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Document 32016D1171

Decisione (UE) 2016/1171 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

GU L 193 del 19.7.2016, p. 38–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1171/oj

19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/38


DECISIONE (UE) 2016/1171 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 e, in particolare, dell'articolo 102 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX dell'accordo SEE che contiene disposizioni sui servizi finanziari.

(3)

Gli atti elencati di seguito riguardano i servizi finanziari e devono essere integrati nell'accordo SEE:

regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (9),

regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione (10),

regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione (11),

regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione (12),

regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione (13),

regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14),

regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione (15),

regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione (16),

regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione (17),

regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione (18),

regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione (19),

regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20),

regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21),

regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22),

regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione (23),

regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione (24),

regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione (25),

regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione (26),

regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione (27),

regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione (28),

decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione (29),

decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione (30),

decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione (31),

decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione (32),

decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione (33).

(4)

L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alle proposte di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7)  Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

(8)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

(13)  Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).

(14)  Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

(15)  Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).

(17)  Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).

(18)  Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).

(19)  Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).

(20)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30).

(22)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

(23)  Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).

(24)  Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).

(25)  Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).

(26)  Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).

(27)  Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (OJ L 140 del 30.5.2012, pag. 32).

(28)  Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).

(29)  Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).

(30)  Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).

(31)  Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).

(32)  Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).

(33)  Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ed (Decisione 2010/C-326/07 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31f.

32010 R 1092: Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA partecipano ai lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, i termini «Stato/i membro/i», «autorità competenti» e «autorità di vigilanza» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti e autorità di vigilanza. Ciò non si applica all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

c)

all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«c)

i governatori delle banche centrali nazionali o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante ad alto livello del ministero delle finanze;

d)

un membro del Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni.

I membri del consiglio generale senza diritto di voto di cui alle lettere c) e d) non partecipano ai lavori del consiglio generale nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'UE;»;

d)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente

«i)

un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale degli Stati EFTA o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze. Questi rappresentanti non partecipano ai lavori del comitato tecnico consultivo nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'UE.»;

e)

all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA, le banche centrali nazionali, le autorità di vigilanza nazionali e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e gli forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti in conformità con l'accordo SEE.»;

f)

all'articolo 16, paragrafo 3, le parole «e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA» sono aggiunte dopo le parole «alla Commissione» e le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunte dopo le parole «alle AEV»;

g)

all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18, paragrafo 1, le parole «e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA» sono aggiunte dopo le parole «al Consiglio»;

h)

l'articolo 17, paragrafo 3, non si applica alle decisioni relative a raccomandazioni indirizzate a uno o più Stati EFTA;

i)

all'articolo 18, paragrafo 4, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA e il comitato permanente degli Stati EFTA» sono aggiunte dopo le parole «le AEV».».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1092/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(*)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. …/… che integra il regolamento (UE) n. 1092/2010 nell'accordo SEE

Le parti contraenti osservano che il regolamento (UE) n. 1092/2010 consente solo un certo livello di partecipazione al Comitato europeo per il rischio sistemico per gli Stati che non sono membri dell'UE. Nell'ambito di eventuali future revisioni del regolamento (UE) n. 1092/2010, l'UE valuterà se sia possibile concedere agli Stati SEE-EFTA un diritto di partecipazione corrispondente alla loro partecipazione alle tre autorità europee di vigilanza di cui alle decisioni del Comitato misto SEE n. …/…, n. …/… e n. …/….


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (2).

(3)

Nelle loro conclusioni (3) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri delle finanze e dell'economia dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.

(4)

I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, quali l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(5)

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.

(6)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31f (Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31 g.

32010 R 1093: Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12), modificato da:

32013 R 1022: Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), di seguito «Autorità», del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità delle disposizioni del presente accordo;

fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo;

il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

c)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e gli istituti finanziari dell'EFTA si applica, mutatis mutandis, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro istituti finanziari;

d)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di assumere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del comitato misto n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

e)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

f)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, va letto come segue:

«Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.»;

g)

all'articolo 9, paragrafo 5:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché «L'Autorità» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo al scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebiti ritardi un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

h)

all'articolo 16, paragrafo 4, dopo le parole «la Commissione» sono inserite le parole«, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA»;

i)

all'articolo 17:

i)

anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

ii)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

iii)

al paragrafo 2, le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «della Commissione»;

iv)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente ai propri compiti a norma dei paragrafi 4 e 6.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

«Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

«4.   Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di adottare le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», e anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

viii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

ix)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

«8.   L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sugli istituti finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.»;

j)

all'articolo 18:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «Autorità» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il seguente comma:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;

k)

all'articolo 19:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

ii)

al paragrafo 3, le parole «negli Stati membri dell'UE» sono inserite dopo le parole «con valore vincolante per le autorità competenti interessate»;

iii)

al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA» e anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

v)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

l)

all'articolo 20 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.»;

m)

all'articolo 21, paragrafo 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo le parole «L'Autorità»;

n)

all'articolo 22, paragrafo 1 bis, e all'articolo 31, lettera d), le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA e il comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «la Commissione»;

o)

all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione»;

p)

all'articolo 32, paragrafo 3 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché «e può chiedere» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere»;

ii)

(non riguarda la versione italiana);

iii)

è aggiunto il seguente comma:

«Le richieste dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente paragrafo sono presentate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

q)

all'articolo 35, paragrafo 5, le parole «, alla banca centrale nazionale» non si applicano al Liechtenstein;

r)

all'articolo 36, paragrafo 5, le parole «l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «la Commissione»;

s)

all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché «l'Autorità», «l'Autorità e la Commissione», «l'Autorità, la Commissione» e «la Commissione e l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

anziché «il Consiglio» leggi «il comitato permanente degli Stati EFTA»;

iii)

dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

dopo il terzo comma del paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

v)

dopo il primo comma del paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

vi)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

t)

all'articolo 39:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.»;

ii)

al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza di un progetto.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

u)

all'articolo 40, paragrafo 1:

i)

alla lettera b), dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato EFTA,»;

ii)

alla lettera f), le parole «e dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «di vigilanza»;

v)

all'articolo 43:

i)

al paragrafo 2, le parole «, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la parola «decisioni»;

i)

ai paragrafi 4 e 6, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,» sono inserite dopo le parole «al Consiglio»;

w)

all'articolo 44:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.»;

ii)

al paragrafo 4, le parole «, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «del direttore esecutivo»;

iii)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari.»;

x)

all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«, di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

y)

all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente dell'EFTA interessata può presentare osservazioni orali.»;

z)

all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.

La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza degli istituti finanziari è la seguente:

 

Islanda: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvegia: 7»;

za)

all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.»;

zb)

all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»;

zc)

all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica, per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.»».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1022/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istruito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. …/… [CERS], n. …/… [EIOPA] e n. …/… [AESFEM] al più tardi entro la fine dell'anno [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione] per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il … [inserire il giorno successivo all'adozione] o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(2)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5.

(3)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. […] che integra il regolamento (UE) n. 1093/2010 nell'accordo SEE

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, modificato dal regolamento (UE) n. 1022/2013, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), di seguito denominata «Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del regolamento (UE) n. 1093/2010 nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno, fatta eccezione per il diritto di voto, gli stessi diritti delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE nell'ambito dell'attività dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (1).

(2)

Nelle loro conclusioni (2) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.

(3)

I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(4)

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.

(5)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31 g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31 h.

32010 R 1094: Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di seguito denominata «Autorità», del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo.

Il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

c)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e gli istituti finanziari dell'EFTA si applica, mutatis mutandis, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro istituti finanziari;

d)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebiti ritardi, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratterà il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

e)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;

f)

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 4, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

ii)

il paragrafo 5 va letto come segue:

«Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.»;

g)

all'articolo 9, paragrafo 5:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché «L'Autorità» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo al scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

h)

all'articolo 16, paragrafo 4, le parole «, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «la Commissione»;

i)

all'articolo 17:

i)

anziché «diritto dell'Unione» leggi «accordo SEE»;

ii)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

iii)

al paragrafo 2, le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «della Commissione»;

iv)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

«Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

«4.   Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di adottare le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», e anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

viii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

ix)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

«8.   L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sugli istituti finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.»;

j)

all'articolo 18:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «Autorità» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;

k)

all'articolo 19:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

ii)

al paragrafo 3, le parole «negli Stati membri dell'UE» sono inserite dopo le parole «con valore vincolante per le autorità competenti interessate»;

iii)

al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA» e anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

v)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebiti ritardi in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

l)

all'articolo 20 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.»;

m)

all'articolo 21, paragrafo 4, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

n)

all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione»;

o)

all'articolo 35, paragrafo 5, le parole «, alla banca centrale nazionale» non si applicano al Liechtenstein;

p)

all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché «l'Autorità», «l'Autorità e la Commissione», «l'Autorità, la Commissione» e «la Commissione e l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

anziché «il Consiglio» leggi «il comitato permanente degli Stati EFTA»;

iii)

dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

dopo il terzo comma del paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

v)

dopo il primo comma del paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

vi)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

q)

all'articolo 39:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.»;

ii)

al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza di un progetto.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

r)

all'articolo 40, paragrafo 1:

i)

alla lettera b), dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli istituti mercati finanziari in ogni Stato EFTA,»;

ii)

alla lettera e), le parole «e dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunte dopo le parole «di vigilanza»;

s)

all'articolo 43:

i)

al paragrafo 2, le parole «, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la parola «decisioni»;

ii)

ai paragrafi 4 e 6, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,» sono inserite dopo le parole «al Consiglio»;

t)

all'articolo 44:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.»;

ii)

al paragrafo 4, le parole «, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «del direttore esecutivo»;

iii)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari.»;

u)

all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«, di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

v)

all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente EFTA interessata può presentare osservazioni orali.»;

w)

all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.

