31996L0061

Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 10/10/1996 pag. 0026 - 0040


DIRETTIVA 96/61/CE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

1. considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell'articolo 130 R del trattato mirano in particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione;

2. considerando che il quinto programma d'azione ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (4), assegna priorità alla riduzione integrata dell'inquinamento quale elemento importante della tendenza verso un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura dall'altro;

3. considerando che l'attuazione di un approccio integrato per ridurre l'inquinamento richiede un'azione a livello comunitario per modificare e completare l'attuale normativa comunitaria in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dovuto a impianti industriali;

4. considerando che la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (5), ha introdotto una disciplina generale che impone un'autorizzazione prima dell'entrata in funzione o di modifiche sostanziali di un impianto industriale che possano provocare l'inquinamento dell'aria;

5. considerando che la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (6), ha introdotto un obbligo di autorizzazione per lo scarico di dette sostanze;

6. considerando che, nonostante l'esistenza di normative comunitarie sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico e la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'acqua, non esiste finora un'analoga normativa comunitaria per prevenire o ridurre al minimo le emissioni nel terreno;

7. considerando che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso;

8. considerando che lo scopo di un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, tenendo conto della gestione dei rifiuti ogniqualvolta possibile e, altrimenti, la loro riduzione al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

9. considerando che la presente direttiva stabilisce un quadro generale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; che essa prevede le misure necessarie per assicurare l'attuazione della prevenzione e della riduzione integrate dell'inquinamento al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; che l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile è rafforzato da un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento;

10. considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (7); che, qualora informazioni o conclusioni ottenute in seguito all'applicazione di quest'ultima direttiva debbano essere prese in considerazione per concedere un'autorizzazione, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva summenzionata;

11. considerando che gli Stati membri devono prendere le disposizioni necessarie per garantire che l'esercente osservi i principi generali di alcuni obblighi fondamentali; che a tal fine basta che le autorità competenti tengano conto di tali principi generali quando definiscono le condizioni di autorizzazione;

12. considerando che le disposizioni adottate a norma della presente direttiva devono essere applicate agli impianti esistenti allo scadere di un termine stabilito per alcune di dette disposizioni ovvero a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva;

13. considerando che, per affrontare i problemi dell'inquinamento nel modo più diretto ed efficace, l'esercente dovrebbe tener conto della dimensione ambientale; che ciò deve essere comunicato all'autorità competente affinché possa verificare, prima del rilascio di un'autorizzazione, che si sono previste tutte le misure appropriate di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento; che procedure di applicazione diverse hanno dato origine a livelli diversi di protezione ambientale e di consapevolezza da parte del pubblico; che le domande di autorizzazione in base alla direttiva dovrebbero, pertanto, contenere un minimo di dati;

14. considerando che un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione tra le autorità competenti consentirà di raggiungere il massimo livello possibile di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

15. considerando che la o le autorità competenti devono rilasciare o modificare un'autorizzazione soltanto se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all'aria, all'acqua ed al terreno;

16. considerando che l'autorizzazione comprende tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione al fine di raggiungere in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che, salva la procedura di autorizzazione, tali misure possono anche essere oggetto di prescrizioni vincolanti generali;

17. considerando che valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo presente le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali; che comunque le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni volte a ridurre al minimo l'inquinamento ad ampio raggio o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso;

18. considerando che spetta agli Stati membri determinare come si potrà tener conto, all'occorrenza, delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua posizione geografica e delle condizioni ambientali locali;

19. considerando che qualora una norma di qualità ambientale richieda requisiti più severi di quelli che si possono soddisfare grazie alle migliori tecniche disponibili, nell'autorizzazione sono previste condizioni supplementari senza pregiudicare altre eventuali disposizioni prese in osservanza delle norme di qualità ambientale;

20. considerando che le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del progresso tecnico, e che quindi le autorità competenti devono seguire od essere aggiornate su tali progressi;

21. considerando che una modifica apportata ad un impianto può essere fonte di inquinamento; che è pertanto necessario notificare tutte le modifiche che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente o all'autorità competente; che le modifiche sostanziali dell'impianto devono essere assoggettate ad una procedura di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente in conformità della presente direttiva;

22. considerando che le condizioni dell'autorizzazione devono essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate; che in talune circostanze esse saranno comunque riesaminate;

23. considerando che, per informare il pubblico sul funzionamento degli impianti e sui possibili effetti per l'ambiente, e garantire la trasparenza delle procedure di autorizzazione in tutta la Comunità, il pubblico deve avere liberamente accesso, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali alle autorizzazioni stesse ed ai relativi aggiornamenti e dati di controllo;

