autorità competenti dovrebbero tenere conto, in conformità di tale articolo, delle linee guida sugli scenari di pianificazione del risanamento e degli indicatori da includere nei piani di risanamento emanati dall'ABE, compiendo ogni sforzo per conformarsi a tali orientamenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(15)

L'obiettivo di pianificazione del risanamento, come stabilito nella direttiva 2014/59/UE, è individuare opzioni che consentano di mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell'ente o del gruppo quando questo è soggetto a gravi condizioni di stress. I criteri di valutazione del piano di risanamento dovrebbero pertanto mirare a garantire l'adeguatezza del piano rispetto alle entità a cui si rivolge e la sostenibilità e l'attuabilità a tempo debito del piano e delle opzioni in esso individuate. Gli aspetti esatti che l'autorità competente dovrà valutare dipenderanno dal contenuto e la portata del piano di risanamento. Dovrebbero essere stabilite norme uniformi in merito ai criteri minimi da valutare al fine di tenere conto della possibilità per le autorità competenti di imporre obblighi semplificati per taluni enti per quanto concerne il contenuto e i particolari dei piani di risanamento, a norma dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.

(16)

Se del caso, dovrebbero essere specificati criteri supplementari per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo al fine di riflettere i requisiti supplementari di cui alla direttiva 2014/59/UE che si applica a tali piani.

(17)

I piani di risanamento dovrebbero essere completi e contenere tutte le informazioni richieste dalla direttiva 2014/59/UE, compresi gli elementi ulteriori previsti dal presente regolamento. I programmi dovrebbero inoltre essere globali e includere dettagli sufficienti e una gamma di opzioni sufficientemente ampia rispetto alle circostanze dell'entità o delle entità interessate.

(18)

I requisiti relativi al contenuto dei piani di risoluzione dovrebbero tenere conto dei lavori in corso per coordinare questi sviluppi a livello mondiale tramite il Consiglio per la stabilità finanziaria.

(19)

Le norme applicabili al contenuto dei piani di risoluzione e alla valutazione della possibilità di risoluzione dovrebbero essere sufficientemente flessibili da tenere conto delle circostanze dell'ente o del gruppo in esame al fine di garantire che i piani siano mirati e utili per l'attuazione di strategie di risoluzione.

(20)

Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se la liquidazione nell'ambito di procedure ordinarie di insolvenza possa conseguire gli obiettivi della risoluzione in maniera credibile e fattibile. A tal fine esse possono avvalersi delle pertinenti conoscenze specialistiche dei sistemi di garanzia dei depositi. La valutazione della fattibilità e della credibilità della liquidazione non esclude la necessità di valutare se gli obiettivi della risoluzione, compreso quello di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario straordinario, sarebbero conseguiti nella stessa misura con una liquidazione nell'ambito delle procedure di insolvenza nazionali.

(21)

La valutazione della possibilità di risoluzione è un processo iterativo ed è possibile solo basandosi sull'individuazione di una strategia di risoluzione preferenziale. Le autorità di risoluzione, alla fine del processo, possono giungere alla conclusione che sia più appropriato modificare tale strategia o sceglierne una completamente diversa.

(22)

È inoltre auspicabile prendere in considerazione le varianti della strategia preferenziale al fine di tenere conto delle circostanze che impediscono l'attuazione della strategia di risoluzione preferenziale, come laddove non risulti più fattibile una strategia con un punto di avvio singolo utilizzando lo strumento del bail-in quando le perdite superano la passività ammissibili emesse dall'entità madre.

(23)

Le norme sui piani di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione dovrebbero consentire una strategia di risoluzione basata su uno degli approcci ad-hoc forniti dal Consiglio per la stabilità finanziaria e di cui al considerando (80) della direttiva 2014/59/UE. In pratica le strategie di risoluzione possono coinvolgere un'unica autorità di risoluzione che applica gli strumenti di risoluzione a livello di impresa madre o di società di partecipazione di un gruppo (punto di avvio singolo), oppure coinvolgere più di un'autorità di risoluzione che applica gli strumenti di risoluzione a più sottogruppi regionali o funzionali o a entità di un gruppo transfrontaliero (punto di avvio multiplo), oppure unire elementi di entrambi gli approcci.

(24)

In ogni caso la pianificazione della risoluzione e la valutazione della possibilità di risoluzione dovrebbero tener conto di ogni azione di sostegno richiesta ad autorità di risoluzione diverse da quelle che avviano l'azione di risoluzione, ad esempio attraverso la messa a disposizione di informazioni, la costante fornitura di servizi essenziali condivisi o decisioni di non adozione di un'azione di risoluzione, tenendo conto del diritto di altre autorità di risoluzione ad agire di propria iniziativa ove ciò sia necessario per raggiungere la stabilità finanziaria nazionale in assenza di un'azione efficace da parte delle autorità di risoluzione principali.

(25)

La sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE specifica una serie di aspetti che devono essere presi in considerazione per valutare la possibilità di risoluzione di un ente o di un gruppo, ma non è esaustiva e richiede ulteriori precisazioni.

(26)

A norma dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE, l'azione di risoluzione dovrebbe essere avviata solo laddove la liquidazione di un ente o di un gruppo con procedura ordinaria di insolvenza non fosse nell'interesse pubblico; pertanto la valutazione della possibilità di risoluzione dovrebbe prendere in considerazione tale liquidazione come alternativa all'azione di risoluzione.

(27)

L'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE stabilisce diverse condizioni che devono essere soddisfatte per autorizzare un ente impresa madre, un ente impresa madre nell'Unione e talune altre entità di un gruppo e le loro filiazioni in altri Stati membri o in paesi terzi che sono enti o enti finanziari, sulla base di un accordo di sostegno finanziario di gruppo di cui al capo III di tale direttiva, a fornire un sostegno finanziario sotto forma di prestito, di prestazione di garanzie o di attività da utilizzare come garanzie reali a un'altra entità del gruppo che soddisfi le condizioni per un intervento precoce. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente dell'entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario può vietare o limitare la fornitura del sostegno finanziario.

(28)

Viste le difficoltà finanziarie dell'entità ricevente e la condizione che vi sia una prospettiva ragionevole che il sostegno finanziario ponga rimedio a tali difficoltà finanziarie, dovrebbe essere effettuata un'analisi approfondita del fabbisogno di capitale e di liquidità dell'entità ricevente e un'analisi delle cause interne ed esterne delle difficoltà finanziarie e delle condizioni di mercato passate e presenti e di quelle prevedibili per il futuro. Tale analisi dovrebbe comprendere le misure previste per affrontare le cause della difficoltà dell'entità ricevente e che possano sostenere in modo efficiente il ripristino della sua situazione finanziaria.

(29)

La valutazione delle varie condizioni rientra nella sfera di competenza dell'entità che fornisce il sostegno (entità erogatrice) e dell'autorità competente responsabile dell'ente erogatore. La valutazione dovrebbe prendere in considerazione il rischio di potenziali sviluppi negativi. Per una valutazione completa delle condizioni che riguardano l'entità erogatrice, l'autorità competente responsabile dell'entità erogatrice dovrebbe altresì tenere conto delle informazioni e delle valutazioni fornite dall'autorità competente responsabile dell'entità del gruppo che riceve il sostegno finanziario.

(30)

La condizione che i termini della norma siano conformi all'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe tenere conto del rischio di default dell'entità ricevente e della perdita per l'entità erogatrice in caso di default da parte dell'entità ricevente, sulla base di un confronto tra la situazione determinata dalla concessione del sostegno e quella determinata dalla sua mancata concessione e della piena divulgazione delle informazioni pertinenti. Detti termini dovrebbero riflettere il migliore interesse dell'entità erogatrice, come indicato all'articolo 19, paragrafo 7, lettera b), che stabilisce che tale interesse può comportare benefici diretti o indiretti a favore di una parte a motivo del sostegno finanziario. Ciò dovrebbe essere verificato mediante un'analisi approfondita dei costi e dei benefici per l'entità erogatrice e per il gruppo nel suo insieme nei due scenari.

(31)

Gli accordi di sostegno finanziario e la fornitura del sostegno finanziario di gruppo possono incrementare la possibilità di risoluzione di un gruppo, ad esempio se sono in linea con il meccanismo di assorbimento delle perdite previsto dalla strategia di risoluzione. Tuttavia essi possono anche compromettere la fattibilità dell'attuazione della strategia di risoluzione scelta, ad esempio ove tale strategia preveda una separazione delle diverse parti del gruppo. Pertanto la valutazione dell'impatto sulla possibilità di risoluzione dovrebbe basarsi sulla valutazione della possibilità di risoluzione, sul piano di risoluzione individuale e, se del caso, sul piano di risoluzione di gruppo, come stabilito dalla decisione congiunta dei collegi di risoluzione.

(32)

È necessario assicurare che, al momento di effettuare la valutazione ai fini dell'articolo 36, compresi l'articolo 49, paragrafo 3, e l'articolo 74 della direttiva 2014/59/UE, i periti indipendenti non siano influenzati, e non siano percepiti come influenzati, da parte delle autorità pubbliche, compresa l'autorità di risoluzione, né dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tale direttiva.

(33)

Di conseguenza dovrebbero essere applicate norme uniformi per determinare le circostanze in cui una persona è da considerarsi indipendente dalle autorità pubbliche pertinenti, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE. Queste norme dovrebbero indicare i requisiti in materia di competenze e risorse della persona interessata e in materia di rapporti con le autorità pubbliche pertinenti, compresa l'autorità di risoluzione, e con l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE.

(34)

L'indipendenza può essere rafforzata da condizioni che garantiscano l'adeguatezza delle competenze e delle risorse del perito indipendente. Più in particolare occorrerebbe garantire che il perito indipendente possieda le necessarie qualifiche, conoscenze e competenze in tutte le materie pertinenti, in particolare nell'ambito della contabilità e della valutazione nel settore bancario. Dovrebbe inoltre essere garantito che il perito indipendente disponga di risorse umane e tecniche sufficienti per effettuare la valutazione, o possa accedere a tali risorse. A tal fine, per accedere a risorse umane e tecniche sufficienti potrebbe essere opportuno assumere dipendenti o collaboratori esterni provenienti da altri studi legali o di esperti di valutazione o da altre fonti per effettuare la valutazione. Qualora alla realizzazione del valutazione partecipino dipendenti o collaboratori esterni, essi dovrebbero essere sottoposti a verifica in merito ai conflitti di interesse per garantire che la loro indipendenza non sia compromessa. In tutti i casi il perito indipendente dovrebbe rimanere responsabile dell'esito della valutazione.

(35)

Inoltre è opportuno garantire che il perito indipendente sia anche in grado di eseguire la valutazione in maniera efficace senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, né all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE. Tuttavia la fornitura di istruzioni o linee guida necessarie a sostegno dello svolgimento della valutazione, ad esempio in relazione alla metodologia conforme alla normativa dell'Unione nel settore della valutazione per i fini connessi alla risoluzione, non dovrebbe essere considerata ricorso indebito laddove tali istruzioni o linee guida siano ritenute necessarie a sostegno dello svolgimento della valutazione. Inoltre non dovrebbe essere impedita la fornitura di assistenza, come ad esempio la fornitura da parte dell'ente o dell'entità interessata dei sistemi, dei rendiconti finanziari, delle relazioni regolamentari, dei dati di mercato, di altri documenti o di altre forme di assistenza al perito indipendente, qualora, nella valutazione dell'autorità che ha il potere di nomina o di un'altra autorità cui può essere conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, questo sia considerato necessario a sostegno dello svolgimento della valutazione. In conformità con le procedure che possono essere poste in essere, la fornitura di istruzioni, linee guida e altre forme di sostegno dovrebbe essere concordata caso per caso o in maniera cumulativa.

(36)

Il pagamento di un compenso ragionevole e il rimborso delle spese ragionevoli in relazione alla valutazione non dovrebbe essere impedito.

(37)

L'indipendenza può essere compromessa ove la valutazione sia eseguita da una persona che è dipendente o affiliata a una qualsiasi autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, e all'ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE anche nei casi in cui è stata stabilita la piena separazione strutturale per affrontare minacce quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione. Vi è pertanto la necessità di assicurare la separazione giuridica garantendo che il perito indipendente non sia dipendente o collaboratore esterno né membro di un gruppo di una qualsiasi autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, né dell'ente o dell'entità in questione.

(38)

È altresì necessario garantire che il perito indipendente non abbia interessi rilevanti in comune o in conflitto con qualsiasi autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, né con l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, compresi i suoi alti dirigenti, gli azionisti di controllo, le entità del gruppo e i grandi creditori, come potrebbe verificarsi laddove il perito indipendente sia un grande creditore dell'ente o dell'entità in questione. Analogamente i rapporti personali potrebbe costituire un interesse rilevante.

(39)

Di conseguenza l'autorità che ha il potere di nomina, o un'altra autorità cui può essere conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, dovrebbe valutare se sussistano interessi rilevanti in comune o in conflitto. Ai fini di tale valutazione il perito indipendente dovrebbe informare l'autorità che ha il potere di nomina, o un'altra autorità cui può essere conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, di qualsiasi interesse effettivo o potenziale che la persona ritiene possa, nella valutazione di tale autorità, essere considerato interesse rilevante e fornire tutte le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste dall'autorità per realizzare detta valutazione. Nel caso delle persone giuridiche, l'indipendenza dovrebbe essere valutata con riferimento alla società nel suo insieme, ma tenendo conto di qualsiasi separazione strutturale e degli altri meccanismi che possono essere messi in atto per distinguere i membri del personale che possono essere coinvolti nella valutazione dagli altri membri del personale, al fine di affrontare minacce quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione. Nel caso in cui la rilevanza dei rischi rispetto alle misure di salvaguardia adottate sia tale da compromettere l'indipendenza della persona, la società non dovrebbe essere il perito indipendente.

(40)

Un revisore legale dei conti che abbia completato una revisione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, nell'anno precedente alla valutazione del perito indipendente per l'ammissibilità alla funzione di perito non dovrebbe in nessun caso essere considerato indipendente. Per quanto riguarda altri servizi di revisione o valutazione forniti all'ente o all'entità in questione negli anni immediatamente precedenti alla data in cui deve essere valutata l'indipendenza, anch'essi dovrebbero essere considerati come costituenti un interesse rilevante in comune o in conflitto, a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui separazioni strutturali o altre disposizioni in vigore, non sia dimostrato il contrario, con piena soddisfazione dell'autorità che ha il potere di nomina, o di un'altra autorità cui può essere conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione.

(41)

Successivamente alla nomina è essenziale che il perito indipendente mantenga politiche e procedure conformi ai pertinenti codici etici e standard professionali per individuare qualsiasi interesse effettivo o potenziale che il perito ritenga possa costituire un interesse rilevante in comune o in conflitto. L'autorità che ha il potere di nomina, o un'altra autorità che può essere individuata nello Stato membro in questione, dovrebbe essere informata immediatamente di qualsiasi interesse effettivo o potenziale individuato e dovrebbe valutare se questo costituisca un interesse rilevante; in caso affermativo la nomina del perito indipendente dovrebbe essere revocata e dovrebbe essere nominato un nuovo perito.

(42)

La direttiva 2014/59/UE stabilisce che gli Stati membri conferiscano alle loro autorità di risoluzione una serie di poteri, compresi i poteri di svalutazione e di conversione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 66), di tale direttiva, che possono essere applicati in maniera indipendente o in combinazione con un'azione di risoluzione.

(43)

È importante garantire che i poteri di svalutazione e di conversione possano essere applicati in relazione a tutte le passività che non sono escluse dall'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Per le passività disciplinate dalla legge di un paese terzo, diverse da quelle rientranti nell'elenco delle passività a cui si applica l'esclusione prevista dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, dovrebbe essere prevista una clausola contrattuale per consentire l'applicazione a tali passività dei poteri di svalutazione e di conversione.

(44)

Le clausole contrattuali di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE dovrebbero essere incluse negli accordi che creano una passività a cui si applica tale articolo e stipulati dopo la data di applicazione delle disposizioni adottate per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE.

(45)

In particolare la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere inclusa nei pertinenti accordi concernenti una passività che, al momento della creazione, non è pienamente garantita oppure è pienamente garantita ma le clausole contrattuali che disciplinano la passività non obbligano il debitore a mantenere garanzie reali che garantiscano pienamente tale passività su base continuativa, in conformità con i requisiti regolamentari previsti dal diritto dell'Unione o dall'equivalente diritto dei paesi terzi.

(46)

Per i pertinenti accordi stipulati prima della data di applicazione delle disposizioni adottate per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, la clausola contrattuale dovrebbe essere inclusa laddove le passività siano create in virtù di tale accordo dopo la data di recepimento.

(47)

Inoltre per i pertinenti accordi stipulati prima della data di applicazione delle disposizioni adottate per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, modifiche sostanziali che incidono sui diritti e gli obblighi sostanziali di una parte contraente dell'accordo dovrebbero comportare l'obbligo di inserire la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Modifiche non sostanziali, che non incidono sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente, non dovrebbero essere sufficienti a far scattare l'obbligo di includere la clausola contrattuale; in tutti gli altri casi dovrebbe essere inserita la clausola contrattuale.

(48)

Al fine di consentire un livello di convergenza appropriato assicurando nel contempo che le autorità di risoluzione, le istituzioni e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, possano tenere conto delle differenze negli ordinamenti giuridici o di quelle derivanti dalla natura o dalla forma della passività, è opportuno definire il contenuto obbligatorio della clausola contrattuale.

(49)

Al fine di ottenere un approccio uniforme in tutta l'Unione garantendo un efficace coordinamento tra le autorità pertinenti e di consentire all'autorità di risoluzione di assumere decisioni adeguatamente informate e rapide in materia di risoluzione, il presente regolamento stabilisce le procedure e il contenuto delle notifiche di cui all'articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE.

(50)

Le notifiche dovrebbero essere effettuate mediante comunicazioni elettroniche sicure, che riflettano l'urgenza e l'importanza dell'argomento. Per promuovere il coordinamento tra le parti, la procedura prevede la previa comunicazione orale e la successiva conferma di ricevimento.

(51)

Le notifiche dovrebbero fornire al ricevente informazioni adeguate affinché questi possa svolgere i propri compiti prontamente; pertanto vengono indicati i contenuti specifici della notifica che l'organo di amministrazione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, deve inviare all'autorità competente qualora sia in dissesto o a rischio di dissesto. Analogamente la comunicazione di tale notifica da parte dell'autorità competente all'autorità di risoluzione dovrebbe contenere informazioni che consentano a quest'ultima di svolgere i propri compiti. Dovrebbero essere stabiliti requisiti specifici anche in merito al contenuto della notifica della valutazione del dissesto o del rischio di dissesto di un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), laddove tale valutazione sia avviata rispettivamente dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione. In tal caso la notifica dovrebbe altresì specificare le condizioni pertinenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE.

(52)

Al fine di garantire un approccio armonizzato in tutta l'Unione per informare adeguatamente le parti interessate alle azioni di risoluzione, il presente regolamento stabilisce le procedure e il contenuto dell'avviso che riassume gli effetti dell'azione di risoluzione, compresa la decisione di sospendere o limitare l'esercizio di alcuni diritti in conformità degli articoli 69, 70 e 71, della direttiva 2014/59/UE.

(53)

Il presente regolamento stabilisce il contenuto di tale avviso, tenendo conto di alcune informazioni essenziali da fornire alla clientela al dettaglio e all'ingrosso e ai creditori; per quanto riguarda gli elementi non specificati nel presente regolamento l'avviso dovrebbe essere in linea con la più ampia strategia di comunicazione sviluppata nell'ambito del piano di risoluzione e di cui al capo II, sezioni I e II del presente regolamento. È necessario adottare norme tecniche di regolamentazione per stabilire regole dettagliate e uniformi per quanto riguarda l'istituzione dei collegi di risoluzione e le procedure che questi devono seguire nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 88 della direttiva 2014/59/UE a causa dell'elevata incidenza che la risoluzione e la pianificazione della risoluzione di gruppo possono avere in più di uno Stato membro.

(54)

Quando si istituisce un collegio di risoluzione è necessario evitare duplicazioni del lavoro già svolto dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dal collegio di vigilanza. È altresì importante garantire che questo lavoro sia adattato per rispondere alle esigenze di funzionamento del collegio. In particolare è opportuno assicurare che le autorità di risoluzione a livello di gruppo prendano in considerazione, aggiornino e adeguino di conseguenza tutte le pertinenti attività svolte dall'autorità di vigilanza su base consolidata nell'ambito del collegio di vigilanza, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle pertinenti entità del gruppo e di conseguenza delle autorità che dovrebbero essere invitate a diventare membri o osservatori del collegio (in appresso il «processo di classificazione»).