La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza degli istituti finanziari è la seguente:

 

Islanda: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvegia: 7»;

x)

all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.»;

y)

All'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»;

z)

all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.»».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1094/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istituito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. …/… [CERS], n. …/… [ABE] e n. …/… [AESFEM] al più tardi entro la fine dell'anno [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione] per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il …, o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(2)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. […] che integra il regolamento (UE) n. 1094/2010 nell'accordo SEE

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di seguito denominata «Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del presente regolamento nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1).

(2)

Nelle loro conclusioni (2) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.

(3)

I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(4)

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.

(5)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31 h (Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31i.

32010 R 1095: Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di seguito denominata «Autorità», del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo.

Il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

c)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari dell'EFTA si applica, mutatis mutandis, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro partecipanti ai mercati finanziari;

d)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

e)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;

f)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, va letto come segue:

«Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.»;

g)

all'articolo 9, paragrafo 5:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché «L'Autorità» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo la scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

h)

all'articolo 16, paragrafo 4, dopo le parole «la Commissione» sono inserite le parole «, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA»;

i)

all'articolo 17:

i)

anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

ii)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

iii)

al paragrafo 2, le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «della Commissione»;

iv)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

«Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

«4.   Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», e anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

viii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

ix)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

«8.   L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sui partecipanti ai mercati finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.»;

j)

all'articolo 18:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «Autorità» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;

k)

all'articolo 19:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

ii)

al paragrafo 3, le parole «negli Stati membri dell'UE» sono inserite dopo le parole «con valore vincolante per le autorità competenti interessate»;

iii)

al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA» e anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

v)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

l)

All'articolo 20 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.»;

m)

all'articolo 21, paragrafo 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo le parole «L'Autorità»;

n)

all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione»;

o)

all'articolo 35, paragrafo 5, le parole «, alla banca centrale nazionale» non si applicano al Liechtenstein;

p)

all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché «l'Autorità», «l'Autorità e la Commissione», «l'Autorità, la Commissione» e «la Commissione e l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

anziché «il Consiglio» leggi «il comitato permanente degli Stati EFTA»;

iii)

dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

dopo il terzo comma del paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

v)

dopo il primo comma del paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

vi)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

q)

all'articolo 39:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.»;

ii)

al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

r)

all'articolo 40, paragrafo 1:

i)

alla lettera b), dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato EFTA,»;

ii)

alla lettera e), le parole «e dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunte dopo le parole «di vigilanza»;

s)

all'articolo 43:

i)

al paragrafo 2, le parole «, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la parola «decisioni»;

ii)

ai paragrafi 4 e 6, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,» sono inserite dopo le parole «al Consiglio»;

t)

all'articolo 44:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.»;

ii)

al paragrafo 4, le parole «, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «del direttore esecutivo»;

iii)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari.»;

u)

all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«, di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

v)

all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente EFTA interessata può presentare osservazioni orali.»;

w)

all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.

La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari è la seguente:

 

Islanda: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvegia: 7»;

x)

all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.»;

y)

all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»;

z)

all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica, per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.»»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1095/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istituito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. …/… [CERS], n. …/… [ABE] e n. …/… [EIOPA] al più tardi entro la fine dell'anno [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione] per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il …, o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. […] che integra il regolamento (UE) n. 1095/2010 nell'accordo SEE

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di seguito denominata «Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva, nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del presente regolamento nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

Nelle loro conclusioni (7) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati del SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(8)

La direttiva 2011/61/UE specifica i casi in cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate. Per integrare nel processo le competenze dell'AESFEM e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'AESFEM. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle conclusioni del 14 ottobre 2014.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bac (Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31bb.

32011 L 0061: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM/ESMA) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini della direttiva, specialmente prima di assumere qualsiasi iniziativa;

c)

i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

d)

i riferimenti ai poteri dell'AESFEM a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

e)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), va letto come segue:

««società veicolo di cartolarizzazione», i soggetti il cui unico scopo sia effettuare un'operazione od operazioni di cartolarizzazione come definite di seguito e altre attività idonee a tale scopo.

