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Document 32020D0854

Decisione (UE) 2020/854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che autorizza l’Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

PE/2/2020/REV/1

GU L 198 del 22.6.2020, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/854/oj

22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/47


DECISIONE (UE) 2020/854 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2020

che autorizza l’Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (3) («accordo UE-Svizzera»), il trasporto di passeggeri a mezzo autobus fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente effettuato da vettori stabiliti nel territorio dell’altra parte contraente, noto come cabotaggio, non è autorizzato.

(2)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo UE-Svizzera, i diritti di cabotaggio che derivano da accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e la Svizzera vigenti all’epoca della conclusione dell’accordo UE-Svizzera, vale a dire il 21 giugno 1999, possono continuare a essere esercitati purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza. L’Italia non dispone di un accordo bilaterale con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi. Il diritto di effettuare tali operazioni non rientra pertanto tra quelli previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo UE-Svizzera e che figurano nell’elenco di cui al suo allegato 8.

(3)

Gli impegni internazionali che consentono ai vettori stabiliti in Svizzera di effettuare operazioni di cabotaggio all’interno dell’Unione possono incidere sull’articolo 20 dell’accordo UE-Svizzera, dal momento che tale articolo non autorizza tali operazioni.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) consente che le operazioni di cabotaggio nell’Unione siano effettuate esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria, sussistendo determinate condizioni. Gli impegni internazionali che consentono a vettori di paesi terzi che non sono titolari di tale licenza di effettuare operazioni di questo tipo sono tali da incidere su tale regolamento.

(5)

Tali impegni internazionali rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se autorizzati dall’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(6)

Le operazioni di cabotaggio effettuate nell’ambito dell’Unione da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria come previsto nel regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito da tale regolamento. È necessario pertanto che il legislatore dell’Unione rilasci un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE secondo la procedura legislativa di cui all’articolo 91 TFUE.

(7)

Con lettera del 7 febbraio 2018 l’Italia ha chiesto di essere autorizzata dall’Unione a concludere l’accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere di Italia e Svizzera.

(8)

Le operazioni di cabotaggio consentono che sia aumentato il fattore di carico dei veicoli e l’efficienza economica dei servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus. È opportuno pertanto autorizzare tali operazioni nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra l’Italia e la Svizzera nelle regioni frontaliere dei due paesi. Ciò potrebbe rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.

(9)

Al fine di garantire che le operazioni di cabotaggio interessate non alterino eccessivamente il funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1073/2009, l’autorizzazione per le operazioni di cabotaggio dovrebbe essere subordinata all’assenza di discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione e di distorsione della concorrenza.

(10)

Per lo stesso motivo dovrebbero essere autorizzate operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell’Italia soltanto nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra l’Italia e la Svizzera. A tal fine, è necessario definire le regioni frontaliere dell’Italia per le finalità della presente decisione in un modo che tenga debitamente conto del regolamento (CE) n. 1073/2009, consentendo nel contempo che sia aumentata l’efficienza delle operazioni interessate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Italia è autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell’Italia e della Svizzera nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto su strada di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza.

Le regioni del Piemonte e della Lombardia e le regioni autonome della Valle d’Aosta e del Trentino‐Alto Adige sono considerate regioni frontaliere dell’Italia ai sensi del primo comma.

Articolo 2

L’Italia informa la Commissione della conclusione dell’accordo a norma dell’articolo 1 della presente decisione e notifica alla Commissione il testo di tale accordo.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

N. BRNJAC


(1)  GU C 14 del 15.1.2020, pag. 118.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 giugno 2020.

(3)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(4)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).


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