(55)

Il riferimento ad altri gruppi o collegi che svolgono gli stessi compiti e funzioni in conformità dell'articolo 88, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere inteso come comprendente, tra gli altri, i gruppi di gestione delle crisi istituiti nell'ambito dei principi e degli approcci comuni sviluppati dal Consiglio per la stabilità finanziaria e dal G20. È pertanto importante prevedere che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, in sede di valutazione del loro obbligo di istituire un collegio di risoluzione, valutino anche se tali altri gruppi o collegi operino conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

(56)

Il coinvolgimento delle autorità di risoluzione dei paesi terzi in qualità di osservatori nel collegio di risoluzione è già previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. È quindi necessario disciplinare l'organizzazione della loro partecipazione al collegio di risoluzione e il loro coinvolgimento nei vari compiti del collegio.

(57)

Per un'efficace pianificazione della risoluzione sono necessarie un'interazione e una cooperazione efficaci e tempestive tra il collegio di risoluzione e il gruppo bancario, in particolare tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e l'impresa madre nell'Unione. A tal fine l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe informare l'impresa madre nell'Unione in merito all'istituzione del collegio di risoluzione, alla sua composizione e ad eventuali modifiche di questa composizione. L'interazione e la cooperazione efficaci e tempestive tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e l'impresa madre nell'Unione non dovrebbero tuttavia non tenere conto della rapidità di azione necessaria per tutelare la stabilità finanziaria o della natura preparatoria o preventiva e delle complesse valutazioni economiche richieste per la pianificazione della risoluzione.

(58)

Le modalità e le procedure, redatte per iscritto, per il funzionamento del collegio di risoluzione dovrebbero comprendere le necessarie disposizioni organizzative per garantire che i processi decisionali siano efficienti ed efficaci. In particolare il collegio di risoluzione dovrebbe riconoscere la necessità di creare sottostrutture flessibili al proprio interno per svolgere le funzioni del collegio e garantire che i membri siano in grado di contribuire in modo appropriato a ciascuna di queste funzioni. Ove inoltre si ritenga opportuno che altre autorità, oltre ai membri del collegio, partecipino al collegio stesso in qualità di osservatori, è necessario che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisca che i termini e le condizioni di tale partecipazione siano stabiliti nelle modalità scritte e che non siano più favorevoli di quelli stabilite nel presente regolamento per i membri del collegio.

(59)

Le modalità e le procedure di funzionamento, redatte per iscritto, del collegio di risoluzione dovrebbero comprendere anche le necessarie disposizioni operative al fine di garantire che il collegio permetta alle autorità di risoluzione sia di coordinare i loro contributi al collegio di vigilanza che di organizzare l'analisi, l'esame e la valutazione del contributo che le autorità di risoluzione ricevono dal collegio di vigilanza. Le modalità scritte dovrebbero quindi preferibilmente includere un processo di comunicazione tra il collegio di vigilanza e il collegio di risoluzione, e soprattutto tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e l'autorità di vigilanza su base consolidata. Dovrebbero inoltre essere previste modalità scritte per stabilire le procedure da seguire nell'ambito del collegio di risoluzione per il raggiungimento di un'intesa in tutti i casi in cui nella pratica è necessario il coordinamento ma non è richiesta una decisione congiunta in conformità della direttiva 2014/59/UE.

(60)

L'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e delle sue responsabilità e dovrebbe fungere da coordinatore per la raccolta e la diffusione delle informazioni ricevute da qualsiasi membro del collegio, o da qualsiasi entità del gruppo, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza e le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni riservate previste dalla direttiva 2014/59/UE.

(61)

Per garantire che le procedure operative siano efficaci in caso di emergenza, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe effettuare prove del funzionamento del collegio di risoluzione e dovrebbe, ove opportuno, poter coinvolgere l'impresa madre nell'Unione nell'esecuzione di tali prove.

(62)

È essenziale pianificare con tempestività e realismo tutte le procedure di adozione di decisioni congiunte. Ogni autorità di risoluzione coinvolta in questi processi dovrebbe fornire all'autorità di risoluzione a livello di gruppo il proprio contributo nella rispettiva decisione congiunta in maniera tempestiva ed efficace e in conformità del pertinente calendario della decisione congiunta.

(63)

È necessario garantire che le decisioni congiunte siano prese rapidamente e in modo tempestivo. Ciò è particolarmente importante per le decisioni in materia di risoluzione, ma è rilevante anche per la pianificazione della risoluzione. Allo stesso tempo occorre garantire che tutte le autorità coinvolte nella procedura di decisione congiunta dispongano di tempo sufficiente per esprimere la loro opinione. Per raggiungere il giusto equilibrio tra questi due obiettivi l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe avere il potere di presentare il suo progetto di proposta alle altre autorità coinvolte nel processo stabilendo al tempo stesso un termine adeguato, alla scadenza del quale dovrebbe essere presunto il consenso alla proposta da parte delle autorità che non abbiano sollevato obiezioni. Nel fissare tale termine l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe tenere debito conto dei tempi effettivamente necessari per il processo decisionale come stabilito dalle disposizioni di legge o come precedentemente determinato dal collegio stesso.

(64)

Per garantire l'efficacia del processo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe avere la responsabilità ultima per la determinazione della sequenza delle tappe da seguire. Dovrebbero essere stabilite le tappe per giungere ad una decisione congiunta, riconoscendo che alcune di queste tappe possono essere svolte in parallelo e altre in ordine sequenziale.

(65)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, i piani di risoluzione di gruppo dovrebbero essere riesaminati e aggiornati almeno una volta all'anno. È tuttavia necessario garantire che i piani di risoluzione di gruppo siano anche riesaminati e aggiornati ad hoc, laddove ciò risulti necessario a causa di informazioni ricevute dal collegio di vigilanza o su iniziativa del collegio di risoluzione.

(66)

Per aumentare la trasparenza del funzionamento dei collegi di risoluzione nel presente regolamento dovrebbero essere chiaramente definite condizioni uniformi di comunicazione delle decisioni congiunte all'impresa madre nell'Unione e alle altre entità del gruppo di cui trattasi. Al fine di garantire la comparabilità dei processi e dei risultati, in modo da raggiungere la convergenza, è necessario definire chiaramente norme uniformi sulla procedura e la documentazione necessari per giungere a una decisione congiunta in seno ai collegi di risoluzione.

(67)

Dovrebbe inoltre essere garantito il coordinamento delle decisioni individuali adottate dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dalle autorità di risoluzione delle filiazioni in assenza di una decisione congiunta, affinché il collegio di risoluzione possa svolgere il proprio ruolo come previsto all'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Di conseguenza è necessario definire il processo di funzionamento del collegio come quadro al cui interno l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le altre autorità possano tendere a una pianificazione della risoluzione di gruppo efficiente e funzionale anche in assenza di decisioni congiunte.

(68)

Nell'identificare se sia necessario un programma di risoluzione di gruppo, le pertinenti autorità di risoluzione che partecipano al collegio di risoluzione dovrebbero valutare, in linea con gli articoli 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE, se la risoluzione in questione presenti una dimensione di gruppo. A tale scopo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe adoperarsi per individuare tutte le entità del gruppo che sono o potrebbero essere interessate nel caso in cui un'entità del gruppo o l'impresa madre nell'Unione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 32 o 33 della direttiva 2014/59/UE.

(69)

Al fine di garantire condizioni ottimali per la risoluzione è necessario lavorare efficacemente in un breve lasso di tempo. È quindi importante prevedere che il collegio di risoluzione, nel valutare la necessità di un programma di risoluzione di gruppo, valuti anche la necessità di mettere in comune i meccanismi di finanziamento nazionali. In particolare, per quanto riguarda i piani di finanziamento e l'applicazione della direttiva 2014/59/UE, il collegio di risoluzione dovrebbe valutare se sia necessaria la messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali. In assenza di una messa in comune è opportuno che il contenuto e la procedura del piano di finanziamento siano adattati di conseguenza. Quale ulteriore garanzia di efficienza, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero avere la facoltà di sostituire la propria valutazione finale positiva sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo con una proposta in merito a tale programma.

(70)

Il programma di risoluzione di gruppo dovrebbe, per quanto possibile e opportuno, tenere conto del piano di risoluzione e applicarlo, a meno che le autorità di risoluzione non reputino, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in tale piano;

(71)

È necessario che tutti coloro che subiscono le conseguenze della risoluzione di un ente comprendano appieno le opinioni e le azioni dell'autorità di risoluzione che dissente dalla decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo ai fini del coordinamento. Pertanto qualsiasi autorità dissenziente dovrebbe fornire una chiara motivazione del proprio disaccordo all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

(72)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(73)

Ai fini delle norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto dei piani di risoluzione per gli enti che non sono parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e al contenuto dei piani di risoluzione per i gruppi, in conformità, rispettivamente, degli articoli 10 e 13 della direttiva 2014/59/UE, e ai fini delle norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri che devono essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi, di cui, rispettivamente, all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l'ABE ha consultato il comitato europeo per il rischio sistemico.

(74)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI E PIANI DI RISANAMENTO

SEZIONE I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica:

1)

le informazioni da includere nel piano di risanamento individuale e, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE, nel piano di risanamento di gruppo;

2)

i criteri minimi che l'autorità competente deve considerare per quanto riguarda sia i piani di risanamento individuali che quelli di gruppo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE;

3)

il contenuto dei piani di risoluzione per gli enti che non sono parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, e il contenuto dei piani di risoluzione per i gruppi, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 13 della direttiva 2014/59/UE;

4)

le materie e i criteri che devono essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE;

5)

le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed i), della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il sostegno finanziario da parte di un'entità del gruppo a norma dell'articolo 19 della stessa direttiva;

6)

le circostanze in cui una persona è indipendente dall'autorità di risoluzione e dall'ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, e dell'articolo 74 della stessa direttiva;

7)

l'elenco delle passività alle quali si applica l'esclusione dall'obbligo di includere la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, e il contenuto della clausola prevista dal paragrafo stesso;

8)

le procedure e il contenuto relativi alle notifiche di cui all'articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, e all'avviso di sospensione di cui all'articolo 83 della stessa direttiva;

9)

le modalità dettagliate di istituzione e funzionamento operativo dei collegi di risoluzione per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

I precedenti punti 1), 2), 3) e 4) sono soggetti all'eventuale applicazione degli obblighi semplificati stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «piano di risanamento individuale»: uno dei seguenti:

a)

piano di risanamento redatto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE da un ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE;

b)

piano di risanamento redatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE da una filiazione di un' impresa madre dell'UE;

2)   «strategia di risoluzione»: serie di azioni di risoluzione prevista dal piano di risoluzione o dal piano di risoluzione di gruppo;

3)   «strategia di risoluzione preferenziale»: strategia di risoluzione che consente di conseguire nel modo migliore gli obiettivi della risoluzione fissati all'articolo 31 della direttiva 2014/59/UE in considerazione della struttura e del modello di business dell'ente o del gruppo, e dei regimi di risoluzione applicabili alle persone giuridiche del gruppo;

4)   «passività ammissibili qualificate»: le passività ammissibili che soddisfano le condizioni fissate all'articolo 45, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE per essere incluse nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della stessa direttiva;

5)   «punto di avvio singolo»: una strategia di risoluzione che implica l'applicazione dei poteri di risoluzione da parte di un'autorità di risoluzione unica a livello di una singola impresa madre o di un singolo ente soggetto a vigilanza su base consolidata;

6)   «punto di avvio multiplo»: una strategia di risoluzione che implica l'applicazione dei poteri di risoluzione da parte di due o più autorità di risoluzione a sottogruppi regionali o funzionali o a entità di un gruppo;

7)   «controllo»: controllo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

8)   «partecipazione qualificata»: partecipazione qualificata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE II

Contenuto dei piani di risanamento

Articolo 3

Informazioni da inserire nel piano di risanamento

Il piano di risanamento comprende almeno gli elementi seguenti:

1)

la sintesi degli elementi fondamentali del piano ai sensi dell'articolo 4;

2)

informazioni sulla governance ai sensi dell'articolo 5;

3)

l'analisi strategica ai sensi degli articoli da 6 a 12;

4)

il piano di comunicazione e informazione ai sensi dell'articolo 14;

5)

l'analisi delle misure preparatorie ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 4

Sintesi degli elementi fondamentali del piano di risanamento

1.   La sintesi degli elementi fondamentali del piano di risanamento comprende la sintesi di ciascuno dei seguenti elementi:

a)

le informazioni sulla governance contenute nel piano di risanamento;

b)

l'analisi strategica contenuta nel piano di risanamento, compresa la sintesi della capacità di risanamento complessiva di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

c)

le modifiche sostanziali dell'ente, del gruppo o del piano di risanamento dopo la precedente versione del piano di risanamento presentata all'autorità competente;

d)

il piano di comunicazione e informazione contenuto nel piano di risanamento;

e)

le misure preparatorie previste nel piano di risanamento.

2.   Ai fini del capo I, sezioni II e III, del presente regolamento, per modifica sostanziale si intende ogni cambiamento che possa incidere sulla capacità di un ente o di un'impresa madre nell'UE o di una o più delle sue filiazioni di attuare un piano di risanamento o di attuare una o più opzioni di risanamento contenute in un piano di risanamento.

Articolo 5

Governance

Le informazioni sulla governance includono almeno una descrizione dettagliata di quanto segue:

1)

le modalità di sviluppo del piano di risanamento, che includa almeno:

a)

il ruolo e la funzione delle persone responsabili di preparazione, attuazione e aggiornamento di ogni sezione del piano;

b)

l'identità della persona che ha la responsabilità generale dell'aggiornamento del piano di risanamento e la descrizione della procedura da seguire per aggiornare il piano di risanamento al fine di rispondere a modifiche sostanziali che riguardano l'ente o il gruppo o il contesto in cui operano;

c)

la descrizione del modo in cui il piano è integrato nella governance dell'ente o del gruppo e nel quadro generale di gestione dei rischi;

d)

se l'entità presa in considerazione fa parte di un gruppo, la descrizione delle misure e delle disposizioni adottate nell'ambito del gruppo per assicurare il coordinamento e l'uniformità delle opzioni di risanamento a livello del gruppo e delle singole filiazioni;

2)

le politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento, comprendente almeno:

a)

una dichiarazione che precisi se il piano di risanamento è stato esaminato dalla funzione di audit interno, da un revisore esterno o dal comitato dei rischi;

b)

la conferma del fatto che il piano di risanamento è stato esaminato e approvato dall'organo di amministrazione dell'ente o dell'impresa madre nell'UE responsabile della presentazione del piano;

3)

le condizioni e le procedure necessarie per assicurare l'attuazione tempestiva delle opzioni di risanamento, comprendente almeno:

a)

la descrizione della procedura interna di attivazione di livelli successivi di intervento e del processo decisionale, che si applica quando sono stati soddisfatti gli indicatori, per esaminare e determinare quale opzione di risanamento potrebbe dover essere applicata in risposta alla situazione di stress finanziario che si è venuta a creare, comprendente almeno:

i)

il ruolo e la funzione delle persone coinvolte nel processo, compresa la descrizione delle loro responsabilità o, qualora al processo partecipi un comitato, il ruolo, le responsabilità e le funzioni dei membri del comitato;

ii)

le procedure da seguire;

iii)

il termine per la decisione in merito all'adozione delle opzioni di risanamento e i tempi e le modalità secondo le quali le autorità competenti pertinenti saranno informate del fatto che gli indicatori sono stati soddisfatti;

b)

la descrizione dettagliata degli indicatori, indicando le vulnerabilità, le debolezze o le minacce possibili almeno per quanto riguarda la posizione patrimoniale, le condizioni di liquidità, la redditività e il profilo di rischio della o delle entità interessate dal piano di risanamento;

4)

la coerenza del piano con il quadro generale di gestione dei rischi dell'ente o del gruppo, includendo la descrizione dei pertinenti parametri di riferimento (segnali di preallarme) utilizzati dall'ente o dal gruppo nel quadro del regolare processo interno di gestione del rischio, quando tali parametri sono utili per informare la direzione che gli indicatori potrebbero essere raggiunti;

5)

i sistemi informatici di gestione, inclusa la descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare che le informazioni necessarie ad attuare le opzioni di risanamento siano disponibili per il processo decisionale in condizioni di stress in modo affidabile e tempestivo.

Articolo 6

Analisi strategica

1.   L'analisi strategica individua le funzioni essenziali e le linee di business principali e definisce le tappe fondamentali per il loro mantenimento nelle situazioni di stress finanziario.

2.   L'analisi strategica comprende almeno le seguenti sottosezioni:

a)

la descrizione della o delle entità interessate dal piano di risanamento, come indicato all'articolo 7;

b)

la descrizione delle opzioni di risanamento di cui agli articoli da 8 a 12.

Articolo 7

Descrizione delle entità interessate dal piano di risanamento

1.   La sottosezione dell'analisi strategica in cui sono descritte la o le entità interessate dal piano di risanamento contiene le seguenti informazioni:

a)

la caratterizzazione generale della o delle entità interessate dal piano di risanamento, comprendente:

i)

la descrizione della loro strategia commerciale e di rischio globale;

ii)

il modello di business e il piano aziendale, compreso l'elenco delle principali giurisdizioni in cui operano, anche per mezzo di persona giuridica o di succursale che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2;

iii)

le loro principali linee di business e le funzioni essenziali;

iv)

il processo e le metriche per l'individuazione delle principali linee di business e delle funzioni essenziali;

b)

la mappatura delle funzioni essenziali e delle linee di business principali delle persone giuridiche e succursali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2;

c)

la descrizione dettagliata delle strutture giuridiche e finanziarie della o delle entità interessate dal piano, comprendente la spiegazione delle interconnessioni infragruppo per quanto riguarda le persone giuridiche o le succursali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 e, in particolare, la descrizione degli elementi seguenti:

i)

tutte le esposizioni e le relazioni di finanziamento infragruppo sostanziali esistenti, i flussi di capitale nell'ambito della o delle entità interessate dal piano di risanamento, le garanzie infragruppo in atto e le garanzie infragruppo che verranno messe in atto quando sarà richiesta l'azione di risanamento;

ii)

le interconnessioni giuridiche, intendendosi con questo accordi sostanziali giuridicamente vincolanti tra entità di un gruppo, ivi compresa ad esempio, l'esistenza di accordi di dominazione o di accordi di trasferimento di profitti e perdite;

iii)

le interconnessioni operative, intendendosi con questo le funzioni centralizzate in una persona giuridica o succursale che sono importanti per il funzionamento di altre persone giuridiche, di succursali o del gruppo, in particolare le funzioni informatiche centralizzate, le funzioni di tesoreria, le funzioni di rischio e le funzioni amministrative;

iv)

gli accordi di sostegno finanziario di gruppo in vigore, conclusi ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2014/59/UE, comprese le parti dell'accordo, la forma del sostegno finanziario e le condizioni della sua prestazione;

d)

la descrizione delle interconnessioni esterne, comprendente almeno:

i)

le esposizioni e le passività significative nei confronti delle principali controparti;

ii)

i prodotti e servizi finanziari significativi offerti dalla o dalle entità interessate dal piano di risanamento ad altri partecipanti ai mercati finanziari;

iii)

i servizi significativi offerti da terzi alla o alle entità interessate dal piano di risanamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), il riferimento a persone giuridiche o succursali è inteso come un riferimento a persone giuridiche o succursali che:

a)

contribuiscono in misura sostanziale ai profitti della o delle entità interessate dal piano di risanamento o al loro finanziamento, o detengono una quota importante delle loro attività, passività o capitali;

b)

svolgono attività commerciali essenziali;

c)

svolgono a livello centrale funzioni operative, di rischio o amministrative fondamentali;

d)

sopportano rischi sostanziali che potrebbero, nello scenario peggiore, mettere a rischio la sostenibilità economica dell'ente o del gruppo;

e)

non si potrebbero dismettere o liquidare senza un probabile grave rischio per l'ente o per il gruppo nel suo complesso;

f)

sono importanti per la stabilità finanziaria di almeno uno degli Stati membri in cui hanno la sede legale o in cui operano.

Articolo 8

Opzioni di risanamento

1.   La sottosezione sulle opzioni di risanamento comprende l'elenco e la descrizione di tutte le opzioni di risanamento di cui agli articoli da 9 a 12.

2.   La sottosezione sulle opzioni di risanamento stabilisce la gamma di opzioni di risanamento destinate a rispondere a scenari di stress finanziario e che ragionevolmente possono ritenersi tali da contribuire a mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la posizione finanziaria della o delle entità interessate dal piano di risanamento.

3.   Ciascuna opzione di risanamento è descritta in modo tale da consentire all'autorità competente di valutarne l'impatto e la fattibilità.

4.   Le opzioni di risanamento includono misure straordinarie e misure che possono essere adottate nel corso della normale attività della o delle entità interessate dal piano di risanamento.

5.   Le opzioni di risanamento non possono essere escluse per il solo fatto che richiederebbero una modifica all'attuale natura dell'attività della o delle entità.