24. considerando che un inventario delle principali emissioni e fonti responsabili può essere considerato uno strumento importante dato che consente un raffronto delle attività inquinanti nella Comunità; che tale inventario sarà compilato dalla Commissione assistita da un comitato di regolamentazione;

25. considerando che lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tecniche disponibili contribuiranno a correggere il diverso grado di consapevolezza tecnologica esistente nella Comunità nonché a diffondere in tutto il mondo i valori limite stabiliti e le tecniche applicate nella Comunità ed aiuteranno infine gli Stati membri ad attuare in modo efficiente la presente direttiva;

26. considerando che si dovranno redigere, a scadenze regolari, relazioni sull'attuazione e l'efficacia della presente direttiva;

27. considerando che la presente direttiva riguarda gli impianti aventi un grande potenziale di inquinamento a livello locale e di conseguenza a livello transfrontaliero; che si procede a consultazioni transfrontaliere quando le domande di autorizzazione riguardano nuovi impianti o modifiche sostanziali agli impianti che possono avere un impatto ambientale negativo e rilevante; che le domande relative a tali proposte o modifiche sostanziali saranno accessibili al pubblico dello Stato membro che può essere coinvolto;

28. considerando che a livello comunitario può manifestarsi l'esigenza di intervenire per fissare valori limite di emissione per talune categorie di impianti e di sostanze inquinanti considerate nella presente direttiva; che il Consiglio definirà tali valori limite di emissione secondo le disposizioni del trattato;

29. considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

La presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nonché altri requisiti comunitari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «sostanze», gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive ai sensi della direttiva 80/836/Euratom (8) e gli organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/219/CEE (9) e della direttiva 90/220/CEE (10);

2) «inquinamento», l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

3) «impianto», l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

4) «impianto esistente»: un impianto in funzione, o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente alla data di messa in applicazione della presente direttiva, un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto, a parere dell'autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla data di messa in applicazione della presente direttiva;

5) «emissione», lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel terreno;

6) «valori limite di emissione», la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III.

I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, ad esclusione di un'eventuale diluizione nella loro determinazione. Per quanto concerne gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente fatte salve le disposizioni della direttiva 76/464/CEE e delle direttive adottate per la sua applicazione;

7) «norma di qualità ambientale», la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella legislazione comunitaria;

8) «autorità competente», la o le autorità o gli organismi che sono incaricati, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva;

9) «autorizzazione», la parte o la totalità di una o più decisioni scritte, che autorizzano l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

10) a) «modifica dell'impianto», una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;

b) «modifica sostanziale», una modifica dell'impianto che, secondo l'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente;

11) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Per:

- «tecniche», si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

- «disponibili», qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

- «migliori», qualifica le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV;

12) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico del medesimo.

Articolo 3

Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie perché le autorità competenti garantiscano che l'impianto sia gestito in modo:

a) che siano prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili;

b) che non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;

c) che sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (11), in caso contrario, questi sono ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;

d) che l'energia sia utilizzata in modo efficace;

e) che siano prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) che si provveda affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente.

L'osservanza del presente articolo è sufficientemente soddisfatta se gli Stati membri fanno in modo che le competenti autorità tengano conto dei principi generali definiti nel presente articolo quando determinano le condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 4

Autorizzazione di nuovi impianti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto funzioni senza autorizzazione come previsto dalla presente direttiva, fatte salve le eccezioni previste nella direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione (12).

Articolo 5

Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti vigilino, mediante autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione della presente direttiva gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, primo e secondo trattino, nonché all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11, 12, 14, terzo trattino, dell'articolo 15, paragrafi 1, 3 e 4, degli articoli 16, 17 e 18, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva.

Articolo 6

Domanda di autorizzazione

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché una domanda di autorizzazione presentata all'autorità competente contenga la descrizione:

- dell'impianto, del tipo e della portata delle sue attività;

- delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'impianto;

- delle fonti di emissione dell'impianto;

- dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;

- del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

- della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

- ove necessario, delle misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;

- delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all'articolo 3;

- delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente.

Detta domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui ai trattini precedenti.

2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (13), o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al presente articolo, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.

Articolo 7

Approccio integrato del rilascio dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione quando sono coinvolte più autorità competenti al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.

Articolo 8

Decisioni

Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dalla presente direttiva oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità.

Ogni autorizzazione concessa o modificata deve includere le modalità previste per la protezione di aria, acqua e terreno di cui alla presente direttiva.

Articolo 9

Condizioni dell'autorizzazione

1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 3 e 10 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso attraverso una protezione degli elementi ambientali aria, acqua e terreno.