Ai fini della direttiva, per «cartolarizzazione» si intende un'operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

a)

un'attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferito a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;

b)

il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema;

c)

i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto;

laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione;»;

f)

all'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«L'AESFEM include nel registro centrale pubblico di cui al secondo comma, alle stesse condizioni, informazioni sui GEFIA autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato EFTA ai sensi della presente direttiva, sui FIA gestiti e/o commercializzati nel SEE da detto GEFIA e sull'autorità competente per ciascun GEFIA.»;

g)

all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 21, paragrafo 7 e all'articolo 21, paragrafo 17, lettera b), le parole «diritto dell'Unione» sono sostituite dalle parole «accordo SEE»;

h)

all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «dal 21 luglio 2011» leggi «dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»;

i)

all'articolo 43:

i)

al paragrafo 1, anziché «del diritto dell'Unione» leggi «applicabili a norma dell'accordo SEE»;

ii)

al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Entro il 22 luglio 2014» leggi «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»;

j)

all'articolo 47:

i)

al paragrafo 1, secondo comma, e ai paragrafi 2, 8 e 10, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 3, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 4, 5 e 9, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iv)

al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:

«Nei casi che riguardano gli Stati EFTA, prima di preparare un progetto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al paragrafo 4, l'AESFEM consulta, ove opportuno, il CERS e le altre autorità competenti. L'AESFEM trasmette le osservazioni ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA.»;

k)

all'articolo 50, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 4, primo comma, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

l)

all'articolo 61, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «22 luglio 2013» e «22 luglio 2017» leggi «diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]».

31bba

32013 R 0231: Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti dell'«UE» o dell'«Unione» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

agli articoli 15, 84, 86 e 99, le parole «diritto dell'Unione» e «normativa dell'Unione» sono sostituite dalle parole «accordo SEE»;

c)

all'articolo 55, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «1o gennaio 2011» leggi «alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]» e anziché «31 dicembre 2014» leggi «dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»;

d)

all'articolo 114, paragrafo 3, le parole «della normativa dell'Unione» e sono sostituite dalle parole «dell'accordo SEE».

31bbb.

32013 R 0447: Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).

31bbc.

32013 R 0448: Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento di esecuzione, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.

31bbd.

32014 R 0694: Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

31bbe.

32015 R 0514: Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.»

Articolo 2

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 30 (Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata/o da:

32011 L 0061: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).».

2.

Al punto 31d (Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«—

32011 L 0061: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).».

Articolo 3

I testi della direttiva 2011/61/UE, dei regolamenti delegati (UE) n. 231/2013, (UE) n. 694/2014 e (UE) 2015/514 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 447/2013 e (UE) n. 448/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (9) [che integra il regolamento AESFEM (UE) n. 1095/2010].

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 174, del'1.7.2011, pag. 1.

(2)  GU L 83, del 22.3.2013, pag. 1.

(3)  GU L 183, del 24.6.2014, pag. 18.

(4)  GU L 82, del 27.3.2015, pag. 5.

(5)  GU L 132, del 16.5.2013, pag. 1.

(6)  GU L 132, del 16.5.2013, pag. 3.

(7)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(8)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(9)  GU L …


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o di debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano (6).

(7)

Nelle loro conclusioni (7) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(8)

Il regolamento (UE) n. 236/2012 specifica i casi in cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate. Per integrare nel processo le competenze dell'AESFEM e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'AESFEM. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni del 14 ottobre 2014.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 29e (Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«29f.

32012 R 0236: Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;

c)

all'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono aggiunte dopo la sigla «Aesfem»;

d)

all'articolo 28:

i)

al paragrafo 1, primo comma, le parole «, o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

ii)

al paragrafo 1, secondo comma, ai paragrafi 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 11 e al paragrafo 7, lettera b), le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

iii)

al paragrafo 3, le parole «senza emettere il parere» sono sostituite dalle parole «senza che l'Aesfem emetta il parere»;

iv)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Nei casi che riguardano gli Stati EFTA, prima di preparare un progetto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al paragrafo 1, l'Aesfem consulta il CERS e, ove opportuno, le altre autorità competenti. L'Aesfem trasmette le osservazioni ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA.»;

v)

al paragrafo 7, anziché «una decisione» leggi «ciascuna delle sue decisioni»;

vi)

al paragrafo 7, le parole «. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso di ogni sua decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. Sul sito Internet dell'Aesfem è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «paragrafo 1»;

vii)

al paragrafo 9, le parole «o, per quanto riguarda le misure adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA, quando l'avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo le parole «sito Internet dell'Aesfem»;

e)

all'articolo 31, dopo la parola «competenti» sono inserite le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA»;

f)

all'articolo 32, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «l'Aesfem»;

g)

all'articolo 36, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «e l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

h)

all'articolo 37, paragrafo 3, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono aggiunte dopo le parole «necessarie per permettere all'Aesfem»;

i)

all'articolo 46, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

il paragrafo 1 non si applica;

ii)

al paragrafo 2, anziché «del 25 marzo 2012» leggi «della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]».