Articolo 9

Azioni, dispositivi e misure nel quadro delle opzioni di risanamento

1.   Ogni opzione di risanamento indica almeno i seguenti elementi:

a)

la gamma delle azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la posizione finanziaria della o delle entità interessate dal piano di risanamento il cui principale scopo è garantire l'operatività delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;

b)

dispositivi e misure il cui principale scopo è conservare o ripristinare i fondi propri dell'ente o i fondi propri consolidati del gruppo mediante ricapitalizzazioni esterne e misure interne per migliorare la posizione patrimoniale della o delle entità interessate dal piano di risanamento;

c)

dispositivi e misure intesi a garantire che l'entità o le entità interessate dal piano di risanamento abbiano un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza che consentano loro di svolgere l'attività e di rispettare i propri obblighi allo loro scadenza;

d)

dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria o a ristrutturare le linee di business, compresa, se del caso, l'analisi di eventuali cessioni sostanziali di attività, persone giuridiche, o linee di business;

e)

dispositivi e misure il cui principale scopo è conseguire la ristrutturazione volontaria delle passività, senza scatenare eventi quali default, recesso o declassamento.

Ai fini della lettera c), le misure comprendono misure esterne e, se del caso, misure finalizzate a riorganizzare la liquidità disponibile all'interno del gruppo. Le fonti di finanziamento di emergenza comprendono le fonti potenziali di liquidità, la valutazione delle garanzie reali disponibili e la valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e linee di business.

2.   Se un'opzione di risanamento non comprende le azioni, i dispositivi o le misure di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), la sottosezione sulle opzioni di risanamento contiene la dimostrazione del fatto che le azioni, i dispositivi o le misure sono state adeguatamente considerate dall'ente, dall'impresa madre nell'Unione o dalla filiazione che ha redatto e presentato il piano.

Articolo 10

Valutazione d'impatto

Ogni opzione di risanamento contiene una valutazione d'impatto comprendente, in particolare, una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività della o delle entità a cui si riferiscono le opzioni di risanamento e almeno i seguenti elementi:

1)

la valutazione dell'impatto operativo e finanziario che illustri l'impatto previsto su solvibilità, liquidità, posizioni di finanziamento, redditività e attività della o delle entità interessate dal piano di risanamento; se del caso, la valutazione indica chiaramente le diverse entità del gruppo che potrebbero essere interessate dall'opzione o coinvolte nella sua attuazione;

2)

la valutazione dell'impatto esterno e delle conseguenze sistemiche che illustri l'impatto atteso sulle funzioni essenziali svolte dalla o dalle entità interessate dal piano di risanamento e le conseguenze per gli azionisti, per i clienti, in particolare i depositanti e gli investitori al dettaglio, per le controparti e, se del caso, per il resto del gruppo;

3)

le ipotesi alla base della valutazione e tutte le altre ipotesi formulate ai fini delle valutazioni di cui ai punti 1) e 2), incluse le ipotesi circa la commerciabilità delle attività o il comportamento di altri enti finanziari.

Articolo 11

Valutazione della fattibilità

1.   Ogni opzione di risanamento contiene una valutazione della fattibilità, che comprende almeno i seguenti elementi:

a)

la valutazione dei rischi associati all'opzione di risanamento, sulla base delle esperienze maturate nell'attuazione di tale opzione o di misure equivalenti;

b)

un'analisi e una descrizione dettagliate degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano e la descrizione del se e del come gli impedimenti potrebbero essere superati;

c)

se del caso, l'analisi dei potenziali impedimenti all'effettiva attuazione dell'opzione di risanamento dovuti alla struttura del gruppo o ad accordi infragruppo, tra cui l'indicazione se vi siano impedimenti pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso delle passività o attività all'interno del gruppo;

d)

soluzioni ai potenziali impedimenti di cui alle lettere b) e c).

2.   Ai fini del paragrafo 1, tra gli impedimenti sostanziali rientrano i fattori che potrebbero influire negativamente sull'esecuzione tempestiva dell'opzione di risanamento, tra cui, in particolare, i rischi giuridici, operativi, commerciali, finanziari e di reputazione, quale il rischio di declassamento del rating del credito.

Articolo 12

Continuità delle attività

1.   Ogni opzione di risanamento contiene la valutazione del modo in cui sarà garantita la continuità delle attività in fase di attuazione dell'opzione stessa.

2.   La valutazione include un'analisi delle attività interne (ad esempio sistemi informatici, fornitori e attività relative alle risorse umane) e dell'accesso della o delle entità interessate dal piano di risanamento all'infrastruttura di mercato (ad esempio, sistemi di compensazione e di regolamento e sistemi di pagamento). In particolare, la valutazione dell'emergenza operativa prende in considerazione:

a)

dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari in questione;

b)

dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della o delle entità interessate dal piano di risanamento, compresi i servizi informatici e l'infrastruttura;

c)

il calendario previsto per l'attuazione e l'efficacia dell'opzione di risanamento;

d)

l'efficacia dell'opzione di risanamento e l'adeguatezza degli indicatori in una serie di scenari di stress finanziario per valutare l'impatto di ciascuno degli scenari sull'entità o sulle entità interessate dal piano di risanamento, e in particolare sul capitale, la liquidità, la redditività, il profilo di rischio e le attività.

3.   Questa valutazione individua le opzioni di risanamento appropriate per ogni specifico scenario, il loro potenziale impatto e la loro fattibilità, i potenziali impedimenti alla loro attuazione e i tempi necessari per attuarle.

Sulla base di queste informazioni, la valutazione descrive la capacità complessiva di risanamento della o delle entità interessate dal piano di risanamento, ovvero la misura in cui le opzioni di risanamento consentono il risanamento della o delle entità in una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario.

Articolo 13

Riferimenti incrociati

Quando le informazioni di cui all'articolo 7 sono state presentate alle autorità di risoluzione a norma dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti possono decidere di accettare riferimenti incrociati a dette informazioni considerandoli sufficienti per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 7, se non compromettono la completezza e la qualità del piano di risanamento, come disposto al capo I, sezione III, del presente regolamento.

Articolo 14

Piano di comunicazione e informazione

1.   Il piano di comunicazione e informazione copre in dettaglio le seguenti materie:

a)

la comunicazione interna, in particolare a destinazione del personale, dei comitati di azienda o di altri rappresentanti del personale;

b)

la comunicazione esterna, in particolare a destinazione di azionisti e altri investitori, autorità competenti, controparti, mercati finanziari, infrastruttura dei mercati finanziari, depositanti e del pubblico, a seconda dei casi;

c)

proposte efficaci per gestire qualsiasi potenziale reazione negativa del mercato.

2.   Il piano di risanamento include almeno l'analisi del modo in cui il piano di comunicazione e informazione verrebbe attuato se venissero attuati uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento.

3.   Il piano di comunicazione e informazione tiene adeguatamente in considerazione le specifiche esigenze di comunicazione per le singole opzioni di risanamento.

Articolo 15

Misure preparatorie

1.   Il piano di risanamento include l'analisi delle eventuali misure preparatorie che l'entità o le entità cui esso si riferisce hanno adottato o che sono necessarie per agevolare l'attuazione del piano di risanamento o per migliorarne l'efficacia, oltre a indicare il calendario per la loro attuazione.

2.   Le misure preparatorie includono tutte le misure necessarie per superare gli impedimenti all'effettiva attuazione delle opzioni di risanamento individuate nel piano di risanamento.

SEZIONE III

Valutazione dei piani di risanamento

Articolo 16

Completezza dei piani di risanamento

L'autorità competente valuta in che misura un piano di risanamento è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 5 o all'articolo 7 della direttiva 2014/59/UE ed esamina la completezza del piano sulla base di quanto segue:

1)

se il piano comprende tutte le informazioni di cui all'allegato, sezione A, della direttiva 2014/59/UE, come ulteriormente precisato al capo I, sezione I, del presente regolamento;

2)

se il piano fornisce informazioni aggiornate, anche per quanto riguarda eventuali modifiche sostanziali della o delle entità, in particolare modifiche della struttura giuridica o organizzativa e dell'attività o della situazione finanziaria dopo l'ultima presentazione del piano, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE;

3)

se del caso, se il piano include un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l'entità o le entità interessate dal piano possono chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie reali;

4)

se il piano riflette adeguatamente una serie appropriata di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario attinenti alle condizioni specifiche della o delle entità interessate dal piano, tenendo conto degli orientamenti emessi dall'ABE a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE che precisano la gamma di scenari cui ricorrere ai fini dei piani di risanamento, facendo ogni sforzo per rispettarli in linea con l'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1093/2010;

5)

se il piano contiene un quadro degli indicatori nel quale siano identificati i punti in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano;

6)

se le informazioni di cui ai punti da 1) a 5) si riferiscono al gruppo nel suo complesso;

7)

se il piano include eventualmente dispositivi per il sostegno finanziario infragruppo adottati conformemente ad un accordo di sostegno finanziario di gruppo concluso in conformità del capo III della direttiva 2014/59/UE;

8)

se per ciascuno degli scenari di grave stress macroeconomico e finanziario che trovano riscontro nel piano ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, il piano indica se vi sono:

a)

ostacoli all'attuazione di misure di risanamento all'interno del gruppo, anche a livello delle singole entità interessate dal piano;

b)

impedimenti pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo.

Articolo 17

Qualità dei piani di risanamento

Nel valutare i requisiti e i criteri di cui, a seconda del caso, all'articolo 5 o all'articolo 7 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente esamina la qualità del piano di risanamento sulla base dei seguenti elementi:

1)

il piano è considerato chiaro se:

a)

è sufficientemente esplicito ed è redatto in un linguaggio chiaro e comprensibile;

b)

definizioni e descrizioni sono chiare e uniformi in tutto il piano;

c)

spiega le ipotesi e le valutazioni formulate;

d)

i riferimenti ai documenti non contenuti nel piano ed eventuali allegati integrano il piano in modo tale da contribuire a promuovere in maniera sostanziale l'individuazione delle opzioni per mantenere o ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica della o delle entità interessate;

2)

le informazioni contenute nel piano sono pertinenti se sono incentrate sull'individuazione delle opzioni per mantenere o ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica dell'ente o del gruppo;

3)

il piano di risanamento è considerato completo se, tenuto conto in particolare della natura delle attività della o delle entità interessate dal piano e delle loro dimensioni e interconnessioni con altri enti e gruppi e con il sistema finanziario in generale:

a)

il piano fornisce un grado sufficiente di dettaglio in merito alle informazioni che devono essere incluse nei piani di risanamento a norma degli articoli 5 e 7 della direttiva 2014/59/UE;

b)

il piano contiene una gamma sufficientemente ampia di opzioni di risanamento e indicatori, tenendo conto degli orientamenti emessi dall'ABE a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE che precisano gli indicatori da includere nei piani di risanamento, facendo ogni sforzo per rispettarli in linea con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

4)

si considera che il piano abbia una sua coerenza interna:

a)

nel caso dei piani di risanamento individuali, se vi è una coerenza interna del piano stesso;

b)

nel caso dei piani di risanamento di gruppo, se vi è una coerenza interna del piano di gruppo stesso;

c)

nel caso in cui per le filiazioni siano necessari piani individuali, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, se vi è una coerenza interna tra i piani di risanamento individuali e quello di gruppo.

Articolo 18

Attuazione dei meccanismi proposti nel piano di risanamento

1.   Per valutare se il piano di risanamento soddisfi il criterio dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente verifica quanto segue:

a)

livello di integrazione e coerenza del piano con la governance generale e con i processi interni della o delle entità cui si applica e con il relativo quadro di gestione del rischio;

b)

se il piano prevede un numero sufficiente di opzioni di risanamento plausibili e economicamente sostenibili che con ragionevole probabilità permettano all'ente o al gruppo di superare rapidamente ed efficacemente diversi scenari di difficoltà finanziaria;

c)

se le opzioni di risanamento previste nel piano indicano interventi atti a superare efficacemente gli scenari di grave stress macroeconomico e finanziario che vi sono contemplati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE;

d)

se il calendario per l'attuazione delle opzioni è realistico ed è tenuto presente nelle procedure di attuazione delle azioni di risanamento;

e)

grado di preparazione dell'ente o del gruppo a superare la situazione di stress finanziario, stabilito in particolare valutando se siano state individuate correttamente le misure preparatorie necessarie e, secondo il caso, se le misure siano state attuate o sia stato predisposto un piano per la loro attuazione;

f)

adeguatezza della gamma di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario a fronte dei quali è stato testato il piano;

g)

adeguatezza dei processi di test eseguiti sul piano a fronte degli scenari di cui alla lettera f) e misura in cui i test verificano l'analisi delle opzioni e degli indicatori di risanamento in ciascuno scenario;

h)

se le ipotesi e le valutazioni effettuate nell'ambito del piano e di ciascuna opzione di risanamento sono realistiche e plausibili.

2.   La plausibilità di ciascuna opzione di risanamento prevista nel piano, di cui al paragrafo 1, lettera b), è valutata tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

misura in cui l'ente o il gruppo ha il controllo della sua attuazione e misura in cui l'opzione fa affidamento sull'intervento di terzi;

b)

se il piano comprende una gamma sufficientemente ampia di opzioni di risanamento e di indicatori, condizioni e procedure adeguati a garantire l'attuazione tempestiva delle opzioni;

c)

misura in cui il piano contempla gli effetti ragionevolmente prevedibili dell'attuazione dell'opzione di risanamento proposta sull'ente o sul gruppo;

d)

se il piano e in particolare le opzioni di risanamento sarebbero in grado di mantenere la sostenibilità economica dell'ente o gruppo e di ristabilirne la solidità finanziaria;

e)

ove applicabile, se l'ente o il gruppo, o concorrenti con caratteristiche analoghe, hanno in passato gestito un episodio di stress finanziario simile allo scenario considerato attivando le opzioni di risanamento descritte, in particolare per quanto riguarda la tempestiva attuazione delle opzioni stesse, e, in caso di piano di risanamento di gruppo, il coordinamento delle opzioni di risanamento all'interno del gruppo.

Articolo 19

Opzioni di risanamento

Per valutare se il piano di risanamento soddisfi il criterio dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente verifica quanto segue:

1)

se è ragionevolmente probabile poter attuare il piano e le singole opzioni di risanamento con tempestività ed efficacia anche in situazioni di grave stress macroeconomico o finanziario;

2)

se è ragionevolmente probabile poter attuare il piano e le specifiche opzioni di risanamento in modo da conseguirne a sufficienza gli obiettivi senza effetti negativi significativi sul sistema finanziario;

3)

se la gamma di opzioni di risanamento riduce sufficientemente il rischio che sorgano ostacoli all'attuazione delle opzioni o effetti negativi sistemici a causa della simultanea attuazione di azioni di risanamento di altri enti o gruppi;

4)

se, in caso di attuazione simultanea, le opzioni di risanamento potrebbero entrare in conflitto con quelle di enti o gruppi che presentano vulnerabilità analoghe, ad esempio perché hanno analoghi modelli di business, strategie o sfera di attività;

5)

se l'attuazione simultanea di opzioni di risanamento da parte di più enti o gruppi rischia di comprometterne l'effetto e la fattibilità.

Articolo 20

Requisiti specifici per i piani di risanamento di gruppo

Per valutare se il piano di risanamento di gruppo soddisfi i criteri dell'articolo 7, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente verifica quanto segue:

1)

misura in cui il piano è in grado di stabilizzare il gruppo nel complesso e i suoi singoli enti, tenuto conto in particolare di quanto segue:

a)

disponibilità di opzioni di risanamento a livello di gruppo per ripristinare, se necessario, la posizione finanziaria di una filiazione senza perturbare la solidità finanziaria del gruppo;

b)

se, in seguito all'attuazione di una data opzione di risanamento, il gruppo nel complesso e qualsiasi suo ente che, secondo tale opzione, è destinato a continuare l'attività disporrebbero ancora di un modello di business economicamente sostenibile;

c)

se le disposizioni incluse nel piano assicurano il coordinamento e la coerenza delle misure che devono essere adottate, rispettivamente, a livello di impresa madre o di ente soggetto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, o a livello di singolo ente. È verificata in particolare la misura in cui i processi di governance previsti dal piano tengono conto dell'assetto di governance delle singole filiazioni e delle restrizioni giuridiche applicabili;

2)

se il piano prevede soluzioni per superare gli ostacoli all'attuazione di misure di risanamento all'interno del gruppo individuati in relazione a uno scenario di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE; se gli ostacoli non possono essere superati, fino a che punto misure di risanamento alternative possono raggiungere gli stessi obiettivi;

3)

se il piano prevede soluzioni per superare i sostanziali ostacoli individuati, di carattere pratico o giuridico, all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo; se gli ostacoli non possono essere superati, fino a che punto opzioni di risanamento alternative potrebbero raggiungere gli stessi obiettivi.

Articolo 21

Natura della o delle entità oggetto di valutazione

Per valutare la credibilità generale di un piano di risanamento a norma degli articoli 18, 19 e 20, l'autorità competente tiene conto della natura dell'attività della o delle entità interessate dal piano, delle loro dimensioni e delle interconnessioni con altri enti e gruppi e con il sistema finanziario in generale.

CAPO II

PIANI DI RISOLUZIONE

SEZIONE I

Contenuto dei piani di risoluzione

Articolo 22

Categorie di informazioni da inserire nei piani di risoluzione

Il piano di risoluzione prevede almeno gli elementi di cui ai punti da 1) a 8) del presente articolo, comprese tutte le informazioni richieste agli articoli 10 e 12 della direttiva 2014/59/UE e tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire la realizzazione della strategia di risoluzione:

1)

sintesi del piano, comprese la descrizione dell'ente o del gruppo e una sintesi degli elementi di cui ai punti da 2) a 8);

2)

descrizione della strategia di risoluzione considerata nel piano, che comprenda quanto segue:

a)

indicazione delle diverse azioni di risoluzione previste dal piano;

b)

indicazione della o delle persone giuridiche alle quali sarebbero applicate le azioni di risoluzione;

c)

indicazione delle funzioni essenziali e delle linee di business principali che saranno mantenute e di quelle di cui è prevista la separazione dalle altre funzioni;

d)

stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2014/59/UE;

e)

descrizione particolareggiata delle varianti della strategia di risoluzione preferenziale prese in considerazione per affrontare situazioni in cui questa non può essere attuata;

f)

descrizione del processo decisionale ai fini dell'attuazione della strategia di risoluzione, compresi i tempi necessari per le decisioni;

g)

per i piani di risoluzione di gruppo, intese per la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti degli Stati membri in cui entità del gruppo sono ubicate o hanno succursali significative e le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui sono ubicate entità del gruppo, in linea con le modalità e le procedure redatte per iscritto di cui al capo VI, sezione I;

3)

descrizione delle informazioni, e delle modalità di loro trasmissione, necessarie per attuare in modo efficace la strategia di risoluzione, compresi almeno gli elementi seguenti:

a)

descrizione delle informazioni e dei processi atti a garantire la disponibilità nei tempi adeguati delle informazioni necessarie ai fini della valutazione, in particolare a norma degli articoli 36 e 49 della direttiva 2014/59/UE, e della commerciabilità, in particolare in applicazione dei requisiti di commercializzazione riguardo allo strumento della vendita dell'attività d'impresa e allo strumento dell'ente-ponte;

b)

mappatura delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in riferimento alle persone giuridiche, nella quale sono indicate in particolare le funzioni essenziali e le linee di business principali che fanno capo a entità sottoposte ad azioni di risoluzione e le funzioni essenziali o le linee di business principali ripartite tra persone giuridiche diverse che l'attuazione della strategia di risoluzione separerebbe;

c)

descrizione delle modalità di condivisione delle informazioni tra le autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti, anche in altri Stati membri o in paesi terzi, a norma dell'articolo 90 della direttiva 2014/59/UE;

d)

descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE siano aggiornate e, quando necessario, a disposizione delle autorità di risoluzione;

4)

descrizione delle disposizioni adottate per garantire la continuità operativa dell'accesso alle funzioni essenziali nella fase di risoluzione, tra cui almeno la descrizione degli elementi seguenti:

a)

sistemi e operazioni essenziali condivisi che devono essere mantenuti per preservare la continuità delle funzioni essenziali e disposizioni che ne assicurano la solidità contrattuale e operativa nella fase di risoluzione;

b)

interdipendenze interne ed esterne essenziali per il mantenimento della continuità operativa;

c)

disposizioni atte a garantire l'accesso ai sistemi di pagamento o ad altre infrastrutture finanziarie necessario per preservare le funzioni essenziali, compresa la valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

5)

descrizione del fabbisogno di finanziamento e delle fonti di finanziamento necessarie per l'attuazione della strategia di risoluzione prevista nel piano, che comprenda almeno i seguenti elementi:

a)

descrizione del fabbisogno di finanziamento, funding compreso, e di liquidità ai fini della strategia di risoluzione;

b)

descrizione delle potenziali fonti di finanziamento (funding) della risoluzione, comprese le condizioni di finanziamento, precondizioni per usarle, tempi della relativa disponibilità, entità che possono finanziare e requisiti di garanzie reali;

c)

se pertinente, descrizione e analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano di risoluzione, l'ente o il gruppo può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale (diversi dall'assistenza di liquidità di emergenza o altra assistenza non ordinaria) nella fase di risoluzione, compresa l'identificazione delle garanzie reali disponibili;

d)

per i gruppi, descrizione dei principi concordati per la ripartizione della responsabilità del finanziamento tra fonti presenti in diverse giurisdizioni e anche in diversi Stati membri a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2014/59/UE;

6)

piani di comunicazione con importanti gruppi di portatori d'interesse, compresi almeno i seguenti:

a)

direzione, proprietà e personale dell'ente o del gruppo, indicando anche le procedure di consultazione del personale e, se applicabile, il dialogo con le parti sociali nella fase di risoluzione e una valutazione dell'impatto del piano sui dipendenti;

b)

clienti, media e grande pubblico;

c)

depositanti, azionisti, obbligazionisti, controparti, infrastrutture dei mercati finanziari e altri partecipanti al mercato interessati;

d)

organi amministrativi o giudiziari di cui occorre l'approvazione o autorizzazione ai fini dell'attuazione della strategia di risoluzione;

e)

consulenti necessari per attuare la strategia di risoluzione;

7)

conclusioni della valutazione della possibilità di risoluzione, comprendenti almeno gli elementi seguenti:

a)

se la risoluzione dell'ente o del gruppo è al momento possibile o no;

b)

sintesi delle conclusioni della valutazione della liquidazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a);

c)

descrizione particolareggiata degli ostacoli alla possibilità di risoluzione individuati e delle misure proposte dall'ente o dal gruppo oppure imposte dall'autorità di risoluzione per superarli o eliminarli;

d)

quantificazione della variazione dei requisiti minimi di passività ammissibili, o ubicazione adeguata delle passività ammissibili, necessaria per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, tenuto conto dei criteri stabiliti all'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE e precisati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, della stessa direttiva;

8)

parere sul piano di risoluzione espresso dall'ente o dal gruppo.

