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Document 32003R1914

Regolamento (CE) n. 1914/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/2001 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato

GU L 283 del 31.10.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1914/oj

32003R1914

Regolamento (CE) n. 1914/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/2001 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0027 - 0028


Regolamento (CE) n. 1914/2003 della Commissione

del 30 ottobre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1488/2001 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2), sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3448/93 le condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) possono essere considerate soddisfatte per l'ammissione di determinate quantità di taluni prodotti di base al regime di perfezionamento attivo in vista del loro impiego per la fabbricazione di merci. Le norme dettagliate per l'applicazione della suddetta disposizione, che consentono di determinare i prodotti agricoli di base ammessi al regime di perfezionamento attivo e di controllare e pianificare le quantità di detti prodotti, vanno adottate conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

(2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione(5) al fine di chiarire che per la determinazione dei prodotti agricoli di base ammessi al regime di perfezionamento attivo, nonché per il controllo e la pianificazione delle quantità di tali prodotti, vanno applicate le procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

(3) Le misure disposte dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1488/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il fabbisogno di restituzione viene stimato superiore alle disponibilità finanziarie, le quantità dei vari prodotti di base identificati dal rispettivo codice a otto cifre della nomenclatura combinata si stabiliscono conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3448/93, con l'ausilio del bilancio.";

2) all'articolo 22, il secondo comma è sostituito dal seguente:"Qualora le esigenze in termini di restituzione siano, secondo le stime, superiori alle disponibilità finanziarie, e tenendo conto delle quantità già concesse sotto forma di certificato nonché delle quantità non utilizzate di cui la Commissione è stata informata conformemente all'articolo 25 del presente regolamento, il saldo disponibile per ogni prodotto di base è determinato conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3448/93. Tale quantità è pubblicata una seconda volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 31 gennaio di ogni anno e una terza volta entro il 31 maggio di ogni anno.";

3) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Emissione di certificati PA di emergenza

In qualsiasi momento dell'esercizio, e tenendo conto delle quantità già concesse sotto forma di certificato nonché delle quantità non utilizzate di cui è stata informata la Commissione conformemente all'articolo 25 del presente regolamento, il saldo disponibile per ciascun prodotto di base identificato dal codice a otto cifre della nomenclatura combinata può essere stabilito d'urgenza conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3448/93. Tale quantità è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafi da 2 a 5."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

(5) GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.

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