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e terreno). Se necessario, l'autorizzazione contiene disposizioni che garantiscono la protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti.

Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione fissati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

4. Fatto salvo l'articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

5. L'autorizzazione contiene gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione.

Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, le misure di cui al presente paragrafo possono tener conto dei costi e benefici.

6. L'autorizzazione contiene le misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali. Qualora sussistano rischi per l'ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione l'avvio, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto.

L'autorizzazione può parimenti contenere deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

7. L'autorizzazione può contenere altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall'autorità competente.

8. Fatto salvo l'obbligo di espletare una procedura di autorizzazione secondo le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un'elevata protezione equivalente dell'ambiente nel complesso.

Articolo 10

Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Articolo 11

Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o sia informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili.

Articolo 12

Modifica degli impianti da parte dei gestori

1. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto di cui all'articolo 2, punto 10, lettera a). Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione o le relative condizioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale riguardante la gestione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera b), progettata dal gestore, sia effettuata senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente debbono riferirsi alle parti dell'impianto e agli aspetti di cui all'articolo 6 che possono essere oggetto della modifica. Si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni degli articoli 3, da 6 a 10 e dell'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Articolo 13

Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, se necessario, le condizioni dell'autorizzazione.

2. Il riesame è effettuato comunque quando:

- l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d'emissione esistenti nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

- nuove disposizioni legislative comunitarie o dello Stato membro lo esigono.

Articolo 14

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

- il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione;

- il gestore informi regolarmente l'autorità competente dei risultati della sorveglianza dei rifiuti del proprio impianto e tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente;

- i gestori degli impianti forniscano ai rappresentanti dell'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.

Articolo 15

Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

1. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (14), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le domande di autorizzazione di nuovi impianti e di modifiche sostanziali siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinché possa esprimere le proprie osservazioni, prima della decisione dell'autorità competente.

La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve del pari essere messa a disposizione del pubblico.

2. I risultati del controllo degli scarichi, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 e in possesso dell'autorità competente devono altresì essere messi a disposizione del pubblico.

3. La Commissione pubblica ogni tre anni un inventario delle principali emissioni e loro fonti, in base agli elementi comunicati dagli Stati membri. La Commissione stabilisce il formato e i dati caratteristici necessari alla trasmissione delle informazioni secondo la procedura di cui all'articolo 19.

La Commissione può, secondo la stessa procedura, proporre le misure necessarie intese ad assicurare l'intercomparabilità e la complementarità dei dati relativi alle emissioni contemplate nell'inventario di cui al primo comma con quelli di altri registri e fonti di dati sulle emissioni.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 90/313/CEE.

Articolo 16

Scambio di informazioni

1. Ai fini di uno scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare ogni tre anni la Commissione, per la prima volta entro un termine di diciotto mesi dalla data di messa in applicazione delle presente direttiva, i dati rappresentativi sui valori limite disponibili secondo le categorie di attività elencate nell'allegato I e, se del caso, le migliori tecniche disponibili dalle quali essi sono stati ricavati, in conformità segnatamente dell'articolo 9. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste al paragrafo 3 del presente articolo.

2. La Commissione organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni.

3. Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente sono redatte a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione comprenderà il triennio successivo alla data di messa in applicazione di cui all'articolo 21 della presente direttiva. La Commissione presenta detta relazione al Consiglio, corredata se del caso di proposte.

4. Gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità incaricate dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e ne informano la Commissione.

Articolo 17

Effetti transfrontalieri

1. Qualora uno Stato membro costati che il funzionamento di un impianto potrebbe avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato membro oppure se uno Stato membro che potrebbe subire in modo considerevole tali effetti presenta domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 12, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro i dati forniti ai sensi dell'articolo 6 nel momento stesso in cui li mette a disposizione dei propri cittadini. Tali dati servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.

2. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

Articolo 18

Valori limite comunitari di emissione

1. Su proposta della Commissione il Consiglio stabilisce, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite di emissione per:

- le categorie di impianti di cui all'allegato I, fatta eccezione per le discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 di tale allegato e

- le sostanze inquinanti di cui all'allegato III

per le quali sia stata riscontrata la necessità di un'azione comunitaria in base, segnatamente, allo scambio di informazioni di cui all'articolo 16.

2. In mancanza di valori limite comunitari di emissione definiti in applicazione della presente direttiva, i pertinenti valori limite di emissione minimi quali fissati nelle direttive di cui all'allegato II e alle altre regolamentazioni comunitarie, si applicano ai sensi della presente direttiva agli impianti di cui all'allegato I.