SEZIONE II

Valutazione della possibilità di risoluzione

Articolo 23

Fasi della valutazione

1.   Le autorità di risoluzione valutano la possibilità di risoluzione procedendo alle fasi consecutive seguenti:

a)

valutazione della fattibilità e credibilità della liquidazione dell'ente o del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza a norma dell'articolo 24;

b)

selezione di una strategia di risoluzione preferenziale da sottoporre a valutazione a norma dell'articolo 25;

c)

valutazione della fattibilità della strategia di risoluzione prescelta a norma degli articoli da 26 a 31;

d)

valutazione della credibilità della strategia di risoluzione prescelta a norma dell'articolo 32.

2.   L'autorità di risoluzione che reputa chiaro che determinati enti o gruppi comportano rischi analoghi per il sistema finanziario, o che le situazioni in cui la fattibilità di una loro liquidazione pare improbabile sono analoghe, può valutare la fattibilità e la credibilità della liquidazione di tali enti o gruppi in modo analogo o identico.

In particolare, i tipi di enti di cui al primo comma possono essere determinati conformemente ai criteri di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE.

3.   Se conclude che non sarebbe fattibile o credibile liquidare l'ente o le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure che l'azione di risoluzione sarebbe altrimenti necessaria nel pubblico interesse perché la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di raggiungere nella stessa misura gli obiettivi della risoluzione, l'autorità di risoluzione individua la strategia di risoluzione preferenziale adatta all'ente o al gruppo basandosi sulle informazioni da questo comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE e sui criteri stabiliti nel presente regolamento. Individua altresì, per quanto necessario, le varianti che permettono di affrontare le situazioni in cui la strategia potrebbe non essere fattibile o credibile.

4.   Le valutazioni della fattibilità e della credibilità della strategia di risoluzione preferenziale comprendono la valutazione di tutte le varianti proposte nel suo ambito.

5.   L'autorità di risoluzione richiede all'ente o al gruppo, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, le ulteriori informazioni necessarie per effettuare le valutazioni della strategia preferenziale e delle varianti.

6.   Se del caso, l'autorità di risoluzione modifica la strategia di risoluzione preferenziale o prende in considerazione strategie alternative basandosi su una valutazione completa della fattibilità e della credibilità della strategia di risoluzione preferenziale di cui al paragrafo 4.

7.   Se modifica la strategia di risoluzione preferenziale, l'autorità di risoluzione valuta la fattibilità e la credibilità di tale strategia rivista in conformità, rispettivamente, dell'articolo 26 e dell'articolo 27.

Articolo 24

Fattibilità e credibilità della liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza

1.   Le autorità di risoluzione valutano la fattibilità e la credibilità della liquidazione dell'ente o del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza così come l'impatto che tale liquidazione avrebbe in termini di sostegno finanziario pubblico straordinario rispetto alla risoluzione.

2.   Nel valutare la credibilità della liquidazione le autorità di risoluzione tengono in considerazione il probabile impatto della liquidazione dell'ente o del gruppo sui sistemi finanziari dei singoli Stati membri o dell'Unione, nella prospettiva di assicurare la continuità dell'accesso alle funzioni essenziali svolte dall'ente o dal gruppo e conseguire gli obiettivi di risoluzione stabiliti all'articolo 31 della direttiva 2014/59/UE. A tal fine le autorità di risoluzione tengono conto delle funzioni svolte dall'ente o dal gruppo e valutano se la liquidazione rischi di avere un sostanziale impatto negativo su uno qualsiasi degli elementi seguenti:

a)

funzionamento dei mercati finanziari e fiducia del mercato;

b)

infrastrutture dei mercati finanziari, in particolare:

i)

se un'improvvisa cessazione delle attività ostacolerebbe il normale funzionamento di tali infrastrutture al punto da produrre effetti negativi sul sistema finanziario nel complesso;

ii)

se, e eventualmente quanto, tali infrastrutture potrebbero rivelarsi canali di contagio nel processo di liquidazione;

c)

altri enti finanziari, in particolare:

i)

se la liquidazione aumenterebbe i costi di finanziamento (funding) o ridurrebbe la disponibilità di finanziamenti per altri enti finanziari al punto da comportare un rischio per la stabilità finanziaria;

ii)

rischio di contagio diretto e indiretto e effetti di retroazione a livello macroeconomico;

d)

economia reale, in particolare disponibilità dei servizi finanziari essenziali.

3.   Se conclude che la liquidazione è credibile, l'autorità di risoluzione ne valuta la fattibilità.

4.   A tal fine le autorità di risoluzione valutano se i sistemi dell'ente o del gruppo siano in grado di fornire le informazioni richieste dai pertinenti sistemi di garanzia dei depositi per il pagamento ai depositi coperti degli importi previsti dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nei tempi in essa fissati o, se del caso, in conformità di regimi equivalenti di garanzia dei depositi di paesi terzi, anche in termini di saldi dei depositi coperti.

Le autorità di risoluzione valutano altresì se l'ente o il gruppo abbia la capacità necessaria per sostenere le operazioni dei sistemi di garanzia dei depositi, in particolare distinguendo tra saldi coperti e saldi non coperti nei conti di deposito.

Articolo 25

Individuazione della strategia di risoluzione

1.   Le autorità di risoluzione valutano se la strategia di risoluzione proposta è adatta a conseguire gli obiettivi della risoluzione in considerazione della struttura e del modello di business dell'ente o del gruppo e dei regimi di risoluzione applicabili alle persone giuridiche di un gruppo. L'azione di risoluzione può essere adottata nell'interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.

2.   Per i gruppi le autorità di risoluzione valutano in particolare se sia più opportuno applicare una strategia con punto di avvio singolo oppure con punto di avvio multiplo.

3.   A tal fine l'autorità di risoluzione esamina almeno gli aspetti seguenti:

a)

strumenti di risoluzione che sarebbero usati nella strategia di risoluzione preferenziale e verifica che siano a disposizione delle persone giuridiche cui la strategia di risoluzione propone di applicarli;

b)

importo delle passività ammissibili qualificate secondo la strategia di risoluzione proposta, rischio di non contribuire all'assorbimento delle perdite o alla ricapitalizzazione e persone giuridiche emittenti di tali passività, tenuto conto degli elementi seguenti:

i)

il punto di avvio singolo dovrebbe essere più appropriato quando, secondo la strategia di risoluzione proposta, sufficienti passività ammissibili o passività atte a contribuire all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione sono emesse all'esterno dall'impresa madre apicale o dalla holding del gruppo;

ii)

il punto di avvio multiplo dovrebbe essere più appropriato quando, secondo la strategia di risoluzione proposta, le passività ammissibili del gruppo o le sue passività atte a contribuire all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione sono emesse da più di un'entità o sottogruppo regionale o funzionale del gruppo interessato dalla risoluzione;

c)

intese contrattuali o di altro tipo vigenti per trasferire le perdite tra persone giuridiche del gruppo;

d)

struttura operativa e modello di business dell'ente o del gruppo, in particolare se è ad alta integrazione o a struttura decentrata con un elevato grado di separazione tra le sue diverse parti, tenuto conto degli elementi seguenti:

i)

il punto di avvio singolo dovrebbe essere più appropriato quando il gruppo funziona ad alta integrazione, anche tramite l'accentramento della gestione della liquidità, della gestione del rischio, delle funzioni di tesoreria o dei servizi informatici e altri servizi comuni essenziali;

ii)

il punto di avvio multiplo dovrebbe essere più appropriato quando le operazioni del gruppo sono suddivise in due o più sottogruppi chiaramente identificabili, ciascuno dei quali è indipendente, sotto il profilo finanziario, giuridico o operativo, dalle altre parti del gruppo e, se dipende da queste per aspetti operativi essenziali, ha regolato la dipendenza con un solido accordo che garantisce la continuità di funzionamento in caso di risoluzione;

e)

esecutività degli strumenti di risoluzione che sarebbero applicati, in particolare nei paesi terzi;

f)

se la strategia di risoluzione richiede un'azione di supporto di altre autorità, in particolare in paesi terzi, o impone a tali autorità di astenersi da azioni di risoluzione indipendenti, e se dette azioni siano per tali autorità fattibili e credibili.

4.   Le autorità di risoluzione valutano se siano necessarie varianti della strategia di risoluzione per superare scenari o situazioni in cui l'attuazione della strategia di risoluzione non è fattibile o credibile.

5.   Le autorità di risoluzione esaminano, per qualsiasi variante, se sia possibile che possa raggiungere gli obiettivi della risoluzione e, in particolare, garantire la continuità delle funzioni essenziali.

Le misure atte a rimuovere gli impedimenti alle varianti della strategia di risoluzione sono attuate solo se non compromettono l'attuazione fattibile e credibile della strategia di risoluzione preferenziale.

Articolo 26

Valutazione della fattibilità della strategia di risoluzione

1.   Le autorità di risoluzione valutano se sia fattibile un'applicazione efficace della strategia di risoluzione prescelta in tempi adeguati e individuano i potenziali ostacoli all'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

2.   Le autorità di risoluzione esaminano gli ostacoli alla stabilizzazione a breve termine dell'ente o del gruppo. Le autorità di risoluzione considerano inoltre i prevedibili ostacoli alla riorganizzazione aziendale richiesta a norma dell'articolo 52 della direttiva 2014/59/UE o altrimenti probabilmente richiesta qualora la strategia di risoluzione preveda di ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine di tutto l'ente o il gruppo o di una sua parte.

3.   Gli ostacoli sono classificati almeno nelle categorie seguenti:

a)

struttura e operazioni;

b)

risorse finanziarie;

c)

informazioni;

d)

aspetti transfrontalieri;

e)

aspetti giuridici.

Articolo 27

Valutazione della fattibilità: struttura e operazioni

Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con la struttura e le operazioni dell'ente o del gruppo, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti:

1)

aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punti da 1 a 7 e punti 16, 18 e 19;

2)

dipendenza di entità importanti e di linee di business principali da funzioni di infrastruttura, informatica, tesoreria o finanza, dipendenti o altri servizi comuni essenziali;

3)

se il regime di governance, controllo e gestione del rischio è compatibile con le previste modifiche della struttura dell'ente o del gruppo;

4)

se la struttura giuridica e di affiliazione commerciale (franchise) dell'ente o del gruppo è compatibile con le previste modifiche della struttura commerciale dell'ente o del gruppo;

5)

se sono disponibili adeguati strumenti di risoluzione per ciascuna entità giuridica, secondo quanto necessario per attuare la strategia di risoluzione.

Articolo 28

Valutazione della fattibilità: risorse finanziarie

Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con le risorse finanziarie, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti:

1)

aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punti 13, 14, 15 e 17;

2)

necessità di individuare e quantificare l'importo delle passività che, secondo la strategia di risoluzione preferenziale, non dovrebbero contribuire all'assorbimento delle perdite o alla ricapitalizzazione, tenuto conto almeno dei fattori seguenti:

i)

scadenza;

ii)

grado di subordinazione;

iii)

tipi di possessori dello strumento o trasferibilità dello strumento;

iv)

ostacoli giuridici all'assorbimento delle perdite, quali il non riconoscimento degli strumenti di risoluzione in un ordinamento estero o l'esistenza di diritti di compensazione;

v)

altri fattori che comportano il rischio di escludere le passività dall'assorbimento delle perdite in fase di risoluzione;

vi)

importo e persona giuridica emittente delle passività ammissibili qualificate o di altre passività atte ad assorbire le perdite;

3)

entità del fabbisogno di finanziamento (funding) in vista e nel corso della risoluzione, disponibilità di fonti di finanziamento e ostacoli al richiesto trasferimento di fondi all'interno dell'ente o del gruppo;

4)

esistenza di disposizioni adeguate per il trasferimento delle perdite a persone giuridiche cui si applicherebbero gli strumenti di risoluzione in provenienza da altre società del gruppo, compresa, se pertinente, la valutazione dell'importo e della capacità di assorbimento delle perdite del finanziamento infragruppo.

Articolo 29

Valutazione della fattibilità: informazioni

Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con le informazioni, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti:

1)

aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punti da 8 a 12;

2)

capacità dell'ente o del gruppo di fornire informazioni sull'importo e sull'ubicazione all'interno del gruppo delle attività che è previsto possano costituire garanzie reali per i meccanismi della banca centrale;

3)

capacità dell'ente o del gruppo di fornire le informazioni che permettano di effettuare una valutazione per stabilire l'importo della necessaria svalutazione o ricapitalizzazione.

Articolo 30

Valutazione della fattibilità: questioni transfrontaliere

Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con gli aspetti transfrontalieri, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti:

1)

aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punto 20;

2)

esistenza di procedure adeguate di coordinamento e comunicazione e di garanzie sulle azioni da intraprendere tra autorità della giurisdizione di origine e autorità della giurisdizione ospitante, anche nei paesi terzi, ai fini dell'attuazione della strategia di risoluzione;

3)

se la legge della giurisdizione di origine e della giurisdizione ospitante pertinente prevale sui diritti contrattuali di recesso previsti nei contratti finanziari che si attivano esclusivamente con il dissesto e la risoluzione di una società affiliata.

Articolo 31

Valutazione della fattibilità: altri potenziali ostacoli

Per valutare i potenziali ostacoli alla risoluzione sono presi in considerazione gli aspetti giuridici seguenti:

1)

se sia possibile soddisfare in tempo utile gli obblighi connessi alle approvazioni o autorizzazioni necessarie per attuare la strategia di risoluzione;

2)

se una documentazione contrattuale pregnante permetta il recesso dal contratto all'avvio della risoluzione;

3)

se obblighi contrattuali che l'autorità di risoluzione non può disapplicare vietino il trasferimento di attività e/o passività previsto dalla strategia di risoluzione.

Articolo 32

Valutazione della credibilità della strategia di risoluzione

1.   Valutata la fattibilità della strategia di risoluzione prescelta, le autorità di risoluzione ne valutano la credibilità in considerazione del probabile impatto della risoluzione sul sistema finanziario e sull'economia reale dei singoli Stati membri o dell'Unione, nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'ente o dal gruppo. La valutazione verte anche sugli aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punti da 21 a 28.

2.   In detta valutazione le autorità di risoluzione considerano il probabile impatto dell'attuazione della strategia di risoluzione sul sistema finanziario dei singoli Stati membri o dell'Unione. A tal fine le autorità di risoluzione tengono conto delle funzioni svolte dall'ente o dal gruppo e valutano se l'attuazione della strategia di risoluzione rischi di avere un sostanziale impatto negativo su uno o più degli elementi seguenti:

a)

funzionamento dei mercati finanziari e, in particolare, fiducia del mercato;

b)

infrastrutture dei mercati finanziari, in particolare:

i)

se un'improvvisa cessazione delle attività ostacolerebbe il normale funzionamento di tali infrastrutture al punto da produrre effetti negativi sul sistema finanziario nel complesso;

ii)

se, e eventualmente quanto, tali infrastrutture potrebbero rivelarsi canali di contagio nel processo di liquidazione;

c)

altri enti finanziari, in particolare:

i)

se la liquidazione aumenterebbe i costi di finanziamento (funding) o ridurrebbe la disponibilità di finanziamenti per altri enti finanziari al punto da comportare un rischio per la stabilità finanziaria;

ii)

rischio di contagio diretto e indiretto e effetti di retroazione a livello macroeconomico;

d)

economia reale, in particolare disponibilità dei servizi finanziari.

CAPO III

SOSTEGNO FINANZIARIO INFRAGRUPPO

Articolo 33

Prospettiva che il sostegno ponga rimedio alle difficoltà finanziare

1.   La condizione per cui si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie dell'entità del gruppo destinataria del sostegno finanziario (in appresso l'«entità ricevente») si considera soddisfatta laddove tale prospettiva di rimedio si fondi sui seguenti elementi:

a)

il fabbisogno di capitale e di liquidità dell'entità ricevente, individuato mediante una descrizione della situazione dell'entità ricevente in termini di capitale e di liquidità e una proiezione del suo fabbisogno di capitale e di liquidità, risulta coperto per un periodo di tempo sufficiente, tenendo conto di tutte le altre pertinenti fonti finanziarie che possono soddisfare tali esigenze, dei tempi necessari per rimediare alle difficoltà finanziarie e delle condizioni del sostegno;

b)

l'analisi della situazione finanziaria e delle cause interne ed esterne delle difficoltà finanziarie, in particolare del modello aziendale e della gestione del rischio dell'entità ricevente, e delle condizioni di mercato passate e presenti e di quelle prevedibili per il futuro non è in contraddizione con la prospettiva di rimedio alle difficoltà finanziarie;

c)

un piano d'azione che descriva le misure per il riassetto della situazione finanziaria dell'entità ricevente, compresa, se del caso, una revisione del suo modello aziendale e della sua gestione del rischio;

d)

i presupposti delle descrizioni e delle proiezioni di cui alle lettere a), b) e c) sono coerenti e plausibili e tengono conto della condizione di stress dell'entità ricevente, delle attuali condizioni di mercato e dei potenziali sviluppi negativi.

2.   Nel valutare la condizione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE tiene in considerazione le informazioni e le valutazioni fornite dall'autorità competente responsabile dell'entità ricevente.

Articolo 34

Condizioni del sostegno

1.   Le condizioni per la fornitura del sostegno finanziario, compreso il corrispettivo, sono ritenute conformi all'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

le condizioni riflettono in modo adeguato:

i)

il rischio di default dell'entità ricevente;

ii)

il rango del credito;

iii)

la perdita attesa per l'entità del gruppo che fornisce il sostegno (in appresso l'«entità erogatrice») in caso di default da parte dell'entità ricevente;

iv)

nel caso di un prestito o di una linea irrevocabile, il profilo di scadenza, sulla base di una piena divulgazione di tutte le informazioni pertinenti e aggiornate da parte dell'entità ricevente e delle altre informazioni a disposizione dell'entità erogatrice;

b)

le condizioni riflettono il migliore interesse dell'entità erogatrice conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, e il rapporto tra i benefici, i rischi e i costi presi in considerazione per determinare tale interesse, compresi i vantaggi diretti o indiretti di cui potrebbe godere l'entità erogatrice a seguito della fornitura del sostegno finanziario e i vantaggi per il gruppo di tale fornitura.

Ai fini dell'applicazione della lettera a), punto iv), non è necessario tenere conto della previsione di un impatto temporaneo sui prezzi di mercato derivante da eventi esterni al gruppo laddove una proiezione plausibile della situazione del mercato supporti la tesi che la misura di tale impatto e la sua durata non compromettono la capacità dell'entità ricevente di pagare tutti i suoi debiti in scadenza.

2.   La valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basa su un'analisi comparativa del rischio di default dell'entità ricevente nel caso in cui il sostegno sia fornito e nel caso in cui non lo sia.

L'analisi del rischio di default si basa sugli elementi di cui all'articolo 33. Ai fini della valutazione, caso per caso e a discrezione dell'autorità competente responsabile dell'entità erogatrice, del rapporto tra i benefici, i rischi e i costi, tale analisi non pregiudica la presa in considerazione di ulteriori elementi che l'entità erogatrice prenderebbe in considerazione nella valutazione del merito di credito al momento di decidere sulla concessione di un prestito in base a tutte le informazioni a sua disposizione.