29fa.

32012 R 0826: Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

29fb.

32012 R 0827: Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).

29fc.

32012 R 0918: Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1), modificato da:

32015 R 0097: Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014 (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).

29fd.

32012 R 0919: Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 236/2012, dei regolamenti delegati (UE) n. 826/2012, (UE) n. 918/2012, (UE) n. 919/2012 e (UE) 2015/97 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (9) [che integra il regolamento Aesfem (UE) n. 1095/2010].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 86, del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  GU L 251, del 18.9.2012, pag. 1.

(3)  GU L 251, del 18.9.2012, pag. 11.

(4)  GU L 274, del 9.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 274, del 9.10.2012, pag. 16.

(6)  GU L 16, del 23.1.2015, pag. 22.

(7)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(8)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(9)  GU L …


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1).

(2)

Nelle loro conclusioni (2) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.

(3)

I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(4)

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Questi principi si applicheranno, in particolare, alla vigilanza diretta dei repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'AESFEM.

(5)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«—

32012 R 0648: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;

2.

Dopo il punto 31bb (Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«31bc.

32012 R 0648: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di assumere qualsiasi iniziativa. Questo comprende, in particolare, l'obbligo per ciascun organismo di trasmettere all'altro, senza indebito ritardo, le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, come la preparazione da parte dell'AESFEM dei progetti di cui alla lettera d). Si tratta, fra l'altro, delle informazioni ricevute da ciascun organismo in seguito a domande di registrazione o a risposte a domande di registrazione presentate da gestori del mercato o ottenute da uno degli organismi nel corso di indagini o ispezioni in loco.

Fatto salvo l'articolo 109 del presente accordo, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si trasmettono reciprocamente qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità.

In caso di disaccordo fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'AESFEM e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, il presidente dell'AESFEM o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che la tratta conformemente all'articolo 111 del presente accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

c)

i riferimenti ai «membri del SEBC» o alle «banche centrali» comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA ad eccezione del Liechtenstein, a cui non si applicano questi riferimenti;

d)

le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'articolo 62, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 4, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 1, dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, sono adottate, senza ingiustificato ritardo, in base a progetti preparati dall'AESFEM di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;

e)

all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafi 6 e 10, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

f)

all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), le parole «nell'Unione e, ove differisca, negli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «di decorrenza»;

g)

all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «del/dal 16 agosto 2012» leggi «della/dalla di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»;

h)

all'articolo 12, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Entro il 17 febbraio 2013» leggi «Entro sei mesi dalla di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»;

i)

all'articolo 17:

i)

al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 5, anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

j)

agli articoli 18 e 25, anziché «valute dell'Unione» leggi «valute ufficiali delle parti contraenti dell'accordo SEE»;

k)

all'articolo 55, paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

l)

all'articolo 56:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 2, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

m)

all'articolo 57, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

n)

all'articolo 58, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

o)

all'articolo 59:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«L'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente, e comunicano alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.»;

p)

all'articolo 60, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

q)

all'articolo 61:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di repertori di dati sulle negoziazioni o di parti correlate cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative che sono stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

ai paragrafi 2, 3 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:

«indica il diritto di ottenere la revisione dalla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

iv)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.»;

r)

all'articolo 62:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«I funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'AESFEM.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 e al paragrafo 6, prima e seconda frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 3 va letta come segue:

«La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, terza frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 6 va letta come segue:

«Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

s)

all'articolo 63:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 9, prima, seconda e terza frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iv)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«I funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 4 va letta come segue:

«La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66, nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, quarta frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quinta frase del paragrafo 9 va letta come segue:

«Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

t)

all'articolo 64:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 1, prima frase anziché «l'AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini» leggi «previe consultazioni con l'AESFEM l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall'Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, la parte della frase che segue le parole «all'articolo 67» va letta come segue:

«l'Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 73 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 65.