Fatte salve le prescrizioni della presente direttiva, le prescrizioni tecniche applicabili alle discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 dell'allegato I sono fissate dal Consiglio, su proposta della Commissione, nel rispetto delle procedure stabilite dal trattato.

Articolo 19

Procedura del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 3

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definitiva all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 88/609/CEE, le disposizioni della direttiva 84/360/CEE e le disposizioni degli articoli 3 e 5, dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 76/464/CEE, nonché le pertinenti disposizioni relative alle autorizzazioni delle direttive elencate di cui all'allegato II si applicano agli impianti esistenti interessati dalle attività di cui all'allegato I sino a quando le autorità competenti non abbiano adottato le misure necessarie di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

2. Le pertinenti disposizioni relative alle autorizzazioni delle direttive di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi ai nuovi impianti interessati dalle attività di cui all'allegato I e alla data di messa in applicazione della presente direttiva.

3. La direttiva 84/360/CEE è abrogata undici anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Non appena sono prese nei confronti di un impianto le misure previste agli articoli 4, 5 o 12, la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 76/464/CEE cessa di applicarsi agli impianti contemplati dalla presente direttiva.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, modifica, ove necessario, le pertinenti disposizioni delle direttive di cui all'allegato II per adeguarle alle prescrizioni della presente direttiva entro la data di abrogazione della direttiva 84/360/CEE di cui al primo comma.

Articolo 21

Messa in applicazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FITZGERALD

(1) GU n. C 311 del 17. 11. 1993, pag. 6 e GU n. C 165 dell'1. 7. 1995, pag. 9.

(2) GU n. C 195 del 18. 7. 1995, pag. 54.

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 1994 (GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 96), posizione comune del Consiglio del 27 novembre 1995 (GU n. C 87 del 25. 3. 1996, pag. 8) e decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996).

(4) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

(6) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

(7) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(8) Direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 84/467/CEE (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4).

(9) Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego continuo di microorganismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 94/51/CE della Commissione (GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 29).

(10) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15). Direttiva modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20).

(11) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

(12) GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/656/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 59).

(13) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

(14) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1. Attività energetiche

1.1. Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW (1)

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas

1.3. Cokerie

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone

2. Produzione e trasformazione dei metalli

2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

2.5. Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³

3. Industria dei prodotti minerali

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno, e/o con una densità di colata per giorno superiore a 300 kg/m³

4. Industria chimica

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;

c) idrocarburi solforati;

d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e) idrocarburi fosforosi;

f) idrocarburi alogenati;

g) composti organometallici;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i) sostanze coloranti e pigmenti;

k) tensioattivi e agenti di superficie

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi

4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi

5. Gestione dei rifiuti

Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (2)5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (3), con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (5), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora

5.3. Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

6. Altre attività

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito

6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno

b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:

- materie prime annuali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

- materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)

6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40 000 posti pollame;

b) 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c) 750 posti scrofe

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

(1) I requisiti di cui alla direttiva 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).

(3) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

(4) GU n. L 163 del 14. 6. 1989, pag. 32.

(5) GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 50.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 E ALL'ARTICOLO 20

1. Direttiva 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto

2. Direttiva 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

3. Direttiva 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio

4. Direttiva 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini

5. Direttiva 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano

6. Direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE successivamente modificata dalle direttive 88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano l'allegato II della direttiva 86/280/CEE

7. Direttiva 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani

8. Direttiva 89/429/CEE concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani

9. Direttiva 94/67/CE sull'incenerimento di rifiuti pericolosi

10. Direttiva 92/112/CEE che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio

11. Direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione, modificata da ultimo dalla direttiva 94/66/CE

12. Direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità

13. Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE

14. Direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati

15. Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

ALLEGATO III

ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI È OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE

ARIA

1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo

2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto

3. Monossido di carbonio

4. Composti organici volatili

5. Metalli e relativi composti

6. Polveri

7. Amianto (particelle in sospensione e fibre)

8. Cloro e suoi composti

9. Fluoro e suoi composti

10. Arsenico e suoi composti

11. Cianuri

12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera

13. Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)

ACQUA

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico

2. Composti organofosforici

3. Composti organici dello stagno

4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso

5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

6. Cianuri

7. Metalli e loro composti

8. Arsenico e suoi composti

9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici

10. Materie in sospensione

11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)

12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).

ALLEGATO IV

Considerazioni da tener presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'articolo 2, punto 11, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti

2. Impiego di sostanze meno pericolose

3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti

4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale

5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico

6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione

7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti

8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile

9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica

10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi

11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente

12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 o da organizzazioni internazionali.