3.   La valutazione comprende il potenziale pregiudizio all'avviamento (franchise), al rifinanziamento e alla reputazione e i benefici derivanti da un uso efficiente e dalla fungibilità della dotazione di capitale del gruppo e dalle sue condizioni di rifinanziamento.

Nella misura del possibile, i benefici e i costi presi in considerazione per determinare il migliore interesse sono quantificati in termini monetari. È inoltre quantificato lo sconto concesso all'entità ricevente rispetto alle condizioni di mercato, anche per quanto riguarda gli scarti di garanzia sulle garanzie reali o i tassi d'interesse.

4.   Nel valutare il migliore interesse sono presi in considerazione eventuali impegni vincolanti assunti nel quadro dell'accordo di sostegno finanziario che supportano le ipotesi sul modello di business e sulla gestione del rischio futuri dell'entità ricevente.

5.   L'autorità competente tiene conto delle informazioni e delle valutazioni fornite dall'autorità competente responsabile dell'entità ricevente.

Articolo 35

Liquidità e solvibilità dell'entità erogatrice

1.   Fatta salva la condizione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59/UE, si ritiene che la fornitura del sostegno finanziario non comprometta la liquidità o la solvibilità dell'entità erogatrice laddove, dopo detta fornitura:

a)

si può ragionevolmente prevedere che le attività dell'entità erogatrice siano sempre maggiori delle sue passività;

b)

si può ragionevolmente prevedere che l'entità erogatrice soddisfi le seguenti condizioni:

i)

sia in grado di pagare tutti i suoi debiti in scadenza;

ii)

non violi i requisiti in materia di solvibilità e di liquidità previsti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

2.   La valutazione prende in considerazione il rischio di default dell'entità ricevente e la perdita per l'entità erogatrice derivante da tale default, tenendo anche conto di un possibile sviluppo negativo. La valutazione rispetta i requisiti prudenziali appropriati ai fini di un'adeguata gestione del rischio per l'entità erogatrice.

Articolo 36

Possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice

1.   Si ritiene che la fornitura del sostegno finanziario non metta a repentaglio la possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice laddove, secondo la valutazione a norma degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE, detta fornitura non riduca significativamente la fattibilità o la credibilità dell'attuazione della strategia di risoluzione per l'entità erogatrice così come prevista dal piano di risoluzione.

La valutazione tiene conto, in particolare, dell'impatto della fornitura del sostegno finanziario:

a)

sul potenziale di assorbimento delle perdite all'interno del gruppo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la risoluzione;

b)

sull'interconnessione dell'entità erogatrice con l'entità ricevente;

c)

sul rischio di contagio all'interno del gruppo;

d)

sulla maggiore complessità del gruppo dovuta alla fornitura del sostegno finanziario;

e)

sulla situazione di capitale e di liquidità dell'entità erogatrice.

2.   Qualora non siano pienamente informate in merito alla strategia di risoluzione preferenziale, le entità erogatrici svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base delle informazioni sul piano di risoluzione che sono a loro disposizione.

3.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione responsabili dell'entità erogatrice collaborano strettamente al fine di determinare l'impatto del sostegno finanziario di gruppo sulla possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice.

CAPO IV

INDIPENDENZA DEI PERITI

Articolo 37

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1)   «autorità che ha il potere di nomina»: la persona fisica o giuridica responsabile della selezione e della nomina del perito indipendente ai fini della valutazione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, o dell'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

2)   «entità pertinente»: un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, le cui attività e passività devono essere valutate a norma dell'articolo 36 o 74 della direttiva 2014/59/UE;

3)   «autorità pubblica pertinente»: l'autorità che ha il potere di nomina, l'autorità di risoluzione o le autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) ad h), della direttiva 2014/59/UE, e la prima autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettera i), della medesima direttiva.

Articolo 38

Elementi di indipendenza

Può essere nominata come perito una persona fisica o giuridica. Il perito si considera indipendente da qualsiasi autorità pubblica pertinente e dall'entità pertinente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1)

il perito possiede le qualifiche, l'esperienza, le capacità, le conoscenze e le risorse necessarie ed è in grado di effettuare la valutazione in modo efficace senza ricorrere indebitamente ad alcuna autorità pubblica pertinente né all'entità pertinente a norma dell'articolo 39;

2)

il perito è giuridicamente separato dalle autorità pubbliche pertinenti e dall'entità pertinente conformemente all'articolo 40;

3)

il perito non ha interessi rilevanti in comune o in conflitto ai sensi dell'articolo 41.

Articolo 39

Qualifiche, esperienza, capacità, conoscenze e risorse

1.   Il perito indipendente possiede le qualifiche, l'esperienza, le capacità e le conoscenze necessarie in tutte le materie considerate pertinenti dall'autorità che ha il potere di nomina.

2.   Il perito indipendente dispone delle risorse umane e tecniche che l'autorità che ha il potere di nomina ritiene opportune per realizzare la valutazione, oppure ha accesso a tali risorse. La valutazione dell'adeguatezza delle risorse tiene conto della natura, delle dimensioni e della complessità della valutazione da effettuare.

3.   In relazione allo svolgimento della valutazione il perito indipendente si astiene da quanto segue:

a)

chiedere o ricevere istruzioni o linee guida da una qualsiasi autorità pubblica pertinente o dall'entità pertinente;

b)

chiedere o ricevere vantaggi finanziari o di altra natura da una qualsiasi autorità pubblica pertinente o dall'entità pertinente.

4.   Il paragrafo 3 non impedisce:

a)

la fornitura di istruzioni, linee guida, locali, attrezzature tecniche o altre forme di sostegno laddove, a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina o di un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, ciò sia ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi della valutazione;

b)

il pagamento al perito indipendente di un compenso e di un rimborso spese che siano ragionevoli in relazione all'esecuzione della valutazione.

Articolo 40

Separazione strutturale

1.   Il perito indipendente è una persona distinta da qualsiasi autorità pubblica pertinente, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'entità pertinente.

2.   Ai fini del paragrafo 1 si applicano i seguenti requisiti:

a)

per quanto riguarda le persone fisiche, il perito indipendente non è un impiegato né un collaboratore esterno di alcuna autorità pubblica pertinente né dell'entità pertinente;

b)

per quanto riguarda le persone giuridiche, il perito indipendente non appartiene allo stesso gruppo di società di alcuna autorità pubblica pertinente né dell'entità pertinente.

Articolo 41

Interessi rilevanti in comune o in conflitto

1.   Il perito indipendente non ha alcun interesse rilevante, effettivo o potenziale, in comune o in conflitto con alcuna autorità pubblica pertinente né con l'entità pertinente.

2.   Ai fini del paragrafo 1, un interesse effettivo o potenziale è considerato rilevante laddove, a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina o di un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione, esso possa influenzare, o essere ragionevolmente percepito come tale da influenzare, il giudizio del perito indipendente nell'esecuzione della valutazione.

3.   Ai fini del paragrafo 1 si considerano pertinenti gli interessi in comune o in conflitto con almeno le seguenti parti:

a)

l'alta dirigenza e i membri dell'organo di amministrazione dell'entità pertinente;

b)

le persone fisiche o giuridiche che controllano l'entità pertinente o hanno in essa una partecipazione qualificata;

c)

i creditori che l'autorità che ha il potere di nomina o un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere tale compito nello Stato membro in questione individua come significativi sulla base degli elementi a sua disposizione;

d)

ciascuna entità del gruppo.

4.   Ai fini del paragrafo 1 si considerano pertinenti almeno i seguenti elementi:

a)

la fornitura da parte del perito indipendente di servizi, compresa la prestazione di servizi in passato, all'entità pertinente e alle persone di cui al paragrafo 3, e in particolare il legame tra tali servizi e gli elementi pertinenti per la valutazione;

b)

i rapporti personali e finanziari tra il perito indipendente e l'entità pertinente e le persone di cui al paragrafo 3;

c)

gli investimenti o altri interessi finanziari rilevanti del perito indipendente;

d)

in relazione alle persone giuridiche, qualsiasi separazione strutturale o altro meccanismo da mettere in atto per affrontare minacce all'indipendenza quali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, compresi meccanismi per differenziare tra i membri del personale che possono essere coinvolti nella valutazione e gli altri membri del personale.

5.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una persona è considerata avere un interesse rilevante effettivo in comune o in conflitto con l'entità pertinente qualora il perito indipendente, nell'anno precedente la data in cui è valutata la sua ammissibilità alla funzione di perito indipendente, abbia completato una revisione legale dei conti dell'entità pertinente a norma della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

6.   Qualsiasi persona presa in considerazione per la posizione di perito indipendente o nominata perito indipendente:

a)

pone in essere, conformemente ai codici etici e agli standard professionali applicabili, politiche e procedure volte a identificare ogni interesse effettivo o potenziale che possa essere considerato come interesse rilevante ai sensi del paragrafo 2;

b)

notifica senza indugio all'autorità che ha il potere di nomina o a un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere il compito di cui al paragrafo 2 nello Stato membro in questione ogni interesse effettivo o potenziale che il perito indipendente ritiene possa, nell'ambito della valutazione dell'autorità, essere considerato quale interesse rilevante ai sensi del paragrafo 2;

c)

adotta misure appropriate per garantire che nessuno dei membri del personale o degli altri addetti alla valutazione abbia interessi rilevanti del tipo di cui al paragrafo 2.

CAPO V

RISOLUZIONE

SEZIONE I

Riconoscimento contrattuale e poteri di conversione

Articolo 42

Definizioni

Ai fini del capo V, sezione I, si intende per:

1)   «modifica sostanziale»: relativamente ad un accordo pertinente, quale definito al punto 2 del presente articolo, stipulato prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, una modifica, anche automatica, effettuata dopo tale data e che incide sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente; tra le modifiche che non incidono sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente rientrano la modifica dei recapiti di un firmatario o del destinatario per la notifica degli atti, modifiche di carattere tipografico per correggere errori di redazione o adeguamenti automatici dei tassi di interesse;

2)   «accordo pertinente»: qualsiasi accordo, comprese le condizioni di uno strumento di capitale, che crei una passività a cui si applica l'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 43

Passività a cui si applica l'esclusione dall'obbligo di includere la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE

1.   Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, una passività garantita non è considerata esclusa qualora, al momento della sua creazione, sia:

a)

non pienamente garantita;

b)

pienamente garantita ma disciplinata da clausole contrattuali che non obbligano il debitore a mantenere la passività interamente assistita da garanzia reale su base continua in conformità dei requisiti normativi del diritto dell'Unione o della normativa di un paese terzo che consegue effetti considerabili equivalenti a quelli del diritto dell'Unione.

2.   Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/59/UE, le passività emesse o stipulate dopo la data di applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE in uno Stato membro comprendono:

a)

passività create dopo tale data, anche laddove siano state create in base ad accordi pertinenti conclusi prima di tale data e comprese quelle create ai sensi di accordi e intese quadro tra le parti contraenti che disciplinano un insieme di passività;

b)

passività create prima o dopo tale data nell'ambito di accordi pertinenti stipulati prima di tale data e che sono oggetto di una modifica sostanziale;

c)

passività derivanti da titoli di debito emessi dopo tale data;

d)

passività derivanti da titoli di debito emessi prima o dopo tale data nell'ambito di accordi pertinenti stipulati prima di tale data e che sono oggetto di una modifica sostanziale.

3.   Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, un'autorità di risoluzione stabilisce la non applicazione dell'obbligo di includere una clausola contrattuale in un accordo pertinente ove questa abbia accertato che il diritto del paese terzo in questione o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo prevede un procedimento amministrativo o giudiziario che:

a)

su richiesta dell'autorità di risoluzione o su iniziativa dell'autorità giudiziaria o amministrativa del paese terzo la cui legge disciplina la passività o lo strumento, consente a tale autorità giudiziaria o amministrativa del paese terzo debitamente autorizzata, entro un periodo di tempo che l'autorità di risoluzione ritiene non compromettere l'efficace applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione da parte di tale autorità, di compiere una delle seguenti azioni:

i)

riconoscere e dare attuazione all'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione;

ii)

sostenere, mediante l'applicazione dei relativi poteri, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione;

b)

prevede che i motivi per i quali un'autorità giudiziaria o amministrativa di un paese terzo può rifiutare di riconoscere o sostenere l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione a norma della lettera a) siano chiaramente indicati e siano limitati a uno o più dei seguenti casi eccezionali:

i)

laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria del paese terzo interessato;

ii)

laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione si tradurrebbe in un trattamento meno favorevole dei creditori del paese terzo, e in particolare dei depositanti ubicati e pagabili in tale paese terzo, rispetto a quello dei creditori e dei depositanti ubicati o pagabili nell'Unione con diritti analoghi a norma del diritto applicabile dell'Unione;

iii)

laddove il riconoscimento o il sostegno avrebbe sostanziali implicazioni finanziarie per il paese terzo interessato;

iv)

laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione avrebbe effetti contrari all'ordine pubblico del paese terzo interessato.

4.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione verifica che i motivi di cui al paragrafo 3, lettera b), non impediscano il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in tutti i casi in cui sono applicati tali poteri.

Articolo 44

Contenuto della clausola contrattuale prevista dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE

La clausola contrattuale di un accordo pertinente comprende i seguenti elementi:

1)

il riconoscimento e l'accettazione da parte della controparte di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, del fatto che alla passività si possano applicare i poteri di svalutazione e di conversione di un'autorità di risoluzione;

2)

una descrizione dei poteri di svalutazione e di conversione di ciascuna autorità di risoluzione conformemente al diritto nazionale che recepisce il titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, o, se del caso, a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare dei poteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettere e), f), g) e j), della direttiva di cui sopra;

3)

il riconoscimento e l'accettazione da parte della controparte di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE:

a)

di essere vincolata dagli effetti di un'applicazione dei poteri di cui alla lettera b), compresa:

i)

qualsiasi riduzione del valore nominale o dell'importo dovuto ancora non corrisposto, compresi eventuali interessi maturati ma non pagati, rispetto alla passività di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, in conformità dell'accordo pertinente;

ii)

la conversione di tale passività in azioni ordinarie o altri titoli di proprietà;

b)

del fatto che i termini dell'accordo pertinente possono essere modificati, se necessario, per rendere effettivo l'esercizio da parte di un'autorità di risoluzione dei poteri di svalutazione e di conversione e che tali modifiche sono vincolanti per la controparte di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE;

c)

del fatto che azioni ordinarie o altri titoli di proprietà possono essere emessi nei confronti della controparte di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, o ad essa conferiti, in conseguenza dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione;

4)

il riconoscimento e l'accettazione da parte della controparte di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE del fatto che la clausola contrattuale è esaustiva sulle questioni ivi descritte, fatto salvo ogni altro accordo, intesa o impegno tra le controparti relativamente all'oggetto dell'accordo pertinente.

SEZIONE II

Notifiche e avvisi di sospensione

Articolo 45

Disposizioni generali in materia di notifiche

1.   Le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 81, paragrafi da 1 a 3, e dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono effettuate per iscritto e trasmesse utilizzando sistemi elettronici adeguati e sicuri.

2.   Le autorità pertinenti di cui all'articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE e di cui all'articolo 83, paragrafo 2, indicano i recapiti per la presentazione delle notifiche e li rendono pubblici.

3.   Prima di inviare una notifica, il mittente può mettersi in contatto oralmente con le autorità pertinenti di cui all'articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, per informarle della presentazione della notifica.

4.   Ai fini delle notifiche di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), h) e j), e all'articolo 83, paragrafo 2, lettere a), b), f) e h), della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione utilizzano la lingua comunemente utilizzata per la collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

5.   Le autorità pertinenti di cui all'articolo 81, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 83, paragrafo 2, della medesima direttiva accusano ricevuta della notifica al mittente, precisando la data e l'ora di ricezione registrate dal destinatario e i recapiti del personale addetto al trattamento della notifica.

Articolo 46

Notifica da parte dell'organo di amministrazione a un'autorità competente

1.   Le notifiche trasmesse a un'autorità competente dall'organo di amministrazione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE comprendono i seguenti elementi:

a)

il nome, l'indirizzo della sede legale e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente o dell'entità che invia la notifica;

b)

il nome e l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre diretta e della capogruppo di tale ente o entità, se del caso;

c)

le informazioni e le analisi pertinenti che l'organo di amministrazione ha preso in considerazione nell'eseguire la valutazione finalizzata a stabilire che fossero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;

d)

una copia della risoluzione scritta dell'organo di amministrazione attestante la sua valutazione secondo cui l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

e)

eventuali informazioni aggiuntive che l'organo di amministrazione reputi pertinenti per la sua valutazione.

2.   La notifica ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE è comunicata immediatamente all'autorità competente quando l'organo di amministrazione decide che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di detta direttiva è in dissesto o a rischio di dissesto.

Articolo 47

Comunicazione da parte dell'autorità competente all'autorità di risoluzione del ricevimento di una notifica

Ricevuta la notifica di cui all'articolo 46, l'autorità competente invia immediatamente le seguenti informazioni all'autorità di risoluzione:

1)

una copia della notifica ricevuta riportante tutte le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1;

2)

indicazioni dettagliate sulle misure di prevenzione delle crisi o le azioni di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE che l'autorità competente ha adottato o impone di adottare, se del caso, all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE;

3)

eventuali documenti giustificativi aggiuntivi che l'autorità competente ritiene necessari affinché l'autorità di risoluzione possa adottare una decisione informata.

Articolo 48

Notifica della valutazione che stabilisce che un ente soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE

1.   La notifica di un'autorità competente o di un'autorità di risoluzione ai fini dell'articolo 81, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE include i seguenti elementi:

a)

il nome dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, a cui si riferisce la notifica;

b)

le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere a) e b);

c)

una sintesi della valutazione prevista all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE.

2.   La notifica è effettuata immediatamente dopo l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE.

3.   L'autorità competente fornisce senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni aggiuntive che quest'ultima richiede al fine di completare la sua valutazione.

Articolo 49

Avviso

1.   L'avviso di cui all'articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, che l'autorità di risoluzione è tenuta a pubblicare, comprende i seguenti elementi:

a)

il nome, l'indirizzo della sede legale e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE oggetto di risoluzione;

b)

il nome e l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre diretta e della capogruppo di tale ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, se del caso;

c)

l'elenco dei nomi delle altre entità del gruppo e relative succursali su cui hanno effetto le azioni di risoluzione, comprese, per quanto possibile, informazioni sulle succursali situate in paesi terzi;

d)

una sintesi delle azioni di risoluzione pertinenti adottate e le date a decorrere dalle quali esse diventano effettive, ed in particolare i loro effetti sui clienti al dettaglio; la sintesi comprende i seguenti elementi:

i)

informazioni sull'accesso ai depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi detenuti presso l'ente interessato dall'azione di risoluzione;

ii)

informazioni sull'accesso ad altre attività o fondi dei clienti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE detenuti presso l'ente interessato dall'azione di risoluzione;

iii)

informazioni sugli obblighi contrattuali di pagamento o di consegna oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 69 della direttiva 2014/59/UE, comprese la decorrenza e la scadenza del periodo di sospensione, se del caso;

iv)

informazioni sui creditori garantiti dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE oggetto di risoluzione soggetti a limitazioni all'opponibilità dei diritti di garanzia, comprese la decorrenza e la scadenza del suddetto periodo di limitazione, conformemente all'articolo 70 della direttiva 2014/59/UE, ove applicabile;

v)

informazioni sulle parti contrattuali interessate dalla sospensione temporanea dei diritti di recesso comprese la decorrenza e la scadenza del periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 71 della direttiva 2014/59/UE, se applicabile;

e)

la conferma del normale adempimento degli impegni contrattuali, compresi i piani di rimborso, non soggetti a sospensioni a norma degli articoli 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE;

f)

il punto di contatto all'interno dell'ente a cui clienti e creditori possono rivolgersi per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e sulle sue operazioni.

2.   L'avviso è pubblicato non appena ragionevolmente possibile dopo l'avvio di un'azione di risoluzione.

CAPO VI

COLLEGI DI RISOLUZIONE

SEZIONE I

Organizzazione operativa dei collegi di risoluzione

Articolo 50

Classificazione e identificazione dei membri del collegio di risoluzione e dei possibili osservatori

1.   Ai fini dell'identificazione dei membri e dei potenziali osservatori del collegio di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo effettua la classificazione delle entità del gruppo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, tenuto conto della classificazione relativa a tale gruppo eseguita dall'autorità di vigilanza su base consolidata in conformità dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (8) e dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione (9).

2.   Al completamento della classificazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica l'elenco dei membri e dei potenziali osservatori al collegio di risoluzione.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo riesamina e aggiorna la classificazione delle entità del gruppo e l'elenco dei membri e dei potenziali osservatori almeno una volta all'anno. Essa inoltre riesamina e aggiorna la classificazione e l'elenco dei membri e dei potenziali osservatori dopo qualsiasi modifica sostanziale della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua attività.

4.   Nel valutare se istituire un collegio di risoluzione a norma dell'articolo 88, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta anche se tale altro gruppo o collegio operi a norma del presente regolamento.