L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.»;

v)

al paragrafo 6, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dell'AESFEM»;

vi)

al paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

u)

all'articolo 65:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «l'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

v)

all'articolo 66:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni o la persona interessati siano stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

w)

all'articolo 67:

i)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma degli articoli 65 e 66, l'AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'AESFEM basa i suoi progetti solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma degli articoli 65 e 66 solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «al fascicolo dell'AESFEM» leggi «al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «ai documenti preparatori interni dell'AESFEM» leggi «ai documenti preparatori interni dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

x)

all'articolo 68:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto quanto segue:

«Anche l'Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 65 e 66 alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell'AESFEM.»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché «il Parlamento europeo, il Consiglio» leggi «l'AESFEM e il comitato permanente degli Stati EFTA»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Corte di giustizia» leggi «Corte EFTA»;

v)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.»;

y)

all'articolo 71:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «l'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

nella seconda frase del paragrafo 3, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la parola «interessato»;

z)

all'articolo 72, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri repertori di dati sulle negoziazioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3.

Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'AESFEM senza indebito ritardo.»;

za)

all'articolo 73:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «l'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«L'Autorità di vigilanza EFTA notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti e alla Commissione. La stessa rende pubblica ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

Quando rendono pubblica una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al terzo comma, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA rendono altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA nonché, se del caso, il fatto che sia stato avviato tale procedimento, precisando che le azioni promosse dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetti sospensivi, e il fatto che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

zb)

all'articolo 74:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite prima delle parole «può delegare specifici compiti di vigilanza»;

ii)

ai paragrafi da 2 a 5, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

iii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si consultano prima di delegare un compito.»;

zc)

l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 76 non si applicano;

zd)

all'articolo 81, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

alla lettera f), anziché «con l'Unione di cui all'articolo 75» leggi «con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati»;

ii)

alla lettera i), anziché «l'ESMA di cui all'articolo 76» leggi «con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati stabiliti in tale Stato EFTA»;

iii)

il testo della lettera j) va letto come segue:

«l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia, fatti salvi il contenuto e l'entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.»;

zf)

all'articolo 83, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zg)

all'articolo 84, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zh)

all'articolo 87, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «entro il 17 agosto 2014» leggi «entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione];

zi)

all'articolo 89:

i)

al paragrafo 1, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione], l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all'articolo 2, paragrafo 10, che sono stabiliti in uno Stato EFTA. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.»;

ii)

ai paragrafi 3, 5, 6 e 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «prima dell'adozione da parte della Commissione di [o «delle» a seconda dei casi]» leggi «prima che si applichino nel SEE»;

iii)

al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «decisioni del Comitato misto SEE contenenti» sono inserite dopo le parole «entrata in vigore di tutte le»;

iv)

ai paragrafi 5 e 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «decisioni del Comitato misto SEE contenenti» sono inserite dopo le parole «entrata in vigore di tali [o «delle» a seconda dei casi]»;

zj)

all'allegato I, parte VI, lettere a) e c), e all'allegato II, parte I, lettera g) e parte II, lettera c), le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM».»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 648/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEEF (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (3) [che integra il regolamento (CE) n. 1095/2010].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(3)  GU L …


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (2).

(3)

Nelle loro conclusioni (3) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.

(4)

I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(5)

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Questi principi si applicheranno in particolare alla vigilanza diretta da parte dell'AESFEM delle agenzie di rating del credito.

(6)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31eb (Regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«—

32011 R 0513: Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011 (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30).

32013 R 0462: Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i», «autorità competenti» e «autorità settoriali competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA, le loro autorità competenti e le loro autorità settoriali competenti;

b)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa. Questo comprende, in particolare, l'obbligo per ciascun organismo di trasmettere all'altro, senza indebito ritardo, le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, come la preparazione da parte dell'AESFEM dei progetti di cui alla lettera d). Si tratta, fra l'altro, delle informazioni ricevute da ciascun organismo in seguito a domande di registrazione o a risposte a domande di registrazione presentate da gestori del mercato o ottenute da uno degli organismi nel corso di indagini o ispezioni in loco.

Fatto salvo l'articolo 109 del presente accordo, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si trasmettono reciprocamente qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità.

In caso di disaccordo fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'AESFEM e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, il presidente dell'AESFEM o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che la tratta conformemente all'articolo 111 del presente accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

c)

i riferimenti alle banche centrali nazionali contenuti nel presente regolamento non si applicano al Liechtenstein;

d)

le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 20, dell'articolo 23 ter, paragrafo 1, dell'articolo 23 quater, paragrafo 3, dell'articolo 23 quinquies, paragrafo 4, dell'articolo 23 sexies, paragrafo 5, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 36 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'AESFEM di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;

e)

all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), anziché «al diritto dell'Unione» leggi «all'accordo SEE»;

f)

all'articolo 6, paragrafo 3:

i)

le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito composto almeno un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA e da un'agenzia di rating del credito che ha la sede legale in uno Stato membro dell'UE, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA garantiscono congiuntamente che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esentata dall'osservanza dei requisiti dell'allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell'articolo 7, paragrafo 4.

