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Document 32003L0095

Direttiva 2003/95/CE della Commissione, del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 283 del 31.10.2003, p. 71–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/95/oj

32003L0095

Direttiva 2003/95/CE della Commissione, del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0071 - 0077


Direttiva 2003/95/CE della Commissione

del 27 ottobre 2003

recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(1), modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/5/CE(4), stabilisce un elenco di sostanze che possono essere utilizzate quali additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoloranti.

(2) La direttiva 96/77/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/82/CE(6) stabilisce i criteri di purezza per gli additivi citati nella direttiva 95/2/CE.

(3) Nel suo parere del 6 maggio 2002, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha constatato che la presenza di ossido di etilene deve essere ridotta al di sotto del limite di individuazione. Occorre di conseguenza adattare il relativo criterio fra gli attuali criteri di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE.

(4) Occorre adattare al progresso tecnico gli attuali criteri di purezza dell'E 251 nitrato di sodio e E 459 beta-ciclodestrina.

(5) Occorre prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi degli additivi che figurano nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA).

(6) È quindi necessario modificare di conseguenza la direttiva 96/77/CE.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'allegato della direttiva 96/77/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o novembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1o novembre 2004 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(4) GU L 55 del 24.2.2001, pag. 59.

(5) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

(6) GU L 292 del 28.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:

1) il testo relativo al nitrato di sodio E 251 è sostituito dal testo seguente:

"E 251 NITRATO DI SODIO

1. NITRATO DI SODIO SOLIDO

>SPAZIO PER TABELLA>

E 251 NITRATO DI SODIO

2. NITRATO DI SODIO LIQUIDO

>SPAZIO PER TABELLA>"

2) Il testo concernente E 431 stearato di poliossietilene (40), E 432 monolaurato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 20), E 433 monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80), E 434 monopalmitato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 40), E 435 monostearato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 60) e E 436 tristearato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 65) è sostituito dal testo seguente:

"E 431 STEARATO DI POLIOSSIETILENE(40)

>SPAZIO PER TABELLA>

E 432 monolaurato di poliossietilene sorbitano (POLISORBATO 20)

>SPAZIO PER TABELLA>

E 433 MONOLEATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 80)

>SPAZIO PER TABELLA>

E 434 MONOPALMITATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 40)

>SPAZIO PER TABELLA>

E 435 MONOSTEARATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 60)

>SPAZIO PER TABELLA>

E 436 Tristearato di poliossietilene sorbitano (POLISORBATO 65)

>SPAZIO PER TABELLA>"

3) Il testo relativo a E 459 Beta-ciclodestrina è sostituito dal testo seguente:

"E 459 BETA-CICLODESTRINA

>SPAZIO PER TABELLA>"

4) Il testo riguardante il polietilenglicole 6000 è sostituito dal testo seguente:

"POLIETILENGLICOLE 6000

>SPAZIO PER TABELLA>"

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