Articolo 51

Ruolo di osservatori delle autorità di risoluzione di paesi terzi in seno al collegio di risoluzione

1.   Al ricevimento di una richiesta da parte di un'autorità di risoluzione di un paese terzo ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica tale richiesta al collegio di risoluzione.

2.   La comunicazione è accompagnata da tutti i seguenti elementi:

a)

il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, anche tenendo conto della lettera b), sull'equivalenza del regime di riservatezza e di segreto professionale applicabile al candidato al ruolo di osservatore;

b)

i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione da includere nelle modalità e procedure di funzionamento scritte, come proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

c)

il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo sulla rilevanza della succursale in questione, se il candidato è un'autorità di risoluzione di un paese terzo relativamente a una succursale;

d)

la fissazione di un termine, allo scadere del quale si presume il consenso: entro tale termine qualsiasi membro dissenziente del collegio di risoluzione di cui all'articolo 88, paragrafo 2, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE può esprimere la propria obiezione, motivandola esaustivamente, nei confronti del parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

3.   Ove venga espressa un'obiezione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ne tiene conto prima di adottare la sua decisione finale. A tal fine essa può anche richiedere le opinioni esplicite dei membri del collegio di cui all'articolo 88, paragrafo 2, lettere b), c) e d) della direttiva 2014/59/UE e tener conto della maggioranza delle opinioni in merito.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, quando decide di invitare l'autorità di risoluzione del paese terzo, invia un invito al candidato al ruolo di osservatore. L'invito è corredato dai termini e dalle condizioni di partecipazione in qualità di osservatore stabilite nelle modalità scritte di funzionamento. Il candidato che riceve l'invito è considerato osservatore all'atto dell'accettazione dell'invito stesso, con la quale si considerano accettati tutti i termini e le condizioni di partecipazione.

5.   Successivamente all'accettazione l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette al collegio di risoluzione una versione aggiornata dell'esito della classificazione di cui all'articolo 50.

Articolo 52

Comunicazione con l'impresa madre nell'Unione

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce la regolare interazione e cooperazione con l'impresa madre nell'Unione al fine di favorire il funzionamento efficiente ed efficace del collegio di risoluzione.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa madre nell'Unione l'istituzione del collegio di risoluzione, le trasmette l'elenco dei suoi membri e osservatori e la informa di qualsiasi cambiamento intervenga in tale elenco.

Articolo 53

Redazione e aggiornamento dell'elenco dei recapiti

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo conserva e condivide con i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione i recapiti delle persone designate da ciascun membro e osservatore per lo svolgimento delle mansioni del collegio di risoluzione.

I recapiti dovrebbero comprendere anche quelli da utilizzare in situazioni di emergenza al di fuori dell'orario di ufficio, in particolare per decidere in merito alla necessità di stabilire e concordare un programma di risoluzione di gruppo.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo si assicura di ricevere da tutti i membri e osservatori del collegio i recapiti delle persone da contattare e di essere informata senza indebito ritardo in merito a tutte le relative modifiche.

Articolo 54

Elementi delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione

1.   Le modalità e procedure redatte per iscritto di cui all'articolo 88, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/59/UE comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione del gruppo, dell'impresa madre nell'Unione, delle filiazioni e delle succursali significative;

b)

l'identificazione dei membri e degli osservatori del collegio;

c)

una descrizione del quadro generale del collegio di risoluzione ai fini della cooperazione tra le autorità e del coordinamento delle attività e dei compiti.

2.   Il quadro generale di cooperazione e coordinamento include tutti gli elementi seguenti:

a)

una descrizione delle diverse sottostrutture del collegio di risoluzione per l'esecuzione dei vari compiti, ove pertinente. A tal fine, in particolare con riferimento ai membri del collegio che adottano decisioni congiunte, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta la necessità di organizzare il collegio di risoluzione istituendo varie sottostrutture;

b)

l'identificazione dei membri e degli osservatori del collegio che partecipano a specifiche attività del collegio stesso. A tal fine l'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che le varie sottostrutture del collegio, comprese le sottostrutture a cui partecipano gli osservatori, non limitino né pregiudichino il processo decisionale congiunto, in particolare per quanto riguarda i membri del collegio che sono tenuti ad adottare decisioni congiunte in conformità delle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/59/UE;

c)

una descrizione del quadro di riferimento, dei termini e delle condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione, compresi i termini e le condizioni della loro partecipazione ai vari dialoghi e processi del collegio e i loro diritti e obblighi per quanto riguarda lo scambio di informazioni, conformemente agli articoli 90 e 98 della direttiva 2014/59/UE. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che il quadro generale, i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori non siano più favorevoli di quelli previsti per i membri del collegio conformemente al presente regolamento e alle pertinenti modalità scritte del collegio in questione;

d)

una descrizione delle modalità di cooperazione e coordinamento in situazioni di emergenza, soprattutto di natura sistemica, che possano comportare minacce per la sostenibilità economica di qualsiasi entità del gruppo;

e)

una descrizione delle procedure da seguire quando non è richiesta una decisione congiunta ma appare necessario il raggiungimento di un'intesa in seno al collegio di risoluzione o ad una delle sue sottostrutture;

f)

una descrizione delle modalità per lo scambio di informazioni, compreso il relativo campo di applicazione, la frequenza e i canali di comunicazione tenendo conto degli articoli 90 e 98 della direttiva 2014/59/UE e del ruolo di coordinamento svolto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo per quanto concerne la raccolta e la diffusione delle informazioni tra i membri e gli osservatori del collegio;

g)

una descrizione delle pertinenti informazioni da condividere con i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare in relazione alla pianificazione della risoluzione, alla valutazione della possibilità di risoluzione e agli altri compiti di cui all'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, tenuto conto anche degli articoli 90 e 98 della direttiva 2014/59/UE e del ruolo dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

h)

una descrizione delle modalità per il trattamento delle informazioni riservate, visti gli articoli 90 e 98 della direttiva 2014/59/UE;

i)

una descrizione delle procedure per tenere riunioni de visu sia periodiche che ad hoc;

j)

una descrizione della metodologia di coordinamento dei contributi che devono essere forniti indipendentemente dalle autorità di risoluzione al collegio di vigilanza o all'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora richiesto dalla normativa o di propria iniziativa;

k)

una descrizione della metodologia di trasmissione del contributo di cui alla lettera j), e in particolare una descrizione del ruolo dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo nella trasmissione all'autorità di vigilanza su base consolidata di tale contributo;

l)

una descrizione della politica di comunicazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata, con le autorità competenti degli Stati membri interessati, con l'impresa madre nell'Unione e con le entità del gruppo di cui all'articolo 58;

m)

qualsiasi altro accordo concernente il funzionamento del collegio di risoluzione; e

n)

qualsiasi disposizione riguardante le modalità di cessazione dell'attività.

Articolo 55

Redazione per iscritto e aggiornamento delle modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara per iscritto la sua proposta di modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione a norma dell'articolo 54.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette la proposta ai membri del collegio di risoluzione a fini di consultazione, invitandoli a presentare il loro parere entro la scadenza che essa indica.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene in considerazione i pareri dei membri del collegio di risoluzione e motiva la propria decisione qualora non ne tenga conto.

4.   Dopo averle finalizzate, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le modalità e le procedure, redatte per iscritto, per il funzionamento del collegio di risoluzione ai membri del collegio stesso.

5.   Le modalità e le procedure, redatte per iscritto, per il funzionamento del collegio di risoluzione sono riesaminate e aggiornate, in particolare a seguito di modifiche sostanziali nella composizione del collegio di risoluzione.

6.   Per l'aggiornamento delle modalità e delle procedure, redatte per iscritto, per il funzionamento del collegio di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e gli altri membri del collegio seguono la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 5.

Articolo 56

Aspetti operativi delle riunioni e delle altre attività del collegio

1.   I collegi di risoluzione convocano almeno una riunione de visu all'anno. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, con il consenso di tutti i membri del collegio e tenuto conto delle specificità del gruppo, può determinare una diversa frequenza delle riunioni de visu del collegio di risoluzione.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo organizza regolarmente altre attività del collegio, in particolare quando è necessario un dialogo tra membri del collegio.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara l'ordine del giorno e gli obiettivi delle riunioni programmate e delle altre attività, e li trasmette ai membri del collegio.

4.   Tutti i membri del collegio di risoluzione che prendono parte alle riunioni del collegio o alle altre attività garantiscono la partecipazione dei rappresentanti competenti in relazione agli obiettivi della riunione e delle altre attività del collegio di risoluzione; garantiscono altresì che tali rappresentanti abbiano il potere di impegnare le rispettive autorità, nella massima misura possibile, nel caso in cui nel corso di dette riunioni o altre attività debbano essere adottate decisioni.

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che i documenti pertinenti siano distribuiti con debito anticipo prima di una determinata riunione o attività del collegio di risoluzione.

6.   I risultati e le decisioni delle riunioni del collegio o delle altre attività sono documentati per iscritto e comunicati ai membri a tempo debito.

Articolo 57

Scambio di informazioni

1.   Fatte salve le disposizioni degli articoli 90 e 98 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e i membri del collegio assicurano di scambiarsi tutte le informazioni essenziali e pertinenti, siano esse ricevute da un'entità del gruppo, da un'autorità competente, da un'autorità di risoluzione, da qualsiasi altra autorità designata o da ogni altra fonte.

2.   Tali informazioni sono adeguate e precise e sono condivise tempestivamente per consentire e agevolare l'efficiente, efficace e completa esecuzione dei propri compiti ai membri del collegio di risoluzione, sia in situazioni normali che in situazioni di emergenza.

3.   Ai fini di un coordinamento efficace ed efficiente tra il collegio di vigilanza e quello di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e l'autorità di vigilanza su base consolidata si scambiano tutte le informazioni necessarie per garantire che i collegi svolgano il proprio ruolo di cui all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 88 della direttiva 2014/59/UE.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo che riceve le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 le trasmette ai membri del collegio di risoluzione.

5.   Se il collegio è organizzato in sottostrutture, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene pienamente informati tutti i membri del collegio di risoluzione, in tempo utile, in merito alle azioni adottate o alle misure applicate dalle sottostrutture del collegio.

6.   Se non previsto diversamente, può essere utilizzato qualsiasi comune mezzo di comunicazione, preferendo mezzi di comunicazione sicuri in particolare laddove si trasmettano informazioni sensibili. Per le informazioni di dominio pubblico è sufficiente che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo fornisca il riferimento a tali informazioni.

7.   Se il collegio di risoluzione dispone di un sito web sicuro, quest'ultimo costituisce il principale mezzo di comunicazione.

8.   Gli articoli da 50 a 76 del presente regolamento non incidono sui poteri di raccolta di informazioni delle autorità competenti o delle autorità di risoluzione.

Articolo 58

Politica di comunicazione

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo è l'autorità responsabile della comunicazione con l'impresa madre nell'Unione e con l'autorità di vigilanza su base consolidata, laddove quest'ultima sia diversa dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

2.   Le autorità di risoluzione di cui all'articolo 88, paragrafo 2, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE sono le autorità responsabili della comunicazione con le entità e con le autorità competenti nei rispettivi Stati membri.

Articolo 59

Coordinamento della comunicazione esterna

1.   I membri del collegio di risoluzione coordinano le loro comunicazioni esterne in merito alle strategie e ai programmi di risoluzione di gruppo.

2.   Ai fini del coordinamento della comunicazione esterna, i membri del collegio di risoluzione concordano almeno sui seguenti elementi:

a)

attribuzione delle responsabilità per il coordinamento della comunicazione esterna sia in situazioni normali, sia laddove l'ente o il gruppo sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto, sia in caso di risoluzione;

b)

determinazione del livello di dettaglio delle informazioni che devono essere divulgate in merito alle strategie di risoluzione di gruppo;

c)

coordinamento delle dichiarazioni pubbliche laddove l'ente o il gruppo sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto;

d)

coordinamento delle dichiarazioni pubbliche relative alle azioni di risoluzione adottate, compresa la pubblicazione degli ordini o degli strumenti con cui sono state adottate le azioni di risoluzione o degli avvisi che riassumono gli effetti delle azioni di risoluzione.

Articolo 60

Situazioni di emergenza

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo istituisce e testa periodicamente le procedure operative per il funzionamento del collegio di risoluzione in situazioni di emergenza, in particolare quelle di importanza sistemica, che possano comportare minacce per la sostenibilità economica di qualsiasi entità del gruppo.

2.   Le procedure operative di cui al paragrafo 1 comprendono come minimo i seguenti elementi:

a)

i mezzi di comunicazione sicuri da utilizzare;

b)

l'insieme delle informazioni da scambiare;

c)

le persone da contattare;

d)

le procedure di comunicazione che devono essere seguite da parte dei pertinenti membri del collegio.

SEZIONE II

Decisioni congiunte per la pianificazione della risoluzione di gruppo

Sottosezione 1

Procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione

Articolo 61

Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta

1.   Prima dell'avvio della procedura di decisione congiunta, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (in appresso il «calendario della decisione congiunta»).

In caso di mancato accordo sul calendario, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo stabilisce il calendario della decisione congiunta dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni.

2.   Il calendario della decisione congiunta è aggiornato almeno una volta all'anno e include tutte le seguenti fasi da attuare secondo l'ordine concordato tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni:

a)

dialogo preliminare tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito alla strategia di risoluzione del gruppo, in preparazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione;

b)

richiesta all'impresa madre nell'Unione delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione di gruppo e valutare la possibilità di risoluzione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE;

c)

presentazione da parte dell'impresa madre nell'Unione delle informazioni richieste alla lettera b) del presente paragrafo direttamente all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

d)

trasmissione delle informazioni che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo riceve dall'impresa madre nell'Unione alle autorità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e indicazione di un termine per eventuali richieste di informazioni aggiuntive;

e)

presentazione dei contributi per l'elaborazione del piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione delle filiazioni all'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

f)

presentazione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo ai membri del collegio di risoluzione del progetto di piano di risoluzione di gruppo e del progetto di valutazione della possibilità di risoluzione;

g)

presentazione da parte dei membri del collegio di risoluzione all'autorità di risoluzione a livello di gruppo di eventuali osservazioni sul progetto di piano di risoluzione di gruppo e sul progetto di valutazione della possibilità di risoluzione;

h)

discussione con l'impresa madre nell'Unione del progetto di piano di risoluzione di gruppo e della relativa valutazione della possibilità di risoluzione, ove ciò sia ritenuto appropriato dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

i)

dialogo tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito al progetto di piano di risoluzione di gruppo e alla relativa valutazione della possibilità di risoluzione;

j)

distribuzione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni del documento contenente il progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione;

k)

dialogo tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni relativamente al documento contenente il progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione;

l)

adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione;

m)

comunicazione all'impresa madre nell'Unione dell'adozione della decisione congiunta e della sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione di gruppo.

3.   Il calendario:

a)

tiene conto dell'entità e della complessità di ogni fase della procedura di decisione congiunta;

b)

tiene conto del calendario di altre decisioni congiunte organizzate in seno al collegio di risoluzione;

c)

tiene conto, nella misura del possibile, del calendario delle altre decisioni congiunte organizzate in seno al pertinente collegio delle autorità di vigilanza, e in particolare del calendario della decisione congiunta sulla verifica e sulla valutazione del piano di risanamento di gruppo a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 62

Elementi del calendario della decisione congiunta

1.   In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta, le autorità coinvolte o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo quando agisce da sola tengono conto dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, relativamente alla necessità di procedere contestualmente alla valutazione della possibilità di risoluzione e alla sospensione della procedura per affrontare i rilevanti impedimenti, e garantiscono che i termini previsti dal calendario della decisione congiunta siano adeguati di conseguenza.

2.   In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità scritte di funzionamento del collegio di risoluzione e dalle relative disposizioni della direttiva 2014/59/UE.

3.   I seguenti elementi del calendario sono comunicati dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo all'impresa madre nell'Unione:

a)

la data prevista per la richiesta delle informazioni necessarie per l'elaborazione del piano di risoluzione di gruppo e per la valutazione della possibilità di risoluzione in conformità dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera b), e il termine per la trasmissione di tali informazioni in conformità dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera c);

b)

la data prevista per l'organizzazione della discussione di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lettera h), se del caso;

c)

la data prevista per la comunicazione di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 63

Dialogo preliminare sulla strategia di risoluzione

L'autorità di risoluzione a livello di gruppo organizza un dialogo preliminare con le autorità di risoluzione delle filiazioni per compiere tutte le operazioni seguenti:

1)

discutere una proposta preliminare sulla strategia di risoluzione per il gruppo;

2)

verificare se le informazioni necessarie per l'elaborazione del piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione sono già a disposizione di una delle autorità competenti e condividere tali informazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE;

3)

stabilire quali informazioni aggiuntive debbano essere richieste all'impresa madre nell'Unione;

4)

concordare eventuali contributi da parte delle autorità di risoluzione delle filiazioni di cui necessiti l'autorità di risoluzione a livello di gruppo per l'elaborazione del piano di risoluzione di gruppo e per la valutazione della possibilità di risoluzione.

Articolo 64

Informazioni fornite dall'impresa madre nell'Unione

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo chiede all'impresa madre nell'Unione tutte le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto dei risultati del dialogo di cui all'articolo 63.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica chiaramente all'impresa madre nell'Unione a quali entità del gruppo si riferiscono e si applicano tali informazioni e il termine per la trasmissione delle informazioni stesse.

3.   L'impresa madre nell'Unione trasmette le informazioni richieste all'autorità di risoluzione a livello di gruppo in modo tempestivo, al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 2.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo può chiedere ulteriori informazioni all'impresa madre nell'Unione sia prima di trasmettere le informazioni alle autorità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che dopo tale trasmissione, ogniqualvolta si applica l'articolo 66, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 65

Trasmissione delle informazioni da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma dell'articolo 64 alle autorità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, invitandole a presentare osservazioni entro un termine specifico in merito alla necessità di informazioni aggiuntive.

2.   Qualsiasi autorità che riceve le informazioni può chiedere informazioni aggiuntive all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro il termine di cui al paragrafo 1, qualora ritenga rilevanti dette informazioni aggiuntive per l'ente o la succursale di sua competenza ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione. In tal caso si applicano le pertinenti disposizioni dell'articolo 64.

3.   La trasmissione di informazioni da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di cui al paragrafo 2 non è ritenuta completa fino all'effettiva trasmissione sia delle informazioni iniziali che di quelle successive.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, tenuto conto del paragrafo 3, comunica al collegio di risoluzione la data di inizio del periodo di quattro mesi per l'adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE si scambiano le informazioni aggiuntive necessarie per agevolare la stesura del piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 90 e 98 della medesima direttiva.

Articolo 66

Elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione

1.   Le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo i loro contributi al piano di risoluzione di gruppo e alla valutazione della possibilità di risoluzione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera e).

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo elabora il progetto di piano di risoluzione di gruppo a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto degli eventuali contributi trasmessi dalle autorità di risoluzione delle filiazioni.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo distribuisce il progetto di piano di risoluzione di gruppo e valutazione della possibilità di risoluzione ai membri del collegio in modo tempestivo, e comunque entro il termine di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 67

Consultazione dei membri del collegio di risoluzione

1.   I membri del collegio consultati dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo forniscono le loro osservazioni sul progetto di piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione entro il termine di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lettera g).

2.   In particolare le pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE forniscono il loro parere per quanto riguarda la valutazione della possibilità di risoluzione delle entità nella loro giurisdizione.

3.   Se un'autorità ritiene che vi siano rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione del gruppo o di una delle sue entità, essa comunica la sua valutazione all'autorità di risoluzione a livello di gruppo con tempestività e in ogni caso entro il termine di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lettera g).

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette alle autorità di risoluzione delle filiazioni le osservazioni ricevute dagli altri membri del collegio di risoluzione, comprese le osservazioni sulla valutazione della possibilità di risoluzione delle entità nella loro giurisdizione espresse da dette autorità.

Articolo 68

Discussione con l'impresa madre nell'Unione

Quando l'autorità di risoluzione a livello di gruppo organizza una discussione sul progetto di piano di risoluzione di gruppo e valutazione della possibilità di risoluzione con l'impresa madre nell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera h), lo fa con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato al relativo punto del calendario della decisione congiunta. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica alle autorità di risoluzione delle filiazioni le eventuali osservazioni presentate dall'impresa madre nell'Unione nel corso di questa consultazione.

Articolo 69

Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e di valutazione della possibilità di risoluzione

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo organizza un dialogo sul progetto di piano di risoluzione di gruppo e di valutazione della possibilità di risoluzione con le autorità di risoluzione delle filiazioni con tempestività ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera i), e comunque entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta.

2.   Il dialogo comprende le questioni inerenti alla valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo e facilita l'individuazione di possibili rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, tenendo conto di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione. A tal fine l'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa le autorità di risoluzione delle filiazioni sulla sua valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo e tiene conto del parere espresso dagli altri membri del collegio.