L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si informano reciprocamente di qualsiasi sviluppo pertinente per l'adozione di atti a norma del presente paragrafo.»;

g)

all'articolo 8 ter, paragrafo 2, anziché dell'«Unione» leggi «l'accordo SEE»;

h)

all'articolo 8 quinquies, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:

«L'AESFEM include nell'elenco le agenzie di rating del credito registrate stabilite in uno Stato EFTA.»;

i)

all'articolo 9, le parole «o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo «dell'AESFEM»;

j)

all'articolo 10, paragrafo 6, e all'allegato III, parte I, punto 52, le parole«, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

k)

all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 11 bis, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L'AESFEM pubblica le informazioni fornite dalle agenzie di rating del credito stabilite in uno Stato EFTA ai sensi del presente articolo.»;

l)

all'articolo 14:

i)

ai paragrafi 2 e 5, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 4, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo l sigla «AESFEM»;

m)

all'articolo 15:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

ii)

al paragrafo 2, le parole «o, quando incaricano un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

iii)

al paragrafo 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

n)

all'articolo 16, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

o)

all'articolo 17:

i)

ai paragrafi 1, 2 e 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 3, le parole «e, per quanto riguarda ciascuna agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

p)

all'articolo 18:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«L'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione, all'ABE, all'AEAP, alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti ogni decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20.»;

q)

all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altre agenzie di rating del credito in conformità del presente regolamento e del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 2.

Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'AESFEM senza indebito ritardo.»;

r)

all'articolo 20:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 2, seconda frase, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la parola «interessata»;

s)

all'articolo 21:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 5 è aggiunto quanto segue:

«La relazione comprende anche le agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento in virtù di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6 va letto come segue:

«L'Autorità di vigilanza EFTA presenta annualmente al comitato permanente degli Stati EFTA una relazione sulle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.»;

t)

all'articolo 23, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

u)

all'articolo 23 bis, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

v)

all'articolo 23 ter:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito o di persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni o attività operative e ad altre persone diversamente collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 5, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:

«indica il diritto di ottenere la revisione dalla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

iv)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.»;

w)

all'articolo 23 quater:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'AESFEM.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 e al paragrafo 6, prima e seconda frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 3 va letta come segue:

«La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 36 ter e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, terza frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 6 va letta come segue:

«Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

x)

all'articolo 23 quinquies:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 9, prima e seconda frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iv)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco su richiesta dell'AESFEM.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 4 va letta come segue:

«La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 36 ter, nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, terza frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 9 va letta come segue:

«Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

y)

all'articolo 23 sexies:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 1, prima frase, anziché «l'AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini» leggi «previe consultazioni con l'AESFEM, l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall'Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

iv)

al terzo comma del paragrafo 2, le parole «e dall'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dall'AESFEM»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, la parte della frase che segue le parole «e 36 quater,» va letta come segue:

«l'Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 24 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 36 bis.

L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.»;

vi)

al paragrafo 6, le parole «o dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dell'AESFEM»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 8, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

z)

all'articolo 24:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2 e 4, anziché «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

al paragrafo 4, anziché «la decisione dell'AESFEM» leggi «la decisione dell'AESFEM o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,»;

iv)

al paragrafo 5 sono aggiunti i commi seguenti:

«L'Autorità di vigilanza EFTA notifica senza indebito ritardo ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 all'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA interessata, e comunica tale decisione alle autorità competenti, e alle autorità settoriali competenti, alla Commissione, all'ABE e all'AEAP. La stessa rende pubblica ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

Quando rendono pubblica una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al terzo comma, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA rendono altresì pubblico il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA nonché, se del caso, il fatto che sia stato avviato tale procedimento, precisando che le azioni promosse dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetti sospensivi, e il fatto che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

za)

all'articolo 25:

i)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Il terzo e il quarto comma non si applicano qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.»;

ii)

al paragrafo 2, anziché «al fascicolo dell'AESFEM» leggi «al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

zb)

all'articolo 26 e all'articolo 27, paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zc)

all'articolo 27, paragrafo 2, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zd)

all'articolo 30:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite prima delle parole «può delegare specifici compiti di vigilanza»;

ii)

ai paragrafi 2, 3 e 4, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

iii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si consultano prima di delegare un compito.»;

ze)

all'articolo 31:

i)

al paragrafo 1, secondo comma, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

ii)

al paragrafo 2, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «tale autorità può richiedere all'AESFEM»;

iii)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se la richiesta di un'autorità nazionale competente riguarda un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'AESFEM consulta senza indebito ritardo l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

zf)

all'articolo 32:

i)

al paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo il primo uso della sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 1, le parole «, per l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo il secondo uso della sigla «AESFEM»;

