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Document 32008R1107

Regolamento (CE) n. 1107/2008 della Commissione, del 7 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 299 del 8.11.2008, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1107/oj

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime appartenente a uno dei tipi di concimi elencati nell’allegato I e conforme alle prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l’indicazione «concime CE».

(2)

Il solfato ammonico e il nitrato di calcio (nitrato di calce) figurano entrambi come tipi di concime nell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Tuttavia, le combinazioni di questi due tipi di concime non possono essere designate come «concime CE». Poiché le combinazioni di solfato ammonico e nitrato di calcio (nitrato di calce) sono state utilizzate con successo in due Stati membri, è opportuno che siano riconosciute come «concime CE» per facilitarne la diffusione tra gli agricoltori della Comunità.

(3)

Molti dei tipi di concimi per l’apporto di elementi nutrivi principali contenenti azoto elencati nell’allegato I hanno la tendenza a rilasciare l’azoto troppo rapidamente perché le colture possano assorbirlo completamente e di conseguenza l’azoto in eccesso può provocare danni all’ambiente.

(4)

Per quanto riguarda due tipi di concimi CE elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, l’aggiunta di diciandiammide, una delle sostanze note come inibitori della nitrificazione, può impedire tale danno potenziale all’ambiente. Altri tipi di concimi CE possono contenere azoto sotto forma diversa per cui gli inibitori della nitrificazione non sono efficaci. Per questi altri tipi gli inibitori dell’ureasi possono offrire una soluzione soddisfacente.

(5)

Per permettere un maggiore accesso ai benefici ambientali e agronomici degli inibitori della nitrificazione e dell’ureasi, occorre autorizzarne l’utilizzo per la maggior parte dei concimi azotati e autorizzare un maggior numero di tipi di inibitori.

(6)

Occorre quindi aggiungere all’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 un elenco degli inibitori della nitrificazione e dell’ureasi autorizzati.

(7)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 descrive nel dettaglio i metodi di analisi da utilizzare per misurare il titolo in elementi nutritivi dei concimi CE. Tali descrizioni, quando riguardano la concentrazione di iodio, vanno adattate per ottenere valori di analisi corretti.

(8)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

2.   L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

1)

nella tabella A.1 la voce corrispondente al tipo di concime 4 «solfato ammonico» è sostituita dal testo seguente:

«4

Solfato ammonico

Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale solfato ammonico, eventualmente con non più del 15 % di nitrato di calcio (nitrato di calce)

19,7 % N

Azoto valutato come azoto totale.

Titolo massimo di azoto nitrico in caso di aggiunta di nitrato di calcio (nitrato di calce): 2,2 % N

Se commercializzato sotto forma di combinazione di solfato di ammonio e nitrato di calcio (nitrato di calce), la designazione deve specificare “contenente fino al 15 % di nitrato di calcio (nitrato di calce)”

Azoto ammoniacale

Azoto totale in caso di aggiunta di nitrato di calcio (nitrato di calce)»;

2)

nella tabella A.1, le voci corrispondenti ai tipi di concimi 16, 17 e la nota (a) sono soppresse. Il tipo 18 diventa tipo 16;

3)

è aggiunta la seguente sezione F:

«F.   Inibitori della nitrificazione e dell’ureasi

Gli inibitori della nitrificazione e dell’ureasi elencati nelle tabelle F.1 e F.2. qui di seguito possono essere aggiunti ai tipi di concimi azotati elencati nelle sezioni A.1., B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2. dell’allegato I alle seguenti condizioni:

1)

almeno il 50 % del contenuto totale di azoto del concime è costituito da forme di azoto indicate nella colonna 3;

2)

non appartengono ai tipi di concimi indicati nella colonna 4.

Per i concimi cui è stato aggiunto un inibitore della nitrificazione elencato nella tabella F.1, nella denominazione del tipo sono aggiunte le parole “con inibitore della nitrificazione ([denominazione del tipo di inibitore della nitrificazione])”.

Per i concimi cui è stato aggiunto un inibitore dell’ureasi elencato nella tabella F.2, nella denominazione del tipo sono aggiunte le parole “con inibitore dell’ureasi ([denominazione del tipo di inibitore dell’ureasi])”.

Il responsabile dell’immissione sul mercato deve fornire unitamente a ogni confezione o consegna sfusa informazioni tecniche il più possibile complete, che permettano in particolare all’utilizzatore di determinare i periodi e le dosi di applicazione relativi alla coltura per la quale il concime è utilizzato.

Nuovi inibitori della nitrificazione o dell’ureasi possono essere inclusi rispettivamente nelle tabelle F.1 o F.2 dopo la valutazione dei fascicoli tecnici presentati conformemente alle linee guida da elaborarsi per questi composti.

F.1.   Inibitori della nitrificazione

N.

Denominazione del tipo e composizione dell’inibitore della nitrificazione

Titolo minimo e massimo dell’inibitore, in percentuale in massa dell’azoto totale presente come azoto ammoniacale e azoto ureico

Tipi di concimi CE per cui l’inibitore non può essere utilizzato

Descrizione dell’inibitore della nitrificazione con cui sono autorizzate miscele

Dati sulla percentuale autorizzata

1

2

3

4

5

1

Diciandiammide

N. ELINCS 207-312-8

Minimo 2,25

Massimo 4,5

 

 


F.2.   Inibitori dell’ureasi

N.

Denominazione del tipo e composizione dell’inibitore dell’ureasi

Titolo minimo e massimo dell’inibitore, in percentuale in massa dell’azoto totale presente come azoto ureico

Tipi di concimi CE per cui l’inibitore non può essere utilizzato

Descrizione dell’inibitore dell’ureasi con cui sono autorizzate miscele

Dati sulla percentuale autorizzata

1

2

3

4

5

1

N-(n-butil) tiofosforico triamide (NBPT)

N. ELINCS 435-740-7

Minimo 0,09

Massimo 0,20»

 

 


ALLEGATO II

La parte B dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificata come segue:

1)

nella nota al punto 4.11 del metodo 2.3.2, il secondo, terzo e quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«Titolare con una soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l in presenza di salda d’amido come indicatore.

1 ml di soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l corrisponde a 0,01128 g di SnCl2·2H2O.

Ameno l’80 % dello stagno totale presente nella soluzione così preparata deve trovarsi allo stato bivalente. Per la titolazione si dovranno quindi utilizzare almeno 35 ml di soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l.»;

2)

nella nota al punto 4.11 del metodo 2.6.1, il secondo, terzo e quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«Titolare con una soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l in presenza di salda d’amido come indicatore.

1 ml di soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l corrisponde a 0,01128 g di SnCl2·2H2O.

Almeno l’80 % dello stagno totale presente nella soluzione così preparata deve trovarsi allo stato bivalente. Per la titolazione si dovranno quindi utilizzare almeno 35 ml di soluzione di iodio (I2) 0,05 mol/l.»


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