3.   Alla luce del dialogo di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo finalizza il piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione. Le modifiche apportate al progetto di piano di risoluzione di gruppo e di valutazione della possibilità di risoluzione tengono conto dell'esito del dialogo.

4.   Qualora siano individuati rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione si applica l'articolo 76, paragrafo 1.

Articolo 70

Elaborazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione

L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara un progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione. Esso include ciascuno dei seguenti elementi:

1)

i nomi dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano la decisione congiunta in merito al piano di risoluzione di gruppo e alla valutazione della possibilità di risoluzione;

2)

i nomi delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti consultate per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo e per la valutazione della possibilità di risoluzione, in particolare:

a)

i nomi delle autorità di risoluzione delle succursali significative e delle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2014/59/UE;

b)

i nomi delle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE;

c)

i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni di partecipazione degli osservatori previsti dalle modalità scritte di funzionamento;

3)

il nome dell'impresa madre nell'Unione e delle entità del gruppo oggetto del piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione alle quali si riferisce e si applica la decisione congiunta;

4)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione;

5)

la data di adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione e di ogni eventuale aggiornamento;

6)

il piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione, comprese eventuali misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6, e dell'articolo 18 della direttiva 2014/59/UE, in base ai quali è adottata la decisione congiunta. Se l'impresa madre nell'Unione o una delle sue entità sono in procinto di attuare tali misure, sono fornite inoltre informazioni in merito al relativo calendario di attuazione;

7)

una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell'ambito della procedura di decisione congiunta per quanto concerne il piano di risoluzione di gruppo e la relativa valutazione della possibilità di risoluzione;

8)

qualora l'ABE sia stata consultata durante la procedura di decisione congiunta, una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere da essa espresso.

Articolo 71

Adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione alle autorità di risoluzione delle filiazioni, senza indebito ritardo, fissando il termine entro cui le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono, eventualmente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici, il loro consenso scritto a tale decisione congiunta.

2.   Una volta ricevuto il progetto di decisione congiunta, le autorità di risoluzione delle filiazioni non dissenzienti trasmettono il loro consenso scritto all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro il termine indicato al paragrafo 1.

3.   La decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell'articolo 70, dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e da quello dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo a essi allegato; la decisione congiunta finale è fornita dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni che concordano con tale decisione congiunta.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica la decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione al collegio di risoluzione.

Articolo 72

Comunicazione della decisione congiunta e della sintesi del piano di risoluzione di gruppo all'impresa madre nell'Unione

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica la decisione congiunta e una sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione di gruppo, compresa la valutazione della possibilità di risoluzione, all'organo di amministrazione dell'impresa madre nell'Unione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera m).

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito a tale comunicazione.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo può discutere la decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione con l'impresa madre nell'Unione al fine di illustrare i dettagli di tale decisione.

Sottosezione 2

Procedura in assenza di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione

Articolo 73

Parziale disaccordo

1.   Laddove una o più delle autorità di risoluzione delle filiazioni non concordino con il piano di risoluzione di gruppo e con la valutazione della possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni che non dissentono ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE seguono tutte le tappe previste agli articoli 70, 71 e 72 per elaborare, adottare e comunicare la decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione.

2.   La decisione congiunta adottata sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione è riportata in un documento che contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 70.

3.   È acclusa una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni che sono state coinvolte nella procedura di decisione congiunta iniziale sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione ma che hanno dissentito da tale decisione. La sintesi contiene in particolare riferimenti a tutte le questioni oggetto di disaccordo.

Articolo 74

Elementi della comunicazione delle decisioni individuali

1.   In assenza di una decisione congiunta tra le autorità di risoluzione entro quattro mesi, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, la decisione adottata dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione è comunicata per iscritto ai membri del collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti i seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

b)

il nome dell'impresa madre nell'Unione;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione;

d)

la data della decisione;

e)

il piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione, comprese eventuali misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE, in base ai quali è adottata la decisione. Se l'impresa madre nell'Unione è in procinto di attuare tali misure, è fornito anche il relativo calendario di attuazione;

f)

i nomi dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione coinvolti, in conformità con i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori, nella procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione, e una sintesi delle opinioni espresse da tali autorità e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;

g)

osservazioni dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito alle opinioni espresse dai membri e dagli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo.

2.   In assenza di una decisione congiunta tra le autorità di risoluzione entro quattro mesi, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione che elaborano piani di risoluzione individuali trasmettono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo un documento contenente tutti i seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione che adotta la decisione;

b)

il nome dell'entità o delle entità nella giurisdizione dell'autorità di risoluzione a cui si riferisce e si applica la decisione;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione;

d)

la data della decisione;

e)

il piano di risoluzione e la valutazione della possibilità di risoluzione delle entità nella sua giurisdizione, comprese eventuali misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE, in base ai quali è adottata la decisione. Se le entità sono in procinto di attuare tali misure è fornito anche il relativo calendario di attuazione;

f)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e una spiegazione circa i motivi del disaccordo sulla proposta per il piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione.

3.   Qualora sia stata consultata l'ABE, le decisioni adottate in assenza di una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE includono una spiegazione circa i motivi per cui non è stato seguito il parere dell'ABE.

Articolo 75

Comunicazione delle decisioni individuali in assenza di decisione congiunta

1.   In assenza di una decisione congiunta tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, tutte le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafi 5 e 6, della suddetta direttiva sono comunicate per iscritto dalle pertinenti autorità di risoluzione delle filiazioni all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro la data più lontana tra le seguenti:

a)

la data che cade un mese dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;

b)

la data che cade un mese dopo quella in cui l'ABE fornisce un parere in seguito a una richiesta di consultazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE;

c)

la data che cade un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, o dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, o qualsiasi altra data stabilita dall'ABE in detta decisione.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica senza indebito ritardo la propria decisione e le decisioni di cui al paragrafo 1 agli altri membri del collegio di risoluzione.

Sottosezione 3

Decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione

Articolo 76

Sospensione della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione

1.   Qualora l'autorità di risoluzione a livello di gruppo individui rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione o approvi un parere sull'identificazione di rilevanti impedimenti espresso da una delle autorità che sono state consultate in merito al piano di risoluzione di gruppo e alla valutazione della possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo sospende la procedura di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, e notifica la sua decisione ai membri del collegio di risoluzione.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo avvia nuovamente la procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo, compresa la valutazione della possibilità di risoluzione, non appena è stata completata la procedura di decisione congiunta di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/59/UE sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

Articolo 77

Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione

1.   Prima dell'avvio della procedura di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano il calendario della decisione congiunta in cui sono indicati i tempi di esecuzione delle varie fasi.

In caso di mancato accordo sul calendario, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo stabilisce il calendario della decisione congiunta dopo aver considerato le opinioni e le eventuali riserve espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni.

2.   Il calendario della decisione congiunta comprende le seguenti fasi:

a)

preparazione e diffusione della relazione sui rilevanti impedimenti individuati conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in consultazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'ABE;

b)

presentazione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo della relazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni in cui sono ubicate le succursali significative;

c)

data in cui l'impresa madre nell'Unione trasmette all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le proprie osservazioni e misure alternative per porre rimedio ai rilevanti impedimenti, se del caso, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;

d)

dialogo tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni e altri membri del collegio di risoluzione su eventuali osservazioni o misure alternative per porre rimedio ai rilevanti impedimenti proposte dall'impresa madre nell'Unione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, a seconda dei casi;

e)

elaborazione del progetto di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione;

f)

finalizzazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione; e

g)

comunicazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

3.   Il calendario della decisione congiunta è riesaminato e aggiornato dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo in modo da rispecchiare la proroga della procedura di decisione congiunta laddove l'impresa madre nell'Unione presenti osservazioni e proponga misure alternative per affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

4.   In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità scritte di funzionamento del collegio di risoluzione, e dalle relative disposizioni della direttiva 2014/59/UE.

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all'impresa madre nell'Unione gli elementi del calendario della decisione congiunta che prevedono il suo coinvolgimento.

Articolo 78

Consultazione e trasmissione della relazione

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara un progetto di relazione sui rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, e lo trasmette all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione delle filiazioni e delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative.

Essa può anche sottoporre il progetto di relazione agli altri membri del collegio di risoluzione e osservatori, se del caso e secondo le modalità concordate e descritte nel dettaglio nelle modalità e procedure scritte di funzionamento del collegio di risoluzione.

2.   Le osservazioni e le opinioni ricevute sono prese in considerazione dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo ai fini della finalizzazione della relazione. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo fornisce una motivazione completa in relazione a qualsiasi deviazione da un'opinione o da un'osservazione formulata dall'ABE o dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

3.   All'atto della finalizzazione la relazione è trasmessa all'impresa madre nell'Unione.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica al collegio di risoluzione l'avvio del periodo di quattro mesi per l'adozione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

Articolo 79

Presentazione di osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione e consultazione con le autorità

1.   Laddove l'impresa madre nell'Unione presenti osservazioni e proponga all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, misure alternative per porre rimedio ai rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette tali osservazioni e misure agli altri membri del collegio senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, tenuto conto del paragrafo 1, comunica al collegio di risoluzione l'estensione del termine per l'adozione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione in conformità dell'articolo 18, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2014/59/UE.

3.   Contestualmente alla trasmissione delle osservazioni e delle misure alternative presentate dall'impresa madre nell'Unione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo fissa un termine per la presentazione di osservazioni.

4.   Qualora le autorità non presentino osservazioni entro il termine di cui al paragrafo 3, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo presume che tali autorità non intendano commentare le osservazioni e le misure alternative presentate dall'impresa madre nell'Unione e procede oltre.

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette al più presto e senza indebito ritardo alle autorità di risoluzione delle filiazioni eventuali osservazioni presentate dagli altri membri del collegio di risoluzione e discute con loro le misure proposte per affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

6.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni discutono altresì ed esaminano adeguatamente l'impatto potenziale delle misure proposte su tutte le entità che fanno parte del gruppo, su tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo e sull'Unione nel suo complesso.

Articolo 80

Elaborazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, tenuto conto dell'esito del dialogo di cui all'articolo 79, paragrafi 5 e 6, se del caso, predispone un progetto di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

2.   Tale progetto include ciascuno dei seguenti elementi:

a)

il nome dell'impresa madre nell'Unione e delle entità del gruppo alle quali si riferisce e si applica la decisione congiunta;

b)

i nomi dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano la decisione congiunta;

c)

i nomi delle pertinenti autorità competenti e i nomi delle autorità di risoluzione di succursali significative che sono state consultate in merito alla possibilità di risoluzione del gruppo, alle misure da adottare per affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti, e alle eventuali osservazioni e misure alternative presentate dall'impresa madre nell'Unione;

d)

i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni di partecipazione degli osservatori previsti dalle modalità scritte di funzionamento;

e)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione congiunta;

f)

la data della decisione congiunta;

g)

le misure ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE decise dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dalle autorità di risoluzione delle filiazioni e il termine entro il quale le rispettive entità del gruppo danno seguito a tali misure;

h)

ove le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione non siano accettate o siano accettate parzialmente dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dalle autorità di risoluzione delle filiazioni, una spiegazione del motivo per cui le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione sono giudicate non idonee a rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e del motivo per cui le misure di cui alla lettera g) ridurrebbero o rimuoverebbero efficacemente tali impedimenti;

i)

una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell'ambito della procedura di decisione congiunta;

j)

qualora l'ABE sia stata consultata durante la procedura di decisione congiunta, una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere da essa espresso.

Articolo 81

Adozione della decisione congiunta

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione alle autorità di risoluzione delle filiazioni, senza indebito ritardo, fissando il termine entro cui le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono, eventualmente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici, il loro consenso scritto a tale decisione congiunta.

2.   Una volta ricevuto il progetto di decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni non dissenzienti in merito a tale progetto trasmettono il loro consenso scritto all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro il termine di cui al paragrafo 1.

3.   La decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell'articolo 80, dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e da quello dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo a essi allegato; la decisione congiunta finale è fornita dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni che concordano con tale decisione congiunta.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica al collegio di risoluzione la decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

Articolo 82

Comunicazione della decisione congiunta

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica la decisione congiunta all'organo di amministrazione dell'impresa madre nell'Unione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera g). L'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito a tale comunicazione.

2.   Laddove alcune delle misure adottate a norma dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE siano rivolte a particolari entità del gruppo diverse dall'impresa madre nell'Unione, le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono agli organi di amministrazione di tali entità sotto la loro giurisdizione le rispettive parti della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera g).

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo può discutere nel dettaglio con l'impresa madre nell'Unione il contenuto e l'applicazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

4.   Le autorità di risoluzione delle filiazioni possono discutere nel dettaglio con le entità sotto la loro giurisdizione il contenuto e l'applicazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

Articolo 83

Monitoraggio dell'applicazione della decisione congiunta

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica alle autorità di risoluzione delle filiazioni il risultato dell'eventuale discussione di cui all'articolo 82, paragrafo 3.

2.   Le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano all'autorità di risoluzione a livello di gruppo il risultato dell'eventuale discussione di cui all'articolo 82, paragrafo 4.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni monitorano l'applicazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione che riguardano ciascuna delle entità del gruppo di cui ognuna di esse è responsabile.

Sottosezione 4

Procedura in assenza di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione

Articolo 84

Elementi della comunicazione delle decisioni individuali

1.   In assenza di una decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, la decisione adottata dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo è comunicata per iscritto senza indebito ritardo ai membri del collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti i seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo che adotta la decisione;

b)

il nome dell'impresa madre nell'Unione a cui si riferisce e si applica la decisione;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione;

d)

la data della decisione;

e)

le misure ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE decise dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e il termine entro il quale dare seguito a tali misure;

f)

ove le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione non siano accettate o siano accettate parzialmente dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo, una spiegazione del motivo per cui le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione sono giudicate non idonee a rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e del motivo per cui le misure di cui alla lettera e) del presente paragrafo ridurrebbero o rimuoverebbero efficacemente tali impedimenti;

g)

i nomi dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione coinvolti, in conformità con i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori, nella procedura di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, e una sintesi delle opinioni espresse da tali autorità e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;

h)

osservazioni dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito alle opinioni espresse dai membri e dagli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo.

2.   Le autorità di risoluzione che decidono in merito alle misure che devono essere adottare dalle filiazioni a livello individuale, in assenza di una decisione congiunta, trasmettono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo un documento contenente tutti i seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione che adotta la decisione;

b)

il nome delle entità nella giurisdizione dell'autorità di risoluzione a cui si riferisce e si applica la decisione;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione;

d)

la data della decisione;

e)

le misure ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE decise dall'autorità di risoluzione e il termine entro il quale le entità interessate danno seguito a tali misure;

f)

ove le misure proposte dalle filiazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE, non siano accettate o siano accettate parzialmente dalle rispettive autorità di risoluzione delle filiazioni, una spiegazione del motivo per cui le misure proposte dalle filiazioni sono giudicate non idonee a rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e del motivo per cui le misure di cui alla lettera e) del presente paragrafo ridurrebbero o rimuoverebbero efficacemente tali impedimenti;

g)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e una spiegazione circa i motivi del disaccordo sulle misure proposte dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo per affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

3.   Qualora sia stata consultata l'ABE, le decisioni adottate in assenza di una decisione congiunta includono una spiegazione circa i motivi per cui non è stato seguito il parere dell'ABE.

Articolo 85

Comunicazione delle decisioni individuali in assenza di decisione congiunta

1.   In assenza di una decisione congiunta tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni entro il termine di cui all'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, tutte le decisioni di cui all'articolo 18, paragrafi 6 e 7, della suddetta direttiva sono comunicate per iscritto dalle pertinenti autorità di risoluzione delle filiazioni all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro la data più lontana tra le seguenti:

a)

la data che cade un mese dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE;

b)

la data che cade un mese dopo quella in cui l'ABE fornisce un parere in seguito a una richiesta di consultazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE;

c)

la data che cade un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, terzo comma, o dell'articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, o qualsiasi altra data stabilita dall'ABE in detta decisione.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica senza indebito ritardo la propria decisione e le decisioni di cui al paragrafo 1 agli altri membri del collegio di risoluzione.

SEZIONE III

Procedura di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

Sottosezione 1

Procedura di decisione congiunta

Articolo 86

Programmazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

1.   Prima dell'avvio della procedura di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (in appresso il «calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili»).

In caso di disaccordo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta il calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni.

Ai fini dell'adozione della decisione congiunta sui requisiti minimi in parallelo con lo sviluppo e l'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo, come previsto dall'articolo 45, paragrafo 15, della direttiva 2014/59/UE, il calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili è elaborato tenendo conto del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione.

In particolare l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni considerano che il periodo di quattro mesi per l'adozione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili inizi contemporaneamente a quello per la decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione.

2.   Il calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili è aggiornato regolarmente e comprende almeno le seguenti fasi:

a)

presentazione della proposta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e di impresa madre alle autorità di risoluzione delle filiazioni e all'autorità di vigilanza su base consolidata;

b)

presentazione delle proposte delle autorità di risoluzione delle filiazioni sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili relativamente alle entità sotto la loro giurisdizione a livello individuale all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle rispettive autorità competenti;

c)

dialogo tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni sulla proposta di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione, nonché con le autorità di risoluzione delle giurisdizioni in cui sono stabilite succursali significative;

d)

preparazione e presentazione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo del progetto di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione alle autorità di risoluzione delle filiazioni;

e)

dialogo sul progetto di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione con l'impresa madre nell'Unione e le filiazioni del gruppo, ove previsto dalla legislazione di uno Stato membro;

f)

adozione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione;

g)

comunicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione all'impresa madre nell'Unione.

3.   Il calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili:

a)

tiene conto dell'entità e della complessità di ogni fase della procedura di decisione congiunta;

b)

tiene conto del calendario di altre decisioni congiunte organizzate in seno al collegio di risoluzione;

c)

tiene conto, nella misura del possibile, del calendario delle altre decisioni congiunte organizzate in seno al pertinente collegio delle autorità di vigilanza, e in particolare del calendario delle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici degli enti a norma dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE.

Il calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili è riesaminato alla luce della valutazione della possibilità di risoluzione e ne rispecchia l'esito, in particolare laddove tale valutazione conduca a misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione che possono avere effetti immediati sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato o di entità.

4.   In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità scritte di funzionamento del collegio di risoluzione e dalle relative disposizioni della direttiva 2014/59/UE.

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano all'impresa madre nell'Unione e alle entità del gruppo delle quali sono responsabili la data indicativa per il dialogo di cui al paragrafo 2, lettera e), se del caso.

6.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano all'impresa madre nell'Unione e alle entità del gruppo delle quali sono responsabili la data stimata per la comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera g).

Articolo 87

Proposta a livello consolidato e di impresa madre nell'Unione

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica alle autorità di risoluzione delle filiazioni e all'autorità di vigilanza su base consolidata la sua proposta:

a)

sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili che l'impresa madre nell'Unione è tenuta a soddisfare in ogni momento, salvo che sia stata concessa un'esenzione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva 2014/59/UE;

b)

i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili applicati a livello consolidato.

2.   La proposta di cui al paragrafo 1 è motivata, in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo indica il termine per il ricevimento di osservazioni scritte e motivate da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata, in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata non presenta alcuna osservazione entro il termine stabilito, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo presume che essa non intenda commentare la sua proposta ai sensi del paragrafo 1.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette quanto prima alle autorità di risoluzione delle filiazioni eventuali osservazioni presentate dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

Articolo 88

Proposta a livello di filiazioni

(1)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle rispettive autorità competenti la loro proposta sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che le filiazioni del gruppo devono soddisfare in ogni momento su base individuale, salvo che siano state concesse esenzioni in conformità dell'articolo 45, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE.

(2)   La proposta di cui al paragrafo 1 è motivata, in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE.

(3)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano con l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e comunicano alle autorità competenti nella loro giurisdizione il termine per il ricevimento da parte di queste ultime di osservazioni scritte e pienamente motivate, in particolare per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE. Se le autorità competenti non presentano alcuna osservazione entro il termine stabilito, le autorità di risoluzione delle filiazioni presumono che esse non intendano commentare le rispettive proposte ai sensi del paragrafo 1.

(4)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni trasmettono quanto prima all'autorità di risoluzione a livello di gruppo eventuali osservazioni presentate dalle autorità competenti.

Articolo 89

Dialogo sulla proposta di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

(1)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo organizza un dialogo con le autorità di risoluzione delle filiazioni sulla proposta di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione.

(2)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni discutono della riconciliazione tra la proposta di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e la proposta di requisiti a livello di impresa madre e di ciascuna filiazione.