iii)

al paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo il terzo uso della sigla «AESFEM»;

iv)

al paragrafo 2, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zg)

all'articolo 35 bis, paragrafo 6, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

zh)

all'articolo 36 bis:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo le parole «il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» e la sigla «AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

zi)

all'articolo 36 ter:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, qualora l'agenzia di rating del credito o la persona interessate siano stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

ii)

al paragrafo 4, le parole «o, a seconda dei casi, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dell'AESFEM»;

zj)

all'articolo 36 quater:

i)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 36 bis o dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell'articolo 36 bis o dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «al fascicolo dell'AESFEM» leggi «al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

zk)

all'articolo 36 quinquies:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto quanto segue:

«Anche l'Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione reiterata inflitta ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell'AESFEM.»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché «Corte di giustizia» leggi «Corte EFTA»;

iv)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.»;

zl)

l'articolo 40 bis non si applica per quanto riguarda gli Stati EFTA;

zm)

all'allegato IV, parte I, punto 7 e parte II, punto 3, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM».»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (4) [che integra il regolamento (CE) n. 1095/2010].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.

(2)  GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1.

(3)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(4)  GU L …

Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. …/… che integra i regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013 nell'accordo SEE

Il regolamento (CE) n. 1060/2009, modificato dai regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013, disciplina in particolare l'utilizzazione a fini regolamentari di rating del credito emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi, specifica le condizioni alle quali la Commissione può riconoscere l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto ai requisiti del regolamento e prevede la possibilità che le imprese di paesi terzi siano certificate dall'AESFEM per agevolare l'utilizzazione dei loro rating del credito. L'integrazione di questo regolamento nell'accordo SEE lascia impregiudicato l'ambito di applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (11).

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ebd (Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31ebe.

32014 D 0245: Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).

31ebf.

32014 D 0246: Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).

31ebg.

32014 D 0247: Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).

31ebh.

32014 D 0248: Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).

31ebi.

32014 D 0249: Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).

31ebj.

32012 R 0272: Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem)»;

b)

all'articolo 2, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

c)

all'articolo 5, paragrafo 3:

i)

al quarto comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Aesfem» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Quando, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve inviare alle agenzie di rating le fatture relative alle rate, l'Aesfem informa l'Autorità di vigilanza EFTA dei calcoli necessari per quanto riguarda ciascuna agenzia di rating del credito con un anticipo sufficiente rispetto alle rispettive date di pagamento.»;

d)

all'articolo 6, paragrafo 7:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Aesfem» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Quando, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve rimborsare parte della commissione di registrazione versata, l'Aesfem mette senza indugio a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati a un'agenzia di rating del credito.»;

e)

all'articolo 9:

i)

al paragrafo 1, le parole «Soltanto l'Aesfem» sono sostituite dalle parole «Soltanto l'Aesfem o, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

31ebk.

32012 R 0446: Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).

31ebl.

32012 R 0447: Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).

31ebm.

32012 R 0448: Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).

31ebn.

32012 R 0449: Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (OJ L 140 del 30.5.2012, pag. 32).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

b)

nel capo 2 e negli allegati IV e V, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Aesfem» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

31ebo.

32012 R 0946: Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)» e «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

b)

all'articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

c)

all'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 1, le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

ii)

le parole «ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA, senza indebito ritardo,» sono inserite prima delle parole «glielo rimanda», «trasmette» e «informa», rispettivamente, ai paragrafi 2, 4 e 5 e prima delle parole «notifica la decisione» al paragrafo 3;

iii)

al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5, primo comma, terza frase, le parole «, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

iv)

al paragrafo 4, terzo comma, e al paragrafo 5, secondo comma, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

v)

al paragrafo 6, anziché «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

d)

all'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al primo comma, anziché «dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «dall'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

al terzo comma, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

e)

all'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

anziché «il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

f)

all'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

ai paragrafi 1 e 4, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

ai paragrafi 3 e 5, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

iii)

al paragrafo 5, anziché «alla commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009» leggi «alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;

g)

all'articolo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

al paragrafo 5, lettera b), anziché «commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009» leggi «Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia».».»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 272/2012, (UE) n. 446/2012, (UE) n. 447/2012, (UE) n. 448/2012, (UE) n. 449/2012 e (UE) n. 946/2012 e delle decisioni di esecuzione 2014/245/UE, 2014/246/UE, 2014/247/UE, 2014/248/UE e 2014/249/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (12) [che integra il regolamento (UE) n. 513/2011].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6.

(2)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2.

(3)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14.

(4)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17.

(5)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 32.

(6)  GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23.

(7)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65.

(8)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68.

(9)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71.

(10)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73.

(11)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(12)  GU L …


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