Articolo 90

Elaborazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

(1)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, tenendo conto delle eventuali deroghe a norma dell'articolo 45, paragrafo 11 o 12, della direttiva 2014/59/UE, prepara un progetto di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione. Tale progetto include ciascuno dei seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano la decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione;

b)

il nome dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti che sono state consultate;

c)

i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni di partecipazione degli osservatori previsti dalle modalità scritte di funzionamento;

d)

il nome dell'impresa madre nell'Unione e delle entità del gruppo alle quali si riferisce e si applica la decisione congiunta;

e)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'adozione della decisione congiunta; i riferimenti ad eventuali criteri aggiuntivi previsti dagli Stati membri quale base per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

f)

la data del progetto di decisione congiunta e degli eventuali aggiornamenti rilevanti;

g)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;

h)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello di impresa madre nell'Unione, salvo che siano state concesse esenzioni in conformità dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva 2014/59/UE, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;

i)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello di ciascuna filiazione su base individuale, salvo che siano state concesse esenzioni in conformità dell'articolo 45, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE.

(2)   Se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale per quanto concerne l'impresa madre nell'Unione o una qualsiasi delle filiazioni del gruppo attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per le autorità di risoluzione tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 91

Adozione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

(1)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione alle autorità di risoluzione delle filiazioni, senza indebito ritardo, fissando il termine entro cui le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono, eventualmente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici, il loro consenso scritto a tale decisione congiunta.

(2)   Una volta ricevuto il progetto di decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni non dissenzienti in merito a tale progetto trasmettono il loro consenso scritto all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro il termine di cui al paragrafo 1.

(3)   La decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell'articolo 90, dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e da quello dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo a essi allegato; la decisione congiunta finale è fornita dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni che concordano con tale decisione congiunta.

(4)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica al collegio di risoluzione la decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione.

Articolo 92

Comunicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

(1)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica la decisione congiunta all'organo di amministrazione dell'impresa madre nell'Unione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, lettera g). L'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito a tale comunicazione.

(2)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono agli organi di amministrazione delle entità nella propria giurisdizione le rispettive parti della decisione congiunta con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, lettera g).

(3)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo può discutere nel dettaglio con l'impresa madre nell'Unione il contenuto e l'applicazione della decisione congiunta.

(4)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni possono discutere nel dettaglio con le entità sotto la loro giurisdizione il contenuto e l'applicazione delle rispettive parti della decisione congiunta.

Articolo 93

Monitoraggio dell'applicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

(1)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica l'esito della discussione tenuta ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, alle autorità di risoluzione delle filiazioni nel caso in cui l'impresa madre nell'Unione sia tenuta a intraprendere azioni specifiche al fine di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato o individuale.

(2)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano l'esito della discussione tenuta ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo nel caso in cui le filiazioni del gruppo nella loro giurisdizione siano tenute a intraprendere azioni specifiche al fine di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato o individuale.

(3)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette alle autorità di risoluzione delle filiazioni il risultato della procedura di cui al paragrafo 2.

(4)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni monitorano l'applicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione, per tutte le entità del gruppo oggetto della decisione congiunta, e a livello consolidato.

Sottosezione 2

Procedura in assenza di decisione congiunta a livello consolidato

Articolo 94

Decisione congiunta adottata a livello di ciascuna filiazione in assenza di una decisione congiunta a livello consolidato

In assenza di una decisione congiunta a livello consolidato o di impresa madre in conformità dell'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano per giungere ad una decisione congiunta sul livello del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da applicare a ciascuna rispettiva filiazione a livello individuale.

La decisione congiunta tiene conto del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito a livello consolidato e di impresa madre dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo, e segue tutte le fasi, ad eccezione di quelle riguardanti l'istituzione di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato o di impresa madre, previste dagli articoli da 90 a 93, per la redazione, l'adozione, la comunicazione e il monitoraggio dell'applicazione della decisione congiunta sul livello del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da applicare a ciascuna rispettiva filiazione a livello individuale.

Articolo 95

Elementi della comunicazione delle decisioni individuali

(1)   In mancanza di una decisione congiunta, la decisione sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e di impresa madre adottata dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo è comunicata per iscritto ai membri del collegio di risoluzione con un documento contenente tutti i seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

b)

il nome dell'impresa madre nell'Unione e i nomi delle altre entità della stessa giurisdizione alle quali si applica la decisione congiunta;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione e, in particolare, i riferimenti ad eventuali criteri aggiuntivi previsti dallo Stato membro in cui è autorizzata l'impresa madre nell'Unione e utilizzati quale base per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

d)

la data della decisione;

e)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;

f)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello di impresa madre nell'Unione, salvo che siano state concesse esenzioni in conformità dell'articolo 45, paragrafo 11, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;

g)

i nomi dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta, in conformità con i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori, e una sintesi delle opinioni espresse da tali autorità e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;

h)

osservazioni dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito alle opinioni espresse dai membri e dagli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo;

i)

se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale per quanto concerne l'impresa madre nell'Unione attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE.

(2)   In assenza di una decisione congiunta, le autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano proprie decisioni in merito al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello individuale trasmettono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo un documento contenente tutti i seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione della filiazione che adotta la decisione;

b)

i nomi delle filiazioni del gruppo nella loro giurisdizione a cui si riferisce e si applica la decisione;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione e, in particolare, i riferimenti ad eventuali criteri aggiuntivi previsti dallo Stato membro in cui sono autorizzate dette filiazioni del gruppo e utilizzati quale base per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

d)

la data della decisione;

e)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da applicare alla filiazione a livello individuale e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;

f)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo insieme a una sintesi delle opinioni da essa espresse e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;

g)

osservazioni dell'autorità di risoluzione della filiazione in merito alle opinioni espresse dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo.

h)

se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello della filiazione attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per l'autorità di risoluzione della filiazione tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE.

(3)   Qualora sia stata consultata l'ABE, le decisioni adottate in assenza di una decisione congiunta includono una spiegazione circa i motivi per cui non è stato seguito il parere dell'ABE.

Articolo 96

Comunicazione delle decisioni individuali in assenza di decisione congiunta

(1)   In assenza di una decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni entro il termine di cui all'articolo 45, paragrafo 9 o 10, della direttiva 2014/59/UE, tutte le decisioni adottate sono comunicate per iscritto dalle pertinenti autorità di risoluzione delle filiazioni all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro la data più lontana tra le seguenti:

a)

la data che cade un mese dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 45, paragrafo 9 o 10, della direttiva 2014/59/UE;

b)

la data che cade un mese dopo quella in cui l'ABE fornisce un parere in seguito a una richiesta di consultazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE;

c)

la data che cade un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 9, terzo comma, o dell'articolo 45, paragrafo 10, quinto comma, della direttiva 2014/59/UE, o qualsiasi altra data stabilita dall'ABE in detta decisione.

(2)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica senza indebito ritardo la propria decisione e le decisioni di cui al paragrafo 1 agli altri membri del collegio di risoluzione.

SEZIONE IV

Risoluzione dei gruppi transfrontalieri

Sottosezione 1

Decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo di cui agli articoli 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE

Articolo 97

Procedura di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo

La procedura per la valutazione della necessità di un programma di risoluzione di gruppo comprende le seguenti fasi:

1)

dialogo, ove possibile, sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo e della messa in comune dei meccanismi di finanziamento;

2)

progetto di valutazione o di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e comunicazione ai membri del collegio di risoluzione;

3)

consultazione sul progetto di valutazione o di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo tra i membri del collegio di risoluzione;

4)

finalizzazione della valutazione o della decisione in merito alla necessità di un programma di risoluzione di gruppo e comunicazione al collegio di risoluzione.

Articolo 98

Dialogo sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo

1.   Dopo aver ricevuto la notifica di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera a) o h), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo si adopera per organizzare un dialogo a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo a cui partecipino almeno i membri del collegio che rappresentano le autorità di risoluzione delle filiazioni.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette ai membri le seguenti informazioni:

a)

la notifica ricevuta;

b)

la sua proposta sui temi di cui al paragrafo 3;

c)

il termine entro il quale dovrebbe concludersi il dialogo.

3.   Il dialogo verte su quanto segue:

a)

se, conformemente all'articolo 91 o 92 della direttiva 2014/59/UE, la risoluzione della filiazione o dell'impresa madre nell'Unione avrebbe dimensioni di gruppo e richiederebbe l'elaborazione di un programma di risoluzione di gruppo;

b)

se il piano di finanziamento debba basarsi sulla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali, in conformità dell'articolo 107 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 99

Preparazione e comunicazione del progetto di valutazione o di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo

1.   Al fine di valutare la necessità di un programma di risoluzione di gruppo ai sensi dell'articolo 91, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara il suo progetto di valutazione successivamente al ricevimento della notifica di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tale direttiva.

2.   Per stabilire che non è necessario un programma di risoluzione di gruppo, a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara il progetto di decisione dopo aver verificato che l'impresa madre nell'Unione soddisfa le condizioni di cui agli articoli 32 e 33 di tale direttiva e che non si applica nessuna delle condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene conto dell'esito del dialogo, se del caso, nella preparazione del progetto di valutazione o di decisione.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di valutazione o di decisione al collegio di risoluzione precisando:

a)

ai fini dell'articolo 91 della direttiva 2014/59/UE, il proprio parere sul probabile impatto delle azioni di risoluzione notificate o delle misure nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza sul gruppo e sulle entità del gruppo in altri Stati membri e, in particolare, la probabilità che le azioni di risoluzione o le altre misure consentano il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione in relazione ad un'entità del gruppo in un altro Stato membro;

b)

ai fini dell'articolo 92 della direttiva 2014/59/UE, il suo parere sulla non applicabilità di una qualsiasi delle condizioni per un programma di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 92, paragrafo 1, di detta direttiva, tenendo debito conto delle condizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo;

c)

il suo parere sulla necessità di mettere in comune i meccanismi di finanziamento ai fini del piano di finanziamento in conformità dell'articolo 107 della direttiva 2014/59/UE.

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo allega al suo progetto di valutazione o di decisione tutte le informazioni importanti pertinenti che essa ha ricevuto a norma dell'articolo 81, 82, 91 o 92 della direttiva 2014/59/UE, e fissa un termine chiaro entro il quale i membri del collegio di risoluzione esprimono preoccupazioni o divergenze d'opinione rispetto al progetto di valutazione o di decisione.

6.   Il progetto di valutazione o di decisione è redatto e trasmesso dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo al collegio di risoluzione senza indebito ritardo e, se del caso, rispettando il termine di cui all'articolo 91 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 100

Consultazione sul progetto di valutazione o di decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo

1.   I membri del collegio di risoluzione che ricevono il progetto di valutazione o di decisione esprimono eventuali divergenze d'opinione o preoccupazioni importanti.

2.   Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti sono enunciate in maniera chiara per iscritto, eventualmente in formato elettronico, e sono pienamente motivate.

3.   Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti sono espresse senza indebito ritardo, riconoscendo l'urgenza della situazione ed entro il termine stabilito.

4.   Allo scadere del termine fissato l'autorità di risoluzione a livello di gruppo presume il consenso dei membri che non hanno espresso divergenze d'opinione o preoccupazioni importanti.

Articolo 101

Finalizzazione della valutazione o della decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo

1.   Alla scadenza del termine per la consultazione e senza indebiti ritardi, tenendo conto del termine di cui all'articolo 91 della direttiva 2014/59/UE, se del caso, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo finalizza la valutazione o la decisione sulla necessità di un programma di risoluzione di gruppo.

La valutazione o la decisione finale comprende altresì un parere sulla necessità di mettere in comune i meccanismi di finanziamento nazionali ai fini del piano di finanziamento in conformità dell'articolo 107 della direttiva 2014/59/UE, e include eventuali modifiche per tenere conto delle preoccupazioni e delle divergenze d'opinione espresse durante la consultazione.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo fornisce le motivazioni della valutazione o della decisione con cui ritiene non necessario un programma di risoluzione di gruppo solo se durante la consultazione sono state sollevate divergenze d'opinione e preoccupazioni importanti.

3.   Qualora sia stata consultata l'ABE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo spiega per quale motivo la valutazione finale è difforme dal parere che essa ha fornito.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica, senza indebito ritardo, la sua valutazione o decisione finale ai membri del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura.

5.   Qualora ritenga necessario un programma di risoluzione di gruppo, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo può decidere di non comunicare la sua valutazione o decisione finale, come previsto al paragrafo 4, e di procedere ad applicare la procedura per la preparazione del programma di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 102.

Sottosezione 2

Procedura di decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo

Articolo 102

Procedura per la decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo

La procedura per l'adozione di una decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo proposto a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, o dell'articolo 92, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE comprende le fasi seguenti:

1)

preparazione del progetto di programma di risoluzione di gruppo da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e comunicazione ai membri del collegio di risoluzione;

2)

consultazione sul progetto di programma di risoluzione di gruppo almeno delle autorità di risoluzione delle entità oggetto di tale programma;

3)

preparazione e comunicazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni oggetto di tale programma;

4)

finalizzazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 7, o dell'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;

5)

comunicazione dell'esito della decisione congiunta ai membri del collegio di risoluzione.

Articolo 103

Preparazione e comunicazione del progetto di programma di risoluzione di gruppo

1.   Il progetto di programma di risoluzione di gruppo è elaborato dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo conformemente all'articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE e comprende i seguenti elementi:

a)

una descrizione delle eventuali misure che devono essere attuate al fine di assicurare che il programma di risoluzione di gruppo possa diventare operativo;

b)

una descrizione degli eventuali presupposti giuridici o normativi da soddisfare per l'attuazione del programma di risoluzione di gruppo;

c)

i tempi per l'esecuzione del programma di risoluzione di gruppo, unitamente al calendario e alla sequenza di ciascuna azione di risoluzione da intraprendere;

d)

la ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il coordinamento delle azioni di risoluzione, la comunicazione esterna e quella interna nei confronti dei membri del collegio di risoluzione e i recapiti dei membri del collegio di risoluzione;

e)

un piano di finanziamento, sulla base dell'articolo 107 della direttiva 2014/59/UE, ove opportuno e tenendo conto della necessità di mettere in comune i meccanismi di finanziamento.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che il progetto di programma di risoluzione di gruppo comprenda:

a)

una spiegazione del motivo per cui deve essere scelta un'opzione alternativa al piano di risoluzione, a norma dell'articolo 13 della direttiva 2014/59/UE, comprese le ragioni per cui si ritiene che le azioni proposte possano conseguire con maggiore efficienza gli obiettivi della risoluzione e i principi di cui agli articoli 31 e 34 di tale direttiva rispetto alla strategia e alle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione;

b)

un'identificazione e una descrizione degli elementi del programma di risoluzione di gruppo che si discostano dal piano di risoluzione di cui all'articolo 13 della direttiva 2014/59/UE.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di programma di risoluzione ai membri del collegio di risoluzione senza indebito ritardo e rispettando il termine:

a)

in conformità dell'articolo 104 per quanto concerne la consultazione;

b)

in conformità dell'articolo 106 per quanto concerne la finalizzazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo elabora e comunica il progetto di programma di risoluzione di gruppo senza indebiti ritardi e tenendo conto dei termini di cui all'articolo 91 della direttiva 2014/59/UE, se del caso.

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo garantisce che i termini di cui al paragrafo 3 siano tali da consentire alle autorità di esprimere i loro pareri tenendo conto del termine di cui all'articolo 91 della direttiva 2014/59/UE, se del caso.

Articolo 104

Consultazione sul programma di risoluzione di gruppo

1.   I membri del collegio di risoluzione che ricevono il progetto di programma di risoluzione di gruppo in conformità dell'articolo 103, paragrafo 3, esprimono eventuali divergenze d'opinione o preoccupazioni importanti.

2.   Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti possono riguardare tutti gli aspetti del progetto di programma di risoluzione di gruppo, tra cui:

a)

eventuali ostacoli relativi al diritto nazionale o di altra natura, che possano impedire la realizzazione del programma di risoluzione di gruppo in conformità con la strategia e le azioni di risoluzione;

b)

tutti i pertinenti aggiornamenti delle informazioni presentate per la messa in comune dei meccanismi di finanziamento che potrebbero influire sull'esecuzione del piano di finanziamento;

c)

l'impatto del programma di risoluzione di gruppo o del piano di finanziamento sulle filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo nel rispettivo Stato membro.

3.   Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti sono enunciate in maniera chiara per iscritto, eventualmente in formato elettronico, e sono pienamente motivate.

Le divergenze d'opinione e le preoccupazioni importanti sono espresse senza indebito ritardo, riconoscendo l'urgenza della situazione ed entro il termine stabilito all'articolo 103, paragrafo 3.

4.   Allo scadere del termine fissato l'autorità di risoluzione a livello di gruppo presume che tutti i membri che non hanno espresso divergenze d'opinione o preoccupazioni concordino con il programma di risoluzione di gruppo.

Articolo 105

Preparazione e comunicazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo

1.   Allo scadere del termine per la consultazione l'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara il progetto di decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo in conformità degli articoli 91 e 92 e, se del caso, dell'articolo 107, della direttiva 2014/59/UE.

2.   Per il progetto di decisione congiunta l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta e tiene conto di tutte le preoccupazioni e le divergenze d'opinione espresse nel corso della consultazione e, se del caso, modifica il programma di risoluzione di gruppo.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo fornisce spiegazioni in merito a quanto segue:

a)

il modo in cui ha gestito le preoccupazioni e le divergenze d'opinione importanti espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo ai fini del progetto di decisione comune;

b)

perché e in quale misura nel programma di risoluzione di gruppo non è stato seguito il parere dell'ABE, laddove essa sia stata consultata.

4.   Il progetto di decisione congiunta comprende gli elementi seguenti:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni che sono oggetto del programma di risoluzione di gruppo;

b)

il nome dell'impresa madre nell'Unione e l'elenco di tutte le entità del gruppo alle quali si riferisce e si applica il programma di risoluzione di gruppo;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo;

d)

la data del progetto di decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo;

e)

il programma di risoluzione di gruppo definitivo, comprese eventuali spiegazioni conformemente al paragrafo 3.

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette il progetto di decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo senza indebito ritardo alle autorità di risoluzione delle entità oggetto del programma di risoluzione di gruppo, fissando il termine entro il quale esse dovranno dare il proprio assenso alla decisione congiunta su tale programma.

Articolo 106

Finalizzazione della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo

1.   Le autorità di risoluzione che ricevono la decisione congiunta ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 5, e non sono in disaccordo con essa forniscono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo una dichiarazione scritta del loro consenso, eventualmente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici, entro il termine stabilito.

2.   La decisione congiunta finale sul programma di risoluzione di gruppo è composta dalla decisione congiunta finale e dalle dichiarazioni scritte di consenso ad essa accluse.

Articolo 107

Comunicazione della decisione congiunta al collegio

1.   La decisione congiunta finale è trasmessa senza indebito ritardo dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione delle filiazioni oggetto del programma di risoluzione di gruppo.

2.   Una sintesi della decisione congiunta sul programma di risoluzione di gruppo è trasmessa dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo ai membri del collegio di risoluzione.

Sottosezione 3

Disaccordi e decisioni adottate in assenza di decisione congiunta

Articolo 108

Notifiche in caso di disaccordo

1.   Laddove l'autorità di risoluzione dissenta o si discosti dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo o ritenga di dover adottare autonomamente azioni di risoluzione o misure per motivi di stabilità finanziaria ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 8, e dell'articolo 92, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione notifica il suo disaccordo all'autorità di risoluzione a livello di gruppo senza indebito ritardo.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione;

b)

il nome dell'entità sotto la giurisdizione dell'autorità di risoluzione;

c)

la data della notifica;

d)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

e)

una dichiarazione dell'autorità di risoluzione sul suo disaccordo, sullo scostamento dal programma di risoluzione di gruppo o sulla valutazione in base alla quale per l'entità o le entità nella sua giurisdizione ritiene adeguate azioni di risoluzione o misure autonome;

f)

una spiegazione dettagliata degli elementi del programma di risoluzione di gruppo con cui l'autorità di risoluzione è in disaccordo, o da cui si discosta, o una spiegazione dei motivi per cui ritiene adeguate azioni di risoluzione o misure autonome;

g)

una descrizione dettagliata delle azioni o delle misure che saranno adottate dall'autorità di risoluzione, unitamente al calendario e alla sequenza delle azioni.

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa gli altri membri del collegio di risoluzione della notifica di cui al paragrafo 2.

Articolo 109

Processo decisionale tra autorità di risoluzione non dissenzienti

1.   Come stabilito all'articolo 91, paragrafo 9, e all'articolo 92, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione non dissenzienti procedono in conformità degli articoli 106 e 107 del presente regolamento e concordano tra di loro una decisione congiunta.

2.   La decisione congiunta contiene tutti gli elementi di cui agli articoli 106 e 107, in aggiunta alle informazioni sul disaccordo ricevute conformemente all'articolo 108, paragrafo 2.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 110

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(6)  Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).